Oggetto: - SRL a capitale minimo (da 1 fino a 9.999); - SRL semplificate (con capitale da 1 fino a 9.999) prive di costi di costituzione.
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1 FRANCESCO DE STEFANO DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE STUDIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA Monza - Corso Milano 27 Tel. (039) Fax info@studiodestefano.com Monza, 6 marzo 2014 Nr FD CIRCOLARE ALLA CLIENTELA (FONTI: Legge) Oggetto: - SRL a capitale minimo (da 1 fino a 9.999); - SRL semplificate (con capitale da 1 fino a 9.999) prive di costi di costituzione. 1. PREMESSA Accanto alla tradizionale società a responsabilità limitata sono state introdotte, con le modifiche all articolo 2463 c.c. e l introduzione dell art bis c.c., due nuove tipologie 1 di SRL: - le SRL a capitale sociale minimo 2, cioè a dire con capitale sociale compreso tra i valori di 1 ed 9.999; - le SRL semplificate (SRLS), anche queste con capitale sociale compreso tra i valori di 1 ed 9.999, costituite tra persone fisiche, con statuto standard e costi di costituzione azzerati. I nuovi modelli societari, poiché recepiti nell ordinamento giuridico con successivi interventi normativi da coordinare col vigente sistema delle SRL ordinarie 3, hanno inizialmente In realtà, per ragioni la cui illustrazione esorbita dagli scopi della presente circolare, non è in effetti appropriato parlare di diverse tipologie societarie rispetto alla tradizione figura della SRL. Solo per comodità espositiva, pertanto, si parlerà di diversi tipi di società. La definizione di SRL a capitale minimo è puramente convenzionale, non essendo enunciata da disposizioni di legge. Si omette l esposizione ragionata dell iter normativo. In breve si ricordano le seguenti fonti: - DL 24 gennaio 2012, n. 1 (si introducono le SRL semplificate SRLS costituite da persone fisiche di età inferiore a 35 anni); - L. 24 marzo 2012, n. 27 (che converte il DL 1/2012 e apporta modifiche alla disciplina delle SRLS); - Art. 44 del DL 22 giugno 2012, n. 83 (si introducono le SRL a capitale ridotto ); - L. 7 agosto 2012, n. 134 (che converte il DL 83/2012); - DM 23 giugno 2012, n. 138 (riporta il modello standard di atto costitutivo e statuto delle SRLS); - DL 28 giugno 2013, n. 76 (riscrive la disciplina delle SRL, estendendone la costituzione anche a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età e contemporaneamente abolisce le SRL a capitale ridotto); - L. 9 agosto 2013, n. 99 (conversione DL 76/2013, con il quale viene prevista la possibilità per tutte le società a responsabilità limitata di determinare l ammontare del capitale in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro, con conferimenti esclusivamente in denaro, aggiungendo il comma 4 all art. 2463, c.c.). Codice fiscale DSTFNC58M08G273T Partita IVA
2 sollevato non pochi dubbi circa i relativi regimi, talché il ricorso ad essi è stato sin qui inferiore alle attese. Recenti interventi ministeriali e, da ultimo, un accurato studio del Consiglio Nazionale del Notariato 4 hanno contribuito a meglio chiarire il profilo delle SRL a capitale minimo e delle SRLS, favorendo ciò un migliore ricorso a soluzioni alternative alla SRL tradizionale. L utilità dei nuovi modelli societari deve riconoscersi, in particolare, in quanto meno onerosi in fase costitutiva e, quindi, idonei a favorire l avvio di nuove attività produttive o di iniziative sperimentali. Di seguito si illustrano, in breve, le principali caratteristiche dei due nuovi tipi di società. 2. SRL CON CAPITALE SOCIALE INFERIORE A Le SRL a capitale minimo sono regolate dall art. 2463, commi 4 e 5, c.c.. In tale tipo societario, i soci fondatori persone fisiche o giuridiche, ancorché in veste di socio unico stabiliscono la misura del capitale sociale per importo compreso tra Euro 1 e Euro I conferimenti devono: - farsi esclusivamente in denaro; - essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. È previsto che la riserva legale sia alimentata con l accantonamento del 20% degli utili netti risultanti dai bilanci regolarmente approvati sino a che la somma del suo valore e di quello del capitale sociale non abbia raggiunto l importo