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1 La società a responsabilità limitata semplificata * (prime note) Roma, 18 ottobre 2012 SOMMARIO: 1. Sintesi dei profili operativi. 2. Fonti normative. 3. Lo statuto della società a responsabilità limitata semplificata. 4. I soci. 5. Tipicità della società a responsabilità limitata semplificata. 6. Spese di costituzione. 1. Sintesi dei profili operativi Il presente studio si propone di offrire una prima analisi della disciplina della società a responsabilità semplificata. Si indicano di seguito alcune soluzioni alle questioni operative più problematiche emerse in sede di prima applicazione, con l avvertenza che - in ragione della circostanza che allo stato mancano orientamenti giurisprudenziali e opinioni consolidate nella dottrina si tratta di soluzioni nient affatto definitive e che presentano talune criticità, per l approfondimento delle quali si rinvia al prosieguo del presente studio. A) Statuto della società a responsabilità limitata semplificata Lo statuto della società a responsabilità limitata semplificata non dovrà necessariamente indicare tutte e soltanto le clausole recate dallo statuto standard, ma qualora i soci decidano di adottare una clausola standardizzata, essi dovranno necessariamente confezionarla come indicato nel decreto del Ministro della giustizia. B) Soci Il limite anagrafico (compimento del 35esimo anno di età) vale in sede di costituzione e di cessione della quota, ma non per l entrata di nuovi soci a seguito di aumento di capitale sociale. Inoltre, la perdita del requisito anagrafico da parte di uno, più o tutti i soci, non comporta ex se, alcuna conseguenza giuridicamente rilevante. C) Governance La società a responsabilità limitata semplificata non può essere organizzata secondo i modelli c.d. alternativi (sistema monistico e sistema dualistico). * Studio di Gianluca Bertolotti con la revisione di Giuseppe Colavitti 1

2 2. Fonti normative Per effetto della legge n. 27 del 24 marzo 2012, che ha convertito con modificazioni il d.l. 24 gennaio 2012, n.1, è stato introdotto, nel codice civile, il seguente nuovo art bis, che disciplina la società a responsabilità limitata semplificata (SRLS): «La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione. 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili». 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. 2

3 3.L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. 4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.» 3. Lo statuto della società a responsabilità limitata semplificata Lo statuto della srls «deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico». Tale modello standard di statuto - che avrebbe dovuto essere varato con decreto «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione», termine scaduto lo scorso 24 maggio 2012, - è stato previsto dal «Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata», di cui al DM della Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G.U. del 14 agosto Lo statuto standard della srls semplficata, che s indica di seguito, è allegato (Tabella A) al citato regolamento ministeriale. TABELLA A (art. 1, comma 1) L anno., il giorno. del mese di. in., innanzi a me. notaio in. con sede in. è/sono presente/i il/i signore/i. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo. 1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione. società a responsabilità limitata semplificata, con sede in. (indicazione di eventuali sedi secondarie). 2. La società ha per oggetto le seguenti attività:. 3. Il capitale sociale ammonta ad. e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora. sottoscrive una quota del valore nominale di. pari al percento del capitale. 4. E vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l eventuale atto è conseguentemente nullo. 5. L amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci. 6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori:. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell ambito del consiglio d amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società. 7. All organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società. 8. L assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. 9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: 3

4 Questione rilevante è quella di verificare che cosa abbia voluto intendere il legislatore con il riferimento ad uno statuto standard al quale deve essere «conforme» lo statuto della società a responsabilità limitata semplificata. Fermo restando che una compiuta analisi appare improponibile allo stato attuale, sia per la tutt ora breve vigenza dell istituto, sia per la mancanza di pronunce giurisprudenziali in tema, sembra di poter ritenere che lo statuto della società a responsabilità limitata semplificata non dovrà necessariamente indicare tutte e soltanto le clausole recate dallo statuto standard, ma qualora i soci decidano di adottare una clausola standardizzata dovranno necessariamente confezionarla come indicato nel decreto del Ministro della giustizia. In sostanza, l autonomia dei privati nel predisporre lo statuto di una società a responsabilità limitata semplificata, si potrà esercitare, da un lato, nell inserire clausole non standardizzate; dall altro lato, sulla decisione di quali clausole inserire, fra quelle standardizzate. Nel primo caso, tuttavia, ossia con riferimento all introduzione nello statuto di clausole non standardizzate, si dovrà tenere conto della regola, di cui all art bis, secondo cui alla società a responsabilità limitata semplificata si applicano le regole sulle società a responsabilità limitata «in quanto compatibili». Siffatta soluzione sembra avvalorata dalla lettura del citato regolamento standard, che consta di un numero talmente esiguo di clausole ( che per lo più si traducono in una mera riproduzione del dato normativo), da far dubitare che lo stesso possa essere ritenuto adeguato a vestire le diverse imprese che in concreto adotteranno la srls. In particolare, a parte le inevitabili e tipiche clausole relative alla denominazione sociale, all indicazione del valore nominale del capitale sociale e ai conferimenti, sono indicate la clausola: Il signor/la signora ha versato all organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di. a mezzo di.. L organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato. 10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di. fogli per. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.. Firma dei comparenti Firma del notaio 4

