IL PATTO DI STABILITA PER LA REGIONE SARDEGNA:

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1 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Direzione generale Servizio informativo per il monitoraggio e l analisi della finanza regionale IL PATTO DI STABILITA PER LA REGIONE SARDEGNA: STATO DI ATTUAZIONE AL

2 Il patto di stabilità per la regione Sardegna: stato di attuazione al Documento realizzato da: Direzione Generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio (Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Zucca) Servizio informativo per il Monitoraggio e l Analisi della Finanza Regionale (Dirigente Dott. Ignazio Carta); Redazione ed elaborazione dati: Settore analisi dei flussi finanziari della Regione e degli Enti (resp. Dott.ssa Cristina Manconi) Monitoraggio e rilevazione dati: Settore sistemi informativi, monitoraggio finanziario e adempimenti informatici (resp. Ing. Nicola Saba). Hanno collaborato l Ing. Valerio Usai, la Dott.ssa Elena Serreli e il Dott. Andrea Lavena

3 IL PATTO DI STABILITA E CRESCITA EUROPEO Il Trattato di Maastricht, sottoscritto il 7 febbraio 1992, ha definito la politica monetaria comune tra i Paesi membri dell Unione Europea e individuato i seguenti criteri di convergenza per entrare a far parte della Moneta Unica (terza fase dell Unione Economica e monetaria): 1. il rapporto fra il deficit del bilancio annuale e il Prodotto Interno Lordo (PIL) non deve superare il 3%; 2. il rapporto tra debito pubblico e PIL non deve superare il 60%; 3. il tasso medio dell inflazione non deve superare di oltre 1,5 punti percentuali il tasso medio di inflazione dei primi tre Paesi in ordine di stabilità dei prezzi; 4. stabilità del tasso di cambio; 5. i tassi di interesse a lungo termine non devono superare di oltre il 2% la media dei 3 Paesi più "virtuosi"in materia di inflazione. Il Patto di stabilità e crescita, approvato dai 15 membri dell'unione a Dublino nel dicembre del 1996, si propone di garantire che i singoli Stati, dopo aver raggiunto i parametri di Maastricht, non pongano in atto politiche che li portino ad allontanarsi dai criteri fissati. Il Patto è un atto cogente per i Paesi aderenti alla zona dell'euro, esso stabilisce che la politica economica dei Paesi membri va attuata in conformità agli indirizzi di massima deliberati dal Consiglio Europeo finalizzati a garantire la stabilità dell Unione economica e monetaria. Il documento di indirizzi del Consiglio Europeo contiene specifiche raccomandazioni, per ciascuno dei Paesi membri, riguardanti la politica di bilancio, le politiche del lavoro, il mercato dei prodotti e il mercato dei capitali, con approfondimenti relativi all imprenditorialità, alla ricerca e sviluppo, alla diffusione delle tecnologie e allo sviluppo sostenibile. I Paesi aderenti all Euro presentano un Programma di Stabilità, per concertare la situazione economica e finanziaria, in cui sono indicati gli obiettivi dei conti pubblici a medio termine, aggiornati ogni anno, e le strategie per raggiungere gli obiettivi tendenti al pareggio o all avanzo di bilancio e di riduzione del debito, attraverso l azione dell amministrazione centrale e delle pubbliche amministrazioni. La Commissione Europea è incaricata di vigilare sull attuazione del Patto. Se appare probabile che uno Stato membro non rispetti i propri obblighi in materia di politica economica, il Consiglio può, su raccomandazione della Commissione, rivolgere allo Stato in questione una raccomandazione specifica. Se lo stato membro non si conforma alle raccomandazioni o non prende le misure necessarie per porre rimedio alla situazione, il Consiglio può adottare sanzioni contro tale Paese

