MOD. ML UCAR1-03/2007

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1 MOD. ML UCAR1-03/2007 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT LINKED Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento dei Fondi Interni, il Glossario ed il Modulo di proposta, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa. Montepaschi Life (Ireland) Limited - George s Quay Plaza, 1 George s Quay - Dublin 2 - Fax

2 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT LINKED UNIT CARATTERE SCHEDA SINTETICA ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto. 1. INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione Montepaschi Life (Ireland) Ltd, Compagnia di assicurazione di diritto irlandese del Gruppo Monte dei Paschi di Siena (MPS). 1.b) Denominazione del contratto Unit Carattere. 1.c) Tipologia del contratto UNIT CARATTERE è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked, non previdenziale. Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di fondi. Il valore delle quote dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote stesse sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all andamento del valore delle quote. 1.d) Durata La durata del contratto coincide con la durata della vita dell assicurato. Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento. pagina 1 di 83

3 1.e) Pagamento dei premi Il contratto prevede il versamento di un premio unico. Inoltre è consentito effettuare versamenti di carattere straordinario in qualsiasi momento, ovvero di programmare un piano di versamenti di periodicità mensile o annuale. Premio Unico: minimo e ; Premi Straordinari: minimo e 2.500; Premi Programmati: minimo e 250 mensili / e annuali. 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO UNIT CARATTERE è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked, non previdenziale che attraverso il versamento di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi o programmati consente la costituzione di un capitale da liquidare in caso di decesso dell Assicurato ed il cui valore dipende dal valore delle quote dei Fondi Interni prescelti. Il Contraente può richiedere il riscatto del contratto in qualsiasi momento della durata contrattuale. Il Contraente, inoltre, ha la facoltà di aderire ad una tra le seguenti coperture assicurative complementari: assicurazione di un capitale in caso di morte; assicurazione di un capitale in caso di morte e di una rendita mensile in caso di perdita dell autosufficienza; assicurazione di un capitale in caso di morte e di invalidità totale e permanente; assicurazione di un capitale in caso di morte e malattia grave. Si precisa che nel caso in cui il Contraente sottoscriva una delle coperture complementari parte dei premi versati sarà utilizzata dalla Compagnia a copertura dei rischi demografici da queste previsti (rischio di mortalità, perdita dell autosufficienza, invalidità totale e permanente, malattia grave). Detta parte, pertanto, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della prestazione assicurata di cui al punto 3.a). 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazione in caso di decesso: Caso morte vita intera in caso di decesso dell Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale pari al controvalore delle quote moltiplicato per una percentuale variabile in funzione dell età dell Assicurato: 120% per Assicurati aventi, alla stipula del contratto, età inferiore o uguale a 35 anni; 110% per Assicurati aventi, alla stipula del contratto, età inferiore o uguale a 50 anni; 103% per Assicurati aventi, alla stipula del contratto, età inferiore o uguale a 65 anni; pagina 2 di 83

4 101% per Assicurati aventi, alla stipula del contratto, età inferiore o uguale a 75 anni; 100,1% per Assicurati aventi, alla stipula del contratto, età superiore a 75 anni. Il capitale liquidato in aggiunta al controvalore delle quote non potrà comunque essere superiore a Euro b) Coperture complementari: Assicurazione di un capitale in caso di morte: Capitale in caso di decesso dell Assicurato entro il 75 anno di età, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato. Detto capitale sarà liquidato in aggiunta a quello previsto alla precedente lettera a). Assicurazione di un capitale in caso di morte e di una rendita mensile in caso di perdita dell autosufficienza: Capitale Rendita in caso di decesso dell Assicurato entro il 75 anno di età, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato. Detto capitale sarà liquidato in aggiunta a quello previsto alla precedente lettera a); il pagamento all Assicurato di una rendita in caso di perdita dell autosufficienza dell Assicurato stesso nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di non autosufficienza fino a che, in vita l Assicurato, perduri lo stato di non autosufficienza; Assicurazione di un capitale in caso di morte e di invalidità totale e permanente: Capitale Capitale in caso di decesso dell Assicurato entro il 75 anno di età, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato. Detto capitale sarà liquidato in aggiunta a quello previsto alla precedente lettera a); in caso di infortunio o malattia dell Assicurato, entro il 60 anno di età, che abbia come conseguenza un invalidità totale e permanente il pagamento all Assicurato di un indennità sotto forma di capitale. pagina 3 di 83

5 Assicurazione di un capitale in caso di morte e malattia grave: Capitale Capitale in caso di decesso dell Assicurato entro il 75 anno di età, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato. Detto capitale sarà liquidato in aggiunta a quello previsto alla precedente lettera a); in caso di malattia grave dell Assicurato, entro il 65 anno di età, il pagamento all Assicurato del capitale nel momento in cui viene effettuata la diagnosi di malattia grave. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 10, 35, 39, 48 e 56 delle condizioni di polizza. 4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all andamento del valore delle quote. 4a) Rischi finanziari a carico del Contraente. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente assume i seguenti rischi: a) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati; b) ottenere un capitale in caso di morte dell assicurato inferiore ai premi versati con riferimento alla prestazione prevista dal punto 3.a). 4b) Profilo di rischio dei Fondi Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento, diversi in funzione del fondo prescelto dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall ISVAP, il profilo di rischio dei fondi a cui le prestazioni possono essere collegate. Profilo di rischio Fondo Interno Basso Medio Basso Medio Medio Alto Alto Molto Alto Carattere Attento Carattere Sereno Carattere Equilibrato Carattere Dinamico Carattere Forte pagina 4 di 83

