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1 A.A. 2014/15 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Diritto dell Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina m.farina@unica.it Versione 2014 aggiornata a cura dell Avv.to Gianluca Satta

2 Modulo IV La tutela dei Domain Names 2

3 Indice Premessa Struttura del domain name Top Level Domain (TLD) Second Level Domain (SLD) Nomi a dominio internazionalizzati Fattispecie lesive dei Domain Names ICANN La Registration Authority italiana I Mantainers I Registrars Sospensione e verifica del D.N. assegnato La risoluzione delle dispute La liberalizzazione Le MAP dell ICANN Le procedure italiane di riassegnazione Confronto tra procedure di riassegnazione Il caso Armani.it Casistica L arbitrato La giustizia ordinaria La registrazione (sincrona) 3

4 Premessa Il World Wide Web, definisce una particolare struttura architettonica composta da risorse, distribuite su migliaia di macchine nel mondo, accessibili attraverso un applicazione di tipo client denominata browser La veloce diffusione del web, pone il problema legato alla memorizzazione delle stringhe numeriche (quelle di cui è composto il numero IP) per il raggiungimento dei nodi della rete presso i quali si vogliono reperire risorse. 4

5 Premessa L indirizzo IP, costituisce l equivalente virtuale dell indirizzo fisico dell individuo Sequenza di quattro numeri decimali (per un totale di 32 bit) separati da un punto (es ) Difficoltà di memorizzazione degli indirizzi IP Invenzione del sistema DNS (Domain Name Sistem) 5

6 Struttura del Domain Name D u e e l e m e n t i l e s s i c a l i Esempi TLD Identifica la nazionalità ovvero la tipologia del sito web SLD E di libera espressione dell utente: nome di fantasia ovvero del nome reale di un soggetto, fisico o giuridico, o di una cosa. 6

7 Top Level Domain (TLD) Principali Domini di Primo Livello Country Code (cctld).it = Italia.uk = Gran Bretagna.fr = Francia.jp = Giappone.ch = Svizzera eu. = Europa Generic (gtld).com = Enti commerciali.org = Organizzazioni o Enti no profit.net = Networks.edu = Enti educativi o scolastici.biz = E-business.info = Organizzazioni o Aziende private che forniscono informazioni via Internet A partire dal gennaio 2012 fino ad aprile 2012, è stato possibile registrare in via sperimentale dei gtld personalizzati, senza alcuna limitazioni di lunghezza e di caratteri (es..cocacola,.movie,.windows ) 7

8 Second Level Domain (SLD) P a r R e g o l a m e n t o d i a s s e g n a z i o n e ( v e r s ) L i m i t i n e l l a s s e g n a z i o n e d e i n o m i a d o m i n i o c c T L D. i t lunghezza minima 3 caratteri e massima di 63 caratteri per ciascuna parte di un nome a dominio per una lunghezza massima complessiva di 255 caratteri caratteri ammessi: ASCII: cifre (0-9), lettere (a-z) e trattino (-) NON ASCII: tutti i caratteri appartenenti ai charset indicati nelle Linee Guida tecniche (vers. 2.1 del 4 novembre 2014) ciascuna componente di un nome a dominio: non può iniziare o terminare con il trattino (-) non deve contenere nei primi quattro caratteri la stringa "xn--. A partire dal 11 luglio 2012 sono stati introdotti gli Internationalized Domain Names (IDN) 8

9 Nomi a dominio internazionalizzati Regolamento di assegnazione ( v ers. 7.1 del 3 novembre 2014) IDN (Internationalized Domain Names) Possibilità di introdurre caratteri non ASCII nel nome a dominio (SLD) Tutti i paesi dell UE possono registrare i domini.it nella propria lingua di appartenenza (a partire dal 3 novembre 2014) Cybersquatting Typosquatting 9

10 Fattispecie lesive dei Domain Names Cybersquatting e Typosquatting La maggior parte delle controversie, che ruotano attorno all uso di nomi a dominio, è generata dalla diffusione di fenomeni come questi Cybersquatting Registrazione accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi o nomi altrui, effettuata da chi non ne abbia il diritto a fini di concorrenza sleale o per la rivendita a prezzi maggiori dell effettivo costo. Typosquatting Registrare di nomi a dominio molto simili a marchi o nomi altrui, differenziandosi per minime difformità letterali imputabili a errori di digitazione (ad esempio microsofd.it confondibile con microsoft.it). 10

