PRINCIPI CONTABILI. Significa che è già previsto che non sia possibile per le norme di legge regolare tutte le situazioni che si possono manifestare.

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1 1 PRINCIPI CONTABILI CODICE CIVILE ART REDAZIONE DEL BILANCIO Il bilancio deve essere redatto con CHIAREZZA e deve rappresentare in modo VERITIERO e CORRETTO la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio. (2 comma art CC) L uso dell aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dal redattore di bilancio [ ] una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. (3 comma art CC) Significa che è già previsto che non sia possibile per le norme di legge regolare tutte le situazioni che si possono manifestare. Se, in casi eccezionali, l applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. [ ] (4 comma art CC) Questa norma rafforza la portata del principio generale, richiedendo la deroga a criteri specifici di rappresentazione o valutazione al fine di ottenere un immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e non solo formale. ART BIS CC PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO [1] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività; 2) Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data della chiusura dell esercizio; 3) Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento; 4) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all altro [2] Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto economico. In sostanza sono statuiti i principi della: - PRUDENZA (vedi n 1,2,4,5 dell art.); - PROSPETTIVA DI CONTINUAZIONE DELL IMPRESA (vedi n 1 dell art.); - COMPETENZA (vedi n 3,4 dell art.); - CONTINUITA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (vedi n 6 dell art.); I principi contabili, intesi come regole tecnico-ragioneristiche, sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. La legge può solamente

2 2 statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata e interpretata sulla base di quei principi da cui ha preso origine. In sostanza la funzione dei principi contabili è duplice. La prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. La legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai corretti principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo. La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge risultino insufficienti. PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI I principi contabili sono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure e i metodi di applicazione, che stabiliscono l individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio. I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio d esercizio e principi contabili applicati. I principali postulati sono i seguenti: - UTILITA DEL BILANCIO D ESERCIZIO PER I DESTINATARI E COMPLETEZZA DELL INFORMAZIONE= Il bilancio d esercizio deve essere predisposto in maniera da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali nella attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti devono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti. Per effettuare delle previsioni sugli andamenti operativi futuri i dati in esso esposti devono essere oltre che attendibili anche analitici ed intelligibili. - PREVALENZA DEGLI ASPETTI SOSTANZIALI SU QUELLI FORMALI= Affinchè il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi della gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali. La sostanza rappresenta l essenza necessaria dell evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. La sostanza economica dell operazione è l elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell evento nel bilancio, affinchè quest ultimo possa assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economici d esercizio. Individuata la sostanza economica dell operazione bisogna altresì considerare gli aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione: vi sono per esempio per particolari fattispecie specifici metodi di contabilizzazione imposti dalle norme civilistiche. - CHIAREZZA O COMPRENSIBILITA = il bilancio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensione e l intelligibilità della schematica simbologia contabile. Tuttavia l informazione fornita non deve essere eccessiva e superflua. Alcuni elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d esercizio sono: la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogene e senza effettuazione di compensazioni; la netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d esercizio; la separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione tipica degli altri costi e ricavi d esercizio. - NEUTRALITA O IMPARZIALITA = il bilancio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessati o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio e soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. - PRUDENZA= il principio della prudenza consiste essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse nel bilancio. Il principio della prudenza così

