I primi chiarimenti sul nuovo istituto della participation exemption

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1 I primi chiarimenti sul nuovo istituto della participation exemption 1 PREMESSA La riforma del sistema dell imposizione sui redditi, disposta dal DLgs. 344/2003 in attuazione della delega conferita dalla L. 80/2003, ha introdotto nel nostro ordinamento l istituto della participation exemption con la dichiarata finalità di rendere l Italia, dal punto di vista fiscale, un Paese degno di attenta valutazione come sede per la localizzazione di strutture societarie deputate alla gestione di partecipazioni (c.d. holding ). Possono avvalersi dell istituto della participation exemption solo i soggetti che cedono partecipazioni possedute nell ambito dell esercizio di un attività di impresa (con la sola esclusione, per le ragioni che si evidenzieranno nel prosieguo, delle imprese in regime di contabilità semplificata). Tale istituto consente di esentare da imposizione (in tutto o in parte) le plusvalenze realizzate su partecipazioni per le quali sussistono le condizioni poste dall art. 87 del TUIR (specularmente, le eventuali minusvalenze, realizzate su partecipazioni in possesso dei requisiti per l esenzione, risultano indeducibili dal reddito di impresa nella stessa misura in cui sarebbero risultate esenti le corrispondenti plusvalenze). 2 AMBITO SOGGETTIVO Come si è accennato in premessa, i soggetti che possono avvalersi dell istituto della participation exemption sono tutti coloro i quali esercitano un attività di impresa e realizzano una plusvalenza su una partecipazione posseduta nell ambito dell attività di impresa esercitata. In altre parole, l istituto della participation exemption trova applicazione solo in capo a quei soggetti per i quali la plusvalenza realizzata sulla partecipazione costituisce un componente positivo di reddito di impresa, mentre non si applica in capo a quei soggetti per i quali la plusvalenza realizzata sulla partecipazione costituisce un reddito diverso. Risultano dunque esclusi a priori dall ambito di applicazione del regime della participation exemption solo i seguenti soggetti: enti non commerciali residenti e persone fisiche che non esercitano attività di impresa; società ed enti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Imprese in regime di contabilità semplificata Unica deroga al predetto principio generale della potenziale applicabilità della participation exemption in capo a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa è rappresentata dai soggetti esercenti attività di impresa che si trovano in regime di contabilità semplificata (ossia le c.d. imprese minori di cui all art. 66 del TUIR). La Circolare 36/E/2004 ( 2.1) ha infatti chiarito che in capo a tali soggetti non può mai trovare applicazione il regime della participation exemption posto che, non essendo tenuti a redigere il bilancio, le partecipazioni da esse possedute risultano a priori prive di uno dei requisiti necessari per l applicazione dell istituto (illustrati nel prosieguo), ossia del requisito dell iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al primo esercizio di possesso della partecipazione. Entità dell esenzione Per quanto concerne i soggetti in capo ai quali la participation exemption può trovare applicazione, bisogna ulteriormente distinguere tra: quelli per i quali l esenzione da imposizione è stabilita in misura integrale (ossia pari al 100% della plusvalenza realizzata), quelli per i quali l esenzione da imposizione della plusvalenza è soltanto parziale (ossia pari al 60% della plusvalenza realizzata, con tassazione del residuo 40%). L integrale esenzione da imposizione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni aventi i necessari requisiti oggettivi, di cui al co. 1 dell art. 87 del TUIR, trova applicazione nei confronti dei seguenti soggetti: società di capitali residenti, di cui alla lett. a) dell art. 73 del TUIR; enti commerciali residenti, di cui alla lett. b) dell art. 73 del TUIR; Via dei Bossi, Milano Telefono Fax E - Mail sorefisa.spa@sorefisa.it Aut. Dec. Min. N del 30/05/75 Sede Legale: Via Nirone, Milano Cap. Soc i.v. Società per Azioni Registro Imprese Milano R.E.A. Milano Partita IVA IT Represented through Alliott Group, a worldwide network of independent firms

