LOTTO 5 POLIZZA CUMULATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE

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1 LOTTO 5 POLIZZA CUMULATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE N. CIG La presente polizza è stipulata tra UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA Via dell Artigliere, VERONA P. Iva e Società Assicuratrice Agenzia di Durata del contratto Dalle ore del : 31/12/2014 Alle ore del : 31/12/2019 Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore di ogni 31/12

2 SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI Art.1 - Definizioni Assicurazione : Polizza : Contraente : Assicurato : Beneficiario : Società : Broker : Premio : Rischio : Sinistro : Indennizzo : Franchigia : Scoperto : Annualità assicurativa o periodo assicurativo : Infortunio : Invalidità permanente : Malattia: Malattia patologica: Istituto di Cura : Ricovero : Massimale per sinistro : Rischio in itinere : Malformazione Difetto fisico: Il contratto di assicurazione. Il documento che prova l'assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. La persona fisica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l assicurato stesso. L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. La somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. Alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia necessitato negli ultimi 12 mesi di indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie l ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno. la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. la massima esposizione della Società per sinistro. tragitto dal luogo di residenza o domicilio al luogo di lavoro o di raccolta o sede del corso o dell attività e viceversa effettuato con qualsiasi mezzo. Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia eveidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della decorrenza della garanzia Pagina 2 di 11

3 Art. 2 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI La presente polizza viene stipulata per i soggetti per i quali il Contraente ha l obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa durante le missioni come definite dal regolamento di Ateneo - all estero autorizzate dall Ateneo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: docenti; dipendenti in genere; lavoratori parasubordinati; borsisti, dottorandi, assegnisti di ricerca; soggetti inseriti in programmi di ricerca in genere; studenti ecc. Il Contraente è esonerato dall obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri/documenti tenuti dal Contraente. Il Contraente resta altresì esonerato dall obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire. La presente polizza è operativa nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro ( ). SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione dell assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. Salvo quanto già regolato dalla Sezione 2 art. 5 Regolazione del premio, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito in precedenza i soggetti assicurati con la presente polizza di assicurazione. Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori A parziale deroga di quanto previsto dall art del C.C. è data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre Società per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione. Gli Assicurati sono esentati dall obbligo di comunicare l esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto, ma hanno l obbligo di farlo in caso di sinistro. Pagina 3 di 11

4 Art.3 - Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. In caso di contratto pluriennale è concessa alle parti la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza annuale. E facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore ai trenta giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento delle procedure di aggiudicazione. La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio si impegna sin d ora a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo di 3 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale. Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l eventuale appendice di proroga. I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile Ai sensi dell art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all Agente di Riscossione ai sensi dell art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell art del C.C. nei confronti della Società stessa. Art.5 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire Pagina 4 di 11

5 giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art.6 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 (centoventi) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Art.7 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere effettuate con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo idoneo a comprovare la data ed il contenuto (telefax, posta elettronica certificata, ecc.) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art.9 - Oneri fiscali Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art.10 Foro ed Organismo di mediazione competenti Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua intepretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale. Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale. Art.11 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 12 Assicurazione per conto altrui La presente assicurazione è stipulata dalla Contraente per conto altrui, pertanto gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dalla Contraente medesima con eccezione di quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall Assicurato medesimo, così come disposto dall art del C.C.. Art.13 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso: a) sinistri riservati (con indicazione dell importo riservato); b) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato e della data di liquidazione); c) sinistri senza seguito/respinti (con indicazione delle motivazioni) Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art.14 - Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione) Pagina 5 di 11

6 L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Art.15 - Clausola Broker Alla Società Aon S.p.a. è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art Codice Civile del pagamento così effettuato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. Art.16 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. SEZIONE 3 RISCHI COPERTI Pagina 6 di 11

