Conguaglio di fine anno 2012

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1 n 48 del 21 dicembre 2012 circolare n 749 del 14 dicembre 2012 referente BERENZI/mr Conguaglio di fine anno 2012 PREMESSA Al fine di dare definitività alle ritenute d'acconto operate nei vari periodi di paga, il sostituto d'imposta deve, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del DPR 600/73, entro il 28 febbraio 2013, effettuare il conguaglio tra l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei singoli periodi di paga e l'imposta complessivamente dovuta sull'ammontare delle somme e dei valori corrisposti nel periodo d'imposta al dipendente, collaboratore o altro percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e calcolare inoltre l'ammontare delle addizionali regionale e comunale all'irpef dovute dagli stessi soggetti passivi. Per il 2012 rimangono valide le novità introdotte nel 2011 in materia di IRPEF e addizionali, tra le quali troviamo: l'applicazione di un prelievo aggiuntivo del 3 per cento (cd. contributo di solidarietà) sui redditi Irpef di importo superiore ai euro lordi annui; l'aumento delle aliquote dell'addizionale regionale di 0,33 punti percentuali, già applicata in sede di conguaglio di fine anno per i redditi NOVITA FISCALI 2012 È opportuno che i sostituti d imposta pongano particolare attenzione alle novità dell anno che possono avere impatti sul conguaglio. In particolare: Discipline speciali a favore dei dipendenti coinvolti nel sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e la complicata questione della sospensione, dal 20 maggio al 30 novembre, degli obblighi di versamento per i contribuenti residenti nei comuni gravemente danneggiati dal sisma (si veda il paragrafo 5 della presente comunicazione). Le novità per l esclusione dal reddito della contribuzione versata ai fondi di assistenza sanitaria e ai fondi di previdenza complementare. Il trattamento fiscale agevolato previsto per la contribuzione sanitaria integrativa consiste nell esclusione dal reddito di lavoro dipendente per un importo massimo di 3.615,20 annui. Dal 2012 tale beneficio è però subordinato al fatto che il fondo abbia rispettato gli adempimenti imposti dal Ministero della salute (D.M. 31 marzo 2008). In particolare, le casse e i fondi dovevano trasmettere all Anagrafe, entro il 31 luglio 2011, la documentazione relativa all anno gestionale 2010, attestante il fatto che l ente aveva operato secondo le previsioni del decreto. A seguito di tale adempimento e del relativo controllo svolto, l Anagrafe ha poi trasmesso alla cassa o al fondo un attestato che permette di escludere dal reddito di lavoro dipendente i contributi versati all ente nel corso del periodo d imposta 2012 da datori di lavoro e/ o lavoratori. La procedura va replicata annualmente e l esito positivo della stessa va pagina 671

2 verificata ai fini dell esclusione del reddito della contribuzione sanitaria versata dal 2012 in avanti. Qualora il datore non avesse ancora operato la verifica, il conguaglio di fine anno può costituire il termine ultimo per intervenire ed eventualmente porre in essere correttivi. Dal 2012, il limite di esclusione dal reddito dei contributi versati a forme di previdenza complementare non è più unico: i lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 che, nello stesso anno si siano anche iscritti a una forma di previdenza complementare, dal 2012, e per i 20 anni successivi, possono attingere al plafond di deducibilità non fruito nei primi 5 anni d iscrizione alla previdenza complementare e fruire, per la contribuzione versata, di un tetto di esclusione dal reddito più elevato rispetto alla generalità dei contribuenti. Le indicazioni di prassi sono contenute nella risoluzione n. 131/2011 e nelle istruzioni alla compilazione del CUD. Poiché, dall anno d imposta 2012, possono sussistere dei casi, il conguaglio fiscale di fine anno è la sede naturale in cui adottare correttivi non solo diretti ad attribuire il maggior tetto di deducibilità alla contribuzione versata dal dipendente, ma versata, di un tetto di esclusione dal reddito più elevato rispetto alla generalità dei contribuenti. Le indicazioni di prassi sono contenute nella risoluzione n. 131/2011 e nelle istruzioni alla compilazione del CUD. Poiché, dall anno d imposta 2012, possono sussistere dei casi, il conguaglio fiscale di fine anno è la sede naturale in cui adottare correttivi non solo diretti ad attribuire il maggior tetto di deducibilità alla contribuzione versata dal dipendente, ma anche a storicizzare le informazioni ai fini della successiva compilazione del CUD. La tardiva operatività della tassazione agevolata al 10% sulle somme correlate alla produttività ed erogate in attuazione della contrattazione decentrata. Si ricorda che, a fine maggio 2012, è terminato l iter normativo ad esso riguardante, iniziato a metà Il D.P.C.M. del 23 maggio 2012 ha completato il quadro dell agevolazione definendo, nel rispetto delle risorse stanziate dalla Legge di Stabilità, l importo massimo di retribuzione premiale assoggettabile al 10% e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il dipendente non può usufruire dell agevolazione. In particolare si ricorda che per il 2012 l importo massimo detassabile è di e il limite massimo di reddito annuo 2011 per l applicazione del beneficio è di La circolare n. 49/2008 ha inoltre chiarito che, nell'ipotesi di errore da parte del datore di lavoro nell'applicazione dell'imposta sostituiva in corso d'anno, in sede di conguaglio si devono operare gli opportuni aggiustamenti. Le modifiche alla lett. f- bis dell art. 51 del TUIR apportate dal Decreto semplificazioni fiscali. Ne consegue che, dal 29 aprile 2012, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente anche i servizi e le prestazioni (non solo le somme) erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido da parte dei familiari. Infine, con il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 216/2011) si è confermato anche per il 2012 una franchigia per i redditi derivati da lavoro dipendente, prestato all estero in via continuativa, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Per l anno in corso il limite di esclusione è stato ridotto da a In sede di conguaglio, il sostituto d imposta dovrà considerare reddito solo l importo eccedente CALCOLO DEL CONGUAGLIO In sede di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta dovrà, per ciascun sostituito, determinare l'imponibile su cui calcolare l'imposta nei modi ordinari.

