Decisione N del 09 aprile 2014
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- Benedetto Damiano Petrucci
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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) ESTRANGEROS Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) GRECO Nella seduta del 12/12/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con il ricorso il cliente chiede il rimborso della somma di 4.820,46 oggetto di un bonifico online disconosciuto, alla banca su cui è stato acceso il conto corrente (di seguito anche primo intermediario ) e a quella cui è riferibile l attività di gestione dell home banking a titolo di responsabilità solidale (di seguito anche secondo intermediario ). Nell esporre i fatti, il condominio ricorrente, rappresentato da uno Studio professionale, riporta che: Lo Studio accede ai servizi bancari online tramite il servizio di remote banking gestito dal secondo intermediario; In data 26/09/2012, sui conti correnti di tre Condomini amministrati dallo Studio [..] accesi presso [il primo intermediario] sono stati eseguiti, sebbene non disposti da alcuno dello Studio medesimo, quattro disposizioni di bonifico a favore di [omissis] e, precisamente per quello che qui interessa un Bonifico di 4.820,46 dal c/c xxxxxxxx. Dell'accaduto è stata sporta denuncia [..] ed è stato formalizzato ad entrambe le Banche la comunicazione di disconoscimento delle operazioni, nonché formale reclamo e richiesta di rimborso. [..] Nello Pag. 2/7
2 storico dei flussi dello Studio [..], così come in quello del Centro Servizi - SECECBI - che gestisce il servizio di home banking, non vi è traccia delle transazioni sopra descritte [Inoltre] lo stesso servizio di Remote Banking, ha confermato che i sopra descritti flussi telematici non sono stati emessi con il codice identificativo SIA attribuito allo Studio [..], ma con altro, l"'8y721", attribuito [ad un altro] Studio di Amministrazioni condominiali [..] il cui titolare,ovviamente si è dichiarato estraneo ai fatti. Nessun comportamento negligente può essere imputato allo Studio [..] atteso che, alla data delle disposizioni fraudolente, i conti correnti del condominio [omissis] e [del condominio ricorrente] erano diversi e, rispettivamente, "L8988" e "ABMB5", sicché, le transazioni sopra descritte, non sono in alcun modo riconducibili allo Studio. Sono poi praticamente nulle le possibilità di ottenere lo storno delle somme dai beneficiari: assunti a sommarie informazioni dalla Squadra Mobile di [omissis] entrambi hanno dichiarato di non essersi accorti degli accrediti in questione e, comunque, di non essere in grado di restituire alcunché perché già completamente speso. solo un comportamento negligente, imputabile agli Istituti [de quibus], ha potuto permettere il compiersi della frode: l'utilizzazione di codici SIA estranei allo Studio [..], da un lato, esclude categoricamente l'intromissione, nel sistema di protezione dei conti, da parte di persone facenti parte dell'entourage dello studio medesimo; dall'altro attesta che le operazioni disconosciute sono state disposte da un soggetto che neppure si è autenticato quale legittimo titolare. nessuna delle due Banche imput[a] alcunché allo Studio [..], scaricandosi, invece, reciprocamente le responsabilità dell' accaduto. in particolare: o il primo intermediario in quanto banca passiva, sostiene di non doversi occupare della registrazione sul conto corrente del cliente di operazioni o disposte tramite un servizio offerto da un' altra banca ; il secondo intermediario in quanto banca attiva, non può essere a conoscenza né dei conti correnti collegati al codice SIA attribuito all'ente presso altra banca, né della regolarità o meno di detti collegamenti ; Nelle more, ed anche a causa dell'accaduto, lo Studio [..] non amministra più il Condominio [omissis] terzo rispetto al presente ricorso. Tanto rappresentato, il ricorrente chiede il rimborso in via solidale ad entrambi gli Istituti [del] bonifico di 3.120,00 da c/c xxxxxxx [..] oltre interessi convenzionali/legali dal 26/09/2012 alla data dell'effettivo riaccredito nei rispettivo conto corrente in controversia. Con le controdeduzioni il primo intermediario eccepiva che: - Il ricorrente ha acceso presso la banca de qua un conto corrente per cui è abilitato ad operare anche online tramite la procedura CBI Corporate Banking Interbancario. - Come si evince dal sito del CBI ( il servizio di Corporate Banking Interbancario è un servizio telematico che consente di centralizzare i rapporti di una impresa verso l'intero sistema bancario in un unico punto, denominato Banca Proponente, tramite la quale l'impresa può operare su più rapporti di conto corrente anche se intrattenuti con Banche diverse. Più precisamente il CBI è un servizio di trasporto di flussi telematici che la Banca Proponente mette a disposizione di una impresa, cliente non solo della Banca Proponente ma anche di altre Banche, denominate Banche Passive, che ricevono i flussi della Proponente: i flussi che Pag. 3/7