2 SOREFISA 2 società o enti commerciali non residenti con stabile organizzazione in Italia. In capo agli altri soggetti relativamente ai quali può trovare applicazione l istituto della participation exemption, la riforma ha previsto una forma di esenzione soltanto parziale, stabilita nella misura del 60%, che lascia dunque il contribuente assoggettato ad una parziale tassazione (sul residuo 40%) del componente positivo di reddito di impresa realizzato sulla partecipazione con i requisiti per fruire dell esenzione. Si tratta dunque dei seguenti soggetti: persone fisiche esercenti attività di impresa; società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti ad esse assimilati; enti non commerciali residenti esercenti attività di impresa; enti non commerciali non residenti esercenti attività di impresa mediante una stabile organizzazione in Italia. 3 AMBITO OGGETTIVO Una volta individuati i soggetti relativamente ai quali può trovare applicazione l istituto della participation exemption (sia nella sua forma pura che nella sua forma parziale ), il passo successivo consiste nella puntuale definizione dell ambito oggettivo di applicazione della disciplina. A tale fine risulta necessario esaminare separatamente i seguenti aspetti: partecipazioni e strumenti finanziari ad esse assimilati relativamente ai quali può trovare applicazione il regime di esenzione; modalità di realizzo della plusvalenza che consentono di beneficiare del regime di esenzione; requisiti oggettivi che, ai fini dell applicabilità del regime di esenzione, devono sussistere relativamente alla partecipazione o agli elementi patrimoniali assimilati sui quali sono realizzate le plusvalenze. 3.1 Partecipazioni e strumenti finanziari assimilati L istituto della participation exemption, integrale o parziale, può trovare applicazione con riferimento alle plusvalenze realizzate in relazione a: azioni o quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società o altri enti; strumenti finanziari assimilati alle azioni ; contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza che prevedono a carico dell associato un apporto di capitale o un apporto misto capitale-lavoro. 3.2 Modalità di realizzo della plusvalenza Le plusvalenze sulle partecipazioni e sulle fattispecie assimilate, di cui al precedente 3.1, possono godere dell esenzione totale o parziale da participation exemption a condizione che esse siano realizzate secondo una delle modalità richiamate dall art. 87 del TUIR. Per quanto concerne le partecipazioni propriamente dette, il co. 1 dell art. 87 del TUIR stabilisce che, per poter rientrare nell ambito applicativo della participation exemption, le plusvalenze devono essere realizzate e determinate ai sensi dell art. 86, commi 1, 2 e 3. Per quanto concerne le fattispecie assimilate (strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione), il co. 3 dell art. 87 del TUIR stabilisce che, per poter rientrare nell ambito applicativo della participation exemption, le plusvalenze devono essere realizzate ai sensi dell art. 86 commi 1 e 2. Nella nozione fiscale di cessione a titolo oneroso si comprendono tutte le operazioni effettuate a titolo oneroso che, seppur diverse dalla cessione propriamente detta, producono i medesimi effetti giuridici, quali: conferimenti; permute (ivi compreso il c.d. scambio di partecipazioni ); datio in solutum. Ne consegue dunque che la participation exemption può trovare applicazione anche sulle plusvalenze realizzate mediante una delle predette operazioni. 3.3 Requisiti delle partecipazioni e assimilati Le plusvalenze sulle partecipazioni e sulle fattispecie assimilate (di cui al precedente 3.1), realizzate secondo una delle modalità espressamente previste (di cui al precedente 3.2), possono godere dell esenzione totale o parziale a condizione che sul valore mobiliare sul quale la plusvalenza viene realizzata risultino verificati tutti e quattro i seguenti requisiti: ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell avvenuta cessione; iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; residenza fiscale della società partecipata in Paesi diversi da quelli c.d. a fiscalità privilegiata ; esercizio da parte della società partecipata di un effettiva attività commerciale o industriale. Ai fini dell applicazione della participation exemption è inoltre necessario che i requisiti di cui agli ultimi due punti sussistano non semplicemente al momento del realizzo della plusvalenza, bensì ininterrottamente a decorrere almeno dall inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso.

