IL REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE SU CESSIONI DELLE PARTECIPAZIONI LA PARTICIPATION EXEMPTION

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1 IL REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE SU CESSIONI DELLE PARTECIPAZIONI LA PARTICIPATION EXEMPTION Il Decreto Legislativo per l attuazione della riforma tributaria, 12 dicembre 2003, n. 344, ha apportato al TUIR una serie di modificazioni e di integrazioni in cui si dettano le norme relative alla fattispecie e alla disciplina delle plusvalenze su cessioni di partecipazioni qualificate e non. Le modifiche normative in materia dei c.d. capital gain apportate dalla riforma fiscale sono sostanzialmente contenute nei seguenti articoli del TUIR: Art. 68, commi 3 e 4, per quanto attiene le partecipazioni detenute da soggetti IRPEF non in regime di impresa; Art. 58, comma 2, per quanto attiene le partecipazioni detenute da soggetti IRPEF in regime di impresa; Art. 64, comma 1, per quanto attiene le minusvalenze su partecipazioni esenti detenute da soggetti IRPEF in regime di impresa; Art. 87, per quanto attiene le plusvalenze esenti (c.d. participation exemption); Art. 86, comma 4, per quanto attiene le plusvalenze realizzate in regime di impresa, che non hanno i requisiti per l esenzione; Art. 101, comma 1, per quanto attiene le minusvalenze su partecipazioni detenute da soggetti IRES ed IRPEF. Come premessa, è utile ricordare che la riforma del sistema fiscale statale, avviata con la legge delega 7 aprile 2003, n. 80, è caratterizzata da un nuovo assetto dei rapporti tra fiscalità delle società e fiscalità dei soci basata sul criterio di tassazione del reddito al momento della produzione e non all atto della sua distribuzione. A tal fine è prevista l irrilevanza reddituale dei dividendi distribuiti e l esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni che rispondono a determinati requisiti. Sotto questo profilo appare piuttosto evidente come la normativa sui c.d. capital gain si ponga come una sorta di corollario rispetto al nuovo sistema di tassazione dei dividendi; ciò è una conseguenza logica, visto che il plusvalore (o plusvalenza) che si consegue nel momento in cui si vende una partecipazione, a ben vedere, non è altro che il frutto degli utili realizzati nel tempo dalla società e quelli prospettici futuri. Tra l altro, c è da rilevare che l esenzione delle plusvalenze realizzate (c.d. participation exemption) è stata introdotta per uniformare la Legge italiana alla normativa europea, che già da tempo prevedeva tale esenzione. Peraltro, l introduzione dell esenzione non ha rischiato di compromettere il gettito fiscale, in quanto il Fisco non rinuncia ad alcun introito e l imposizione sui plusvalori è semplicemente rinviata al momento in cui essi entrano nella sfera personale; ciò è reso evidente dal fatto che la totale esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni si applica solo ai soggetti IRES. 1

2 Tutto ciò premesso, passiamo ad analizzare il nuovo panorama tributario in materia di acquisto o cessione di partecipazioni suddiviso a seconda della tipologia del soggetto detentore: PERSONE FISICHE: Per le partecipazioni detenute dalle persone fisiche la tassazione delle plusvalenze avverrà come di seguito indicato: A. La partecipazione è detenuta al di fuori del regime d impresa: Se la partecipazione è qualificata la plusvalenza viene tassata in dichiarazione (con la propria aliquota IRPEF) nella misura del 49,72% 1 del suo importo totale, al netto del 49,72% delle minusvalenze qualificate realizzate; nel caso in cui le minusvalenze superino l ammontare delle plusvalenze, la norma permette il riporto del 49,72% di tale eccedenza negli esercizi successivi entro il quarto, previa indicazione della stessa nella dichiarazione dei redditi dell esercizio in cui si è formata; Se la partecipazione non è qualificata la tassazione delle plusvalenza rimane immutata rispetto al regime previgente e pertanto si applicherà ad essa l imposta sostitutiva del 12,5% (di cui all art. 5, co. 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e succ.mod. ed integ.) e la minusvalenza è riportabile nei quattro anni successivi. A tal proposito è utile ricordare che una partecipazione è qualificata se rappresenta: una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al: - 2% per i titoli che sono quotati nei mercati regolamentati, italiani o esteri; - 20% per le altre partecipazioni; oppure una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al: - 5% per i titoli che sono quotati nei mercati regolamentati, italiani o esteri; - 25% per le altre partecipazioni. 1 Tale percentuale era stabilita originariamente nel 40%. Successivamente, il comma 38 dell art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), al fine di garantire l invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell aliquota dell Ires disposta dal precedente comma 33, ha stabilito che con D.M. del Ministro dell Economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Tuir. Il decreto del 2 aprile 2008 attua la disposizione contenuta nell art. 1, comma 38, della legge24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), la quale, in conseguenza della riduzione dal 33 al 27,5 per cento dell IRES, ha previsto che con decreto del Ministro dell economia e delle finanze siano proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR. In particolare, il su citato decreto ha stabilito che: agli effetti dell applicazione degli articoli 47 e 59 del TUIR gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico, formati con utili prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 nonché le remunerazioni derivanti da contratti di cui all art. 109, comma 9, lettera b), del citato testo unico, formate con utili prodotti a partire dal suddetto esercizio, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento; agli effetti dell applicazione dell art. 58, comma 2, del Tuir, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile; agli effetti dell applicazione dell art. 68, comma 3, del Tuir, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 40 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1 gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data. 2

