Università Commerciale Luigi Bocconi Anno Accademico Scienza delle Finanze CLEAM classe 8 IRES. Giampaolo Arachi

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1 Università Commerciale Luigi Bocconi Anno Accademico Scienza delle Finanze CLEAM classe 8 IRES Giampaolo Arachi

2 Imposta su reddito delle società (IRES): caratteri generali Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle sei categorie reddituali. Soggetti passivi: Residenti: società per azioni (s.p.a.), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.), società cooperative, enti pubblici e privati diversi dalle società. Non residenti: società ed enti di ogni tipo. Base imponibile: reddito complessivo (=reddito d impresa) determinato apportando all utile/perdita risultante dal conto economico (2425 codice civile) corretto per tener conto delle variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale. Aliquota: 27,5% (proporzionale). Periodo d imposta: esercizio di gestione (può coincidere o meno con l anno solare).

3 Base imponibile Le regole di definizione del reddito d impresa ai fini Ires (società di capitali) e ai fini Irpef (società di persone e imprese individuali) sono sostanzialmente le stesse, salvo tre eccezioni: trattamento degli interessi passivi trattamento dei dividendi trattamento delle plusvalenze e delle minusvalenze Pex Riporto delle perdite N.B.: i redditi conseguiti dai soggetti IRES (società di capitali) e da quelli IRPEF (società di persone e imprese individuali), da qualsiasi fonte provengano, sono considerati reddito d impresa (cd. principio di attrazione nel reddito d impresa). Si applica il principio di competenza. Se B<0 la perdita può essere portata in deduzione negli esercizi successivi - Società di capitali riporto illimitato nel tempo ma in ogni esercizio si può compensare fino all 80% del reddito - Società di persone riporto limitato a 5 anni ma in ogni esercizio si può compensare interamente il reddito

4 Base imponibile Ammortamenti e canoni di leasing Interessi attivi Interessi passivi BI = R L M A + S + IA αip + βd + W Ricavi Variazioni scorte Costi di lavoro dipendente Costi variabili Dividendi Plusvalenze patrimoniali nette

5 Ricavi, costi del lavoro e costi variabili R: sono costituiti dai corrispettivi della cessione di beni e della prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell impresa. Rientrano fra i ricavi anche i corrispettivi delle cessioni di azioni e obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. L: rappresenta le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprensive di tutti gli oneri contributivi. M rappresenta tutti i costi variabili (per materie prime, semilavorati e prestazioni di servizi) divenuti di competenza dell impresa nel corso dell esercizio.

6 Ammortamenti Definizione: procedimento con il quale si ripartisce il costo di un bene strumentale di durata pluriennale lungo i diversi esercizi di utilizzo. Nel sistema tributario italiano si fa riferimento al costo storico esi adotta una procedura di ammortamento ordinario che risulta dall applicazione di coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze che dovrebbero riflettere il normale utilizzo del bene. I coefficienti devono essere ridotti della metà nel primo anno di utilizzo. Es. costo storico= 100; coefficiente=30% anno totale A Non sono più in vigore gli ammortamenti anticipati e accelerati.

7 Variazioni scorte ΔS = Rimanenze finali - Rimanenze iniziali (se la differenza è positiva la base imponibile aumenta e viceversa se negativa) Due metodi di valutazione delle scorte: FIFO (first in first out): si suppone che l impresa abbia utilizzato le materie prime entrate nel suo magazzino per prime. LIFO (last in first out): si suppone che l impresa abbia utilizzato le materie prime entrate nel suo magazzino per ultime. La differenza tra i due metodi rileva con prezzi non costanti: se i prezzi delle materie prime sono in aumento nel corso dell anno, le rimanenze finali sono inferiori col metodo LIFO, perché ad essere eliminate dal magazzino sono quelle a prezzi maggiori. Il contrario si verifica in periodi di deflazione (conviene quindi il metodo FIFO). Il Legislatore italiano attribuisce ampia libertà alle imprese nella determinazione del valore delle rimanenze.

