LA VIGILANZA DEI MERCATI FINANZIARI

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1 1 IL SISTEMA FINANZIARIO E IL SUO CONTROLLO, STANDARD GLOBALI PER IL MERCATO GLOBALE, LA VIGILANZA NELL UNIONE EUROPEA E NELL EUROZONA: IL SEVIF E L UNIONE BANCARIA 2 IL RUOLO DELLA BANCA D ITALIA 2 IL POTERE DI VIGILANZA DELLA CONSOB 4 6 IL POTERE DI VIGILANZA DELLA CONSOB SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 7 IL POTERE DI VIGILANZA DELLA CONSOB SUGLI MERCATI 8 IL POTERE DI VIGILANZA DELLA CONSOB SUGLI EMITTENTI

2 IL SISTEMA FINANZIARIO E IL SUO CONTROLLO Il sistema finanziario, attraverso mercati e intermediari, svolge la funzione di trasferire risorse finanziarie dai risparmiatori a chi ne ha necessità per effettuare investimenti. Le banche partecipano a questo processo raccogliendo, da un lato, risparmio con i depositi e altri strumenti e selezionando, dall altro, i progetti e le iniziative meritevoli di credito. Se questo circuito non funziona correttamente, ne risentono l attività economica e l occupazione. Per tale motivo l articolo 47 della Costituzione della Repubblica contempla tra gli obiettivi da perseguire la tutela del risparmio e la disciplina e controllo dell esercizio del credito. L attività finanziaria è disciplinata da norme ed è sottoposta a controlli più estesi e penetranti rispetto a quanto previsto per imprese operanti in altri settori sia per le sue caratteristiche peculiari sia per l alto grado di interconnessione tra l operatività di banche, intermediari non bancari, istituti di moneta elettronica (IMEL), istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF: la fragilità di un singolo intermediario o l instabilità che si determina in un mercato può rapidamente trasmettersi agli altri. Un sistema di vigilanza efficace deve dunque basarsi su regole e strumenti di controllo che riguardino l intero sistema finanziario. Il primo presidio è costituito da regole chiare e tendenzialmente identiche per tutti gli intermediari, a parità di attività svolta; il secondo da un adeguata vigilanza sui singoli intermediari, chiamata microprudenziale, e sui rischi presenti nel sistema finanziario nel suo insieme, per questo chiamata macroprudenziale. STANDARD GLOBALI PER IL MERCATO GLOBALE In un mercato sempre più integrato a livello internazionale sono fondamentali il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di vigilanza dei diversi paesi. La predisposizione di standard globali consente al mercato stesso di svilupparsi, offrendo così maggiori possibilità di investimento o di finanziamento per famiglie, imprese e Stati, e assicura condizioni di parità competitiva tra gli intermediari e stabilità dei mercati. Vari organismi definiscono tali standard: tra gli altri il Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria e il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), ai quali la Banca d Italia partecipa attivamente. LA VIGILANZA NELL UNIONE EUROPEA E NELL EUROZONA: IL SEVIF E L UNIONE BANCARIA Tra i paesi appartenenti all Unione europea l intensità del coordinamento e della cooperazione è maggiore e tende sempre più verso un assetto accentrato di scelte e decisioni comuni, basate su nuove regole e nuove istituzioni. 2

