GUIDA ALLA CO TRATTUALISTICA DEL LAVORO

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1 1 GUIDA ALLA CO TRATTUALISTICA DEL LAVORO DI RENZO LA COSTA Settembre 2009

2 2 GUIDA ALLA CO TRATTUALISTICA DEL LAVORO DI RENZO LA COSTA Premessa Nell'ordinamento italiano, il contratto di lavoro e' un contratto tipico e nominato (cioè individuato e disciplinato dalla legge), bilaterale, sinallagmantico, e necessariamente oneroso art c.c. Il contratto di lavoro si costituisce attraverso il consenso delle parti (accordo). La capacità di stipulare validamente un contratto di lavoro da parte del prestatore si acquista al raggiungimento dell'età minima per l'ammissione al lavoro, con l assolvimento dell obbligo scolastico ( 16 anni a decorrere dall anno scolastico 2007/2008). Ciò costituisce un'eccezione rispetto alla regola generale, secondo la quale la capacità di concludere un contratto si acquista con il conseguimento della maggiore età. La causa tipica del contratto di lavoro e' lo scambio tra il lavoro (intellettuale o manuale) prestato in posizione subordinata, parasubordinata o autonoma e la retribuzione. Il predetto ordinamento civilistico, non prevede espressamente una particolare forma per il contratto di lavoro, che può in linea teorica pertanto - essere concluso anche oralmente o per atti concludenti alla luce del principio generale di libertà della forma. La forma scritta 1 può tuttavia essere imposta dalla contrattazione collettiva o dalla legge, ovvero dalla specifica disposizione che regolamenta un particolare rapporto di lavoro. 1 La forma ad substantiam è prescritta ai fini dell'esistenza dell'atto, se non viene rispettata l'atto è nullo. La forma ad probationem è prescritta al fine di poter dimostrare l'esistenza dell'atto, se non viene rispettata non si può provare in giudizio che l'atto esiste, anche se lo stesso è valido ed efficace L accordo delle parti Il contratto di lavoro è un contratto consensuale, che si perfeziona con l'incontro delle volontà espresse dalle parti. Nella formazione del contratto di lavoro, la disciplina generale del contratto dettata dal Codice Civile si applica con alcuni rilevanti caratteri di specialità, a causa dei numerosi limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che restringono in misura notevole il margine dell'autonomia privata.

3 3 L'imposizione di tali limiti si attua per mezzo del meccanismo dell'inserzione automatica di clausole (art. 1339, c.c.), e della sostituzione di diritto delle clausole difformi del contratto individuale (art. 1419, c.c.) nel caso di previsioni contrattuali contrarie alle norme imperative poste dalla legge. Tuttavia, incidendo solo sul piano della libera determinazione del contenuto del contratto, non inficia la natura del contratto di lavoro che è e resta un contratto consensuale. La causa La causa del contratto di lavoro deve essere individuata nello scambio tra lavoro e retribuzione, scambio vincolato alla reciprocità per cui l'obbligazione e la prestazione di una parte (lavoratore) sono in funzione dell'obbligazione e della prestazione dell'altra (datore di lavoro). Dalla causa vanno tenuti distinti i motivi, che sono i particolari interessi o bisogni che rappresentano lo scopo concreto che, tramite gli effetti del negozio, le parti intendono raggiungere. Essi sono, di regola, giuridicamente irrilevanti, a meno che le parti si siano determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, nel qual caso il contratto è illecito (art. 1345, c.c.). L'oggetto Secondo la dottrina dominante, l'oggetto del contratto di lavoro è rappresentato sia dalla prestazione lavorativa sia dalla retribuzione. I requisiti che esso deve possedere sono quelli richiesti dall'art. 1346, c.c., per il contratto in generale, ossia: la liceità: l'oggetto non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume; la possibilità: la prestazione deve essere possibile (si può verificare una sopravvenuta impossibilità temporanea del datore di lavoro a ricevere la prestazione o del lavoratore ad eseguirla); la determinatezza o la determinabilità, alla quale concorrono i contratti collettivi e gli usi (questi ultimi hanno natura negoziale e prevalgono sulle norme dispositive di legge solo quando dettano regole in senso più favorevole al lavoratore). La forma Il contratto di lavoro è un contratto a forma libera. Al principio della libertà della forma, tuttavia, si deroga in tutte le ipotesi in cui particolari patti, ovvero gli elementi accidentali del contratto, costituiscano clausole negoziali sfavorevoli al prestatore.