3 Tale imponibile è costituito da tutte le somme e i valori, il cui ammontare è determinato a norma dell'articolo 51 del D.P.R. 917/86, corrisposti al sostituito entro il 12 gennaio 2013, se riferite al periodo d'imposta precedente (secondo il cd. principio di "cassa allargato"). Devono inoltre essere presi in considerazione i compensi e le indennità percepite a carico di terzi, comunicati entro il 12 gennaio 2013, e quelli derivanti da rapporti di collaborazione, ad esclusione degli arretrati e del trattamento di fine rapporto, soggetti a tassazione separata. Si considerano inoltre inclusi nell'imponibile anche le eventuali retribuzioni convenzionali attribuite ai lavoratori che hanno prestato la propria attività lavorativa all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. Da tale importo, il sostituto dovrà poi sottrarre l'ammontare degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del TUIR, trattenuti direttamente, che, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera h) del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro. Successivamente sarà poi necessario applicare le aliquote progressive di imposta di cui all'articolo 11 del TUIR. Dall'imposta lorda così determinata, per calcolare l'imposta netta sarà necessario applicare: le detrazioni per carichi di famiglia, previste dall'art. 12 del TUIR; le altre detrazioni, previste dall'articolo 13 del TUIR; le detrazioni per oneri, a fronte dei quali il sostituto ha effettuato trattenute, previste dall'art. 15 del TUIR. Al riguardo si ricorda infatti che l'articolo 23, comma 3 del DPR 600/73 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d'imposta devono attribuire le detrazioni eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, per oneri a fronte dei quali il sostituto ha effettuato trattenute. Al riguardo si ricorda infatti che l'articolo 23, comma 3 del DPR 600/73 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d'imposta devono attribuire le detrazioni eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, per oneri a fronte dei quali il sostituto ha effettuato trattenute. L'attribuzione delle detrazioni deve, quindi, essere effettuata soltanto in occasione del conguaglio di fine anno, o di fine rapporto, senza alcuna richiesta da parte del dipendente. Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per assicurazioni sulla vita e sugli infortuni (lettere c) ed f) dell'articolo 15 del TUIR), l'attribuzione delle detrazioni spetta per le sole erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Tuttavia la circolare n. 326/ E del 23 dicembre 1997, ha ammesso che il sostituto d'imposta possa acconsentire di tenere conto di oneri deducibili e di quelli che invece danno diritto a detrazione che non sono stati sostenuti con il suo intervento, dietro specifica richiesta del sostituito. Dal confronto poi tra l'imposta così calcolata e le ritenute operate nei singoli periodi di paga possono emergere due situazioni tra loro alternative:

