Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 1

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1 Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 Pagina 3 di 41/2014 Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 Circolare , n prot. n. 2105/08.01 Licenziamenti collettivi - collocamento in mobilità - illustrazione delle disposizioni di legge e amministrative - campo di applicazioni e fasi - nozione - presupposti - criteri di scelta - formazione delle liste - indennità - requisiti oggettivi e soggettivi - lavori socialmente utili - sussidio di disoccupazione - liste - cancellazione - reiscrizione - contribuzione - quota a carico dell''impresa - quesiti - note procedure Oggetto: "L''istituto della mobilità". Documento elaborato a cura del Ministero del lavoro dell''inps Sommario ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E AMMINISTRATIVE PROCEDURA - CAMPO DI APPLICAZIONI E FASI NOZIONE - PRESUPPOSTI CRITERI DI SCELTA FORMAZIONE DELLE LISTE INDENNITA` - REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI INDENNITA` - DETERMINAZIONE - CRITERI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE LISTE - CANCELLAZIONE - PRESUPPOSTI LISTE - REISCRIZIONE - PRESUPPOSTI CONTRIBUZIONE - QUOTA A CARICO DELL'IMPRESA QUESITI PROCEDURA - NOTE Il documento che si trasmette è frutto del lavoro svolto da un''apposita commissione di studio composta da rappresentanti del Ministero e dell''inps Nel richiamare le finalità del documento e gli sviluppi attesi enunciati dal Ministro del lavoro nell''introduzione, si invita a darne la massima diffusione (anche a mezzo del supporto informatico inviato ai soli Uffici regionali) ed a formulare guanto prima, eventuali osservazioni e proposte, in vista della prossima struttura di aggiornamento. L''istituto della mobilità Illustrazione delle disposizioni di legge e amministrative Introduzione Nell''ambito della disciplina lavoristica, la materia della gestione delle eccedenze di personale, particolarmente per gli aspetti connessi alla mobilità, è stata tra quelle più soggette ad interventi modificativi e correttivi. I numerosi provvedimenti successivi al epoca in cui la materia è stata disciplinata con intenti di organicità - hanno contribuito a rendere altamente complesso il quadro legislativo di riferimento, appesantito, fra l''altro, da una fittissima produzione di istruzioni applicative. È sembrato, pertanto, non più procrastinabile intervenire sul piano amministrativo per ridurre il grado di complessità con iniziative tese a risistemare le circolari e ad elaborare supporti applicativi il più possibile chiari ed univoci, per dare così agli operatori pubblici certezze ed uniformità nell'azione amministrativa. In coerenza con queste esigenze nei mesi scorsi ho provveduto a costituire una Commissione di studio, formata da dirigenti del Ministero e dell''inps, avente il compito di chiarire i complessi aspetti applicativi di comune interesse sulla gestione delle eccedenze e di formulare, quindi, proposte di semplificazione e di riforma della normativa vigente, tenendo presente l''importanza di rafforzare i rapporti tra le competenti amministrazioni pubbliche mediante forme sistematiche di collaborazione. Non essendo ancora mature le condizioni per pervenire alla stesura di testi unici, la Commissione ha messo a punto il presente documento sulla mobilità, che fin da ora fornisce Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 1

2 indicazioni di orientamenti univoci per i soggetti che operano nel settore. L''elaborato non ha ovviamente carattere esaustivo ma si colloca in una logica di affinamenti e sviluppi che prevede, anche sulla base dei contributi che perverranno dagli stessi operatori, aggiornamenti periodici ed un'integrazione dei contenuti, a partire dalla correlata disciplina degli incentivi alla ricollocazione dei lavoratori in mobilità. La finalità ultima è quella di pervenire ad un documento che, riassumendo tutte le precedenti direttive, definisca univocamente il contesto normativo per la corretta operatività degli uffici pubblici, con l''ulteriore prezioso effetto di dare chiari punti di riferimento anche ai soggetti esterni. Con il lavoro svolto si inizia a porre rimedio con sistematicità alle numerose incertezze interpretative ed alla conseguente perdita di efficienza del sistema e viene confermata la bontà del metodo collaborativo in vista della sempre più efficace unità di intenti che deve contraddistinguere i rapporti tra il Ministero del lavoro e l''inps. Il Ministro del Lavoro Tiziano Treu 1. Procedura di mobilità 1.1 Campo di applicazione La procedura per il collocamento in mobilità si applica a due diverse ipotesi di licenziamento per riduzione di personale: la prima (licenziamento collettivo) riguarda tutte le imprese a condizione che occupino più di quindici dipendenti, la seconda, invece, le sole imprese che rientrano nella disciplina dell'intervento straordinario della cassa integrazione e che, una volta ammesse a fruire di tale intervento, prevedano di non poter reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi. La procedura è identica: l'unica sostanziale differenza (1) è rappresentata dal requisito numerico, che è richiesto solo nell'ipotesi di licenziamento collettivo (2) e che si realizza qualora le imprese intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. La procedura non si applica: - alle eccedenze di personale determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con contratto a termine; - ai datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli enti senza fini di lucro, gli studi professionali. 1.2 Fasi della procedura La procedura può svolgersi in due fasi collegate fra loro: - la prima fase è esclusivamente sindacale; - la seconda è promossa dall'autorità amministrativa (che può essere l'ufficio provinciale del lavoro, quello regionale, il Ministero del lavoro) (3). La procedura inizia con l'adempimento dello specifico obbligo di informare sia le rappresentanze sindacali aziendali sia le rispettive associazioni di categoria ovvero, mancando le prime, come per le bende con unità produttive con meno di sedici dipendenti, solo le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale Fase sindacale L'obbligo di informazione riguarda i motivi che determinano la situazione di eccedenza, quelli di natura tecnica che impediscono il ricorso alle misure che potrebbero evitare, in tutto o in parte, la riduzione di personale (4) il numero, la collocazione aziendale, i profili professionali del personale eccedente, la percentuale di manodopera femminile (5), i tempi di attuazione del programma di mobilità, le eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sociali di tale programma. (6) Una copia della nota contenente l'informativa agli organismi sindacali deve essere inviata anche all'autorità amministrativa competente (di norma l'ufficio provinciale del lavoro). Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 2