4 4 Così devono risultare a pena di nullità da atto scritto: il patto di non concorrenza, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, con il quale il lavoratore si obbliga a non svolgere attività professionali in concorrenza con il precedente datore; l'apposizione del termine, che deve essere altresì giustificata dalla specialità del rapporto; la determinazione del periodo di prova. Al principio della libertà della forma si deroga anche per determinati tipi di contratti di lavoro, tra cui si ricordano: il contratto di arruolamento marittimo, (richiede l'atto pubblico); il contratto di formazione e lavoro; il contratto a tempo parziale il contratto a progetto. Gli elementi accidentali del contratto di lavoro Gli elementi accidentali del contratto sono quegli elementi che le parti sono libere di apporre o meno, ma che una volta apposti incidono sull'efficacia del contratto stesso e quindi devono essere rispettati. Essi possono essere inseriti anche nel contratto di lavoro: nella pratica, ricorrente è soprattutto l'apposizione della condizione e del termine. La condizione ed il patto di prova La condizione - che è un avvenimento futuro ed incerto dal quale le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del contratto, cui la condizione è opposta, ovvero l'eliminazione degli effetti già prodotti dal contratto - può inerire in maniera esplicita od implicita al contratto di lavoro, e può essere: sospensiva, se da essa dipende la produzione degli effetti del contratto di lavoro; risolutiva, se da essa dipende l'eliminazione degli effetti già prodotti; qualora essa tenda, però, all'elusione delle norme limitative del licenziamento, è da ritenersi illecita. Ovviamente la retroattività della condizione sospensiva non può risalire oltre l'effettivo inizio della prestazione di lavoro; la condizione risolutiva, invece, non è sicuramente retroattiva per l'impossibilità di restituzione delle prestazioni di lavoro già eseguite. Una parte della dottrina configura, quale particolare forma di condizione, il patto di prova, cioè la clausola scritta inserita nel contratto di lavoro, con la quale le parti subordinano la definitiva assunzione all'esperimento positivo di un periodo di prova (art. 2096, c.c.).

5 5 Il patto di prova è una clausola scritta: esso, infatti, deve risultare da atto scritto contenente l'indicazione della durata della prova: in mancanza, l'assunzione del lavoratore si considera definitiva. Poiché la prova è evidentemente uno strumento predisposto più nell'interesse del datore che del prestatore, la legge fissa il limite massimo di sei mesi per la sua durata. L'art. 2096, co. III, c.c., regola il recesso dal periodo di prova, stabilendo che "ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine". Se poi l'esperimento dà esito positivo, il periodo di prova si trasforma nel rapporto di lavoro subordinato vero e proprio. Se, invece, l'esperimento dà esito negativo, il datore è obbligato a corrispondere al prestatore il trattamento di fine rapporto e le ferie retribuite o la relativa indennità sostitutiva, nonché ogni altro emolumento previsto per il lavoratore che non sia incompatibile con la particolare natura del periodo di prova. Obbligo d informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro Da tutto quanto sopra, emerge che il datore di lavoro ha l obbligo di informare per iscritto il lavoratore circa le condizioni applicabili al rapporto di lavoro: tali informazioni divengono quindi parte integrante del contratto di lavoro. Del Decreto Legge 112/08 L art. 40 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008 è intervenuto tra l altro circa l obbligo a carico del datore di consegnare al lavoratore copia della comunicazione obbligatoria. Tale obbligo recita la legge si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro provvede a consegnare al lavoratore prima dell inizio dell attività lavorativa, copia del contratto individuale. Decreto Legge 112/2008 Art. 40 Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali 2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis,comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

6 6 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI CIRCOLARE 21 agosto 2008, n. 20 ( ) L'obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione (che nel testo previgente doveva contenere i dati di iscrizione nel libro di matricola) s'intende assolto, alternativamente, mediante la consegna al lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente ovvero del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni relative all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto. La mancata consegna della dichiarazione di assunzione - nella nuova duplice e alternativa forma - al lavoratore prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa e' sanzionata con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 250 a Euro 1500 per ogni lavoratore interessato, ai sensi dell'art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 276 del 2003; il trasgressore e' ammesso al pagamento nella misura ridotta pari a 500 euro (art. 16 della legge n. 689 del 1981). In queste ipotesi trova applicazione la diffida obbligatoria (art.13 del decreto legislativo n. 124/2004), data la sanabilita' dell'inadempimento documentale e informativo. Il datore di lavoro che abbia omesso di consegnare la dichiarazione tempestivamente o non l'abbia consegnata affatto, qualora vi provveda su diffida del personale ispettivo, sara' ammesso al pagamento della cosiddetta «sanzione ridottissima» pari al minimo edittale, vale a dire a 250 euro.( ) Circa la trattata disposizione del DL 112, va opportunamente evidenziato che in taluni casi in cui sia stata consegnata copia della comunicazione obbligatoria, ciò non esime il datore di lavoro dalla ulteriore consegna del contratto di lavoro: è il caso di tutti quei contratti per cui è richiesta specificatamente la forma scritta. Da ciò, l iniziativa - attraverso la presente guida di fornire apposita modulistica utilizzabile per i rapporti di lavoro maggiormente diffusi.