6 5. COSTI La Compagnia, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal fondo riducono l ammontare della prestazione principale in caso di decesso dell Assicurato. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall ISVAP, l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo. Il Costo percentuale medio annuo indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 10 anni il Costo percentuale medio annuo è pari all 1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell 1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sullo specifico fondo di seguito rappresentato ed impiegando un ipotesi di rendimento del fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui fondi in quanto elementi variabili dipendenti dall attività gestionale e delle possibili opzioni esercitabili a discrezione del contraente. Il costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il costo percentuale medio annuo è stato determinato sulla base di un ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall ISVAP nella misura del 4% annuo al lordo dell imposizione fiscale. INDICATORE SINTETICO COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO Fondo Carattere Attento (profilo di rischio Basso/Medio Basso) Premio unico: Età: qualunque Durata dell operazione assicurativa Costo percentuale medio annuo 1,72% 1,54% 1,48% 1,45% 1,43% Premio unico: Età: qualunque Durata dell operazione assicurativa Costo percentuale medio annuo 1,72% 1,54% 1,48% 1,45% 1,43% Premio unico: Età: qualunque Durata dell operazione assicurativa Costo percentuale medio annuo 1,72% 1,54% 1,48% 1,45% 1,43% pagina 5 di 83

7 Fondo Carattere Equilibrato (profilo di rischio Medio/Medio Alto) Premio unico: Età: qualunque Durata dell operazione assicurativa Costo percentuale medio annuo 2,37% 2,19% 2,12% 2,09% 2,07% Premio unico: Età: qualunque Durata dell operazione assicurativa Costo percentuale medio annuo 2,37% 2,19% 2,12% 2,09% 2,07% Premio unico: Età: qualunque Durata dell operazione assicurativa Costo percentuale medio annuo 2,37% 2,19% 2,12% 2,09% 2,07% Fondo Carattere Forte (profilo di rischio Alto/Molto Alto) Premio unico: Età: qualunque Durata dell operazione assicurativa Costo percentuale medio annuo 2,88% 2,69% 2,63% 2,60% 2,58% Premio unico: Età: qualunque Durata dell operazione assicurativa Costo percentuale medio annuo 2,88% 2,69% 2,63% 2,60% 2,58% Premio unico: Età: qualunque Durata dell operazione assicurativa Costo percentuale medio annuo 2,88% 2,69% 2,63% 2,60% 2,58% 6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI/OICR In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato negli ultimi 3 anni dai fondi di cui alla Tabella 1 ed a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative. Il dato è confrontato con un paramentro di riferimento, di seguito denominato Benchmark. Il Benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione. Si segnala che il parametro di riferimento utilizzato, diverso per ogni tipo di fondo, è quello Fideuram che è implicitamente gravato da costi. Le predette informazioni sono integrate con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. pagina 6 di 83

8 Tabella 1 Rendimento medio annuo composto Fondo Denominazione Rendimento del Fondo medio annuo composto Carattere Attento* 0,77% 1,17% 1,13% 0,77% 1,17% 1,13% Benchmark Carattere 1.03% Attento 1,00% 1,22% 1,03% 1,00% 1,22% Carattere Sereno* 1,87% 5,50% 1,03% 1,87% 5,50% 1,03% Benchmark Carattere 2,32% Sereno 4,30% 1,93% 2,32% 4,30% -0,01% Carattere Equilibrato* 1,56% 8,04% 1,70% 1,56% 8,04% 1,70% Benchmark Carattere 1,45% Equilibrato 6,49% 0,83% 1,45% 6,49% 0,83% Carattere Dinamico* -1,23% 12,49% -1,23% 3,10% 12,49% 3,10% Benchmark Carattere 0,29% Dinamico 9,43% 3,15% 0,29% 9,43% 1,93% Carattere Forte* -0,03% 15,78% 4,60% -0,03% 15,78% 4,60% Benchmark Carattere -1,03% Forte 12,81% -0,1% -1,03% 12,81% 3,15% Tasso medio d'inflazione 2,00% 1,70% 2,00% * I Fondi sono operativi da aprile Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa. La Montepaschi Life (Ireland) Ltd è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente scheda sintetica. Dublino, marzo 2007 Il rappresentante legale Il Direttore Generale Eamonn Cummins pagina 7 di 83