3 SOREFISA 3 Distinzione tra requisiti soggettivi ed oggettivi È possibile definire: soggettivi i primi due requisiti (periodo di ininterrotto possesso e prima iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie), in quanto condizioni che devono essere verificate in capo al soggetto che possiede la partecipazione in relazione alla quale viene realizzata la plusvalenza; oggettivi i secondi due requisiti (residenza estera ed effettivo esercizio di attività commerciale), in quanto condizioni che devono essere verificate in capo all oggetto della partecipazione, ossia la società partecipata. Perché possa trovare applicazione la participation exemption (sia nella sua versione integrale che nella sua versione parziale al 60%) è necessario che in relazione alla partecipazione su cui viene realizzata la plusvalenza sussistano contemporaneamente tutti e quattro i requisiti. 4 REQUISITI SOGGETTIVI Come si è evidenziato nel precedente 3.3, i c.d. requisiti soggettivi della partecipazione sono quelli che devono essere verificati in capo al soggetto che possiede la partecipazione e realizza la plusvalenza su di essa. 4.1 Ininterrotto possesso Ai fini dell applicabilità della participation exemption, la partecipazione in relazione alla quale la plusvalenza è realizzata deve risultare posseduta dal cedente ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell avvenuta cessione. A titolo di esempio, se la partecipazione è ceduta il , la plusvalenza si qualifica per l esenzione se la partecipazione stessa è posseduta ininterrottamente dall Di fatto quindi, il riferimento non al giorno di decorrenza del possesso, bensì al primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell avvenuta cessione, configura nella generalità dei casi la necessità di un periodo di possesso superiore a 365 giorni. Soggetti di nuova o recente costituzione Il requisito in esame deve sussistere anche in capo alle società costituite da meno di 12 mesi. A tale principio fanno però eccezione le società costituite mediante operazioni straordinarie effettuate in regime di neutralità fiscale, quali ad esempio le società risultanti da fusioni o scissioni. Ciò perché in questi casi rileva anche il periodo di possesso da parte del dante causa ante operazione straordinaria, con possibilità dunque anche per la società di nuova o recente costituzione che risulta dall operazione straordinaria di soddisfare tale requisito. Criterio LIFO La norma stabilisce inoltre che, ai fini del calcolo del periodo di possesso si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (c.d. metodo LIFO ). 4.2 Iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie Ai fini dell applicabilità della participation exemption, la partecipazione in relazione alla quale la plusvalenza è realizzata deve risultare iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Di fatto, come è stato correttamente evidenziato, la prima classificazione in bilancio che viene data alla partecipazione sortisce l effetto di targarla in modo definitivo. In altre parole: una partecipazione che, nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata nell attivo circolante è esclusa dall ambito oggettivo di applicazione della participation exemption anche se, successivamente, essa viene riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie (e in tal guisa ceduta); una partecipazione che, nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata tra le immobilizzazioni finanziarie è compresa nell ambito oggettivo di applicazione della participation exemption anche se, successivamente, essa viene riclassificata nell attivo circolante. La riclassificazione della partecipazione non sortisce effetti ai fini del computo della stratificazione degli acquisti che deve essere effettuato sulla base del metodo LIFO per la verifica del requisito di cui al precedente 4.1. Classificazione contabile e norma antielusiva Posto che la classificazione delle partecipazioni nel bilancio di prima iscrizione assume efficacia costitutiva per l applicazione o meno di una disposizione di favore fiscale, quale è indubbiamente la participation exemption, il legislatore ha ritenuto opportuno inserire una specifica norma volta a contrastare possibili comportamenti elusivi da parte dei contribuenti, finalizzati alla fruizione dell esenzione anche in relazione a cessioni di partecipazioni che costituiscono in realtà attivo circolante per l impresa, mediante la loro strumentale e sistematica prima iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. A tale fine, la lett. f) dell art. 4 del DLgs 344/2003 è andato a modificare l art. 37-bis del DPR 600/73 (c.d. norma antielusiva ), inserendo nell ambito di applicazione della norma anche le classificazioni di bilancio aventi per oggetto i beni e i rapporti di cui ai commi da c) a c-quinquies) dell art. 67 del TUIR.

