VI COMMISSIONE PERMANENTE

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1 Mercoledì 10 marzo Commissione VI VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) S O M M A R I O SEDE LEGISLATIVA: Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. C Governo. (Discussione e rinvio) SEDE REFERENTE: Nuova disciplina del mercato dell oro. Testo unificato del disegno e delle proposte di legge C Governo, C Labate, C Giannotti (Seguito esame e rinvio) ALLEGATO (Emendamenti) SEDE LEGISLATIVA Mercoledì 10 marzo Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Ferdinando De Franciscis e per il tesoro Roberto Pinza. La seduta comincia alle Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. C Governo. (Discussione e rinvio). La Commissione inizia la discussione del disegno di legge. Giorgio BENVENUTO, presidente, ricorda come nella seduta del 28 gennaio 1999 la Commissione avesse concluso l esame in sede referente del provvedimento approvando il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo modificato dagli emendamenti approvati. Nella seduta di ieri l Assemblea ha approvato la richiesta di trasferimento dell esame in sede legislativa formulata da tutti i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione con l assenso del Governo. La Commissione adotta come testo base il nuovo testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell esame in sede referente (C A). Ferdinando TARGETTI (DS-U), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, richiamando dettagliatamente la relazione per l Aula, la quale da conto puntualmente del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione che ha consentito di pervenire ad una formulazione del testo significativamente migliore rispetto al testo iniziale del disegno di legge. Antonio PEPE (AN) chiede al relatore di chiarire in base a quale disposizione le operazioni di cessione aventi ad oggetto crediti diversi da quelli agevolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articoli 15, 16 e 19, siano sottoposte ad imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Chiede inoltre che venga chiarito il significato esatto della nozione di credito futuro

2 Mercoledì 10 marzo Commissione VI contenuta all articolo 1 del provvedimento. Ferdinando TARGETTI (DS-U), relatore, sottolinea come, a proposito della prima delle due questioni sollevate dal collega Pepe, il Governo abbia assicurato che l esplicita previsione dell applicazione dell imposta di registro in misura fissa, contenuta in un proprio emendamento, era da ritenersi superflua perché già disposta dall ordinamento vigente. Il sottosegretario Roberto PINZA precisa come con la nozione di credito futuro ci si intenda riferire, in linea con gli orientamenti consolidati in giurisprudenza, a quei rapporti di credito non ancora attuali ma derivanti da rapporti giuridici già in atto e normalmente collegati a contratti di durata. Diversa cosa sono invece i crediti meramente «sperati» che come tali non possono essere oggetto di cessione. Ferdinando TARGETTI (DS-U), relatore, precisa come un esempio di credito futuro riguardi i pedaggi autostradali che potranno essere ricavati dall esercizio di autostrade in costruzione. Carlo PACE (AN) esprime apprezzamento per il lavoro approfondito svolto dalla Commissione che ha consentito, grazie ad un confronto libero fra le diverse componenti politiche, di giungere ad un testo sicuramente migliore di quello iniziale. L istituto della cartolarizzazione dei crediti può essere ricondotto ad altri istituti che avevano in passato garantito la funzione di smobilizzo dei crediti bancari, ed in particolare alle cartelle di credito fondiario, il cui utilizzo è andato in crisi in concomitanza con i fenomeni inflattivi degli anni La mancanza di uno strumento adeguato di smobilizzo dei crediti è risultato nei tempi recenti assai grave, in presenza di un andamento non brillante delle economie europee che ha determinato una progressiva trasformazione dei crediti a breve in crediti a lungo termine. In presenza di questo processo, la mancanza di uno strumento di smobilizzo dei crediti ha pesato sulla operatività del sistema bancario italiano, che in alcuni casi si è rivolto ad operatori esteri per l effettuazione di simili operazioni. L introduzione anche nel nostro ordinamento della cartolarizzazione potrà consentire un recupero di competitività del sistema creditizio. Esprime soddisfazione per l accoglimento di alcune proprie proposte dirette ad una migliore precisazione del regime fiscale applicabile. Ringrazia particolarmente il Presidente, il relatore ed il collega Repetto per aver espresso parere favorevole sull emendamento diretto ad estendere la disciplina fiscale agevolata anche agli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario. Sottolinea l importanza della questione sollevata dal collega Pepe, auspicando che essa venga adeguatamente chiarita dal sottosegretario, in considerazione della necessità di varare una disciplina priva di qualunque ambiguità sul piano fiscale. Ricorda, infine, con rammarico, come non sia stata accolta la propria proposta di allungare la prospettiva temporale delle agevolazioni fiscali previste per la prima applicazione delle legge di cui al comma 3 dell articolo 6. Ferdinando TARGETTI (DS-U), relatore, sottolinea come il termine di due anni ricordato dal collega Pace non riguardi l operatività del nuovo istituto in via generale, ma solo una fattispecie particolare relativa ai crediti in sofferenza. Non ritiene pertanto che tale limitazione possa precludere lo sviluppo del nuovo mercato disciplinato dal provvedimento. Il sottosegretario Roberto PINZA ringrazia tutti i gruppi presenti in Commissione per la disponibilità al trasferimento dell esame del provvedimento in sede legislativa, il quale dovrebbe consentire una conclusione dell iter in tempi più rapidi. Il sottosegretario Ferdinando DE FRANCISCIS ritiene che non vi debbano essere dubbi circa l applicazione in misura