3 3 definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. Il principio della prudenza deve rappresentare non l arbitraria riduzione di redditi e patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio. - PERIODICITA DELLA MISURAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO AZIENDALE= il bilancio d esercizio si riferisce ad un periodo amministrativo (l esercizio) e non dell intera vita aziendale. - COMPARABILITA = la comparabilità dipende generalmente dall esistenza di fatti economici similari contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri. Nell ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni: la forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile; i criteri di valutazione devono essere mantenuti costanti; i mutamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati. - OMOGENEITA = l omogeneità riguarda l unità di moneta nella quale i vari componenti attivi e passivi del capitale d impresa devono essere espressi, ossia la moneta di conto. - CONTINUITA O COSTANZA DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI E IN PARTICOLARE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE= la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è uno dei cardini della determinazione dei risultati d esercizio. È una condizione essenziale della comparabilità dei bilanci. Il cambiamento dei principi contabili deve effettuarsi in casi eccezionali e la motivazione nonché l effetto del cambiamento devono essere propriamente evidenziati in un documento separato. - COMPETENZA= l effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario. La determinazione dei risultati d esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio. I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. I costi devono essere correlati con i ricavi dell esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell anno i relativi costi, siano essi certi che presunti. - SIGNIFICATIVITA E RILEVANZA DEI FATTI ECONOMICI AI FINI DELLA LORO PRESENTAZIONE IN BILANCIO= il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari. - IL COSTO COME CRITERIO BASE DELLE VALUTAZIONI DI BILANCIO DELL IMPRESA IN FUNZIONAMENTO= il costo costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell impresa in funzionamento. Le ragioni che inducono alla scelta del costo, inteso come complesso degli oneri che un impresa ha effettivamente sostenuto per procurarsi un dato bene possono essere riassunte: lascia minor apprezzamento soggettivo; è di facile applicabilità e attuazione. - VERIFICABILITA DELL INFORMAZIONE= l informazione patrimoniale, economica finanziaria fornita dal bilancio deve essere verificabile attraverso un indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi.

4 4 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) Tra gli utilizzatori del bilancio si possono trovare diverse categorie di persone: investitori, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori commerciali, clienti, governi ed enti pubblici e il pubblico. (Paragrafo 9 del Framework). La finalità del bilancio è di fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria, all andamento economico e ai cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria di un impresa (Paragrafo 12 del Framework). Il bilancio preparato a tale scopo soddisfa le esigenze comuni della gran parte degli utilizzatori. (Paragrafo 13 del Framework). CRITERI DI VALUTAZIONE Ai fine del bilancio vengono impiegati vari criteri di misurazione in diversa misura e in varie combinazioni, questi sono - COSTO STORICO, le attività sono iscritte all importo monetario o suo equivalente pagato (fair value) - COSTO CORRENTE, le attività sono iscritti all importo di denaro, o suo equivalente che dovrebbe essere pagato se la stessa attività o una sua equivalente fosse acquistata al momento attuale - VALORE DI REALIZZO, le attività sono iscritte al valore del denaro, o suo equivalente, che potrebbe al momento attuale essere ottenuto vendendo un attività non forzosamente - VALORE ATTUALE, le attività sono iscritte al valore attuale attualizzato dei futuri flussi finanziari netti in entrata che si prevede che l elemento possa generare nel normale svolgimento dell attività. Assunzioni contabili sottostanti la redazione del bilancio: - PRINCIPIO DELLA COMPETENZA= al fine di soddisfare la propria finalità, il bilancio è preparato secondo il principio della contabilizzazione per competenza. In base ad esso, gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati quando essi si verificano ed essi sono riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi cui essi si riferiscono (Paragrafo 22 del Framework) - CONTINUITA AZIENDALE= i bilanci sono preparati in base all assunzione che l impresa è in funzionamento e che continuerà la sua attività nel prevedibile futuro (Paragrafo 23 del Framework). Caratteristiche qualitative del bilancio: - COMPRENSIBILITA = una qualità essenziale delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell attività commerciale ed economica, degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l informazione con normale diligenza (Paragrafo 25 del Framework). - SIGNIFICATIVITA = per essere utile, un informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente (Paragrafo 26 del Framework). Le informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull andamento passato sono frequentemente usate come base per la previsione della situazione patrimoniale-finanziaria futura e dell andamento economico e degli altri aspetti cui gli utilizzatori sono direttamente interessati (Paragrafo 28 del Framework).