5 1.) d intrasferibilità delle quote per atto tra vivi «a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l eventuale atto è conseguentemente nullo»; 2.) che affida l amministrazione esclusivamente a soci «scelti con decisione dei soci»; 3.) che affida la presidenza dell assemblea dei soci, qualora occorra la deliberazione per la decisione dei soci, all amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione. Al riguardo, sembra difficile ipotizzare che l autonomia dei soci non possa normare ambiti non incisi dalle previsioni standardizzate dal Ministero. Vale la pena di osservare che in senso contrario si è recentemente espresso, ma senza motivare, il Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle tre Venezie, secondo cui il modello standard tipizzato dell atto costitutivo-statuto della s.r.l.s. «deve ritenersi immodificabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista». Ulteriori limiti sono poi assegnati allo statuto in ragione delle richieste qualità soggettive dei soci, i quali, per costituire una società a responsabilità semplificata, devono essere persone fisiche «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». 4. I soci La società a responsabilità limitata semplificata, stando alla relazione illustrativa, avrebbe la finalità di favorire l ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e ciò spiegherebbe perché se ne consenta la costituzione alle persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni alla data della costituzione. L art bis c.c., tuttavia solleva non poche perplessità sul punto, sia a cagione dell infelice formulazione, sia in ragione del confronto con il testo originario (anteriore alla conversione in legge e) contenuto nel decreto legge n. 1 del Anzitutto, la legge non dice che tutti i soci, né che i soci devono essere esclusivamente dotati delle riferite caratteristiche soggettive (persona fisica, non maggiore di 35 anni di età), con la conseguenza che potrebbe avanzarsi l ipotesi secondo cui la costituzione della società a 5

6 responsabilità limitata semplificata sarebbe non consentita non già a condizione che tutti i soci non siano maggiori di anni 35, sibbene purchè almeno uno di essi non abbia superato quel limite anagrafico. E ciò volendo dare un significato alla prescrizione in esame, perché, a ben guardare, sul piano strettamente letterale, la norma si potrebbe leggere anche come se dicesse la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita anche da persone fisiche minori di anni 35, soltanto che in questo modo essa sarebbe inutile andando a dire ciò che è scontato per la costituzione di qualunque tipo sociale. Del resto, altre regole sembrano avallare l idea che l anzidetto limite anagrafico abbia un rilievo meno pregnante di quanto si possa di primo acchito ritenere. La legge, infatti, impone soltanto il divieto di «cessione delle quote a soci non aventi il requisito di età di cui al primo comma», sanzionando con la nullità l eventuale atto posto in essere in violazione di tale precetto. Un ossequio formale al dato letterale imporrebbe allora: i) di ritenere che soci debbano essere persone fisiche soltanto in sede di costituzione della società a responsabilità limitata semplificata, ma che cessionari delle quote possano essere anche soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, dal momento che è richiamato soltanto il limite anagrafico di cui al primo comma dell art bis ; ii) che l ingresso di nuovi soci per effetto di un aumento di capitale sociale dunque non di una cessione di quote non sia vincolato all età del cessionario. Infine, nessuna prescrizione regola che cosa accade quando i soci invecchiano sino a superare il limite dei trentacinque anni, ciò che avvalorerebbe l ipotesi che l età anagrafica sia rilevante soltanto in sede di costituzione della società a responsabilità limitata semplificata. Del resto, il decreto legge n. 1 del 2012, prima della conversione in legge, prevedeva espressamente l esclusione di diritto del socio al superamento dei trentacinque anni di età e lo scioglimento della società a responsabilità limitata semplificata quando tutti i soci avessero superato tale limite anagrafico, salva la possibilità di deliberare la trasformazione. Si riporta di seguito il testo originario del d.l. n. 1 del 2012, prima della conversione in legge: «Articolo 2463-bis - (Società semplificata a responsabilità limitata) 1. La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 6