3 l'impresa invia alla Banca Proponente contengono disposizioni d'incasso e pagamento mentre i flussi predisposti dalle Banche contengono gli esiti relativi alle disposizioni impartite. - Con riferimento alla transazione in controversia dalla distinta riepilogativa allegata, si evince che la disposizione di bonifico è stata impartita dal Condominio [ricorrente] tramite il servizio Corporate Banking Interbancario e quindi non direttamente al [secondo intermediario], come affermato da parte ricorrente anche nella denuncia sporta [..], ma alla [seconda resistente] che, tramite flussi telematici, ha addebitato la nostra Banca. - L'unico obbligo che ha la [..] Banca Passiva consiste nel dare esecuzione (cfr. articolo 3 della manleva allegata) a disposizioni impartite alla Banca Proponente dall'impresa Convenzionata. - I rispettivi obblighi posti a carico della Banca Proponente e delle Banche Passive sono disciplinati del Regolamento del Servizio di Corporate Banking Interbancario che la Banca Proponente deve aver reso noto al [cliente] all'atto della stipula del contratto - Per quanto, poi, concerne il disconoscimento del codice SIA, si evidenzia che, all'articolo 1 della manleva prodotta a corredo, si legge che "il cliente dichiara di aver concordato con la [seconda banca] le modalità di identificazione, bilateralmente efficaci, e di autenticazione dei flussi scambiati" e che, comunque, le verifiche disposte dalla scrivente quale Banca Passiva hanno evidenziato che il flusso ricevuto proveniva [da quest ultimo intermediario], quindi da soggetto cui il Condominio aveva conferito potere. - per quanto, poi, concerne la normativa PSD invocata dal ricorrente, si osserva che, nel servizio CBI, il primo prestatore di servizi è la Banca Attiva in quanto contrattualmente legata all'impresa richiedente e che, nella triangolazione dei rapporti sottesi al contratto di CBI, la Banca Passiva è mera esecutrice: laddove si invochi, come fa il [ricorrente] con il ricorso che ci occupa, il rimborso immediato da parte della scrivente, il Condominio deve, a parere della scrivente, quanto meno dimostrare di aver preventivamente tentato il recupero dal soggetto che ha disposto il bonifico o dal beneficiario dello stesso. - con il ricorso che ci occupa, il Condominio intende accollare alla scrivente la responsabilità di attività poste in essere da soggetto conosciuto dal Condominio ma terzo rispetto alla nostra Banca, senza neppure dimostrare di aver ritualmente contestato a quest'ultimo il proprio comportamento né di aver tentato il recupero della somma dalla beneficiaria che, in ultima analisi, è colei che si è arricchita dell'importo bonificatole. - Per quanto, poi, concerne la richiesta degli interessi convenzionali/legali dal 26/09/2012 alla data dell'effettivo riaccredito nel rispettivo conto corrente si osserva che i predetti interessi laddove eventualmente dovuti, andranno richiesti [al secondo intermediario] o ad altri soggetti cui possa essere ascritta la responsabilità di quanto occorso. Tanto premesso, il primo intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare integralmente il ricorso di controparte in quanto del tutto infondato e comunque rivolto a soggetto non legittimato in quanto non gestore della procedura CBI né effettivo percettore delle somme. Con le controdeduzioni il secondo Intermediario eccepiva che: - è banca "attiva" o proponente" ossia la banca che, offrendo Il servizio di piattaforma informatica, gestisce esclusivamente lo scambio di flussi informatici che Pag. 4/7