4 SOREFISA 4 Per effetto di tale innovazione, l amministrazione finanziaria potrà pertanto disconoscere gli indebiti vantaggi fiscali derivanti da inappropriate classificazioni di bilancio delle partecipazioni, in quanto preordinate esclusivamente alla fruizione della participation exemption. Disciplina transitoria Per le partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore della riforma, il requisito della iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso deve essere verificato con riferimento alla classificazione nel bilancio relativo al secondo periodo antecedente a quello di entrata in vigore della riforma, ossia: 2002 per i soggetti solari, e 2002/2003 per i soggetti con periodo non coincidente con l anno solare. Nel caso di partecipazioni acquisite solo nel corso del periodo precedente a quello di entrata in vigore della riforma, la verifica del requisito va effettuata sulla base della classificazione della partecipazione nel bilancio di esercizio di quel periodo. 5 REQUISITI OGGETTIVI Come si è evidenziato nel precedente 3.3, i c.d. requisiti oggettivi della partecipazione sono quelli che devono essere verificati in capo al soggetto partecipato, ossia in capo al soggetto che costituisce oggetto della partecipazione su cui viene realizzata la plusvalenza. 5.1 Partecipazioni in soggetti residenti all estero Ai fini dell applicabilità della participation exemption, quando la partecipazione sulla quale la plusvalenza è realizzata è relativa a un soggetto non residente, quest ultimo deve comunque risiedere in un Paese diverso da quelli c.d. a fiscalità privilegiata, di cui all apposita black list prevista dal co. 4 dell art. 167 del TUIR. Inoltre, è necessario che il predetto requisito sussista ininterrottamente dall inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza. L esenzione può comunque trovare applicazione se, mediante interpello preventivo, si fornisce la prova che per effetto del possesso della partecipazione non sia stata conseguita, fin dall inizio del periodo di possesso da parte del contribuente, la localizzazione di redditi in Paesi a fiscalità privilegiata. 5.2 Esercizio di attività commerciale Ai fini dell applicabilità della participation exemption, la partecipazione sulla quale la plusvalenza è realizzata deve essere relativa a una partecipata che svolga un effettiva attività commerciale. Inoltre, è necessario che il predetto requisito di commercialità della partecipata sussista ininterrottamente dall inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza. Il requisito dell effettività si presume non sussistere per le partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente dall impresa. Presunzione assoluta in presenza di beni immobili Come si è accennato, il requisito della commercialità si presume non sussistere, senza possibilità di prova contraria, per le partecipate il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da: gli immobili alla cui produzione o scambio è effettivamente diretta l attività dell impresa; gli impianti; i fabbricati utilizzati direttamente nell esercizio dell impresa (c.d. immobili strumentali per destinazione ). La norma stabilisce espressamente poi che si considerano in ogni caso utilizzati direttamente nell esercizio dell impresa: gli immobili concessi in locazione finanziaria (ossia gli immobili che le società di leasing concedono ai propri clienti); i terreni su cui la società partecipata svolge l attività agricola. Non si considerano utilizzati direttamente nell esercizio dell impresa i fabbricati concessi in locazione o in godimento, anche attraverso contratti di affitto d azienda. Società quotate e OPV Ai fini dell applicazione dell istituto della participation exemption sono stabilite: una presunzione assoluta di commercialità delle società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati; l irrilevanza del requisito della commercialità nel caso di plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita (c.d. OPV ). In altre parole, quando oggetto di realizzo è una partecipazione in una società quotata, non è necessario verificare la sussistenza del requisito della commercialità della partecipata, posto che esso si presume sussistere in ogni caso ex lege. 5.3 Aspetti disciplinari comuni Dopo aver illustrato separatamente i profili disciplinari specifici che caratterizzano ciascuno dei due requisiti oggettivi, è possibile procedere a un esposizione congiunta di quegli ulteriori profili disciplinari che risultano identicamente applicabili alle due fattispecie. Si tratta in particolare:

