Circolare n. 22/2012

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1 Circolare n. 22/2012 Le possibili forme di costituzione della s.r.l. dopo le novità normative dell anno 2012: ordinaria, semplificata ed a capitale ridotto Indice 1. Premessa 2 2. S.r.l. ordinaria Atto costitutivo Condizioni per la costituzione 4 3. S.r.l.s Presupposti Atto costitutivo Modificazioni dell'atto costitutivo Divieto di cessione delle quote a soggetti privi dei requisiti costitutivi Sopravvenuta inosservanza del limite anagrafico Confronto con la s.r.l. ordinaria 8 4. S.r.l. a capitale ridotto 9 5. Rinvio alla disciplina delle s.r.l. ordinarie Incentivi al credito Considerazioni conclusive 11 1

2 1. Premessa Gli artt. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012 e 44 del D.L. n. 83/2012 hanno introdotto due varianti di società a responsabilità limitata, ovvero, rispettivamente quella semplificata (s.r.l.s.) e quella a capitale ridotto (s.r.l.c.r.). La presente Circolare si propone, pertanto, di illustrare le diverse modalità di costituzione della s.r.l., differenziate a seconda della forma adottata. 2. S.r.l. ordinaria L art c.c. dispone che la società a responsabilità limitata può essere costituita mediante contratto, ovvero atto unilaterale (c.d. s.r.l. unipersonale) 1. È richiesta, a pena di nullità (artt. 2463, ultimo co., e 2332, co. 1, n. 1), c.c.), ovvero ad substantiam, la forma di atto pubblico e, quindi, l intervento di un notaio alla presenza di tutti i soggetti deputati a divenire soci della costituenda s.r.l. incaricato di assolvere alcuni specifici adempimenti: operare un controllo di legalità sull atto costitutivo, effettuando una verifica formale e sostanziale, accertando altresì l osservanza delle condizioni prescritte dalla normativa vigente; redigere l atto pubblico, provvedendo, poi, al deposito per l iscrizione presso il registro delle imprese. Non è, pertanto, ammessa, a differenza delle s.p.a., la formazione della società tramite l istituto della pubblica sottoscrizione: conseguentemente, nelle s.r.l. non ricorre la figura dei soci promotori, bensì esclusivamente quella dei fondatori Atto costitutivo L art. 2463, co. 2, c.c. stabilisce che l atto costitutivo della s.r.l. ordinaria deve riportare almeno le seguenti informazioni (c.d. contenuto minimo obbligatorio): 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio. La normativa civilistica consente, pertanto, la partecipazione al procedimento costitutivo anche da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, nonché dei residenti in uno Stato differente da quello 1 Nel caso di costituzione della s.r.l. unipersonale, può venire meno il regime generale della responsabilità limitata, nell ipotesi di insolvenza, qualora non risultino effettuati integralmente i conferimenti (art. 2464, co. 1, c.c.), oppure sino a quando non siano stati assolti gli adempimenti pubblicitari di cui all art. 2470, co. 4, c.c., ovvero l iscrizione presso il registro delle imprese di una dichiarazione contenente l indicazione del cognome e nome o denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell unico socio. Se, invece, la s.r.l. è stata costituita da più soci, e la pluralità degli stessi è venuta meno successivamente, deve essere assolto il medesimo adempimento camerale, e i conferimenti non ancora effettuati devono essere eseguiti entro 90 giorni. In mancanza delle predette condizioni, il socio unico è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui ha assunto tale qualificazione. 2