3 Le imprese rientranti nei settori economico produttivi e con i livelli occupazionali richiesti per la corresponsione della indennità di mobilità ai lavoratori, devono allegare alle due comunicazioni copia della ricevuta del versamento dell'anticipazione sul contributo di ingresso alla mobilità; il mancato pagamento non comporta la sospensione della procedura nè la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità. (7) Come è evidente, il contenuto della comunicazione non è meramente formale: esso è importante perché costituisce la base per l'esame congiunto che, entro i sette giorni successivi alla ricezione, può essere proposto dagli organismi sindacali aziendali e dalle rispettive associazioni di categoria. Il periodo massimo della consultazione (8) è di quarantacinque giorni, che si riducono della metà, cioè a ventitrè, nel caso in cui il numero dei lavoratori da licenziare sia inferiore a dieci (9): nel caso delle procedure concorsuali, il periodo massimo è determinato in trenta giorni (10). Nel corso dell'esame congiunto le parti possono cercare una soluzione della controversia, ricorrendo anche ad istituti particolari della contrattazione collettiva: contratti di solidarietà, gestione flessibile dell'orario di lavoro, mutamento di mansioni in deroga all'art del c.c., ecc. - I contratti di solidarietà, già previsti dall'art. 1 della legge 863/1984, sono stati ridisciplinati dall'art. 5 della legge 236/1993 e successive modiche ed integrazioni (11). - La flessibilità dell'orario di lavoro, con l'utilizzo delle prestazioni in un diverso arco temporale (articolato, ad es., anche in giornate festive e prefestive), può favorire la composizione della vertenza, anche se ovviamente deve affrontare problemi di vario tipo, come qualunque intervento diretto alla ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti. - Gli accordi (in deroga all'art c.c. ) che consentono di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle svolte - e quindi anche inferiori - allo scopo di evitare il licenziamento, rappresentano un elemento che può favorire, in taluni casi, una soluzione positiva: si chiarisce così una situazione (c.d. ius variandi in peius) sulla quale la giurisprudenza di merito aveva tenuto un atteggiamento oscillante, talora rigido nel garantire la posizione acquisita dal dipendente, talora possibilista e teso, comunque, a salvaguardare il posto di lavoro (12) Fase amministrativa Conclusa la consultazione sindacale, qualunque ne sia stato l'esito, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro - UPLMO - ovvero all'autorità amministrativa competente per territorio (Ufficio regionale - URLMO - o Ministero del lavoro); analoga comunicazione può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. Ove non sia stato raggiunto l'accordo, l'autorità amministrativa competente convoca le parti per un ulteriore esame della situazione, con un tentativo di mediazione che deve esaurirsi in trenta giorni (ridotti a quindici se il numero dei licenziamenti non supera le dieci unità), a partire dal ricevimento da parte della pubblica amministrazione della comunicazione dell'impresa. Si ritiene che l'accordo raggiunto soltanto con alcuni dei soggetti sindacali che il datore di lavoro è tenuto a consultare sia valido e non configuri un'ipotesi di mancato accordo (rilevante ai fini dell'attivazione della fase amministrativa e della quantificazione del contributo d'ingresso alla mobilità) se sia stato raggiunto con gli organismi maggiormente rappresentativi dei dipendenti interessati (13). Il Direttore dell'ufficio, territorialmente competente, esperisce il tentativo di conciliazione, facendosi parte attiva e proponendo anche soluzioni diverse dal ricorso agli strumenti di flessibilità già descritti. Ad esempio, egli può proporre: una convenzionale (14) tesa a graduare nel tempo gli eventuali obblighi di assunzione delle categorie protette scaturenti dalla legge 482/1968; il reimpiego dei lavoratori eccedenti in altre aziende, anche attraverso lo strumento del comando o distacco temporaneo (15); il ricorso ad incentivazioni per dimissioni volontarie o agli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione guadagni, ove utilizzabile (16). Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 3

4 In questa fase il direttore dell'uplmo può agevolare le iniziative di ricollocazione anche attraverso l'attività delle Sezioni circoscrizionali finalizzata al reinserimento in lavori non necessariamente subordinati (lavori in proprio svolti attraverso cooperative di nuova costituzione, lavori socialmente utili, ecc.) con il coinvolgimento, mediante convenzione, di soggetti pubblici e privati (17). La facoltà di collocare in mobilità deve essere esercitata per tutti i lavoratori assoggettati alla procedura nel termine di centoventi giorni dalla sua conclusione, ovvero entro il diverso termine previsto dall'accordo sindacale (18). Superato tale termine la procedura di mobilità perde di efficacia ed occorre, eventualmente, avviarne una nuova. Ciò per due motivi: il primo perchè la norma detta il termine di centoventi giorni, anche se variabile con l'accordo sindacale, per considerare come collettivi i recessi effettuati in quest'arco temporale (19); il secondo perchè la stessa procedura, improntata a termini di scadenza puntuali, postula l'esigenza di rapporti certi e precisi. È quindi escluso anche che un accordo aziendale stipulato al di fuori della procedura di mobilità possa prorogare il termine dei centoventi giorni ovvero il termine stabilito nell'accordo sindacale stipulato nel corso della procedura stessa (20). 2. Licenziamento collettivo (cenni) Si è in presenza di licenziamento collettivo per riduzione di personale allorquando c'è una riduzione dell'attività economica dell'impresa tale da poter condurre alla soppressione di almeno cinque posti di lavoro. Rientra nella nozione una trasformazione o un ridimensionamento strutturale dell'impresa, deliberati dal datore di lavoro con scelta imprenditoriale (di per se stessa insindacabile da parte del giudice di merito) tale da comportare una concreta soppressione dei posti di lavoro corrispondenti a quelli occupati dai dipendenti oggetto di licenziamento (21). Le ipotesi ora indicate coincidono, nella sostanza, con quelle che danno luogo ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (22), omesso a cause non inerenti la persona del lavoratore. La maggior rilevanza sociale, legata al numero dei soggetti coinvolti, è alla base della diversa disciplina, che si caratterizza soprattutto per la previsione della procedura sindacale. Nell'intento di dare attuazione a una direttiva comunitaria (23), il legislatore ha quindi dettato una specifica disciplina del fenomeno, valutandone il maggior peso sociale a causa della dimensione collettiva del licenziamento fondato su riduzione o trasformazione di attività o di lavoro (24) o su cessazione di attività dell'impresa (25). Nell'ampia formula adottata (riduzione o trasformazione di attività) rientrano tutte le ragioni connesse con lo svolgimento e il funzionamento della produzione, con gli assetti organizzativi, con l'introduzione di nuove tecnologie, comprese anche le ragioni economiche comportanti eccedenze strutturali di manodopera, fermo restando che l'impossibilità della prestazione lavorativa esula dall'ambito di operatività della disciplina del licenziamento collettivo (26). Si sottolineano i seguenti punti: a) il procedimento di riduzione collettiva del personale ha carattere esclusivo ed esaustivo, intendendosi con tali aggettivi che lo stesso è unico ed esaurisce, in ogni caso, la tematica procedimentale relativa ai recessi collettivi; b) aggancio a una soglia inferiore da punto di vista occupazionale (imprese con più di quindici dipendenti). Riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla natura dell'attività esercitata e in qualsiasi forma costituita, che occupano più di quindici dipendenti. La soglia numerica (più di quindici dipendenti) deve essere calcolata con riferimento alla normale occupazione, cioè all'organigramma produttivo, o, in mancanza di questo, all'occupazione media dell'ultimo semestre. Ai soli fini della definizione dell'area del licenziamento collettivo devono calcolarsi anche i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro e gli apprendisti; Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 4

