PIANO DI VACCINAZIONE D EMERGENZA

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1 PIANO DI VACCINAZIONE D EMERGENZA Il piano di vaccinazione d emergenza è conforme a una strategia DIVA e è stato strutturato sulla base delle informazioni sottoriportate: a) la situazione della malattia che ha portato alla richiesta della vaccinazione d'emergenza; b) la zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende ivi ubicate, nonché, se differente, il numero di aziende interessate dalla vaccinazione; c) le specie e le categorie di pollame o altri volatili in cattività oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattività da vaccinare; d) il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattività da vaccinare; e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino; f) la durata prevista della campagna di vaccinazione d'emergenza; g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati; h) la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati; j) gli esami clinici e di laboratorio da eseguire nelle aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza e nelle altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione d'emergenza, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione d'emergenza e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati.

2 PROGRAMMA DI VACCINAZIONE Allegato A

3 PREMESSA Dal 1997 a oggi il settore avicolo nazionale è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria (AI) che hanno comportato notevoli danni economici a livello produttivo. Il più grave episodio si è verificato durante il , quando la Regione Veneto e la Regione Lombardia sono state colpite da 4 successive ondate epidemiche di influenza aviaria da virus del sottotipo H7N1, sia ad alta che a bassa patogenicità. Nel luglio 2002 un nuovo stipite virale, sottotipo H7N3, è stato individuato in allevamenti di tacchini della Lombardia. Nonostante la pronta adozione di opportune misure di eradicazione, l infezione si è diffusa rapidamente alle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli, principalmente della Lombardia e del Veneto. In totale, in Italia sono stati individuati 388 focolai di malattia da virus LPAI sottotipo H7N3. Tutti gli animali presenti negli allevamenti infetti sono stati sottoposti ad abbattimento e distruzione o avviati alla macellazione controllata. L applicazione di misure straordinarie e di azioni preventive, quali la vaccinazione e la corretta strategia di controllo del territorio, ha portato a una significativa riduzione della pressione virale nelle aree densamente popolate del Veneto e della Lombardia così che i focolai di influenza aviaria manifestatisi nel corso delle successive ondate epidemiche si sono drasticamente ridotti. Nel corso dell ultima epidemia in Veneto si sono evidenziati complessivamente 28 focolai e in Lombardia nella primavera 2005 solo 15 aziende di tacchini da carne sono risultate infette. L analisi della situazione epidemiologica dopo l attuazione del Piano Vaccinale dimostra come la strategia attuata ha messo in evidenza l efficacia della vaccinazione quale strumento preventivo per ridurre i danni all intero settore produttivo. Appare quindi evidente che la vaccinazione contro l'influenza aviaria rappresenta uno strumento efficace quale integrazione alle misure di lotta contro l'infezione, in considerazione anche dell impatto negativo che gli abbattimenti in massa e la distruzione di milioni di animali hanno sull opinione pubblica. Inoltre è da tempo noto che i virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) dei sottotipi H5 e H7 possono mutare, se introdotti nelle popolazioni avicole domestiche, in virus ad alta patogenicità (HPAI). Da questo deriva che la continua circolazione di ceppi virali LPAI dei citati sottotipi rappresenta un rischio reale di insorgenza di nuove epidemie. Ulteriore dato da tenere in considerazione è che dal 1997 ad oggi, in Italia e, in particolare, nelle aree a più elevata concentrazione avicola di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, sono stati introdotti numerosi stipiti del virus dell influenza aviaria appartenenti ai sottotipi H5 e H7: 1997 H5N2 HPAI 1998 H5N9 LPAI 1999 H7N1 LPAI e HPAI 2002 H7N3 LPAI 2004 H5N3 LPAI 2004 H7N3 LPAI 2004 H7N7 LPAI 2005 H5N2 LPAI

4 Inoltre i piani di monitoraggio in atto hanno evidenziato con frequenza preoccupante la circolazione di virus influenzali di sottotipi diversi in allevamenti intensivi o rurali del nord Italia, indice di un rischio continuo di introduzione di nuovi stipiti virali nella popolazione di volatili domestici delle aree a maggior densità avicola con potenziale ricomparsa di nuovi virus HPAI. Da quanto sopra riportato risulta evidente che, nelle aree a rischio, è necessario attuare un piano di vaccinazione che a seconda della situazione epidemiologica potrà rivestire carattere d emergenza o preventivo. Tale programma d intervento vaccinale per risultare efficace deve essere supportato da un piano nazionale di sorveglianza veterinaria nei confronti dell Influenza aviaria, che può garantire il rapido controllo di eventuali ceppi virali di nuova introduzione in quanto: - i piani di monitoraggio permettono di individuare precocemente ogni nuovo caso di infezione; - la trasmissione dei virus di nuova introduzione è inizialmente poco efficiente, poiché tali stipiti sono caratterizzati da uno scarso livello di adattamento all ospite domestico e, quindi, da dosi minime infettanti piuttosto elevate. Ne consegue che in queste fasi iniziali il vaccino può estrinsecare al massimo il suo effetto protettivo. Dai dati epidemiologici è evidente che la vaccinazione rappresenta un valido strumento non solo come misura a breve termine in situazioni di emergenza, ma anche a lungo termine per prevenire la malattia in contesti caratterizzati da un elevato rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria, da animali selvatici o da altre fonti, e dalla presenza di aree a elevata densità avicola (DPPA). Il presente documento, in considerazione del rischio collegato all epidemia di influenza aviaria altamente patogena presente in numerosi Paesi terzi (HPAI H5N1), è stato strutturato tenedo in considerazione la necessità di attuare un piano di vaccinazione d emergenza.