4 una posizione di conguaglio a debito, il quale dovrà essere trattenuto e versato per il tramite del sostituto d'imposta; una posizione di conguaglio a credito, il quale dovrà essere rimborsato dal sostituto nel corso del periodo d'imposta. 3. IL CONGUAGLIO INCAPIENTE Il comma 3 dell'articolo 23 del DPR 600/73 stabilisce che, nell'ipotesi in cui entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene fatto il conguaglio le retribuzioni risultassero insufficienti a subire il prelievo del debito di fine anno, il sostituito può scegliere di versare direttamente al sostituto d'imposta l'importo ancora dovuto, ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell'imposta ancora dovuta sulle competenze dei periodi di paga successivi al mese di febbraio In entrambe le ipotesi la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto, e nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio, sugli importi di cui è differito il pagamento si dovrà applicare l'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, il quale sarà trattenuto e versato nei termini e con le stesse modalità previste per le somme a cui si riferisce. Se invece il dipendente/ collaboratore dichiara al datore di lavoro di volergli versare direttamente l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, resta in ogni caso fermo l'obbligo da parte del sostituto di versare interamente all'erario le somme ancora dovute dal sostituito nel mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio, indipendentemente dal materiale rimborso delle stesse da parte del sostituito. L'eventuale importo che al termine del periodo d'imposta, ovvero a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, non sia ancora stato trattenuto per incapienza della retribuzione, deve essere comunicato al sostituito, il quale dovrà provvedere autonomamente al versamento di quanto ancora dovuto, entro il 15 gennaio Con riferimento all'ipotesi in cui il datore di lavoro intenda anticipare l'importo di imposte ancora dovute dal dipendente, si ritiene sorga in capo a quest'ultimo un fringe benefit (prestito) tassato secondo le modalità indicate dall'art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR. 4. IL CONGUAGLIO RIEPILOGATIVO ANNUALE L'articolo 23, comma 4 del DPR 600/73, prevede che, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il dipendente/ collaboratore possa chiedere al proprio datore di lavoro, entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati percepiti, di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro, intrattenuti nel medesimo periodo d'imposta ed anche se erogati da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta. Tale richiesta avviene mediante la consegna della certificazione unica per il lavoro dipendente (Mod. CUD) ovvero mediante dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non era un sostituto d'imposta. Anche in tale occasione il lavoratore dovrà comunicare al sostituto se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto Anche in tale occasione il lavoratore dovrà

5 comunicare al sostituto se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute da operare, intenda corrispondere direttamente l'importo mancante ovvero autorizzare il prelievo sulle retribuzioni successive. Mancano, invece, specifici riferimenti normativi con riferimento al conguaglio riepilogativo applicato in ipotesi di più rapporti di lavoro contestuali (ad esempio nel caso di due parttime); ed anche se, con la circolare n. 67/2001, l'agenzia delle Entrate sembra ammettere tale possibilità per i collaboratori coordinati e continuativi, non fornisce tuttavia i chiarimenti necessari in merito alle procedure da seguire. Ci si chiede infatti quale sia il documento sul quale il datore di lavoro "prescelto" possa, ovvero debba, operare il conguaglio riassuntivo, nella considerazione che l'altro datore di lavoro non ha alcun obbligo a rilasciare il CUD anticipatamente al 28 febbraio, salvo nell'ipotesi di cessazione del rapporto, previa richiesta da parte del sostituito. Nell'ipotesi in cui un soggetto, nel corso del 2012, abbia intrattenuto con lo stesso sostituto d'imposta sia un rapporto di lavoro dipendente sia di collaborazione coordinata e continuativa (ad es. dirigente e amministratore) il sostituto d'imposta sarà tenuto ad effettuare il cumulo delle due tipologie di reddito nel caso in cui i compensi siano corrisposti nel medesimo periodo d'imposta. Pur in mancanza di chiarimenti in proposito, si ritiene infine che, in tale fattispecie, il versamento dell'eventuale IRPEF conseguente alle operazioni di conguaglio debba essere effettuato con il codice 1001, corrispondente alla tipologia di redditi di lavoro dipendente in quanto considerata categoria "principale" tra quelle gestite nell'ambito del rapporto di lavoro. Dovrà, inoltre, essere rilasciato in tale caso un solo modello CUD. Si ricorda che, in caso di retribuzioni in natura erogate da un precedente sostituto d'imposta, il nuovo datore di lavoro che effettua il conguaglio riepilogativo, dovrà tenere conto dei limiti di non concorrenza alla formazione del reddito, previsti dall'articolo 51, comma 3 del TUIR. A seguito della soppressione dell'art. 51, comma 2, lett. b) del TUIR, si ricorda inoltre che le erogazioni liberali concesse in occasione di festività alla generalità o a categorie di dipendenti, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, concorrono integralmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, soggette sia a tassazione sia a contribuzione previdenziale. 5. DISCIPLINE SPECIALI PER IL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO In sede di conguaglio di fine anno i datori di lavoro coinvolti degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 possono verificare ed eventualmente correggere il proprio operato con riferimento a due discipline previste a vantaggio dei dipendenti: 1. l esclusione dal reddito di sussidi occasionali, erogazioni liberali e benefici di qualsiasi tipo erogati entro il 31dicembre 2012 in relazione agli eventi sismici 2. l esclusione dal reddito della contribuzione sospesa per eventi calamitosi (art. 36, comma 32 e 33, D.L. n. 223/2006).