11 ICANN Assegnazione, s ospensione e revoca dei Domain Names AUTORITA PER L ASSEGNAZIONE ED IL COORDINAMENTO ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) costituita nell ottobre del 1998 ed ha la natura giuridica di associazione no profit svolge le sue funzioni a livello locale per mezzo delle singole Registration Authority (RA) nazionali 11

12 ICANN La struttura ICANN Registration Autority nazionali R.A. Italiana: Registro (dal 2 agosto 2004) 12

13 La Registration Authority italiana In origine Registration Authority Naming Authority Cessata il 12 luglio 2005 Oggi (dal 2 agosto 2004) Registro Produce le Regole e le procedure in base alle quali si assegnano i cctld it Commissione Regole Effettua le assegnazioni di cctld it 13

14 I Mantainers Le richieste di registrazione dei nomi di dominio pervengono al Registro per il tramite di ulteriori soggetti intermediari denominati Mantainers (o MNT) Definiti all art. 1.3 del Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel cctld (RAG ) [versione 6.2, del 11 luglio 2012] organizzazioni che effettuano le registrazioni asincrone di nomi a dominio per conto dei Registranti secondo il regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cctld.it. La procedura di assegnazione può dirsi conclusa quando, pervenuta al Registro la documentazione richiesta, e verificata la sua validità, l indirizzo elettronico assegnato viene caricato nel Database dei Nomi Assegnati (DBNA). Dal 1 luglio 2010 non è più possibile stipulare contratti Maintainer, ossia contratti che prevedono la registrazione dei nomi a dominio.it in modalità asincrona. 14

15 I Mantainers Lettera di Assunzione di Responsabilità ( L.A.R.) Dichiarazione scritta che il richiedente deve inviare al Registro in allegato alla richiesta di assegnazione Redatta secondo i modelli e nel rispetto delle procedure predefinite nelle Guideline tecniche. Le LAR non conformi a quanto sopra specificato saranno respinte. (Forma vincolata a pena di irricevibilità) Il Richiedente assume la responsabilità civile e penale dell uso del nome assegnatogli Stabilire l ordine cronologico delle richieste di registrazione. ( first come, first served = prior in tempore potior in iure = primo arrivato, primo servito) FUNZIONI 15

16 I Registrars Definiti al par. 2.2 del Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel cctld (RAG ) [versione 7.1, del 3 novembre 2014] Il servizio di registrazione e mantenimento di un nome a dominio nel cctld.it è erogato dal Registro tramite i Registrar accreditati, organizzazioni che, in seguito al superamento di una procedura di accreditamento e disponendo di un adeguata infrastruttura tecnica, hanno un Contratto in vigore con il Registro. Il Registrar è sempre intermediario nei confronti del Registro per tutte le operazioni di registrazione dei nomi a dominio, nonché per il corretto mantenimento delle informazioni inserite nel Database dei Nomi Assegnati (DBNA) del Registro stesso utilizzando il sistema di registrazione con modalità sincrona 16

17 La registrazione (sincrona) Par. 4 del Reg. di Assegnazione Il sistema di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio nel cctld.it è basato sul protocollo EPP (Extensible Provisioning Protocol). Tale sistema permette lo svolgimento delle operazioni di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio in tempo reale. - Un nome a dominio può essere assegnato al Registrante soltanto dopo che lo stesso abbia indicato i propri dati identificativi, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio nel cctld.it - Tali indicazioni devono essere rilasciate al Registrar, solitamente mediante compilazione di un form online. - Il Registrar deve essere in grado di documentare per iscritto al Registro i fatti inerenti la registrazione stessa. - L assegnazione dei nomi a dominio nel cctld.it si basa sul principio first come first served : la data e l orario di registrazione di un nome a dominio coincidono con la data e l orario di inserimento nel DBNA di una richiesta sintatticamente e semanticamente corretta. 17

18 La registrazione (sincrona) Par. 4 del Reg. di Assegnazione Le operazioni di registrazione e mantenimento sono inoltrate al Registro dal Registrar, il quale interfacciondosi con il sistema di registrazione sopra citato, esegue tali operazioni per conto del Registrante o per conto proprio. Nei casi previsti dal Regolamento, alcune operazioni possono essere eseguite direttamente dal Registro, il quale provvederà a informare via il Registrar. Le dichiarazioni del registrante, che prima si effettuavano attraverso la LAR, con l eliminazione della procedura asincrona, oggi si rilasciano attraverso la compilazione del form online presente nelle pagine web dei Registrars È il Registrar che si occupa di inserire il nome a dominio registrato all interno del DBNA 18

