La nuova disciplina della società a responsabilità limitata semplificata
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- Antonio Massari
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1 Per conoscere MySolution, la nuova piattaforma per l aggiornamento professionale che comprende le aree Fisco&Società e Lavoro, richiedi la prova gratuita di un mese attraverso l apposito link MySolution presente sulla home page di Omnia o attivando il gadget Banca dati MySolution disponibile in AGO Infinity. La nuova disciplina della società a responsabilità limitata semplificata La normativa sostanziale di riferimento relativa alla società a responsabilità limitata ha subito, negli ultimi anni, numerose modifiche tese a semplificare gli adempimenti burocratici e nel contempo agevolare le iniziative imprenditoriali, a prescindere dal requisito anagrafico. Nel presente intervento saranno ripercorsi gli aspetti più significativi della peculiare disciplina, nonché illustrati tutti gli adempimenti correlati alla costituzione della società a responsabilità limitata semplificata, anche alla luce dei contenuti di un recente documento pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. A cura di Marco Bargagli Riferimenti normativi - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 9, comma 14; - Legge 24 marzo 2012, n. 27; - D.M. 23 giugno 2012, n. 138; - D.L. 22 giugno 2012, n. 83; - D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 3; - Codice civile, artt. dal 2462 al 2483; - Società a responsabilità limitata semplificata, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, febbraio Premessa La disciplina giuridica della società a responsabilità limitata semplificata ha subito, negli ultimi tempi, vari cambiamenti. Con l intento di semplificare gli adempimenti burocratici posti alla base di ogni iniziativa imprenditoriale e ridurre gli oneri a carico del contribuente, la società a responsabilità limitata semplificata ha gradualmente assunto un ruolo di primaria importanza rispetto alle altre società (di persone e/o di capitali), potendo far conseguire un notevole risparmio, soprattutto nella fase della sua costituzione. 1
2 Il contribuente che vuole intraprendere un attività economico imprenditoriale avrà varie possibilità: potrà optare, ad esempio, per la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata (Srls), con un capitale sociale al di sotto dei 10mila euro e pari almeno a 1 euro, usufruendo, nel contempo, di particolari agevolazioni e riduzioni di costi in fase di costituzione ex art bis, c.c. L imprenditore potrà, in alternativa, scegliere di costituire anche una Srl ordinaria con capitale inferiore ai 10 mila euro (art. 2462, e ss., c.c.) per la quale, tuttavia, l ordinamento tributario non prevede particolari forme di agevolazioni. In tale contesto, il documento emanato in data 15 febbraio 2016 da parte della Fondazione Nazionale dei Commercialisti denominato Società a responsabilità limitata semplificata, prende in considerazione le principali tematiche giuridiche e operative dalla particolare forma societaria. L excursus normativo di riferimento L art. 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto liberalizzazioni), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto nel nostro ordinamento la società a responsabilità limitata semplificata (di seguito Srls). In particolare, l art. 1, del citato D.L. 1/2012, in origine mirava a incentivare l esercizio di un attività economica, favorendo la competitività tra operatori economici nel mercato, mediante una semplificazione amministrativa mirata a eliminare eccessivi vincoli burocratici per le imprese. Nello specifico, il Legislatore ha inserito nel Codice civile l articolo 2463-bis, che disciplina il nuovo modello societario, facendo direttamente rinvio, in quanto compatibili, alle norme previste per le Srl ordinarie (cfr. artt. dal 2462 al 2483 c.c.). Caratteristiche della società a responsabilità limitata semplificata La società a responsabilità limitata semplificata, prima delle modifiche e integrazioni intervenute nel 2013, poteva essere costituita da giovani imprenditori con requisiti anagrafici ricompresi tra i 18 e i 35 anni di età. Attenzione Era vietata la cessione delle quote a soci che avevano compiuto i 35 anni, in quanto l eventuale trasferimento delle partecipazioni nei confronti di soggetti privi dei richiamati requisiti anagrafici era considerato giuridicamente nullo e, conseguentemente, privo di effetti. Inoltre: la forma giuridica da adottare era quella dell'atto pubblico redatto davanti a un Notaio, al quale non poteva essere apportata alcuna modifica o integrazione; nella denominazione andava specificato che si trattava di Srl semplificata ; 2