3 Le nuove regole sono rappresentate da un unico sistema di norme prudenziali armonizzate (il cosiddetto single rulebook) che in gran parte hanno effetto diretto negli Stati membri dell Unione europea, senza bisogno di atti nazionali di recepimento. Le nuove istituzioni sono rappresentate dal Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 fra tutti gli Stati aderenti all Unione europea e dai tre pilastri dell Unione bancaria creata tra gli Stati dell eurozona; all Unione bancaria possono partecipare volontariamente anche altri Stati dell Unione europea la cui valuta nazionale non è l euro. Il SEVIF è composto dall European Systemic Risk Board (ESRB) con competenze in materia di vigilanza macroprudenziale e da tre diverse autorità incaricate del coordinamento della vigilanza prudenziale nei tre settori chiave: l Autorità bancaria europea (ABE; in inglese, European Banking Authority, EBA), l Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP; in inglese, European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), l Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM; in inglese, European Securities and Markets Authority, ESMA) e dal loro Comitato congiunto, nonché dalle autorità nazionali dei singoli Stati membri. Tra i paesi dell eurozona è stata istituita l Unione bancaria, fondata su tre pilastri. Il primo pilastro (meccanismo di vigilanza unico, MVU o Single Supervisory Mechanism, SSM) configura l esercizio congiunto, dal novembre 2014, di compiti e poteri di vigilanza sulle banche da parte della Banca centrale europea (con il neo-costituito Consiglio di sorveglianza) e delle autorità di vigilanza dei paesi dell area dell euro (nonché di quelli extra area che vorranno aderirvi). La BCE vigila direttamente le banche cosiddette significative. Le altre banche sono soggette alla vigilanza delle autorità nazionali, nell ambito degli indirizzi formulati dalla BCE e di un azione di supervisione comunque svolta da quest ultima prevalentemente sulla base di informazioni trasmesse dalle autorità di vigilanza nazionali; la BCE potrà anche assumere la vigilanza diretta su queste banche se lo riterrà necessario. Dal 2016 è pienamente operativo il secondo pilastro (meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie; MRU o Single Resolution Mechanism, SRM). La risoluzione delle crisi di tutte le banche dei paesi aderenti al meccanismo di vigilanza unico è gestita secondo regole armonizzate da parte di un autorità di risoluzione unica (il Comitato Unico di Risoluzione) o delle autorità di risoluzione nazionali, nell ambito di istruzioni e orientamenti comuni stabiliti dal Comitato, e può essere finanziata da un fondo unico, alimentato dai contributi versati dalle banche stesse. Il quadro normativo sulla gestione delle crisi bancarie è completato dalla direttiva 2014/59/UE relativa al risanamento e alla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento diretta a rafforzare e armonizzare gli strumenti di intervento a disposizione delle autorità per prevenire le difficoltà e gestire crisi degli intermediari e dalla direttiva 3

4 2014/49/UE che rivede la disciplina sui sistemi di garanzia dei depositanti per rendere più efficace e uniforme la tutela offerta dai fondi nazionali cui tutte le banche devono aderire (terzo pilastro). IL RUOLO DELLA BANCA D ITALIA I poteri di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d Italia trovano fondamento nel Testo unico bancario, TUB, e sono posti a servizio degli obiettivi di tutela della gestione sana e prudente degli intermediari, della stabilità complessiva, dell efficienza e della competitività del sistema finanziario, della trasparenza e correttezza delle operazioni e dei servizi di banche, gruppi bancari, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento (cfr. Links relativi all attività recente della Banca d Italia ). Per quanto riguarda le SIM, le SGR, le SICAV e le SICAF, il Testo unico della finanza, TUF assegna alla Banca d Italia compiti di vigilanza per il contenimento del rischio, la stabilità e la sana e prudente gestione. La Consob è invece competente per la trasparenza e la correttezza dei loro comportamenti che concerne i prodotti di investimento. La Banca d Italia esercita anche una funzione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: emana la normativa secondaria, sovraintende al rispetto delle regole e adotta i relativi interventi correttivi e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati. L Unità di informazione finanziaria (UIF), che opera in condizioni di autonomia e indipendenza all interno della Banca d Italia, raccoglie le segnalazioni sospette, le analizza e le comunica alle autorità competenti. Alla Banca d'italia sono affidati rilevanti compiti in materia di tutela dei clienti degli intermediari bancari e finanziari che rappresenta un elemento costitutivo della supervisione bancaria e finanziaria, affiancandosi ed integrandosi con gli altri obiettivi dell azione di vigilanza. In tale ambito, la Banca d Italia persegue la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, avvalendosi, a tal fine, dei poteri normativi e di controllo attribuiti dal TUB. Tra le attività volte alla tutela dei clienti rientrano le iniziative rivolte direttamente agli utenti dei servizi bancari e finanziari relative alla promozione dell educazione finanziaria - finalizzata a favorire una migliore comprensione delle caratteristiche e dei rischi connessi all utilizzo degli strumenti e dei servizi bancari e finanziari - e alla gestione degli esposti, da cui vengono tratti elementi che integrano il quadro informativo utile all azione di Vigilanza. Completa il quadro delle iniziative rivolte alla clientela, il contributo fornito dalla Banca d Italia all Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - organismo indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra intermediari e clienti - in termini di mezzi, strutture e 4