3 italiano, purchè risulti verificata preventivamente la sussistenza del principio di reciprocità. Il criterio in parola non opera, tuttavia, nei confronti dei soggetti residenti negli Stati membri dell Unione Europea, ovvero nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), oppure negli Stati rispetto ai quali sono in corso particolari accordi internazionali, come quello di stabilimento, oppure di regolamentazione degli investimenti; 2) la denominazione, contenente l indicazione anche soltanto mediante sigla di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede principale della s.r.l. e le eventuali sedi secondarie. Alla luce della formulazione letterale della norma, il trasferimento della sede all interno del medesimo comune non configura l ipotesi di modifica dell atto costitutivo, escludendo dunque la necessità di un apposita deliberazione di assemblea. Salvo il caso in cui l atto costitutivo abbia, originariamente, riportato l indirizzo completo della sede, e non soltanto l indicazione del comune (massima E.A.1. dei Notai del Triveneto); 3) l'attività costituente l'oggetto sociale 2, che deve essere lecito, possibile e determinato (ovvero almeno determinabile), in ossequio ai principi generali di cui all art c.c.: in altri termini, non è ammessa l indicazione di un oggetto sociale generico, come peraltro desumibile dal consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Bologna 8 marzo 1995, e Trib. Firenze 26 novembre 1994); 4) l'ammontare del capitale sottoscritto (non inferiore ad euro ,00), e quello versato, che non necessita, tuttavia, di una valutazione di congruità da parte del notaio, in sede di controllo di legittimità dell atto costitutivo rispetto all oggetto che la costituenda s.r.l. si propone di perseguire. Sul punto, si rammenta che la costituzione della s.r.l. ordinaria con un capitale sociale inferiore al minimo (euro ,00) non costituisce una causa di nullità, in quanto il presupposto oggettivo della disposizione applicabile alla fattispecie (artt. 2463, ultimo co., e 2332, co. 1, n. 3), c.c.) è rappresentato dalla mancanza nell atto costitutivo di ogni indicazione riguardante [ ] l ammontare del capitale sociale. L ipotesi in parola configura, invece, una causa di scioglimento della s.r.l. (art. 2484, co. 4, c.c.); 2 L oggetto sociale della s.r.l. non può, in ogni caso, essere rappresentato dallo svolgimento di una delle seguenti attività: assicurativa, in quanto riservata agli istituti di diritto pubblico ed alle società per azioni (art c.c.); bancaria, il cui esercizio è subordinato, in primo luogo, alla forma giuridica di s.p.a., oppure società cooperativa a responsabilità limitata (art. 14, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 385/1993); di intermediazione mobiliare e gestione collettiva del risparmio, ammessa esclusivamente per le società costituite in s.p.a. (artt. 19, co. 1, lett. a), 34, co. 1, lett. a), e 43, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358/1998). 3

4 5) i conferimenti di ciascun socio, nonché il valore attribuito ai crediti e beni apportati in natura: a differenza delle s.p.a., è ammesso il conferimento nella forma di prestazioni d opera o di servizi a beneficio della s.r.l., a norma dell art. 2464, co. 6, c.c.; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio, determinabile anche in misura non proporzionale ai conferimenti (art. 2468, co. 2, ultimo periodo, c.c.), ma soggetta ad alcuni divieti: non può, infatti, essere rappresentata da azioni, né formare oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, co. 1, c.c.); 7) le norme di funzionamento della società, con la precisazione di quelle riguardanti l amministrazione e la rappresentanza. A questo proposito, si riscontra una differenziazione rispetto alle s.p.a., in quanto il contenuto obbligatorio dell atto costitutivo comprende le norme relative alla ripartizione degli utili, nonché l indicazione del sistema di amministrazione adottato e dei soggetti che hanno la rappresentanza della società (art. 2328, co. 2, nn. 7) e 9), c.c.). La distinzione in parola trova fondamento nella diversa disciplina della s.p.a., non rinvenibile nelle s.r.l.: nelle società per azioni, lo statuto può, infatti, essere rappresentato da un atto separato, comunque considerato parte integrante dell atto costitutivo (art. 2328, ultimo co., primo periodo, c.c.), ferma restando la prevalenza delle norme dello statuto su quelle dell atto costitutivo, se difformi ovvero incompatibili; 8) le persone a cui è affidata l amministrazione, l eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società; 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. A differenza delle s.p.a. (art. 2328, co. 2, n. 13), c.c.), non è richiesta l indicazione della durata della s.r.l., che si presume dunque costituita a tempo indeterminato, né il termine entro il quale il socio può esercitare il diritto di recesso. Quest ultimo è, infatti, autonomamente disciplinato dall art. 2473, co. 2, c.c., che riconosce la facoltà del partecipante di sciogliersi dal rapporto sociale, con un preavviso di almeno 180 giorni, salvo che l atto costitutivo stabilisca un termine maggiore, comunque non superiore ad un anno Condizioni per la costituzione Ai fini della costituzione della s.r.l., analogamente alle s.p.a., non è sufficiente la predisposizione del contratto, ovvero dell atto unilaterale, secondo le suddette modalità, ma è altresì necessario che risultino soddisfatti i seguenti requisiti (artt. 2463, ultimo co., e 2329 c.c.): il capitale sociale è stato interamente sottoscritto; è stata rispettata la disciplina speciale dei conferimenti, dettata dagli artt e 2465 c.c.: 4

