Silvana Guida 10 febbraio 2015 IL RIMBORSO IVA

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1 Silvana Guida 10 febbraio 2015 IL RIMBORSO IVA

2 2 RIMBORSI IVA Il diritto dell Unione L articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112 dispone quanto segue: «Qualora, per un periodo d imposta, l importo delle detrazioni superi quello dell IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite».

3 RIMBORSI IVA 3 PRINCIPI GENERALI DELL ORDINAMENTO COMUNITARIO PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ DELL IVA PRINCIPIO DELL EQUIVALENZA al rimborso dell iva non deve essere applicata una disciplina meno favorevole di quella riservata ai rimborsi dei tributi interni PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ il diritto del contribuente non deve essere impossibile o eccessivamente difficile

4 4 RIMBORSI IVA DISCIPLINA NORMATIVA art. 30 Versamento di conguaglio e rimborso dell eccedenza ; art. 38-bis Esecuzione dei rimborsi ; del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

5 RIMBORSI IVA I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO: L ARTICOLO 30 5 Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

6 RIMBORSI IVA I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO: CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ Art. 30, comma 2 6 Ricorre quando, a prescindere dall importo, sussistono le seguenti condizioni: ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell azienda o della cessazione dell attività professionale per le società chiusura del bilancio finale di liquidazione Il curatore può cessare la partita iva se sono ultimate le operazioni rilevanti ai fini iva e chiedere il rimborso

7 RIMBORSI IVA I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO: ART.30, comma 3 7 Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni ( 2.582,28), all'atto della presentazione della dichiarazione quando sussista una delle seguenti ipotesi

8 8 RIMBORSI IVA I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO: ARTICOLO 30, comma 3 la lettera a) - aliquota media quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell art. 17 ter

9 RIMBORSI IVA segue-la lettera a): modalità di calcolo 9 Il presupposto sussiste qualora raffrontando le operazioni in acquisto e vendita si avveri la seguente condizione : aliquota media operazioni attive + 10% < aliquota media acquisti (DL 250/95 art. 3) Nel calcolo vanno considerate le operazioni relative ai canoni di locazioni finanziaria di beni ammortizzabili da parte dell utilizzatore ( circ. 25/2012); le operazione effettuate con il meccanismo del reverse charge: cessioni di oro da investimento imponibile su opzione; cessioni di oro industriale e di argento; cessioni di rottami e materiali di recupero cessioni di fabbricati imponibili su opzione cessioni di telefonini e microprocessori prestazioni di servizi dei subappaltatori di lavori edili

10 RIMBORSI IVA segue-la lettera a): modalità di calcolo 10 Novità 2015 A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2014 rientrano tra le operazione effettuate con il meccanismo del reverse charge : prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici trasferimento delle quote di emissione di gas effetto serra trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a Rientrano inoltre le cosiddette forniture P.A. Split system di cui all art. 17 ter

11 11 RIMBORSI IVA segue-la lettera a): modalità di calcolo dal calcolo vanno esclusi: i beni ammortizzabili le operazioni rientranti nei regimi monofase ( vendita giornali- tabacchi ecc.) le operazioni non imponibili (ris. 17/98)

12 RIMBORSI IVA I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO ARTICOLO 30, comma 3 12 La lettera b) operazioni non imponibili quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate

13 13 RIMBORSI IVA segue- la lettera b) quali operazioni rientrano Tra le operazioni non imponibili da considerare nel calcolo della percentuale sono ricomprese le seguenti: art. 8: cessioni all esportazione anche in triangolazione; cessioni e prestazioni ad esportatori abituali art. 8 bis: operazioni assimilate all esportazione (settore aeronavale) Art. 9: servizi internazionali Art. 71: cessioni verso San Marino e Vaticano Art. 72 operazioni agevolate in base ad accordi internazionali art. 74 ter prestazioni delle agenzie di viaggi rese fuori dal territorio UE