3 Mercoledì 10 marzo Commissione VI fissa dell imposta di registro sulle cessioni dei crediti oggetto di cartolarizzazione. In ogni caso ritiene che, qualora gli approfondimenti tecnici in corso non dovessero fugare le incertezze, sarebbe opportuno approvare un ordine del giorno in tal senso. Giorgio BENVENUTO, presidente, propone, in considerazione dell urgenza del provvedimento, di fissare per le ore 10 della giornata di domani il termine per la presentazione degli emendamenti. La Commissione concorda. Giorgio BENVENUTO, presidente, rinvia il seguito dell esame alla seduta di domani. La seduta termina alle SEDE REFERENTE Mercoledì 10 marzo Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO indi del Vicepresidente Alessandro REPETTO. Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Ferdinando De Franciscis e per il tesoro Roberto Pinza. La seduta comincia alle Nuova disciplina del mercato dell oro. Testo unificato del disegno e delle proposte di legge C Governo, C Labate, C Giannotti. (Seguito esame e rinvio). La Commissione riprende l esame dei progetti di legge, sospeso nella seduta del 2 marzo. Gabriella PISTONE (comunista), relatore, illustra gli emendamenti presentati, sottolineando come ve ne siano diversi del collega Landi, i quali si muovono in una direzione sostanzialmente diversa rispetto alla filosofia che caratterizza il testo unificato. In particolare tali emendamenti mirano a limitare l applicazione di tutta la disciplina del commercio dell oro, con particolare riferimento al monitoraggio ai fini antiriciclaggio, ai requisiti di onorabilità e professionalità degli intermediari, alle sole attività relative all oro da investimento. Tale scelta non appare condivisibile, anche alla luce delle peculariatà della situazione italiana che attualmente, insieme all India, è il primo paese al mondo nella lavorazione dell oro. Del resto la stessa categoria dell oro da investimento è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla recente direttiva comunitaria per finalità meramente fiscali, con la definizione di un regime di esenzione ai fini IVA per l oro da investimento, mentre per l oro industriale i paesi membri possono, attraverso il cosiddetto reverse charge, agevolare anche il commercio dell oro industriale. Per i profili diversi da quello fiscale ritiene che non sia possibile differenziare fra le due tipologie. Ciò è particolarmente vero per la disciplina antiriciclaggio, con la segnalazione delle operazioni all Ufficio italiano cambi, in considerazione della gravità del fenomeno come ricordato da ultimo dal capo della polizia dott. Masone nella recente audizione davanti alle Commissioni finanze e giustizia. Perplessità del genere riguardano gli emendamenti presentati da altri colleghi quali ad esempio gli emendamenti Stefani 1.17, 1.18, 1.19 e 1.21, anch essi ispirati all eliminazione di qualunque forma di controllo sul commercio dell oro per uso industriale. Illustra i propri emendamenti 3.2, 3.1 e 3.3 diretti ad introdurre una migliore formulazione tecnica della normativa fiscale. Per le ragioni esposte esprime parere contrario su tutti gli emendamenti auspicando il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno degli identici emendamenti Contento 1.1, Antonio Pepe 1.9 e Viale 1.22 diretti ad evitare dubbi interpretativi circa la sopravvivenza di alcune normative di settore. Ritiene tali dubbi

