Scuola di specializzazione in enti non commerciali LE FONDAZIONI
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Scuola di specializzazione in enti non commerciali LE FONDAZIONI La revisione ed il controllo legale dei conti nelle Fondazioni: Rapporti con la normativa societaria Roberto Zambiasi Dottore Commercialista in Milano, Commissione Pubblica Utilità, Sociale ed Enti Non Profit ODCEC Milano 24 Marzo 2015 Sala Convegni C.so Europa, 11 Milano
2 La revisione ed il controllo legale dei conti nelle Fondazioni: rapporti con la normativa societaria Considerazioni finali conseguenti all esame delle clausole relative all Organo di controllo delle Fondazioni, tratte da un campione di n. 47 Statuti esaminati. A cura della Commissione Pubblica Utilità, Sociale ed Enti Non Profit ODCEC Milano. Sottogruppo composto da Gianluigi Bertolli e Roberto Zambiasi 2
3 Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate - Base campione 47 - Iscrizione obbligatoria al Registro Revisori Iscrizione obbligatoria al Registro Revisori: numero % tutti i membri dell'organo di controllo 32 68% almeno un certo numero di membri 5 11% non prevista 10 21% tot % 3
4 Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate Base campione 47 - Composizione organo Composizione organo: numero % Revisore Unico 13 28% Collegio dei Revisori 31 66% Possibilità di entrambi 3 6% tot % 4
5 Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate Base campione 47 - Composizione organo Emolumento: numero % Previsto 18 38% Non previsto oppure con espressa indicazione di gratuità 24 51% Solo rimborso spese 5 11% tot % 5
6 Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate Base campione 47 Tipologia di controllo assegnato in ordine di prevalenza Tipologia di controllo assegnato in ordine di prevalenza: numero % Regolare tenuta libri e scritture contabili 38 81% Vigilanza su amministrazione e osservanza norme legislative e regolamenti 17 36% Verifiche di cassa 13 27% Gestione finanziaria 12 26% 6
7 Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate Base campione 47 - Controllo sul bilancio Controllo sul Bilancio: numero % Bilancio Consuntivo e Preventivo con Relazioni 31 66% Non previsto 16 34% tot % 7
8 Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate Base campione 47 - Periodicità controllo Periodicità controllo: numero % Ove prevista, cadenza ogni 90 giorni 7 15% Non prevista 40 85% tot % 8
9 Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate Base campione 47 - Richiamo revisione ex art bis C.C. art bis - Revisione legale dei conti: (1) La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell apposito registro. (2) Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell apposito registro. Richiamo revisione ex art bis C.C.: Esplicito 4 9% Non presente 43 91% tot % 9
10 Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate Base campione 47 - Richiamo ex art C.C. Art Doveri del collegio sindacale: (1) Il collegio sindacale vigila sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. (2) Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall art bis, terzo comma. Richiamo Doveri Collegio Sindacale ex art C.C.: numero % Esplicito 11 23% Non presente 36 77% tot % 10
11 Sintesi in numero ed in percentuale delle varie fattispecie riscontrate Base campione 47 - Richiamo art C.C. Art Responsabilità (1) I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. (2) Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. (3) All azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e Richiamo art C.C.: numero % Esplicito 3 6% Non presente 44 94% tot % 11
12 1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULL ORGANO DI CONTROLLO NELLE FONDAZIONI Per quanto attiene gli Enti non commerciali, comprese le Fondazioni, non esiste una disposizione specifica (vedi art.14 e segg. C.C.) che prevede l obbligo di dotarsi di un apposito Organo di controllo come accade invece per le società di capitali, fatta eccezione per alcuni casi specifici quali: - le Fondazioni bancarie, ( D. Lgs. 153/1999 art. 4 comma 4: l organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l esercizio del controllo legale dei conti ) - le Fondazioni liriche; (D. Lgs. 367/1996 ) - le Onlus (anche sotto forma di Fondazione) che conseguono, per due anni consecutivi, proventi superiori a ,80 euro (queste ultime hanno l obbligo di cui all art. 20-bis DPR 600/73, comma 5, di allegare al Bilancio una Relazione di controllo sottoscritta da uno o più Revisori iscritti nel Registro dei Revisori contabili). Art. 20 bis DPR 600/73,comma 5- Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l ammontare di due miliardi si lire (euro ,80,n.d.r.), modificato annualmente secondo le modalità previste dall art. 1, comma 3, della L. 16/12/1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. 12
13 1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULL ORGANO DI CONTROLLO NELLE FONDAZIONI (segue) Occorre tuttavia rilevare che il Consiglio di Stato, con riferimento agli Enti non profit dotati di personalità giuridica, è stato sempre costante nel ritenere obbligatorio, ai fini del riconoscimento giuridico, la previsione nell ambito dello Statuto di un organo di controllo, di solito denominato Collegio dei Revisori. Quanto sopra può spiegare perché la prassi della Prefettura di Milano consista nel chiedere che nello Statuto venga previsto l Organo di controllo. 13