3 B. La partecipazione è detenuta in regime di impresa, sia nel caso la partecipazione è qualificata sia se non lo è: Se esistono i requisiti per usufruire dell esenzione (per il dettaglio dei requisiti vedi quanto esposto in seguito per società di capitali) la plusvalenza viene dichiarata per il 49,2% del suo ammontare e quindi tassata con l IRPEF; Se non esistono i requisiti per usufruire dell esenzione, ma la partecipazione è stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre esercizi, le plusvalenze concorrono per intero alla formazione del reddito nell esercizio di realizzo, con la facoltà di poter optare per la rateizzazione delle stesse in cinque anni; Se non si ricade in nessuna delle due ipotesi precedenti, le plusvalenze concorrono interamente alla formazione del reddito nell esercizio di realizzo (senza possibilità, pertanto, di essere rateizzate); Per quanto concerne la deduzione delle minusvalenze, invece, si seguirà lo stesso regime della tassazione delle relative plusvalenze. Pertanto esse saranno deducibili al 49,2% nel primo caso prospettato (esistenza dei requisiti per usufruire dell agevolazione) e totalmente deducibili negli altri casi. Per quanto riguarda i costi specificamente afferenti il realizzo delle partecipazioni (esempio consulenze, perizie, e simili) avranno il medesimo trattamento fiscale riservato alle minusvalenze. Quanto esposto sopra può essere rappresentato schematicamente nella seguente tabella 1: Cessione di partecipazioni non qualificate, non in regime di impresa PERSONE FISICHE imposta sostitutiva del 12,5%; riportabilità delle minusvalenze in quattro esercizi. Cessione di partecipazioni qualificate non in regime di impresa tassazione in dichiarazione in misura del 49,72% della plusvalenza al netto del 49,72% delle minusvalenze; riportabilità dell eccedenza delle minusvalenze. Cessione di partecipazioni in regime di impresa TABELLA 1 se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (participation exemption) la plusvalenza concorre per il 49,72% alla formazione del reddito (quindi esente il 50,28%) se la partecipazione non ha i requisiti di esenzione, ma è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nell esercizio o in quote costanti in cinque esercizi; per le partecipazioni iscritte nell attivo circolante, o per quelle immobilizzate, possedute da meno di tre esercizi la plusvalenza concorre a formare il reddito per intero nell esercizio di realizzo; le minusvalenze e i costi sono deducibili come sono tassabili le plusvalenze. 3

4 SOCIETÀ DI PERSONE Per le partecipazioni detenute da società di persone, il regime applicabile è identico a quello previsto per le partecipazioni detenute in regime di impresa, per le quali rimandiamo a quanto detto sopra. Pertanto si può riepilogare nella seguente tabella 2: SOCIETÀ DI PERSONE se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (participation esempion) la plusvalenza concorre per il 49,72% alla formazione del reddito (quindi esente il 50,28%) se la partecipazione non ha i requisiti di esenzione, ma è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nell esercizio o in quote costanti in cinque esercizi; per le partecipazioni iscritte nell attivo circolante, o per quelle immobilizzate, possedute da meno di tre esercizi la plusvalenza concorre a formare il reddito per intero nell esercizio di realizzo; le minusvalenze e i costi sono deducibili come sono tassabili le plusvalenze. TABELLA 2 SOCIETÀ DI CAPITALI Per le partecipazioni detenute da società di capitali, il punto di riferimento essenziale è quello della c.d. participation exemption (art. 87), termine con il quale si definisce l esenzione dalla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione, nonché la simmetrica indeducibilità delle minusvalenze. Affinché possa parlarsi di esenzione occorrono i seguenti specifici requisiti illustrati nella tabella 3: CONDIZIONI RICHIESTE PER LA PARTICIPATION EXEMPTION a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale; d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio é prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio é effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola". Tabella 3. 4

