La srl semplificata e quella a capitale ridotto: i vantaggi che offrono, i problemi che pongono ed i rapporti fra le due discipline

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1 La srl semplificata e quella a capitale ridotto: i vantaggi che offrono, i problemi che pongono ed i rapporti fra le due discipline Autore: Visconti Gianfranco In: Diritto civile e commerciale 1) La società a responsabilità limitata semplificata istituita dall articolo 3 del Decreto Legge n 1 del 2012 che ha introdotto art bis del Codice Civile. Il 1 comma dell articolo 3 del Decreto-Legge n 1 del 2012 (convertito in Legge n 27 del 2012) sulle liberalizzazioni ha introdotto l art bis del Codice Civile che disciplina la Società a responsabilità limitata semplificata (Srls), una forma particolare di società di capitali con costi di costituzione molto bassi pensata per favorire l avvio di imprese da parte di giovani che, con un piccolo investimento iniziale, possono avvalersi della limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci a quanto conferito nel capitale sociale che la Srl permette. Infatti, il 1 comma dell art bis c.c. stabilisce che la Società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto (se i soci sono almeno due) o con atto unilaterale (se è unipersonale) da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età all atto della costituzione. Dato che questa norma richiede ai soci soltanto un età inferiore a trentacinque anni all atto della costituzione della Srl semplificata non si capisce perché il Ministero dello Sviluppo Economico stia propugnando una interprezione secondo cui, al compimento del trentacinquesimo anno di uno dei soci questo debba cedere la sua quota ad un socio (nuovo od attuale) infra-trentacinquenne oppure la società debba obbligatoriamente trasformarsi in Srl a captale ridotto (di cui parleremo nel prossimo paragrafo) o 1 di 11

2 in Srl normale. Questo presunto obbligo, di cui nellla norma non c è traccia, graverebbe i soci degli oneri connessi alla trasformazione della società, vanificando in gran parte le finalità agevolative che il legislatore ha inteso perseguire con l istituzione della Srl semplificata. Inoltre, non c è nessuna norma che prevede una sanzione per i soci o per la società che non ottemperano a questi presunti obblighi di trasformazione della Srl semplificata o di cessione della quota del socio diventato, nel frattempo, ultratrentacinquenne. Se questi obblighi vi fossero veramente il loro effetto concreto sarebbe quello di spingere i giovani che vogliono costituire una Srl semplificata a preferirle la Srl a capitale ridotto, per la quale questi problemi non si pongono, anche se si perdono i risparmi sui costi di costituzione della società. L atto costitutivo della Srl semplificata deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato col Decreto del Ministro della Giustizia di concerto col Ministro dell Economia e con quello dello Sviluppo Economico n 135 del 23 Giugno In tal modo si abbattono i costi rappresentati dalla consulenza finalizzata alla redazione dell atto (prestata di solito da un commercialista, ma alle volte anche da un avvocato o da un notaio). Questo Decreto individua anche i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, in primo luogo dell età di essi che deve essere accertata dal notaio rogante l atto attraverso i loro documenti di identità o per mezzo di testimoni ai sensi dell art. 49 della della legge notarile (Legge n 89 del 1913). L atto costitutivo deve indicare: 1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2. la denominazione sociale contenente l indicazione di Società a responsabilità limitata semplificata e il comune o i comuni dove sono poste la sede legale e tutte le sedi operative, principale e secondarie, della stessa; 3. 2 di 11

3 l ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 Euro e comunque inferiore a Euro, sottoscritto ed interamente versato alla data di costituzione della società. Il conferimento deve farsi esclusivamente in denaro ed essere versato all organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione). Questa agevolazione rispetto al capitale sociale lascia comunque aperto il problema del reperimento delle risorse economiche e finanziarie necessarie alla società per operare: una società con un capitale molto basso difficilmente può accedere al credito bancario, per cui la Srl semplificata è adatta soprattutto ad attività, per esempio di consulenza o di assistenza artigianale a domicilio, che possono partire anche con capitali modesti, oppure ad attività in cui i soci hanno un po di risorse finanziarie e/o di beni strumentali propri oppure possono prestare delle garanzie per ottenere dei piccoli crediti bancari. Non si capisce, inoltre, perché, di fronte a questo problema di reperimento delle risorse finanziarie con cui operare da parte della società, il comma 4 -bis dell art. 44 del Decreto-Legge n 83 del 2012, che ha introdotto la Srl a capitale ridotto, impegni il Ministro dell Economia a promuovere un accordo con l ABI Associazione Bancaria Italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani con meno di trentacinque anni che intraprendono una attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una Srl a capitale ridotto, ma non di una Srl semplificata. Evidentemente si vogliono spingere i giovani a preferire la prima forma di Srl alla seconda; 1. l attività che costituisce l oggetto sociale; 2. la quota di partecipazione di ciascun socio; 3 di 11