4 consentono di operare con la banca passiva" ossia con l istituto presso il quale il cliente intrattiene rapporti bancari. - In primo luogo, nel precisare che il codice SIA In questo caso composto da una lettera e quattro numeri - identifica l'ente titolare dei rapporti bancari gestiti a mezzo Corporate banking interbancario, preme sottolineare come - di regola - il codice SIA venga assegnato per singolo codice fiscale; ne consegue pertanto che - di regola - la banca "attiva" attribuisce un solo e determinato codice SIA per ciascun codice fiscale. - dal momento della suddetta attribuzione del codice SIA, a tale ente e non altri - a poter e dover richiedere alla banca presso la quale intrattiene i rapporti (banca "passiva'") di collegare il relativo codice SIA al medesimi, al fine di poterli movimentare a mezzo Corporate Banking Interbancario; - solamente la banca "passiva" [..] è nell effettiva condizione di poter verificare se chi effettua tale richiesta sia legittimato o meno il disporre dei conti correnti per i quali è richiesto il collegamento, [mentre] è del tutto pacifico che la banca attiva [..] non può essere a conoscenza né dei conti correnti collegati presso altra banca al codice SIA attribuito all ente né della regolarità o meno di detti collegamenti. - I codici SIA attribuiti [dal secondo intermediario] ai tre Condomini citati nel Ricorso, amministrati dallo Studio [..], sono: CONDOMINIO [terzo]: CODICE SIA L8988: CONDOMINIO [ricorrente], CODICE SIA ABMB5; CONDOMINIO [parimenti rappresentato dallo Studio]: CODICE SIA ABMA2. - II codice SIA 8Y72I, nell epoca in cui era amministrato dallo Studio [..], è stato assegnato [dal secondo intermediario] al CONDOMINIO [quarto] passato, a far data dal gennaio [ad una diversa società di] amministrazione condominiale [..]. - Premesso quanto sopra, [..] ai fini delle necessarie verifiche in ordine alle operazioni contestate. la [banca si è avvalsa] dell Istituto Centrale Banche Popolari Italiane SpA (di seguito, solo I.C.B.P.I. SpA) [ovvero] il soggetto tecnico che per conto della Banca [..] gestisce tra gli altri aspetti la connessione alla rete Cbi (Corporate banking interbancario). Il Cbi è un servizio bancario telematico che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione d! operare direttamente. tramite Il proprio computer con tutte le banche con le quali intrattiene i rapporti ; tale servizio viene gestito tramite una un infrastruttura governata dal Consorzio Cbi customer to business interaction e il secondo intermediario si avvale di I.C.B.P.I. S.p.A. per i servizi di Struttura Tecnica e quale Gestore di Punto Accesso all infrastruttura Cbi. - A seguito delle verifiche condotte dal relativo presidio Sicurezza è emerso che [il primo intermediario], ossia la banca "passiva", ha a suo tempo collegato al codice SIA8Y721 - regolarmente assegnato dal [secondo intermediario al quarto condominio] - anche il conto corrente intestato al Condominio [ricorrente] al quale era stato, invece, assegnato il diverso codice SIA di cui sopra. - Tale irregolarità - [che] finché il Condomino [quarto] ed il Condominio [cliente] venivano gestiti dal medesimo Studio [..] poteva non comportare ripercussioni negative - persisteva anche a seguito del mutamento in parola poiché il primo intermediario dimenticava di scollegare dal codice SIA 8Y721 del quarto condominio il c/c intestato al ricorrente. Questo appare estremamente evidente da quanto segnalato dalla predetta I.CB.P.I. SpA posto che nel settembre 2012 [il primo intermediario] risulta aver inoltrato la rendicontazione di conto corrente del [ricorrente] anche al Codice SIA 8Y72I associato alla postazione [dell altro Studio di amministrazioni condominiali] per effetto del citato passaggio di amministrazione. Pag. 5/7
5 - Il punto che precede è [..] confermato dagli ulteriori documenti prodotti da I.C.B.P.I. SpA, da cui si evince chiaramente che nel periodo considerato nel presente ricorso il primo intermediario] ha continuato ad alimentare con flussi il codice SIA 8Y72I, cosi permettendo, in particolare l'inoltro del bonifico oggetto di contestazione dal codice SIA 8Y721 verso [la banca citata] a valere sul conto corrente intestato al [cliente] ancora collegato. Ciò avrebbe [..] permesso l'inoltro della disposizione contestata dalla postazione dello [Studio di amministrazioni diverso da quello rappresentante il cliente] soprattutto, l'invio del flusso dispositivo di cui trattasi verso [il primo intermediario], in quanto inoltrato da un codice SIA autorizzato ad operare dalla banca "passiva" stessa [..] su quel rapporto di conto corrente. - II mancato "scollegamento [citato] del Codice 8Y721 originariamente attribuito al solo Condominio [quarto] - dal conto corrente intestato all'altro predetto Condominio risulta oltremodo comprovato da quanto affermato da[ll altra convenuta] nella lettera del 10/12/2012. laddove quest'ultima affermando "ricordiamo che in assenza di specifica richiesta scritta, il nostro istituto non può dar corso ad alcuna revoca del codice SIA" ammette allo Studio [..] di non avere revocato/"scollegato" il codice in questione. Alla luce di tutto quanto sopra esposto [..] nessuna