7 7 Specifiche tecniche Tutti i modelli contrattuali di seguito riportati, sono in formato PDF editabile. Il contratto che interessa può essere quindi preventivamente compilato,selezionato e stampato o salvato su altro file secondo le specifiche tecniche del proprio computer. Opzione 2 Opzione 1

8 8 Del lavoro subordinato Locatio operàrum Nel diritto romano, la locatio operarum indicava un particolare tipo di concessione in godimento (locazione) in cui un soggetto (locatore) metteva a disposizione di un'altra persona (conduttore) i propri servizi contro pagamento di un corrispettivo. Caratteristica della locatio operàrum era la subordinazione del locatore alle direttive del datore di lavoro. Alla contrapposizione tra locatio operàrum e locatio òperis si riconduce ancor oggi, la distinzione, nell'ambito dei rapporti di lavoro, tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Locatio operis lavoro autonomo. E un istituto del diritto romano caratterizzato dal lavoro, da parte di un soggetto, di trasformazione su materie prime in beni di utilità per il locatore, contro pagamento di un corrispettivo. Alla locatio operis è ricondotta la nozione di lavoro autonomo La forma scritta del contratto di lavoro nel lavoro subordinato corrente è scarsamente utilizzata, sia in quanto non vi è alcun obbligo di legge, sia in quanto è sufficiente la copia della comunicazione di assunzione o la tradizionale lettera di assunzione, per richiamare i principali elementi legali e contrattuali che regoleranno l instaurando rapporto di lavoro. Pur tuttavia, si riterrà opportuno ricorrere alla forma scritta allorquando nello svolgimento del predetto rapporto sono richieste modalità particolari come a solo titolo esemplificativo l osservanza di un orario giornaliero di lavoro spezzato, l esecuzione di particolari mansioni, l attribuzione di particolari compiti o responsabilità, l adozione di un patto di non concorrenza, ecc.

9 9 Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Tra la ditta/società Con sede in via Cod. fisc. Reg. Soc. C.C.I.A.A. P.iva Nella persona del suo legale rappresentante Sig. di seguito datore di lavoro Ed il sig. Nato a e residente in Via Il di professione/ qualifica Cod. Fisc.: di seguito lavoratore Premesso: - che il datore di lavoro necessita di prestazioni lavorative nell ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di soddisfare esigenze produttive proprie dell attività aziendale; - il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a prestare il personale apporto lavorativo nell ambito di un rapporto di tipo subordinato come regolato dalle Leggi vigenti in materia, e che tale tipo di rapporto è confacente alle esigenze del datore di lavoro in rapporto alle attività svolte; Quanto sopra premesso, che forma parte integrante del presente contratto, si stipula: Decorrenza dell assunzione L assunzione del lavoratore decorre dal Rapporto di lavoro Il lavoratore è assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato

10 10 Qualifica di assunzione Il lavoratore è assunto con la qualifica di Mansioni Il lavoratore sarà adibito alle seguenti mansioni: Mutamento di mansioni Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o occasionalmente a quelle corrispondenti al livello superiore o a quelle superiori corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito. In presenza di specifiche esigenze aziendali, il medesimo potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione. Il lavoratore che in forma esplicita e a seguito di preciso mandato sia chiamato a svolgere in via continuativa le mansioni del livello superiore, ha diritto al relativo trattamento base retributivo. Orario di lavoro L orario settimanale di lavoro è distribuito su giorni settimanali con seguente orario di lavoro: Lunedì dalle ore alle ore dalle ore alle ore Martedì dalle ore alle ore dalle ore alle ore Mercoledì dalle ore alle ore dalle ore alle ore Giovedì dalle ore alle ore dalle ore alle ore Venerdì dalle ore alle ore dalle ore alle ore Sabato dalle ore alle ore dalle ore alle ore Livello di inquadramento Il lavoratore è inquadrato nel livello secondo la classificazione del personale prevista dal CCNL del / /. Luogo di lavoro Il lavoratore dovrà prestare la sua opera nel luogo Il lavoratore dovrà prestare la sua opera presso la seguente unità operativa Il lavoratore dichiara di accettare sin d ora eventuali sedi di lavoro diverse, ove individuate dal datore di lavoro per mutate esigenze aziendali.