5 c) riferimento ai lavoratori coinvolti nella riduzione di personale (almeno cinque). Limite numerico: si riferisce all'apertura della procedura o al numero di licenziamenti effettuati al termine della procedura stessa. La procedura può però concludersi anche con un numero di licenziamenti inferiore a cinque. È stato infatti superato il problema interpretativo riguardante il caso di un'impresa che al termine della procedura effettui il recesso nei confronti di meno di cinque lavoratori. Pertanto è corretta l'interpretazione per cui il numero dei licenziamenti collettivi può essere inferiore a cinque, purchè al momento dell'avvio della procedura di mobilità il datore di lavoro abbia inteso procedere al licenziamento di almeno cinque unità. - Ambito territoriale: qualora la riduzione di personale investa unità produttive di più regioni, è necessario trattare unitariamente la controversia, anche se essa interessi più ambiti territoriali. Infatti, i requisiti numerici (almeno cinque dipendenti nella stessa provincia nell'arco di centoventi giorni) stabiliscono la soglia minima per l'accesso alle procedure di mobilità collegate alla riduzione di personale. Ne consegue che devono ricondursi alla procedure di mobilità tutti i licenziamenti, anche se relativi ad unità produttive ubicate fuori della provincia, semprechè almeno in una provincia sussistano i requisiti idonei ad integrare la fattispecie legale, e risulti provata la connessione causale dell'unitarietà del processo riorganizzativo (27); d) ampliamento del periodo di osservazione, fissato in centoventi giorni Fermo restando l'arco temporale dei centoventi giorni fissato dalla norma, entro cui il datore di lavoro può intimare, anche in fasi successive, i licenziamenti, le patti possono prevedere, beninteso solo nell'ambito dell'accordo raggiunto durante la procedura, un periodo che va oltre i centoventi giorni (28). 3. Collocamento in mobilità Al termine della procedura, l'imprenditore può esercitare, nei confronti del singolo lavoratore, il recesso (che ha natura individuale) estinguendo il rapporto di lavoro. 3.1 Criteri di scelta Accordi collettivi (29) avevano stabilito che la scelta dei lavoratori da licenziare doveva avvenire mediante una valutazione comparata di tre diversi criteri individuati nelle esigenze tecnico produttive (30), nei carichi di famiglia e nell'anzianità che si deve intendere di servizio presso azienda (31). La più recente disciplina (32) ha fatto propri i criteri di scelta, in concorso tra di loro, già fissati negli accordi interconfederali, ma solo in via sussidiaria, in quanto hanno priorità gli eventuali criteri fissati nella contrattazione collettiva (nazionale, regionale, provinciale o aziendale). Il rinvio alla autonomia contrattuale rende adottabili criteri anche totalmente diversi; questi comunque devono essere astratti, non riguardare motivi inerenti la persona del lavoratore e non possono in alcun modo prescindere dal divieto di collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore a quella di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione (33). La valutazione e l'applicazione dei singoli criteri, in concorso tra loro, deve essere oggettivamente oculata per non prestare il fianco ad impugnative (34). L'imprenditore è tenuto (35) anche a non penalizzare il personale appartenente alle "categorie protette", per cui il numero degli invalidi soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti a licenziamento, non può essere superiore alle specifiche percentuali previste dal collocamento obbligatorio (36). L'unitarietà gestionale delle eccedenze fa ritenere che l'accordo collettivo sui criteri non possa avere un'efficacia limitata ai soli iscritti alle associazioni stipulanti. Esso, infatti, è diretto a regolamentare l'esercizio di poteri propri del datore di lavoro e solo indirettamente ha effetti sul singolo rapporto di Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 5

6 lavoro (37). Non sembra indispensabile, inoltre, la sottoscrizione di tutti i soggetti sindacali legittimati alla trattativa. 3.2 Il recesso Una volta individuati i lavoratori eccedenti, l'impresa deve comunicare il recesso per iscritto (38), pena l'inefficacia dello stesso. L'inefficacia dei licenziamenti può, altresì, essere rilevata per l'inosservanza delle procedure espressamente previste (39), e cioè: - comunicazione del recesso nel rispetto dei termini di preavviso (40); - comunicazione all'ufficio regionale del lavoro, alla CRI ed alle organizzazioni sindacali di categoria dell'elenco dei lavoratori licenziati, indicando per ciascun soggetto il nominativo, il luogo di residenza, l'età, il carico di famiglia, la qualifica, il livello di inquadramento e le modalità di applicazione dei criteri di scelta (41). Il recesso è, inoltre, annullabile qualora siano stati violati i criteri concorsuali (fissati dall'autonomia contrattuale o, in difetto, dalla legge) oltrechè, ovviamente, le percentuali relative alla manodopera femminile ed agli invalidi. Il provvedimento di licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, entro il termine decadenziale di sessanta giorni ed il giudice, se ne dichiara l'inefficacia o l'invalidità, dispone anche la reintegrazione nel posto di lavoro (42-43). Il riferimento all'obbligo per l'impresa di effettuare per iscritto, oltre al provvedimento di recesso, anche la comunicazione contestuale dei nominativi dei lavoratori in mobilità (da inviare all'ufficio regionale ed alla CRI), con i dati anagrafici, la qualifica, i carichi di famiglia, luogo dì residenza, nonchè l'indicazione puntuale delle modalità con cui sono stati applicati i criteri che hanno portato alla scelta dei dipendenti licenziati, introduce due problemi delicati: uno di ordine procedurale con i suoi riflessi sull'esito dell'eventuale impugnativa di licenziamento, l'altro sulla competenza della CRI o URLMO tesa a sindacare i criteri di scelta. In ordine al primo problema si rileva che il licenziamento collettivo per riduzione di personale è un procedimento complesso, composto da più atti posti in sequenza fra di loro, per cui un eventuale vizio nel corso della procedura (es. non effettuazione dell'esame congiunto, ancorché richiesto; non rispetto dei termini; non rispetto dei criteri; mancata comunicazione al termine della procedura) vizia l'atto finale (il recesso) rendendo lo stesso invalido. Quanto al secondo problema è da escludere ogni sindacato da parte dell'urlmo o della CRI, destinatari della comunicazione. Lo scopo di questa, infatti, anche se rappresenta un atto obbligatorio della procedura, è di agevolare, per quanto possibile, l'inserimento dei lavoratori eccedenti nelle liste di mobilità, al fine di favorire una loro idonea e veloce ricollocazione sul mercato del lavoro. La stessa approvazione della lista da parte della CRI assume, quindi, un valore dichiarativo e non comporta giudizio di regolarità dei licenziamenti. Ciò non toglie che in caso di violazione di parti essenziali o di mancato svolgimento della procedura, ovvero di mancanza dei requisiti prescritti per l'accesso alla medesima, l'ufficio conservi il diritto dovere di intervenire, segnalando le circostanze rilevate alla CRI (44). È escluso inoltre che la CRI possa decidere iscrizioni o proroghe di iscrizioni nelle liste, al di fuori dei casi rigorosamente previsti dalla legge. Qualora, poi, in sede di giudizio il magistrato ritenga illegittimo il licenziamento, disponendo la reintegra nel posto di lavoro (45), l'impresa che abbia esperito la procedura può, dandone comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali, licenziare un altro lavoratore, senza riaprire la procedura (46). Ciò, ovviamente, nel caso in cui il giudice di merito, sindacando sui criteri di scelta [ma non sulla procedura che, se viziata, inficia anche eventuali altri licenziamenti, ovvero nel caso di condanna per Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 6