4 IL PATTO DI STABILITA INTERNO Il Patto di stabilità interno è lo strumento posto dal legislatore nazionale per coinvolgere gli Enti territoriali nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguenti all adesione all analogo Patto in sede europea. Esso costituisce una delle fondamentali linee direttrici delle manovre di finanza pubblica nei confronti degli enti territoriali ai fini di una riduzione dei disavanzi degli enti territoriali e di un loro progressivo miglioramento sino a raggiungere un saldo prossimo al pareggio o in avanzo. Nel documento di indirizzi deliberato dal Consiglio Europeo l Italia è chiamata a rafforzare il patto di stabilità interno, per il quale, pur a fronte di riduzioni di entrate fiscali, occorre contenere l aumento della spesa corrente per un possibile miglioramento del disavanzo. La finanza regionale concorre, pertanto, con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall appartenenza dell Italia alla Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale. I vincoli contenuti nel Patto, dopo che è stato abbandonato definitivamente il calcolo dei valori differenziali che imponevano il miglioramento del disavanzo finanziario e la riduzione del rapporto tra il proprio ammontare del debito e il prodotto interno lordo, sono riferiti al solo controllo della spesa per la quale sono stati fissati limiti massimi di crescita sia in termini di impegni che di pagamenti. In sostanza, la disciplina del Patto interno si fonda su due ordini di misure paralleli, il primo incidente sul complesso delle componenti della spesa corrente ad esclusione di alcune voci espressamente indicate e l altro si riferisce esclusivamente alla spesa sanitaria. La necessità di una disciplina così articolata deriva dal fatto che la disciplina generale del Patto non si era rilevata idonea ad abbracciare la complessità delle vicende della spesa sanitaria i cui flussi non si riflettono con regolare periodicità nei bilanci. Per questo motivo l assetto finanziario per la spesa sanitaria, con l accordo Stato-Regioni approvato l 8 agosto 2001, ha ricevuto una regolamentazione ad hoc sino al 2004; tale accordo ha posto le basi per un cambiamento della logica per la definizione dei vincoli del Patto di stabilità interno. Nell ambito dell analisi degli interventi sulla sanità si è pervenuti ad una formulazione di reciproche obbligazioni che impegnano sia lo Stato che le Regioni responsabilizzandoli per la quota di disavanzo a ciascuno attribuibile. L obiettivo di fondo consiste nel condurre in un arco di tempo ragionevole il rapporto tra le risorse assorbite dal S.S.N. ed il PIL al 6 %. La disciplina del Patto di stabilità interno per le regioni si è caratterizzata sino all anno 2004 per queste due componenti, l una riguardante la spesa per l assistenza sanitaria che segue autonome regole e l altra relativa ad altre componenti della spesa corrente disciplinata dalla legge finanziaria o attraverso appositi accordi. Nella legge Finanziaria vengono indicate le disposizioni per le regioni ordinarie, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome devono concordare il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell Economia e delle Finanze

