Roma 24 Maggio 2002 ASSOCIAZIONE MELCHIORRE GIOIA TRATTATO DI SCHENGEN

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1 INDICE GENERALE G. Cannavò IL MEDICO LEGALE IN EUROPA FRA ASSICURAZIONI E VITTIME Roma 24 Maggio 2002 Anni 90: si esaurisce un ciclo storico della Medicina Legale Gli Istituti Universitari che si occupavano di: Medicina Legale Militare, Medicina Previdenziale, Tanatologia, Traumatologia, Tossicologia, Identificazione ecc, non riescono a tenere il passo con i tempi e a sviluppare gli aspetti scientifico- culturali a supporto della Medicina Assicurativa. Tale branca della Medicina Legale andava assumendo un importanza crescente non solo in Italia ma ovviamente anche nel resto dell Europa,tanto che già dagli anni 70 erano iniziati tentativi di creare delle regole comuni ai vari paesi in ambito assicurativo, prevalentemente per il danno alla persona legato alla circolazione stradale I momenti storici dell armonizzazione dei percorsi medico-legali in Europa Risoluzione del Consiglio d Europa 75/7: il 14/3/75 vengono formulate raccomandazioni agli stati membri sotto forma di 19 principi per costituire basi comuni di indennizzo alle vittime. Simposio Giuridico Europeo nel 1988 a Parigi, presieduto da M Dessertine, Presidente di Sezione della Corte d Appello di Parigi. Si conclude con 12 raccomandazioni che tentano di appianare le differenze tra paese e paese riguardanti le modalità e gli standard di risarcimento. Expertalia: convegno organizzato a Bruxelles nel 1990 dal Dr.Rousseau (Francia) e dal Prof. Lucas (Belgio) mette a confronto le modalità di accertamento del danno alla persona in ambito civile in Belgio,Francia,Lussemburgo e Regno Unito. Euromedex: incontro tenutosi a Strasburgo nel 1992,in cui ogni stato è rappresentato da un medico e un giurista,con l obiettivo,tra gli altri,di immaginare un medico esperto europeo capace di tradurre e attuare nello spirito del proprio paese un rapporto medico formulato in un altra nazione TRATTATO DI SCHENGEN Il 1 Gennaio 1993 ha segnato un grande traguardo per l Europa:la libera circolazione dei cittadini appartenenti ai paesi membri. Aboliti il significato simbolico e le barriere materiali e politiche,si pone la necessità di uniformare quanto più possibile le normative che rappresentano i percorsi che i cittadini devono compiere,nell intento di un eguale trattamento in Stati differenti. ASSOCIAZIONE MELCHIORRE GIOIA L Associazione Melchiorre Gioia nata nel 1994 è stata in Italia un antesignana dell integrazione europea in campo medico-legale:fin dagli esordi ha sempre cercato di guardare più avanti, formulando proposte, incoraggiando il confronto tra le diverse categorie professionali che, o dallo stesso lato, o da versanti contrapposti si trovavano di volta in volta a gestire un danno alla persona o meglio una persona danneggiata. Con congressi, corsi, riviste, pubblicazioni ha dato un impulso decisivo alla Medicina Assicurativa. MICROPERMANENTI-MACROPROBLEMI Roma, maggio