7 comportamento antisindacale (47)], ha ritenuto violata la concorsualità dei criteri (es. ipotesi discriminatoria). È comunque evidente che l'eventuale licenziamento sostitutivo, effettuato senza riapertura della procedura, dovrà tener presenti le motivazioni alla base della sentenza di reintegra, al fine di evitare che ricorrano ancora gli stessi presupposti per impugnare, in giudizio, il licenziamento ed ottenere un'altra reintegra. 4. Formazione delle liste 4.1 Soggetti aventi diritto alla iscrizione Le liste di mobilità ricomprendono (48): a) operai, impiegati e quadri sottoposti a licenziamento collettivo, per riduzione di personale, trasformazione ovvero cessione di attività (49); b) operai, impiegati e quadri licenziati (50) da imprese, ammesse alla Cigs, che non sono in grado di garantire il lavoro a tutti i sospesi; c) i lavoratori a domicilio sottoposti a licenziamento collettivo (51); Possono essere iscritti nelle liste di mobilità anche: d) i lavoratori aventi titolo al trattamento speciale di disoccupazione e beneficiari, all'11 agosto 1991, dei provvedimenti di proroga di tali provvedimenti, disposti per crisi economica settoriale o locale ovvero per crisi aziendale, nonchè i lavoratori, licenziati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno ed aventi titolo, alla stessa data, al trattamento speciale di disoccupazione; e) i lavoratori edili già impegnati nel completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, nelle aree nelle quali con decreto ministeriale sia accertato uno stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di tali attività (52); f) i lavoratori edili, provenienti da programma di Cigs, i quali abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, dei quali almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato; se licenziati entro il 31 dicembre 1994, i tempi di mantenimento nella lista si allungano, in quanto al trattamento speciale di disoccupazione da essi percepito si applicano le disposizioni della mobilità "lunga" (53); g) i lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1992 ovvero del 1 gennaio 1994, e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali, nonchè degli spedizionieri, iscritti ai relativi albi professionali (54), licenziati, rispettivamente, entro il 1993 o entro il 1995 in conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali del mercato interno comunitario (55); h) i lavoratori (anche amministrativi) del trasporto marittimo, compreso il rimorchio nei porti, licenziati entro il 1996 (56). i) gli operai, gli impiegati ed quadri, licenziati entro il 31 dicembre 1996 per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupino anche meno di quindici dipendenti (57); l) i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, e titolari per tutto il periodo di occupazione in detti lavori, dello specifico sussidio; m) fino al 31 dicembre 1995, anche se non impegnati in lavori di pubblica utilità, i lavoratori già dipendenti da società non operative costituite dalla GEPI e dalla SAR ovvero i soggetti, espressamente indicati dalla legge, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità o di disoccupazione speciale, ovvero, nel periodo 1 dicembre 1994/31 maggio 1995, di cassa integrazione straordinaria. n) da 1 gennaio 1996 fino al 31 dicembre 1997 i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate che siano chiuse nelle regioni ove è stato dichiarato lo stato di emergenza (58). Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 7

8 Nelle liste sono perciò iscritti soggetti che non sono necessariamente titolari della indennità di mobilità (59). Ad esempio, gli operai, gli impiegati ed i quadri, sottoposti alla procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale o trasformazione di attività da parte di imprese non rientranti nella disciplina della cassa integrazione, usufruiscono della sola disoccupazione ordinaria e la loro iscrizione nella lista, per il periodo di spettanza teorica della indennità di mobilità, produce effetti solo, ai fini di una più agevole ricollocazione lavorativa (60). Sono inoltre iscritti i soggetti titolari di specifiche prestazioni, quali, appunto, i dipendenti del settore della spedizione internazionale ed i lavoratori, anche amministrativi del trasporto marittimo, compreso il rimorchio nei porti, titolari delle specifiche indennità. Altrettanto dicasi dei lavoratori edili, titolari del trattamento di disoccupazione speciale (ovviamente non tutti, ma solo quelli espressamente previsti dalla legge) ed i titolari del sussidio, impegnati in lavori di pubblica utilità. 4.2 Approvazione delle liste I nominativi dei lavoratori licenziati a seguito dello svolgimento delle procedure di mobilità (61) vengono comunicati dalle aziende all'ufficio regionale del lavoro competente il quale compila la lista di mobilità, che poi è sottoposta all'approvazione della Commissione regionale per l'impiego (CRI). L'inserimento nella lista ha effetto dal giorno successivo a quello del licenziamento (62). I lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività da aziende con meno di quindici dipendenti, e quindi non tenute a seguire le procedure di mobilità, devono invece presentare formale richiesta di iscrizione nella lista di mobilità alla Sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente entro 60 gg dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi del licenziamento qualora questa non sia contestuale (63). Il predetto termine decorre dalla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, costituendo lo stato di disoccupazione presupposto essenziale all'iscrizione nella lista di mobilità. La Sezione circoscrizionale verifica che i motivi di licenziamento addotti dall'impresa corrispondano a un giustificato motivo oggettivo (64). Di conseguenza, deve ritenersi esclusa da parte della Sezione la verifica di merito sulla fondatezza dei motivi addotti. 5. Indennità di mobilità "> 5.1. Requisiti soggettivi Hanno diritto all'indennità i lavoratori posti in mobilità da imprese appartenenti a specifici settori, assunti con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine e che facciano valere il seguente requisito: - un'anzianità aziendale (65) minima di dodici mesi (66) di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni (67) e, inoltre, quelli di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio (68). "> 5.2 Requisiti oggettivi dei lavoratori Dipendenza da imprese rientranti in determinati settori economico produttivi. I lavoratori, per avere diritto alla indennità, oltre a possedere i requisiti soggettivi devono essere collocati in mobilità da parte di una impresa appartenente a specifici settori, aventi le seguenti dimensioni occupazionali (69). A) Con più di quindici dipendenti nel semestre precedente l'avvio della procedura di mobilità (70) Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 8

9 a) imprese industriali escluse le edili (71); b) cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato; c) imprese artigiane, escluse quelle edili, che nell'ultimo biennio abbiano superato il 50% del fatturato nei confronti di una impresa rientrante nella disciplina dell'intervento straordinario della cassa integrazione; d) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso imprese industriali (72); e) settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile (73); f) imprese di vigilanza, limitatamente ai periodi 1 gennaio 1994/31 dicembre 1995 (74) e 1 febbraio 1996/31 dicembre 1997 (75). B) Con più di 50 dipendenti precedentemente all'avvio della procedura di mobilità (76) a) imprese di spedizione e trasporto fino al 31 dicembre 1994 e dal 1 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996 (77); b) imprese commerciali che occupano fino a 200 dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, fino al 31 dicembre 1997 (78). C) Con più di 200 dipendenti precedentemente all'avvio della procedura di mobilità (79) a) imprese commerciali. D) Imprese sottoposte a procedure concorsuali e di liquidazione esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione (80). 5.3 Cosa fare per ottenere l'indennità La domanda per la concessione dell'indennità di mobilità deve essere presentata all'inps, tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego, a pena di decadenza, entro il 68esimo giorno dalla data di licenziamento (81). La prestazione decorre dall'ottavo giorno successivo al licenziamento se la domanda viene presentata nei primi 8 giorni e dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi (82). Nel caso in cui fruisca dell'indennità per mancato preavviso il lavoratore può utilmente presentare la domanda di prestazione entro 68 giorni dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso (83). Se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso, la prestazione decorre dall'ottavo giorno. Se invece la presentazione avviene oltre l'ottavo giorno dalla fine del mancato preavviso, la prestazione decorre dal quinto giorno successivo a quello di presentazione della stessa (84). 5.4 Durata dell'indennità L'indennità spetta - in base all'età dei lavoratori alla data del licenziamento e all'ubicazione dell'unità produttiva di appartenenza - per un periodo di 12 mesi, elevato a 24 mesi per coloro che hanno da 40 a 50 anni e a 36 mesi per coloro che hanno più di 50 anni. Per i lavoratori licenziati da imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno (85) l'indennità spetta per ulteriori 12 mesi (86). L'indennità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità aziendale maturata dal lavoratore presso l'impresa che ha attivato la procedura di mobilità (87). L'indennità può essere prolungata fino alla data di compimento dell'età pensionabile ovvero fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità (88) (cosiddetta mobilità luna) in favore dei lavoratori che facciano valere rispettivamente le seguenti condizioni: a) collocamento in mobilità nel periodo / da parte di imprese operanti nelle aree del Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n. 62 9