6 Riguardo all ultimo punto, il datore/ sostituto d imposta con sede operativa in uno dei comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio scorso, a partire dalle retribuzioni di competenza maggio 2012 si è trovato nella seguente situazione: poteva sospendere la contribuzione previdenziale e assistenziale per la quota a carico del lavoratore e dell azienda; doveva continuare ad operare le ritenute alla fonte dovute. La sospensione del versamento produce effetti anche fiscali in quanto, nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge possono essere esclusi soltanto se versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. La regola risulta pertanto molto penalizzante in caso di calamità naturali dove si dispone la sospensione per supportare i soggetti danneggiati. Per questo motivo dal 2006 una disciplina in deroga prevede che i contributi dovuti ma sospesi non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente per competenza, ossia al momento di maturazione, e non per cassa, ossia al momento di effettivo pagamento. Inoltre si ritiene che in sede di conguaglio, il sostituto debba portare in detrazione dall imposta complessivamente dovuta dal dipendente anche le ritenute originariamente sospese e poi dallo stesso versate entro il 17 dicembre 2012, anche qualora le stesse non siano state completamente trattenute nei confronti del dipendente: saldato il debito erariale da parte del sostituto d imposta, appare coerente considerare la reintegrazione delle somme da parte del sostituto come un fatto che concerne esclusivamente datore e dipendente. 6. IL CONGUAGLIO DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono, inoltre, che il sostituto d'imposta tenga conto anche delle addizionali regionale e comunale all'irpef (in acconto e a saldo). L'imponibile sui cui calcolare le addizionali regionale e comunale coincide con quello ordinario determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili. 6.1 L'addizionale regionale all'irpef La base imponibile dell'addizionale regionale è costituita dall'ammontare di tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprendendo nel calcolo anche gli eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare, e per i quali sia stata eventualmente già applicata l'addizionale regionale in sede di conguaglio in corso d'anno; in tal caso il sostituto dovrà tener conto dell'addizionale regionale già trattenuta. La base imponibile va decurtata delle sole deduzioni per oneri di cui all'articolo 10 del TUIR. L'addizionale, sia regionale sia comunale, non è dovuta qualora per lo stesso anno l'imposta sul reddito non sia dovuta, anche per effetto delle detrazioni riconosciute dall'articolo 15 del TUIR e dei crediti d'imposta sui redditi maturati all'estero di cui all'articolo 165 del TUIR. Non è inoltre dovuta sui redditi assoggettati a tassazione separata.

7 Secondo l'articolo 50 del D.Lgs. 446/97, l'importo dell'addizionale all'irpef risultante dalle operazioni di conguaglio di fine anno è rateizzabile in un numero massimo di 11 rate di pari importo. L'importo di ciascuna rata dovrà poi essere trattenuto a partire dal mese successivo a quello in cui il conguaglio è stato effettuato e comunque non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Non sono inoltre previsti interessi sulle somme rateizzate. Il numero delle rate è pertanto variabile in funzione del momento in cui le operazioni di conguaglio vengono effettuate. Il compimento delle stesse nei mesi di dicembre, gennaio o febbraio implica che il numero delle rate risulti rispettivamente pari a 11, 10 o 9. La scelta del numero di rate, nel silenzio della norma, è rimessa alla libera determinazione del sostituito, anche se, in assenza di tale scelta il sostituto dovrebbe riconoscere il massimo differimento possibile. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'importo dell'addizionale regionale deve invece essere trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui viene effettuato il conguaglio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'importo dell'addizionale regionale deve invece essere trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui viene effettuato il conguaglio. Se quindi ad esempio il rapporto di lavoro cessa nel corso del 2013, il sostituto dovrà trattenere in un'unica soluzione l'addizionale relativa al 2012 ancora dovuta e quella sui redditi corrisposti nel corso del L'importo dell'addizionale dovrà inoltre essere indicato nella certificazione unica (modello CUD 2013) che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare al sostituito. Il versamento deve poi essere effettuato alla Regione in cui il dipendente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa; si ricorda inoltre che le variazioni di domicilio fiscale hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno da quello in cui le stesse si sono verificate. 6.2 L'addizionale comunale e provinciale all'irpef L'addizionale comunale, istituita con il D.Lgs 360/98, è composta da 2 aliquote distinte; un'aliquota di compartecipazione fissata annualmente dallo Stato con proprio decreto interministeriale, uguale su tutto il territorio nazionale (conseguentemente alla fissazione di tale aliquota viene determinata una corrispondente riduzione delle aliquote dell'irpef), e un'aliquota che i Comuni possono deliberare singolarmente (anche in assenza del decreto di cui sopra). Lo stesso decreto legislativo ha istituito anche l'addizionale provinciale, che tuttavia non è ancora stata concretamente attuata.