9 PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE pagina 8 di 83

10 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT LINKED UNIT CARATTERE NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota informativa si articola in sei sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI C. INFORMAZIONI SUI FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO F. DATI STORICI SUI FONDI 1. Informazioni generali A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE a) La denominazione sociale della Compagnia è MONTEPASCHI LIFE (Ireland) Limited; b) La sede Legale e la Direzione Generale sono nella Repubblica di Irlanda. La sede Legale è in 33 Sir John Rogerson s Quay - Dublin 2 e la direzione Generale in George s Quay Plaza, 1 George s Quay Dublin 2 Ireland; c) Recapito telefonico: ; sito internet: mplife@mplife.ie; d) La MONTEPASCHI LIFE (Ireland) Limited è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con provvedimento emesso in data 14/05/1999. La Compagnia opera in Italia esclusivamente in regime di libera di prestazione di servizi ai sensi dell art. 70 del D.Lgs. 17/3/95 n. 174 ed è soggetta al controllo del Irish Financial Regulator. Nella scelta degli investimenti, la Compagnia osserva le limitazioni normative e regolamentari vigenti in Italia. e) La società di revisione è la KPMG Ltd con sede nella Repubblica di Irlanda in 1, Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1. pagina 9 di 83

11 2.Conflitto di interessi La Compagnia ha in corso i seguenti rapporti: contratto di gestione finanziaria del patrimonio dei Fondi Interni, cui sono collegate le prestazioni del presente contratto, con la consociata Montepaschi Asset Management Ireland Ltd., che nelle operazioni di compravendita ricorre anche alla intermediazione di Società appartenenti al Gruppo MPS; contratti di c/c e deposito titoli con la Banca Monte dei Paschi di Siena, con società a questa collegate e con società consociate. Inoltre i Fondi interni possono investire in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo MPS o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo MPS. Nel patrimonio dei Fondi interni sono presenti titoli obbligazionari ed azioni di società appartenenti al Gruppo MPS. Si precisa inoltre che la Compagnia ha in corso accordi che comportano la parziale retrocessione di commissioni gravanti su OICR ed altri investimenti ( rebates ). La percentuale di retrocessione percepita dalla Compagnia varia a seconda dei singoli OICR sottostanti i Fondi Interni. Al fine di superare un potenziale conflitto di interessi, tali utilità saranno riconosciute indirettamente al cliente, per il tramite della Compagnia, che le attribuirà interamente al patrimonio del Fondo stesso, con conseguente incremento del valore unitario delle quote. La Compagnia ha stimato prudenzialmente, sulla base della composizione di ogni Fondo Interno alla data di redazione della presente Nota Informativa, dei livelli di rebates su base annua. Tali rebates varieranno a seconda degli investimenti effettuati. Denominazione del Fondo Interno Rebates atteso Rebates massimo Carattere Attento 0,46% 0,77% Carattere Sereno 0,66% 1,33% Carattere Equilibrato 0,74% 1,33% Carattere Dinamico 0,91% 1,33% Carattere Forte 1,06% 1,33% Le modalità di attribuzione dei rebates annui al patrimonio del Fondo interno sono le seguenti: giornalmente la Compagnia incrementerà il patrimonio del Fondo interno della relativa quota parte della percentuale attesa annuale di rebates sopra definiti; alla fine di ogni trimestre solare la Compagnia provvede a conguagliare i rebates di competenza di ogni fondo sulla base degli incassi effettivi. Le predette retrocessioni saranno quantificate nel rendiconto annuale della gestione dei fondi Interni. La Compagnia garantisce in ogni caso che, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse, l operatività sia diretta che delegata viene svolta in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. pagina 10 di 83

12 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI 3. Rischi finanziari UNIT CARATTERE è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked, non previdenziale, le cui prestazioni dipendono dal valore delle quote dei Fondi interni, che a sua volta dipende dalle fluttuazioni di valore delle attività finanziarie di cui le quote stesse sono rappresentazione. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente assume i seguenti rischi finanziari: a) rischio di prezzo: il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell emittente che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico); b) rischio di credito: il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all eventualità che l emittente non sia in grado di pagare l interesse o rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell emittente; c) rischio di tasso: il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga e la loro vita residua); un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa; d) rischio di liquidità:il rischio che i valori mobiliari non si trasformino prontamente (quando necessario) in liquidità senza perdere di valore; e) rischio di cambio: il rischio di oscillazione del tasso di cambio dell euro rispetto alla valuta in cui e denominato il valore mobiliare, nonché quello connesso a eventuali limiti posti alla convertibilità delle varie valute in euro ed alla situazione politico finanziaria dei paesi di appartenenza degli emittenti degli attivi che compongono il Fondo. 4. Informazioni sull impiego dei premi I premi versati, al netto dei costi del contratto indicati al successivo punto , saranno impiegati in quote di Fondi Interni alla Compagnia, con successivo acquisto di quote di OICR. Il cliente ha la facoltà di scegliere tra 5 Fondi interni. Si precisa che nel caso in cui il Contraente aderisca ad una delle coperture aggiuntive di cui al successivo punto 5.2., una parte dei premi versati dal Contraente sarà utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici da queste previsti (rischio di mortalità, rischio di perdita dell autosufficienza, rischio di invalidità e rischio di contrarre una malattia grave) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorrerà alla formazione del capitale. La Compagnia riconoscerà, inoltre, un bonus di fedeltà ogni 5 annualità di polizza, incrementando, a suo carico, dell 1% il numero delle quote dei Fondi interni attribuite al contratto. Per le quote acquisite a seguito di versamenti aggiuntivi il bonus sarà riproporzionato in relazione al periodo intercorrente tra la data del versamento e la data di riconoscimento del bonus stesso. La Compagnia garantisce le coperture aggiuntive di cui al successivo punto 5.2., vendendo mensilmente quote per un importo pari al costo della/e garanzia/e aggiuntiva/e prescelta/e. Il valore delle quote da prendere a riferimento è quello rilevato il primo giorno lavorativo precedente quello della ricorrenza mensile di polizza. La Compagnia comunicherà annualmente al Contraente l ammontare del prelievo effettuato. pagina 11 di 83