10 Mezzogiorno, nonchè in quelle in cui è stata accertata la sussistenza di un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (89); b) collocamento in mobilità nel periodo / da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero metallurgica non ferrosa, nonchè da imprese operanti nelle aree di declino industriale (90); c) collocamento in mobilità nel periodo / da imprese appartenenti ai settori dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, nonchè da imprese operanti nelle aree di declino industriale (91); d) collocamento in mobilità nel corso del 1995 o del 1996 di un numero massimo di unità da parte di imprese che attuano programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonchè piani di gestione delle eccedenze che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, e in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del e che abbiano già utilizzato per i propri dipendenti le disposizioni relative alla mobilità lunga. La domanda doveva essere presentata dalle imprese direttamente al Ministero del lavoro entro il (92) Eventuale prolungamento dell'iscrizione nelle liste di mobilità Non può aversi prolungamento di iscrizione nei seguenti casi: a) Malattia e infortunio Tale fattispecie non consente la neutralizzazione dei periodi poichè il caso non è legislativamente previsto e poichè la malattia assume giuridica rilevanza solo in presenza di un rapporto di lavoro. Inoltre, non sussiste il diritto ad alcuna prestazione economica sostitutiva di quella di mobilità, diversamente dal caso dell'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità. b) Lavori socialmente utili È uno dei casi espressamente previsti di utilizzazione cui sono tenuti i lavoratori in lista, considerati come una delle misure attive dirette a favorire il reimpiego. È da considerare che durante l'utilizzazione non è esclusa la possibilità di accettare altre opportunità così come le agevolazioni previste per chi assume attingendo dalle liste. Non appare inoltre invocabile l'analogia al caso del lavoratore in mobilità avviato a tempo determinato o parziale (93) in quanto la legge espressamente esclude che nel caso considerato vi sia un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto durante l'utilizzazione in lavori socialmente utili continua a decorrere il periodo di permanenza in lista. c) Lavoratori avviati a corsi di formazione professionale Anche la partecipazione ai corsi rientra tra le misure dirette a facilitare il reimpiego previste espressamente. Pertanto, i periodi di partecipazione ai corsi, durante i quali continua ad essere erogata l'indennità (se spettante), non possono essere considerati periodi neutri ai fini della permanenza in lista. d) Lavoratori che fruiscono dei trattamenti pensionistici (94), oppure che optano per il trattamento di invalidità (95) La permanenza in lista di mobilità in questi casi non è possibile; ciò anche se le disposizioni di legge in materia di pensionamento regolano solo gli aspetti relativi al diritto dell'indennità di mobilità e non prevedono la cancellazione dalla lista. Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n

11 Infatti, per l'iscrizione (o la permanenza) nella lista di mobilità è essenziale che il soggetto abbia lo status di disoccupato, che non è attribuibile al pensionato (96). Infatti, i periodi di permanenza in lista devono essere uguali, a parità di requisiti oggettivi e soggettivi, per tutti coloro che hanno titolo alla iscrizione. Questo principio vale sia per coloro che siano iscritti senza diritto a percepire alcune indennità sia, come nel caso di specie, per coloro che abbiano goduto di un periodo di CIGS mediante contestuale decurtazione di un pari periodo di durata dell'indennità di mobilità. In altri termini, la durata della permanenza in lista e quella del godimento del trattamento non necessariamente coincidono. 5.5 Importo dell'indennità L'indennità deve essere determinata con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro ed è pari al 100% di tale trattamento per i primi dodici mesi e all'80% dal tredicesimo mese in poi (97). L'importo della CIGS, cui far riferimento per il pagamento della mobilità, è pari all'80% della retribuzione spettante al lavoratore e non può superare l'ammontare massimo mensile stabilito per ciascun anno. Tale importo massimo doveva essere adeguato di anno in anno in misura pari all'80% dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente (98). Con effetto dal 1 gennaio 1994 è stato introdotto un secondo e più elevato importo massimo di integrazione salariale in favore dei lavoratori la cui retribuzione di riferimento è superiore a lire mensili lorde, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive (99-100). La stessa norma, che ha introdotto il nuovo massimale, prevede altresì che tali importi massimi devono essere annualmente aggiornati con riferimento alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'aggiornamento, peraltro, vale solo per le indennità con decorrenza iniziale nell'anno di riferimento. Pertanto, tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l'anno 1994, gli importi massimi lordi da corrispondere per i primi dodici mesi in favore dei lavoratori licenziati nel corso dell'anno 1995 sono pari rispettivamente a lire (netto lire ) e a lire (netto lire ) (101). Per l'anno 1996, tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno 1995, gli importi massimi sono rispettivamente pari a lire (netto lire ) e a lire (netto lire ) (102). I massimali sopra determinati sono applicabili anche in favore dei lavoratori che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia (103). 5.6 Prestazioni accessorie I periodi di godimento dell'indennità di mobilità (e del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia) sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della pensione stessa (104) l'inps provvede direttamente al relativo riconoscimento. La misura dei contributi figurativi è individuata sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento CIGS, al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità; si considera a questo fine la retribuzione comprensiva degli elementi assoggettati a contribuzione corrisposti con carattere di continuità e non collegati alla effettiva presenza al lavoro. Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n