5 Programma di vaccinazione di emergenza 1. Ambito territoriale La vaccinazione obbligatoria nei confronti dell influenza aviaria da virus a bassa virulenza è effettuata nelle zone riportate nell allegato I. Il numero di allevamenti e di volatili presenti nell area di vaccinazione è illustrato nell allegato III e IV. 2. Specie avicole sottoposte a vaccinazione e tempi di esecuzione La profilassi immunizzante obbligatoria dovrà essere effettuata in tutti gli allevamenti di tacchini da carne e negli allevamenti di ovaiole per la produzione di uova da consumo, che applicano il tutto pieno tutto vuoto almeno a livello di singola unità produttiva. Devono inoltre essere sottoposti a vaccinazione obbligatoria gli allevamenti di capponi presenti nelle zone di vaccinazione. I Servizi Veterinari Regionali competenti per territorio, sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l Influenza aviaria, in base alla situazione epidemiologica e al rischio di diffusione della malattia, possono autorizzare la vaccinazione degli allevamenti di riproduttori delle specie tacchino, della specie Gallus gallus e faraona. Gli allevamenti di altre specie e tipologie non saranno vaccinati. Nelle zone in oggetto l accasamento dei volatili sarà disciplinato dall autorità regionale competente. I Servizi veterinari delle Az-ULSS competenti per territorio autorizzeranno l accasamento di volatili esclusivamente negli allevamenti che soddisfano i requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari e manageriali di cui all allegato V e nel rispetto delle regole di cui all allegato VI. La realizzazione degli interventi vaccinali dovrà essere modulata sulla base dell evoluzione della situazione epidemiologica, seguendo le linee guida di seguito riportate. Inizio e durata del piano di vaccinazione Il piano inizierà il 15 dicembre 2005 e terminerà il 31 dicembre 2006, per quanto riguarda il territorio di cui all allegato I. In base all evolversi della situazione epidemiologica e alla disponibilità di nuovi vaccini, il Piano di vaccinazione potrà subire modifiche in corso d attuazione. Il Ministero della Salute invierà la comunicazione della data d inizio della vaccinazione alla Commissione. La vaccinazione dovrà essere obbligatoriamente attuata secondo lo schema riportato in allegato VIII e applicando le linee guida di cui all allegato IX. 3. Caratteristiche, composizione e modalità di impiego dei vaccini Negli allevamenti di tacchini da carne e di capponi presenti nella zona di cui all allegato I verrà utilizzato il vaccino monovalente:

6 VACCINO MONOVALENTE INATTIVATO IN ADIUVANTE OLEOSO CONTRO L INFLUENZA AVIARIA SOTTOTIPI H5N9 ceppo A/ck/Italy/22A/98 (H5N9) Negli allevamenti di galline ovaiole presenti nella zona di cui all allegato I verrà utilizzato il vaccino bivalente: VACCINO BIVALENTE INATTIVATO IN ADIUVANTE OLEOSO CONTRO L INFLUENZA AVIARIA SOTTOTIPI H5N9 e H7N1 ceppi A/ck/Italy/22A/98 (H5N9) e A/ck/Italy/1067/99 (H7N1 Il vaccino va somministrato per via intramuscolare o sottocute alla dose di 0,5 ml/capo 4. Schemi vaccinali Negli allevamenti interessati dovranno essere vaccinati tutti i soggetti dell allevamento, ad eccezione di un numero definito di animali sentinella, che dovranno essere adeguatamente individuati, per distinguerli dai soggetti vaccinati, e distribuiti in tutti i reparti dell allevamento. Il numero di animali sentinella per allevamento dovrà essere pari almeno all 1% dell effettivo e, in ogni caso, non inferiore a 100 soggetti. In ogni capannone dovranno essere presenti almeno 100 sentinelle. Gli schemi vaccinali che devono essere obbligatoriamente seguiti sono riportati nell allegato VIII. A seguito di evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica il Ministero della Salute, sentito il Centro Nazionale di Referenza, potrà modificare gli schemi vaccinali previsti nel succitato allegato VIII. 5. Piani di monitoraggio per la verifica dell'efficacia dei programmi di vaccinazione Sulla base del numero totale di allevamenti vaccinati, sarà estratto, con criteri di casualità e con stratificazione per comune ed eventualmente per specie animale, un numero di allevamenti sottoposti a profilassi immunizzante che garantisca l individuazione di almeno un gruppo non immunizzato se la prevalenza di tali aziende è 10%, con un livello di confidenza del 95%. In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo di sangue almeno 20 volatili, selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive. I campioni saranno esaminati per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H5. I tacchini da carne vaccinati dovranno essere sottoposti ai seguenti controlli: il primo controllo prima del secondo intervento vaccinale, il secondo a 100 giorni per i maschi e al carico per le femmine il terzo per i maschi al carico. Il monitoraggio in oggetto sarà effettuato, dal veterinario ufficiale o da un veterinario riconosciuto conformemente al D.Lgs. n. 196/99, negli allevamenti selezionati al fine di valutare l efficacia della protezione immunitaria anche in termini temporali. 6. Piani di monitoraggio per valutare l evoluzione della situazione epidemiologica Almeno ogni 45 giorni, in tutti gli allevamenti vaccinati dovranno essere prelevati, dal veterinario ufficiale o da un veterinario riconosciuto conformemente al D.Lgvo n. 196/99, 10 campioni di sangue (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della