8 A decorrere dal periodo d'imposta 2007, l'addizionale comunale è dovuta al Comune nel quale il dipendente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. A partire dalla stessa data è stato, inoltre, introdotto l'obbligo di versare un acconto dell'addizionale comunale, da trattenere in un numero massimo di 9 rate a partire dalle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo. In sede di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta ha l'obbligo di determinare anche l'acconto dell'addizionale comunale all'irpef per l'anno Anche tale addizionale, analogamente a quella regionale, si applica sul reddito complessivo, al netto delle sole deduzioni per oneri di cui all'articolo 10 del TUIR e inoltre non è dovuta da quei contribuenti per i quali non risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per i redditi assoggettati a tassazione separata. In merito all'aliquota da utilizzare per l'acconto 2013 si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 40, comma 7 del decreto legge n. 159 del 2007: qualora il comune abbia pubblicato la delibera riferita all'aliquota e alla soglia di esenzione entro il 31 dicembre 2012, il sostituto dovrà tenerne conto in sede di calcolo dell'acconto stesso e di rappresentazione di quanto dovuto sul modello CUD 2013; qualora invece il comune non abbia pubblicato alcuna delibera relativa al 2013 entro il 31 dicembre 2012, il sostituto d'imposta dovrà calcolare l'acconto utilizzando i dati in vigore per il Le modalità di applicazione delle addizionali all'irpef previste per i dipendenti si applicano anche nel caso di collaborazioni coordinate e continuative; tuttavia nel caso di compensi consequenziali alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero qualora il sostituto non conosca la periodicità di corresponsione dei futuri compensi, occorrerà prelevare l'ammontare delle addizionali in un'unica soluzione, previa autorizzazione da parte del collaboratore stesso. 7. CASI PARTICOLARI 7.1 Conguaglio a credito Come evidenziato in precedenza, le operazioni di conguaglio possono evidenziare anche una posizione a credito per il sostituito, ed in tal caso il sostituto d'imposta sarà obbligato a restituire le ritenute operate in eccesso, anche qualora le imposte a sua disposizione non siano sufficienti. Come evidenziato in precedenza, le operazioni di conguaglio possono evidenziare anche una posizione a credito per il sostituito, ed in tal caso il sostituto d'imposta sarà obbligato a restituire le ritenute operate in eccesso, anche qualora le imposte a sua disposizione non siano sufficienti. In tale ipotesi il sostituto d'imposta, prima di versare l'ammontare delle ritenute fiscali operate nei confronti degli altri dipendenti/ collaboratori, dovrà rimborsare quelli a credito, recuperando le somme restituite mediante compensazione con le imposte trattenute agli altri sostituiti. Nel caso in cui l'ammontare delle ritenute complessive sia incapiente rispetto al credito da rimborsare, il sostituto potrà restituire al lavoratore l'eccedenza a credito a partire dal mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio, utilizzando sia le ritenute da operarsi sulle retribuzioni e compensi corrisposti al lavoratore stesso sia quelle