5 risorse umane che l Istituto mette a disposizione per sostenere l attività dei tre collegi che compongono l Arbitro, nel rispetto della loro autonomia decisionale. Con riferimento alla disciplina anti-usura, infine, la Banca d Italia provvede a rilevare trimestralmente i tassi effettivi globali medi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari ai fini della definizione dei limiti oltre i quali i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento sono considerati usurari. Nel contesto della vigilanza sovranazionale, la Banca d Italia contribuisce alle decisioni assunte dagli organi di vertice dell SSM. A tal fine la Vigilanza della Banca d Italia cura la conoscenza dei sistemi bancari degli altri paesi aderenti e lo sviluppo di prassi omogenee, nell interesse della stabilità del sistema bancario europeo. L ampiezza dei compiti affidati alla Vigilanza e la sempre maggiore interconnessione tra competenze di autorità diverse aumenta il ricorso a formali accordi di cooperazione (cfr. Accordi con altre autorità che interessano l'attività di vigilanza, in questa pagina). La Banca d Italia rende conto delle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e informa il pubblico sui temi bancari e finanziari più rilevanti attraverso molteplici sedi e canali (interventi pubblici del personale della Banca e dei membri del Direttorio, audizioni, in Parlamento, Relazione annuale e Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca, sito internet). Nell emanazione delle disposizioni di vigilanza e nell adozione di provvedimenti nei confronti dei singoli intermediari la Banca d Italia rispetta i criteri di trasparenza dell azione amministrativa. 5

6 IL POTERE DI VIGILANZA DELLA CONSOB L'esercizio delle competenze di vigilanza in materia di trasparenza e regole di condotta mira in primo luogo a far sì che i soggetti vigilati divulghino nei modi e nei tempi opportuni tutte le informazioni necessarie affinché investitori e analisti possano pervenire ad una compiuta valutazione delle caratteristiche e dei rischi degli investimenti; mira anche ad assicurare che gli operatori tengano comportamenti corretti nei confronti dei propri clienti/investitori. Tali competenze sono esercitate attraverso la vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva e solo in seconda battuta, la vigilanza della Consob assume i connotati della vigilanza sanzionatoria. I settori di competenza della Consob sono vasti. In sintesi, essa vigila sui mercati regolamentati e sulle società di gestione; sul regolare svolgimento delle contrattazioni nei mercati regolamentati; sui sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati; sui sistemi di gestione accentrata e di compensazione, liquidazione e garanzia; sui servizi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate; sugli intermediari autorizzati; sui promotori finanziari; sull'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari; sull'organismo dei consulenti finanziari; sulle società quotate; sui soggetti che promuovono offerte al pubblico di prodotti finanziari; sui revisori legali e sulle società di revisione legale presso enti di interesse pubblico, così come definiti dall'art. 16 del d.lgs. n. 39/2010. In generale, l'ampliamento dei poteri della Consob, derivante dalla revisione ed innovazione del quadro regolamentare europeo concernente il sistema finanziario, in risposta alle deficienze e alle fragilità strutturali rivelate dalla crisi finanziaria del , costituisce un'importante componente del processo di rafforzamento e di salvaguardia dell'affidabilità e dell'efficienza dell'allocazione del risparmio finanziario. La vigilanza della Consob non presenta caratteri omogenei ma, a seconda del tipo di soggetti vigilati, persegue obiettivi e utilizza strumenti diversi. Il primo nucleo riguarda gli "intermediari" ai quali si applicano norme generali, che hanno ad oggetto gli esponenti aziendali e gli azionisti, nonché l'ampia disciplina delle "crisi" aziendali, e norme riferibili a specifici soggetti o a determinate attività come la prestazione di servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio. I macro obiettivi cui deve essere orientata l'azione delle istituzioni che vigilano sugli intermediari sono definiti dall'art. 5 del Testo Unico della Finanza (TUF): la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario la tutela degli investitori la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario la competitività del sistema finanziario l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria (certezza del diritto) 6