14 14 RIMBORSI IVA segue - la lettera b) quali operazioni rientrano Art. 41 DL 331/93 cessioni intracomunitarie Art. 58 DL 331/93 cessioni ad operatore residente con consegna dei beni in altro stato membro Art. 50 bis DL 331/93 cessioni intracomunitarie e cessioni all esportazione di beni estratti da un deposito IVA Art. 37 DL 41/95 cessioni all esportazione di beni soggetti al regime del margine

15 15 RIMBORSI IVA I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO ARTICOLO 30, comma 3 La lettera c) : i beni ammortizzabili La norma prevede la possibilità di richiedere il rimborso dell Iva limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche ;

16 16 RIMBORSI IVA segue - la lettera c) quali operazioni rientrano È possibile richiedere anche l imposta afferente acquisti di beni ammortizzabili registrati in anni precedenti che non sia già oggetto di rimborso o compensazione (circ. 13/1990). Per l individuazione dei beni ammortizzabili occorre far riferimento alla disciplina delle imposte dirette ( circ.73/84). La C.C. con sentenza n. 4 del 7/1/2004 ha precisato che deve trattarsi di beni strumentali cioè funzionali allo svolgimento dell attività dell impresa

17 17 RIMBORSI IVA segue -la lettera c) casi particolari è riconosciuto il rimborso alla società di leasing poiché i beni sono soggetti alla procedura di ammortamento ai sensi dell art 102 TUIR ( ris /1991). Il rimborso spetta anche nel caso in cui l impresa adotti i principi contabili internazionali (ris. 122/2011) la possibilità di considerare ammortizzabili i beni strumentali oggetto di canoni di locazione finanziaria spetta solo all impresa concedente pertanto il rimborso non compete all impresa utilizzatrice (ris. 392/2007) è possibile il rimborso per beni immobili strumentali per natura anche se concessi in locazione (ris. 238/96)

18 RIMBORSI IVA 18 segue -la lettera c) casi particolari il terreno edificabile non può essere considerato un bene ammortizzabile poiché non è suscettibile di deperimento e consumo (ris. 113/1996) il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto delle costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza ( art. 36 comma 7 e 7bis dl 223/2006- circolare 8/2009 )

19 19 RIMBORSI IVA segue -la lettera c) casi particolari è possibile richiede il rimborso relativamente all IVA corrisposta per pagamenti in acconto o per stati di avanzamento lavori concernenti la realizzazione di beni ammortizzabili ( ris 111/2002) viceversa non realizza il presupposto l imposta assolta in relazione all acconto in base a contratto preliminare (il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene)

20 20 RIMBORSI IVA segue -la lettera c) casi particolari le spese relative a beni di terzi concessi in uso o comodato possono essere considerate solo qualora i beni realizzati non perdono la loro individualità e autonoma funzionalità e al termine del periodo di uso possono essere rimossi : in caso contrario si tratta di oneri pluriennali ex art. 108 TUIR e non realizzano il presupposto in argomento (ris. 179/2005) in linea con quanto sopra, la Circ. 36/2013 ha chiarito che non realizza il presupposto l acquisto di impianti fotovoltaici su beni immobili di terzi che non possono essere rimossi dall immobile al termine del periodo di utilizzo

21 21 RIMBORSI IVA I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO ARTICOLO 30, comma 3 La lettera d) : operazioni non soggette Quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies Il presupposto fa riferimento alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell IVA per assenza del presupposto della territorialità; queste devono essere effettuare in misura superiore al 50 % di tutte le operazioni poste in essere.

22 22 RIMBORSI IVA Segue -la letterad) : il calcolo La prevalenza viene considerata comprendendo anche le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8-8bis e 9 DPR 633/72 ( circ. 2/1990) nonché le operazioni di cui agli articoli 41 e 58 del decreto-legge n. 331 del L ammontare delle operazioni fuori campo deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall articolo 6 del DPR 633/72. Deve trattarsi di operazioni che se effettuate in Italia darebbero diritto alla detrazione ex art. 19 DPR 633/72

23 23 RIMBORSI IVA I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO ARTICOLO 30, comma 3 La lettera e): soggetto non residente quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17 Si tratta dei soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell art. 35ter per i quali la competenza alla trattazione è attribuita al Centro Operativo di Pescara (provvedimento 30 dicembre 2005) abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale in Italia il quale è legittimato a chiedere il rimborso