9 relative a retribuzioni e compensi corrisposti agli altri sostituiti. Anche l'importo dell'eventuale eccedenza da rimborsare dovrà essere riportata sul CUD Ripetizione del conguaglio L'articolo 23, comma 3 del DPR 600/73 stabilisce che le operazioni di conguaglio di fine anno vanno effettuate entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Quindi in caso di errori nel calcolo dell'imposta in sede di prima liquidazione del conguaglio, è consentito effettuare, sempre entro il 28 febbraio, le correzioni necessarie senza incorrere in alcuna sanzione. Tali correzioni potranno quindi incidere soltanto (mediante ulteriori ritenute o ulteriori crediti) sulle retribuzioni del nuovo anno (2013) erogate entro il 28 febbraio. 7.3 Applicazione di un'aliquota più elevata Con la risoluzione n. 199 del 30 novembre 2001, l'agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità che il sostituto d'imposta, dietro specifica richiesta da parte del dipendente/collaboratore, effettui una ritenuta applicando un'aliquota più elevata rispetto a quella dovuta. Tale comportamento andrà poi evidenziato sul modello CUD 2013, barrando l'apposita casella. Si ricorda che la richiesta di applicazione di un'aliquota più elevata deve essere effettuata nei confronti di ogni eventuale successivo datore di lavoro. Pertanto, in ipotesi di conguaglio riassuntivo, in assenza di una ulteriore formale richiesta da parte del percipiente, l'eventuale credito risultante dal nuovo conguaglio dovrà essere restituito. 8. MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE Il versamento dell'irpef deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento. Inoltre, cosi come stabilito dall'articolo 51, comma 1 del TUIR, sono considerati redditi dell'anno precedente anche le somme pagate entro il 12 gennaio dell'anno successivo (secondo il cosiddetto principio di "cassa allargato") ma riferiti al mese precedente; quindi se il pagamento della busta paga relativa al mese di dicembre avviene entro il 12 gennaio dell'anno successivo non vi è la necessità di anticipare al 16 di tale mese il versamento delle relative ritenute IRPEF, che deve invece avvenire entro il 16 febbraio. Tuttavia, il principio di carattere generale secondo cui il versamento delle ritenute operate sulle somme corrisposte entro il 12 gennaio, ma riferite all'anno precedente, scade il 16 febbraio, non vale qualora il datore di lavoro, entro la fine del mese di dicembre, corrisponda un acconto sulla retribuzione relativa a tale mese, mentre il saldo viene corrisposto entro il 12 gennaio dell'anno successivo; in tal caso occorre infatti effettuare l'intero versamento dell'imposta relativa a tale retribuzione (in acconto) entro il 16 del mese di gennaio.

10 Se poi il pagamento del mese di dicembre avviene dopo il 12 gennaio (anche se entro il 31 gennaio) ed anche se il termine per il versamento di tali ritenute rimane il 16 febbraio, tali somme non vanno incluse nel conguaglio di fine anno. Per il versamento delle ritenute che scaturiscono dalle operazioni di conguaglio è necessario avvalersi del Mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo: "1001": per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni erogate entro il 12 gennaio 2013; "1013": per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio operate sulle retribuzioni erogate successivamente al 12 gennaio 2013 ma entro il 28 febbraio 2013, e per il versamento delle ritenute sui periodi di paga successivi al 28 febbraio in caso di incapienza delle retribuzione a subire il prelievo; "1004": per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio per collaborazioni coordinate e continuative; "3802": per il versamento dell'addizionale regionale all'irpef; "3848": per il versamento dell'addizionale comunale all'irpef a saldo; "3847": per il versamento dell'addizionale comunale all'irpef in acconto; "1053": per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente di cui al DL 93/2008. Il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, ha disposto che i versamenti dell'addizionale comunale in acconto e a saldo debbono essere effettuati utilizzando i codici individuati dall'agenzia delle Entrate da associare al singolo comune. In tal modo è possibile evidenziare quanto dovuto a ciascun Comune. Sul modello F24, alla sezione erario, va indicato oltre al codice tributo anche il periodo di riferimento costituito dall'anno in cui sono corrisposti i redditi sui quali il conguaglio è effettivamente operato. Quindi ad esempio, 2012 indica il conguaglio operato sulla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, mentre 2013 indica invece il conguaglio di fine anno 2012 effettuato sulla retribuzione corrisposta nel mese di gennaio o febbraio Si ritiene che qualora le operazioni di conguaglio di fine anno siano operate sulle retribuzioni erogate entro il 12 gennaio 2013, si debba indicare l'anno di riferimento 2012 e nel mese di riferimento "0012". Per il versamento delle addizionali regionale e comunale l'anno di riferimento è invece sempre il 2012, tranne che per l'acconto dell'addizionale comunale dove l'anno di riferimento è il Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini

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