13 5. Prestazioni assicurative UNIT CARATTERE ha durata indeterminata e si estingue a seguito dei seguenti eventi: al verificarsi del decesso dell Assicurato; alla data di richiesta, da parte del Contraente, del riscatto totale; all esaurimento delle quote attribuite al contratto. La Compagnia comunicherà in anticipo l approssimarsi dell esaurimento delle quote PRESTAZIONE PRINCIPALE IN CASO DI DECESSO DELL ASSICURATO In caso di decesso dell Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo pari al controvalore delle quote del/i Fondo/i Interno/i moltiplicato per una percentuale variabile in funzione dell età dell Assicurato stesso al momento della stipula del contatto, come di seguito specificato: 120% per Assicurati aventi età inferiore o uguale a 35 anni; 110% per Assicurati aventi età superiore a 35 anni e inferiore o uguale a 50 anni; 103% per Assicurati aventi età superiore a 50 anni e inferiore o uguale a 65 anni; 101% per Assicurati aventi età superiore a 65 anni e inferiore o uguale a 75 anni; 100,1% per Assicurati aventi età superiore a 75 anni. L importo aggiuntivo rispetto al controvalore delle quote non potrà essere superiore ad euro Il valore delle quote da prendere a riferimento è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della documentazione necessaria per il diritto alla prestazione di cui all Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. Al momento della ricezione della denuncia dell evento, la Compagnia esegue il trasferimento gratuito di tutte le quote attribuite al contratto al Fondo interno denominato Fondo Carattere Attento. Il valore delle quote da prendere a riferimento è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della denuncia dell evento di cui sopra. La Compagnia comunicherà al Contraente gli estremi dell operazione di trasferimento effettuata, con l indicazione delle quote trasferite, di quelle attribuite e i valori unitari di quota. La Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o del premio. Il Contraente assume il rischio dell andamento negativo del valore delle quote. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi interni, le quali a loro volta dipendono dall andamento delle attività di cui le quote sono rappresentative. L entità della prestazione può essere inferiore ai premi pagati PRESTAZIONI ACCESSORIE Il Contraente ha la facoltà di richiedere, all atto della sottoscrizione della proposta, una tra le seguenti garanzie accessorie: a) assicurazione di un capitale in caso di morte; b) assicurazione di un capitale in caso di morte e di una rendita mensile in caso di perdita dell autosufficienza; pagina 12 di 83

14 c) assicurazione di un capitale in caso di morte e di invalidità totale e permanente; d) assicurazione di un capitale in caso di morte e malattia grave; In proposito si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario. a) assicurazione di un capitale in caso di morte La garanzia prevede, in caso di morte dell Assicurato, il pagamento agli aventi diritto del capitale indicato in polizza per tale garanzia. Detto capitale sarà liquidato in aggiunta a quello previsto al precedente punto 5.1. La predetta garanzia accessoria potrà essere accordata sulla base delle dichiarazioni contenute nel questionario sostitutivo del controllo medico, per assicurati di età compresa tra i 18 e i 60 anni ed entro il limite massimo di capitale assicurabile pari ad euro Si precisa che si applicano le limitazioni di cui all art. 62 delle Condizioni di Assicurazione (Carenza). Il capitale assicurato all atto della sottoscrizione della proposta non subirà modifiche per il progressivo invecchiamento dell Assicurato. Il Contraente ha comunque la facoltà di modificare in ogni momento l importo del capitale assicurato. Per ogni modifica che comporti un aumento della copertura assicurativa, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere nuove dichiarazioni sostitutive del controllo medico e decidere se accettare la variazione tenendo conto del loro esito. Sulla parte di capitale assicurato in aumento, si applicano le limitazioni di cui all art. 62 delle Condizioni di Assicurazione (Carenza). Il Contraente può rinunciare in qualsiasi momento alla garanzia aggiuntiva precedentemente sottoscritta. La rinuncia alla copertura offerta dalla garanzia accessoria, sia all atto della sottoscrizione della proposta, sia in corso di contratto, preclude ogni possibile riattivazione della stessa. La predetta garanzia aggiuntiva, e con essa il prelievo del relativo costo, cesserà, comunque, con effetto dalla ricorrenza mensile successiva al compimento del 75 anno di età dell Assicurato. La garanzia aggiuntiva cesserà, inoltre, dalla data di ricezione della richiesta di riscatto totale da parte della Compagnia, che in tale caso restituirà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo intercorrente tra la data di ricezione della richiesta stessa e la prima ricorrenza mensile di polizza immediatamente successiva a tale data. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. E escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione. Se il decesso è dovuto ad uno dei predetti eventi la Compagnia corrisponderà solamente il capitale previsto al precedente punto Il costo della garanzia accessoria è determinato in relazione all ammontare del capitale assicurato, pagina 13 di 83