di Euro Conferimenti È ammesso costituire una SRL a capitale minimo col conferimento di un solo euro e fino ad un massimo (per non fuoriuscire dallo specifico regime) di I conferimenti non possono eseguirsi con l apporto di beni in natura (diversamente da quanto previsto per le SRL ordinarie): il capitale sociale deve essere versato in danaro e per intero. Tale circostanza diversifica le SRL a capitale minimo da quelle ordinarie. Per queste ultime, all atto della costituzione, occorre approntare, da parte dei soci, il 25% dei conferimenti in danaro. Consegue, pertanto, che per una SRL ordinaria con capitale di , il conferimento iniziale dovrà essere di Per una SRL a capitale minimo, con capitale sociale di 5.000, invece, i soci dovranno apportare l intero predetto importo. Si ammette che in caso di SRL a capitale minimo i soci possano decidere di apportare un sovrapprezzo in denaro, talché il relativo importo, sommato a quello del capitale sociale, possa superare l ammontare di , senza che vengano meno i presupposti dello specifico regime. 4 Studio n /I del Consiglio Nazionale del Notariato 2
3 2.2. Riserva legale Nelle SRL a capitale minimo deve accantonarsi a riserva legale il 20% (e non il 5%, come previsto per le SRL ordinarie) degli utili netti risultanti dai bilanci, sino a che la somma di detta riserva e del capitale sociale non abbia raggiunto l ammontare di Euro Una volta raggiunta la soglia di , dovrà verificarsi se è ancora necessario procedere all ordinario accantonamento del 5% degli utili previsto dall art La riserva legale, per espressa previsione dell art. 2463, comma 5, c.c., oltre che utilizzabile per la copertura di perdite, può essere destinata ad incremento del capitale sociale sino a concorrenza di Natura delle SRL a capitale minimo Le SRL a capitale minimo si diversificano dalle SRL ordinarie fondamentalmente per la possibilità di assumere un capitale sociale inferiore a e per la prescrizione di commisurare la riserva legale a conguaglio del predetto importo con l accantonamento del 20% degli utili annui. 5 Si considerino i seguenti esempi. Esempio 1 Ad una SRL a capitale minimo viene conferito un capitale di Al fine di raggiungere l importo di , dato dalla somma di capitale sociale e riserva, dovranno essere accantonati utili (annualmente in quota del 20%) fino a concorrenza di In tal caso, è pienamente rispettato l art. 2463, comma 5, (la somma del capitale e della riserva ammonta a ). Considerato che l accantonamento a riserva legale è pari a nove volte il capitale sociale, l art. 2430, che prescrive l accantonamento a riserva legale degli utili annuali sino a che essa non abbia raggiunto la soglia del 20% del valore del capitale sociale, è più che rispettato, dal momento che detta riserva (nell esempio: 9.000) si è venuta a determinare in misura palesemente superiore rispetto alla predetta soglia (20% di = 200). In tal caso, raggiunto il valore di 9.000, non si dovranno più accantonare ulteriori quote di utili a riserva legale. Esempio 2 Ad una SRL a capitale minimo viene conferito un capitale di Al fine di raggiungere il valore di , dato dalla somma di capitale sociale e riserva, dovranno essere accantonati utili (annualmente in quota del 20%) fino a concorrenza di Una volta raggiunto l accantonamento a riserva legale del predetto importo di 1.000, sarà stato rispettata la prescrizione di cui all art. 2463, comma 5, c.c.. Non si sarà, invece, esaurito l adempimento di accantonare utili a riserva legale prescritto dall art c.c., a norma del quale detta riserva deve essere alimentata sino a concorrenza del 20% del capitale sociale. Pertanto gli accantonamenti dovranno complessivamente raggiungere il valore di (20% di 9.000), dovendosi procedere, nella fattispecie esemplificata, all ulteriore accantonamento di 800. Inoltre, poiché il comma 5 dell art c.c. prescrive l accantonamento annuale nella misura del 20% soltanto sino a raggiungimento di un valore complessivo di riserva e capitale pari a , consegue che gli ulteriori accantonamenti dovranno essere eseguiti, a norma dell art. 2430, nella misura del 5% degli utili netti annuali. 3