7 Art.1 - Oggetto dell assicurazione L'assicurazione vale per le spese mediche che l Assicurato dovesse sostenere, a causa di un infortunio occorso o di una malattia manifestatasi quando si trovi all estero per missioni/trasferte autorizzate dalla Contraente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo seminari, convegni, conferenze, programmi di studio e di ricerca ecc. La Società nei casi di ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, anche in regime di degenza diurna (day hospital) con o senza intervento chirurgico, nonché di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o presso un pronto soccorso, rimborsa le spese specificate negli articoli seguenti sino alla concorrenza delle somme assicurate per ogni missione e persona assicurata. Art.2 - Somma assicurata ,00 per persona assicurata e per missione Art. 3 Rimborso spese per ricovero da malattia o infortunio con o senza intervento chirurgico La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma assicurata, le spese sostenute per: 1) assistenza medica generica, assistenza infermieristica, medicinali forniti durante il periodo di ricovero, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento chirurgico; 2) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista, di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, sala operatoria (diritti e spese) e materiali di intervento; 3) accertamenti diagnostici (ad esempio: tac, ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare), esami, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero; 4) rette di degenza; 5) le seguenti prestazioni effettuate, nei 90 giorni seguenti al ricovero (escluso il Day hospital) purché il soggetto assicurato abbia proseguito la missione all estero: - visite specialistiche; - accertamenti diagnostici; - prestazioni mediche ed infermieristiche; - acquisto medicinali prescritti dal medico curante; - trattamenti fisioterapici e rieducativi; Limitatamente ai ricoveri che non comportino intervento chirurgico, le suddette prestazioni vengono rimborsate fino alla somma assicurata complessiva di ,00 per anno assicurativo e per persona assicurata; Art. 4 - Rimborso spese da malattia o infortunio senza ricovero o in regime di day-hospital La Società rimborsa sino alla concorrenza della Somma assicurata le spese sostenute per: - interventi chirurgici effettuati ambulatorialmente o in regime di Day-hospital fino ad un massimo di ,00 per anno assicurativo e per persona assicurata; - accertamenti diagnostici (ad esempio: tac, ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare), esami, visite specialistiche fino ad un massimo di ,00 per anno assicurativo e per persona assicurata. Art. 5 - Delimitazione dell'assicurazione La Società rimborsa solo le spese per le cure mediche prescritte da un medico autorizzato o prestate da un ospedale riconosciuto. L indennità non sarà fornita per nessun danno risultante interamente o in parte: - Dall assunzione da parte dell Assicurato di qualsiasi farmaco, medicazione o trattamento non prescritto dal medico; - Da viaggio intrapreso contro il parere di un medico o, in ogni caso, intrapreso con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici. L'assicurazione non è operante per: a) Le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per cura di stati patologici preesistenti (salvo le cure urgenti salvavita), per cure dentarie (fatte salve le cure dentarie urgenti nel limite di 5.000,00 per anno per persona assicurata escluse, in ogni caso, le spese per cure ortodontiche) Pagina 7 di 11

8 b) le spese di cura le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze; c) le spese di cura per gli infortuni e le malattie derivanti, o comunque connessi, a delitti dolosi commessi o tentati dall'assicurato; d) le spese di cura per gli infortuni e le malattie conseguenti ad alcoolismo, all abuso di psicofarmaci ed all uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; e) le spese di cura per l aborto non praticato nei termini di legge; f) le spese per la diagnostica, la terapia e ogni prestazione inerente a sterilità, impotenza sessuale, fecondazione assistita e artificiale; g) le spese per prestazioni aventi finalità estetica (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari a seguito di infortunio, e di stomatologia ricostruttiva - compreso l'apparato dentario - solo se reso necessario da infortunio); h) le visite e le terapie in genere aventi finalità estetica nonché le diete aventi finalità estetica, le terapie omeopatiche e fitoterapiche, l'agopuntura, la medicina alternativa in genere; i) i check-up di medicina preventiva; l) le spese per acquisto e riparazione di occhiali e lenti a contatto; m) le spese per acquisto e riparazione di apparecchi ortopedici e/o protesici di qualsiasi tipo, anche dentarie, (fatte salve le riparazioni urgenti rese necessarie da infortunio nel limite di 5.000,00 per anno per persona assicurata) n) le spese mediche (comprese le spese mediche di controllo) effettuate, al rientro nel luogo di residenza o domicilio, per situazioni conseguenti a malattie manifestatesi in missione e/o infortuni accaduti durante la missione. o) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi del presente contratto; p) le spese mediche derivanti da infortuni o malattie connesse a guerre e/o insurrezioni; q) gravidanza eccetto complicazioni di Gravidanza entro i primi 6 mesi di gestazione. Art.6 Persone escluse dall assicurazione o non assicurabili Non sono coperte dalla presente polizza, fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a settantacinque anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente; Art. 7 - Limiti territoriali L'assicurazione vale per il mondo intero con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro Art. 8 - Garanzie accessorie La Società provvede, nei limiti della somma assicurata per missione e persona, a rimborsare le spese sostenute per: a) il trasferimento dell Assicurato fino al più vicino Istituto di cura attrezzato accessibile, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici curanti sul posto che provvedono alla certificazione di tale necessità. Tali mezzi potranno essere l aereo sanitario, l aereo di linea in classe economica, il treno in prima classe, l autoambulanza. Il trasporto comprenderà l assistenza medica e/o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici curanti la ritenessero necessaria nonché le spese mediche e farmaceutiche sostenute durante il viaggio. Restano escluse dalla prestazione: le infermità o lesioni che a giudizio dei medici curanti possono essere curati sul posto nonché le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali Pagina 8 di 11