24 24 Segue-la letterae) RIMBORSI IVA L ipotesi è divenuta più frequente in quanto dal 2010 le operazioni che gli operatori non residenti pongono in essere nei confronti di soggetti passivi IVA, scontano l imposta attraverso il meccanismo del reverse-charge La qualifica di rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da lettera annotata su apposito registro presso l Ufficio delle entrate

25 RIMBORSI IVA I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO ARTICOLO 30, comma 4 25 Il minor credito del triennio Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze

26 26 RIMBORSI IVA segue-minor credito del triennio Il rimborso può essere richiesto anche se l eccedenza a credito è < 2.582,28 Le eccedenze degli anni precedenti devono essere considerate al netto delle compensazioni effettuate il presupposto della minore eccedenza detraibile del triennio può coesistere con il presupposti relativo agli acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso

27 RIMBORSI IVA I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO art. 34, comma 9 -produttori agricoli 27 Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38- quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato

28 28 L ESECUZIONE DEI RIMBORSI il nuovo articolo 38 bis

29 ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS 29 L articolo 13 del D-Lgs 175/2014 ha innovato in mariera significativa l art. 38 bis termine per l esecuzione: entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione (in precedenza il termine decorreva dalla data di scadenza prevista per la dichiarazione). In presenza di più dichiarazioni il termine inizia a decorrere dall ultima dichiarazione presentata. Decorrenza interessi: dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (resta invariato il termine per il computo degli interessi).

30 ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS 30 RIMBORSI < ,00: Nessun adempimento particolare, oltre alla presentazione della dichiarazione, è previsto per i rimborsi di importo < ,00. (viene innalzato il precedente limite di esonero dalla prestazione della garanzia di 5.164,57). Il limite è riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l intero periodo di imposta (cr. Cir. 32/2014, ris. 165/2000) richieste in corso: la norma si applica anche alle richieste già presentate e in corso di esecuzione. Non deve essere presentata la fideiussione eventualmente richiesta dall Ufficio o dall ADR. Nel caso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi per mancata presentazione della documentazione, il temine riprende a decorrere dall entrata in vigore del nuovo art. 38 bis ( )

31 ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS 31 RIMBORSI > ,00 EROGABILI SENZA GARANZIA: dichiarazione o istanza trimestrale recante il visto di conformità di cui all art. 35 del D.Lgs 241/1997 o sottoscrizione degli organi di controllo; Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante : il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 %; la consistenza degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 % per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 % del capitale sociale; sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi

32 ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS 32 RIMBORSI > ,00 erogabili senza garanzia l apposizione del visto o della sottoscrizione alternativa è unica; ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi. La soglia di ,00 è calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. (es: non necessita di visto la dichiarazione con compensazione per ,00 e rimborso per ,00) Il limite deve essere riferito all intero periodo di imposta, pertanto in presenza di istanza di rimborso per ,00 e successiva istanza di rimborso per 6.000,00 sorge in relazione a questa ultima obbligo del visto di conformità e della dichiarazione sositutiva di atto di notorietà Ai sensi del comma 6 la presentazione della garanzia esonera dalla apposizione del visto di conformità

33 ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS 33 RIMBORSI > ,00 erogabili senza garanzia il riscontro delle condizioni indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relative al controllo sulla solidità patrimoniale,deve essere effettuato con riferimento ai dati contabili dell ultimo periodo di imposta, anche nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato approvato. a partire dal modello IVA 2015 la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà è inserita nella dichiarazione IVA e nel modello TR

34 ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS 34 RIMBORSI > ,00 erogabili senza garanzia - rimborsi in corso alla data del dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa: il contribuente può presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all ufficio competente o all agente della riscossione. dichiarazione priva del visto di conformità o sottoscrizione alternativa: è possibile presentare dichiarazione integrativa per l apposizione del visto. Il termine per computo degli interessi decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione vistata. N.b. qualora invece si intenda variare la scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso, la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro I 90 giorni successivi alla scadenza del termine.