5 o l avvenuto versamento di almeno il 25,00% dei conferimenti in denaro, ovvero il 100,00% nel caso di costituzione con atto unilaterale (art. 2464, co. 4, primo periodo, c.c.) 3 ; o la presentazione della relazione di stima 4 sui conferimenti in natura, redatta da un revisore legale oppure da una società di revisione iscritti nell apposito registro, contenente le seguenti informazioni (art. 2465, co. 1, secondo periodo, c.c.): 1) la descrizione dei beni o crediti conferiti; 2) l attestazione che il valore del conferimento in natura è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo; 3) i criteri di valutazione adottati. sussistono le autorizzazioni e le altre condizioni richieste, in virtù di leggi speciali, per la costituzione della società, in relazione al proprio particolare oggetto. 3. S.r.l.s Presupposti L art. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012, come anticipato, ha inserito una nuova forma di s.r.l., disciplinata dall art bis c.c., secondo cui la società a responsabilità limitata semplificata può essere formata con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione: conseguentemente, il capitale della s.r.l.s. può essere detenuto da un unico socio oppure da una pluralità di persone fisiche, purchè soddisfino il predetto requisito anagrafico, da verificarsi a cura del notaio (art. 2 del D.M. 23 giugno 2012, n. 138, entrato in vigore lo scorso 29 agosto) Atto costitutivo La società a responsabilità limitata semplificata deve costituirsi mediante atto pubblico, in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (D.M. n. 138/2012). Il modello in parola deve ritenersi immodificabile sotto il profilo della disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso previsto, ma non anche in relazione alle formule 3 Il secondo periodo della suddetta disposizione stabilisce, inoltre, che il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza assicurativa, ovvero di una fideiussione bancaria, con le caratteristiche determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il suddetto provvedimento, nonostante siano già trascorsi diversi anni dall emanazione della norma, non è ancora stato adottato: la facoltà del conferimento sostitutivo del denaro deve, pertanto, ritenersi tuttora inattuabile. 4 La relazione di stima è redatta da un soggetto designato dal socio conferente della s.r.l., a differenza di quanto previsto dalla disciplina per le s.p.a., che riserva la competenza della nomina al tribunale del circondario della sede sociale. 5

6 dell atto pubblico proposte (Comitato dei Notati del Triveneto, massima R.A.1). Queste ultime appaiono, infatti, inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant è che sono incomplete ad esempio, manca l intestazione Repubblica Italiana, e l espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante e riferite ad un unica ipotesi tipo (quella dell atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, sanno leggere e scrivere, non richiedono l assistenza di testimoni, ecc.). Con l effetto che, secondo il predetto orientamento, si deve riconoscere al notaio la possibilità di utilizzare le formule dell atto pubblico che ritiene maggiormente opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, purchè rispetti la disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali: dovrebbe, pertanto, ritenersi prospettabile l inserimento di clausole statutarie ulteriori, purchè non si pongano in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s. (Circolare Assonime n. 29/2012). L atto costitutivo deve riportare le seguenti informazioni: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad euro 1 e inferiore all'importo di euro previsto all'art. 2463, co. 2, n. 4), c.c. sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo e non collocato transitoriamente in banca, come ordinariamente accade nelle s.r.l. ordinarie. Tale deroga pare, tuttavia, in contrasto con le nuove disposizioni in merito alla circolazione del denaro contante per le quali i trasferimenti di denaro eccedenti la soglia di euro devono avvenire necessariamente in modalità tracciata. Pertanto, in caso di conferimenti eccedenti la predetta soglia, questi devono necessariamente transitare sul conto corrente intestato alla società e non, come dispone la norma, nelle mani dell organo organo amministrativo. Si osservi, tuttavia, che il predetto principio di versamento diretto agli amministratori non dovrebbe trovare applicazione nel caso di aumento di capitale sociale ad almeno euro : al ricorrere di tale ipotesi, si verificherebbe, infatti, un mutamento del modello societario, in quello della s.r.l. ordinaria, che non prevede alcun obbligo di effettuare i soli conferimenti in denaro (Circolare Assonime n. 29/2012); 4) le informazioni previste dall art. 2463, co. 2, n. 3), 6), 7) e 8), c.c.: l attività che costituisce l oggetto sociale; la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, comprese quelle concernenti l amministrazione e la rappresentanza; 6