4 Mercoledì 10 marzo Commissione VI infondati, dichiarandosi peraltro disponibile ad un ordine del giorno che fughi ogni incertezza. Il sottosegretario Roberto PINZA esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore e parere contrario sui restanti. Gian Paolo LANDI (AN) si riserva di intervenire nella prossima seduta in relazione all imminente inizio delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio in Assemblea. Sottolinea peraltro come le argomentazioni del relatore circa un preteso contrasto tra i propri emendamenti e la normativa comunitaria siano infondati e come in generale l attuale formulazione del testo si ponga in contrasto con il processo di liberalizzazione dei mercati. Alessandro REPETTO (PD-U), presidente, rinvia il seguito dell esame ad una prossima seduta. La seduta termina alle 16.

5 Mercoledì 10 marzo Commissione VI ALLEGATO Testo unificato del disegno e delle proposte di legge C Governo, C Labate, C Giannotti. Nuova disciplina del mercato dell oro EMENDAMENTI ART. 1. Sostituire il comma 1 con il seguente: 1) Ai fini della presente legge si intende: a) per oro da investimento: l oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese d origine, normalmente vendute ad un prezzo che non supera dell 80 per cento il valore sul mercato libero dell oro in esse contenuto, incluse nell elenco predisposto dalla Commissione Europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, serie C), nonché le monete aventi le caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Comunità Europea delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri; b) per oro ad uso industriale, ogni materiale con contenuto aureo, che venga ceduto al valore di mercato dell oro in esso contenuto o, comunque, indipendentemente dal valore di vendita, che venga ceduto a chi lo acquista nell esercizio dell impresa, arti o professioni, nonché i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi Landi. Sostituire il comma 1 con il seguente: 1) Ai fini della presente legge si intende: a) per oro da investimento: loro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese d origine, normalmente vendute ad un prezzo che non supera dell 80 per cento il valore sul mercato libero dell oro in esse contenuto, incluse nell elenco predisposto dalla Commissione Europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, serie C), nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Comunità Europea delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

6 Mercoledì 10 marzo Commissione VI b) per oro ad uso industriale, il materiale d oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in dorma di semilavorati in purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza Landi. Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: nonché la moneta... fino a:...nel suddetto elenco Giordano, Bonato. Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) l oro ad uso industriale, il metallo oro di cui alle voci , e della tariffa doganale. Conseguentemente sostituire le parole: prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, ovunque ricorrenti nei commi e negli articoli successivi con la nuova formulazione della lettera b) Stefani, Molgora, Ballaman. Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: prevalentemente Giordano, Bonato. Sopprimere il comma 2. Conseguentemente, modificare l articolo Stefani, Molgora, Ballaman. Al comma 2, dopo le parole: il trasferimento di oro dopo le parole: ovvero il commercio di oro, e dopo le parole: ovvero altra operazione in oro sono aggiunte le seguenti: da investimento Landi. Al comma 3, dopo le parole: L esercizio in via professionale del commercio di oro aggiungere le seguenti: da investimento Landi. Al comma 3, sopprimere le parole:, previa comunicazione all Ufficio italiano dei cambi Stefani, Molgora, Ballaman. Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: da investimento Landi. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis: L esercizio in via professionale del commercio di oro ad uso industriale è soggetto alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano l attività commerciale Landi. Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al terzo comma gli operatori che acquistano oro, al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni Landi. Al comma 4 dopo la parola: destinarlo aggiungere la seguente: esclusivamente Giordano, Bonato. Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, previa comprovante do-