4 3. le norme relative al funzionamento della società, in particolare quelle concernenti l amministrazione e la rappresentanza di essa; 4. le persone a cui è affidata l amministrazione della società, che devono essere scelti sempre tra i soci, e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile; 5. luogo e data di sottoscrizione (2 comma dell art bis c.c.). La denominazione di Società a responsabilità limitata semplificata, l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede legale della società e l ufficio del Registro delle Imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, vale a dire nell indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che queste società sono obbligate ad avere e ad indicare nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell art. 16 del Decreto Legge n 185 del 2008, il c.d. Decreto anti- crisi, convertito nella Legge n 2 del 2009 (3 comma dell art bis c.c.). E vietata la cessione delle quote di questo tipo di società a soci aventi più di trentacinque anni di età e l eventuale atto che la disponga è nullo (4 comma). E chiaro che se un socio compie trentacinque anni questo fatto non costituisce cessione di quote ad un ultra-trentacinquenne. Fatto salvo quanto previsto dall art bis c.c., alla Società a responsabilità limitata semplificata si 4 di 11

5 applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Codice Civile per la normale Società a responsabilità limitata (gli artt c.c. che costituiscono il Capo VII del Titolo V del Libro Quinto di quel Codice) (5 comma). Le ultime agevolazioni per la costituzione della Srl semplificata consistono nel fatto che per la redazione dell atto costitutivo per atto pubblico non sono dovuti onorari notarili (sull applicazione di questa norma vigila il Consiglio Nazionale del Notariato) e che l iscrizione di questo atto nel Registro delle Imprese è esente dal diritto di bollo e da quello di segreteria (3 comma dell art. 3 del DL 1/2012). Questa imposta e questo diritto sono pari, rispettivamente, a 65 ed a 90 o 120 Euro). Restano da pagare, invece: l imposta di registro (pari a 168 Euro), la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali (309,87 Euro) il diritto annuale fisso di iscrizione alla competente Camera di Commercio (200 Euro). Dato però che l atto costitutivo della Srl semplificata deve essere conforme al modello standard elaborato dal Ministero della Giustizia, non si capisce perché prevedere l obbligo della redazione di esso da parte di un notaio (che, infatti, non c era nell originario testo del Decreto). L effettuazione del controllo di legalità dell atto da parte del notaio non serve, a meno che non si presuma che il modello standard di atto costitutivo elaborato dal Ministero possa non rispettare delle norme di legge. A questo poi si aggiunge il controllo effettuato sul rispetto di questo modello dall ufficio del Registro delle Imprese che procede alla iscrizione della società. Sarebbe quindi bastata la redazione dell atto costitutivo della società per mezzo di una scrittura privata autenticata, accompagnata dalla previsione della gratuità dell autenticazione delle firme dei soci. Infine, segnaliamo che, come abbiamo già detto in precedenza, le agevolazioni sull onorario del notaio e sulle spettanze dell ufficio del Registro delle Imprese non si applicano al caso di modificazioni dell atto costitutivo di una Srl semplificata. 2) La società a responsabilità limitata a capitale ridotto introdotta dall articolo 44 del Decreto Legge n 83 del di 11