15 all età e al sesso dell Assicurato ed è prelevato vendendo mensilmente quote per un importo pari al costo della garanzia aggiuntiva stessa. Il valore delle quote da prendere a riferimento è quello rilevato il primo giorno lavorativo precedente quello della ricorrenza mensile di polizza. La Compagnia comunicherà annualmente al Contraente l ammontare del prelievo effettuato. Il costo mensile è pari all importo che si ottiene moltiplicando il capitale caso morte prescelto, per il tasso di premio di cui agli allegati 1A e 1B alle Condizioni di Assicurazione relativo all età raggiunta e al sesso dell Assicurato. In caso di rinuncia della garanzia complementare in corso di contratto la Compagnia sospenderà il prelievo del relativo costo alla ricorrenza mensile successiva alla data di ricevimento della richiesta. Qualora il valore delle quote non sia più sufficiente per consentire il prelievo dei costi sopraindicati la garanzia aggiuntiva cesserà e non potrà essere riattivata. In caso di richiesta di riscatto totale la Compagnia restituirà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo intercorrente tra la data di ricezione della richiesta stessa e la prima ricorrenza mensile di polizza immediatamente successiva a tale data. b) assicurazione di un capitale in caso di morte e di una rendita mensile in caso di perdita dell autosufficienza La garanzia prevede: in caso di morte dell Assicurato il pagamento agli aventi diritto del capitale indicato in polizza per tale garanzia. Detto capitale sarà liquidato in aggiunta a quello previsto al precedente punto 5.1; in caso di perdita dell autosufficienza da parte dell Assicurato nello svolgere almeno quattro delle sei attività elementari della vita quotidiana (ADL), come successivamente identificate, il pagamento all Assicurato stesso dell importo della rendita mensile indicata in polizza finché, in vita l Assicurato, permanga lo stato di perdita dell autosufficienza. La predetta garanzia accessoria potrà essere accordata sulla base delle dichiarazioni contenute nel questionario sostitutivo del controllo medico, per assicurati di età compresa tra i 18 e i 60 anni ed entro il limite massimo di capitale assicurabile per il caso morte pari ad euro e nel limite di euro per la rendita mensile da perdita dell autosufficienza. Si precisa che si applicano le limitazioni di cui all art. 62 delle Condizioni di Assicurazione (Carenza). Il capitale assicurato all atto della sottoscrizione della proposta non subirà modifiche per il progressivo invecchiamento dell Assicurato. Il Contraente ha comunque la facoltà di modificare in ogni momento l importo del capitale assicurato. Per ogni modifica che comporti un aumento della copertura assicurativa, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere nuove dichiarazioni sostitutive del controllo medico e decidere se accettare la variazione tenendo conto del loro esito. Sulla parte di capitale assicurato in aumento, si applicano le limitazioni di cui all art. 62 delle Condizioni di Assicurazione (Carenza). La rendita mensile in caso di perdita dell autosufficienza sarà incrementata del 2% ad ogni anniversario di polizza. Il Contraente può rinunciare in qualsiasi momento alla garanzia aggiuntiva precedentemente sottoscritta. La rinuncia alla copertura offerta dalla garanzia accessoria, sia all atto della sottoscrizione della proposta, sia in corso di contratto, preclude ogni possibile riattivazione della stessa. La predetta garanzia aggiuntiva, e con essa il prelievo del relativo costo, cesserà, comunque, con effetto dalla ricorrenza mensile successiva al compimento del 75 anno di età dell Assicurato per la copertura assicurativa in caso di morte, mentre non è prevista sospensione alla garanzia per perdita dell autosufficienza. La garanzia aggiuntiva cesserà, inoltre, dalla data di ricezione della richiesta di riscatto totale da parte della Compagnia, che in tale caso restituirà al Contraente il rateo di premio corrisposto relativamente al periodo per il rischio non corso. pagina 14 di 83