7 le persone alle quali è affidata l amministrazione, e l eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 5) il luogo e la data di sottoscrizione; 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. Non possono, pertanto, assumere la carica di amministratori i soggetti diversi dalle persone fisiche, oppure non facenti parte della compagine sociale od aventi già 35 anni di età: qualora l amministratore perda la qualifica di socio, decade anche dall incarico di gestione ad esso affidato; La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. L art. 3, co. 3, del D.L. n. 1/2012 dispone altresì che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese delle s.r.l.s. sono esenti da diritto di bollo e segreteria, così come non devono essere corrisposti onorari notarili: rimangono, invece, dovuti l imposta di registro in misura fissa (euro 168), il diritto annuale camerale e la tassa di concessione governativa sui libri sociali (euro 309,87 oltre ad euro 14,62 ogni 100 pagine di ogni libro) Modificazioni dell atto costitutivo Il modello di s.r.l.s. può essere mutato soltanto in forza di una formale, espressa, decisione dei soci, adottata ai sensi dell art c.c.: stante la tipicità di tale modello societario, avente una specifica disciplina normativa incompatibile con altri tipi o modelli societari, si deve, infatti, ritenere come osservato dal Comitato dei Notai del Triveneto, nella massima R.A.4 che non possano sussistere atti o fatti idonei a produrre implicitamente il proprio mutamento. Si pensi, ad esempio, all adozione di delibere incompatibili con la disciplina legale delle s.r.l.s. quali la nomina di un amministratore non socio, oppure l approvazione di uno statuto diverso da quello tipizzato o al compimento di 35 anni di età da parte del socio, al trasferimento mortis causa delle quote a soggetti non aventi i requisiti previsti dall art bis, co. 1, del codice civile. L orientamento in parola ha, inoltre, precisato che nel caso in cui il mutamento del modello di s.r.l.s. avvenga con l adozione di quello della s.r.l.c.r. o della s.r.l. ordinaria non è configurabile una trasformazione in senso tecnico, in quanto la s.r.l.s. e la s.r.l.c.r. costituiscono dei sottotipi della s.r.l. ordinaria, e non dei tipi autonomi, essendo le stesse soggette per quanto non espressamente delegato alla disciplina legale della tradizione società a responsabilità limitata. Conseguentemente, il predetto mutamento avviene senza che trovino applicazione le regole di cui agli artt e ss. c.c., a differenza di tutti gli altri casi. 7

8 3.4. Divieto di cessione delle quote a soggetti privi dei requisiti costituitivi È, inoltre, vietato cedere le quote di partecipazione nelle s.r.l.s. a soggetti che non soddisfano il requisito dell età inferiore ai 35 anni: l eventuale atto, stipulato in mancanza di tale presupposto, deve ritenersi nullo. La prescrizione in parola, contenuta nel co. 4 dell art bis c.c., evidenzia non soltanto il divieto di cessione delle quote, ma anche una serie di altre tematiche strettamente correlate: ad esempio, non può essere deliberato un aumento di capitale sociale mediante il quale entri nella compagine sociale una persona giuridica, ovvero una persona fisica che non rispetti il predetto limite anagrafico. Il divieto in commento riguarda esclusivamente i trasferimenti per atto tra vivi, comprese le operazioni di cessione o costituzione dei diritti di usufrutto o nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, inclusa l ipotesi in cui l atto in parola preveda che il diritto di voto sia mantenuto in capo al socio infratrentacinquenne cedente o costituente: il divieto di cessione di cui all art bis, co. 4, c.c. rappresenta, infatti, una norma antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che, successivamente, trasferiscano le proprie quote a soggetti privi dei necessari presupposti. Il divieto non esplica, invece, i propri effetti nei confronti della successione: nel caso di morte di un socio, la quota di costui si trasferisce agli eredi accettanti, anche se questi siano persone fisiche che hanno compiuto i 35 anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato (Comitato dei Notai del Triveneto, massima R.A.2) Sopravvenuta inosservanza del limite anagrafico Il successivo compimento, da parte di uno dei soci, dei 35 anni di età non produce alcuna conseguenza giuridica rilevante (Comitato dei Notai del Triveneto, massima R.A.3, e Circolare Assonime 30 ottobre 2012, n. 29): in altri termini, non è necessario sciogliere o trasformare la società in s.r.l. ordinaria o a capitale ridotto, né escludere il socio. Tale orientamento trova giustificazione nella considerazione che si deve applicare alla s.r.l.s., per quanto non specificatamente previsto la disciplina della s.r.l. ordinaria, ed il vincolo anagrafico è previsto soltanto per la costituzione. Il sopravvenuto compimento dei 35 anni di età in capo a uno, più o tutti i soci non incide sull applicabilità dell art bis c.c., che continua, invece, ad esplicare i propri effetti, compreso il divieto di trasferimento delle quote a persone diverse da quelle fisiche che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età Confronto con la s.r.l. ordinaria Alla luce di quanto sopra riportato, emerge che nella società a responsabilità limitata semplificata: sono stati eliminati i riferimenti alla denominazione del socio e dello stato di costituzione. Il nuovo modello societario, infatti, è riservato alle persone fisiche; 8

