REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SETTIMA SEZIONE SENTENZA

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SETTIMA SEZIONE SENTENZA riunita con l'intervento dei Signori: Arbasino Paolo - Presidente e Relatore Colavolpe Renato - Giudice Crespi Monica Giovanna Mica - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. depositato il 01/08/ avverso la sentenza n. 17/2/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCO proposto dall'ufficio: controparti: difeso da: difeso da: Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRES-CONSOLID. 2004

2 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IRES-CONSOLID MOTIVI La srl e la srl (società consolidata la prima e consolidante la seconda) hanno separatamente impugnato avanti la Commissione Provinciale di Lecco gli avvisi di accertamento coi quali, a seguito di processo verbale di constatazione relativo al periodo di imposta a carico della società consolidata, veniva quantificato a carico della prima un maggior imponibile IRES pari ad euro ,00 ed a carico della seconda un maggior reddito imponibile IRES di euro per il periodo di imposta 1 ottobre settembre L' ha resistito e la Commissione Provinciale di Lecco con la sentenza 17/02/12 del ha accolto i ricorsi riuniti compensando le spese. I Primi Giudici, premesso che il controllo formale delle scritture contabili di magazzeno non aveva dato luogo ad alcun rilievo, hanno osservato che gli scostamenti accertati potevano essere ricondotti a possibili errori materiali di classamenti e/o attribuzione di codici identificativi; che, in relazione ai costi ritenuti indeducibili, l'ufficio non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la mancanza di inerenza delle prestazioni di assistenza fiscale ricevuta dalle società ricorrenti; che, in relazione alla indebita deduzione di interessi, la ricorrente aveva correttamente operato tenuto conto della normativa sulla c.d. "capitalizzazione sottile" mentre la pretesa erariale appariva in contrasto con i principi dell'ordinamento tributario ed in particolare con le norme sulla deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 TUIR. Ha proposto appello l' deducendo: A) Quanto al recupero relativo agli interessi passivi indebitamente detratti la nullità della decisione per difetto assoluto di motivazione. In ogni caso la erroneità della conclusione di annullamento degli accertamenti in quanto i contratti di mutuo stipulati dalla verificata (che si era interposta nel finanziamento erogato dalla alla spa) erano stati conclusi senza valide ragioni economiche ed al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale. Dava quindi conto analitico della propria tesi. B) Quanto al rilievo riguardante il recupero a tassazione del costo di consulenze amministrative deduceva difetto di motivazione ed erroneità della decisione avendo omesso di considerare che, trattandosi di disconoscimento di componenti negativi, l'onere della prova incombeva al contribuente essendo insufficiente allo scopo la registrazione delle fatture peraltro generiche nella descrizione delle prestazioni. C) Quanto alla contestazione relativa alle rimanenze di magazzino deduceva anche qui difetto di motivazione e comunque infondatezza della conclusione non essendo stata descritta l'attività svolta dalla società verificata né essendo comprensibile perché la tipologia di attività svolta avrebbe potuto giustificare errori di identificazione e classamento. In ogni caso la correttezza formale delle scritture di magazzino non escludeva di per sé la presenza di cessioni non contabilizzate. Hanno resistito le società contribuenti contestando, in primo luogo, l'eccezione di difetto assoluto di motivazione in quanto la sentenza aveva dato estesamente conto del tema del giudizio ed aveva succintamente esposto le ragioni della decisione. In relazione agli interessi passivi deduceva la legittimità della operazione priva di alcun intento abusivo del diritto ma finalizzata a riportare la c.d. capitalizzazione sottile" nell'ambito di applicazione domestico (tra consolidata e consolidante)