9 b) il rientro in un Istituto di cura attrezzato nel paese di residenza o domicilio con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici dell ospedale che provvedono alla certificazione di tale necessità. Tale garanzia è operante qualora all Assicurato, dimesso dall ospedale in cui era stato ricoverato venga prescritto dal medico curante sul posto, un periodo di convalescenza superiore a 7 giorni. Il rientro potrà essere effettuato utilizzando l aereo sanitario, l aereo di linea in classe economica, il treno in prima classe, l autoambulanza. Il trasporto comprenderà l assistenza medica e/o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici curanti la ritenessero necessaria nonché le spese mediche e farmaceutiche sostenute durante il viaggio. Nel caso in cui sia operativa altra polizza per la medesima garanzia il presente contratto opera in eccedenza al massimale assicurato con la polizza a primo rischio. Restano escluse dalla prestazione le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali c) il trasporto della salma fino al luogo della sepoltura in caso di decesso dell Assicurato per infortunio o malattia, fino alla concorrenza di ,00 per persona assicurata. Nel caso in cui sia operativa altra polizza per la medesima garanzia il presente contratto opera in eccedenza al massimale assicurato con la polizza a primo rischio. Restano escluse dalla prestazione le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per l eventuale recupero della salma. SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI Art. 9 - Criteri di indennizzabilità La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 15 giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La corresponsione del rimborso delle spese è condizionato al fatto che l'assicurato invii la seguente documentazione: a) certificato medico in originale attestante l'esistenza della patologia (Malattia o Infortunio), la richiesta di visite, di esami diagnostici, di ricovero o di intervento, la prescrizione di medicinali; b) copia dei referti medici e ogni altra documentazione sanitaria giustificativa (risultati diagnostici, cartella clinica, ecc.); Su espressa richiesta della Compagnia l Assicurato dovrà inoltrare alla stessa la documentazione medica in originale (che gli verrà restituita, a cura della Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento). c) originale delle fatture di spesa, debitamente quietanzate, nonché dei tagliandi per le spese farmaceutiche. d) certificazione, in originale, dei medici curanti nel caso di attivazione delle garanzie di cui ai punti a) e b) dell art. 8 della Serzione 3 Garanzie Accessorie Art Controversie e collegio arbitrale In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità della prestazione nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, la Società e l Assicurato si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede ove ha sede l'assicurato/contraente. Pagina 9 di 11

10 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 11 Liquidazione dell indennità Entro 60 giorni dal ricevimento della necessaria documentazione, compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà, entro 30 giorni, al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro. Art Beneficiari In caso di morte dell Assicurato, sono beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari Art. 12 Rinuncia all azione di surroga La Società rinuncia a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio. SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Art.1 - Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella tabella scomposizione del premio rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati. Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 5 della Sezione 2 della presente polizza. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile. Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero delle giornate missione e al numero degli assicurati la regolazione del premio sarà effettuata come segue: Categoria A) missioni di durata non superiori a 7 giorni B) missioni di durata fino a 30 giorni C) missioni di durata da 31 giorni a 90 giorni D) missioni di durata superiore a 90 giorni Tipo dato variabile Dati prevent. n. giorni missione n. giorni missione n. giorni missione n. giorni missione Premio lordo procapite o tasso lordo applicato Totale Scomposizione del premio Pagina 10 di 11

11 Premio annuo imponibile.= Imposte.= TOTALE.= Art. 2 Scoperti e Franchigie Il contratto non prevede l applicazione di scoperti e franchigie Art.3 Riparto di coassicurazione Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate: Società Agenzia Percentuale di ritenzione Art.4 Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Pagina 11 di 11

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