9 l indicazione della denominazione sociale deve essere accompagnata dalla dicitura società a responsabilità limitata semplificata ; l ammontare del capitale sociale è soggetto alle nuove disposizioni contenute nell art bis c.c., che derogano al limite ordinario di euro ; la precisazione dell importo presunto delle spese di costituzione, poste a carico della società, è stata eliminata; gli amministratori, da scegliersi obbligatoriamente tra i soci, devono essere espressamente menzionati. 4. S.r.l. a capitale ridotto L art. 44 del D.L. 83/2012, come anticipato, ha introdotto una nuova forma accanto a quella ordinaria e semplificata di società a responsabilità limitata, ovvero a capitale ridotto. In primo luogo, il co. 1 della disposizione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall art bis c.c. in materia di s.r.l.s., la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. Con la nuova s.r.l. a capitale ridotto, quindi, pur sussistendo alcune agevolazioni previste per la s.r.l. semplificata, scompare il limite anagrafico dei 35 anni, ovvero, più precisamente, si trasforma da limite massimo a minimo di età per la costituzione. A ciò si aggiunga che la normativa della nuova s.r.l. a capitale ridotto non è stata inserita nel codice civile, che già disciplina le norme di funzionamento delle s.r.l. ordinarie (art c.c.) e delle s.r.l.s. (art bis c.c.). L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui all art bis c.c., ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. L atto costitutivo deve riportare, come anticipato, alcune informazioni richieste dall art bis, co. 2, c.c. per la s.r.l. semplificata: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 9

10 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad euro 1 e inferiore all'importo di euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 4) le informazioni previste dall art. 2463, co. 2, n. 3), 6), 7) e 8), c.c.: l attività che costituisce l oggetto sociale; la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, comprese quelle concernenti l amministrazione e la rappresentanza; le persone alle quali è affidata l amministrazione, e l eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 5) il luogo e la data di sottoscrizione. L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, anche se non sembra applicabile la disposizione prevista per le s.r.l.s. per la quali l atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con il predetto Decreto Ministeriale (Circolare Assonime n. 29/2012). Infatti, il predetto modello deve indicare, a pena di nullità, che l amministrazione della società deve essere affidata a una o più persone fisiche scelte tra i soci: mentre, per disposizione dello stesso atto costitutivo, l amministrazione della società a capitale ridotto può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. A differenza della s.r.l.s., che ai fini della propria costituzione non richiede il pagamento di oneri notarili, imposte di bollo e spese di segreteria, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto deve sostenere tutte le spese tipiche di costituzione. In altri termini, la s.r.l. a capitale ridotto non usufruisce di una particolare agevolazione, né per ciò che concerne gli oneri notarili, e neppure in relazione alle imposte di bollo e spese di segreteria, equiparandosi in tal senso a qualsiasi società a responsabilità limitata ordinaria. Appare, pertanto, evidente come l unico vero beneficio della s.r.l. a capitale ridotto sia rappresentata soltanto dall obbligo di versare un capitale inferiore ad euro , ancorché in un unica soluzione (e non al 25,00% come invece previsto per le s.r.l. ordinarie) in denaro, che potrebbe dunque limitarne l appetibilità. 5. Rinvio alla disciplina delle s.r.l. ordinarie L art bis, co. 7, c.c. stabilisce che, salvo quanto in esso previsto, alle s.r.l.s. si applicano le disposizioni di questo capo in quanto compatibili : analogamente, l art. 44 del D.L. n. 83 prevede con riferimento agli aspetti non espressamente disciplinati dal Decreto Crescita l operatività, ove possibile, delle norme generali dettate per le società a responsabilità limitata, contenute nel libro V, titolo V, capo VII, del codice civile. 10