16 Le sei attività elementari della vita quotidiana sono quelle di seguito indicate: Lavarsi: la capacità di farsi il bagno o la doccia; Vestirsi e svestirsi: la capacità di vestirsi e svestirsi e di riporre gli indumenti; Andare al bagno ed usarlo: la capacità di andare al bagno ed usarlo e di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio: lavarsi, radersi, pettinarsi); Deambulare: la capacità di camminare, ad es. spostandosi dal letto alla sedia e viceversa; Continenza: la capacità di controllare le funzioni corporali; Mangiare e bere: la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con cibo preparato da altri, e di bere. E inclusa nella copertura la perdita di capacità mentali che si manifesta con l incapacità di pensare, capire, ragionare o ricordare. I deficit cognitivi devono essere causati da patologie nervose o mentali di origine organica e si manifestano nell incapacità di badare a se stessi senza la supervisione continuativa di un altra persona. Resta escluso il caso di perdita dell autosufficienza dovuto alle seguenti cause: tentativo di suicidio e lesioni provocate volontariamente; abuso di alcol ed uso di droghe; rifiuto di seguire le prescrizioni mediche; contaminazione radioattiva; malattie mentali e nervose di natura non organica. Il costo della garanzia accessoria è determinato in relazione all ammontare del capitale e della rendita assicurati, all età e al sesso dell Assicurato ed è prelevato vendendo mensilmente quote per un importo pari al costo della garanzia aggiuntiva stessa. Il valore delle quote da prendere a riferimento è quello rilevato il primo giorno lavorativo precedente quello della ricorrenza mensile di polizza. La Compagnia comunicherà annualmente al Contraente l ammontare del prelievo effettuato. Il costo mensile è pari alla somma degli importi ottenuti moltiplicando: 1) il capitale caso morte prescelto per il tasso di premio di cui agli allegati 1A e 1B alle Condizioni di Assicurazione relativo all età raggiunta e al sesso dell Assicurato; 2) la rendita mensile prescelta per il tasso di premio di cui agli allegati 2A e 2B alle Condizioni di Assicurazione relativo all età raggiunta e al sesso dell Assicurato. In caso di rinuncia della garanzia complementare in corso di contratto la Compagnia sospenderà il prelievo del relativo costo alla ricorrenza mensile successiva alla data di ricevimento della richiesta. Qualora il valore delle quote non sia più sufficiente per consentire il prelievo dei costi sopraindicati la garanzia aggiuntiva cesserà e non potrà essere riattivata. In caso di richiesta di riscatto totale la Compagnia restituirà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo intercorrente tra la data di ricezione della richiesta stessa e la prima ricorrenza mensile di polizza immediatamente successiva a tale data. La Compagnia sospenderà altresì, l addebito del premio di cui al punto 2) dal mese successivo alla data di pervenimento, della denuncia di perdita dell autosufficienza. Qualora lo stato di non autosufficienza non fosse accertato, con relativo rifiuto di erogazione della rispettiva prestazione, il prelievo del relativo costo sarà ripreso regolarmente con addebito degli arretrati e dei relativi interessi conteggiati su base annua al tasso del 3%. In caso di controversia sull accertamento dello stato di autosufficienza il Contraente potrà promuovere la decisione del Collegio arbitrale di cui all Art. 63 delle Condizioni di Assicurazione. c) assicurazione di un capitale in caso di morte e di invalidità totale e permanente La garanzia prevede: in caso di morte dell Assicurato, il pagamento agli aventi diritto del capitale indicato in polizza pagina 15 di 83

17 per tale garanzia. Detto capitale sarà liquidato in aggiunta a quello previsto al precedente punto 5.1.; in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato il pagamento all Assicurato stesso del capitale indicato in polizza per tale garanzia, qualora gli venga diagnosticato lo stato di invalidità totale e permanente. Viene definito invalido (totale e permanente) colui che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l una come l altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità all esercizio della professione o mestiere dichiarato alla Compagnia ed abbia perduto altresì la capacità di svolgere ogni lavoro confacente alle sue attitudini e abitudini. La predetta garanzia accessoria potrà essere accordata sulla base delle dichiarazioni contenute nel questionario sostitutivo del controllo medico, per assicurati di età compresa tra i 18 e i 60 anni ed entro il limite massimo di capitale assicurabile pari ad euro Si precisa che si applicano le limitazioni di cui all art. 62 delle Condizioni di Assicurazione (Carenza). Il Contraente ha la facoltà di modificare in ogni momento l importo del capitale assicurato. Per ogni modifica che comporti un aumento della copertura assicurativa, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere nuove dichiarazioni sostitutive del controllo medico e decidere se accettare la variazione tenendo conto del loro esito. Sulla parte di capitale assicurato in aumento, si applicano le limitazioni di cui all art. 62 delle Condizioni di Assicurazione (Carenza). Il Contraente può rinunciare in qualsiasi momento alla garanzia aggiuntiva precedentemente sottoscritta. La rinuncia alla copertura offerta dalla garanzia accessoria, sia all atto della sottoscrizione della proposta, sia in corso di contratto, preclude ogni possibile riattivazione della stessa. In caso di invalidità il capitale sarà liquidato con le seguenti modalità: 10% al riconoscimento dell invalidità; 10% dopo un anno se perdura lo stato di invalidità; 80% dopo due anni se perdura lo stato di invalidità. Completato il pagamento del capitale assicurato la garanzia si estingue e nulla è più dovuto. In caso di decesso dell Assicurato nel corso del periodo di liquidazione del capitale sarà immediatamente liquidato l eventuale capitale residuo. In quest ultimo caso il contratto si risolve e nulla è più dovuto per il caso di morte dell Assicurato, salvo quanto previsto al precedente punto La predetta garanzia aggiuntiva, e con essa il prelievo del relativo costo, cesserà, comunque, con effetto dalla ricorrenza mensile successiva al compimento del 75 anno di età dell Assicurato per la copertura assicurativa in caso di morte e dalla ricorrenza mensile immediatamente successiva al compimento del 60 anno di età per la copertura assicurativa relativa all invalidità totale e permanente. La garanzia aggiuntiva cesserà, inoltre, dalla data di ricezione della richiesta di riscatto totale da parte della Compagnia, che in tale caso restituirà al Contraente il rateo di premio corrisposto relativamente al periodo per il rischio non corso. Sono esclusi dalla garanzia i casi di invalidità dovuti alle seguenti cause: tentativo di suicidio e lesioni provocate volontariamente; abuso di alcol ed uso di droghe; rifiuto di seguire le prescrizioni mediche; contaminazione radioattiva; malattie mentali e nervose di natura non organica. Il costo della garanzia accessoria è determinato in relazione all ammontare del capitale assicurato, all età e al sesso dell Assicurato ed è prelevato vendendo mensilmente quote per un importo pari al costo della garanzia aggiuntiva stessa. Il valore delle quote da prendere a riferimento è quello rilevapagina 16 di 83