14 2. ORGANO DI CONTROLLO FACOLTATIVO Esclusi i suddetti casi, negli Enti non commerciali non riconosciuti o riconosciuti a livello regionale, e quindi nelle Fondazioni a livello regionale, l organo di controllo è dunque un organo facoltativo e spetta pertanto allo Statuto individuarne modalità di nomina, composizione, requisiti, durata e funzioni. L autonomia statutaria, in base ai principi codicistici, non dovrebbe incontrare limiti particolari e l applicazione delle disposizioni stabilite per le società dovrebbe avvenire solo in quanto richiamate o per quanto non disposto dallo statuto per analogia. In ogni caso, il suddetto Organo di controllo rappresenta, in particolare per strutture di medie o grandi dimensioni, un elemento indispensabile di garanzia ai fini gestionali dell ente nonché nei confronti di terzi. 14
15 3. ORGANO DI CONTROLLO COLLEGIALE O REVISORE UNICO? Ciò premesso, alla luce anche delle intervenute modifiche in tema di controllo per le società a responsabilità limitata, è auspicabile che negli statuti delle Fondazioni di limitate dimensioni l Organo di controllo sia composto da un Revisore unico in quanto, trattandosi di realtà poco complesse, il singolo Revisore è in grado di svolgere tutti i necessari controlli con evidente economia di tempi e di costi. A tale proposito la Prefettura di Milano, che sino a non molti mesi fa accoglieva gli Statuti solo se era previsto il Collegio dei Revisori, ultimamente ha accolto pure Statuti che prevedono il Revisore unico e meglio se in concomitanza/alternativa al Collegio dei Revisori, anche se non risulta una disposizione specifica in tal senso. La Regione Lombardia, invece, nello Statuto standard che suggerisce per ottenere il riconoscimento in ambito regionale, indica il Collegio dei Revisori come organo facoltativo, dal che si può dedurre che sia ammesso lo Statuto che preveda un Revisore unico. Nelle realtà più complesse e con rilevante patrimonio, la presenza di un organo collegiale composto esclusivamente da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto a cura del MEF, appare elemento di garanzia imprescindibile sia a tutela degli stakeholders che dei terzi. 15
16 3. ORGANO DI CONTROLLO COLLEGIALE O REVISORE UNICO? (segue) Al Collegio dei Revisori Legali ovvero al Revisore Legale Unico può essere attribuito, oltre al classico controllo legale, anche il controllo sull amministrazione che generalmente nelle società di capitali spetta al Collegio sindacale - ovvero il compito di vigilare sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato. Lo Statuto può comunque disporre anche diversamente, affidando i due controlli a due organi distinti. Negli enti in parola i Revisori possono essere scelti tra persone all interno o al di fuori dell ente, in accordo alle norme statutarie. Nello Statuto dovrà essere esplicitato se l Organo di controllo collegiale o individuale è tenuto al solo controllo sull amministrazione o anche al controllo legale. 16
17 4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF Fatta eccezione per i casi in cui il controllo legale è obbligatorio anche per gli Enti non profit (come indicato in premessa, punto 1), i Revisori legali potevano, fino all entrata in vigore del D.Lgs.39/2010, essere scelti anche tra i soggetti non iscritti al Registro dei Revisori Legali. Tuttavia, alla luce della nuova normativa ciò non sembrerebbe più possibile: l art. 2 comma 1 del D.lgs. 39/2010, infatti, prevede che l'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro. La revisione legale non è più considerata una funzione quale era definita dal DPR 99/1998 ( Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile ), ma un attività riservata ai soggetti iscritti nell apposito Registro. Di conseguenza, l esercizio di tale attività in assenza dei requisiti previsti dalla legge, non si esclude che possa essere considerato quale esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). Art. 348 Codice penale: Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro. 17
18 4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI / MEF (segue) Se lo Statuto prevede la revisione legale, i Revisori nella loro attività seguiranno, per quanto possibile, le procedure di controllo valide per le società di capitali, tenendo conto della particolare natura di questi enti. Al riguardo va ricordato che non esistono principi contabili obbligatori per gli Enti non commerciali ma soltanto delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e indicazioni contenute nei Documenti dell organismo internazionale FASB nn. 116 e
19 4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF (segue 1) INDICAZIONI FORNITE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ODCEC A. Il controllo indipendente negli Enti non Profit ed il contributo professionale del Dottore Commercialista e dell esperto contabile del 16 febbraio 2011 Sommario: 1. Introduzione 1.1 Ambito di applicazione e premessa metodologica 1.2 Inquadramento normativa e presupposti allo svolgimento dell attività di controllo 2. Scopo e contenuto del documento 3. Presupposti di carattere generale 4. Attività di vigilanza 5. Revisione contabile 4.1 Controllo legale e statutario 4.2 Controllo sull attività dell ente Allegato A Esempi di controllo legale per forma giuridica Allegato B Esempi di controllo sulle attività dell ente Allegato C Esempi di controllo fiscale Allegato D Esempi di relazione di controllo 19