19 Sospensione e verifica del D.N. assegnato Il Registro può sospendere: Par. 6 del Reg. di Assegnazione Su richiesta dell Autorità competente Su richiesta dell'assegnatario In qualunque momento, qualora il Registro ne ravvisi la necessità o l'urgenza o su richiesta di una terza parte per la tutela dei diritti, il nome a dominio può essere sottoposto a procedura di verifica. Inoltre possono essere eseguite verifiche a campione STATUS servertransferprohibited /serverupdateprohibited/ serverdeleteprohibited Vincoli imposti dal Registro per inibire qualsiasi operazione sul nome a dominio, in attesa che si completi la procedura di verificazione. I dati nel DBNA sono lasciati inalterati 19

20 La risoluzione delle dispute FONTI Le strade percorribili PRINCIPALE Il Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel country code Top Level Domain.it (abbreviato: Regolamento dispute ) [versione 2.1, del 3 novembre 2014] PRINCIPALE Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute nell ambito del cctld.it [versione 1.0, del 18 gennaio 2007] Linee guida per la risoluzione delle dispute nel cctld.it [versione 3.1 del 3 novembre 2014] 20

21 La premessa del Regolamento dispute enuncia la possibilità di risoluzione attraverso il ricorso ai seguenti rimedi Arbitrato La risoluzione delle dispute Le strade percorribili Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione si aggiungono Trattativa commerciale Ricorso al Giudice Ordinario 21

22 PRIMA DEL 15 DICEMBRE 1999 La liberalizzazione I comportamenti lesivi Le regole di Naming consentivano la registrazione di un solo indirizzo internet per i soggetti economici provvisti di partita IVA. La persona fisica priva di partita IVA era negata qualunque possibilita' di registrazione. DOPO IL 15 DICEMBRE LA LIBERALIZZAZIONE I soggetti economici provvisti di partita IVA possono registrare un numero illimitato di Domain Names Le persone fisiche possono registrare un solo indirizzo. 22

23 DAL 16 DICEMBRE 1999 La liberalizzazione La Registration Authority Italiana è sommersa da richieste di registrazione di nuovi nomi a dominio.it Dal 15 dicembre 1999 al 15 gennaio 2000, è stato sospeso il servizio di registrazione domini.it, per consentire alla Registration Authority Italiana di smaltire le numerose richieste di registrazioni commerciali pervenute dopo la liberalizzazione G li eff etti Si diffonde il fenomeno del Cybesquatting: qualcuno arriva a registrare fino a domini.it 23

24 La liberalizzazione Le soluzioni c ontro il cybersquatting Necessario trovare un modo, alternativo alla giustizia ordinaria (troppo lunga e dispendiosa) per tutelare i titolari di nomi e marchi, oggetto di accaparramento da parte dei cybersquatters La prima soluzione arriva dall ICANN [supportata dall'organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale] Introduzione per i nomi a dominio con estensione.com,.net, e.org di un procedimento amministrativo di risoluzione delle dispute relative ai nomi a domino rapido ed efficace (le c.d. MAP Mandatory Administrative Proceedings) 24

25 Le MAP dell ICANN Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando questi dimostri cumulativamente che: a) il nome a dominio è identico o di similitudine tale da indurre in confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti; b)l assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi interessi in relazione al suddetto dominio; c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede; 25

26 Le procedure italiane di riassegnazione Anche l Italia dal settembre 2000 decide di dotarsi di procedure ispirate alla MAP di ICANN (procedure di riassegnazione) IN ORIGINE a) Regolate dalle Regole di Naming; b)gestite dalla Naming Authority Italiana per mezzo di c) Enti Conduttori Autorizzati OGGI a) Regolate dal Regolamento dispute del Registro; b)gestite dal Registro per mezzo di Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) 26

27 Le procedure italiane di riassegnazione Par. 3.6 Regolamento r isoluzione dispute c c T LD.it Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando questi dimostri cumulativamente che: a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome ; b)l attuale assegnatario (resistente) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede 27

28 Le procedure italiane di riassegnazione Par. 3.6 Regolamento r isoluzione dispute c c T LD.it Ricorrente prova: 1 - CONFUSIONE (marchio o nome e cognome) 2 - MALA FEDE dell assegnatario Il dominio viene trasferito al ricorrente Se il resistente prova di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione Il dominio NON viene trasferito al ricorrente 28