7 Da tali obiettivi discendono le funzioni fondamentali della Banca d'italia e della Consob, che sono ripartite idealmente in base al criterio della finalità: spetta alla Consob vigilare sugli intermediari per garantire la trasparenza e alla correttezza dei comportamenti, mentre è la Banca d'italia che deve assicurare le sana [condotta secondo criteri di redditività] e prudente [condotta mediante controllo/monitoraggio dei rischi nello svolgimento delle diverse attività] gestione da parte degli intermediari finanziari. Il TUF individua analiticamente i poteri spettanti all'una e all'altra Autorità e gli ambiti nei quali l'esercizio della vigilanza di tipo regolamentare - deve avvenire congiuntamente (il potere di approvare norme regolamentari su delega del TUF viene a volte assegnato ad entrambe le Autorità, mentre la vigilanza successiva viene ripartita in base alla prevalenza delle finalità cui è volta una specifica norma). Il TUF prevede, infine, un obbligo di collaborazione fra la Consob e la Banca d'italia in materia di intermediari finanziari, anche al fine di ridurre al minimo i costi per i soggetti vigilati. Per questo, le due Autorità stipulano protocolli di intesa, uno dei quali ha specificamente ad oggetto il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sugli intermediari, limitatamente ai servizi da questi prestati. In base ai principi generali del protocollo la Banca d'italia e la Consob operano in modo coordinato, si scambiano, per quanto di reciproco interesse, le informazioni rilevanti e operano in modo da evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive attività. La "rete" della vigilanza si estende poi alle Autorità degli altri Stati Membri dell'unione Europea e all'autorità europea. LA VIGILANZA DELLA CONSOB SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI La vigilanza sugli intermediari può essere esercitata attraverso gli strumenti di seguito elencati: Vigilanza regolamentare: potere di adottare norme di attuazione (le deleghe sono contenute nelle specifiche disposizioni del TUF o in altre norme di legge) orientato dai seguenti principi: valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti vigilati; proporzionalità (minor sacrificio dei destinatari); riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva industria italiana; agevolazione innovazione e concorrenza; «gradualità» degli obblighi in relazione alla natura dei clienti (al dettaglio o professionali). 7

8 Poteri di autorizzazione relativi ai soggetti che intendono essere abilitati allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio, le Società di intermediazione mobiliare Sim o i Gestori di portali per l'offerta on-line). Vigilanza informativa che si articola in: un potere riconosciuto alle Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse stabiliti (ai soggetti abilitati ma anche ai soggetti incaricati della revisione); obblighi di comunicazione da parte degli organi di controllo (sulle irregolarità della gestione e sulla violazione di norme) e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (in caso di grave violazione di norme o fatti che possono pregiudicare la continuità aziendale o avere impatto sul giudizio). Vigilanza ispettiva: potere di effettuare ispezioni e richiedere esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati. Le Autorità di vigilanza hanno l'obbligo di comunicarsi le ispezioni disposte (obbligo di coordinamento, attivazione accertamenti sui profili di competenza). Per la Consob è previsto uno specifico potere di richiedere al soggetto incaricato della revisione di procedere a verifiche ispettive. Procedimento sanzionatorio: in caso di accertamento di irregolarità da parte del soggetto vigilato, rappresenta lo sbocco delle attività di vigilanza informativa ed ispettiva. Il procedimento sanzionatorio può essere inteso come uno strumento di controllo sociale che ha quale finalità quella di prevenzione e di repressione delle condotte non rispettose della legge. Si spingono in tal modo i soggetti vigilati ad una condotta e un'organizzazione rispettose delle regole, tutelando indirettamente anche gli investitori (attraverso la deterrenza della sanzione). Il diritto di difesa e di contraddittorio è assicurato ai soggetti interessati dalla partecipazione al procedimento amministrativo nonché dalla possibilità di ricorrere alla competente Corte di Appello avverso le sanzioni irrogate dalla Consob. Specifici poteri di intervento sui soggetti abilitati: convocare amministratori, sindaci e dirigenti dei soggetti abilitati; ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno; procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali ove l'ordine impartito non venga eseguito; adottare provvedimenti di carattere particolare in materia di adeguatezza patrimoniale (Banca d'italia). LA VIGILANZA DELLA CONSOB SUI MERCATI Come già detto, la vigilanza della Consob è caratterizzata dalla differenziazione degli obiettivi e degli strumenti normativi e di vigilanza, in relazione ai soggetti destinatari delle norme di correttezza e trasparenza. 8