3 evitando che la normativa si applicasse a fattispecie transnazionale con l'effetto di illegittima moltiplicazione della imposizione non previsti né voluti dal legislatore della riforma. Quanto al recupero di costi ha dedotto la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 109 del TUIR deducibili dalle fatture per consulenze fiscali esibite in sede di verifica il cui importo complessivo, peraltro, era di modestissimo ammontare rispetto all'entità complessiva dei costi sostenuti. Quanto alle rimanenze di magazzino ha chiesto la conferma della decisione e deducendo che eventuali errori od omissioni a base delle divergenze tra le giacenze materialmente esistenti e le scritture contabili ausiliarie rientravano nei limiti di tolleranza di cui all'art. 39 comma 2 lett. d) del DPR 600/73 ed in ogni caso erano giustificabili alla luce delle stesse circolari della Amministrazione Finanziaria come nel caso dell'erroneo utilizzo di codici. Ha quindi proposto appello incidentale subordinato deducendo la illegittima inversione dell'onere della prova da parte dell' Ufficio All'udienza del la Commissione ha disposto la acquisizione della sentenza della CTR di Torino 82/36/2013 del ( prodotta dall'appellata e relativa all'accertamento di primo livello a carico della società consolidata) con la attestazione di definitività. Adempiuto all'incombente le appellate hanno depositato memoria con la quale si deduce la consequenzialità del presente procedimento rispetto a quello svoltosi e definito relativamente al primo livello. All'esito della udienza camerale la Commissione ritiene di dover preliminarmente considerare l'aspetto relativo agli effetti prodotti sul presente procedimento dalla sentenza 82/36/2013 della CTR di Torino che, come è stato documentato, è passata in cosa giudicata. La predetta sentenza si è pronunciata su quattro avvisi di accertamento emessi dall' il nei confronti della società srl ed in particolare: - N. per IRES periodo al N. per IRAP conseguenti a due dei rilievi dell'avviso precedente, N. per IVA anno 2004 conseguente ad uno dei rilievi dell'avviso precedente - N. per IVA anno I Giudici di primi grado avevano annullato tutti gli accertamenti e la sentenza della CTR di Torino passata in cosa giudicata ha parzialmente riformato la stessa accogliendo l'appello dell'ufficio relativamente ai rilievi "n. 1 e 2" dell'avviso di accertamento n.. Il primo rilievo riguardava la mancata annotazione e contabilizzazione di elementi negativi di reddito derivanti da rettifiche inventariali per il valore di euro ,22 (punto C di cui sopra oggetto del presente giudizio), il secondo rilievo riguardava la inidoneità delle fatture a documentare l'inerenza della attività svolta da alcuni professionisti (punto B di cui sopra oggetto del presente giudizio). E' stato invece confermato l'annullamento del terzo rilievo di cui al precitato accertamento (elusione della norma sulla capitalizzazione sottile corrispondente al punto A) di cui sopra oggetto del presente giudizio. Oggetto del presente procedimento sono i seguenti avvisi di accertamento dell' nei confronti di nella sua qualità di consolidante della srl

4 - N. per IRES periodo di imposta N. per IRES periodo di imposta Posto che tutti gli avvisi di accertamento impugnati sia avanti alla CT di Torino che alla CT di Lecco trovano fondamento in processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo PT di Torino, và rilevato che il verbale di accertamento N. relativo alla annualità 2004/05 motiva richiamando "l'avviso di accertamento.... emesso dall'ufficio di Rivoli dell' a carico della società srl nella sua qualità di società consolidata" e, richiamati sinteticamente i rilievi, procede alla rettifica del reddito "riprendendo a tassazione la variazione fiscale in aumento accertata in capo alla società consolidata...". A sua volta il verbale di accertamento. relativo alla annualità 2005/06 richiama l'accertamento N. a sua volta emesso sulla base dell'accertamento N. e procede a rettifica in considerazione del fatto che "la Società ha utilizzato perdite di periodi di imposta precedenti". Appare, dunque, evidente che gli accertamenti di secondo livello a carico della società controllante in discussione in questa sede discendono direttamente dagli accertamenti di primo livello oggetto del procedimento conclusosi con sentenza definitiva avanti la CTR di Torino. Ciò, del resto in aderenza al sistema previgente la nuova disciplina introdotta con la legge 122/2010. In particolare il D.M. 9 giugno 2004 prevedeva un sistema di controllo delle dichiarazioni delle società che avevano aderito al consolidato fiscale secondo un metodo basato su un doppio livello di accertamento: un accertamento di primo livello che riguardava la singolo società "consolidata" e determinava la maggiore imposta "teorica", ed un accertamento di secondo livello che riguardava il reddito complessivo globale proprio della consolidante. Risulta quindi che l'accertamento di secondo livello trovava il proprio presupposto in quello di primo livello e la sua legittimità era condizionata alla legittimità del primo. Si è quindi in presenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due tipi di accertamento che non può portare a risultati difformi nella loro valutazione giurisdizionale. Nel caso di specie essendo intervenuta decisione passata in cosa giudicata relativamente all'accertamento di primo livello non può che prendersi atto, in questa sede, di tale situazione e statuire conseguentemente. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco con la sentenza impugnata aveva annullato gli avvisi di accertamento ritenendo infondati i tre rilievi contenuti nel P.V. di constatazione: come si è visto la CTR di Torino con la sentenza già più volte citata ha ritenuto la legittimità dell'accertamento con riferimento alle riprese relative ai rilievi n. 1 (mancata annotazione e contabilizzazione di elementi negativi di reddito derivanti da rettifiche inventariali) e 2 (costi indeducibili nel conto "consulenze amministrative") ed aveva confermato l'annullamento del terzo rilievo (elusione della norma sulla capitalizzazione sottile). La decisione impugnata dovrà quindi essere parzialmente riformata nel senso sopra prospettato. Si ravvisano motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in considerazione della complessità delle questioni e della reciproca soccombenza. P.Q.M. La Commissione in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la legittimità delle riprese per mancata annotazione e contabilizzazione di elementi negativi di reddito e per costi indeducibili.

5 Conferma nel resto, Spese compensate. Così deciso in Milano il 3 ottobre Depositata in Segreteria il 17 ottobre 2013.

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