20 4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF (segue 2) B. Guida operativa alle erogazioni liberali a favore degli Enti non Profit e al cinque per mille del 18/05/2011 sommario : 1. INTRODUZIONE 2. I DONANTI DELLE EROGAZIONI LIBERALI 2.1 Privati (persone fisiche, non imprenditori) 2.2 Enti non commerciali residenti 2.3 Enti non commerciali non residenti 2.4 Società ed enti commerciali non residenti 2.5 Società semplici 2.6 Imprese (imprenditori individuali e società residente) 2.7 Il «Più dai, meno versi»: l art. 14 del DL n. 35 del I BENEFICIARI DELLE EROGAGAZIONI LIBERALI 3.1 Organizzazioni Non lucrative di Utilità sociale (ONLUS) 3.2 Associazioni di Promozione Sociale (APS) 3.3 Organizzazioni non Governative (ONG) 3.4 Enti nel Settore scientifico, culturale ed artistico 3.5 Università, Istituti Scolastici ed Istituti Religiosi 3.6 La Rendicontazione delle somme ricevute dagli ENP 4. IL CINQUE PER MILLE 20
21 4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF (segue 3 ) B. (segue) Guida operativa alle erogazioni liberali a favore degli Enti non Profit e al cinque per mille - sommario: Allegato A Tavole sinottiche Tavola sinottica 1 Benefici per privati (persone fisiche, non imprenditori) donanti Tavola sinottica 2 Benefici per anti non commerciali (residenti e non residenti) donanti Tavola sinottica 3 benefici per società ed enti commerciali non residenti donanti Tavola sinottica 4 Benefici per società semplici donanti Tavola sinottica 5 Benefici per imprese donanti Tavola sinottica 6 Benefici per enti beneficiari di persone fisiche donanti Allegato B Strumenti operativi Nota Metodologica Allegato C Tabelle Tabella 1 Termini e scadenze del Cinque per mille per l anno 2011 Allegato D Schemi di rendiconto delle somme percepite tramite il Cinque per mille 1 Schema di rendiconto per gli enti del volontariato (Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali) 2 Schema di rendiconto per gli enti della sanità (Fonte: Ministero della Salute) 21
22 4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF (segue 4) ed in particolare C: Principi contabili per gli Enti non Profit Principio n.1 : Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli Enti Non Profit realizzato nel maggio 2011 con OIC - Organismo Italiano di Contabilità e con la ora non più operativa Agenzia per le ONLUS sommario : PREMESSA AMBITO DI APPLICAZIONE POSTULATI DI BILANCIO 3.1 Finalità di caratteristiche generali 3.2 Assunzioni contabili Continuità aziendale Competenza economica 3.3 Clausole generali Esposizione chiara Veridicità Correttezza Accountability 22
23 4. REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO REVISORI LEGALI/MEF (segue 5) C: Principi contabili per gli Enti non Profit Principio n.1 : Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli Enti Non Profit sommario : 3.4 Principi generali di bilancio Comprensibilità Imparzialità Significatività Prudenza Prevalenza della sostanza sulla forma Comparabilità e coerenza Verificabilità dell informazione Annualità Principio del costo Eventuali conflitti tra clausole generali, caratteristiche qualificative e metodi applicativi 4. CRITERI DI VALUTAZIONE 23
24 5. ALTRE CONSIDERAZIONI 5.1 Vigilanza e controllo delle persone giuridiche private in Regione Lombardia Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in ambito sociosanitario e socio-assistenziale Le Province esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in tutti gli altri ambiti 5.2 Chi nomina i revisori delle Fondazioni In sede di atto costitutivo può essere nominato dal Consiglio Direttivo/Cda Soggetti esterni alla Fondazione Consiglio di Sorveglianza per le Fondazioni di Partecipazione La Prefettura e la Regione Lombardia muovono obiezioni nei confronti degli statuti nei quali la nomina dei Revisori è inclusa nelle competenze del Consiglio Direttivo o del Comitato di Gestione Roberto Zambiasi 24
25 5. ALTRE CONSIDERAZIONI (segue) 5.3 Dimissioni/revoca dei revisori (alcune clausole statutarie trovate nelle Fondazioni) Nel caso esistano i Revisori Supplenti, subentra il Revisore Supplente più anziano Se viene a mancare la maggioranza, il Collegio dei Revisori decade Se si dimette il Revisore Unico, l organo decade I Revisori rimangono in carica fino a quando non sono sostituiti Se si dimette o viene revocato un Revisore il sostituto rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Collegio Revisori Roberto Zambiasi 25
26 6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Il suggerimento che viene pertanto dato, relativamente alla previsione dell Organo di controllo, consiste nell indicare nelle clausole statutarie che l Organo cui spetta la nomina dell Organo di controllo, può optare sia per un Organo collegiale (Collegio dei Revisori legali) che per un Revisore unico, in funzione della complessità delle operazione che verranno poste in essere nel tempo dalla Fondazione. Ad oggi risulta tuttora aperto un tavolo tecnico tra la Prefettura di Milano ed il Collegio Notarile di Milano cui è demandato il compito di redigere linee guida per le procedure di riconoscimento e gestione amministrativa delle Fondazioni. 26
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