29 Le procedure italiane di riassegnazione Par. 3.6 Regolamento r isoluzione dispute c c T LD.it Ricorrente prova: L'attuale assegnatario (resistente) non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio Se il resistente prova: che prima di avere avuto notizia dell opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Il dominio NON viene trasferito al ricorrente 29

30 Le procedure italiane di riassegnazione Le fasi della procedura IL PROCEDIMENTO È CARATTERIZZATO DA: RAPIDITÀ E SEMPLICITÀ 1) Il Ricorrente sceglie il PSRD potendo stabilire se la procedura verrà gestita da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico 2) Il PSRD riceve il ricorso via e in formato cartaceo provvedendo all invio al resistente 3) Entro i 25 giorni successivi il resistente può replicare 4) Decorso tale termine il PSRD nomina l arbitro (o collegio) 5) Entro i 15 giorni successivi il PSRD decide 6) Entro 4 giorni dalla decisione il PSRD comunica la decisione alle parti 30

31 Le procedure italiane di riassegnazione CONCLUSO IL PROCEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE I l ricorso al giudice ordinario Il Resistente può, entro 15 giorni dalla data in cui le è pervenuta la decisione del collegio, comunicare al Registro di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato (per tale effetto si blocca l esecuzione della decisione e la riassegnazione del nome a dominio) Se il Resistente non avvia, entro 15 giorni, alcun procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato, il Registro revoca la registrazione al precedente assegnatario e riassegna il dominio al vincitore NOTA: il costo del procedimento è sostenuto interamente dal Ricorrente e deve essere versato in anticipo 31

32 Le procedure italiane di riassegnazione Riepilogo Non hanno natura giurisdizionale (le parti possono liberamente adire il giudice ordinario) Non si pronunciano sul diritto del ricorrente al marchio o al nome ma se il nome a dominio sia stato registrato in malafede da chi non ne avesse diritto. Non possono disporre risarcimenti danni, né condannare il resistente soccombente al rimborso, verso il ricorrente, delle spese della procedura, né condannare il ricorrente soccombente al risarcimento delle spese di difesa sostenute dal resistente. 32

33 Le procedure italiane di riassegnazione Non è necessario che l assegnatario del nome a dominio, per poter confermare la propria titolarità sull indirizzo assegnatogli, abbia diritti o interessi legittimi in relazione al suddetto dominio MA deve provare che prima di avere avuto notizia della contestazione, ha usato, in buona fede, o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente, per offerta al pubblico di beni e servizi OPPURE Condizioni per la riassegnazione Deve provare di essere conosciuto, personalmente o come ente, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio 33

34 Le procedure italiane di riassegnazione F attispecie s intomatiche di malafede L ARTICOLO 3.7 DELLE REGOLAMENTO DISPUTE ELENCA GLI INDICI PRESUNTIVI DI MALA FEDE, CHE SOSTANZIALMENTE RICALCANO QUANTO PREVISTO ANCHE DALLE PROCEDURE MAP DELL ICANN E ADR DELL EURID ECCONE ALCUNE a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente 34

35 Le procedure italiane di riassegnazione I nterpretazione di regole c ontrattuali PRECISAZIONE L esito del procedimento di riassegnazione è fondato sull interpretazione di regole contrattuali DI CONSEGUENZA non garantisce la conformità dello stesso al complesso delle norme dell ordinamento giuridico INFATTI può accadere che un nome a dominio perfettamente rispondente al Regolamento di Assegnazione non sia altrettanto rispettoso delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute al singolo dall ordinamento giuridico 35

36 Confronto tra procedure di riassegnazione Procedure italiane v s. M AP dell ICANN Legittimazione attiva I legittimati attivi ad entrambe le procedure sono esclusivamente coloro che hanno diritto alla registrazione di un cctld.it o di un gtld. Ciò rappresenta una necessaria conseguenza del fatto che a conclusione della procedura di riassegnazione, non è possibile chiedere la mera cancellazione del nome a dominio contestato ma esclusivamente la registrazione in capo al ricorrente. Diritti tutelabili Le Regole italiane tutelano anche il diritto al nome delle persona fisica; le MAP di ICANN soltanto il diritto al marchio. 36