12 La retribuzione figurativa così determinata resta invariata per l'intero periodo di mobilità e, in sede di calcolo della retribuzione pensionabile, deve essere rivalutata in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza dell'interessato, rilevati dall'istat. Per i periodi di percezione dell'indennità di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia spetta inoltre l'assegno per il nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni. 5.7 Corresponsione anticipata Il lavoratore in mobilità che intenda intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa ha la possibilità di ottenere il pagamento anticipato della prestazione in unica soluzione (105). Il lavoratore deve presentare apposita domanda, tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego, alla sede INPS che sta corrispondendo l'indennità. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria per attestare che lo stesso ha preso iniziative per poter svolgere l'attività lavorativa autonoma o per associarsi in cooperativa. Nel caso in cui per l'inizio di un'attività lavorativa autonoma sia richiesta l'iscrizione alla Camera di commercio oppure ad albi professionali ovvero ad albi di categoria, alla domanda deve essere allegata la certificazione attestante la suddetta autorizzazione o richiesta di iscrizione. Le Sezioni circoscrizionali dovranno accertare e attestare l'avvenuta iscrizione dei richiedenti nelle liste di mobilità e l'idoneità della documentazione prodotta, esprimendo apposito parere sulla regolarità della documentazione presentata dall'interessato. Ai lavoratori licenziati entro il nelle aree del Mezzogiorno di cui al DPR n. 218/1978, che abbiano compiuto 50 anni alla data del licenziamento stesso, viene riconosciuto il diritto all'anticipazione, maggiorata di un importo pari a 15 mensilità dell'indennità iniziale; tale maggiorazione non può superare il numero dei mesi compresi tra l'età posseduta alla data del licenziamento e quella di compimento da parte degli interessati dei 60 anni. I lavoratori che nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipazione si rioccupino in qualità di lavoratori dipendenti nel settore privato o in quello pubblico devono restituire la somma percepita a tale titolo. Per il periodo in relazione al quale viene concesso il trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè l'assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa. 5.8 Sospensione dell'indennità L'indennità di mobilità è sospesa per i periodi di rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale (106). L'indennità di mobilità non è corrisposta inoltre anche per il periodo di prova relativo a rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato in tutti i casi in cui i lavoratori non abbiano superato la prova stessa (107). Tutte le giornate di lavoro prestato devono essere considerate parentesi neutra ai fini della durata complessiva dell'indennità, nei limiti della durata massima della stessa. Ad esempio il lavoratore che abbia titolo all'indennità per 12, 24, 36 o 48 mesi e svolga attività lavorativa per un periodo non superiore rispettivamente a 12, 24, 36 o 48 mesi, potrà percepire la prestazione per l'intera durata. È necessario al riguardo che il lavoratore che si rioccupi, a tempo parziale o a tempo determinato, ne dia preventiva comunicazione alla competente sede INPS anche per il tramite della sezione circoscrizionale per l'impiego; in caso contrario è cancellato dalle liste di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità (108). Il lavoratore che svolga un lavoro comportante una retribuzione inferiore, fino ad un massimo del 10% rispetto a quella percepita durante il precedente rapporto di lavoro, ha titolo alla corresponsione, per un Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n

13 massimo di 12 mesi, di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i due livelli retributivi (109). Infine, il lavoratore in mobilità lunga per pensione di vecchiaia può continuare a percepire l'indennità di mobilità cumulandone peraltro l'importo con il reddito di lavoro subordinato od autonomo per l'ammontare necessario ad assicurare la percezione di un reddito, rivalutato, complessivo pari alla retribuzione spettante all'atto del licenziamento (110). 5.9 Cessazione dell'indennità Oltre che per scadenza del periodo di godimento previsto, l'indennità di mobilità cessa di essere corrisposta quando il lavoratore rifiuti l'avviamento ad un corso di formazione professionale, non accetti l'offerta di un lavoro ritenuto adeguato, non accetti di essere utilizzato in lavori socialmente utili, non risponda senza giustificato motivo alla convocazione degli Uffici circoscrizionali e delle Agenzie dell'impiego agli adempimenti relativi all'avviamento al lavoro, ai corsi professionali nonchè ai colloqui finalizzati a conoscere notizie anagrafiche e professionali, disponibilità e aspirazione rispetto alla ricollocazione al lavoro, non provveda a comunicare tempestivamente la propria rioccupazione a tempo determinato o a part time, sia stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato e, infine, quando abbia percepito in un'unica soluzione l'indennità in parola Incompatibilità opzione L'indennità di mobilità è incompatibile con la pensione di vecchiaia e con gli altri trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (111). Il lavoratore che è titolare di pensione o di assegno di invalidità, all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, ha facoltà di effettuare l'opzione fra tali trattamenti e l'indennità di mobilità (112) Pagamento dell'indennità L'indennità di mobilità viene erogata direttamente dall'inps con periodicità mensile.."> 5.12 Contributo alle aziende se l'assunzione avviene durante il periodo di fruizione dell'indennità per mancato preavviso. Nel caso in cui un lavoratore venga assunto a tempo pieno e indeterminato durante il periodo di non indennizzabilità dello stato di disoccupazione, differito a causa del pagamento dell'indennità per mancato preavviso, il contributo mensile alle aziende, di cui all'art. 8, comma 4, della legge 223, può essere riconosciuto dal giorno in cui l'indennità di mobilità avrebbe potuto essere corrisposta all'interessato. Naturalmente il lavoratore deve avere i requisiti per il diritto all'indennità e deve aver presentato domanda nei termini di legge Imposte Per ciò che concerne tutte le prestazioni di disoccupazione (e, quindi, anche la mobilità) l'inps non è sostituto di imposta per cui le prestazioni stesse sono erogate al lordo di qualsiasi ritenuta erariale. Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n

14 Il lavoratore dovrà riportare nella dichiarazione dei redditi tutte le somme percepite a tale titolo nell'anno precedente. Dal 1 gennaio 1996 l 'Istituto peraltro è sostituto d'imposta nel caso in cui l'indennità di mobilità è corrisposta anticipatamente in unica soluzione ai lavoratori che intendano intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa (113). 6. Sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili 6.1 Natura I provvedimenti legislativi d'urgenza emanati nel corso del 1995 hanno introdotto un nuovo trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori che hanno cessato i trattamenti di mobilità, di disoccupazione speciale o di cassa integrazione. La novità consiste nel correlare e subordinare l'erogazione del sussidio all'effettivo utilizzo dei disoccupati nei progetti di lavori socialmente utili presentati dagli enti pubblici. Non si tratta più di proroghe di trattamenti previdenziali, ma di un trattamento assistenziale concesso erogato in cambio di attività utili alla collettività. In sintesi, il sussidio ha natura particolare, strettamente legata all'impegno nei lavori socialmente utili, e ha l'evidente finalità di garantire il necessario sostegno al reddito di persone disoccupate prive di qualsiasi trattamento previdenziale e/o assistenziale (114). 6.2 Destinatari del sussidio Al sussidio per i lavori socialmente utili hanno diritto i seguenti soggetti: - lavoratori che hanno cessato di fruire del trattamento di integrazione salariale, senza aver diritto all'indennità di mobilità, dall'1 dicembre 1994 in poi (115); - lavoratori, iscritti nelle liste di mobilità in qualunque area del territorio nazionale, che hanno cessato di dire delle proroghe dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia il 31 dicembre 1994 (116); - lavoratori, iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/1993, il cui trattamento di mobilità o di disoccupazione speciale per l'edilizia è scaduto entro il (117); - lavoratori iscritti da almeno 2 anni nelle liste ordinarie di disoccupazione nonchè gruppi di lavoratori individuati di volta in volta dalle CRI (118). 6.3 Domanda Per la concessione del sussidio i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili devono avanzare, alla sede dell'inps territorialmente competente in base alla residenza, apposita domanda utilizzando il modello espressamente predisposto. La domanda dovrà essere corredata da una attestazione rilasciata dal soggetto gestore del progetto a cui il lavoratore è stato assegnato che deve contenere, tra l'altro, la data di approvazione del progetto stesso e la data di inizio effettivo dell'attività (119). 6.4 Importo Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n

