LOTTO 5 POLIZZA CUMULATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE
|
|
- Rosalia Palla
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LOTTO 5 POLIZZA CUMULATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE N. CIG La presente polizza è stipulata tra UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA Via dell Artigliere, VERONA P. Iva e Società Assicuratrice Agenzia di Durata del contratto Dalle ore del : 31/12/2014 Alle ore del : 31/12/2019 Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore di ogni 31/12
2 SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI Art.1 - Definizioni Assicurazione : Polizza : Contraente : Assicurato : Beneficiario : Società : Broker : Premio : Rischio : Sinistro : Indennizzo : Franchigia : Scoperto : Annualità assicurativa o periodo assicurativo : Infortunio : Invalidità permanente : Malattia: Malattia patologica: Istituto di Cura : Ricovero : Massimale per sinistro : Rischio in itinere : Malformazione Difetto fisico: Il contratto di assicurazione. Il documento che prova l'assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. La persona fisica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l assicurato stesso. L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. La somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. Alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia necessitato negli ultimi 12 mesi di indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie l ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno. la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. la massima esposizione della Società per sinistro. tragitto dal luogo di residenza o domicilio al luogo di lavoro o di raccolta o sede del corso o dell attività e viceversa effettuato con qualsiasi mezzo. Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia eveidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della decorrenza della garanzia Pagina 2 di 11
3 Art. 2 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI La presente polizza viene stipulata per i soggetti per i quali il Contraente ha l obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa durante le missioni come definite dal regolamento di Ateneo - all estero autorizzate dall Ateneo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: docenti; dipendenti in genere; lavoratori parasubordinati; borsisti, dottorandi, assegnisti di ricerca; soggetti inseriti in programmi di ricerca in genere; studenti ecc. Il Contraente è esonerato dall obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri/documenti tenuti dal Contraente. Il Contraente resta altresì esonerato dall obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire. La presente polizza è operativa nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro ( ). SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione dell assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. Salvo quanto già regolato dalla Sezione 2 art. 5 Regolazione del premio, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito in precedenza i soggetti assicurati con la presente polizza di assicurazione. Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori A parziale deroga di quanto previsto dall art del C.C. è data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre Società per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione. Gli Assicurati sono esentati dall obbligo di comunicare l esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto, ma hanno l obbligo di farlo in caso di sinistro. Pagina 3 di 11
4 Art.3 - Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. In caso di contratto pluriennale è concessa alle parti la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza annuale. E facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore ai trenta giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento delle procedure di aggiudicazione. La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio si impegna sin d ora a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo di 3 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale. Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l eventuale appendice di proroga. I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile Ai sensi dell art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all Agente di Riscossione ai sensi dell art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell art del C.C. nei confronti della Società stessa. Art.5 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire Pagina 4 di 11