3 l'amministrazione della società spettava necessariamente a uno o più soci; il capitale sociale per la costituzione della Srls andava da 1 a euro (quindi inferiore a 10mila euro), da versare integralmente in denaro (con esclusione, quindi, dei conferimenti in natura). In fase costitutiva, la società non era gravata da costi: l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese erano infatti esenti da onorari notarili, da imposta di bollo e da diritti di segreteria. Occorreva versare solo l'imposta di registro, i diritti camerali e il costo per l'apertura della partita IVA. Le prime modifiche legislative Con la legge n. 27/2012, di conversione del richiamato D.L. n. 1/2012 è stato inserito il controllo notarile sugli atti della Srls, senza oneri aggiuntivi e inoltre è stato modificato il regime della Srls, con l eliminazione degli obblighi di trasformazione o liquidazione connessi al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci e la previsione di un divieto di cessione delle quote a soci che non abbiano i requisiti anagrafici prescritti. Successivamente: con il D.L. n. 83/2012 veniva estesa la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con capitale ridotto a persone fisiche che avevano compiuto più di 35 anni (forma giuridica che rappresentava la naturale evoluzione della Srls); con il D.M. n. 138/2012, infine, venivano introdotte le clausole costitutive per la società a responsabilità limitata semplificata, con l introduzione dello statuto standard. La Srl a capitale ridotto L art. 44, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. decreto sviluppo 2012) disciplinava la Srl a capitale ridotto (Srlcr). La Srl a capitale ridotto poteva essere costituita tra persone fisiche anche con età superiore ai 35 anni di età. L atto costitutivo della Srl a capitale ridotto doveva essere redatto per atto pubblico avente gli stessi elementi richiesti dall art bis, c.c. per la Srls. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per la Srls, non era prevista l esenzione da imposte di bollo e diritti di segreteria, nonché la gratuità degli onorari notarili. Le ultime modifiche del 2013 L art. 9, comma 14, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 9, e recante Primi interventi urgenti per la promozione dell occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, entrato in vigore il 28 giugno 2013, ha ulteriormente modificato la disciplina prevista per le Srls e le Srlcr, che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013, risultavano iscritte al Registro delle Imprese. 3
4 Nello specifico, la modifica normativa ha modificato: l art bis, c.c. c.c., rubricato Società a responsabilità limitata semplificata ; l art. 2463, c.c., riguardante la costituzione della Srl ordinaria mediante introduzione di due nuovi commi (il quarto e il quinto) che, di fatto, prevedono l eliminazione della Srl a capitale ridotto. In particolare, le Srlcr già costituite sino al 28 giugno 2013, sono state riqualificate in Srls. In estrema sintesi, attualmente l investimento può essere effettuato mediante tre varianti di Srl, come di seguito schematizzato. Le diverse forme di investimento Attenzione Come precisato anche nel documento emanato in data 15 febbraio 2016 dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, sono previste anche le società costituite con atto unilaterale, che dovranno seguire la disciplina di riferimento prevista per le tre varianti di Srl sopra schematizzate in relazione all integrale versamento dei conferimenti in denaro che è espressamente previsto anche per la Srl ordinaria unilaterale ex art. 2464, quarto comma, c.c. 4
5 Come costituire una Srls La disciplina sostanziale di riferimento in tema di Srls è attualmente contenuta nell art bis, c.c. L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito schematizzato (D.M. n. 138/2012). La Srl semplificata va obbligatoriamente costituita presso un notaio con atto pubblico. Il notaio, nel ricevere l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, dovrà verificare i requisiti previsti dalla normativa per la sua costituzione. Atto costitutivo L atto costitutivo della Srls deve contenere i seguenti dati: cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l indicazione di società a responsabilità limitata semplificata; il comune dove sono poste la sede principale e le eventuali sedi secondarie; l ammontare del capitale da 1 a euro, sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione da corrispondersi esclusivamente in denaro (quindi non sono ammessi conferimenti in natura); l attività che costituisce l oggetto sociale della società; la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, con particolare riguardo all amministrazione e alla rappresentanza della società stessa, specificando che all organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società; le persone a cui è affidata l amministrazione. Gli amministratori nominati devono essere presenti in sede di costituzione e devono accettare l incarico e contestualmente dichiarare che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità; la previsione che l assemblea dei soci, ove sia richiesta la deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; l eventuale soggetto incaricato della revisione legale; il luogo e la data di sottoscrizione. 5
6 Lo statuto standard della Srls (ai sensi dell'allegato 1- Tabella A, D.M. 23 giugno 2012, n. 138) L anno, il giorno del mese di in, innanzi a me notaio in con sede in è/sono presente/i il/i signore/i (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo. 1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell art bis del Codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione. società a responsabilità limitata semplificata, con sede in (indicazione di eventuali sedi secondarie). 2. La società ha per oggetto le seguenti attività:.. 3. Il capitale sociale ammonta ad (compreso tra 1 e ) e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di pari al percento del capitale. 4. È vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l eventuale atto è conseguentemente nullo. 5. L amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci. 6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori:. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell ambito del consiglio d amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società. 7. All organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società. 8. L assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. 9. I soci dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: Il signor/la signora ha versato all organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di a mezzo di. L organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato. 10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto 6
