LA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO PRINCIPALI ASPETTI
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1 LA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO PRINCIPALI ASPETTI Rita Camporeale Responsabile del Settore Sistemi e Servizi di Pagamento Corporate Roma, 26 giugno 2008
2 Aspetti generali e recepimento La Direttiva sui Servizi di Pagamento - Payment Services Directive (PSD) Disciplina aspetti generali e specifiche condizioni relative ai servizi di pagamento che possono essere raggruppati in tre macro-categorie: accesso al mercato dei servizi di pagamento trasparenza delle condizioni per i servizi di pagamento condizioni relative alla prestazione dei servizi di pagamento Rappresenta la base normativa che, abbattendo le attuali barriere legali esistenti tra i diversi Stati Membri dell UE, renderà più facile l integrazione del mercato dei servizi di pagamento Standardizza diritti e obblighi per i prestatori e gli utenti dei servizi di pagamento e garantisce parità di condizioni Accresce trasparenza sia per i prestatori che per gli utenti La PSD è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea il 5 dicembre 2007 Il recepimento da parte degli Stati Membri è previsto al più tardi entro il 1 novembre
3 Aspetti generali e recepimento Attività degli Stati membri La maggioranza degli Stati membri intende adottare il testo normativo di recepimento entro il secondo trimestre del 2009 UE 24 Stati membri (su 27) intendono fare entrare in vigore la normativa nazionale a partire dal 1 novembre 2009 Alcuni paesi hanno già reso noto che si avvarranno di alcune delle opzioni che la Direttiva prevede Coordinamento a livello europeo: gruppo di lavoro presso la Commissione europea (Transposition Working Group) I lavori sono guidati dal MEF, in collaborazione con la Banca d Italia Italia Attualmente si sta lavorando a una bozza di decreto legislativo, per la fase di consultazione Entrata in vigore della PSD: 1 novembre
4 Aspetti generali e recepimento Attività dell ABI Dialoga con il MEF e la Banca d Italia Partecipa al Gruppo di esperti delle 3 Associazioni europee delle istituzioni creditizie (PSD Implementation Expert Group), che: analizza congiuntamente la direttiva e identifica problemi relativi all interpretazione ed al recepimento condivide informazioni circa il processo di recepimento nei vari paesi e valuta in che misura l'interpretazione ed il recepimento delle norme possano divergere tra paesi contribuisce ad assicurare una trasposizione armonizzata delle norme europee, fornendo al gruppo di lavoro della Commissione europea indicazioni sull interpretazione che, secondo l industria bancaria, assicuri tale armonizzazione, nonché parità concorrenziale tra gli operatori nei diversi Stati membri Coordina il Progetto PSD per le banche associate 4 10
5 IMPIANTO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA (principali elementi) TITOLO I Oggetto, Ambito di applicazione, Definizioni TITOLO II Diritto di prestare servizi di pagamento al pubblico TITOLO III Requisiti di trasparenza ed informazione TITOLO IV Diritti ed obblighi in relazione alla prestazione e all uso dei servizi di pagamento 5 10
6 TITOLO I Oggetto, Ambito di applicazione, Definizioni OGGETTO Disciplina dei prestatori dei servizi di pagamento, delle regole di trasparenza, dei diritti ed obblighi di utenti e prestatori in relazione alla fornitura di servizi di pagamento. AMBITO DI APPLICAZIONE Soggettivo: tutti i soggetti abilitati all offerta di servizi di pagamento (Banche, Poste, Imel, P.I. nonché BCE, BCN e Stati membri quando non agiscono in funzione pubblica) Oggettivo: Servizi e sistemi di pagamento elettronici effettuati all interno di uno stato membro e tra stati dell UE Pagamenti in euro ed altre divise degli Stati Membri PRINCIPALI ESCLUSIONI Pagamenti effettuati esclusivamente in contante senza intermediazione o per tramite di agenti commerciali Trasporto materiale a titolo professionale di banconote e monete Assegni, cambiali e altri titoli cartacei, traveller s cheque, ecc. Pagamenti tra settlement agent e partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento titoli Servizi di infrastruttura che non comportino in nessun momento la detenzione di fondi 6 10