5 giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art.6 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 (centoventi) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Art.7 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere effettuate con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo idoneo a comprovare la data ed il contenuto (telefax, posta elettronica certificata, ecc.) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art.9 - Oneri fiscali Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art.10 Foro ed Organismo di mediazione competenti Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua intepretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale. Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale. Art.11 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 12 Assicurazione per conto altrui La presente assicurazione è stipulata dalla Contraente per conto altrui, pertanto gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dalla Contraente medesima con eccezione di quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall Assicurato medesimo, così come disposto dall art del C.C.. Art.13 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso: a) sinistri riservati (con indicazione dell importo riservato); b) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato e della data di liquidazione); c) sinistri senza seguito/respinti (con indicazione delle motivazioni) Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art.14 - Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione) Pagina 5 di 11
6 L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Art.15 - Clausola Broker Alla Società Aon S.p.a. è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art Codice Civile del pagamento così effettuato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. Art.16 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. SEZIONE 3 RISCHI COPERTI Pagina 6 di 11
7 Art.1 - Oggetto dell assicurazione L'assicurazione vale per le spese mediche che l Assicurato dovesse sostenere, a causa di un infortunio occorso o di una malattia manifestatasi quando si trovi all estero per missioni/trasferte autorizzate dalla Contraente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo seminari, convegni, conferenze, programmi di studio e di ricerca ecc. La Società nei casi di ricovero in istituto di cura, pubblico o privato, anche in regime di degenza diurna (day hospital) con o senza intervento chirurgico, nonché di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o presso un pronto soccorso, rimborsa le spese specificate negli articoli seguenti sino alla concorrenza delle somme assicurate per ogni missione e persona assicurata. Art.2 - Somma assicurata ,00 per persona assicurata e per missione Art. 3 Rimborso spese per ricovero da malattia o infortunio con o senza intervento chirurgico La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma assicurata, le spese sostenute per: 1) assistenza medica generica, assistenza infermieristica, medicinali forniti durante il periodo di ricovero, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento chirurgico; 2) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista, di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, sala operatoria (diritti e spese) e materiali di intervento; 3) accertamenti diagnostici (ad esempio: tac, ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare), esami, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero; 4) rette di degenza; 5) le seguenti prestazioni effettuate, nei 90 giorni seguenti al ricovero (escluso il Day hospital) purché il soggetto assicurato abbia proseguito la missione all estero: - visite specialistiche; - accertamenti diagnostici; - prestazioni mediche ed infermieristiche; - acquisto medicinali prescritti dal medico curante; - trattamenti fisioterapici e rieducativi; Limitatamente ai ricoveri che non comportino intervento chirurgico, le suddette prestazioni vengono rimborsate fino alla somma assicurata complessiva di ,00 per anno assicurativo e per persona assicurata; Art. 4 - Rimborso spese da malattia o infortunio senza ricovero o in regime di day-hospital La Società rimborsa sino alla concorrenza della Somma assicurata le spese sostenute per: - interventi chirurgici effettuati ambulatorialmente o in regime di Day-hospital fino ad un massimo di ,00 per anno assicurativo e per persona assicurata; - accertamenti diagnostici (ad esempio: tac, ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare), esami, visite specialistiche fino ad un massimo di ,00 per anno assicurativo e per persona assicurata. Art. 5 - Delimitazione dell'assicurazione La Società rimborsa solo le spese per le cure mediche prescritte da un medico autorizzato o prestate da un ospedale riconosciuto. L indennità non sarà fornita per nessun danno risultante interamente o in parte: - Dall assunzione da parte dell Assicurato di qualsiasi farmaco, medicazione o trattamento non prescritto dal medico; - Da viaggio intrapreso contro il parere di un medico o, in ogni caso, intrapreso con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici. L'assicurazione non è operante per: a) Le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per cura di stati patologici preesistenti (salvo le cure urgenti salvavita), per cure dentarie (fatte salve le cure dentarie urgenti nel limite di 5.000,00 per anno per persona assicurata escluse, in ogni caso, le spese per cure ortodontiche) Pagina 7 di 11