2 CEREDOC Il 3 Maggio 1997 nasce la CEREDOC: Confederazione Europea di Esperti nella Valutazione e Risarcimento del Danno alla Persona, di cui l Associazione Melchiorre Gioia è stata promotrice. Si configura come ulteriore elemento di promozione di un armonizzazione in campo europeo, con l obiettivo di scambi informativi, confronto tra i vari aspetti della valutazione del danno nei vari paesi e lo sviluppo di progetti comuni. Tra questi, molto importante, l elaborazione di un BAREME europeo. La IV Direttiva Europea sulla responsabilità civile nella circolazione stradale (GUCE n 181/2000) Direttiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Con il sistema degli uffici Carta Verde è stata garantita la liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa qualora l altra parte coinvolta nell incidente provenisse da un altro paese europeo. Ma non sono state risolte le difficoltà che la parte lesa incontrava nel far valere i suoi diritti in un paese diverso dal proprio nei confronti di una controparte ivi residente e di un impresa di assicurazione autorizzata ad operare in tale paese. In pratica fino ad oggi il danneggiato doveva far valere i propri diritti civili contro l assicuratore estero del responsabile dell incidente, con grandi difficoltà: Identificare l impresa assicuratrice Comprendere (problemi di lingua ) e seguire le modalità della richiesta danni Tempi di liquidazione lunghi Necessità di ricorrere ad un avvocato per essere più tutelati Con la IV Direttiva: Creazione di un organismo di informazione in ogni Stato,che sia a disposizione della vittima transitante nel paese straniero. Designazione in ogni paese di un rappresentante dei vari enti assicurativi,con l obiettivo di risolvere amichevolmente la denuncia del sinistro. Il danneggiato non dovrà più rivolgersi all estero all assicuratore straniero della parte responsabile,ma potrà rivolgersi nel proprio stato di residenza al liquidatore ivi designato dall assicuratore dello stato ove si è verificato l incidente. Il liquidatore ha tre mesi di tempo per esaminare e valutare il danno e presentare alla parte lesa un offerta motivata. La vittima,quindi,può muoversi nel proprio paese,parlando la sua lingua e avere la garanzia di tempi prevedibili. E prevista la costituzione in ciascun Stato di un organismo di indennizzo che intervenga in caso di ritardo da parte dell impresa assicuratrice o del suo liquidatore mandatario o qualora l impresa stessa non abbia designato un suo rappresentante nel territorio di quello Stato. Verranno applicate delle sanzioni all assicurazione in questione, stabilite dalla normativa nazionale e che dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive (Art.12). La scadenza disposta dalla Direttiva per la pubblicazione delle disposizioni legislative e amministrative da parte di ciascun Stato membro è stata fissata per il 20 luglio La IV Direttiva costituisce certamente un miglioramento per le vittime transitanti,ma sarebbe opportuno o uniformare negli Stati interessati la legge applicabile all incidente o stabilire che il danneggiato venga risarcito secondo le normative del paese di residenza. Si sta già lavorando al progetto di una V Direttiva,destinata a perfezionare i meccanismi del risarcimento prevedendo un regime europeo uniforme di imputazione della responsabilità civile,di determinazione dei danni risarcibili e delle tecniche di quantificazione. MICROPERMANENTI-MACROPROBLEMI Roma, maggio

3 In Italia la Legge 57/2001 ha introdotto dei cambiamenti a garanzia degli utenti: trasparenza degli atti Art.3: Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a garantire a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo,nonché ai danneggiati,il diritto accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione,constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano Se entro 60 gg dalla richiesta l assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti,egli può rivolgersi all ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto. di Fissazione di termini temporali della proposta di risarcimento da parte assicurativa.art.5: L assicuratore ha l obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno,ovvero di comunicare i motivi per cui si ritiene di non fare offerta anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso entro 90 gg dalla ricezione della documentazione. Ciò comporta necessariamente uno snellimento delle procedure,un miglioramento dell organizzazione,il ricorso sempre maggiore agli strumenti informatici e l utilizzo di consulenti medici esperti in grado di dare risposte accurate e affidabili in tempi più rapidi che in passato. Se questo è lo scenario del prossimo futuro, qual è la distanza tra la realtà di oggi e quella di domani? Quali tempi e modi hanno di prepararsi tutti coloro che si occupano del danno alla persona:avvocati, assicuratori, giudici e soprattutto i medici? A questo proposito è interessante il dato pubblicato dal CEA (Comitato Europeo degli Assicuratori) a proposito dell incidenza del colpo di frusta in Europa,che rappresenta un esempio emblematico di disomogeneità. % rispetto al totale dei danni fisici ITALIA 66 % GERMANIA 40 % OLANDA 35 % SPAGNA 15 % FRANCIA 6 % DANIMARCA 5 % NORVEGIA 4,8% Se ci confrontiamo con gli altri paesi notiamo che: Spesso è ancora difficile equiparare le definizioni di tipo di danno tra paese e paese:è un problema in parte linguistico,in parte concettuale. I risarcimenti per danni equivalenti variano molto: in alcuni Stati sono bassi,ma vi è un alto livello assistenziale statale che tutela il danneggiato;è la situazione della Danimarca,per esempio. In altri,come il Portogallo,i risarcimenti sono bassi perché vi è un alto numero di incidenti e se i compensi fossero equiparati alla media degli altri paesi, i costi sarebbero difficilmente sostenibili dalle imprese assicuratrici,che dovrebbero stabilire premi molto elevati,troppo per il livello economico di quella nazione. La valutazione stessa del danno alla persona è variabile:in alcuni paesi la valutazione del danno extrapatrimoniale è globale e considerata in toto,in altri il danno è connesso al deficit funzionale,indicato in % o in punteggio di invalidità o in termini descrittivi. I Baremes (tabelle a punteggio) sono utilizzate in Italia,Spagna.Francia,Belgio,Germania,Grecia, Lussemburgo,Portogallo. In Gran Bretagna e Irlanda ed altri paesi prevale l aspetto descrittivo, ossia vengono descritti i danni, i trattamenti, il rapporto di causalità,lo stato della vittima,le conseguenze future. MICROPERMANENTI-MACROPROBLEMI Roma, maggio