6 Dato che la Srl semplificata agevola la costituzione di questo tipo di società di capitali da parte di soggeti infra-trentacinquenni, l art. 44 del Decreto-Legge n 83 del 2012, convertito in Legge n 134 del 2012 ha introdotto la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr) destinata ai soci persone fisiche con più di trentacinque anni, come prevede il 1 comma dell articolo citato, ma non preclusa a soci con meno di trentacinque anni, ai sensi del comma 4 -bis della stessa disposizione, che, sempre con un limitato investimento iniziale ma più consistente di quello necessario a costituire la Srl semplificata, possono avvalersi della limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci a quanto conferito nel capitale sociale che la Srl permette. Il 1 comma dell art. 44 del DL 83/2012 stabilisce che fermo quanto previsto dall art bis del Codice Civile, la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto (se i soci sono almeno due) o con atto unilaterale (se è unipersonale) da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età all atto della costituzione. Dato che la norma citata fa salvo quanto previsto dall art bis c.c., il capitale sociale della Srl a capitale ridotto può andare da 1 a Euro, ma non vi sono i risparmi sui costi di costituzione della società previsti dal 3 comma dell art. dell art. 3 del DL 1/2012 previsti per la Srl semplificata (esenzione da onorari notarili, imposta di bollo e diritti di segreteria). Anche per le Srlcr si pone pertanto il problema di dove trovare le risorse finanziarie per operare. L atto costitutivo della Srl a capitale ridotto deve essere redatto per atto pubblico, deve indicare gli elementi di cui al 2 comma dell art bis c.c. che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente e non deve essere conforme al modello standard tipizzato col Decreto del Ministro della Giustizia n 135 del 23 Giugno A differenza della Srl semplificata, nella Srl a capitale ridotto l amministrazione della società può essere affidata anche ad una o più persone fisiche diverse dai soci (2 comma). La denominazione di Società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede legale della società e l ufficio del Registro delle Imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico 6 di 11

7 destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, vale a dire nell indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che queste società sono obbligate ad avere e ad indicare nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell art. 16 del Decreto Legge n 185 del 2008, il c.d. Decreto anti- crisi, convertito nella Legge n 2 del 2009 (3 comma dell art. 44 del DL 83/2012). Fatto salvo quanto previsto dall art. 44 del DL 83/2012 alla Società a responsabilità limitata a capitale ridotto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Codice Civile per la normale Società a responsabilità limitata (gli artt c.c. che costituiscono il Capo VII del Titolo V del Libro Quinto di quel Codice) (4 comma). Inoltre, come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, il comma 4 -bis dell art. 44 impegna il Ministro dell Economia a promuovere un accordo con l ABI Associazione Bancaria Italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani con meno di trentacinque anni che intraprendono una attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una Srl a capitale ridotto, ma non di una Srl semplificata che pure dovrebbe essere la forma di società di capitali a bassi costi di costituzione introdotta appositamente per i giovani imprenditori. Pensiamo questa che sia solo una svista e che il Ministro dell Economia possa senz altro fare un accordo per tutti questi giovani imprenditori. 3) Conclusioni. Da quanto abbiamo visto finora si deduce che sia la Srl semplificata che quella a capitale ridotto permettono di costituire una società di capitali con una spesa molto limitata, sia per quanto riguarda l apporto di capitale da parte dei soci (entrambe), sia per le agevolazioni riguardanti le spese di costituzione (riservate solo alla Srl semplificata). Resta, però, il problema del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per esercitare l attività imprenditoriale: se i soci non sono in grado di immettere capitale non resta che l opzione del credito bancario, proprio in un periodo in cui le banche stanno restringendo gli affidamenti. E prevedibile, pertanto, che solo le Srl semplificate o a capitale ridotto che hanno soci in grado di prestare garanzie convincenti potranno ottenere credito, magari 7 di 11

8 stipulando una fidejussione (art c.c.) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni della società che li renderà, di fatto, illimitatamente responsabili allo stesso modo dei soci delle società di persone. Oltre a questo, come abbiamo visto, fra le discipline della Srl semplificata e di quella a capitale ridotto vi è senz altro qualche problema di coordinamento, ma comunque nulla che non sia agevolmente risolvibile in via interpretativa. 4) Statuto Standard 1 della Srl semplificata previsto dal Decreto del Ministro della Giustizia del 23 Giugno 2012 n 138 (art. 1, comma 1 ). L anno., il giorno. del mese di. in., innanzi a me. notaio in. con sede in. è/sono presente/i il/i signore/i. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo. 1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione. società a responsabilità limitata semplificata, con sede in. (indicazione di eventuali sedi secondarie). 2. La società ha per oggetto le seguenti attività:. 8 di 11

9 3. Il capitale sociale ammonta ad. e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora. sottoscrive una quota del valore nominale di. pari al percento del capitale. 4. E vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l eventuale atto è conseguentemente nullo. 5. L amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci. 6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori:. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell ambito del consiglio d amministrazione ), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società. 7. All organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società. 8. L assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. 9 di 11

10 9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: Il signor/la signora ha versato all organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di. a mezzo di.. L organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato. 10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di. fogli per. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.. Firma dei comparenti Firma del notaio Note: 10 di 11

11 1 Od atto costitutivo standard, se si opta per l atto unico. ngono-ed-i-rapporti-fra-le-due-discipline/ 11 di 11

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