9 Il secondo nucleo di riferimento riguarda i "mercati" ed è caratterizzato dal duplice intento di tutelare gli investitori e garantire il buon funzionamento dei mercati mobiliari. Per questo, gli strumenti principali sono costituiti, da una parte, dai presidi a garanzia della qualità dei servizi offerti dai gestori dei mercati e, dall'altra, dalla trasparenza delle operazioni che vi si compiono, per consentire agli investitori o ai partecipanti al mercato di valutare in qualunque momento le condizioni di un'operazione e di verificare a posteriori le condizioni alle quali è stata conclusa. La crisi finanziaria ha fatto sì che a questi strumenti se ne aggiungessero di nuovi, anche più invasivi, come quelli che hanno portato al divieto di specifiche operazioni, di cui si dirà in seguito. I macro obiettivi della vigilanza sui mercati regolamentati sono definiti dall'art. 74 del TUF: la trasparenza del mercato la tutela degli investitori l'ordinato svolgimento delle negoziazioni A questi macro-obiettivi è possibile ricondurre degli obiettivi operativi, che vanno al di là dei soli mercati regolamentati, essendo applicabili a tutte le sedi di negoziazione (o trading venues, tra le quali rientrano anche gli MTF e gli internalizzatori sistematici ) complessivamente considerate ovvero: definizione di un regime organico e integrato di trasparenza e correttezza con riferimento all'esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari in diversi sistemi di negoziazione; aumento della competizione fra sistemi di negoziazione e fra "mercati" e "intermediari"; riduzione delle barriere all'entrata nella fornitura di servizi di negoziazione per favorire la l'innovazione e la riduzione dei costi operativi e il miglioramento nella qualità dei servizi. Da tali obiettivi discendono le funzioni fondamentali della Banca d'italia, del Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF) e della Consob, che sono idealmente ripartite in base al criterio della finalità: spetta alla Consob vigilare sul rispetto delle norme relative alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti, mentre è la Banca d'italia che deve vigilare sull'attuazione di norme volte ad assicurare le sana [condotta secondo criteri di redditività] e prudente [condotta mediante controllo/monitoraggio dei rischi nello svolgimento delle diverse attività] gestione da parte degli intermediari finanziari. Al MEF spettano competenze in materia di Mercati all'ingrosso di Titoli di Stato. Poiché il diritto è (quasi) sempre il risultato di processi di stratificazione normativa, tali criteri di riparto delle competenze di vigilanza sono spesso incapaci di descrivere esattamente il perimetro delle norme di trasparenza e correttezza da quelle volte alla sana e 9

10 prudente gestione. Inoltre, il fondamento dell'attuale assetto che assegna un ruolo chiave al MEF e a Banca d'italia per i mercati all'ingrosso, è radicato in motivazioni storiche e istituzionali correlate alla gestione del debito pubblico e alla conduzione della politica monetaria. Per questo, ad esempio, alcuni soggetti vengono autorizzati dalla Banca d'italia (le Controparti Centrali, che svolgono un ruolo fondamentale per la stabilità dei mercati) e altri dalla Consob (Società di gestione dei mercati regolamentati). I mercati regolamentati sono autorizzati e vigilati dalla Consob, mentre il MEF (sentite la Consob e la Banca d'italia) autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sui quali vigila la Banca d'italia. In sostanza, per capire i confini dell'intervento dell'una e dell'altra istituzione è possibile orientarsi in base al criterio di riparto "per finalità", ma è necessario approfondire e valutare norma per norma, al fine di comprendere qual è l'istituzione che deve tutelarci rispetto a determinati comportamenti degli operatori (vigilanza preventiva) e quale deve essere destinataria delle difese attivabili ad esempio attraverso l'invio di un esposto. La "rete" della vigilanza si estende poi alle Autorità degli altri Stati Membri dell'unione Europea e all'autorità europea ESMA. In particolare nell'ambito della vigilanza sui mercati, per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori è fondamentale tener conto del fatto che la libera circolazione dei capitali e la possibilità di compiere operazioni su diverse sedi di negoziazione rendono necessario ampliare l'orizzonte della vigilanza verso il livello europeo (e oltre) più di quanto non avvenga in altri contesti più influenzati dalla prossimità fra agenti economici (basti pensare alle differenze linguistiche in ambito emittenti o alla natura di "servizi di prossimità" di alcuni servizi di investimento a maggior valore aggiunto). La vigilanza sui mercati può essere esercitata attraverso diversi strumenti di seguito elencati: Vigilanza regolamentare: potere di adottare norme di attuazione (le deleghe sono contenute nelle specifiche disposizioni del TUF o in altre fonti di rango primario) orientato dai seguenti principi: valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti vigilati; proporzionalità (minor sacrificio dei destinatari); riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva industria italiana; agevolazione innovazione e concorrenza; «gradualità» degli obblighi in relazione alla natura dei clienti (al dettaglio o professionali). La Consob vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento 10