4 Per il resto si applicano integralmente, seppure in modo coordinato, le regole generali previste per le SRL. Corollario di tale sistema è che, stante la possibilità di stabilire un capitale sociale sino alla cifra minima di 1, tale ultimo importo diventa, nella sostanza, per tutte le SRL, il valore legale del capitale sociale 6, mentre la soglia di costituisce semplicemente il limite che discrimina il diverso regime dei conferimenti e della riserva legale. Sul piano formale, l identità tra SRL ordinarie e a capitale minimo si acclara con la mancata previsione di una distinta qualificazione nella definizione della denominazione sociale. 3. SRL SEMPLIFICATE (SRLS) 3.1. Disciplina generale delle SRLS La disciplina generale delle SRLS è contenuta nell art bis c.c. Caratteristiche fondamentali sono le seguenti: a) l atto costitutivo ha contenuto predeterminato in base ad un modello standard stabilito con decreto, le cui clausole sono inderogabili; b) per la costituzione della SRL non sono dovuti né gli onorari al notaio rogante né diritti di bollo e di segreteria; c) il capitale sociale deve essere di valore compreso tra 1 ed 9.999; d) il conferimento del capitale sociale deve essere effettuato in danaro (non è ammesso quindi il conferimento di beni) ed interamente versato nelle mani degli amministratori; e) i soci possono essere soltanto persone fisiche; f) è ammessa la costituzione di SRLS unipersonali; g) amministratori possono essere anche non soci; h) la denominazione sociale deve indicare espressamente che trattasi di società a responsabilità limitata semplificata Atto costitutivo L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico. L art. 3, comma 3, del DL 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "Decreto liberalizzazioni") ha statuito che «l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.». Sia l esenzione dal diritto di bollo e di segreteria che la gratuità della prestazione notarile sono finalizzate, nell intento del legislatore, ad abbattere i costi di avvio di nuove imprese che assumono la veste di SRLS, talché la tipicizzazione dell atto costitutivo risponde, con tutta evidenza, allo scopo di ridurre, per quanto possibile, l impegno del notaio, al quale resta quale unico adempimento professionale il solo controllo di legalità in relazione alle parti del modello/atto costitutivo che devono essere integrate con i dati della costituenda società (oggetto sociale, denominazione sociale, ecc.). Le clausole del modello non sono derogabili. 6 Tale aspetto è di rilievo in relazione al tema delle riduzioni del capitale sociale al di sotto del limite legale. Se ne omette l esposizione, stante le finalità del presente elaborato. 4
5 3.3. Soci All atto della costituzione della SRLS possono assumere la veste di socio soltanto le persone fisiche. Secondo il Notariato, tuttavia, nulla vieta che in un momento successivo alla costituzione una quota di partecipazione possa essere alienata ad una persona giuridica. Poiché, in tal caso, la compagine societaria sarebbe però contestualmente composta da persone fisiche e giuridiche, la società non potrebbe più annoverarsi tra le SRLS. Con la conseguenza di dover modificare la propria denominazione sociale, dalla quale dovrebbe essere eliminata l indicazione di semplificata Capitale sociale e riserva legale Come per le SRL a capitale minimo, le SRLS devono avere un capitale sociale compreso tra 1 e In proposito valgono tutti i richiami che su tale punto sono stati già espressi in tema di SRL a capitale minimo. In particolare, il conferimento del capitale sociale può essere effettuato soltanto in danaro, non essendo ammesso il conferimento di beni. All atto della costituzione, l ammontare del capitale sociale deve essere interamente versato nelle mani degli amministratori. Sul tema della riserva legale, l orientamento del Notariato ritiene ricorrere l obbligo, come per le SRL a capitale minimo, dell accantonamento del 20% degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, alla stessa stregua di quanto precisato per le SRL a capitale minimo. * * * Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e assistenza. Distinti saluti. 5
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