37 Confronto tra procedure di riassegnazione Procedure italiane v s. M AP dell ICANN Tempistica del procedimento I termini previsti per la procedura italiana sono più lunghi: per le repliche del resistente sono previsti 25 giorni di calendario a fronte dei 20 giorni stabiliti per le MAP; per la decisione italiana 15 giorni correnti (aumentabili a 30 nel caso di richiesta di ulteriori difese dalle parti) a fonte dei 14 giorni stabiliti per le decisioni ICANN. Onere della prova Il Regolamento italiano prevede a carico di entrambe le parti la dimostrazione del proprio diritto al nome di dominio. Le MAP prevedono per il resistente la semplice prova dell assenza del diritto al nome di dominio in capo al ricorrente. Rapporto tra procedura di riassegnazione e giudizio ordinario La procedura italiana non può essere intrapresa in pendenza di giudizio o di arbitrato sul nome a dominio contestato, e si estingue nel caso di giudizio ordinario intrapreso durante il suo corso; le MAP prevedono la scelta discrezionale circa la prosecuzione in presenza di un procedimento ordinario già avviato o intrapreso nel suo corso. 37

38 Il caso Armani.it Diff ormità tra riassegnazione e procedimento giudiziale IL GIUDICE ORDINARIO POTREBBE CONCLUDERE CON ESITO DIFFORME, O ADDIRITTURA OPPOSTO, DA QUELLO CONCLUSIVO DELLA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE CASO ARMANI.IT TRIBUNALE DI BERGAMO, SENTENZA 3 MARZO 2003, GIORGIO ARMANI S.P.A. C/ ARMANI LUCA DECISIONE Il Giudice ha dichiarato l illegittimità dell utilizzo di quel dominio da parte del Sig. Luca Armani, il quale lo aveva registrato già dal 1997 per pubblicizzare il proprio timbrificio. L assegnatario aveva indubbiamente un titolo per la registrazione di quel dominio coincidente con il proprio cognome; egli aveva, altresì, diritto a tenerlo in applicazione del principio first came, first served eppure ciò che ha prevalso è stato l articolo 1 della (vecchia) Legge Marchi, comma 1 punto c) sulla base del quale il dominio armani.it è stato assegnato al noto omonimo stilista. Una tale fattispecie, portata dinnanzi al collegio dei saggi (oggi denominati esperti), avrebbe avuto certamente un esito opposto in quanto il comportamento del primo assegnatario rispondeva esattamente a quanto contenuto nel Regolamento di Assegnazione. 38

39 Casistica juventuscasino.com / j uvecasino.com La Ricorrente, Juventus F.C. S.p.A., è una società di diritto italiano fondata nel 1897 a Torino, operante nel settore del calcio professionistico, la cui prima squadra è una delle più note squadre di calcio professionistico a livello mondiale. La Ricorrente è proprietaria, tra gli altri, dei seguenti marchi: JUVENTUS (parola) e JUVE (parola) I nomi a dominio in contestazione comprendono i nomi JUVENTUS e JUVE, dunque inglobano esattamente i marchi della Ricorrente. La combinazione con un termine di uso generico (CASINO, inteso nel suo significato di casa da gioco ) e del suffisso.com (che solo identifica il tipo di dominio) non sono sufficienti ad escludere che i nomi a dominio in contestazione siano verosimilmente associati ai marchi della Ricorrente; e più grave ancora, che il pubblico sia indotto in confusione, sviato circa l origine dei nomi a dominio in contestazione e l eventuale legame od addirittura la coincidenza fra il titolare di detti nomi a dominio e la proprietaria dei marchi. 39

40 Casistica asroma.it Il nome AS Roma non può non essere ritenuto più che noto: il relativo marchio gode quindi della tutela ultramerceologica prevista dalla legge sul marchio. Da oltre settant anni identifica una delle due squadre di calcio della capitale. La AS Roma è inoltre società per azioni quotata in borsa, con capitale sociale di euro, il che la rende nota anche in ambito extrasportivo. E quindi del tutto impensabile che la sua denominazione possa essere sconosciuta a chi operi nell ambito della città di Roma. Ciò premesso, è del tutto pacifico che il dominio sia stato originariamente registrato il 23 gennaio 1997 dalla ELF Servizi, Cultura e Ambiente s.r.l. La resistente non ha fornito alcuna motivazione per la scelta del nome di dominio ASROMA.IT, che palesemente non ha nulla a che fare con la denominazione sociale della società. Nell aprile 1999 la ELF invia alla odierna ricorrente un messaggio (prodotto dalla resistente stessa) firmato da Marco Poltronieri, del seguente testuale tenore: Sono l amministratore della ELF s.r.l., proprietaria del sito ASROMA.IT. La presente per comunicarvi che la società verrà chiusa entro la fine dell anno e il dominio è quindi in vendita. 40