11 11 Retribuzione Il lavoratore verrà retribuito con frequenza mensile posticipata secondo i parametri fissati dal predetto CCNL, per un totale di n. mensilità annue Carico familiare Il lavoratore, ai fini previdenziali, dichiara di avere allo stato il seguente carico familiare: Stato civile: Coniuge a carico SI (_)/ NO(_) Figli a carico nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_) nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_) nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_) nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_) Altri familiari a carico nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_) nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_) Il lavoratore medesimo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione dichiarata. Periodo di prova Il lavoratore assunto è soggetto ad un periodo di prova non superiore a dalla data di effettiva assunzione., decorrenti Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto; la retribuzione spettante non potrà essere inferiore a quella in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio. Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti contraenti anche senza preavviso e senza che ciò comporti diritto di indennità alcuna per la risoluzione stessa.

12 12 Non sono ammesse proroghe del periodo di prova. Superato il periodo di prova il lavoratore si intenderà confermato in servizio con decorrenza dal primo giorno di effettiva assunzione, pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti della anzianità del lavoratore. In caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova resterà sospeso sino alla data di rientro in servizio del lavoratore. Nei casi di sopravvenuta malattia, anche derivante da infortunio, il periodo di prova verrà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di inizio della malattia.; superato tale limite, il rapporto di lavoro è da intendersi risolto. Classificazione del personale Per la declaratoria dei profili professionali si fa integrale riferimento a quanto previsto dal CCNL sopra richiamato. Assenze,permessi, congedi, riposo,festività, ferie, aspettativa, servizio militare Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato Trattamento di malattia ed infortunio Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato Preavviso di licenziamento e dimissioni Si applica quanto previsto dal CCNL sopra richiamato Tutela della maternità Si applicano integralmente le disposizioni di legge in materia. Misure di sicurezza sul lavoro e prevenzione Si applicano le norme legislative vigenti e quanto previsto dal CCNL sopra richiamato. Sanzioni disciplinari Si applica integralmente quanto previsto in materia dal CCNL sopra richiamato.

13 13 Ulteriori condizioni che regolano il presente rapporto di lavoro : Dichiarazioni Il lavoratore dichiara inoltre quanto segue. - (_) di essere cittadino italiano, di aver assolto agli obblighi di leva, di non essere interdetto, inabilitato al lavoro o fallito e di non avere procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali ; - (_) di non svolgere allo stato attività lavorativa presso altre imprese aventi attività similare o concorrente a quella del datore di lavoro; - (_) di svolgere allo stato attività lavorativa (specificare subordinata,autonoma, coordinata e continuativa o altro) presso (descrivere) - (_) di essere in possesso del seguente titolo di studio: - (_) di essere iscritto nelle liste riservate alle categorie protette, di cui alla legge 68/1999, nella categoria con percentuale del % - (_) di essere iscritto presso il Centro per l Impiego di con qualifica di ed anzianità di iscrizione dal Letto confermato e sottoscritto,lì IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE

14 14 Del lavoro subordinato part time Definizione E' un contratto di lavoro subordinato a termine o a tempo indeterminato che prevede un orario inferiore al normale orario di lavoro indicato dalla legge (attualmente 40 ore settimanali ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66) o all'eventuale minor orario fissato dai contratti collettivi applicati. Riferimenti normativi Il D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, modificato parzialmente dal D. Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100, ha riformato significativamente la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale; la riforma introdotta con la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (la c.d. riforma Biagi) apporta inoltre altre modifiche al quadro normativo preesistente in materia. Ulteriori integrazioni sono state aggiunte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (c.d. collegato alla Finanziaria 2007) Tipologie Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: di tipo orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro (ad es. una prestazione lavorativa di 4 ore al giorno a fronte di un orario normale di lavoro di 8 ore al giorno); di tipo verticale, quando è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (ad es. 3 giorni di 8 ore lavorative nell'arco della settimana; 6 mesi a tempo pieno nel corso dell'anno); di tipo misto, quando le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa risultano dalla combinazione di part-time orizzontale e part-time verticale. Forma e contenuti del contratto Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta. Se manca la firma e quindi la prova della stipulazione del contratto a tempo parziale, il lavoratore può chiedere al giudice che sia dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