7 sieropositività è 30%) dalle sentinelle non vaccinate. Tali campioni di siero saranno sottoposti alla ricerca degli anticorpi mediante prova di inibizione dell emoagglutinazione, o altra prova sierologica per la ricerca dell antigene di gruppo A dei virus influenzali (AGID o ELISA) Se necessario, potrà essere impiegato anche il test discriminatorio per la ricerca degli anticorpi anti-n1 (iifa-test). Al momento dell esecuzione dei prelievi per il monitoraggio sierologico, il veterinario deve inoltre effettuare un accurato esame clinico dei volatili sentinella, per evidenziare eventuali sintomi riferibili alla malattia. Il riscontro di positività sierologiche negli allevamenti vaccinati dovrà essere seguito dall esecuzione, su almeno 10 sentinelle, di opportuni accertamenti sierologici e/o virologici su materiale patologico prelevato in accordo con quanto previsto dall allegato III del DPR 656/96. Tutti gli esami di laboratorio previsti dal presente piano di vaccinazione devono essere effettuati presso i laboratori degli IZS di Brescia o di Padova. Negli allevamenti da riproduzione non vaccinati, nelle aziende di galline ovaiole non vaccinate, negli allevamenti di anatre, oche e struzzi dovranno essere adottate le misure di controllo ed effettuate le azioni di monitoraggio di cui all allegato XI. 7. Misure restrittive per la movimentazione di volatili da e verso le aree sottoposte al programma di vaccinazione I. Nella zona di vaccinazione, di cui all allegato I, si applicheranno le seguenti misure: a) esecuzione, a cura del Servizio veterinario dell'az-ulss, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili; b) ricorso, a cura dei detentori, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende; c) controllo delle movimentazioni all interno della zona; d) divieto di uscita e di introduzione di volatili di specie sensibili dalle/nelle aziende di allevamento di tipo intensivo. L autorità competente, in deroga al divieto di cui al presente punto d), può autorizzare il trasporto di: - pulcini di un giorno destinati all accasamento in allevamenti dove sia stato rispettato il periodo di vuoto di cui all allegato V, sezione C, punti 3 e 4; - pollastre/allievi prima dell entrata in deposizione destinati all accasamento in allevamenti siti nelle zone di vaccinazione, purché in tali allevamenti sia stato rispettato il periodo di vuoto di cui all allegato V, sezione C, punti 3 e 4; - pollastre vaccinate di allevamenti posti all interno delle aree di vaccinazione, purché destinate ad un allevamento da produzione sito nelle zone di vaccinazione e sottoposte, con esito favorevole, prima della movimentazione, a: esecuzione regolare, con esito negativo, dei test previsti dal presente programma di vaccinazione; ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l inizio del carico; prelievo, da parte del veterinario ufficiale, dagli animali sentinella, di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico, per l indagine sierologica e, se possibile in base all età degli animali, di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti l inizio del carico, per la ricerca dell antigene virale;

8 - volatili, a esclusione dei pulcini di un giorno, di allevamenti (unità produttive per le ovaiole per la produzione di uova da consumo) non vaccinati situati all interno delle aree di vaccinazione, purché non destinati agli scambi comunitari e trasportati direttamente nella sede di destinazione. La concessione, da parte del Servizio veterinario dell'az-ulss, delle autorizzazioni per il trasporto dei volatili non vaccinati e destinati ad allevamenti sia delle aree di vaccinazione, sia di zone situate al di fuori delle aree di vaccinazione è subordinata a: provenienza da allevamenti non vaccinati; esecuzione regolare, con esito negativo, dei test previsti dal presente programma di vaccinazione; esecuzione, con esito favorevole, di un ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l inizio del carico; prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti l inizio del carico e, se possibile in base all età degli animali, di 10 tamponi tracheali, nelle 48 precedenti l inizio del carico, per la ricerca dell antigene virale; e) trasporto diretto agli allevamenti di destinazione, in cui deve essere rispettato il periodo di vuoto di cui all allegato V, sezione C, punti 3 e 4; f) Per i tacchini destinati al macello il carico di tutti gli animali dell allevamento deve essere completato entro un massimo di 10 giorni. I volatili vaccinati nei confronti dell influenza aviaria devono essere trasportati direttamente ad un impianto, situato all interno o all esterno delle zone di vaccinazione, designato dall autorità competente. Il macello dovrà provvedere affinché i volatili vaccinati non testati con il test discriminatorio siano macellati secondo modalità in grado di garantire la separazione dagli altri volatili (non vaccinati o vaccinati e testati, con esito negativo, utilizzando il test discriminatorio), ed assicurare che dopo la macellazione di tali capi vengano effettuate, sotto controllo ufficiale, accurate operazioni di lavaggio e disinfezione degli impianti, secondo le linee guida illustrate in allegato XII. La concessione, da parte del Servizio veterinario dell'az-ulss, delle autorizzazioni per il trasporto dei volatili allevati nella zona di vaccinazione al macello è possibile a condizione che: Provengano da aziende non situate in una zona soggetta a restrizioni; Originino da gruppi che sono stati regolarmente ispezionati nelle 48 ore precedenti l inizio del primo carico da ripetere successivamente ogni tre giorni, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella; siano state sottoposte a test, per l individuazione dell influenza aviaria, con esito negativo, 5 sentinelle non vaccinate e 5 animali vaccinati nei 7 giorni antecedenti il primo carico per l invio al macello; il trasporto dei volatili destinati al macello sia effettuato con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni viaggio e che trasportino una singola partita di animali destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto. g) le carni dei volatili vaccinati nei confronti dell influenza aviaria devono essere bollate secondo le modalità definite dall art. 8 della decisione 2005/926/CE. La commercializzazione di dette carni avverrà esclusivamente in ambito nazionale. In deroga a quanto stabilito al presente punto n), le carni prodotte da tacchini e dai polli vaccinati non devono essere bollate secondo quanto definito dalla direttiva 2002/99/CE e possono essere destinate agli scambi intracomunitari, purché detti animali:

9 i. originino da gruppi che sono stati sottoposti a ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell allevamento, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella; ii. originino da gruppi che sono stati sottoposti, nei 7 giorni antecedenti il primo carico per l invio al macello, con esito negativo al test discriminatorio. Nel caso in cui l allevamento sia costituito da un unico capannone, almeno 10 campioni di sangue (5 sentinelle e 10 vaccinati) devono essere prelevati ufficialmente da altrettanti animali vaccinati; nel caso in cui l allevamento sia costituito da più unità produttive, devono essere prelevati 20 campioni di sangue (10 sentinelle e 10 vaccinati) scelti con criteri di casualità, nei diversi capannoni dell allevamento; iii. siano tenuti separati da altri gruppi non conformi alle disposizioni della presente disposizione; iv. siano inviati direttamente ad un macello designato dall autorità competente. Al macello gli animali devono essere separati dai volatili vaccinati non soggetti alle misure sopra riportate. I. In caso di isolamento del virus influenzale a bassa patogenicità o di riscontro di positività sierologiche in allevamenti non sottoposti a vaccinazione il Servizio veterinario dell'az-ulss competente per territorio dispone l applicazione delle misure previste agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 656/96 e delle disposizioni previste dal D.M. 20 settembre 2000, con applicazione delle norme di indennizzo previste dalla Legge 218/88. In deroga al disposto del presente punto II, il Servizio veterinario della Regione competente per territorio, sulla base della situazione epidemiologica e dei rischi di diffusione del contagio, può disporre: la messa in atto delle misure previste all articolo 5 del citato DPR 656/96, con applicazione delle norme di indennizzo previste dalla Legge 218/88, oppure l invio di tutti i volatili dell allevamento alla macellazione controllata, non prima di tre settimane dalla data del prelievo positivo. Le carni prodotte da tali volatili devono essere bollate secondo le modalità definite dalla direttiva 2002/99/CE. II. In caso di isolamento del virus influenzale a bassa patogenicità o di rilievo di positività sierologiche correlate alla presenza del virus LPAI in allevamenti di volatili situati all interno delle zone di vaccinazione, il Servizio veterinario dell'az-ulss o, qualora sia interessato il territorio di più Az-Ulss, il Servizio veterinario della Regione competente per territorio provvede all istituzione di una zona di restrizione di almeno 1 chilometro di raggio attorno all allevamento infetto da virus LPAI. In tale zona devono essere applicate almeno le misure di cui all allegato XIV. h) Nei macelli situati all interno delle aree di vaccinazione è consentita la macellazione dei volatili provenienti da allevamenti situati al di fuori o nell ambito di dette aree, a condizione che il macello provveda affinché gli automezzi siano lavati e disinfettati dopo ogni trasporto e trasportino una singola partita di animali destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto. i) l autorità regionale competente consente l uscita dalle aziende di allevamento di: - uova da cova, previa disinfezione delle stesse e dei relativi imballaggi, a condizione che: provengano da aziende non situate in una zona soggetta a restrizioni;

10 siano destinate direttamente ad un incubatoio che assicuri la rintracciabilità delle partite; i riproduttori siano stati regolarmente sottoposti, con esito negativo, ai test previsti dal presente programma di vaccinazione; siano disinfettate prima di lasciare l azienda; nel caso di uova provenienti da allevamenti di riproduttori vaccinati, destinate direttamente ad un incubatoio, sia all interno, sia all esterno delle zone di vaccinazione, accompagnate da un certificato sanitario attestante che i riproduttori sono stati vaccinati, le date di vaccinazione e il tipo di vaccino utilizzato. Nel caso le uova da cova siano soggette a scambi comunitari, i certificati di polizia sanitaria che scortano le partite devono recare la seguente dicitura Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2005/926/CE della Commissione. ; - uova da consumo purché: destinate direttamente ad un centro di imballaggio o ad un impianto per il trattamento termico. Il trasporto delle uova deve essere effettuato con utilizzo di imballaggi a perdere o costituiti di materiale lavabile e disinfettabile; gli animali siano stati regolarmente sottoposti, con esito negativo, ai test previsti dal presente programma di vaccinazione; l) negli incubatoi presenti nelle zone di vaccinazione è consentita: - l introduzione di uova da cova provenienti da allevamenti localizzati al di fuori delle aree di vaccinazione e da allevamenti situati in dette zone, purché trasportate direttamente dall azienda di produzione e previa disinfezione delle uova e dei relativi imballaggi; - l uscita, per l accasamento in allevamenti situati sia in aree territoriali non interessate dal programma di vaccinazione di emergenza, sia nelle zone di vaccinazione, di pulcini di un giorno, a condizione che siano trasportati direttamente ad aziende in cui deve essere rispettato il periodo di vuoto di cui all allegato V, sezione C, punti 3 e 4; - l uscita per l accasamento in allevamenti situati sia in aree territoriali non interessate dai programmi di vaccinazione di emergenza, sia nelle zone di vaccinazione, di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da allevamenti di riproduttori vaccinati, trasportati direttamente nella sede di destinazione. I pulcini devono essere accompagnati da un certificato sanitario attestante che i riproduttori sono stati vaccinati, le date della vaccinazione e il tipo di vaccino utilizzato. Nel caso i pulcini siano soggetti a scambi comunitari, i certificati di polizia sanitaria che scortano le partite devono recare la seguente dicitura Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2005/926/CE della Commissione. ; m) movimentazione in tutto il territorio nazionale, ivi compresi fiere e mercati, sia in aree territoriali non interessate dai programmi di vaccinazione di emergenza, sia nelle zone di vaccinazione, di animali dagli allevamenti di svezzamento a condizione che le aziende interessate siano sottoposte ad ispezione ufficiale e al controllo previsto ai sensi dell allegato XI; n) Divieto di spostamento, spandimento e trasporto, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili. Il rilascio dell autorizzazione di cui al presente punto m) sarà subordinato al rispetto delle norme di cui all allegato XIII;