18 to il primo giorno lavorativo precedente quello della ricorrenza mensile di polizza. La Compagnia comunicherà annualmente al Contraente l ammontare del prelievo effettuato. Il costo mensile è pari alla somma degli importi ottenuti moltiplicando: 3) il capitale caso morte prescelto per il tasso di premio di cui agli allegati 1A e 1B alle Condizioni di Assicurazione relativo all età raggiunta e al sesso dell Assicurato; 4) il capitale in caso di invalidità totale e permanente prescelto, per il tasso di premio di cui agli allegati 3A e 3B alle Condizioni di Assicurazione relativo all età raggiunta e al sesso dell Assicurato; In caso di rinuncia della garanzia complementare in corso di contratto la Compagnia sospenderà il prelievo del relativo costo alla ricorrenza mensile successiva alla data di ricevimento della richiesta. Qualora il valore delle quote non sia più sufficiente per consentire il prelievo dei costi sopraindicati la garanzia aggiuntiva cesserà e non potrà essere riattivata. In caso di richiesta di riscatto totale la Compagnia restituirà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo intercorrente tra la data di ricezione della richiesta stessa e la prima ricorrenza mensile di polizza immediatamente successiva a tale data. La Compagnia sospenderà altresì, l addebito del premio di cui al punto 4) dal mese successivo alla data di pervenimento, della denuncia di invalidità totale e permanente. Qualora lo stato di invalidità non fosse accertato, con relativo rifiuto di erogazione della rispettiva prestazione, il prelievo del relativo costo sarà ripreso regolarmente con addebito degli arretrati e dei relativi interessi conteggiati su base annua al tasso del 3%. In caso di controversia sull accertamento dello stato di invalidità il Contraente potrà promuovere la decisione del Collegio arbitrale di cui all Art. 62 delle Condizioni di Assicurazione. d) assicurazione di un capitale in caso di morte e malattia grave La garanzia prevede: in caso di morte dell Assicurato il pagamento agli aventi diritto del capitale indicato in polizza per tale garanzia. Detto capitale sarà liquidato in aggiunta a quello previsto al precedente punto 5.1.; qualora sia stata diagnosticata all Assicurato una delle malattie gravi elencate in seguito, il pagamento all Assicurato stesso del capitale indicato in polizza per tale garanzia a condizione che egli sia ancora in vita trascorsi 30 giorni dalla data della diagnosi stessa. Eseguito il pagamento del capitale assicurato la garanzia relativa alla malattia grave si estingue e nulla è più dovuto qualora l Assicurato venga colpito da altra malattia grave anche se compresa fra quelle sotto riportate mentre prosegue la garanzia relativa al solo rischio di morte. La predetta garanzia accessoria potrà essere accordata sulla base delle dichiarazioni contenute nel questionario sostitutivo del controllo medico, per assicurati di età compresa tra i 18 e i 60 anni ed entro il limite massimo di capitale assicurabile pari ad euro Si precisa che si applicano le limitazioni di cui all art. 62 delle Condizioni di Assicurazione (Carenza). Il Contraente ha la facoltà di modificare in ogni momento l importo del capitale assicurato. Per ogni modifica che comporti un aumento della copertura assicurativa, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere nuove dichiarazioni sostitutive del controllo medico e decidere se accettare la variazione tenendo conto del loro esito. Sulla parte di capitale assicurato in aumento, si applicano le limitazioni di cui all art. 62 delle Condizioni di Assicurazione (Carenza). Il Contraente può rinunciare in qualsiasi momento alla garanzia aggiuntiva precedentemente sottoscritta. La rinuncia alla copertura offerta dalla garanzia accessoria, sia all atto della sottoscrizione della proposta, sia in corso di contratto, preclude ogni possibile riattivazione della stessa. La predetta garanzia aggiuntiva, e con essa il prelievo del relativo costo, cesserà, comunque, con effetto dalla ricorrenza mensile successiva al compimento del 75 anno di età dell Assicurato per la pagina 17 di 83