5 Disciplina del patto di stabilità interno La prima formulazione del Patto di stabilità interno in Italia, prevista nell art. 28 della legge Finanziaria per l anno 1999, ha assunto a parametro anche la riduzione del rapporto debito/pil negli enti territoriali, prevedendo in modo espresso che questi dovessero concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati dall Italia con l adesione al Patto di stabilità e crescita europeo. Si sono così impegnati gli enti regionali a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo della propria spesa e il rapporto tra l ammontare del debito e il PIL, utilizzando anche gli incentivi previsti per il rientro dalla propria esposizione debitoria, come la possibilità di rimborsi anticipati dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti senza oneri aggiuntivi. Il Patto è stato rinnovato ogni anno fino al 2001, stabilendo gli obiettivi di riduzione del rapporto tra debito e PIL e gli strumenti finanziari necessari o opportuni per il perseguimento dell obiettivo stesso con effetti anche sull indebitamento. Con la legge n. 405 del 2001 sono state modificate le modalità operative del Patto, spostando i vincoli ed i relativi controlli dal saldo di bilancio alla dinamica della spesa corrente, con effetti di maggior restrizione sulla gestione del bilancio. In base alla nuova disciplina è stato previsto che nel 2002 ciascuna regione a statuto ordinario non potesse assumere impegni di spesa, né autorizzare pagamenti, per spese correnti in misura superiore al corrispondente importo dell esercizio 2000 aumentato del 4,5%. Tale misura di crescita deriva dalla combinazione del tasso d inflazione 2001 e l inflazione programmata per il 2002 (2,8%+1,7%). Le entità soggette al vincolo sono tutte le spese correnti ad esclusione di quelle relative a: - spese per interessi passivi; - spese finanziate da programmi comunitari; - spese relative all assistenza sanitaria; - spese correnti necessarie per l esercizio delle funzioni statali trasferite, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti statali. La legge , n. 289 (finanziaria 2003) ha stabilito la disciplina del patto per gli anni per le regioni ordinarie, ponendo regole che risultano sostanzialmente omogenee rispetto a quelle dell esercizio precedente. Per il 2003 il complesso degli impegni e pagamenti delle spese correnti, assoggettati al vincolo, non poteva superare l ammontare degli stessi per le corrispondenti spese dell anno 2000 incrementato dei tassi d inflazione programmati per gli esercizi futuri. In sostanza nel 2003 il limite massimo di crescita è stato stabilito nel 5,9%, che si compone dell incremento del 4,5% stabilito nel periodo e dell 1,4% per il Per gli esercizi successivi è previsto un ulteriore incremento ragguagliato ai tassi d inflazione programmati

6 IL PATTO DI STABILITÀ NELLA REGIONE SARDEGNA Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome, ai sensi dell articolo 29, comma 18, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono concordare, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell Economia e delle Finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 al fine di concorrere al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio. Fino al raggiungimento dell accordo, i flussi di cassa sono determinati con decreto del Ministero dell Economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio Patto di stabilità 2003 La Regione Sardegna ha stipulato il 31 marzo 2003 con il Ministero dell Economia il Patto di stabilità interno per l esercizio In particolare, il Patto 2003 prevedeva che nel corso dell esercizio gli impegni relativi alla spesa corrente (al netto della spesa sanitaria, delle spese finanziate da programmi comunitari, della spesa per interessi passivi, e delle spese correnti necessarie per l esercizio delle funzioni statali trasferite ) non dovessero superare i milioni di Euro mentre il livello dei pagamenti relativo alla stessa spesa corrente doveva essere contenuto in milioni di Euro. Nell accordo era previsto, inoltre, che l ammontare complessivo dei pagamenti non dovesse superare i milioni di Euro, comprensivi della spesa per il rimborso dell anticipazione al tesoriere, questo limite non è comunque vincolante ai fini del Patto. La Regione Sardegna ha rispettato pienamente i limiti di spesa previsti nell accordo, in particolare nel 2003 gli impegni relativi alla spesa corrente rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità sono stati pari a milioni di Euro, con una riduzione dell 1% rispetto a quanto concordato, mentre i relativi pagamenti risultano pari a milioni di Euro, inferiori di oltre il 4% rispetto a quanto previsto nel Patto. I pagamenti totali sono stati invece pari a milioni di Euro, comprensivi di 344 milioni di Euro di rimborso dell anticipazione al tesoriere, con un incremento di circa il 6% rispetto a quanto programmato per il Patto di stabilità 2004 Il Patto di stabilità della regione Sardegna per il 2004 è in linea con quanto previsto dalla normativa statale per le Regioni ordinarie (art. 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350), che prevede per l esercizio 2004 un incremento della spesa corrente (al netto della spesa sanitaria, delle spese finanziate da programmi comunitari, della spesa per interessi passivi e delle spese correnti necessarie per l esercizio delle funzioni statali trasferite) rispetto all esercizio precedente pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria statale. Nella proposta di accordo con il Ministero per il Patto 2004, predisposta dall Assessorato della Programmazione, è stato previsto un fabbisogno complessivo di cassa 2004 di milioni di Euro, di cui milioni di Euro per spese correnti - le spese utili ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità state stabilite in milioni di Euro - e milioni di Euro per spese in conto capitale. In particolare, nell accordo per l anno 2004 è stato previsto un livello di impegni per le voci di spesa corrente rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità pari a milioni di Euro, corrispondente all incremento dell 1,79% rispetto all obiettivo prefissato nel Patto