11 Misure sanitarie da attuarsi nella zona di vaccinazione 1. Nella zona di vaccinazione,il Servizio veterinario competente per territorio, in accordo con i Servizi veterinari regionali autorizza l introduzione e l accasamento di tacchini negli allevamenti a carattere intensivo a condizione che: - le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per territorio la richiesta di accasamento; - sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento dell allevamento; - l accasamento sia effettuato per aree territoriali omogenee in modo tale da garantire, in ciascuna di tali aree, lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all epoca della macellazione; - le aree geografiche di cui al precedente trattino del presente punto 1., devono essere individuate dal Servizio veterinario competente per territorio sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio e della distribuzione spaziale degli allevamenti. - l accasamento in ogni allevamento sarà autorizzato esclusivamente per tacchini da carne dello stesso sesso (solo maschi o solo femmine); - l accasamento deve essere autorizzato dall Az-ULSS competente per territorio previa verifica dei requisiti di cui all allegato V e dell avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento; - così come previsto dall art.2 del D.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i Veterinari aziendali, L.P., ognuno per quanto di competenza, dovranno segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell Az-ULSS competente per territorio tutte le forme respiratorie e i casi di mortalità anomale. I responsabili di laboratori di analisi dovranno segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell Az-ULSS competente per territorio le positività sierologiche o virologiche indicative della presenza del virus in allevamento. 2. Per il carico degli animali in allevamento devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie: - il carico per il macello dei tacchini da carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni e i volatili devono essere trasportati direttamente all impianto di destinazione. Il mancato rispetto del termine previsto comporterà: il sequestro dell allevamento; l obbligo dell effettuazione, con spese a carico dell allevatore, di controlli virologici a cadenza settimanale e controlli sierologici a cadenza bisettimanale. nel caso di accertata positività alle prove sopraelencate verranno applicate le misure di cui al capitolo Misure da attuare a seguito di conferma ufficiale di positività al virus LPAI. Se in tale periodo gli animali dovessero infettarsi, il Servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla L.218/88; - il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento; - le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali; - le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio; - le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego.

12 3. In aggiunta a quanto previsto dal piano di vaccinazione per la movimentazione dei volatili, la concessione, da parte del Servizio veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto di volatili vaccinati, non sottoposti al test discriminatorio, destinati al macello è subordinata all esecuzione, con esito favorevole, di: - ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il primo carico; - prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue e di 10 tamponi tracheali nelle 72 ore precedenti l invio alla macellazione. I campioni ufficiali di cui al presente trattino devono essere prelevati dagli animali sentinella non vaccinati. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell IZS e i test su di essi effettuati hanno validità di 7 giorni. 4. presso gli impianti di macellazione i Veterinari ispettori devono effettuare un prelievo a sondaggio, con cadenza almeno quindicinale, di 10 campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti dei virus influenzali dalle partite di pollame provenienti dall area di vaccinazione. 5. Controllo da parte del Servizio veterinario della corretta applicazione delle misure di biosicurezza previste dall OM 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, relativamente allo spostamento o spandimento di letame o lettiere di volatili. 6. Il Servizio veterinario competente per territorio verifica che il detentore dell allevamento tenga apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l azienda del personale (indicandone le mansioni), delle attrezzature e degli automezzi, con utilizzo del registro di cui all allegato V. 7. E vietata l'immissione a fini di ripopolamento e/o a scopo venatorio di selvaggina cacciabile da penna. In deroga al divieto di cui al presente punto 7., il Servizio veterinario può autorizzare l immissione di selvaggina cacciabile da penna esclusivamente nel rispetto di quanto disposto dalla nota del Ministero della Salute n.608/ia/3450 del 17 settembre 2003 Disciplina per la movimentazione della selvaggina cacciabile da penna ;. I controlli di cui al presente punto devono essere effettuati, prima dell immissione a fini di ripopolamento, anche sui volatili introdotti da Paesi comunitari e terzi. 8. Il mancato rispetto delle disposizioni previste per la movimentazione di volatili da e verso le aree sottoposte al programma di vaccinazione comporta: - il sequestro dell allevamento; - l applicazione delle sanzioni amministrative di cui all art. 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225; - l obbligo dell effettuazione, con spese a carico dell allevatore, di controlli virologici e sierologici per influenza aviaria a cadenza quindicinale per 3 volte consecutive; - se in tale periodo gli animali dovessero infettarsi, il Servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla L.218/88. Controlli previsti per la zona di monitoraggio intensivo di cui all allegato II Nella zona di monitoraggi intensivo di cui all allegato II dovranno essere effettuati i seguenti controlli sierologici: - Monitoraggio al macello: - CAPPONI, GALLETTI: 5 campioni di sangue per allevamento