15 Ai lavoratori avviati a progetti di lavori socialmente utili approvati entro il spetta il sussidio nell'importo mensile di lire , corrispondente al 64% del tetto massimo di integrazione salariale più basso (120). Ai lavoratori avviati a progetti approvati dopo il il sussidio spetta, fino al 31 gennaio 1996, nella misura di lire orarie per un massimo di 100 ore mensili (121). Dal 1 febbraio 1996 il sussidio è determinato in una misura non superiore a lire mensili (122). 6.5 Decorrenza La corresponsione del sussidio, che avviene con le stesse modalità previste per l'indennità di mobilità, ha decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'attività risultante dall'attestazione rilasciata dall'ente gestore del progetto. 6.6 Durata Per i lavoratori che alla data del erano già impegnati nei lavori socialmente utili e nei cui confronti siano cessati i trattamenti di integrazione salariale, di mobilità o di disoccupazione speciale per l'edilizia, il sussidio spetta fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla predetta cessione (123). Per i lavoratori non utilizzati alla data del e il cui trattamento sia cessato entro il , il sussidio spetta sempre fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi (124). 6.7 Prestazioni accessorie Ai lavoratori interessati spetta, per i periodi di concessione del sussidio, l'eventuale assegno per il nucleo familiare. Per i periodi di percezione del sussidio che si collocano fino al i lavoratori hanno diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa utile per il diritto e l'importo delle pensioni. Tale contribuzione è determinata sulla base della retribuzione cui sarebbe ipoteticamente riferita l'integrazione salariale. Per quanto riguarda i sussidi imputati a periodi successivi al e quelli di cui all'art. 1, comma 3, D.L. 180/1996, il riconoscimento dell'accredito figurativo è previsto ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (125). 7. Cancellazione dalle liste 7.1 Quando si perviene alla cancellazione Il lavoratore in mobilità è cancellato dalla lista quando: a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato (126); b) abbia percepito in un'unica soluzione l'indennità di mobilità (127); c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità (128); d) siano decorsi i termini di permanenza nelle liste di mobilità per i lavoratori che non fruiscano del relativo trattamento (129); e) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente (130); Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n

16 f) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza (131); g) non risponda senza giustificato motivo alla convocazione degli Uffici circoscrizionali e delle Agenzie dell'impiego agli adempimenti relativi all'avviamento al lavoro, ai corsi professionali nonchè ai colloqui finalizzati ad acquisire notizie anagrafiche e professionali, disponibilità e aspirazione rispetto alla ricollocazione al lavoro; h) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera f), di essereimpiegato in opere o servizi di pubblica utilità; i) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede INPS del lavoro prestato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. 223/1991, a tempo parziale o determinato; ( ); l) abbia optato per l'assegno triennale o per il trattamento pensionistico di invalidità (134). 7.2 Chi provvede alla cancellazione La competenza a dichiarare la cancellazione delle liste di mobilità, che precedentemente era della Commissione regionale dell'impiego, è ora attribuita al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro (135). Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro, che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni. 8. Reiscrizione nelle liste di mobilità 8.1 Per mancato superamento della prova Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può dispone in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta (136). 8.2 Per dimissioni durante il periodo di prova Qualora l'iniziativa del recesso venga assunta dal lavoratore, ci si trova di fronte ad una ipotesi assimilabile a quella di rifiuto di una occupazione prevista dall'art. 9, comma 1, lett. b) L. 223/1991. La facoltà di reiscrizione, quindi, è limitata ai casi di mancato superamento per decisione del datore di lavoro. Tuttavia, alcuni casi, da considerare eccezionali, in cui le dimissioni del lavoratore conseguono a gravi inadempimenti del datore di lavoro (es.: mancato pagamento della retribuzione) ovvero ad assoluta non corrispondenza tra le condizioni contrattuali della proposta e quelle effettivamente praticate, assumono, anche per ragioni equitative, rilevanza tale da giustificare una eventuale decisione di reiscrizione (137). 8.3 Per inidoneità fisica Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nelle liste di mobilità (138). 8.4 Per nuovo licenziamento Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n

17 Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'art. 16, comma 1, della legge 223/1991, è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata dal periodo di attività lavorativa prestata (139). 9. Contribuzione 9.1. Quanto paga l'impresa La prestazione di mobilità è finanziata a regime, da un contributo dello 0,30% sulle retribuzioni assoggettate all'assicurazione DS per tutti i dipendenti dell'impresa appartenente ai settori individuati dal legislatore. Si prescinde, cioè, dal fatto che il singolo lavoratore possa essere teoricamente beneficiario o meno della prestazione, come, ad. es. i lavoratori a domicilio e i dirigenti (140). Tale contribuzione è parametrata sull'arco temporale dei sei mesi per le imprese industriali e, comunque, per tutte le imprese per le quali la norma dispone il requisito di più di quindici dipendenti nel semestre precedente per l'applicabilità della disciplina dell'intervento straordinario della cassa integrazione e, quindi, della mobilità (141). Nel caso, invece, che il requisito occupazionale non sia parametrato su di un arco temporale (es. imprese commerciali con più di 200 dipendenti), l'obbligazione contributiva sorge sulla base del requisito occupazionale mensile (142). Nel caso di imprese che svolgono attività plurime con separati inquadramenti il requisito occupazionale va determinato con riferimento a ciascuna delle distinte attività (143). Non è invece dovuta alcuna contribuzione dalle imprese sottoposte a procedure concorsuali e di liquidazione esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione (144). Un contributo specifico è, invece, personalizzato sui lavoratori collocati in mobilità; esso è comunemente denominato "di ingresso alla mobilità". 9.2 Contributo di ingresso alla mobilità (145) Le imprese rientranti nei settori economico produttivi (146) già elencati al par. 5.2 versano un contributo specifico, in trenta rate mensili, dimensionato sul numero dei lavoratori collocati in mobilità, comunemente denominato "di ingresso alla mobilità". Il contributo è parametrato sulla indennità di mobilità teoricamente spettante ai lavoratori, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per il diritto alla prestazione. Esso è pari a tre volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, qualora la procedura sia conclusa con accordo sindacale, sia nel caso di mobilità da cassa integrazione, sia nel caso di mobilità per riduzione di personale (licenziamento collettivo) (147); è pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità qualora la procedura sia conclusa senza accordo sindacale (148). Per i soli licenziamenti collettivi per riduzione di personale il contributo è elevato a nove mensilità qualora la procedura sia conclusa senza accordo sindacale (149). 9.3 Anticipazione del contributo L'impresa che attiva la procedura di mobilità deve allegare alla comunicazione inviata alle OO.SS. Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n