4 Diversa entità del ricorso alla soluzione giudiziaria. In alcuni Stati la soluzione è in genere affidata ad un efficiente sistema assicurativo e ad una valutazione corretta degli esperti:ciò è legato ad aspetti culturali basati su rapporti storici e consolidati di affidabilità reciproca tra assicuratore e assicurato. In altri esiste una conflittualità che prende percorsi giudiziari lunghi ed onerosi spesso per ordini di risarcimento modesti Tali professionisti del settore hanno una formazione che solo in alcuni Paesi è specialistica. In molti Stati non esiste la specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni,ma la disciplina è inclusa nel corso di laurea (Germania, Belgio,Grecia ); in altri esiste,ma spesso non prepara adeguatamente al lavoro di medico esperto ( Italia, Francia,Spagna ), mentre in Gran Bretagna il medico legale, coroner, si occupa degli aspetti classici della materia (Tanatologia, criminologia, tossicologia ecc) Adeguamento dei percorsi medico-legaliil medico esperto si può definire ovunque come la figura professionale in grado per formazione di valutare il danno alla salute subito da un individuo e di tradurre tale danno in termini risarcitori. In altre parole deve valutare il nesso di causalità tra lesioni constatate e incidente, nonché stabilire le conseguenze personali, lavorative ed economiche della menomazione Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI Bruxelles COM (2002)119 def. Non è previsto lo specialista in Medicina Legale La formazione del medico espertoal di là della partecipazione a corsi, stages, accesso a banche dati, è auspicabile la costituzione di: Albo nazionale di medici esperti nel danno alla persona,scelti con criteri tecnicoscientifici da una commissione composta da medici e giuristi,che svolgano un periodo di praticantato di almeno 6 mesi presso studi di medici esperti. Albo di CTU qualificati presso le sedi giudiziarie La formazione del medico espertoal di là della partecipazione a corsi, stages, accesso a banche dati, è auspicabile la costituzione di: Albo nazionale di medici esperti nel danno alla persona,scelti con criteri tecnicoscientifici da una commissione composta da medici e giuristi,che svolgano un periodo di praticantato di almeno 6 mesi presso studi di medici esperti. Albo di CTU qualificati presso le sedi giudiziarie Albo europeo dei medici espertila IV Direttiva accelera la necessità di avere un medico esperto europeo. L interesse delle imprese assicuratrici,degli organismi giurisdizionali e sopratutto degli utenti è che vi siano dei medici esperti referenti in ogni Stato, che siano in grado di condurre e produrre una perizia obiettiva, affidabile, tecnicamente professionale: il presupposto è una preparazione approfondita, un aggiornamento permanente e la disponibilità a lavorare con standard di qualità verificabili. Il miglioramento della qualità è anche il presupposto di una maggiore correttezza: bisognerebbe redigere una perizia il più possibile obiettiva,in modo che non vi siano grandi differenze sullo stesso caso tra perizia di parte,perizia dell assicurazione e valutazione del CTU. In questo può aiutare l utilizzazione di un: Modello standardizzato di PERIZIA. MICROPERMANENTI-MACROPROBLEMI Roma, maggio

5 In pratica il percorso medico per la valutazione del danno dovrebbe essere comune: raccolta dell anamnesi e delle circostanze in cui si è verificato il danno esame delle certificazioni prodotte esame obiettivo generale esame locoregionale specifico delle parti lese eventuali esami tecnici aggiuntivi e/o consulenze specialistiche conclusioni Tale bareme non sarà un manuale della valutazione delle sequele patologiche da applicare sic et simpliciter e non potrà mai sostituire la carenza di competenze del medico esperto. L obiettivo fondamentale sarà quello di permettere una valutazione riproducibile da parte di medici diversi in paesi diversi e di giungere a conclusioni identiche per identici tipi di lesione. Le conclusioni sono l elemento più variabile nello stesso ambito nazionale e sopratutto tra uno Stato e l altro. E per questo che è estremamente importante il lavoro che da tempo e con buoni risultati sta conducendo il gruppo di studio della CEREDOC : LA COSTITUZIONE DI UN BAREME EUROPEO che fissi criteri di valutazione comuni. Abbiamo tenuto gli ultimi incontri a Parigi in gennaio, a Roma in aprile, a Faro in maggio e ormai non dovremmo essere molto lontani dall elaborazione definitiva di un bareme di facile applicazione utilizzabile da tutti i membri della comunità europea. Il percorso di armonizzazione europea legislativa,assicurativa e medico-legale è lungo, complesso e inevitabile. L unico strumento che abbiamo per inserirci nei processi di cambiamento è la professionalità, derivante dal confronto, dall aggiornamento, dall utilizzazione di strumenti di lavoro moderni, dalla capacità di organizzarsi e non rimanere fermi in un mondo che cambia. Il modo migliore per prevedere il futuro è costruirlo, insieme Giovanni Cannavò INDICE GENERALE MICROPERMANENTI-MACROPROBLEMI Roma, maggio

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