7 Dal momento che in sede di conversione tali ultime prescrizioni sono state eliminate, per l interprete diventa ancora più arduo sostenerne l operatività in assenza di specifiche previsioni. Si osservi che con riferimento alla ricordata modifica, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, si è di recente espresso ritenendo che «la perdita da parte di uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. dei requisiti di età previsti dal comma 1 dell art bis c.c. non comporti alcuna conseguenza giuridicamente rilevante». D altra parte, la questione qui posta non appare risolta neppure dalla circostanza che l art.44 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, cd. decreto sviluppo, convertito in legge 134 del 7 agosto 2012, pubblicata in G.U. n.187 dell 11 agosto 2012 consente la costituzione di srl c.d. a capitale ridotto a «persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di costituzione». 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione. 3. L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 4. L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto. 5. Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. 6. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. 7. Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. 8. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo La denominazione dì società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.». 7

8 Invero, da un lato, anche in tale ultima ipotesi il riferimento normativo è al momento della costituzione della società, dall altro lato, poi, nella nota del 30 agosto 2012 (Prot.n ) il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso nel senso che la società a responsabilità limitata a capitale ridotto «può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni». In questa prospettiva, a fortiori il divieto in esame deve ritenersi inapplicabile ai trasferimenti mortis causa, con la conseguenza che come è stato correttamente osservato dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie «nel caso di morte di un socio la sua quota si trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato». 5. Tipicità della società a responsabilità limitata semplificata Oltre a quanto già indicato, diversamente dalla disciplina della società a responsabilità limitata, la società a responsabilità limitata semplificata deve costituirsi con un capitale sociale di almeno un euro e non superiore a diecimila euro. Si tratta di un profilo che se osservato nella prospettiva delle spese di costituzione rappresenta senza dubbio un risparmio, ma che in effetti consente di dare vita ad una società dotata di mezzi patrimoniali scarsi quando non inesistenti, tali da mettere in dubbio la serietà dell iniziativa economica e da impedire il ricorso al finanziamento bancario, salvo che vi siano garanzie patrimoniali personali dei soci. Inoltre, nella società a responsabilità limitata «il conferimento deve essere fatto in denaro ed essere versato all organo amministrativo», oltre che «sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione»: nessuno spazio, dunque, stando al tenore letterale della norma, per i conferimenti diversi dal denaro. Tale prescrizione appare incoerente rispetto alla finalità dichiarata nella relazione illustrativa di agevolare l ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, i quali, in ragione della presupposta scarsità di mezzi patrimoniali, avrebbero potuto essere favoriti dalla possibilità 8

9 riconosciuta nelle società di persone e nella società a responsabilità limitata di acquistare la qualità di socio, a fronte della promessa di effettuare prestazioni di lavoro. Sul piano della governance, si segnala che la società a responsabilità limitata semplificata non può essere gestita da soggetti estranei alla compagine sociale: «gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci». In ragione della circostanza che la legge discorra soltanto di amministratori e dell intenzione di semplificare rispetto alla disciplina della società a responsabilità limita, sembra potersi negare che la società a responsabilità limitata possa essere organizzata secondo i sistemi c.d. alternativi e cioè quello monistico e quello dualistico, tanto più che la possibilità di adottare tali sistemi è incerta anche con riferimento alle società a responsabilità limitata. 6. Spese di costituzione della società a responsabilità limitata Quanto, infine, alle spese di costituzione della società a responsabilità limitata semplificata, l art bis c.c. dispone che «l atto costitutivo e l iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili». La disposizione si spiega con la circostanza che il d.l. n. 1 del 2012 aveva originariamente previsto che 1) l atto costitutivo; 2) il verbale recante modificazioni dell atto costitutivo deliberate dall assemblea dei soci; 3) l atto di trasferimento delle partecipazioni dovessero essere redatti per scrittura privata. In seguito alle critiche formulate dalla professione notarile, in sede di conversione si è eliminato il riferimento alla scrittura privata e si è imposto l intervento del notaio per la costituzione di società a responsabilità semplificata. Tuttavia, stante l intenzione del legislatore di abbattere i costi di costituzione della SRLS, la legge di conversione ha imposto l esenzione dagli onorari notarili, prevedendo altresì la vigilanza del Consiglio Nazionale del Notariato «sulla corretta e tempestiva applicazione» dell art bis «da parte dei singoli notai» e la pubblicazione annuale sul sito del CNN dei «relativi dati». 9

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