LA CRISI D IMPRESA UTILIZZO DEGLI STRUMENTI PER IL RISAMENTO. FABRIZIO DOMINICI

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1 LA CRISI D IMPRESA UTILIZZO DEGLI STRUMENTI PER IL RISAMENTO FABRIZIO DOMINICI f.dominici@dominiciassociati.com

2 DEFAULT CRISI INADEMPIENZA con la riforma del 2005 il legislatore ha cominciato a tutelare il mercato (mantenimento dell unita produttiva) e non piu il creditore. Il legislatore ha quindi attinto dalla normativa concorsuale nord americana ed ha riformato la legge fallimentare

3 Le parti possono trovare un accordo, ovvero affidare ad un potere esterno la soluzione della crisi. Una via intermedia è quella di far prevalere la volontà della maggioranza (ma ci vuole comunque la legge). Gli strumenti per fronteggiare la crisi dell impresa sono quelli di diritto comune (transazioni, piani di risanamento, accordi di ristrutturazione) o di diritto speciale (concordato preventivo). Se nessuno riesce la crisi è risolta con il fallimento.

4 Crisi e insolvenza art. 5 stato d'insolvenza L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Art. 160 L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

5 Sovraindebitamento (debitore non fallibile) In base alla l. n. 3/2012, anche per i debitori non fallibili, imprenditori non fallibili ( piccoli e agricolo) e debitori comuni ( consumatori ) è possibile accedere ad una procedura di composizione concordata della crisi, attraverso uno strumento amministrato simile agli accordi di ristrutturazione dei debiti : Sovraindebitamento o insolvenza; Accordo da sottoporre ad almeno il 70% dei creditori (per quote di interesse); Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali; Esdebitazione.

6 Ricorso alle procedure Per evitare il fallimento, che è una procedura liquidatoria che sottrae definitivamente l azienda all imprenditore o la disgrega, l imprenditore in crisi può intraprendere alcune iniziative; predisporre un PIANO DI RISANAMENTO, da sottoporre ad alcuni o a tutti i creditori; predisporre un ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE da sottoporre ad almeno il 60% dei creditori; proporre un CONCORDATO PREVENTIVO

7 PIANO DI RISANAMENTO È una sorta di «transazione» che deve consentire il RISANAMENTO della esposizione debitoria dell impresa e assicurare il RIEQUILIBRIO FINANZIARIO la cui idoneità, in termini di RAGIONEVOLEZZA, deve essere attestata da un perito nominato dallo stesso debitore

8 L art. 67 al terzo comma lett. d) L.F. prevede che un impresa in crisi/insolvente possa predisporre un piano che le consenta di risanare l esposizione debitoria e di riequilibrare la situazione finanziaria facilitando i creditori nel recupero del proprio credito. Il piano, da definirsi attestato, risponde all esigenza di esaltare l autonomia privata ovvero la regolazione autonoma e negoziale, di stampo pattizio, della crisi.

9 La RELAZIONE deve indicare: a) il metodo o i metodi seguiti; b) le eventuali difficoltà di valutazione. Nel caso in cui il piano di risanamento non eviti il fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore non possono essere oggetto di revocatoria fallimentare (ma sono revocati comunque gli atti gratuiti e non è impedita la revocatoria ordinaria). L esperto risponde penalmente (236 bis l.f.) e civilisticamente dei danni causati, se la relazione è falsa (2501 sexies).

10 quindi La disposizione in esame garantisce per detto piano (ovvero per il suo contenuto) il beneficio dell esenzione dall azione revocatoria fallimentare (oltre all esenzione di alcuni reati di bancarotta) salvaguardando così i soggetti coinvolti nell operazione di risanamento dagli effetti del possibile fallimento del debitore con il quale si sono intrattenuti rapporti.

11 IL PIANO atto stragiudiziale Contenuto ed obiettivi. a) Ristrutturazione dei debiti; b) Soddisfazione dei crediti. attraverso cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito

12 Il tenore letterale della norma presuppone, per realizzare tali benefici, la forma scritta del piano di risanamento che permetta all attestatore professionista l espletamento documentale del proprio adempimento nonché la sua data certa, in modo da poterlo rendere opponibile al curatore in caso di eventuale successivo fallimento dell impresa debitrice.