35 ESECUZIONE DEI RIMBORSI ARTICOLO 38 BIS rimborsi > ,00 erogabili garanzia: se richiesti previa presentazione della 35 a) da soggetti che esercitano attività di impresa da meno di due anni escluse le start-up innovative di cui all art. 25 D.L. 179/2012. Il biennio inizia a decorrere dall effettivo esercizio dell attività e non dalla semplice apertura della partita IVA. b) Da soggetti passivi ai quali nei due anni precedenti la richiesta siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti una differenza tra gli importi accertati e l imposta dovuta o il credito dichiarato superiore a : 10 % degli importi dichiarati se questi non superano ,00 5 % degli importi dichiarati se questi sono compresi tra ,00 e ,00 1 % degli importi dichiarati o comunque ,00 se gli importi dichiarati superano ,00 c) presentando dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà d) all atto della cessazione di attività

36 LA GARANZIA 36 (Art. 38-bis, comma 4 e 5, DPR n. 633/1972) La garanzia è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento. FORME DI GARANZIA a) Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa; b) Fideiussioni e polizze fideiussorie; c) Obbligazione di pagamento emessa dalla società capogruppo

37 LA GARANZIA 37 a) Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa Con decreto direttoriale prot /2014 è stato approvato il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato Il modello deve essere compilato a cura dell intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D.Lgs 58/1998 SUPERATA CRITICITÀ Inapplicabilità della norma a seguito dalla dematerializzazione dei titoli di Stato disposta dal D. Lgs n. 213 del

38 LA GARANZIA b) Fideiussione o polizza fideiussoria 38 La fideiussione va redatta su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell A.E. del SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE 1. Banche; 2. Imprese assicurative abilitate all esercizio del ramo cauzioni comprese negli appositi elenchi predisposti dall IVASS (ex ISVAP) segue

39 LA GARANZIA b) Fideiussione o polizza fideiussoria 39 SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE 3. Imprese Commerciali che a giudizio dell Amministrazione Finanziaria offrono garanzie di solvibilità devono essere iscritte negli elenchi degli intermediari finanziari di cui agli artt. 106* e 107* del TUB (Circolare n. 66 del 5 aprile 2000) * N.B: le disposizioni di cui agli artt. 106 e 107 sono state formalmente abrogate dal D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010; sino alla creazione dell albo unico è stabilita la permanenza degli elenchi previsti dalle diposizioni del TUB vigenti sino al (v, art.10, co. 2 D.Lgs. 141/2010 segue

40 LA GARANZIA b) Fideiussione o polizza fideiussoria 40 SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE 4. (per le PMI) consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (cfr. art. 38 bis, co.1, DPR n. 633/72 come modificato dall art. 9, comma 4, del D.lgs. n. 141/2010) Nelle more dell istituzione dell albo unico di cui al novellato art. 106 del TUB, possono continuare ad essere accettate le garanzie prestate da Confidi iscritti nel vecchio elenco speciale di cui all art. 107 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal decreto legislativo n.141/2010. segue

41 LA GARANZIA C) Obbligazione di pagamento emessa della società capogruppo 41 Nel caso di gruppi societari aventi un patrimonio netto superiore ad ,00 ed obbligati alla redazione del bilancio consolidato, le società capogruppo o controllanti possono prestare garanzia per i rimborsi richiesti dalle società comprese nel consolidamento. Soggetto tenuto alla prestazione della garanzia è il soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato (cfr Circolare n. 164 del 22 giugno 1998). In caso di gruppo costituito da una pluralità di soggetti societari controllati a catena, la garanzia non può essere prestata dalla sub holding (cfr. Ris. n. 189 del 12 giugno 2002) Una capogruppo europea, in qualità di sub-holding può prestare la garanzia se la sua situazione patrimoniale assicura i requisiti di solidità e affidabilità richiesti per garantire direttamente i crediti delle società controllate (ris. 49/2011)