13 - ANATRE, OCHE: 10 campioni di sangue per allevamento - Monitoraggio in allevamento: - TACCHINI da carne prima del carico al macello : 10 campioni di sangue - RIPRODUTTORI, STRUZZI, SELVAGGINA E OVAIOLE: 10 campioni di sangue ogni 3 mesi

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15 Allegato I Zone da sottoporre a vaccinazione per influenza aviare con vaccino monovalente (H5) Provincia Comune Porzione VR ALBAREDO D'ADIGE VR ANGIARI VR ARCOLE VR BELFIORE VR BONAVIGO VR BOVOLONE VR BUTTAPIETRA VR CALDIERO SUD A4 VR CASALEONE VR CASTEL D'AZZANO VR CASTELNUOVO DEL GARDA SUD A4 VR CEREA VR COLOGNA VENETA VR COLOGNOLA AI COLLI SUD A4 VR CONCAMARISE VR ERBE' VR GAZZO VERONESE VR ISOLA DELLA SCALA VR ISOLA RIZZA VR LAVAGNO SUD A4 VR MINERBE VR MONTEFORTE D'ALPONE SUD A4 VR MOZZECANE VR NOGARA VR NOGAROLE ROCCA VR OPPEANO VR PALU' VR PESCHIERA DEL GARDA SUD A4 VR POVEGLIANO VERONESE VR PRESSANA VR RONCO ALL'ADIGE VR ROVERCHIARA VR ROVEREDO DI GUA' VR SALIZZOLE VR SAN BONIFACIO SUD A4 VR SAN GIOVANNI LUPATOTO SUD A4 VR SANGUINETTO VR SAN MARTINO BUON ALBERGO SUD A4 VR SAN PIETRO DI MORUBIO Regione Veneto

16 VR SOAVE SUD A4 VR SOMMACAMPAGNA SUD A4 VR SONA SUD A4 VR SORGA' VR TREVENZUOLO VR VALEGGIO SUL MINCIO VR VERONA SUD A4 VR VERONELLA VR VIGASIO VR VILLAFRANCA DI VERONA VR ZEVIO VR ZIMELLA Regione Lombardia Provincia Comune Porzione ACQUAFREDDA ALFIANELLO BAGNOLO MELLA BASSANO BRESCIANO BORGOSATOLLO BRESCIA SUD A4 CALCINATO SUD A4 CALVISANO CAPRIANO DEL COLLE CARPENEDOLO CASTENEDOLO SUD A4 CIGOLE DELLO DESENZANO DEL GARDA SUD A4 FIESSE FLERO GAMBARA GHEDI GOTTOLENGO ISORELLA LENO LONATO SUD A4 MANERBIO MILZANO MONTICHIARI MONTIRONE OFFLAGA PAVONE DEL MELLA PONCARALE PONTEVICO

17 POZZOLENGO SUD A4 PRALBOINO QUINZANO D'OGLIO REMEDELLO REZZATO SUD A4 SAN GERVASIO BRESCIANO SAN ZENO NAVIGLIO SENIGA VEROLANUOVA VEROLAVECCHIA VISANO MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN CAVRIANA MN CERESARA MN GOITO MN GUIDIZZOLO MN MARMIROLO MN MEDOLE MN MONZAMBANO MN PONTI SUL MINCIO MN ROVERBELLA MN SOLFERINO MN VOLTA MANTOVANA

18 Allegato II Zone da sottoporre a monitoraggio intensivo Comune ANTEGNATE BAGNATICA BARBATA BARIANO BOLGARE CALCINATE CALCIO CASTELLI CALEPIO CAVERNAGO CIVIDATE AL PIANO COLOGNO AL SERIO CORTENUOVA COSTA DI MEZZATE COVO FARA OLIVANA CON SOLA FONTANELLA GHISALBA GRUMELLO DEL MONTE ISSO MARTINENGO MORENGO MORNICO AL SERIO PAGAZZANO PALOSCO PUMENENGO ROMANO DI LOMBARDIA SERIATE TELGATE TORRE PALLAVICINA AZZANO MELLA BARBARIGA BERLINGO BORGO SAN GIACOMO BRANDICO CASTEGNATO CASTEL MELLA CASTELCOVATI CASTREZZATO CAZZAGO SAN MARTINO CHIARI COCCAGLIO COLOGNE COMEZZANO-CIZZAGO CORZANO Porzione Provincia SUD A4 SUD A4 SUD A4 SUD A4 SUD A4 SUD A4 SUD A4 SUD A4 SUD A4

19 ERBUSCO LOGRATO LONGHENA MACLODIO MAIRANO ORZINUOVI ORZIVECCHI OSPITALETTO PALAZZOLO SULL'OGLIO POMPIANO PONTOGLIO ROCCAFRANCA RONCADELLE ROVATO RUDIANO SAN PAOLO TORBOLE CASAGLIA TRAVAGLIATO TRENZANO URAGO D'OGLIO VILLACHIARA CAMISANO CASALE CREMASCO-VIDOLASCO CASALETTO DI SOPRA CASTEL GABBIANO SONCINO ACQUANEGRA SUL CHIESE ASOLA BIGARELLO CANNETO SULL'OGLIO CASALMORO CASALOLDO CASALROMANO CASTEL D'ARIO CASTEL GOFFREDO CASTELBELFORTE GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MARIANA MANTOVANA PIUBEGA PORTO MANTOVANO REDONDESCO RODIGO RONCOFERRARO SAN GIORGIO DI MANTOVA VILLIMPENTA CARCERI CASALE DI SCODOSIA ESTE LOZZO ATESTINO SUD A4 SUD A4 SUD A4 SUD A4 SUD A4 CR CR CR CR CR MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN PD PD PD PD