5 SOREFISA 5 dei criteri di verifica temporale di entrambi i requisiti che devono sussistere a decorrere dal terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso; delle modalità di verifica della sussistenza di entrambi i requisiti quando la plusvalenza viene realizzata non già su una partecipazione propriamente detta, bensì su strumenti finanziari partecipativi la cui remunerazione è agganciata ai risultati economici di società del gruppo diversa da quella che ha emesso i titoli. Un ulteriore profilo disciplinare comune riguarda le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell assunzione di partecipazioni. In tale ipotesi, i predetti requisiti oggettivi si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. Sussistenza triennale del requisito della residenza La previsione secondo la quale il requisito della residenza della partecipata estera in un Paese diverso da quelli compresi nella black list deve sussistere ininterrottamente dall inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza costituisce una norma di carattere antielusivo, finalizzata a rendere irrilevanti i trasferimenti della residenza fiscale (e/o i cambiamenti di attività svolta dalla partecipata) effettuati in prossimità della cessione delle partecipazioni, che sono in realtà strumentali al conseguimento di plusvalenze esenti su cessioni di partecipazioni altrimenti prive dei requisiti previsti. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che: la sussistenza triennale del requisito della residenza in capo alla partecipata resta necessaria anche se la partecipazione è stata posseduta, dal contribuente che realizza poi la plusvalenza, per un arco temporale inferiore (se, a titolo di esempio, il contribuente l ha acquisita due anni prima del momento in cui va a cederla realizzando la plusvalenza, resta comunque necessario verificare il requisito in oggetto su base triennale); nel caso in cui la partecipata risulti costituita da un periodo inferiore al triennio, la participation exemption può comunque trovare applicazione, a condizione però che il requisito in questione sussista in questo caso ab origine, ossia fin dalla data di costituzione della partecipata estera. Strumenti finanziari assimilati Come si è evidenziato in precedenza, l istituto della participation exemption può trovare applicazione non solo con riferimento alle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni propriamente dette, ma anche su alcune ulteriori fattispecie, tra le quali in particolare i c.d. strumenti finanziari partecipativi, ossia i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. L Agenzia delle Entrate ha precisato che, per evitare comportamenti elusivi, in presenza di plusvalenze realizzate su strumenti finanziari emessi da una società la cui remunerazione sia collegata ai risultati economici di altra società del gruppo, la verifica della sussistenza triennale dei requisiti della residenza e dell esercizio di attività commerciali deve essere effettuata non solo in capo alla società emittente, ma anche in capo alla società ai cui risultati è collegato il rendimento dello strumento finanziario. Realizzo di partecipazioni in società holding Come si è accennato, per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell assunzione di partecipazioni, i c.d. requisiti oggettivi relativi alla residenza fiscale e alla commercialità della partecipata: vanno verificati con riferimento alle società indirettamente partecipate, e si considerano presenti quando sussistono in capo alle sottostanti partecipate che rappresentano la maggior parte del patrimonio sociale della holding. 6 DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA La determinazione di una plusvalenza (o minusvalenza) patrimoniale realizzata su di una partecipazione è data dalla seguente operazione: Plusvalenza (o minusvalenza) = Corrispettivo - Costo non ammortizzato - Oneri accessori di diretta imputazione L applicabilità o meno dell istituto della participation exemption sulla plusvalenza realizzata non ne modifica le modalità di determinazione (le quali restano dunque in ogni caso le medesime), bensì comporta che la plusvalenza così determinata concorre a formare il reddito di impresa (quando la participation exemption non trova applicazione), oppure viene esentata integralmente o nella misura del 60% (quando la participation exemption trova applicazione, nelle due diverse misure previste a seconda della natura soggettiva del contribuente che realizza la plusvalenza sulla partecipazione). Se, in sede di determinazione del risultato economico dell operazione di realizzo della partecipazione, emerge che il cedente ha realizzato una minusvalenza anziché una plusvalenza, tale minusvalenza risulta deducibile (indeducibile) dal reddito di impresa del cedente nella stessa misura in cui sarebbe risultata imponibile (esente) l eventuale plusvalenza.