8 b) le spese di cura le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze; c) le spese di cura per gli infortuni e le malattie derivanti, o comunque connessi, a delitti dolosi commessi o tentati dall'assicurato; d) le spese di cura per gli infortuni e le malattie conseguenti ad alcoolismo, all abuso di psicofarmaci ed all uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; e) le spese di cura per l aborto non praticato nei termini di legge; f) le spese per la diagnostica, la terapia e ogni prestazione inerente a sterilità, impotenza sessuale, fecondazione assistita e artificiale; g) le spese per prestazioni aventi finalità estetica (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari a seguito di infortunio, e di stomatologia ricostruttiva - compreso l'apparato dentario - solo se reso necessario da infortunio); h) le visite e le terapie in genere aventi finalità estetica nonché le diete aventi finalità estetica, le terapie omeopatiche e fitoterapiche, l'agopuntura, la medicina alternativa in genere; i) i check-up di medicina preventiva; l) le spese per acquisto e riparazione di occhiali e lenti a contatto; m) le spese per acquisto e riparazione di apparecchi ortopedici e/o protesici di qualsiasi tipo, anche dentarie, (fatte salve le riparazioni urgenti rese necessarie da infortunio nel limite di 5.000,00 per anno per persona assicurata) n) le spese mediche (comprese le spese mediche di controllo) effettuate, al rientro nel luogo di residenza o domicilio, per situazioni conseguenti a malattie manifestatesi in missione e/o infortuni accaduti durante la missione. o) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi del presente contratto; p) le spese mediche derivanti da infortuni o malattie connesse a guerre e/o insurrezioni; q) gravidanza eccetto complicazioni di Gravidanza entro i primi 6 mesi di gestazione. Art.6 Persone escluse dall assicurazione o non assicurabili Non sono coperte dalla presente polizza, fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a settantacinque anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente; Art. 7 - Limiti territoriali L'assicurazione vale per il mondo intero con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro Art. 8 - Garanzie accessorie La Società provvede, nei limiti della somma assicurata per missione e persona, a rimborsare le spese sostenute per: a) il trasferimento dell Assicurato fino al più vicino Istituto di cura attrezzato accessibile, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici curanti sul posto che provvedono alla certificazione di tale necessità. Tali mezzi potranno essere l aereo sanitario, l aereo di linea in classe economica, il treno in prima classe, l autoambulanza. Il trasporto comprenderà l assistenza medica e/o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici curanti la ritenessero necessaria nonché le spese mediche e farmaceutiche sostenute durante il viaggio. Restano escluse dalla prestazione: le infermità o lesioni che a giudizio dei medici curanti possono essere curati sul posto nonché le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali Pagina 8 di 11
9 b) il rientro in un Istituto di cura attrezzato nel paese di residenza o domicilio con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici dell ospedale che provvedono alla certificazione di tale necessità. Tale garanzia è operante qualora all Assicurato, dimesso dall ospedale in cui era stato ricoverato venga prescritto dal medico curante sul posto, un periodo di convalescenza superiore a 7 giorni. Il rientro potrà essere effettuato utilizzando l aereo sanitario, l aereo di linea in classe economica, il treno in prima classe, l autoambulanza. Il trasporto comprenderà l assistenza medica e/o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici curanti la ritenessero necessaria nonché le spese mediche e farmaceutiche sostenute durante il viaggio. Nel caso in cui sia operativa altra polizza per la medesima garanzia il presente contratto opera in eccedenza al massimale assicurato con la polizza a primo rischio. Restano escluse dalla prestazione le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali c) il trasporto della salma fino al luogo della sepoltura in caso di decesso dell Assicurato per infortunio o malattia, fino alla concorrenza di ,00 per persona assicurata. Nel caso in cui sia operativa altra polizza per la medesima garanzia il presente contratto opera in eccedenza al massimale assicurato con la polizza a primo rischio. Restano escluse dalla prestazione le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per l eventuale recupero della salma. SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI Art. 9 - Criteri di indennizzabilità La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 15 giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La corresponsione del rimborso delle spese è condizionato al fatto che l'assicurato invii la seguente documentazione: a) certificato medico in originale attestante l'esistenza della patologia (Malattia o Infortunio), la richiesta di visite, di esami diagnostici, di ricovero o di intervento, la prescrizione di medicinali; b) copia dei referti medici e ogni altra documentazione sanitaria giustificativa (risultati diagnostici, cartella clinica, ecc.); Su espressa richiesta della Compagnia l Assicurato dovrà inoltrare alla stessa la documentazione medica in originale (che gli verrà restituita, a cura della Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento). c) originale delle fatture di spesa, debitamente quietanzate, nonché dei tagliandi per le spese farmaceutiche. d) certificazione, in originale, dei medici curanti nel caso di attivazione delle garanzie di cui ai punti a) e b) dell art. 8 della Serzione 3 Garanzie Accessorie Art Controversie e collegio arbitrale In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità della prestazione nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, la Società e l Assicurato si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede ove ha sede l'assicurato/contraente. Pagina 9 di 11