15 15 Il contratto di lavoro a tempo parziale deve inoltre indicare in modo preciso: la durata della prestazione lavorativa (salva la possibilità di apporre le c.d. "clausole elastiche"); la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (salva la possibilità di apporre le c.d. "clausole flessibili"). In caso di mancanza o di indeterminatezza dell'indicazione della durata, il lavoratore può chiedere al giudice che sia dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, oltre al risarcimento del danno. In caso di mancanza o di indeterminatezza dell'indicazione della collocazione temporale, spetta al giudice determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione e quantificare il risarcimento del danno a favore del lavoratore. Il lavoro supplementare Il lavoro supplementare è il lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale entro il limite del tempo pieno. La legge prevede la possibilità di ricorrere al lavoro supplementare nel part time di tipo orizzontale. Ciò non esclude che il lavoro supplementare possa ipotizzarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volte che la prestazione stabilita sia inferiore all'orario normale settimanale. Spetta alla contrattazione collettiva individuare il numero massimo di ore effettuabili, le causali nonché le conseguenze del superamento dei limiti massimi consentiti. In presenza della regolamentazione collettiva non è inoltre necessario il consenso al lavoro supplementare da parte del lavoratore. L'eventuale rifiuto non può in ogni caso essere considerato un giustificato motivo di licenziamento. Anche in mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è comunque ammesso con il consenso del lavoratore interessato, fermo restando il limite del tempo pieno. Per quanto riguarda la retribuzione, la legge non prevede una maggiorazione per il lavoro supplementare, ma i contratti collettivi hanno tuttavia la facoltà di introdurre una maggiorazione oraria. Il lavoro straordinario Si tratta del lavoro prestato oltre la giornata lavorativa nel part-time di tipo verticale o misto. E' possibile il ricorso al lavoro straordinario anche nella ipotesi in cui il rapporto a tempo parziale sia stipulato a termine.

16 16 È consentito il ricorso al lavoro straordinario solo quando sia stato raggiunto il tempo pieno settimanale. In caso contrario, la variazione in aumento dell'orario può essere gestita mediante il ricorso al lavoro supplementare. Come per i lavoratori a tempo pieno non è previsto alcun obbligo di forma per la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario. Le clausole flessibili ed elastiche - definizione La clausola flessibile è un accordo scritto stipulato tra le parti, con cui il datore di lavoro ottiene il potere di modificare, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, la collocazione temporale della prestazione lavorativa. La clausola elastica è un accordo scritto stipulato tra le parti, che può essere previsto solo nel part time di tipo verticale o misto, con cui il datore di lavoro può invece aumentare, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, la durata della prestazione lavorativa. La clausola elastica determina un incremento definitivo della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare ove si verifica solo un aumento temporaneo della stessa. Tali patti possono essere concordati anche quando il rapporto di lavoro è a termine. All'atto dell'apposizione di clausole flessibili ed elastiche nel contratto di lavoro, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Le clausole flessibili ed elastiche - utilizzo Le clausole flessibili ed elastiche possono essere apposte solamente se previste e regolamentate dalla contrattazione collettiva applicata. In particolare, i contratti collettivi devono stabilire i limiti e le modalità di esercizio del potere del datore di lavoro di variare unilateralmente la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa. In assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva, le parti non possono concordare direttamente l'adozione di clausole flessibili ed elastiche. Il principio di non discriminazione Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno che svolge le medesime mansioni. Si applica quindi lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo pieno con riguardo alla retribuzione oraria, alla durata del periodo di prova, alla durata delle ferie annuali, nonché del periodo di congedo parentale.