11 delle negoziazioni e della tutela degli investitori, e può richiedere alle società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate. Poteri di autorizzazione relativi ai mercati regolamentati e a soggetti che intendono essere abilitati allo svolgimento di specifiche attività (società di gestione di mercati regolamentati, società che intendono gestire sistemi di deposito delle informazioni regolamentate, ecc.). Vigilanza informativa che si articola in: potere di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti alle Società di gestione dei mercati; poteri riconosciuti dall'art. 187-octies del TUF per contrastare i fenomeni di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o insider trading e manipolazione di mercato), esercitabili nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti. Oltre alla facoltà di richiedere notizie, dati o documenti la Consob può anche richiedere registrazioni telefoniche, svolgere audizioni personali. Inoltre, può avvalersi della collaborazione di altre Pubbliche Amministrazioni (compresa l'anagrafe Tributaria) per richiedere la comunicazione di dati personali, anche in deroga alle disposizioni sulla privacy. Per l'esercizio di quelle facoltà che incidono sulle libertà personali la legge richiede che la Consob debba essere autorizzata dal procuratore della Repubblica; obblighi informativi periodici e ad evento nei confronti delle Società di gestione dei mercati. Vigilanza ispettiva: poteri riconosciuti dall'art. 187-octies TUF nell'ambito della disciplina sugli abusi di mercato ed estesi dall'art. 73 TUF alla vigilanza sulle Società di gestione del mercato. La Consob può procedere a ispezioni e perquisizioni, anche avvalendosi della Guardia di Finanza. Procedimento sanzionatorio: in caso di accertamento di irregolarità da parte del soggetto vigilato, rappresenta lo sbocco delle attività di vigilanza informativa ed ispettiva. Il procedimento sanzionatorio può essere inteso come uno strumento di controllo sociale che ha quale finalità quella di prevenzione e di repressione delle condotte non rispettose della legge. Si spingono in tal modo i soggetti vigilati ad una condotta e un'organizzazione rispettose delle regole, tutelando indirettamente anche gli investitori (attraverso la deterrenza della sanzione). Il diritto di difesa e di contraddittorio è assicurato ai soggetti interessati dalla partecipazione al procedimento amministrativo nonché dalla possibilità di ricorrere alla competente Corte di Appello avverso le sanzioni irrogate dalla Consob. Specifici poteri di intervento sui soggetti vigilati: poteri riconosciuti dall'art. 187-octies TUF nell'ambito della disciplina sugli abusi di mercato ed estesi dall'art. 73 TUF alla vigilanza 11