10 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 11 Liquidazione dell indennità Entro 60 giorni dal ricevimento della necessaria documentazione, compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà, entro 30 giorni, al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro. Art Beneficiari In caso di morte dell Assicurato, sono beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari Art. 12 Rinuncia all azione di surroga La Società rinuncia a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio. SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Art.1 - Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella tabella scomposizione del premio rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati. Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 5 della Sezione 2 della presente polizza. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile. Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero delle giornate missione e al numero degli assicurati la regolazione del premio sarà effettuata come segue: Categoria A) missioni di durata non superiori a 7 giorni B) missioni di durata fino a 30 giorni C) missioni di durata da 31 giorni a 90 giorni D) missioni di durata superiore a 90 giorni Tipo dato variabile Dati prevent. n. giorni missione n. giorni missione n. giorni missione n. giorni missione Premio lordo procapite o tasso lordo applicato Totale Scomposizione del premio Pagina 10 di 11
11 Premio annuo imponibile.= Imposte.= TOTALE.= Art. 2 Scoperti e Franchigie Il contratto non prevede l applicazione di scoperti e franchigie Art.3 Riparto di coassicurazione Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate: Società Agenzia Percentuale di ritenzione Art.4 Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Pagina 11 di 11
Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193
Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma
DettagliFABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO ASSICURAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA Anno 2004 PRESTAZIONI Art. 1 - Assicurati Art. 2 - Prestazioni SOMMARIO DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Art. 3 Limiti
DettagliPOLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE
Contraente/Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Partita I.V.A. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA 01557080239 sede legale c.a. p.
DettagliCAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI
DettagliPOLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI
Pagina 1 di 9 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CASALBORDINO Piazza Umberto I^ 66021 Casalbordino (CH) C.F. 00234500692 e Società Assicuratrice
DettagliPIANO SANITARIO Integrativo FASI Dirigenti
PIANO SANITARIO Integrativo FASI Dirigenti Milano 2013 1 PIANO SANITARIO Integrativo Dirigenti Riservato agli iscritti al FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA F.A.S.I. Le prestazioni previste nel presente Piano
DettagliCAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA
CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi
DettagliPROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE
PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.
DettagliCOPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI La Polizza Infortuni Integrativa prevede due opzioni di copertura A e B per consentire alle Società Sportive di ampliare
DettagliDOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI
DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI PIANO BASE 1) Quali sono i limiti di età per il Piano Base Cassa Geometri? Per gli iscritti ed i pensionati attivi della cassa Geometri, per i pensionati/cancellati,
DettagliSISCOS - POLIZZA MALATTIA ASSITALIA N. 50/59/415277 PER OPERATORI DEGLI ORGANISMI
SISCOS - POLIZZA MALATTIA ASSITALIA N. 50/59/415277 PER OPERATORI DEGLI ORGANISMI La presente è la trascrizione del testo originale di polizza depositato presso i nostri uffici. *************** DEFINIZIONI
DettagliCapitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME
Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ACQUI TERME e Decorrenza ore 24.00 del 31/3/2008 Scadenza ore 24.00 del 31/3/2011
DettagliSCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)
Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura
DettagliGLOSSARIO E DISPOSIZIONI OPERATIVE
GLOSSARIO E DISPOSIZIONI OPERATIVE GLOSSARIO ( Valide per tutti i piani sanitari relativamente alle forme di assistenza in essi previsti ) Franchigia/ scoperto Parte del danno indennizzabile, espressa
DettagliCAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;
DettagliPOLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio
FIPA Fondo Integrativo Previdenza Assistenza Complementari di Bordo. POLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio In caso di malattia/infortunio l Assistente di Volo
DettagliPOLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio
FIPA Fondo Integrativo Previdenza Assistenza Complementari di Bordo. POLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio In caso di malattia/infortunio l Assistente di Volo
DettagliDOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA FORENSE
DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA FORENSE PIANO BASE 1) Quali sono i limiti di età per il Piano Base Cassa Forense? Per gli iscritti ed i pensionati della Cassa Forense non iscritti non è previsto
DettagliFondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO
1 Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO SOMMARIO Articolo 1 Beneficiari del Fondo Articolo 2 Modalità e termini delle richieste di rimborsi Articolo 3 Esclusione
DettagliASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI
ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :
DettagliPOLIZZA DI ASSICURAZIONE SALUTE MEDICI CHIRURGHI
01/09 02/09 POLIZZA DI ASSICURAZIONE SALUTE MEDICI CHIRURGHI Ed. Gennaio 2010 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: - ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione - POLIZZA : il documento che
DettagliARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali
DettagliLa polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso
La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso Polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità I rinnovi dei contratti collettivi del settore tessile abbigliamento, calzature, pelle cuoio
DettagliProgramma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria
Programma di Assistenza per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria Previndustria S.p.A. Previndustria S.p.A. nasce nel 1975 con un preciso obiettivo: progettare e realizzare soluzioni
DettagliREGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3
DettagliINVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA
INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA Condizioni di assicurazione Mod. 237 ed. 3 I N D I C E 1 Definizioni 2 Condizioni generali di assicurazione 3 Condizioni relative alla garanzia Invalidita permanente da
DettagliCOMUNE di RAGUSA. Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI. Lotto n. 3
COMUNE di RAGUSA Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI Lotto n. 3 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione; per POLIZZA: Il
DettagliPOLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CORSICO Via Roma 18 20094 Corsico MI Codice Fiscale P. IVA 00880000153 e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto
DettagliPOLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE. del Gruppo VERITAS
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE del Gruppo VERITAS SOMMARIO SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ Definizioni SEZIONE 2 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art.
DettagliCONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -
Dettagli1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE
OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.
DettagliFOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
DettagliMini Guida Informativa per i dipendenti
ASSICASSA Piano Sanitario Dipendenti a cui si applica il CCNL Telecomunicazioni Mini Guida Informativa per i dipendenti Sintesi delle Condizioni del Piano Sanitario MINI GUIDA AL PIANO SANITARIO ASSICASSA
DettagliNota Informativa sulla Convenzione Assicurativa per Volontari e Cooperanti tra Ministero Affari Esteri e Cattolica (Periodo 01/02/2013-31/12/2015)
Nota Informativa sulla Convenzione Assicurativa per Volontari e Cooperanti tra Ministero Affari Esteri e Cattolica (Periodo 01/02/2013-31/12/2015) Informazioni Generali Chi assicura: il Ministero degli
DettagliMANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE
MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente
DettagliMODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere
DettagliPOLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO
POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto
DettagliGUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA
GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA FASIFIAT è una associazione senza scopo di lucro che persegue lo scopo di garantire ai propri assistiti
DettagliPOLIZZA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA E DIARIA GIORNALIERA IGENISTI DENTALI
1/10 2/10 POLIZZA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA E DIARIA GIORNALIERA IGENISTI DENTALI Ed. Gennaio 2010 Nel testo che segue si intende per: DEFINIZIONI - ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione
DettagliPIANO SANITARIO INTEGRATIVO FASI 2014
PIANO SANITARIO INTEGRATIVO FASI 2014 PIANO SANITARIO Integrativo Dirigenti Riservato agli iscritti al FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA F.A.S.I. Le prestazioni previste nel presente Piano Sanitario sono integrative
DettagliPOLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA (LOTTO N 07)