7 Mercoledì 10 marzo Commissione VI cumentazione da presentare all Ufficio italiano dei cambi Giordano, Bonato. Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e Stefani, Molgora, Ballaman. Al comma 8 dopo le parole: mercati internazionali aggiungere le seguenti: e previa comunicazione al Ministro delle finanze e al Ministro del bilancio e della programmazione economica Giordano, Bonato. Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: vigila sulle con le seguenti: verifica annualmente le Giordano, Bonato. Al comma 9, dopo la lettera b), inserire la lettera b-bis): b-bis) in caso di accertata non affidabilità e non onorabilità e, comunque, a seguito di due revoche nei confronti dello stesso soggetto, si dichiara la revoca permanente e totale all esercizio in via professionale del commercio di oro per conto proprio o per conto terzi Giordano, Bonato. Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 12. Ai sensi dell articolo 16, comma primo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la licenza di cui al comma secondo dell articolo 9 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta per coloro che sono iscritti all albo delle imprese artigiane di cui all articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n I soggetti di cui al precedente comma sono comunque tenuti ad iscriversi al registro istituito all articolo 9, comma primo, della legge 30 gennaio 1968, n Gli operatori di cui all articolo 1, comma quarto, della presente legge possono avvalersi della esclusione ivi prevista, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni Pepe Antonio. Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 12. Ai sensi dell articolo 16, comma primo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la licenza di cui al comma secondo dell articolo 9 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta per coloro che sono iscritti all albo delle imprese artigiane di cui all articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n I soggetti di cui al precedente comma sono comunque tenuti ad iscriversi al registro istituito all articolo 9, comma primo, della legge 30 gennaio 1968, n Gli operatori di cui all articolo 1, comma quarto, della presente legge possono avvalersi della esclusione ivi prevista, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni Viale. Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 12. Ai sensi dell articolo 16, comma primo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la licenza di cui al comma secondo dell articolo 9 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta

8 Mercoledì 10 marzo Commissione VI per coloro che sono iscritti all albo delle imprese artigiane di cui all articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n I soggetti di cui al precedente comma sono comunque tenuti ad iscriversi al registro istituito all articolo 9, comma primo, della legge 30 gennaio 1968, n Gli operatori di cui all articolo 1, comma quarto, della presente legge possono avvalersi della esclusione ivi prevista, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni Contento. ART. 2. Al comma 1, dopo le parole: operazioni finanziarie sull oro aggiungere le seguenti: da investimento Landi. ART. 3. Sopprimere il comma Stefani, Molgora, Ballaman. Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All articolo 10, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al n. 9, le parole: «effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d Italia e l Ufficio Italiano dei Cambi o le banche agenti, ai sensi dell articolo 4, ultimo comma, del prescelto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate in relazioni ad operazioni poste in essere dalla Banca d Italia e dall Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi dell articolo 4, quinto comma, del presente decreto»; b) il n. 11 è sostituito dai seguenti: 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna sessione, per l applicazione dell imposta; i prestiti, gli swaps, i contratti future e forward, aventi ad oggetto l oro da investimento e che comportano il trasferimento del diritto di proprietà o credito; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l applicazione dell imposta analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell oro, ma comunque superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli, e le monete d oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso nel paese d origine, normalmente vendute ad un prezzo che non supera dell 80 per cento il valore sul mercato libero dell oro in esso contenuto, incluse nell elenco predisposto dalla Commissione Europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C), nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; 11-bis) le cessioni di oro ad uso industriale poste in essere tra la Banca d Italia, l Ufficio Italiano dei cambi, le banche, i banchi metalli preziosi, ovvero commercianti di oro grezzo e i soggetti e le categorie individuati con regolamento