8 Variazioni scorte Esempio In ogni periodo: R costanti (in termini fisici e monetari) M (acquisto di materie prime) = 10 unità * prezzo delle materie prime Scorte costanti nel tempo in termini fisici (10 unità) Se prezzi delle materie prime costanti (p=10) M = 10*10 = 100 FIFO e LIFO coincidono: - S = 10*10-10*10 = 0 -B=R-M+ S = R = R-100 Se aumenta il prezzo delle materie prime (p=15): M = 10*15 = 150 FIFO (rimanenze valutate ai prezzi correnti): S = 10*15-10*10 = 50 - B=R-M+ S = R = R 100 LIFO (rimanenze valutate ai prezzi storici): S = 10*10-10*10 = 0 -B=R-M+ S = R 150+0= R 150 riduce base imponibile 8

9 Interessi attivi e interessi passivi (IA, IP) Gli interessi attivi concorrono a formare il reddito per l intero ammontare maturato nell esercizio Per le società di capitali gli interessi passivi sono in generale deducibili entro 2 limiti: fino a concorrenza degli interessi attivi l eventuale eccedenza è deducibile entro il limite del 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL) + Valore della produzione (A) - Costi della produzione (B) = Differenza tra valore e costi della produzione + Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali + Canoni di leasing beni strumentali = ROL (Reddito Operativo Lordo)

10 Interessi passivi (IP) società capitali Esempio Valore della produzione Costi della produzione Ammortamenti 900 Canoni Leasing 100 Interessi attivi 500 Interessi passivi ROL: Valore della produzione Costi della produzione + Ammortamenti + Canoni Leasing = = = Calcolo l ammontare massimo di interessi passivi deducibile: 30% ROL + Interessi Attivi = 30% = Interessi passivi (2.000) > ammontare massimo di interessi passivi deducibile (1.700) Interessi passivi indeducibili = = 300

11 Interessi passivi (IP) società capitali Se gli interessi passivi eccedono la capienza del ROL: gli interessi passivi che non possono essere dedotti in un determinato periodo di imposta sono però deducibili nei successivi periodi d imposta sempre nel rispetto dei limiti di cui sopra Se la capienza del ROL non è totalmente utilizzata: la quota di ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi può essere aggiunta al ROL dei successivi periodi di imposta, aumentando così il livello della soglia di deducibilità degli interessi

12 Per le imprese soggette ad Irpef Gli IP sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto: Ricavi + proventi che formano il reddito d impresa Ammontare complessivo di ricavi e proventi FINALITA Evitare fenomeni di arbitraggio fiscale. 12

13 Dividendi I dividendi D ottenuti dalla partecipazione in altre società di capitali entrano nella base imponibile per una quota β che varia a seconda che questi siano percepiti da soggetti IRPEF o IRES: β=49,72% se percepiti da società di persone e imprese individuali (soggetti IRPEF); β=5% se percepiti da società di capitali (soggetti IRES). Di conseguenza, il 50,28% e il 95% dei dividendi percepiti non concorrono a formare il reddito d impresa in quanto esclusi dalla base imponibile. β=100% nel caso in cui D siano ottenuti dalla partecipazione in una società residente in un paradiso fiscale (percepiti sia da soggetti IRPEF che da soggetti IRES).

14 Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali W sono le plusvalenze patrimoniali nette date dalla differenza tra plus e minusvalenze (se la differenza è positiva la base imponibile aumenta e viceversa se negativa). Plusvalenza = differenza tra corrispettivo della cessione e costo non ammortizzato. Se relative a beni posseduti da più di 3 anni possono concorrere a formare il reddito in quote costanti nell esercizio di realizzazione e nei quattro successivi. Possibilità di rivalutare periodicamente alcune poste dell attivo assoggettandole ad un regime fiscale agevolato (per non gravare eccessivamente sulle plusvalenze realizzate dalle imprese a causa di fenomeni inflazionistici).

15 Plusvalenze PEX Per le plusvalenze ottenute cedendo partecipazioni societarie (in società di persone e di capitali), si applica il regime della partecipation exemption (Pex), a condizione che: possesso della partecipazione da almeno 12 mesi; prima iscrizione in bilancio della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie; la società partecipata svolga effettivamente attività commerciale; la società partecipata non sia residente in un paradiso fiscale. Il regime di partecipation exemption può essere applicato solo quando tutte queste condizioni sussistono.