Pagina 1 di 11 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA (LOTTO N 07) La presente polizza è stipulata tra Comune di PORTOGRUARO Piazza della Repubblica, 1 30026 PORTOGRUARO (VE) C.F. 00271750275 e
DettagliInvalidità Permanente da Malattia
QUISICURA Salute Condizioni di Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia INDICE QuiSicura GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA OGGETTO DELLA GARANZIA Art. 1 Invalidità permanente da malattia
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliUP GRADE INFORTUNI 2014/2015
Comitati Provinciali F.I.P.A.V. Comitato Regionale Veneto Integrazione Assicurativa per le Società Sportive della Pallavolo dei Comitati Provinciali di Padova, Vicenza, Treviso e Regionale Veneto UP GRADE
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
SETTORE AVVOCATURA SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E ASSICURAZIONI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA R.C.A. E INFORTUNIO DEL CONDUCENTE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono:
DettagliSCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI
1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliFONDO ASSISTENZA PREVIDIR FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA
FONDO ASSISTENZA PREVIDIR FONDO INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA REGOLAMENTO INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA EDIZIONE 2010-1 - Definizioni - Assistito: la persona a favore della quale viene prestata l assistenza
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliNota Informativa. Distribuito da
Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO
DettagliUP GRADE INFORTUNI 2011/2012
Comitati Provinciali F.I.P.A.V. Comitato Regionale Veneto Promozione Assicurativa per le Società Sportive della Pallavolo dei Comitati Provinciali di Padova, Vicenza e Treviso UP GRADE INFORTUNI 2011/2012
DettagliVEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY
2010/2011 VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY Polizza Infortuni Beach Volley della Fipav (2351/77/46000500) Fipav Settore Assicurazioni 2010/2011 Pagina 1 di 10 SOMMARIO SOMMARIO... 2 INFORMAZIONI
DettagliIntegrativo FASI/ FASDAC
PIANO SANITARIO Integrativo FASI/ FASDAC Milano 2015 PIANO SANITARIO Integrativo FASI / FASDAC Riservato agli iscritti al Fondo di Assistenza sanitaria FASI/FASDAC Le prestazioni previste nel presente
DettagliGLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE
CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LE ODV Attraverso un accordo con l importante broker assicurativo AON il Centro di Servizi Vol. To, in continuità con la precedente esperienza di Idea Solidale, consente alle
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliRiepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica
Riepilogo Copertura Infortuni Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Indice INFORTUNI... 2 Oggetto della copertura... 3 Capitali assicurati... 3 Principali garanzie... 4 Principali esclusioni...
DettagliLegge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliPOLIZZA DI ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE. La presente polizza è stipulata tra
Pagina 1 di 11 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE La presente polizza è stipulata tra UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE Piazza San Marco n. 4 FIRENZE C.F./P.I. 012379680480 e Società Assicuratrice
DettagliCAPITOLATO D APPALTO
CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CIG 6201196CD0
DettagliMINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Servizi assicurativi per il triennio 30.11.2009 30.11.2012 Lotto n. 3 Capitolato di polizza convenzione assicurativa Vita
DettagliAvvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva
DettagliPROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DI ENTI PUBBLICI SOLO ENTE ASSICURATO I N D I C E DEFINIZIONI pagina 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pagina 5 NORME CHE REGOLANO
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI E FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA
Guida al rimborso dei ticket sanitari 2015 Fondo Fontur Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende associate all ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI E FEDERTURISMO
DettagliCOPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI. Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza;
COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Definizioni: Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto,
DettagliPOLIZZA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
POLIZZA MEDICI DI MEDICINA GENERALE POLIZZA N. 81301025 Copertura rischi economici dei Medici di Medicina Generale Il Medico di Famiglia, quando si assenta per malattia ed infortunio dal servizio per più
DettagliPOLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI stipulata tra la Spettabile Via p. GENERALI, 25 28100 NOVARA C.F.: 00123660037 P.IVA:01651850032 e la (di seguito denominata Società
DettagliDISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO
ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG:
DettagliCOMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n. 209 90133 Palermo