9 Mercoledì 10 marzo Commissione VI del Ministero delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Commercio con l Estero, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n Per oro ad uso industriale si intende ogni materiale con contenuto aureo che venga ceduto al valore di mercato dell oro in esso contenuto o, comunque, indipendentemente dal valore di vendita, che venga ceduto a chi lo acquista nell esercizio di impresa, arti o professioni, nonché i semilavoratori di purezza pari o superiori a 325 millesimi» Landi. Al comma 3, sopprimere la lettera a) Stefani, Molgora, Ballaman. Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: anche in relazione a ciascuna cessione per l applicazione dell imposta Giordano, Boato. Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: i prestiti fino a: diritto di proprietà o credito con le seguenti: le operazioni previste dall articolo 81, comma 1, lettera c-quater) e c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Il Relatore. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All articolo 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. Per le prestazioni di servizi eseguite su oro da investimento, che ne comportano la trasformazione in un bene diverso ed in cui il committente la prestazione sia un soggetto diverso da un soggetto che agisce nell esercizio di impresa, arti o professioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo della prestazione, aumentato del valore normale dell oro utilizzato per la trasformazione» Landi. Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all articolo 10, n. 11 e per le cessioni di oro ad uso industriale poste in essere da soggetti diversi da quelli previsti all articolo 10, n. 11-bis, l imposta è dovuta dal cessionario, se soggetto passivo d imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d imposta, con l osservanza delle disposizioni di cui all articolo 21 e seguenti e con l indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Lo stesso documento, ai fini della detrazione, deve essere annotato, entro gli stessi termini previsti nel periodo precedente, anche nel registro di cui all articolo 25. Per oro ad uso industriale si intende ogni materiale con contenuto aureo che venga ceduto al valore di mercato dell oro in esso contenuto o, comunque, indipendentemente dal valore di vendita, che venga ceduto a chi lo acquista nell esercizio di impresa, arti o professioni, nonché i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» Landi. Sostituire Il comma 6 con il seguente: 6. All articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

10 Mercoledì 10 marzo Commissione VI n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1, n. 6, le parole «rientranti nell attività propria alle imprese che le effettuano» sono soppresse; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. In deroga a quanto previsto dal primo comma, l emissione della fattura è, comunque, obbligatoria per le cessioni di oro da investimento» Landi. Sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All articolo 30, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: «e alle importazioni» sono aggiunte le seguenti: «, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell articolo 17, quinto comma. Conseguentemente, sopprimere il comma Il Relatore. Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. All articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo la lettera e) è inserita la seguente: e-bis) quando effettua, per un ammontare superiore al 25 per cento del volume d affari, cessioni d oro da investimento diverse da quelle esenti di cui all articolo 10, n. 11, ovvero cessioni di oro ad uso industriale per le quali l imposta è assolta dal cessionario a norma dell articolo 17, comma 5» Landi. Sostituire il comma 9 con il seguente: «9. All articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono approvate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall imposta o non vi è soggetta a norma dell articolo 72. Per le operazioni concernenti l oro da investimento di cui all articolo 10 n. 11, e per le operazioni concernenti l oro ad uso industriale di cui all articolo 10 n. 11 bis, l esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l operazione» Landi. Sostituire il comma 10 con il seguente: 10. All articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito, in fine, il segente comma: Per l importazione di oro ad uso industriale da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato, l imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo III; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 e 24, nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all articolo Landi. Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonché per le modalità e i termini di pagamento dell imposta

11 Mercoledì 10 marzo Commissione VI liquidata ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, si applica l articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n Il Relatore. ART. 5. Sopprimere i commi 2 e Landi. Al comma 2, dopo le parole: di cinque anni, inserire le seguenti:, e comunque da più di diciotto mesi Giordano, Bonato. Al comma 1, dopo le parole: per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi aggiungere le seguenti: i quali vogliano esercitare in via professionale il commercio di oro da investimento Landi. Al comma 1 sostituire le parole: pari a 30 chilogrammi con le seguenti: pari a 100 chilogrammi Landi. Al comma 2, dopo le parole: il quantitativo minimo previsto aggiungere le seguenti: qualora intendano svolgere l esercizio in via professionale del commercio di oro da investimento Landi. Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; nel caso di accertata non corrispondenza, provvede alla revoca dei provvedimenti relativi Giordano, Bonato.

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