19 copertura assicurativa in caso di morte e dalla ricorrenza mensile immediatamente successiva al compimento del 65 anno di età per la copertura assicurativa relativa alla malattia grave. La garanzia aggiuntiva cesserà, inoltre, dalla data di ricezione della richiesta di riscatto totale da parte della Compagnia, che in tale caso restituirà al Contraente il rateo di premio corrisposto relativamente al periodo per il rischio non corso così come specificato al seguente punto 13. Le malattie gravi oggetto della garanzia aggiuntiva sono quelle di seguito indicate: 1. Infarto del miocardio: necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un apporto insufficiente di sangue alla regione interessata. La diagnosi deve basarsi su tutti e tre i seguenti fattori: a) anamnesi di precordialgia tipica; b) nuove alterazioni elettrocardiografiche che segnalino l infarto del miocardio; c) aumento degli enzimi cardiaci; 2. Patologia coronarica richiedente intervento chirurgico: intervento chirurgico per la correzione del restringimento (stenosi) o della ostruzione di una o più arterie coronarie con innesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitanti, ma escluse le tecniche non chirurgiche quali l angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di una ostruzione mediante tecniche laser; 3. Ictus: qualsiasi accidente cerebrovascolare che produca sequele neurologiche di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica; deve esservi prova di deficit neurologico permanente; 4. Cancro: tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dal diffondersi incontrollato di cellule maligne e dall invasione dei tessuti; è compresa la leucemia (di tipo diverso dalla leucemia linfocitica cronica), ma esclusi i tumori non invasivi in situ, i tumori premaligni, il primo stadio della malattia di Hodgkin, quelli in presenza di qualsiasi virus da immunodeficienza (AIDS) e quelli della pelle diversi dal melanoma maligno; 5. Insufficienza renale: Malattia renale terminale irreversibile cronica, dovuta a qualsiasi causa o cause, con il paziente sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale. Sono escluse dalla garanzia le malattie gravi che fossero conseguenza diretta o indiretta di: a) tentativo di suicidio o di atto di autolesionismo; b) abuso di alcol e droghe; c) malattia in presenza di immunodeficienza acquisita o di sieropositività da virus HIV. Il costo della garanzia accessoria è determinato in relazione all ammontare del capitale assicurato, all età e al sesso dell Assicurato ed è prelevato vendendo mensilmente quote per un importo pari al costo della garanzia aggiuntiva stessa. Il valore delle quote da prendere a riferimento è quello rilevato il primo giorno lavorativo precedente quello della ricorrenza mensile di polizza. La Compagnia comunicherà annualmente al Contraente l ammontare del prelievo effettuato. Il costo mensile è pari alla somma degli importi ottenuti moltiplicando: 5) il capitale caso morte prescelto per il tasso di premio di cui agli allegati 1A e 1B alle Condizioni di Assicurazione relativo all età raggiunta e al sesso dell Assicurato; 6) il capitale in caso malattia grave, per il tasso di premio di cui agli allegati 4A e 4B alle Condizioni di Assicurazione relativo all età raggiunta e al sesso dell Assicurato. In caso di rinuncia della garanzia complementare in corso di contratto la Compagnia sospenderà il prelievo del relativo costo alla ricorrenza mensile successiva alla data di ricevimento della richiesta. Qualora il valore delle quote non sia più sufficiente per consentire il prelievo dei costi sopraindicati la garanzia aggiuntiva cesserà e non potrà essere riattivata. In caso di richiesta di riscatto totale la Compagnia restituirà al Contraente il rateo di premio relativo pagina 18 di 83

20 al periodo intercorrente tra la data di ricezione della richiesta stessa e la prima ricorrenza mensile di polizza immediatamente successiva a tale data. La Compagnia sospenderà altresì, l addebito del premio di cui al punto 6) dal mese successivo alla data di pervenimento, della denuncia di malattia grave. Qualora lo stato di malattia grave non fosse accertato, con relativo rifiuto di erogazione della rispettiva prestazione, il prelievo del relativo costo sarà ripreso regolarmente con addebito degli arretrati e dei relativi interessi conteggiati su base annua al tasso del 3%. In caso di controversia sull accertamento dello stato di malattia grave il Contraente potrà promuovere la decisione del Collegio arbitrale di cui all Art. 63 delle Condizioni di Assicurazione. 6.Valore della quota Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo interno viene determinato quotidianamente dalla Compagnia (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse) dividendo l ammontare complessivo dell attivo di ogni Fondo interno, al netto delle spese e delle commissioni di gestione di cui al punto (patrimonio netto) per il numero delle quote presenti in ciascuno dei Fondi interni. Il valore delle quote, così determinato, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sul sito internet della Compagnia all indirizzo Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto per l erogazione delle prestazioni assicurative, le operazioni di conversione delle quote in somme da erogare sono effettuate il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ottenimento dell intera documentazione richiesta ai sensi dell Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. 7.Opzioni di contratto Non sono previste opzioni in corso di contratto. C. INFORMAZIONI SUL FONDO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 8. Fondi interni FONDO CARATTERE ATTENTO a) La denominazione del fondo è Carattere Attento; b) Il fondo è operativo dal 1 Aprile 2004; c) La categoria del fondo è Obbligazionario Puro Euro Governativo Breve Termine; d) La valuta di denominazione è l euro; e) La finalità del fondo è un graduale incremento del valore del capitale investito; f) L orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 3 anni; g) Il profilo di rischio del fondo è medio; h) La composizione del fondo è la seguente: Tipologia degli strumenti finanziari: Con riferimento alla componente obbligazionaria il Fondo investe prevalentemente in parti di OICR specializzati nell investimento in obbligazioni europee ed internazionali senza alcuna limitazione di durata finanziaria. E possibile effettuare pagina 19 di 83

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