41 Casistica www. barbie.it È una delle più note bambole del mondo, prodotta dalla Mattel con gli altri numerosi prodotti regolarmente contraddistinti dal marchio registrato, notorietà confermata in Italia anche dal risalto che trova sulla stampa (gli viene dedicato anche un libro). Difficile ritenere che la resistente ne ignorasse l esistenza, al momento della registrazione. Sul marchio, inoltre, la resistente stessa appare, ictu oculi, non poter rivendicare alcun diritto. La documentazione prodotta dalla ricorrente rivela la circostanza verificabile su internet che la resistente ha registrato altri nomi a dominio in nessun modo riferibili all attività della stessa, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: philipmorris.it; toystories.it) Sul sito della resistente, inoltre, non appare essere svolta alcuna attività: l indirizzo corrisponde ad una pagina standard attestante unicamente l avvenuta registrazione del dominio da parte della Alicom; esso, inoltre, è ancora vuoto. La registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell ambito di un più ampio disegno accaparratorio. 41

42 Casistica www. brucespringsteen.com La rock star Bruce Springsteen perde la procedura di riassegnazione intentata contro un gruppo di fan per ottenere l'uso del dominio. Secondo l arbitro, il Bruce Springsteen Club non ha violato i diritti del musicista, registrandolo. Il resistente ha dimostrato di avere un diritto/interesse legittimo a mantenere il dominio, mentre il musicista non è riuscito a dimostrare l utilizzo del dominio in maniera non corretta, o che il fun club abbia tentato di vendere il nome. 42

43 L art. 2 del Regolamento dispute prevede, infine, un ulteriore possibilità di tutela attraverso il ricorso all arbitrato irrituale. Il richiedente l assegnazione di un Domain Name, con apposita richiesta da inviare al Registro, può aderire ad una clausola compromissoria con la quale espressamente si impegna a risolvere le eventuali controversie sul relativo nome a dominio dinanzi ad un collegio arbitrale. SI TRATTA DI UNA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE DI NATURA CONTRATTUALE MA CHE, A DIFFERENZA DELLA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE, CONFERISCE MAGGIORI POTERI AL COLLEGIO DECIDENTE L arbitrato Procedura s t r agiudiziale Art. 2.5 del Regolamento dispute Poteri istruttori del collegio arbitrale Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio assegnato oggetto di opposizione. Tali provvedimenti sono eseguiti dal registro. Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro è tenuto a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste 43

44 L arbitrato Precisazione FONTI DELLA DECISIONE ARBITRALE Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base del presente Regolamento dispute e delle norme dell Ordinamento italiano L efficacia del lodo arbitrale è equiparata a quella della magistratura ordinaria ed è inappellabile nel merito. L unico inconveniente dell arbitrato è costituito dai costi della procedura, assai elevati, soprattutto se raffrontati alle spese della procedura di riassegnazione 44

45 La giustizia ordinaria IL DOMAIN NAME È TUTELATO DAL CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ART. 22 D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 45

46 La giustizia ordinaria Art. 118, comma 6, D.Lgs 10 febbraio 2005, n.30 Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità' di registrazione. NOTA In tal caso, eccezionalmente, la domanda all autorità giudiziaria fa salva l applicabilità della procedura di riassegnazione 46

47 La giustizia ordinaria RIMANE, INFINE, LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA, LA QUALE DIFFICILMENTE CONSENTE UNA REAZIONE RAPIDA, EFFICACE ED ECONOMICAMENTE CONVENIENTE. I TEMPI PER OTTENERE UN RISULTATO UTILE POTREBBERO ESSERE TROPPO LUNGHI, SOPRATTUTTO SE RAFFRONTATI AL DANNO DI IMMAGINE, SUBITO DAL RICORRENTE, CHE AUMENTA PROPORZIONALMENTE AL PASSARE DEL TEMPO. Va, inoltre, considerato che, spesso le attività di accaparramento di Domain Name sono, appositamente, svolte da soggetti che agiscono in ordinamenti giuridici diversi da quello in cui ha sede l avente diritto al dominio. Dinanzi ad una tale situazione, i costi eccessivi per il radicamento del giudizio all estero, scoraggiano la scelta a favore di altri rimedi, quali la trattativa commerciale o la procedura di riassegnazione, se ne sussistono i presupposti. 47

48 A.A. 2014/15 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni Grazie per l attenzione Docente: Massimo Farina m.farina@unica.it gianluca@gianlucasatta.it

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