42 LA GARANZIA IMPRESE COMUNITARIE 42 Le garanzie possono essere rilasciate anche da banche e compagnie di assicurazione comunitarie. Le banche possono operare sul territorio nazionale senza necessità di stabilirvi una succursale previa informativa da parte delle autorità competente dello stato di appartenenza, alla Banca d Italia. Le imprese assicurative sono soggette alla vigilanza dell autorità dello stato membro di origine anche per l attività svolta in Italia. Sono tuttavia iscritte in apposito albo tenuto dal IVASS e autorizzate al ramo cauzioni

43 LA GARANZIA 43 PARTICOLARI IPOTESI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA Imprese in stato di fallimento o in liquidazione coatta amministrativa in relazione a rimborsi per un ammontare complessivo a ,40 Tale limite deve riferirsi a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d imposta (cfr. Circ. 1/2003). L esenzione non può estendersi alle altre procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa ( ris. 202/2007 circ. 32/2014)

44 LA GARANZIA 44 CASI PARTICOLARI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA Franchigia per versamenti in conto fiscale( art. 21 D.M. 567/1993) Società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare (Art. 8 del DL 25/09/2001, n. 351 convertito in legge 410/2001) Amministrazioni dello Sato (Ris. n.141 del 5 giugno 1995; Ris. n.198/2007)

45 LA GARANZIA b) Fideiussione o polizza fideiussoria 45 TERMINI DI VALIDITÀ (Art. 2 Condizioni Generali) Durata pari a tre anni dall erogazione del rimborso o, se inferiore, pari al tempo intercorrente dal momento del rimborso al termine di decadenza dell azione di accertamento Decorsi 12 mesi dal suo rilascio senza che ci sia stata l erogazione del rimborso, la garanzia cessa automaticamente Se la comunicazione al garante della data di pagamento avviene oltre 6 mesi il garante può far cessare la garanzia

46 LA GARANZIA b) Fideiussione o polizza fideiussoria 46 SOMME GARANTITE (Art. 1 Condizioni Generali) La fideiussione nei limiti dell importo massimo coperto garantisce le somme concernenti IVA, interessi, spese e sanzioni dovute a seguito di: atto amministrativo notificato nel periodo di efficacia della garanzia per Eccedenze di imposta indebitamente rimborsate per l anno per il quale è stata presentata garanzia Crediti dell Amministrazione finanziaria aventi stesso titolo maturati nel periodo di validità della garanzia relativi all anno del rimborso o a quelli precedenti

47 LA GARANZIA b) Fideiussione o polizza fideiussoria 47 DETERMINAZIONE IMPORTO GARANTITO Rimborso di competenza dell AdR a) Eccedenza chiesta a rimborso di competenza dell AdR b) 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la richiesta c) interessi calcolati (su a - b) dal 61 giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione sino 120 giorno successivo alla stipula della fideiussione (data presunta di pagamento) d) interessi calcolati (su a b+c) dal 61 giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione rimborso per un triennio, o se inferiore, sino al termine di decadenza dell accertamento + + = Importo garantito segue

48 LA GARANZIA b) Fideiussione o polizza fideiussoria 48 DETERMINAZIONE IMPORTO GARANTITO Rimborso di competenza dell Uffcio a) Eccedenza chiesta a rimborso di competenza dell Ufficio b) Interessi calcolati dal 90 giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione sino 120 giorno successivo alla stipula della fideiussione (data presunta di pagamento) c) interessi calcolati dalla data presunta di pagamento per un triennio o, se inferiore, fino al termine di decadenza dell accertamento importo massimo garantito + + =

49 49 LA GARANZIA OMESSA PRESENTAZIONE -CONSEGUENZE Circolare n.17 del 6 maggio 2011 Rimborso richiesto con procedura ordinaria L eventuale mancata presentazione della garanzia non determina il prolungamento del termine di decadenza del potere di accertamento ex art. 57 del dpr 633/72 In caso di mancata prestazione ab origine della garanzia, è superflua la successiva presentazione qualora il credito chiesto a rimborso sia diventato incontestabile per decorso dei termini di accertamento il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in compensazione