5 5 - RILEVANZA= la significatività dell informazione è influenzata dalla sua natura e dalla sua rilevanza. In alcune circostanze, la natura della sola informazione risulta sufficiente per determinare la sua significatività. In altri casi, sia la natura sia la rilevanza sono importanti (Paragrafo 29 del Framework). L informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta e dall errore giudicati nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione (Paragrafo 30 del Framework). - ATTENDIBILITA = per essere utile un informazione deve essere attendibile. L informazione possiede la qualità dell attendibilità se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e quando gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa come presentazione attendibile di ciò che intende rappresentare o di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti (Paragrafo 31 del Framework). PRESENTAZIONE ATTENDIBILE= per essere attendibile, l informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare o che può ragionevolmente ritenere essa rappresenti (Paragrafo 33 del Framework). La maggior parte delle informazioni finanziarie è soggetta al rischio di non fornire completamente una presentazione attendibile di ciò che intende rappresentare. Ciò non è tanto dovuto a distorsioni volute quanto a intrinseche difficoltà nella identificazione delle operazioni e degli eventi che devono essere valutati o nella scelta e nell applicazione dei criteri valutativi ed espositivi in grado di fornire messaggi corrispondenti alle operazioni o agli eventi in oggetto. (Paragrafo 34 del Framework). - PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA= se l informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare, è necessario che essi siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale. La sostanza delle operazioni e degli altri eventi non è sempre coerente con ciò che appare dalla loro forma legale o architettata. (Paragrafo 35 del Framework). - NEUTRALITA = per essere attendibile, l informazione contenuta del bilancio deve essere neutrale, ovverosia scevra da distorsioni preconcette. Il bilancio non è neutrale se, tramite la scelta delle informazioni o la presentazione delle stesse è in grado di influenzare il processo decisionale o di giudizio al fine di ottenere un predeterminato risultato o esisto (Paragrafo 36 del Framework). - PRUDENZA= i redattori dei bilanci, per altro devono confrontarsi con le incertezze che inevitabilmente circondano molti eventi e circostanze. Tali incertezze sono rilevate tramite l evidenziazione della loro natura e misura e tramite l esercizio della prudenza nella preparazione del bilancio. La prudenza consiste nell impiego di un grado di cautela nell esercizio dei giudizi necessari per l effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati (Paragrafo 37 del Framework). - COMPLETEZZA= per essere attendibili, le informazioni di bilancio devono essere complete entro i limiti di rilevanza e costi. Una omissione può rendere l informazione falsa o fuorviante e perciò non attendibile e deficitaria in termini di significatività (Paragrafo 38 del Framework). - COMPARABILITA = gli utilizzatori devono essere in grado di comparare il bilancio di un impresa nel tempo al fine di identificare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale-finanziaria e dell andamento economico. Gli utilizzatori devono essere in grado di comparare il bilancio di diverse imprese al fine di valutare le relative situazioni patrimoniali-finanziarie, gli andamenti economici e i cambiamenti della relativa situazione patrimoniale-finanziaria (Paragrafo 39 del Framework). Gli utilizzatori inoltre devono essere informati dei principi contabili impiegati nella preparazione del bilancio, di qualsiasi cambiamento di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti. La conformità ai Principi Contabili Internazionali aiuta ad ottenere tale comparabilità (Paragrafo 40 del Framework).

6 6 CONFRONTO TRA PRINCIPI CONTABILI CODICE CIVILE/NAZIONALI/INTERNAZIONALI UTILITA DEL BILANCIO D ESERCIZIO PER I DESTINATARI E COMPLETEZZA DELL INFORMAZIONE CC PCN Il bilancio d esercizio deve essere predisposto in maniera da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali nella attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti devono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti. Per effettuare delle previsioni sugli andamenti operativi futuri i dati in esso esposti devono essere oltre che attendibili anche analitici ed intelligibili. PCI COMPLETEZZA= per essere attendibili, le informazioni di bilancio devono essere complete entro i limiti di rilevanza e costi. Una omissione può rendere l informazione falsa o fuorviante e perciò non attendibile e deficitaria in termini di significatività (Paragrafo 38 del Framework). PREVALENZA DEGLI ASPETTI SOSTANZIALI SU QUELLI FORMALI CC PCN PCI Affinchè il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi della gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali. La sostanza rappresenta l essenza necessaria dell evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. La sostanza economica dell operazione è l elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell evento nel bilancio, affinchè quest ultimo possa assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economici d esercizio. Individuata la sostanza economica dell operazione bisogna altresì considerare gli aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione: vi sono per esempio per particolari fattispecie specifici metodi di contabilizzazione imposti dalle norme civilistiche. se l informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare, è necessario che essi siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale. La sostanza delle operazioni e degli altri eventi non è sempre coerente con ciò che appare dalla loro forma legale o architettata. (Paragrafo 35 del Framework). CHIAREZZA O COMPRENSIBILITA CC ART Redazione del bilancio Il bilancio deve essere redatto con CHIAREZZA e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio. (2 comma art CC) PCN PCI il bilancio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensione e l intelligibilità della schematica simbologia contabile. Tuttavia l informazione fornita non deve essere eccessiva e superflua. Alcuni elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d esercizio sono: la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogene e senza effettuazione di compensazioni; la netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d esercizio; la separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione tipica degli altri costi e ricavi d esercizio. una qualità essenziale delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell attività commerciale ed economica, degli aspetti contabili e la volontà di esaminare l informazione con normale diligenza (Paragrafo 25 del Framework).