13 Opportuna l asseverazione o l autentica della firma dell attestatore (data certa) Non necessita dell accordo dei creditori ne del loro consenso ma è opportuna la sua condivisione con i principali creditori. Può essere rivisto ed aggiornato Può essere pubblicato nel registro delle imprese (ai fini fiscali consente la deducibilità delle sopravvenienze)

14 Contenuto del piano Quanto al contenuto del piano di risanamento (attestato) è certamente opportuno il rispetto dei criteri contabili ovvero della prassi di redazione dei bilanci di previsione che dovranno rilevare tanto nel piano finanziario quanto in quello industriale. In particolare nel piano dovranno essere indicate: le cause della crisi; le sue caratteristiche generali e cioè le ipotesi poste a base, nonché le metodologie utilizzate per la sua predisposizione; le misure operative finalizzate al risanamento e al raggiungimento dell equilibrio finanziario; la durata del processo di risanamento; - ecc

15 Le novità introdotte dal DL.83/2012 conv. in L. 134/2012 L art. 67, terzo comma, lett. d) L.F. riguardante i piani attestati di risanamento, interessato dalle modifiche apportate dal recente DL. 83/2012 conv. in L. 134/2012, recita: 3. Non sono soggetti all azione revocatoria: d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

16 ESENZIONE DA REVOCATORIA Non sono soggetti all azione revocatoria gli atti posti in essere in esecuzione del piano le vendite ed i preliminari di vendita di immobili ad uso abitativo destinati ad abitazione principale dell acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado

17 ovvero Immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell attività d impresa dell acquirente purchè alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata, ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio

18 vendita anche la locazione con patto di futura vendita è da ritenersi escluso dalla revocatoria.

19 Giusto prezzo Quello di mercato nel momento della compravendita

20 GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

21 Evoluzione storica Gli accordi di ristrutturazione sono stati introdotti nella legge fallimentare con l art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, in vigore dal , convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Il legislatore nel corso degli anni ha messo mano agli accordi di ristrutturazione cinque volte in sette anni denotando sia l insuccesso delle misure di volta in volta introdotte, sia il tardivo riconoscimento di interessi meritevoli che erano stati ignorati

22 AMBITO DI APPLICAZIONE Aspetto soggettivo (Art. 182-bis): Può farne ricorso oltre all imprenditore che non sia al disotto delle soglie di fallibilità di cui all art. 1, comma 2, l. fallimentare, anche l imprenditore che si trovi in stato di crisi; Aspetto oggettivo: l imprenditore versi in uno stato di crisi, concetto nel quale possono essere ricomprese tutte quelle situazioni di difficoltà economica e finanziaria dell impresa anche non ancora sfociate nello stato di insolvenza irreversibile che diviene rilevante ai sensi dell art. 5 L. fall. L accordo ha come oggetto il soddisfacimento dei creditori in qualsiasi modo e quindi il suo contenuto è lasciato alla libera contrattazione delle parti.

23 L accordo può avere ad oggetto una serie di negozi, la cui esecuzione, spesso per volontà dei contraenti, è fatta dipendere dall omologa del tribunale (funzione di condizione sospensiva). Esempi di tali negozi: Pactum de non petendo (la pattuizione in forza della quale. il creditore si obbliga a non richiedere al debitore. l'adempimento, prima di un certo periodo di tempo) Vendita dell azienda o di un ramo di essa; Affitto dell azienda o di un ramo di essa; Trasferimento di debiti o crediti ad altra impresa; Trasformazioni di crediti in azionisti; Conseguimento di nuova finanza verso concessioni di. garanzie

24 Gli accordi di ristrutturazione possono essere finalizzati alla dissoluzione dell impresa come alla sua continuazione con un proprietario invariato o diverso. Prima che sia intervenuta l omologazione tribunalizia, per evitare un certo immobilismo nei partecipanti agli accordi, timorosi che il rigetto della domanda del debitore possa ledere gli atti già compiuti, il legislatore ha dato protezione, concedendo prededucibilità ed esenzione da revocatoria.

25 LE PROPOSTE DI ACCORDO E DI RISTRUTTURAZIONE L Art. 182-Bis, co.6, prevede che l imprenditore depositi presso il tribunale competente un istanza di sospensione e una proposta di accordo, corredata da una sua dichiarazione che attesti che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei suoi debiti. Istanza di sospensione: ha per oggetto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore. Proposta di accordo: deve riprodurre quella indirizzata ai creditori o quelle indirizzate a differenti creditori, essendo richiesta l esistenza di trattative che pendano su specifiche proposte su cui i creditori possano formulare l accettazione o il rifiuto o una controproposta.