16 Plusvalenze PEX Società di persone e imprese individuali (soggetti IRPEF): se vale la Pex, le plusvalenze rientrano nella base imponibile del reddito d impresa per il 49,72% del loro ammontare; se la Pex non si applica, le plusvalenze rientrano integralmente nel reddito d impresa. Società di capitali (soggetti IRES): se vale la Pex, le plusvalenze rientrano nella base imponibile del reddito d impresa per il 5% del loro ammontare; se la Pex non si applica, le plusvalenze rientrano integralmente nel reddito d impresa.

17 Minusvalenze PEX Società di persone e imprese individuali (soggetti IRPEF): se vale la Pex, le minusvalenze sono deducibili per il 49,72% del loro ammontare; se la Pex non si applica, le minusvalenze sono integralmente deducibili. Società di capitali (soggetti IRES): se vale la Pex, le minusvalenze sono indeducibili; se la Pex non si applica, le minusvalenze sono integralmente deducibili.

18 Dividendi e plusvalenze: relazione II regime di esenzione delle plusvalenze, similare a quello di esclusione dei dividendi, consente di evitare fenomeni di doppia tassazione, ma solo se si ipotizza che le plusvalenze si siano formate con utili non distribuiti e vadano quindi tassate, al momento della loro realizzazione, come utili distribuiti (ossia come dividendi). Se, invece, le plusvalenze riflettono altri fattori quali, per esempio, l andamento generale dei mercati azionari, l esenzione appare immotivata.

19 Riassumendo Società di persone e imprese individuali αip IA>IP α=1 (se rispettata norma antiarbitraggio) IA<IP α=1 (se rispettata norma antiarbitraggio) Società di capitali α=1 deduzione max = IA+30%ROL, possibilità di riporto degli interessi indeducibili e delle eccedenze di ROL Dividendi white-list 49,72% 5% Paradiso 100% 100% fiscale Plus Pex 49,72% 5% No Pex 100% 100% Minus Pex 49,72% 0 No Pex 100% 100%

20 Consolidato fiscale L opzione per il consolidato fiscale implica che i risultati economici delle società del gruppo siano considerati unitariamente dal punto di vista fiscale. FINALITÀ: evitare l inconveniente finanziario del pagamento dell imposta da parte delle società in utile nonostante un reddito a livello di gruppo pari a zero (per effetto della compensazione, ai fini fiscali, di utili e perdite delle società partecipate). MODALITÀ DI APPLICAZIONE: tutte le società (consolidante/controllante e consolidate/controllate) determinano redditi e perdite autonomamente che sono poi imputati alla consolidante, la quale calcola un imponibile di gruppo (attraverso la somma algebrica di questi) e la relativa imposta unitaria, che poi viene versata dalla consolidante stessa. ULTERIORE VANTAGGIO: la consolidante può operare una compensazione tra interessi non dedotti da una o più società del gruppo ed eventuali eccedenze di ROL in capo a una o più società del gruppo.

21 Regime di trasparenza fiscale Il regime di trasparenza fiscale consiste nella possibilità di imputare ai soci i redditi o le perdite prodotte dalle società di capitali in proporzione alla relativa quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi. FINALITÀ: si vuole evitare l imposta sulla società partecipata (i.d. la doppia imposizione sugli utili societari). Infatti, i redditi e le perdite della società partecipata si imputano direttamente ai partecipanti, divenendo redditi propri di questi. Ne consegue che, a differenza del consolidato, l eventuale distribuzione di dividendi alle società partecipanti è completamente esclusa da tassazione. MODALITÀ DI APPLICAZIONE: Si distinguono due casi: 1. società di capitali partecipate esclusivamente da altre società di capitali, ciascuna con una percentuale di partecipazione tra il 10 e il 50 per cento. 2. S.r.l. a ristretta compagine sociale (composte da un numero di soci persone fisiche compreso tra 1 e 10) e rientranti nell ambito di applicazione degli studi di settore (ricavi non superiori a ).

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