5 I requisiti di cui alle lettere c) e d) (residenza fiscale ed esercizio di attività commerciale da parte della partecipata al momento della cessione) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dal terzo periodo d imposta anteriore al realizzo stesso. Premesso tutto ciò, la tassazione delle plusvalenze avverrà come di seguito indicato: se le partecipazioni hanno i requisiti sopra elencati per l esenzione, le plusvalenze non saranno tassabili; le relative minusvalenze saranno indeducibili; se le partecipazioni non hanno i requisiti per l esenzione, le plusvalenze saranno tassate con la possibilità di rateizzarle in cinque anni, se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci; le minusvalenze (da realizzo) saranno deducibili; al di fuori dei casi precedenti, ossia nel caso le partecipazioni siano state iscritte nell attivo circolante, oppure nel caso in cui siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie ma possedute da meno di tre esercizi, la plusvalenza concorre a formare il reddito nell esercizio in cui è realizzata; le minusvalenze da realizzo sono deducibili. Quanto sopra esposto può essere rappresentato schematicamente nella seguente tabella 4: SOCIETÀ DI CAPITALI se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (participation exemption) non concorre alla formazione del reddito della società; le eventuali minusvalenze non sono deducibili; per le partecipazioni non esenti, iscritte fra le immobilizzazioni in almeno tre bilanci, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito in quote costanti in cinque esercizi (aliquota IRES 27,5%); per le partecipazioni iscritte nell attivo circolante, o per quelle immobilizzate possedute da meno di tre esercizi, la plusvalenza concorre a formare il reddito per intero nell esercizio di realizzo (aliquota IRES 27,5%); le eventuali minusvalenze da realizzo sono deducibili; sono indeducibili le minusvalenze frutto di valutazione.. TABELLA 4 AMBITO OGGETTIVO ULTERIORI ASPETTI Strumenti finanziari e contratti assimilati alle partecipazioni L articolo 87, comma 3, estende l ambito di applicazione oggettivo del regime delle plusvalenze esenti anche a: strumenti finanziari similari alle azioni di cui all articolo 44 del TUIR - In sede di attuazione della riforma del diritto societario, il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha disciplinato sotto l aspetto civilistico gli strumenti finanziari. Per eliminare ogni incertezza sulla qualificazione fiscale di tali strumenti finanziari, è stata introdotta nel comma 2, lett. a) dell articolo 44 una presunzione assoluta secondo cui si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre 5

6 società appartenenti allo stesso gruppo o dell affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Si ribadisce che, al fine di estendere agli strumenti finanziari il trattamento fiscale proprio delle azioni e, in particolare, il regime delle plusvalenze esenti, è comunque necessario che la remunerazione di tali strumenti finanziari sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altra appartenente al medesimo gruppo) o dell affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili di cui all articolo 109, comma 9, lett. b) - si tratta dei contratti di associazione in partecipazione e dei contratti di partecipazione agli utili o alle perdite di cui all articolo 2554 del codice civile. Anche ai fini dell applicazione del regime delle plusvalenze esenti, tuttavia, l assimilazione del trattamento dell associato a quello del socio opera a condizione che l apporto dell associato sia costituito da solo capitale o contemporaneamente da capitale ed opere o servizi (apporto misto). Vista la necessità di un effettivo apporto, richiesto dall articolo 109, comma 9, lett. b), la disposizione in esame non si applica ai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite dell impresa senza il corrispettivo di un determinato apporto. L estensione si giustifica in ragione della necessità di uniformare il trattamento tributario previsto per gli strumenti finanziari e per i contratti di associazione in partecipazione a quello delle partecipazioni in società ed enti, qualora, per le caratteristiche della remunerazione (totale partecipazione ai risultati dell emittente con riferimento agli strumenti finanziari) ovvero per le caratteristiche dell apporto (di capitale o misto con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione), sia possibile individuare una sostanziale identità di funzione economica tra gli strumenti e contratti, di cui al comma 3 dell articolo 87, e le partecipazioni in società ed enti. L esenzione per le plusvalenze derivanti dal realizzo degli strumenti partecipativi citati si applica alle medesime condizioni previste dal comma 1 dell articolo 87 per le plusvalenze relative a partecipazioni in società ed enti (vedi sopra tabella 3). Definizione di Partecipazioni in società ed enti Il regime della participation exemption si applica alle operazioni di realizzo relative alle azioni e alle quote di partecipazione in: società di capitali (S.p.A.; S.a.p.a.; S.r.l.); società cooperative; società di mutua assicurazione; società in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l esercizio di attività commerciali; società di armamento; enti pubblici e privati diversi dalle società, relativamente all attività di impresa commerciale da essi esercitata, inclusi i consorzi e le associazioni non riconosciute. Il regime di cui all articolo 87 opera indipendentemente dalla percentuale di diritti patrimoniali o amministrativi detenuti, non essendo richiesto alcuno specifico rapporto di controllo o di collegamento con la partecipata. In base alla esplicita esclusione operata dall articolo 87, comma 1, l esenzione non trova applicazione in relazione a plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in società 6

7 semplici ed enti ad esse equiparati, come le società di fatto che non abbiano per oggetto l esercizio di attività commerciali e le associazioni professionali senza personalità giuridica. Operazioni a titolo oneroso diverse dalla cessione in senso stretto Avendo riguardo al disposto dell articolo 9, comma 5, del TUIR, in base al quale ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, si ritiene che rilevano per l esenzione in esame anche le plusvalenze derivanti da operazioni effettuate a titolo oneroso diverse dalla cessione propriamente intesa, ma che producono i medesimi effetti giuridici, quali: il conferimento; la permuta; lo scambio di azioni. Rientra tra le ipotesi di realizzo (oltre al conferimento ed alla permuta) anche l ipotesi disciplinata dall articolo 166, comma 1, del nuovo TUIR. Tale articolo dispone che costituisce realizzo al valore normale anche il trasferimento all estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato. 7

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