50 50 LA GARANZIA OMESSA PRESENTAZIONE -CONSEGUENZE Circolare n.17 del 6 maggio 2011 Rimborso richiesto con procedura semplificata Se la garanzia non è prestata entro i quaranta giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, la richiesta stessa non ha corso (commi 3 e 4 dell articolo 20 del decreto 567/1993. Il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in compensazione ovvero come eccedenza da erogare tramite procedura ordinaria. Il contribuente in grado di prestare, sia pure tardivamente, la garanzia, può con apposita istanza indirizzata all AdR sollecitare la liquidazione del rimborso, che sarà liquidato secondo l originario ordine cronologico.

51 ISTANZA DI RIMBORSO Credito IVA annuale > 2.582,28 (salvo nei casi di cessazione di attività ed eccedenza dell ultimo triennio) e sussistenza delle condizioni di cui all art. 30 o art. 34, comma 9, del DPR 633/72 51 se dichiarazione IVA autonoma se dichiarazione unificata rigo VX4 apposito rigo della sezione IVA del quadro RX

52 IL QUADRO VX

53 PROCEDURA ORDINARIA E SEMPLIFICATA Esecuzione Rimborso IVA annuale 53 Procedura semplificata (liquidazione da parte dell Agente della riscossione) Procedura ordinaria (liquidazione da parte dell Agenzia delle Entrate) Credito chiesto a rimborso + Credito utilizzato (o da utilizzare in compensazione orizzontale) a o 1 milione se subappaltatore con volume d affari costituito per l 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti d appalto contribuente che ha cessato l attività; contribuente sottoposto a procedure concorsuali; importo del credito eccedente la quota parte da erogare in procedura semplifica; mancata compilazione del campo 2 del rigo VX4

54 PROCEDURA SEMPLIFICATA Provvedimento Direttore A.E. del dal 41 al 60 giorno dalla richiesta CONTRIBUENTE Invia dichiarazione IVA autonoma o in forma unificata con opzione per la procedura semplificata di rimborso accreditamento su c/c bancario o postale Richiesta al contribuente entro 10 gg successivi della garanzia se dovuta Ricevute le garanzie AGENTE DELLA RISCOSSIONE COMPETENTE Invia entro 10 gg dati relativi alla richiesta di rimborso

55 PROCEDURA ORDINARIA Provvedimento Direttore A.E. del COMPETENTE UFFICIO AGENZIA ENTRATE dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta AGENTE DELLA RISCOSSIONE COMPETENTE Eroga le somme al contribuente entro 20 gg dalla disposizione di pagamento

56 RIGO VX4 -Campo 3 56 Codice 1: cessazione di attività; Codice 2: aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella sugli acquisti; Codice 3: operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate; Codice 4: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche; Codice 5: effettuazione prevalente di operazioni non soggette all imposta; Codice 6: soggetti non residenti, identificatisi direttamente o che hanno nominato un rappresentante fiscale; Codice 7: esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli; Codice 8: rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio; Codice 9: coesistenza di più presupposti; Codice 10: rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio non trasferibile al gruppo IVA

57 RIGO VX4 -Campo 4 57 Codice 1: subappaltatori edili che effettuano prevalentemente operazioni assoggettate al reverse charge (D.M. del 22 marzo 2007); Codice 2: soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (D.M. del 25 maggio 2007) ; Codice 3: soggetti che producono zinco, piombo, stagno e semilavorati (D.M. del18 luglio 2007) ; Codice 4: soggetti che producono alluminio e semilavorati (D.M. del 21 dicembre 2007). Codice 5: soggetti che fabbricano aereomobili veicoli spaziali e relativi dispositivi (D.M del 10 luglio 2014) Condizioni per accedere al beneficio dell esecuzione in via prioritaria dei rimborsi entro 3 mesi: sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 30, terzo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972 per i primi 4 casi le lettera b) per ipotesi 5; esercizio dell attività da almeno tre anni; rimborso richiesto a 10mila euro, se annuale, e a 3mila euro, se trimestrale; eccedenza detraibile, richiesta a rimborso di importo al 10 % dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto

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