7 I pagamenti correnti relativi alle stesse voci di spesa sono previsti in milioni di Euro, con un incremento del 1,73% rispetto al Patto Il livello dei pagamenti totali, come già detto non vincolante per le finalità del Patto di stabilità, è stato programmato in milioni di Euro con una riduzione di circa il 3% rispetto ai pagamenti effettuati nell esercizio Nella tabella che segue sono riassunti i dati delle voci rilevanti al fine del calcolo delle spese da considerare per il Patto di stabilità dal 2001 al

8 PAGAMENTI RILEVANTI AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO (dati in milioni di euro)

9 VERIFICA E MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA 2004 Ai fini del monitoraggio e dell analisi dei dati rilevanti per la verifica del rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità, il Servizio per il sistema informativo, in collaborazione con il Servizio entrate, ha predisposto una procedura informatizzata che, attraverso una apposita codifica dei capitoli di bilancio, consente l immediata e costante rilevazione dell andamento delle spese. Attraverso il monitoraggio degli impegni e dei pagamenti è possibile individuare le misure da adottare per il contenimento della spesa per il rispetto dei vincoli del Patto. Lo strumento che consente di incidere maggiormente sul livello effettivo della spesa dell Amministrazione regionale è dato dai Plafond degli impegni e dei pagamenti assegnati agli Assessorati, per i quali sono stabilite delle limitazioni all emissione dei titoli di pagamento a carico del bilancio regionale in termini quantitativi e qualitativi. Questo strumento è stato introdotto con la finanziaria regionale 2003 per il controllo dell andamento dei pagamenti, in relazione alle disponibilità sussistenti nella Tesoreria regionale, ed è stata riconfermata nel 2004 ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto dei limiti del Patto di stabilità. E stato previsto che la Giunta regionale, su proposta dell Assessore della Programmazione, determini il livello degli impegni e dei pagamenti degli Assessorati entro i limiti previsti nel Patto. I singoli Assessorati, nell ambito del plafond loro assegnato, hanno la facoltà di individuare le priorità nell emissione dei titoli di impegno e di pagamento garantendo lo svolgimento dei servizi pubblici di competenza. Le azioni di contenimento degli impegni e delle erogazioni di cassa per l attuazione del Patto, per essere efficaci, dovrebbero comunque essere raccordate con il momento previsionale, attraverso la manovra di bilancio, in sede di definizione degli stanziamenti o in sede di assestamento. Per il 2004 l attività di monitoraggio e di analisi ha riguardato l andamento mensile dei pagamenti secondo le codifiche del Patto di Stabilità e gli scostamenti rispetto alle previsioni dell andamento mensile delle spese; questo dato, che non rappresenta un vincolo, viene comunicato annualmente al ministero dell Economia e Finanze, che lo utilizza per la programmazione dei trasferimenti di risorse dal bilancio dello Stato alla regione per il tramite della tesoreria unica.

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11 La tabella che segue illustra i dati del totale dei pagamenti mensili distinguendo le spese correnti che rientrano nel patto di stabilità da quelle che non rientrano nel patto (spese finanziate da programmi comunitari, interessi passivi, spese in conto capitale e relative all assistenza sanitaria). Si può osservare che le spese che rientrano nel patto sono state pari a milioni di euro a fronte del vincolo previsto di milioni di euro. Con riferimento alla previsione del flusso complessivo dei pagamenti (non vincolante), pari a milioni di euro, i pagamenti totali, comprensivi quindi delle spese fuori Patto, sono stati pari a milioni di euro, circa il 7% in meno rispetto alla spesa programmata.