17 17 Invece, la retribuzione globale, quella feriale e i trattamenti per malattia, infortunio e maternità sono corrisposti in proporzione al lavoro svolto. La trasformazione del rapporto La trasformazione del rapporto da full-time a part-time è realizzata per mezzo di un accordo tra le parti che deve risultare da atto scritto convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro (in Trentino dal Servizio Lavoro o presso i Centri per l'impiego). Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio lavoro da full-time a part-time e viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Diritto di precedenza Il contratto di lavoro può prevedere, in caso di assunzione di lavoratori full-time, un diritto di precedenza a favore di lavoratori assunti part-time presso unità produttive site nello stesso ambito comunale ed adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti a quelle a cui si riferisce l'assunzione. In caso di assunzione di lavoratori a tempo parziale, il datore di lavoro deve darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno e deve prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi. Il datore di lavoro può rifiutare la trasformazione non dando alcuna motivazione. Disciplina previdenziale Un'ultima precisazione riguarda gli effetti della trasformazione del rapporto sul trattamento previdenziale del lavoratore. Infatti, quando si tratterà di determinare l'ammontare della pensione da corrispondere al lavoratore si dovrà computare: per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno; in proporzione all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

18 18 Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time Tra la ditta/società Con sede in via Cod. fisc. Reg. Soc. C.C.I.A.A. P.iva Nella persona del suo legale rappresentante Sig. di seguito datore di lavoro Ed il sig. Nato a e residente in Via Il di professione/ qualifica Cod. Fisc.: di seguito lavoratore Premesso: - che il datore di lavoro necessita di prestazioni lavorative nell ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time al fine di soddisfare esigenze produttive proprie dell attività aziendale; - il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a prestare il personale apporto lavorativo nell ambito di un rapporto di tipo subordinato come regolato dalle Leggi vigenti in materia; - che il rapporto di lavoro a tempo parziale, da ultimo disciplinato dal Dlgs 276/2003, consente prestazioni lavorative ad orario ridotto di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto con facoltà di concordare tra le parti stipulanti clausole flessibili e/o clausole elastiche in relazione alla durata della prestazione lavorativa Quanto sopra premesso, che forma parte integrante del presente contratto, si stipula: Decorrenza dell assunzione L assunzione del lavoratore decorre dal

19 19 Rapporto di lavoro Il lavoratore è assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato a tempo parziale di tipo (_) orizzontale (_) misto (_) verticale. Qualifica di assunzione Il lavoratore è assunto con la qualifica di Mansioni Il lavoratore sarà adibito alle seguenti mansioni: Mutamento di mansioni Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o occasionalmente a quelle corrispondenti al livello superiore o a quelle superiori corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito. In presenza di specifiche esigenze aziendali, il medesimo potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione. Il lavoratore che in forma esplicita e a seguito di preciso mandato sia chiamato a svolgere in via continuativa le mansioni del livello superiore, ha diritto al relativo trattamento base retributivo. Orario di lavoro L orario settimanale di lavoro è distribuito su giorni settimanali con seguente orario di lavoro: Lunedì dalle ore alle ore dalle ore alle ore Martedì dalle ore alle ore dalle ore alle ore Mercoledì dalle ore alle ore dalle ore alle ore Giovedì dalle ore alle ore dalle ore alle ore Venerdì dalle ore alle ore dalle ore alle ore Sabato dalle ore alle ore dalle ore alle ore per un totale di nr. ore settimanali. Clausola di flessibilità: Come previsto dal CCNL applicato al presente rapporto, il datore di lavoro si riserva il diritto di modificare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, previo il prescritto preavviso. Del che, il lavoratore esprime ampio consenso. Clausola di elasticità: Come previsto dal CCNL applicato al presente rapporto, il datore di lavoro si riserva il diritto di aumentare la durata della prestazione lavorativa. Ciò determinerà un incremento definitivo della quantità della predetta prestazione. Del che, il lavoratore esprime ampio consenso.

20 20 Per la retribuzione delle ore di prestazioni lavorative in aumento all orario originariamente concordato, si fa riferimento alla contrattazione collettiva vigente. Il lavoratore esprime ampio consenso alla presente condizione. Livello di inquadramento Il lavoratore è inquadrato nel prevista dal CCNL del / /. livello secondo la classificazione del personale Luogo di lavoro Il lavoratore dovrà prestare la sua opera nel luogo Il lavoratore dovrà prestare la sua opera presso la seguente unità operativa Il lavoratore dichiara di accettare sin d ora eventuali sedi di lavoro diverse, ove individuate dal datore di lavoro per mutate esigenze aziendali. Retribuzione Il lavoratore verrà retribuito con frequenza mensile posticipata secondo i parametri fissati dal predetto CCNL, per un totale di n. mensilità annue Carico familiare Il lavoratore, ai fini previdenziali, dichiara di avere allo stato il seguente carico familiare: Stato civile: Coniuge a carico SI (_)/ NO(_) Figli a carico nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_) nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_) nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_) Altri familiari a carico nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_) nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_) nato/a il Percentuale a carico Portatore di Handicap SI (_)/NO (_)

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