7 TITOLO II Prestatori dei Servizi di Pagamento Regime regolamentare semplificato Delinea il regime di autorizzazione per i prestatori dei servizi di pagamento, attualmente non regolamentati a livello europeo, denominati Istituzioni di Pagamento Qualifica le Istituzioni di Pagamento come soggetti ibridi : i servizi di pagamento possono essere associati allo svolgimento di attività non finanziarie Consente alle Istituzioni di Pagamento di svolgere tutti i servizi di pagamento previsti dalla Direttiva, ma vieta loro di svolgere attività di raccolta Introduce la possibilità di concedere credito per le Istituzioni di Pagamento, se strettamente legato al loro payments business, a valere su fondi propri e non su quelli dei clienti e per un periodo non superiore ai 12 mesi Stabilisce le misure necessarie a proteggere i fondi dei clienti Prevede un regime prudenziale basato su: 1) capitale minimo iniziale; 2) misure organizzative; 3) requisiti di adeguatezza patrimoniale (in particolare a fronte di rischi operativi) 7 10
8 TITOLO III Trasparenza delle condizioni e requisisti informativi per i servizi di pagamento Tipologie di contratti e di transizioni I requisiti informativi e di trasparenza (ex ante ed ex post) sono specificati per le transazioni di pagamento che ricadono nelle seguenti tipologie: 1. Singole Operazioni di Pagamento Disciplina della trasparenza: formulazione di compromesso tra l originaria previsione di comunicazione sempre individualizzata (obbligo a comunicare) e le richieste dell industria di maggiore flessibilità (obbligo a rendere disponibili le informazioni), sancendo l obbligo di comunicare su richiesta. 2. Contratti Quadro Tutela rafforzata relativamente ai contenuti, alle modifiche delle condizioni contrattuali, alla conclusione del rapporto 8 10
9 TITOLO IV Diritti ed obblighi in relazione alla prestazione di servizi di pagamento Consenso, autorizzazioni e transazioni non autorizzate Transazioni autorizzate: rimando alle disposizioni delle legislazioni nazionali per onere della prova Transazioni non autorizzate: 13 mesi dalla data dell addebito per la notifica alla banca di un operazione non autorizzata Richiesta di rimborso: massimo 8 settimane dalla data di addebito Ricezione ed esecuzione di un operazione di pagamento Tempi di esecuzione Norme necessarie al funzionamento della SEPA ricezione = accettazione = esecuzione ma possibilità di rifiuto da parte del provider che elimina ex tunc l accettazione D+1 DEROGA: possibilità fino al 1 gennaio 2012 di concordare tra cliente e banca un termine non superiore a D+3 Disponibilità dei fondi: data contabile = data valuta o più favorevole al cliente Commissioni e Importi trasferiti non decurtati Obblighi di diligenza del prestatore e dell utilizzatore in relazione all utilizzo di strumenti di pagamento Identificativo unico e connesso regime delle responsabilità Responsabilità end-to-end ma possibilità di prova contraria Sanzioni e procedure per la risoluzione delle controversie 9 10
10 DISPOSIZIONI FINALI Possibilità per la commissione di adottare misure di implementazione (es. adattamenti alla lista dei servizi di pagamento), con l assistenza di un Payments Committee Piena armonizzazione: fatte salve le ipotesi esplicitamente contemplate dalla direttiva, gli Stati membri non possono introdurre requisiti aggiuntivi per l offerta di servizi di pagamento Recepimento entro il 1 novembre 2009 Entro il 1 novembre 2012, rapporto della Commissione sugli impatti della direttiva Abrogazione dal 1 novembre 2009 della Direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri E fatta salva l applicazione della normativa di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo 10 10
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