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13 Dall esame dei pagamenti mensili possiamo osservare che la quota maggiore dei pagamenti è stata effettuata nei mesi di agosto, settembre e dicembre, ciò anche in considerazione del fatto che il bilancio di previsione è stato approvato dopo quattro mesi di esercizio provvisorio e della scadenza a giugno della legislatura con l insediamento nel mese di luglio della nuova Giunta. Andamento dei pagamenti mensili 2004 dicembre novembre ottobre settembre agosto luglio giugno Totale complessivo Spese patto di stabilità Totale spese non rilevanti per il Patto maggio aprile marzo febbraio gennaio Migliaia

14 Sulla base dei dati disponibili è stato possibile analizzare sia l andamento dei pagamenti previsti e di quelli effettivi sia lo scostamento tra gli stessi. TABELLA DI RIPILOGO PAGAMENTI

15 Il grafico che segue mette a confronto l andamento dei pagamenti cumulati effettivi con i pagamenti mensili previsti e quelli effettivi Raffronto pagamenti previsti e pagamenti effettivi (Dati in milioni di Euro) Pagamenti previsti mensili Pagamenti effettivi mensili Pagamenti effettivi cumulati gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

16 Mentre nel seguente grafico viene data una rappresentazione degli scostamenti tra le previsioni mensili e cumulate. Scostamento tra i pagamenti previsti e quelli effettivi (Dati in milioni di euro) gennaio febbraio -15 marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre -14 dicembre Differenza mensile Differenza cumulata

17 BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO Trattato sull'unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio Risoluzione del Consiglio Europeo relativa al Patto di Stabilità e Crescita, Amsterdam, 17 giugno 1997, Gazzetta ufficiale C 236 del Relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle regioni a statuto ordinario per gli anni Articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (Patto di stabilità 1999). Legge 488/99, art. 30, (Patto di stabilità 2000). Legge 388/2000, art. 53, (Patto di stabilità 2001). Legge 401/2001. Legge 448/2001, art. 24, (Patto di stabilità 2002). Legge 289/2002, art. 29, (Patto stabilità 2003 e 2004). Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art.3, comma 60, (legge finanziaria 2004). F. Bruno, Patto di stabilità interno per l anno 2004, rivista Azienditalia, n.2/2004. E. D Aristotile, Patto di stabilità 2004, La costruzione di un piano finanziario per il monitoraggio del disavanzo, rivista Azienditalia, n.2/2004. Decreto 29 novembre 2002 del Ministero dell Economia e delle Finanze, Limitazione agli impegni e all emissione dei titoli di pagamento per le amministrazioni centrali dello stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali. Circolare n. 26 del 16 maggio 2003 del Ministero dell Economia e delle Finanze, atto di indirizzo sul coordinamento dell azione amministrativa per il controllo e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l anno Decreto 28 maggio 2003 del Ministero dell Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio del patto di stabilità interno. Circolare n. 5 del 3 febbraio 2004 concernente il Patto di stabilità interno per gli anni per le province e comuni con popolazione superiore a abitanti. Accordo 2003 tra Regione Autonoma Sardegna e Ministero dell economia per la definizione del Patto di stabilità interno Art. 29 L n Delibera della Giunta regionale 16/23 del 17 giugno 2003, Prime direttive sul controllo dell andamento dei pagamenti e sul connesso ricorso alla stipulazione dei mutui. Delibera della Giunta regionale 15/37, del , Patto di stabilità Art. 29, comma 18, Legge 27/12/2002, 289. Delibera della Giunta regionale 28/8, del 16 giugno 2004, Prime direttive per la limitazione degli impegni e all emissione di titoli di pagamento. Delibera della Giunta regionale 38/2, del 19 settembre 2004, Determinazione dei plafond di cassa assessoriali e della limitazione all assunzione degli impegni per il quadrimestre settembre-dicembre 2004.

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