6 SOREFISA 6 Partecipazioni acquisite in esenzione Ai fini della determinazione del costo fiscale delle partecipazioni, rileva il costo sostenuto per la loro acquisizione anche nei casi in cui l acquisto sia avvenuto in participation exemption per il cedente. In altre parole, anche se il soggetto che cede la partecipazione realizza una plusvalenza esente, il costo fiscale per il cessionario è comunque rappresentato dall intero corrispettivo pagato in denaro o in natura al cedente. Se non vengono spesati separatamente, gli oneri accessori sostenuti per l acquisto della partecipazione e ad esso direttamente imputabili possono essere capitalizzati nel costo della partecipazione (riconosciuto anche ai fini fiscali). Costi di realizzo Ai fini della determinazione della plusvalenza (o minusvalenza) realizzata sulla partecipazione, rilevano in diminuzione anche i c.d. oneri di diretta imputazione. Tali componenti negativi di reddito si configurano come gli oneri direttamente connessi al realizzo della plusvalenza sulla partecipazione, quali ad esempio: spese notarili a carico del cedente; spese per perizie tecniche ed estimative sostenute dal cedente; provvigioni dovute agli eventuali intermediari dal cedente; altri eventuali oneri che siano specificamente (e non solo indistintamente) collegati alla realizzazione della plusvalenza. Tali oneri sono indeducibili nella stessa misura in cui la relativa plusvalenza risulta esente da imposizione (con possibilità dunque, nelle tre diverse ipotesi, di integrale indeducibilità, di deducibilità limitata al 40% e di integrale deducibilità). La Relazione allo schema del DLgs 344/2003, richiamata sul punto dalla Circolare 36/E/2004 ( 3), ha precisato che, quando (e nella misura in cui) risultano indeducibili, i costi specificamente inerenti al realizzo della partecipazione possono non essere compresi tra gli oneri accessori di diretta imputazione che concorrono alla determinazione della plusvalenza (in questo caso l indeducibilità dei predetti oneri deve comunque essere rilevata in sede di determinazione del reddito di impresa mediante un apposita variazione in aumento dell utile civilistico). 7 RISERVE E FONDI DI CAPITALE Nei casi di ripartizione in favore dei soci di somme in denaro o in natura, a fronte delle quali abbia luogo una riduzione di voci del patrimonio netto della società partecipata formate con apporti di capitale, la disciplina recata in materia di participation exemption può trovare applicazione anche con riguardo all eccedenza della somma di denaro (o del valore del bene in natura) ripartita al socio rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione nella società o ente partecipato. In altre parole, se un socio ha una partecipazione con costo fiscalmente riconosciuto pari a 100 e riceve, a titolo di ripartizione di una voce del patrimonio netto del soggetto partecipato costituito con apporti di capitale, un bene il cui valore normale è pari a 130, tale attribuzione comporta: fino a 100 del valore ricevuto, l abbattimento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (che diviene dunque pari a zero), per gli ulteriori 30 del valore ricevuto dal socio, un componente positivo di reddito di impresa sul quale può però trovare applicazione l esenzione (integrale o parziale) da participation exemption, purchè in relazione alla partecipazione sussistano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dall art. 87 del TUIR. 8 RECESSO E ALTRE FATTISPECIE Sono state disciplinate anche le modalità di applicazione della participation exemption sulle somme o sul valore normale dei beni attribuiti ai soci in occasione dei seguenti eventi particolari : recesso del socio; esclusione del socio; riscatto delle azioni o quote; riduzione del capitale sociale; liquidazione (anche concorsuale) della società o dell ente. In questi casi, la società partecipata procede all attribuzione ai soci delle somme di denaro e dei beni in natura mediante riduzione proporzionale di tutte le voci del suo patrimonio netto (ivi compresa la voce rappresentata dal capitale sociale). In altre parole, oltre alla riduzione di voci del patrimonio netto formate con apporti di capitale, o comunque ad esse assimilabili (si veda il precedente 7), si può verificare in questi casi anche la riduzione di voci del patrimonio netto formate con utili che, laddove distribuiti ai soci, rilevano fiscalmente in capo al socio come dividendi. A tale proposito, l istituto della participation exemption si applica (ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi in precedenza illustrati) alla differenza tra: le somme e il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale sociale e delle riserve formate con apporti di capitale; il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Come emerge dal chiarimento reso dalla Circolare 36/E/2004 ( 5.1), le somme e il valore normale dei beni ricevuti, invece, a titolo di ripartizione delle voci del patrimonio netto della partecipata formate con utili, rappresentano per il socio percipiente un utile da partecipazione relativamente al quale trova applicazione la disciplina propria dei dividendi.