7 7 NEUTRALITA O IMPARZIALITA CC PCN PCI il bilancio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessati o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio e soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. per essere attendibile, l informazione contenuta del bilancio deve essere neutrale, ovverosia scevra da distorsioni preconcette. Il bilancio non è neutrale se, tramite la scelta delle informazioni o la presentazione delle stesse è in grado di influenzare il processo decisionale o di giudizio al fine di ottenere un predeterminato risultato o esisto (Paragrafo 36 del Framework). PRUDENZA CC ART BIS CC PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO [1] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 7) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività; 8) Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data della chiusura dell esercizio; 9) - 10) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 11) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 12) - PCN PCI il principio della prudenza consiste essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse nel bilancio. Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. Il principio della prudenza deve rappresentare non l arbitraria riduzione di redditi e patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio. i redattori dei bilanci, per altro devono confrontarsi con le incertezze che inevitabilmente circondano molti eventi e circostanze. Tali incertezze sono rilevate tramite l evidenziazione della loro natura e misura e tramite l esercizio della prudenza nella preparazione del bilancio. La prudenza consiste nell impiego di un grado di cautela nell esercizio dei giudizi necessari per l effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati (Paragrafo 37 del Framework). PERIODICITA DELLA MISURAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO AZIENDALE CC PCN il bilancio d esercizio si riferisce ad un periodo amministrativo (l esercizio) e non dell intera vita aziendale. PCI

8 8 COMPARABILITA CC ART BIS CC PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO [1] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 6)I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all altro [2] Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto economico. PCN PCI la comparabilità dipende generalmente dall esistenza di fatti economici similari contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri. Nell ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni: la forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile; i criteri di valutazione devono essere mantenuti costanti; i mutamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati. gli utilizzatori devono essere in grado di comparare il bilancio di un impresa nel tempo al fine di identificare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale-finanziaria e dell andamento economico. Gli utilizzatori devono essere in grado di comparare il bilancio di diverse imprese al fine di valutare le relative situazioni patrimoniali-finanziarie, gli andamenti economici e i cambiamenti della relativa situazione patrimoniale-finanziaria (Paragrafo 39 del Framework). Gli utilizzatori inoltre devono essere informati dei principi contabili impiegati nella preparazione del bilancio, di qualsiasi cambiamento di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti. La conformità ai Principi Contabili Internazionali aiuta ad ottenere tale comparabilità (Paragrafo 40 del Framework). OMOGENEITA CC PCN l omogeneità riguarda l unità di moneta nella quale i vari componenti attivi e passivi del capitale d impresa devono essere espressi, ossia la moneta di conto. PCI CONTINUITA O COSTANZA DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI E IN PARTICOLARE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE CC ART BIS CC PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO [1] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 6)I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all altro [2] Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto economico. PCN PCI la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è uno dei cardini della determinazione dei risultati d esercizio. È una condizione essenziale della comparabilità dei bilanci. Il cambiamento dei principi contabili deve effettuarsi in casi eccezionali e la motivazione nonché l effetto del cambiamento devono essere propriamente evidenziati in un documento separato. gli utilizzatori devono essere in grado di comparare il bilancio di un impresa nel tempo al fine di identificare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale-finanziaria e dell andamento economico. Gli utilizzatori devono essere in grado di comparare il bilancio di diverse imprese al fine di valutare le relative situazioni patrimoniali-finanziarie, gli andamenti economici e i cambiamenti della relativa situazione patrimoniale-finanziaria (Paragrafo 39 del Framework). Gli utilizzatori inoltre devono essere informati dei principi contabili impiegati nella preparazione del bilancio, di qualsiasi cambiamento di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti. La conformità ai Principi Contabili Internazionali aiuta ad ottenere tale comparabilità (Paragrafo 40 del Framework).