LOTTO N. 12 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER VISITE FUORI COMUNE. IMPORTO DISPONIBILE 27.272,72 oltre IVA (10%) ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE
DettagliPolizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige
DettagliPolizza di Assicurazione danni accidentali veicoli dipendenti in missione
Polizza di Assicurazione danni accidentali veicoli dipendenti in missione (Compagnia) Terbroker S.r.l. Corso Cerulli, 59 64100 Teramo Tel. 0861 413494 Fax 0861 211786 e-mail: info@terbroker.it DEFINIZIONI
DettagliIPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI
IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON
DettagliCOPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI
Comune di Pontassieve UOC Finanziaria Comune di Pontassieve COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Amministrazione o Ente: il Comune di Pontassieve, Contraente della polizza;
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliCITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE
DettagliLOTTO 7 POLIZZA TUTELA LEGALE QUADRI
LOTTO 7 POLIZZA TUTELA LEGALE QUADRI ASF AUTOLINEE SRL Via Asiago 16/18 22100 Como Lotto 7_capitolato Tutela Legale Quadri 1/10 EFFETTO: ore 24 del 31/12/2010 SCADENZA: ore 24 del 31/12/2013 PARAMETRI
DettagliPOLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLE DELL INFANZIA E NIDI D INFANZIA COMUNE DI SCANDIANO C.F./P.IVA: 00441150356
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SCUOLE DELL INFANZIA E NIDI D INFANZIA La presente polizza stipulata tra il COMUNE DI SCANDIANO C.F./P.IVA: 00441150356 e la Società DURATA DELLA POLIZZA dalle ore 24.00
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliCondizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna
Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliKASKO Danni accidentali ai veicoli
COMUNE di RAGUSA Capitolato Polizza di Assicurazione KASKO Danni accidentali ai veicoli Lotto 3 1 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione; ASSICURATO:
DettagliCondizioni generali di Assicurazione
Schema di Polizza Fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione operativa dell impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi ubicato in contrada Autigno Comune di Brindisi
DettagliAZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE VITERBO CONVENZIONE TRA
Modello 6 CONVENZIONE TRA La Azienda Unita Sanitaria Locale con sede in Viterbo, via E.Fermi,15,Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01455570562 (di seguito denominata per brevità AZIENDA ), rappresentata dal
DettagliKASKO Danni accidentali ai veicoli
COMUNE di PEDARA Capitolato Polizza di Assicurazione KASKO Danni accidentali ai veicoli LOTTO 5 1 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione; ASSICURATO:
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
DettagliOGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo
Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al
DettagliModulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO
Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare
DettagliDL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo
CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliPOLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE (LOTTO N 05)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE (LOTTO N 05) La presente polizza è stipulata tra Comune di PORTOGRUARO Piazza della Repubblica, 1 30026 PORTOGRUARO (VE) C.F. 00271750275
DettagliSCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI
CASA DI RIPOSO- RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE "CECI" Via G.P. Marinelli, n. 3, 60021 Camerano (AN) SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI (art. 279, c. 1, lett. f) DPR 5.10.2010, n. 207) Lì.. IL
DettagliAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA FIDEJUSSORIA
Scheda Tecnica relativa alla garanzia fidejussoria (ALLEGATO A ) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA FIDEJUSSORIA Oggetto Contraente Copertura rischi assicurativi derivanti dalla
DettagliCAPITOLATO SPECIALE POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI MONSERRATO
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI MONSERRATO DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato:
DettagliSTRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA
ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del
DettagliMORTE Euro 50.000,00
LOTTO 4 INFORTUNI MINORI ASILI NIDO DESCRIZIONE DEL RISCHIO MORTE Euro 50.000,00 INVALIDITA PERMANENTE Franchigia fissa del 5% Fino ai 40% liq. sul capitale di euro 100.000,00 dal 41% al 50% liq. sul capitale
DettagliPOLIZZE ASSICURATIVE 2015
POLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione ATTIVITÀ SPORTIVE ASSICURABILI Sport Equestri PERSONE ASSICURABILI L 'assicurazione vale per tutti i Tesserati a Società
DettagliCONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA Policlinico "Gaetano Martino"
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA Policlinico "Gaetano Martino" Capitolato Polizza di Assicurazione Danni accidentali ai veicoli (Kasko) LOTTO n 2 1 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono:
Dettagli