12 sulle Società di gestione del mercato. La Consob, in particolare, può procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca nell'ambito del procedimento sanzionatorio. Inoltre, in caso di necessità e urgenza, la Consob può adottare, per garantire il raggiungimento delle finalità di tutela degli investitori, trasparenza del mercato e buon andamento delle negoziazioni, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione. LA VIGILANZA DELLA CONSOB SUGLI EMITTENTI La vigilanza della Consob è caratterizzata dalla differenziazione degli obiettivi e degli strumenti normativi e di vigilanza, in relazione ai soggetti destinatari delle norme di correttezza e trasparenza. Il terzo nucleo di riferimento riguarda gli "emittenti" e include: la disciplina dell'appello al pubblico risparmio, che a sua volta può essere suddivisa nell'ambito normativo delle offerte di sottoscrizione e vendita (investimento), delle offerte di acquisto (disinvestimento) e delle offerte di scambio (in cui l'offerente propone una operazione che prevede il disinvestimento e contestuale investimento in un diverso prodotto finanziario); la disciplina degli emittenti in senso stretto, relativa a l'informazione societaria, alla corporate governance e alla disciplina degli emittenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante. I macro obiettivi di cui tener conto nelle attività di vigilanza sugli emittenti sono definiti dall'art. 91 del TUF: la tutela degli investitori l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali Da tali obiettivi discendono le funzioni fondamentali della Consob, che sono quelle di vigilare (secondo modelli differenziati in base alle specificità degli emittenti e degli strumenti offerti): sulle informazioni fornite ai potenziali investitori (investimento) e ai portatori di strumenti cui viene prospettato il disinvestimento, sul rispetto della parità di trattamento e degli altri principi che regolano lo svolgimento delle offerte, sulle informazioni che gli emittenti strumenti quotati e diffusi devono fornire periodicamente o nel caso le stesse siano caratterizzate da un impatto potenzialmente significativo sul valore degli strumenti già sottoscritti o acquistati, 12

13 sugli obblighi imposti agli emittenti per tutelare i diritti dei soci, sugli assetti proprietari, sul rispetto delle regole di corporate governance. La vigilanza sugli emittenti può essere esercitata attraverso diversi strumenti: vigilanza regolamentare: vi è in tale ambito un ampio spazio di produzione regolamentare (deleghe contenute nelle specifiche disposizioni del TUF) su diversi aspetti, anche se la progressiva armonizzazione del diritto europeo dei mercati finanziari ha ridotto gli spazi di autonomia nazionale: offerta al pubblico di sottoscrizione, vendita, acquisto e scambio; informazioni che gli emittenti quotati (o diffusi) debbono fornire al pubblico: nel continuo (tutte le informazioni rilevanti, che hanno un effetto potenziale sul prezzo), in caso di particolari eventi (come, ad esempio, fusioni e scissioni), periodicamente (informazioni finanziarie annuali, semestrali, etc.); assetti proprietari (obblighi di comunicazione relativi a partecipazioni rilevanti, patti parasociali); tutela dei diritti dei soci (ad esempio attraverso specifiche norme che regolano lo svolgimento delle assemblee); governo societario (regole sulla formazione dei Consigli di Amministrazione, del Collegio Sindacale, trasparenza e correttezza delle operazioni che coinvolgono parti correlate, ecc.). Vigilanza informativa nell'esercizio della quale la Consob: approva la documentazione d'offerta sulla base di specifici parametri (completezza, coerenza, comprensibilità) e verifica sulla base di specifici schemi e modelli le informazioni da depositare in via generale non sottoposte ad approvazione; può richiedere l'inserimento di informazioni supplementari nei documenti d'offerta; Può richiedere la pubblicazione di dati e notizie, anche in via generale (art. 114 TUF); può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti (art. 115 TUF); esercita tutti i poteri di vigilanza informativa in materia di abusi di mercato. Vigilanza ispettiva nell'esercizio della quale la Consob: può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti; esercita i poteri stabiliti in materia di abuso di informazioni privilegiate. Procedimento sanzionatorio: in caso di accertamento di irregolarità da parte del soggetto vigilato, rappresenta lo sbocco delle attività di vigilanza informativa ed ispettiva. Il procedimento sanzionatorio può essere inteso come uno strumento di controllo sociale che ha quale finalità quella di prevenzione e di repressione delle condotte non rispettose della legge. Si 13

14 spingono in tal modo i soggetti vigilati ad una condotta e un'organizzazione rispettose delle regole, tutelando indirettamente anche gli investitori (attraverso la deterrenza della sanzione). Il diritto di difesa e di contraddittorio è assicurato ai soggetti interessati dalla partecipazione al procedimento amministrativo nonché dalla possibilità di ricorrere alla competente Corte di Appello avverso le sanzioni irrogate dalla Consob. Specifici poteri di intervento sui soggetti vigilati: Convocare amministratori, sindaci e dirigenti; Partecipare alle assemblee; Denunziare al tribunale gravi inadempimenti dei doveri degli organi di controllo; Impugnare la delibera di approvazione del bilancio; Altri poteri in materia di governo societario. 14

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