9 9 COMPETENZA CC ART BIS CC PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO [1] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 3) Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento; 4) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; PCN PCI l effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario. La determinazione dei risultati d esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio. I ricavi, come regola generale, devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. I costi devono essere correlati con i ricavi dell esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell anno i relativi costi, siano essi certi che presunti. al fine di soddisfare la propria finalità, il bilancio è preparato secondo il principio della contabilizzazione per competenza. In base ad esso, gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati quando essi si verificano ed essi sono riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi cui essi si riferiscono (Paragrafo 22 del Framework) SIGNIFICATIVITA E RILEVANZA DEI FATTI ECONOMICI AI FINI DELLA LORO PRESENTAZIONE IN BILANCIO CC PCN PCI il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari. SIGNIFICATIVITA = per essere utile, un informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente (Paragrafo 26 del Framework). Le informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull andamento passato sono frequentemente usate come base per la previsione della situazione patrimoniale-finanziaria futura e dell andamento economico e degli altri aspetti cui gli utilizzatori sono direttamente interessati (Paragrafo 28 del Framework). RILEVANZA= la significatività dell informazione è influenzata dalla sua natura e dalla sua rilevanza. In alcune circostanze, la natura della sola informazione risulta sufficiente per determinare la sua significatività. In altri casi, sia la natura sia la rilevanza sono importanti (Paragrafo 29 del Framework). L informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta e dall errore giudicati nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione (Paragrafo 30 del Framework).

10 10 IL COSTO COME CRITERIO BASE DELLE VALUTAZIONI DI BILANCIO DELL IMPRESA IN FUNZIONAMENTO CC PCN il costo costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell impresa in funzionamento. Le ragioni che inducono alla scelta del costo, inteso come complesso degli oneri che un impresa ha effettivamente sostenuto per procurarsi un dato bene possono essere riassunte: lascia minor apprezzamento soggettivo; è di facile applicabilità e attuazione. PCI VERIFICABILITA DELL INFORMAZIONE CC PCN l informazione patrimoniale, economica finanziaria fornita dal bilancio deve essere verificabile attraverso un indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi. PCI CONTINUITA AZIENDALE CC ART BIS CC PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO [1] Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività; PCN PCI i bilanci sono preparati in base all assunzione che l impresa è in funzionamento e che continuerà la sua attività nel prevedibile futuro (Paragrafo 23 del Framework). ATTENDIBILITA CC PCN PCI per essere utile un informazione deve essere attendibile. L informazione possiede la qualità dell attendibilità se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e quando gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa come presentazione attendibile di ciò che intende rappresentare o di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti (Paragrafo 31 del Framework). PRESENTAZIONE ATTENDIBILE= per essere attendibile, l informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare o che può ragionevolmente ritenere essa rappresenti (Paragrafo 33 del Framework). La maggior parte delle informazioni finanziarie è soggetta al rischio di non fornire completamente una presentazione attendibile di ciò che intende rappresentare. Ciò non è tanto dovuto a distorsioni volute quanto a intrinseche difficoltà nella identificazione delle operazioni e degli eventi che devono essere valutati o nella scelta e nell applicazione dei criteri valutativi ed espositivi in grado di fornire messaggi corrispondenti alle operazioni o agli eventi in oggetto. (Paragrafo 34 del Framework).

11 11 PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE SECONDO LE NORME FISCALI (TUIR) Articolo 85 - Ricavi 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. 3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio. Articolo 86 - Plusvalenze patrimoniali 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

12 12 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. 5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (1). (1) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 6 del Dlgs 247/2005, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. Articolo 92 - Variazioni delle rimanenze 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità. 3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente. 4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato. 5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

13 13 6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. 7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. 8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa. Articolo 93 - Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati. 3. [Abrogato] 4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita. 5. [Abrogato] 6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Articolo Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a), b) e c), e 2. 1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 è subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente. (1) 2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura

14 14 non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. (2) 2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis. 3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. 4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione. Articolo Ammortamento dei beni materiali 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. 3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in

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