Srls, l'individuazione dell'oggetto sociale. Antonio Ciccia

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1 Srls, l'individuazione dell'oggetto sociale Antonio Ciccia L'atto costitutivo delle srls deve essere redatto sulla base del canovaccio ministeriale, che prevede poche e scarne clausole. Diventa determinante a tale proposito dare pienezza di significato al campo dell'attività sociale, che rimane ovviamente indeterminato nel modello ministeriale. L oggetto sociale rappresenta la formalizzazione delle attività per il cui esercizio la società viene costituita. L oggetto sociale non necessariamente esplicita una sola attività, potendo può comprendere più attività, anche non omogenee. Il decreto liberalizzazioni (D.L. 24/1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/3/2012, n. 27) ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova modalità di costituzione di s.r.l. denominata società semplificata a responsabilità limitata. La relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione ha evidenziato come la disposizione tenda a favorire l ingresso dei giovani nel mondo dei lavoro - prevedendo il requisito dell età fino ai trentacinque anni in coerenza con l articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011 (circa il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile) - mediante la loro partecipazione a strutture associative prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impedirebbero l accesso a tale tipo di strutture da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti. Si ricorda al riguardo che, allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese soprattutto da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2012 è stato modificato il regime fiscale semplificato dei cd. contribuenti minimi che si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un attività d impresa, arte o professione o che l abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre Pertanto, il beneficio del cosiddetto forfettone (una tassazione forfettaria del 20 per cento per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30 mila euro) è 1 / 5

2 riservato a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Nello stesso tempo per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1 gennaio 2012,l imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al5 per cento(in luogo del precedente 20 per cento). Il suddetto regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività, ma non oltre il periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno d età. In sostanza il regime fiscale agevolato si estende fino ai trentacinque anni, anche oltre il limite temporale dei cinque anni, per chi abbia iniziato l attività imprenditoriale in giovane età. Rimane fermo, peraltro, che chi intraprende un attività o l abbia intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, avendo più di trentacinque anni di età, potrà godere del beneficio in esame entro il limite dei cinque anni. La legge stabilisce che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello standard da definire con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, parialmeno ad 1 euro e inferiore all'importo di europrevisto per la società a responsabilità limitata ordinaria, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e essere versato all'organo amministrativo (il consiglio di amministrazione ovvero il socio o i soci nominati amministratori ex art c.c.); 4) alcuni requisiti previsti dalla disciplina per la società a responsabilità limitata, vale a dire l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme 2 / 5

3 relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza, le persone cui è affidata l'amministrazione e l eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; (ai sensi dei numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463) 5) il luogo e la data di sottoscrizione; 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. E' vietata la cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età, determinandosi, in tali casi la nullità dell atto. Per quanto non espressamente previsto dall articolo in commento, si applica la disciplina della società a responsabilità limitata ordinaria. La costituzione della società semplificata a responsabilità limitata è divenuta operativa a seguito dell'emanazione da parte del Ministro della Giustizia del Decreto , n. 138, pubblicato in G.U. n. 189 del e in vigore dal , con cui è stato tipizzato lo statuto standard e attraverso cui sono state individuate le modalità di accertamento delle qualità soggettive dei soci. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Infine al Consiglio nazionale del notariato sono stati attribuiti compiti di vigilanza sulla corretta e tempestiva applicazione delle nuove norme da parte dei singoli notai. A tal fine il Consiglio pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale. L'atto costitutivo delle srls deve essere redatto sulla base del canovaccio ministeriale, che prevede poche e scarne clausole. Diventa determinante a tale proposito dare pienezza di significato al campo dell'attività sociale, che rimane ovviamente indeterminato nel modello ministeriale. L oggetto sociale rappresenta la formalizzazione delle attività per il cui esercizio la società viene costituita. L oggetto sociale non necessariamente esplicita una sola attività, potendo può comprendere più attività, anche non omogenee. 3 / 5

4 La legge non determina in maniera tassativa l oggetto sociale, lasciato all'autonomia negoziale delle parti. Peraltro anche la individuazione dell'oggetto deve rispondere a principi generali, quali la possibilità e la liceità. Sussiste, quindi, il divieto di includere nell oggetto sociale attività contrarie a norme imperative, dovendosi tenere conto di eventuali riserve legislative a favore di determinate categorie di compagini societarie. Sussistono casi, poi, in cui la liceità dell'oggetto sociale è collegata all'esclusività dello stesso, oppure casi in cui la liceità dell'oggetto dipende da autorizzazioni di carattere amministrativo o speciali presupposti di legge, quali qualità soggettive degli amministratori. L'individuazione dell'oggetto sociale può apprezzarsi in negativo, chiarendo le conseguenze del compimento di atti estranei all'oggetto stesso, ancorchè non sia semplice distinguere l'attività gestionale consentita dall'attività extra-gestionale. Un criterio individuato in dottrina è quello per cui l'estraneità all'oggetto sociale di un atto va valutata in base al concreto rapporto di strumentalità tra lo specifico atto compiuto ed il programma economico stabilito nell'oggetto sociale. Ciò presuppone un sufficiente grado di determinazione dell'oggetto sociale nell'atto costitutivo cosicchè ogni atto gestionale possa valutarsi quale propedeutico all'effettivo perseguimento o attuazione dell'oggetto sociale. L'atto compiuto dagli amministratori in nome della società è, secondo la cassazione, estraneo all'oggetto sociale se non è idoneo in concreto a soddisfare un interesse economico, sia pure mediato ed indiretto, ma giuridicamente rilevante della società. Con un correttivo quando si è in presenza di gruppi societari. L'appartenenza al medesimo gruppo societario consente, infatti, in linea di principio, di riconoscere connessioni economiche rilevanti tra gli interessi, formalmente distinti, dei vari soggetti giuridici che compongono il gruppo e quindi è tale da giustificare attività dirette al perseguimento di un interesse che esula da quello proprio e specifico delle singole società, inteso in senso stretto, ma vi è ricompreso in senso mediato. 4 / 5

5 Tuttavia, precisa la cassazione, la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi non è sufficiente al fine di affermare la legittimità dell'atto sul piano dei limiti imposti dall'oggetto sociale, e l'amministratore ha l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta. (Cass. civ. Sez. I, , n ). La cassazione ha enunciato il principio pronunciandosi in materia di costituzione di ipoteca volontaria vincolante l'intero patrimonio immobiliare, formalmente estranea all'oggetto sociale, in favore di società appartenente al medesimo gruppo: la Corte ha confermato l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale, sottolineando che l'accertamento della legittimità dell'atto, formalmente estraneo allo scopo sociale, in nome dell'interesse di gruppo e del vantaggio che dal perseguimento di tale interesse può derivare alla società partecipata, deve essere particolarmente rigoroso quando non vi sia rapporto di controllo, ma semplice rapporto di collegamento, l'atto sia formalmente privo di corrispettivo per la società che eroghi la garanzia, e il presunto interesse di gruppo non sia stato neppure enunciato al momento della costituzione della garanzia. In ogni caso la previsione del divieto per la società di compiere atti estranei all'oggetto sociale è finalizzata alla tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'impresa, con conseguente responsabilità per gli amministratori di società di capitali, da valutare nel caso concreto. 5 / 5

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