7 alle ore. Firma dei comparenti Firma del notaio Il modello standard, nella sua versione originaria: prevedeva l indicazione dell età anagrafica dei soci fondatori; al punto 4) sanciva il divieto di trasferimento delle quote per atto inter vivos nei confronti di persone che avessero compiuto i 35 anni alla data della cessione, sanzionando con la nullità l atto concluso senza tenere conto dello specifico divieto. in linea con le vecchie prescrizioni, limitava l affidamento degli incarichi di amministrazione ai soli soci. Attenzione Le modifiche introdotte dal D.L. n. 76/2013 hanno eliminato il requisito anagrafico dei soci e la coincidenza con la persona dei soci degli amministratori e, simmetricamente, soppresso il vecchio quarto comma dell art bis, c.c., relativo al trasferimento delle quote a soci privi dei requisiti anagrafici e alla conseguente nullità dell atto, inserendo il terzo comma in forza del quale le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. Quindi, il Ministero della Giustizia, con note 11 settembre 2012 n e 13 settembre 2013, ha affermato che a seguito delle modifiche legislative si ritengono abrogate sia le previsioni recate dalla clausola n. 4, sia le previsioni recate dalla clausola n. 5 del modello standard. I costi per la costituzione Per costituire una Srls non è previsto il versamento degli oneri notarili. Il notaio deve verificare i requisiti di costituzione, senza chiedere onorari ed entro 20 giorni depositare l atto presso l Ufficio del Registro Imprese tramite software ComUnica, senza spese per i diritti di segreteria e bollo. L imprenditore dovrà versare: il diritto camerale annuale; 7
8 l imposta di registro; la tassa di concessione governativa; i diritti per il deposito del bilancio d esercizio. Accesso al credito Tenuto conto che la società dispone, in linea di principio, di un capitale sociale molto basso, si potrebbero verificare notevoli difficoltà di accesso al credito, risorsa indispensabile per finanziarie le nuove iniziative imprenditoriali. Per tale motivo, si ricorda che l art. 44, comma 4-bis, D.L. n. 83/2012, ha previsto un accordo fra il Ministero dell Economia e l Associazione Bancaria Italiana per fornire credito, a condizioni agevolate, ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata. Natura dei conferimenti Il conferimento nella Srls: deve essere sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione e deve essere fatto esclusivamente in denaro, con esclusione quindi dei conferimenti in natura di beni; deve essere versato all organo amministrativo (ai sensi dell art bis, secondo comma, n. 3, c.c.); Attenzione Il modello standard (punto n. 9) prevede che nell atto costitutivo deve essere resa una dichiarazione di parte dei soci, con cui si rilevi l avvenuto versamento all organo amministrativo, con contestuale indicazione della somma versata, del mezzo di pagamento utilizzato e con la menzione del rilascio della quietanza da parte dell organo amministrativo che riceve la somma. Amministrazione e controllo La Srls può essere amministrata da parte di un amministratore unico ovvero di un consiglio di amministrazione. Infatti, dopo le modifiche da ultimo intervenute nel 2013, non è più necessario affidare l incarico di amministrazione della società ai soci. Sullo specifico punto, il documento emanato in data 15 febbraio 2016 da parte della Fondazione Nazionale Commercialisti, solleva il dubbio se gli amministratori della Srls possano essere anche soggetti differenti dalla società. 8
9 La vexata quaestio è posta dal generale rinvio alla disciplina della Srl ordinaria contenuto nell ultimo comma dell art bis, c.c. In merito, il citato documento della FNC ritiene che il contenuto dell atto costitutivo della Srls sia inderogabile e, dunque, non dovrebbero essere ammesse clausole che consentano la nomina di amministratori estranei ai sensi dell art c.c. Tuttavia, viene anche prospettata un'altra ipotesi, ossia sostenere che avendo il Legislatore espunto dalla formulazione del novellato art bis, secondo comma, n. 6, c.c. qualsiasi riferimento allo statussocii degli amministratori, la nomina di estranei sia consentita in sede di atto costitutivo a prescindere da qualsiasi previsione di statuto in tal senso, ritenendosi l art. 2475, primo comma, c.c., norma non compatibile con la disciplina della Srls come novellata dal D.L. n. 76/2013. Trasferimento di partecipazioni societarie Le partecipazioni societarie detenute nella Srls sono trasferibili con atto inter vivos nei confronti di un qualsiasi soggetto che risulti essere una persona fisica. Con riferimento alle modalità di trasferimento delle partecipazioni, si rendono applicabili le disposizioni di cui all art c.c., a mente del quale, tra l altro, l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Documento chiuso in redazione in data 3/03/2016 TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l.. L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. 9
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