20 MEGLIADINO SAN FIDENZIO MEGLIADINO SAN VITALE MONTAGNANA OSPEDALETTO EUGANEO PONSO SALETTO SANTA MARGHERITA D'ADIGE URBANA BEVILACQUA BOSCHI SANT'ANNA BUSSOLENGO PESCANTINA SOMMACAMPAGNA SONA AGUGLIARO ALBETTONE ALONTE ASIGLIANO VENETO BARBARANO VICENTINO CAMPIGLIA DEI BERICI CASTEGNERO LONIGO MONTEGALDA MONTEGALDELLA MOSSANO NANTO NOVENTA VICENTINA ORGIANO POIANA MAGGIORE SAN GERMANO DEI BERICI SOSSANO VILLAGA PD PD PD PD PD PD PD PD VR VR VR VR nord A4 VR nord A4 VR VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI

21 Allegato III Consistenza di allevamenti e volatili nell area da sottoporre a vaccinazione con vaccino monovalente (H5) Specie N. allevamenti N. animali Tacchini da carne Ovaiole uova da consumo Capponi Broilers Riproduttori tacchini Riproduttori Gallus gallus Selvaggina Faraone Struzzi Anatre Altre specie Totale SELVAGGINA comprende anche fagiani e quaglie ALTRE SPECIE comprende GALLETTI, ALTERNANZA (alternano cicli di BROILER, GALLETTI E FARAONE), VARIE (più specie in contemporanea), SVEZZATORI e COMMERCIANTI.

22 Allegato IV Consistenza di allevamenti e volatili nell area da sottoporre a monitoraggio intensivo Specie N. allevamenti N. animali Tacchini da carne Ovaiole uova da consumo Broilers Riproduttori tacchini Riproduttori Gallus gallus Selvaggina Faraone Struzzi Anatre Altre specie

23 Allegato V Ai fini dell applicazione del presente allegato si intende per: 1. Insediamento produttivo di tipo intensivo: struttura o l insieme di strutture la cui attività consiste nell allevamento delle specie di cui all art. 2 punto 2 lettera a) del DPR 587/93 e successive modifiche, anche se costituito da più unità produttive (capannoni) ed in cui sono presenti più di 250 volatili. L insediamento produttivo identifica l unità epidemiologica, caratterizzata da un unico riferimento territoriale e può essere costituita da uno o più fabbricati confinanti. Ad ogni insediamento produttivo deve essere assegnato un codice identificativo di tipo alfanumerico (ex D.P.R. 317/94); 2. Filiera avicola rurale: a. allevamento di tipo rurale: il luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili destinati esclusivamente all autoconsumo; b. allevamento di svezzamento: l azienda in cui sono presenti volatili delle specie di cui all articolo 2 punto 2 lettera a) del D.P.R. 587/93 e successive modifiche, nella quale detti animali vengono allevati per una parte del ciclo produttivo per poi essere destinati agli allevamenti rurali di cui alla lettera a) ed alle figure definite ai punti c) e d) del presente punto 2.; c. commerciante all ingrosso: il soggetto che compera, vende e trasporta direttamente o indirettamente, animali di specie, età, razze e sessi diversi di cui alla lettera a) del presente punto 2, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprietà; d. commerciante dettagliante (in sede fissa), ambulante o itinerante: il soggetto che compera e vende direttamente animali di cui alla lettera a) del presente punto 2, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi a soggetti di cui alla lettera a). I soggetti di cui al presente punto d) che detengono gli animali presso le proprie aziende per un tempo superiore alle 72 ore devono dotarsi necessariamente di una struttura adeguata, che permetta il soddisfacimento delle esigenze fisiche degli animali stessi. 3. Unità epidemiologica: qualsiasi gruppo di animali detenuti in un insediamento produttivo per i quali sia possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve comprendere anche la tracciabilità delle uova e degli animali 4. Unità produttiva: per gli allevamenti di tipo intensivo è rappresentata da ogni singolo capannone; per gli allevamenti di svezzamento è costituita da ogni singolo ambiente nel quale il capannone è suddiviso; 5. Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o in un mercato. 23

24 A. Requisiti strutturali minimi 1. I locali di allevamento (capannoni) devono avere: pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione ad eccezione dei parchetti esterni; pareti e soffitti pulibili; attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili; efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni. I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate. 2. Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di: barriere all ingresso idonee ad evitare l ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili); agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all apertura del capannone; per i nuovi fabbricati destinati all allevamento dei riproduttori dovrà essere previsto il caricamento del mangime dall esterno della recinzione; una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita; le aree di stoccaggio dei materiali d uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono essere protette; all entrata di ogni azienda deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche, dotandosi di cartelli di divieto di accesso agli estranei; le attrezzature d allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.) si considerano di norma dotazione di ogni singolo allevamento o, se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita; deve esserci assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni; deve essere previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti. 3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive. B. Norme di conduzione 1. È fatto obbligo al detentore dell allevamento di: vietare l ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l accesso ad estranei evitandone il contatto diretto con i volatili, e comunque obbligandoli all uso di calzari, camici o tute e cappelli dedicati; 24