26 La percentuale del 60% si computa sul totale dei crediti, compresi quelli privilegiati. Dalla data di pubblicazione dell istanza e per sessanta giorni non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquisiti titoli di prelazione non concordati

27 DEBITI CONTESTATI Secondo i principi contabili un debito può essere riconosciuto se esso si fonda su un obbligazione giuridicamente riconosciuta, la cui esistenza quindi sia almeno probabile e il cui ammontare sia determinabile DEBITI CONTESTATI Iscritti applicando i criteri di valutazione stabiliti dall art (interpretati ed integrati secondo l importo che si presume necessario per la loro estinzione). Valutazione soggetta allo scrutinio del professionista nell apposita relazione affidatagli (Art. 182-bis co. 6)

28 DEBITI CONTESTATI Ove non ricorrano gli elementi precedentemente indicati non siamo di fronte ad un debito, ma ad una mera pretesa o ad una passività potenziale, l imprenditore dovrà appostare in bilancio un fondo rischi o un fondo oneri. Nel caso l imprenditore ritenga improbabile l insorgenza di una passività, sarà sufficiente ma necessaria un informazione nella nota integrativa al bilancio o nelle note esplicative che accompagnano la situazione contabile senza alcun accantonamento.

29 ALTRI DOCUMENTI ACCOMPAGNANTI L ISTANZA DI SOSPENSIONE A) Piano di ristrutturazione (o di uscita dalla crisi) da proporre ai creditori estranei; B) L aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa con una relazione illustrativa; C) Lo stato analitico delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; D) L elenco degli eventuali titolari di diritti reali e personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore; E) Un elenco dei beni e dei creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; F) La relazione del professionista con contenuto semplificato; G) Il verbale redatto dal notaio; H) I bilanci degli ultimi 3 esercizi.

30 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA NELLA FASE PRECONTRATTUALE Nelle procedure che si instaurano sulla base di proposte di accordi o di accordi definitivi di ristrutturazione, il professionista è nominato dal debitore (al pari del concordato preventivo). Tale richiamo fa si che si richieda a tale professionista l indipendenza dal debitore che lo ha nominato. Il professionista attraverso la propria relazione, deve esprimersi sull idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l integrale pagamento dei creditori estranei alle proposte di accordo di ristrutturazione: 1) Coloro che non hanno ricevuto alcuna proposta; 2)Coloro che l hanno rifiutata senza fare controproposta;

31 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA NELLA FASE PRECONTRATTUALE Nell ipotesi di accordi, il professionista deve attestare: A) La veridicità dei dati aziendali; B) L attuabilità dell accordo; C) L idoneità ad assicurare l integrale pagamento dei creditori estranei; Nell ipotesi di proposta di accordo, la sua relazione deve solo attestare quanto indicato sub C) La necessità di esprimere un giudizio sull idoneità delle proposte di accordo, spingerà il professionista incaricato ad esaminare la situazione patrimoniale, finanziaria e spesso economica del debitore.

32 LA PROTEZIONE INTERINALE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE Dalla data di pubblicazione e per 60 giorni i creditori per titolo o causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Il periodo di 60 giorni dovrebbe consentire al debitore di ottenere il consenso del 60% dei creditori sulla proposta di accordo di ristrutturazione, e di reperire, attraverso gli accordi, nuova finanza per il pagamento dei creditori dissenzienti o per trovare con loro un accordo a latere.

33 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL CAPITALE MINIMO NELLE SOCIETA DI CAPITALE Quando un impresa è in crisi ed accede ad una procedura concorsuale minore non trova applicazione gran parte della disciplina che tutela l ammontare minimo del capitale delle società di capitali e delle cooperative. Innanzi tutto la perdita del capitale in misura tale da ridurlo al di sotto del minimo di legge non costituisce in tali casi causa di scioglimento. Gli amministratori non sono soggetti all obbligo di accertare senza indugio il verificarsi della perdita e procedere alla conseguente iscrizione nel registro delle imprese, agli adempimenti previsti dall art. 2484, co. 3; Rimane il dovere degli amministratori di convocare senza indugio l assemblea quando il capitale è diminuito di oltre 1/3 o al di sotto del minimo di legge, di sottoporle una situazione patrimoniale aggiornata con le osservazioni dell organo di controllo sull amministrazione o del revisore contabile.

34 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL CAPITALE MININO NELLE SOCIETA DI CAPITALE A partire dalla data in cui il tribunale dichiari inammissibile o respinga la domanda o revoca l ammissione alla procedura, torna in vigore tutta la disciplina di tutela del capitale sociale della società di capitale. Nuovo Art. 161, co. 6: In mancanza di presentazione della domanda di concordato, a seguito di una domanda di concordato con riserva, cessano gli effetti del ricorso a far data del deposito della domanda con riserva.