11 6. Incentivi al credito In sede di conversione in Legge del D.L. n. 83/2012, è stato inserito il co. 4 dell art. 44 del Decreto Crescita, secondo cui al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto. L intento del legislatore è, quindi, quello di promuovere l accesso al credito (a condizioni agevolate), a tutte le s.r.l. che adottando il nuovo modello societario, contraddistinto da una bassa capitalizzazione, pressoché nulla potrebbero trovare difficoltà ad accedere al mercato del credito a costi sostenibili. La norma non sembra, tuttavia, formulata nel migliore dei modi, in quanto ne consente l accesso soltanto ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono un attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto: quest ultima, invece, si forma proprio per il fatto che i soci, diversamente, hanno già compiuto i 35 anni alla data di costituzione dell impresa contemplata dall art. 44 del D.L. n. 83/2012, essendone precluso l accesso alle persone fisiche di età inferiore, che possono, invece, optare per la società a responsabilità limitata semplificata. Sul punto, si rammenta, tuttavia, che il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota del 30 agosto 2012 (prot. n ), ha sostenuto l assenza di limitazioni di età anagrafica, ai fini della costituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto. A questo proposito, si osservi, infatti, che anche la s.r.l.s. rappresenta una sorta di società a responsabilità con capitale ridotto rispetto a quello minimo previsto per la s.r.l. ordinaria, e da tale valutazione è presumibilmente sorto il predetto riferimento dell art. 44, co. 4, del D.L. n. 83/ Considerazioni conclusive Per effetto delle novità introdotte dal Decreto Crescita, allo stato attuale esistono, nell ordinamento italiano, tre diversi tipi di s.r.l.: ordinaria, ovvero la forma ordinaria, rivolta a tutti coloro i quali vogliono intraprendere una attività mediante la costituzione di una società di capitali, evitando le forme più complesse della s.p.a. e s.a.p.a.; semplificata, rivolta ai giovani under 35 anni, con una struttura snella e senza particolari costi, sia in termine di capitale che di costituzione e gestione; a capitale ridotto, riservata ai soggetti che hanno compiuto 35 anni, ugualmente snella, anche se con alcune differenze rispetto a quella semplificata. S.R.L. ORDINARIA S.R.L. SEMPLIFICATA S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO 11

12 Riferimento normativo Artt e ss. c.c. Art bis c.c. Art. 44 del D.L. 83/2012 Persone fisiche e non: è Solo persone fisiche che non Solo persone fisiche che ammessa la forma della abbiano compiuto i 35 anni di abbiano compiuto i 35 anni Caratteristiche s.r.l. a socio unico od età alla data della costituzione: di età alla data della dei soci unipersonale. è ammessa la forma della s.r.l. costituzione: è ammessa la a socio unico od unipersonale. forma della s.r.l. a socio unico od unipersonale. Capitale sociale Minimo obbligatorio di Da euro 1 ad euro 9.999,99: Da euro 1 ad euro 9.999,99: euro , con deve essere sottoscritto e deve essere sottoscritto e versamento immediato del versato interamente all organo versato interamente 25% dei conferimenti in amministrativo, in denaro, alla all organo amministrativo, in denaro, mentre quelli in data della costituzione. natura devono essere denaro, alla data della costituzione. integralmente eseguiti: è consentito il conferimento di opere e servizi. Atto costitutivo L'atto costitutivo deve L'atto costitutivo deve essere L atto costitutivo deve essere redatto per atto redatto per atto pubblico (art. essere redatto per atto pubblico (art c.c.), e 2463-bis c.c.), in conformità al pubblico, sebbene può contenere clausole modello standard. specifiche. l adozione di un modello standard parrebbe non necessaria. Amministratori L'amministrazione è Gli amministratori della società Gli amministratori possono affidata ad uno o più devono essere scelti all interno essere scelti anche al di amministratori, anche non della compagine sociale. soci. fuori della compagine societaria, purché persone fisiche. Costi di costituzione Tutte le spese tipiche L'atto costitutivo e l'iscrizione La s.r.l. a capitale ridotto previste per la costituzione nel registro delle imprese delle non gode di nessuna di una società. s.r.l. semplificate sono esenti da agevolazione, né per ciò che diritto di bollo e di segreteria, e concerne gli oneri notarili, e non sono dovuti onorari notarili. neppure per le imposte di bollo e spese di segreteria, equiparandosi in tal senso a qualsiasi s.r.l. ordinaria. 12

SRL: semplificate e a capitale ridotto

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