7 SOREFISA 7 9 DISCIPLINA TRANSITORIA Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di tassazione dei plusvalori e dei minusvalori relativi alle partecipazioni risulta gestito da una serie di disposizioni di carattere transitorio. In particolare, tali norme si occupano dei seguenti aspetti di disciplina transitoria: svalutazione fiscale delle partecipazioni; iscrizione nel primo bilancio di possesso per le partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore del nuovo sistema fiscale. 9.1 Svalutazione fiscale delle partecipazioni Con l entrata in vigore del nuovo sistema fiscale è stato introdotto il principio della irrilevanza fiscale di tutte le svalutazioni operate sulle partecipazioni (ossia de i minusvalori iscritti in bilancio, ancorchè non realizzati). Tale radicale cambiamento di rotta, rispetto al previgente sistema fiscale, il quale dava ampio spazio alla deducibilità fiscale delle svalutazioni operate sulle partecipazioni, era stato in parte anticipato dalla norme di carattere restrittivo introdotte dall art. 1 del DL n. 209, convertito con modificazioni nella L n Il passaggio da un sistema caratterizzato dalla rilevanza fiscale delle svalutazioni operate sulle partecipazioni, a un sistema nel quale tale rilevanza risulta completamente abolita, è stato gestito dal legislatore della riforma con due disposizioni transitorie ad hoc, ai sensi delle quali: non rientrano nell ambito di applicazione della participation exemption le plusvalenze, relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2003, fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente; simmetricamente, le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente, sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Rileva poi in questo contesto il disposto di un ulteriore norma di carattere transitorio. Posto infatti che, ai sensi del già richiamato art. 1 del DL 209/2002, l ammontare deducibile delle svalutazioni operate era comunque soggetto a deducibilità frazionata su cinque periodi di imposta (anziché per intero nel periodo di imposta in cui la svalutazione risultava operata), viene previsto che: la quota annuale di svalutazione deducibile (pari a 1/5 del totale), derivante da svalutazioni operate nei periodi di imposta antecedenti all entrata in vigore della riforma, continua a poter essere portata in deduzione anche dai redditi dei periodi di imposta per i quali il nuovo sistema fiscale trova applicazione; ai fini dell applicazione delle predette disposizioni transitorie, le svalutazioni fiscali operate per quinti si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre Classificazione in bilancio Per le partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore della riforma, il requisito della iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso deve essere verificato con riferimento alla classificazione nel bilancio relativo al secondo periodo antecedente a quello di entrata in vigore della riforma, ossia: 2002 per i soggetti solari, e 2002/2003 per i soggetti con periodo non coincidente con l anno solare. Nel caso di partecipazioni acquisite solo nel corso del periodo precedente a quello di entrata in vigore della riforma, la verifica del requisito va effettuata sulla base della classificazione della partecipazione nel bilancio di esercizio di quel periodo.

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