35 LA PROCEDURA A SEGUITO DELL ISTANZA DI SOSPENSIONE Dopo la presentazione dell istanza di sospensione, il tribunale verifica la completezza della documentazione depositata; Se l esito è positivo il tribunale fissa udienza di comparizione entro 30 giorni dal deposito dell istanza e dispone la comunicazione dell istanza stessa ai creditori (corredata da data luogo ed ora dell udienza di comparizione per dare modo agli stessi di potersi opporre ove lo desiderassero);

36 L UDIENZA DI COMPARIZIONE NELLA FASE PRECONTRATTUALE All udienza di comparizione il tribunale riscontra la sussistenza: a) Dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con una maggioranza di creditori rappresentante almeno il 60% dei creditori; b) Delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori estranei all accordo o dissenzienti; L udienza di comparizione deve tenersi in tempo utile affinché possa essere emesso il decreto motivato con cui si rigetta o si accoglie l istanza di sospensione. Nel secondo caso il decreto, oltre ad inibire l inizio e le esecuzioni delle azioni cautelari, assegna al debitore il termine non superiore a 60 giorni per il deposito dell accordo di ristrutturazione e della relazione del professionista sulla veridicità dei dati aziendali e l attuabilità dell accordo.

37 EFFETTI DEL DECRETO DI SOSPENSIONE E LA SUA DURATA Il debitore con tale decreto può ottenere un ulteriore sospensione di 60 giorni al fine di acquisire le relazioni del professionista e raggiungere l accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei creditori. Alla data della pubblicazione della domanda, corredata degli accordi definitivi di ristrutturazione, si apre la procedura di omologa degli accordi definitivi ed inizia a decorrere una nuova moratoria di 60 giorni. Ove il procedimento di omologa si concluda favorevolmente per l istante, scatta un nuovo e distinto spatium solvendi, con riferimento ai creditori estranei, di 120 giorni;

38 EFFETTI DEL DECRETO DI SOSPENSIONE E LA SUA DURATA ATTI SOSPENSIONE ART. 182-BIS Deposito proposte di accordo (pubblicazione) 60 gg. Comma 6 e 3 Decreto di sospensione 60 gg. (- da 1 a 30) Comma 7 Deposito accordi definitivi 60 gg. comma 3 Procedimento di omologa Decreto di omologa accordi definitivi (fino a) 120 gg. comma 1 e 4 TOTALE Fino a 300 gg.

39 I FINANZIAMENTI CONCESSI Si distinguono 3 tipi di finanziamenti: a) Erogati in funzione della domanda di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti; b) Funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; c) Effettuati in esecuzione di un accordo di ristrutturazione.

40 A) I finanziamenti erogati in funzione della domanda di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti sono prededucibili ex art. 111 l.fall., in caso di successivo fallimento, a condizione che gli accordi vengano poi omologati. Sono finanziamenti ottenuti per sostenere le spese e i compensi, la predisposizione degli allegati e per la relazione del professionista e tutte le altre spese legate alla presentazione della domanda.

41 B) I finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (nuovo art. 182-quinquies) al contrario dei precedenti possono essere oggetto di richiesta di autorizzazione anche all atto di deposito delle proposte di accordo di ristrutturazione. Il requisito della loro funzionalità deve essere attestato da un professionista designato dal debitore il quale verificherà il complessivo fabbisogno finanziario dell impresa fino all omologazione. Nella richiesta rivolta al tribunale devono essere specificati nella richiesta rivolta al tribunale solo la tipologia e l entità dei finanziamenti.

42 C) I finanziamenti effettuati in esecuzione di un accordo di ristrutturazione sono anch essi prededucibili ex art 111, ma, se i finanziatori sono i soci (esclusi quelli divenuti tali proprio in attuazione di un accordo), la prededuzione è limitata all 80% dell importo.