18 ed, in copia, all'ufficio del lavoro copia della ricevuta del versamento all'inps, a titolo di anticipazione sul contributo di ingresso alla mobilità, di una somma pari ad una mensilità del trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedentari (150). La legge prevede per l'anticipazione un importo pro capite più elevato dell'importo mensile sul quale è parametrato il contributo di ingresso alla mobilità. Infatti, mentre per il versamento dell'anticipazione deve farsi riferimento al trattamento massimo integrabile - senza cioè considerare la riduzione di cui all'art. 26 della legge 41/1986 (attualmente 6,04%) - tale riduzione deve invece essere considerata per il calcolo del contributo di ingresso alla mobilità che è parametrato sul trattamento iniziale mensile di mobilità. Dal periodo di paga in corso alla data della comunicazione del recesso ai lavoratori decorre il pagamento della prima rata del contributo di ingresso alla mobilità, dal quale va detratta l'anticipazione versata. Nel caso di cessazione o sospensione di attività il contributo di ingresso alla mobilità è dovuto in un'unica soluzione (151). A seconda, quindi, del numero dei lavoratori effettivamente collocati in mobilità, rispetto a quelli ritenuti eccedenti nella fase di avvio della procedura, si può determinare un credito o un debito dell'azienda (152). Comunque, il mancato pagamento dell'anticipazione non comporta la sospensione della procedura di mobilità (153). 9.4 Maggiorazioni La normativa vigente prevede delle maggiorazioni al contributo di ingresso alla mobilità, alcune presenti già nella legge 223/1991, altre introdotte successivamente, altre ancora realizzatesi, indirettamente, per modifiche introdotte nella disciplina dell'intervento straordinario della cassa integrazione. a) Una esplicita maggiorazione è prevista per i lavoratori posti in mobilità nel periodo intercorrente tra la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di ammissione alla CIGS e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma dell'unità produttiva, nella quale il lavoratore era occupato. Il contributo di ingresso alla mobilità, in questo caso, è maggiorato di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data del completamento del programma. In tal caso non è possibile chiedere il rimborso del trattamento di fine rapporto per la quota maturata durante il periodo di integrazione (154). b) Il contributo di ingresso alla mobilità è aumentato del 4.50%, ovvero del 3% per i lavoratori che hanno diritto al prolungamento dell'indennità di mobilità, in quanto licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale, che è stata autorizzato - con norme derogatorie fino ad un massimo di 24 mesi (155). c) La sospensione degli effetti dei provvedimenti di collocamento in mobilità, in conseguenza delle proroghe della CIGS disposta per le unità produttive con più di 500 dipendenti, può comportare, in assenza di una specifica disposizione esonerativa, la maggiorazione del 5% con accollo del T.F.R. di cui al precedente punto a) (156). Ciò, ovviamente, qualora i lavoratori vengano messi in mobilità entro la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma nell'unità produttiva di appartenenza (157). d) per i licenziamenti intimati dal 1 gennaio 1994 in poi, aumenta il contributo di ingresso alla mobilità per i lavoratori che abbiano una retribuzione di riferimento superiore a lire Ciò in conseguenza dell'aumento, per tali lavoratori, dell'importo massimo di integrazione salariale e conseguentemente, dell'indennità di mobilità. Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n

19 Sia la retribuzione di riferimento che l'importo massimo di integrazione salariale sono, a decorrere dal 1 gennaio 1995, annualmente incrementati dell'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT (158). 9.5 Esoneri Sono espressamente previsti solo due casi di esonero dal pagamento del contributo di ingresso alla mobilità. a) ESONERO TOTALE - procedure concorsuali - (159) L'esonero riguarda gli organi delle procedure concorsuali che dichiarino l'eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 4, ovvero del 24, solo ed esclusivamente nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata. È stato chiarito che possono essere esonerati solo gli organi delle procedure concorsuali che attivano le procedure e non gli imprenditori (160). È quindi escluso, ad esempio, che possa essere concesso l'esonero ad una impresa che attivi la procedura, nelle more della omologa del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, ovvero nel caso del fallimento successivo alla procedura stessa. b) ESONERO PARZIALE - imprese che procurino offerte di lavoro (161) È previsto un esonero dalle rimanenti rate del contributo di ingresso alla mobilità - ne sono quindi escluse le imprese che hanno cessato o sospeso l'attività che pagano tale contributo in unica soluzione - per l'impresa che secondo le procedure determinate dalla CRI procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato, aventi le caratteristiche dalla norma prescritte: siano cioè professionalmente equivalenti, ovvero, in mancanza di questo presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, siano di un livello retributivo non inferiore al 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. L'impresa è esonerata dal pagamento delle rate residue relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettandole, abbiano prestato lavoro: l'esonero comunque non può essere concesso qualora l'impresa presenti, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere nello stesso o diverso settore di attività, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. Sulla sussistenza dei requisiti per la concessione dell'esonero parziale decide l'inps (162). 9.6 Sanzioni (163) Il contributo di ingresso alla mobilità è soggetto, in caso di omesso o ritardato pagamento, al normale regime sanzionatorio. Il D.M. 142/1993, che fra l'altro regolamenta (164) le modalità della riscossione del contributo di ingresso alla mobilità, contiene anche alcune importanti precisazioni: a) L'obbligo del pagamento in un'unica soluzione, in caso di sospensione o cessazione dell'attività dell'impresa; qualora la sospensione o la cessazione avvenga nel corso della rateazione in trenta rate, disposta dalla legge 223/1991, devono essere saldate in unica soluzione le rate residue. b) in pagamento in trenta rate non comporta aggravio di sanzioni; è invece sanzionato l'omesso o ritardato pagamento dell'importo complessivo o di parte di esso, secondo le norme comuni, a decorrere dal , data di entrata in vigore del D.M. 142/1993 (165). Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n

20 10. Quesiti (166). 1. La cessazione della indennità di mobilità comporta sempre la cancellazione dalla lista? È ammissibile la permanenza in lista di mobilità anche dopo la cessazione della relativa indennità; ciò avviene qualora il periodo di percezione della stessa sia stato ridotto, rispetto alla durata ordinariamente presta, per effetto del prolungamento del trattamento di CIGS con contestuale riduzione della durata dell'indennità di mobilità. Il principio interpretativo che ne deriva è che permanenza in lista e percezione della indennità sono questioni ontologicamente distinte, che possono quindi avere anche durate diverse. 2. È possibile prolungare la permanenza in lista quando si verifichino gli eventi della malattia e dell'infortunio? La neutralizzazione di tali periodi sarebbe motivata dalla circostanza che al verificarsi di tali eventi il lavoratore non sarebbe disponibile al lavoro; verrebbe quindi meno la funzione di ricollocazione connaturale all'inserimento nella lista di mobilità. Tuttavia, tali fattispecie non consentono la neutralizzazione dei periodi poichè il caso non è legislativamente previsto e poichè la malattia assume giuridica rilevanza solo in presenza di un rapporto di lavoro. Inoltre non sussiste il diritto ad alcuna prestazione economica sostitutiva di quella di mobilità, diversamente dal caso dell'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità. 2.1 Nel caso di utilizzazione in lavori socialmente utili? L'impiego dei lavoratori in mobilità nelle predette attività rientra tra i casi, espressamente previsti dalla legge, di utilizzazione cui i lavoratori in lista sono tenuti. Ne consegue che in caso di rifiuto è prevista la cancellazione (e ovviamente la decadenza dalla relativa indennità), essendo considerati i lavori socialmente utili come una delle misure attive dirette a favorire il reimpiego. Si consideri poi che durante l'utilizzazione non viene meno la possibilità di accettare altre opportunità così come le agevolazioni previste per chi assume attingendo dalle liste. Non appare inoltre invocabile l'analogia al caso del lavoratore in mobilità avviato a tempo determinato o parziale (Art. 8, comma 6 e 7, L. 223/199l) in quanto la legge espressamente esclude che nel caso di lavori socialmente utili vi sia un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto questo tipo di utilizzazione non comporta neutralizzazione del corrispondente periodo ai fini della permanenza in lista. 2.2 Nel caso di partecipazione a corsi di formazione professionale? Anche la partecipazione ai corsi rientra tra le misure di reimpiego previste espressamente, ed al rifiuto è connessa la cancellazione. Pertanto i periodi di partecipazione al corsi, durante i quali continua ad essere erogata l'indennità (se spettante), non possono essere considerati periodi neutri ai fini della permanenza in lista. Circolare Ministero del Lavoro 02 Maggio 1996 n

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