25 dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento; consentire l accesso, all area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all attività di allevamento e previa accurata disinfezione; tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi; predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi; vietare al personale di detenere volatili propri. 2. Per l imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile. 3. Il detentore deve verificare tramite l apposita scheda l avvenuto lavaggio dell automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento. 4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello. 5. Il carico per il macello di tutti i tacchini presenti nell allevamento deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all impianto di destinazione. Al fine di permettere una migliore gestione della tempistica di accasamento per aree omogenee e garantire pertanto un vuoto biologico nelle aree a maggior densità di tacchini, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, negli allevamenti che soddisfano a particolari requisiti igienico-sanitari e strutturali stabiliti dall Autorità sanitaria competente, sarà possibile effettuare il carico degli animali per il macello in tempi diversi, sempre nel rispetto del periodo di vuoto definito nel successivo capitolo C. commi 3. e 4. C. Pulizia e disinfezioni 1. Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell inizio di un nuovo ciclo i locali e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati. I silos debbono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ciclo di animali. 2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei silos e dei capannoni è effettuata almeno una volta l anno. 3. L immissione di nuovi volatili deve essere effettuata rispettando un periodo di vuoto. Dal giorno di svuotamento dell allevamento a quello di immissione di nuovi volatili: 21 giorni: per i tacchini, le anatre destinati alla produzione di carne, i riproduttori e le ovaiole per la produzione di uova da consumo in fase pollastra; 15 giorni: per i polli da carne. Dal giorno di svuotamento delle singole unità produttive a quello di immissione di nuovi volatili: 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole); 15 giorni per i galli golden e livornesi, le faraone e la selvaggina da penna; 25

26 10 giorni per le quaglie e per le aziende di svezzamento. 4. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell inizio del nuovo ciclo, è comunque fatto obbligo di rispettare un vuoto sanitario di almeno 7 giorni dell intero allevamento o delle unità produttive secondo la distinzione di cui al precedente punto 3. D. Animali morti 1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all esterno dei capannoni, assicurando che il carico avvenga all esterno del perimetro dell area di allevamento e il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. La capienza delle celle deve essere determinata in funzione della superficie di allevamento e delle specie animali. 2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati tramite idonei automezzi a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia. 3. In deroga a quanto previsto nel precedente punto è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di: mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive sempre e comunque previa certificazione veterinaria; allevamenti con superficie dei locali superiore ai mq. Allevamenti a ciclo lungo come i riproduttori e allevamenti a ciclo continuo quali quelli di galline ovaiole devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con una frequenza superiore al mese, così pure gli svezzatori avranno un ritiro delle carcasse ad intervalli non superiori al mese. E. Gestione delle lettiere 1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere allontanate tramite ditte regolarmente autorizzate. 2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa. F. Verifiche Il Servizio veterinario dell'az-ulss, nell'ambito dell'attività di controllo, è incaricato della verifica dei requisiti strutturali e gestionali di quanto sopra espresso. 26

27 Allegato VI Regole per l accasamento di animali negli allevamenti intensivi delle zone di vaccinazione Animali a breve vita a) Accasamento di tacchini per aree omogenee, nelle quali l accasamento deve avvenire in tempi sincronizzati tra le varie aziende; b) I pulcini, accasati ai sensi della precedente lettera a), debbono essere introdotti nell allevamento nell arco massimo di 6 giorni; c) L accasamento deve essere autorizzato dall Az-Ulss competente per territorio previa verifica dei requisiti di cui all allegato V e dell avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento; d) Monitoraggio di tutte le forme respiratorie e dei casi di mortalità anomale. Animali a lunga vita Riproduttori a) L accasamento deve essere autorizzato dalla Az-Ulss competente per territorio previa verifica dei requisiti di cui all allegato V e dell avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento; L Autorità competente autorizza l uscita per l accasamento, di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da allevamenti di riproduttori vaccinati a condizione che gli animali siano trasportati direttamente nella sede di destinazione. I pulcini devono essere accompagnati da un certificato sanitario attestante che i riproduttori sono stati vaccinati, le date della vaccinazione e il tipo di vaccino utilizzato. Nel caso i pulcini siano soggetti a scambi comunitari, i certificati di polizia sanitaria che scortano le partite devono recare la seguente dicitura Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2005/926/CE della Commissione I riproduttori devono essere stati regolarmente sottoposti, con esito negativo, ai test previsti dal presente programma di vaccinazione. Ovaiole per uova da consumo a) La fase pollastra può essere effettuata in allevamenti situati sia all esterno che all interno dell area di vaccinazione. Se i volatili sono vaccinati nei confronti dell influenza aviaria, in base allo schema riportato nell allegato VIII, essi possono essere successivamente accasati esclusivamente in allevamenti da produzione posti nell ambito delle rispettive zone di vaccinazione. Qualora i volatili non siano vaccinati nei confronti dell influenza aviaria, essi possono essere accasati, previo esito favorevole dei controlli di cui al paragrafo 7, punto I, d), terzo trattino, in allevamenti da produzione posti sia nell ambito delle zone di vaccinazione, sia in altre aree del territorio nazionale, ma non possono essere avviati agli scambi intracomunitari o all esportazione. b) Se la fase pollastra è effettuata in un area diversa da quella prevista per la successiva fase di produzione, gli animali andranno vaccinati al momento 27

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