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44 I CANALI DI ACCESSO L omologazione degli accordi di ristrutturazione può essere richiesta direttamente (art. 182-bis, co. 1-5) o previo deposito di proposte di accordi di ristrutturazione o a seguito di deposito di domanda di concordato con riserva di successiva presentazione del piano di ristrutturazione e della necessaria documentazione (domanda di concordato con riserva)

45 Nel caso di deposito di proposte di accordi, il debitore accede agli accordi definitivi dopo una sospensione protettiva contro gli atti dei creditori che va dai 60 ai 120 giorni. Ove, invece, il debitore abbia presentato la domanda di concordato con riserva, egli ha goduto di un inibitoria che il tribunale può concedere per una durata variabile da 60 a 120 giorni, prorogabile di non oltre 60 giorni. Poiché la domanda di concordato preventivo con riserva può essere presentata senza alcuna documentazione, salvo i bilanci degli ultimi 3 esercizi, né attestati di professionisti di sorta, ci si aspetta la sequela: Domanda di concordato con riserva Accordi di ristrutturazione / domanda di concordato

46 Se si depositano proposte di accordi e non una domanda di concordato con riserva, l autorità giudiziaria sarà portata a valutare positivamente tale comportamento, in quanto si pone in evidenza sia al tribunale che ai creditori con cui è in trattativa che non si ha intenzione di ricorrere ad ombrelli protettivi particolarmente estesi e che si vuole sottoporre la documentazione di supporto, seppur ancora incompleta, ad un primo vaglio dell uno e degli altri.

47 PROCEDURA Il debitore deve depositare in cancelleria un ricorso con cui si domanda al tribunale di omologare uno o più accordi, stipulati con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; Ricorso scindibile in 2 documenti distinti: 1) Contenuto prettamente giuridico, diretto al tribunale; 2) Contenuto di natura economico/aziendale, diretto ai creditori (avente ad oggetto il piano di uscita dalla crisi). Uscita dalla crisi: dimostrazione che il piano e gli accordi consentano l integrale pagamento dei loro crediti entro i termini indicati.

48 PROCEDURA Al ricorso deve essere allegata: a) La documentazione di cui all Art. 161, co.2, l. fall.; b) La relazione del professionista del debitore (Art. 161, co. 3); L accordo (o gli accordi) è pubblicato nel registro delle imprese a cura del debitore e il ricorso acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione. L efficacia della pubblicazione nel registro consiste nel fatto che da quella data e per 60 giorni i creditori per titolo a causa anteriore non possono iniziare o dare seguito ad azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazioni se non concordati (protezione automatica del patrimonio del debitore).

49 PROCEDURA Entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori (compresi quelli inizialmente aderenti) o altri interessati (quale ad esempio un potenziale creditore per una fornitura a cui si è obbligato e che non è stata ancora eseguita e la cui esecuzione sia messa in pericolo dal piano o da un accordo) possono fare opposizione al tribunale mediante citazione del debitore (Art. 182-bis, co. 4).

50 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA Il professionista deve esprimere un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali (nuova formulazione dell Art. 182-bis, co. 1) e non solo sull attuabilità dell accordo. I documenti allegati al ricorso del debitore e quelli che il professionista incaricato ha esaminato, devono consentire a quest ultimo un giudizio professionale che, seppur aleatorio riferendosi ad un evento futuro, possa ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso.

51 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA La relazione deve vertere su 2 punti: 1) Veridicità dei dati contenuti nell aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria (con l esplicitazione dei controlli eseguiti e l attestazione concernente l attendibilità e la correttezza dei dati contabili); 1) L attuabilità, ma anche la rilevanza degli accordi di ristrutturazione ai fini dalla fattibilità del piano di uscita dalla crisi.

52 LA RESPONSABILITA CIVILE DEL PROFESSIONISTA A) Responsabilità contrattuale (Solamente in caso di dolo o colpa grave): l azione di responsabilità, a titolo di risarcimento del danno patito dalla massa dei creditori, ove si dimostrasse che attraverso il ricorso alla procedura degli accordi di ristrutturazione e la successiva omologa, è stata ritardata la dichiarazione di fallimento e si è aggravato il dissesto; B) Azione residuale: i singoli creditori possono ricorrere a tale azione dimostrando il danno patito e il suo insorgere a causa dell affidamento fatto sulla relazione del professionista affetto da dolo o colpa grave; N.B.: Prescrizione dell azione contrattuale è quinquennale, quella extracontrattuale è decennale.

53 VAGLIO DEL RICORSO DA PARTE DEL TRIBUNALE Il tribunale deve compiere un esame di legittimità sostanziale della domanda, cioè che essa contenga la documentazione e le informazioni prescritte dalla norma e che siano decorsi 30 giorni dal deposito dell accordo nel registro delle imprese. Inoltre dovrà attuare un esame di legittimità sull accordo di ristrutturazione, accertandone la validità giuridica. Un più penetrante sindacato di merito è da escludersi anche perché la disciplina sugli accordi di ristrutturazione non prevede un esame del ricorso, ma solo delle eventuali opposizioni.

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