responsabilità può esse ravvisata in capo alla [seconda resistente] in ordine al fatto che il codice SIA 8Y721 attribuito al solo Condominio [quarto] sia stato in seguito collegato dall altra banca] anche al conto corrente del ricorrente, né in ordine al fatto che, una volta variala l'amministrazione del [quarto condominio] il codice SIA 8Y721 sia] rimasto collegato al rapporto di conto corrente intestato all'altro Condominio non amministrato dal nuovo studio. Tanto premesso, il secondo intermediario chiede che la richiesta del ricorrente venga respinta. DIRITTO Il ricorrente chiede il rimborso della somma di 4.820,46 oggetto di un bonifico online disconosciuto, alla banca su cui è stato acceso il conto corrente e a quella cui è riferibile l attività di gestione dell home banking a titolo di responsabilità solidale. L operazione disconosciuta, effettuata il , risale ad un periodo successivo all entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno) e del relativo Provvedimento della Banca d Italia del Essendo pacifico tra le parti che il bonifico sia stato impartito da un soggetto non legittimato, il primo intermediario sostiene che nulla possa essergli addebitato stante il suo ruolo di banca passiva, che consiste nel dare esecuzione a disposizioni impartite dall'impresa Convenzionata alla Banca Proponente (nella specie, l altra convenuta). Viene affermata anche la mancanza di legittimazione passiva in quanto il contratto di corporate banking è stato stipulato dal ricorrente con altro intermediario. Il secondo intermediario eccepisce la responsabilità della banca passiva, la quale avrebbe erroneamente riferito informaticamente al ricorrente un codice SIA (che identifica il soggetto abilitato ad operare online) di un altro condominio che, in sede di assegnazione dei codici de quibus, era amministrato dallo stesso Studio; tale anomalia avrebbe comportato che, dal momento in cui il condominio da ultimo menzionato aveva delegato un altro soggetto ad operare per suo conto, proprio da tale canale è potuto pervenire l ordine di pagamento poi disconosciuto. Èpacifico che i codici SIA siano stati attribuiti dal secondo intermediario ai singoli condomini ma secondo la tesi di quest ultimo soggetto Pag. 6/7
6 è la banca passiva (ossia il primo intermediario) a dover correttamente attribuire tali codici ai c/c relativi a ciascun condominio accesi presso di essa. Valutate le motivazioni degli intermediari, il Collegio ritiene che sia meritevole di accoglimento la tesi avanzata dal secondo intermediario. A ben vedere, infatti, il bonifico oggetto della controversia è stato impartito da un soggetto non legittimato (e quindi disconosciuto dal ricorrente) a causa dell erronea attribuzione della facoltà di operare di un soggetto su di un c/c intestato ad un terzo, che si è rivelata ed ha manifestato i suoi effetti allorquando vi è stata una variazione nell amministrazione di un condominio (diverso dal ricorrente), a cui era stato erroneamente collegato anche il conto corrente del condominio ricorrente. Se è vero che nella procedura CBI - Corporate Banking Interbancario spetta alla banca proponente attribuire ad ogni cliente un codice SIA, è altrettanto vero che è nella esclusiva competenza della banca passiva il collegamento tra codice SIA (ossia tra cliente) e rapporto di conto corrente, presso la quale, appunto, quest ultimo è incardinato. Le risultanze istruttorie, grazie ai documenti depositati dalle parti, hanno dunque consentito di appurare che il bonifico contestato è stato impartito da un soggetto che, all epoca dei fatti, non avrebbe dovuto poter operare sul conto corrente intestato al condominio ricorrente. Esclusa la possibilità di accogliere l eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal secondo intermediario, è a questi che in verità deve essere attribuita la responsabilità di quanto è accaduto, poiché nel CBI spetta alla banca passiva curare il collegamento (nel caso in questione, rivelatosi sbagliato) tra un determinato codice SIA ed un determinato rapporto di conto corrente. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie il ricorso nei confronti del primo intermediario e dispone che lo stesso corrisponda alla parte ricorrente la somma di 4.820,46 oltre agli interessi dalla domanda al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che il primo intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. Il Collegio non accoglie il ricorso nei confronti del secondo intermediario. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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