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1 studio manna Via Appia Km Formia (LT) Tel.: 0771/ Web: I LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE Con la riduzione a mille euro per l uso del contante il legislatore persegue due obiettivi: combattere i fenomeni di antiriciclaggio e ridurre l evasione fiscale. In particolare, il decreto salva Italia (articolo 12, Dl 201/2011) stabilisce che dallo scorso 6 dicembre 2011, non può essere utilizzato denaro contante per un importo pari o superiore a mille euro, così come non possono essere emessi assegni, bancari o circolari, privi della clausola di non trasferibilità e senza l indicazione del beneficiario per gli stessi importi. È stata però disposta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio Inoltre, l articolo 12 citato stabilisce al 31 marzo 2012 il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo superiore agli 999 euro, dovranno essere estinti definitivamente ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto al di sotto della soglia minima. Da marzo i pagamenti delle pubbliche amministrazioni di importo superiore a mille euro possono avvenire solo con modalità telematiche ad esempio mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori. Proprio per questo motivo devono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante gli stipendi, le pensioni e i compensi di importo superiore a mille euro comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato; devono essere a tal fine utilizzati strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate. A questo proposito proprio in questi giorni l Inps ha recapitato ai pensionati delle comunicazioni imponendo ai pensionati di inviare entro fine febbraio le coordinate bancarie o postali o i mezzi elettronici su cui accreditare dal 7 marzo i relativi emolumenti. Prima novità che insiste direttamente sulle abitudini degli italiani è che a partire dal 6 dicembre 2011, per importi pari o superiori a mille è vietato il trasferimento, di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Prima del 6 dicembre questo divieto interveniva per importi superiori a ). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane. Inoltre per quanto riguarda gli assegni bancari e postali c è da dire che la loro emissione, per importi pari o superiori a mille euro, deve riportare indicazione del nome o della ragione sociale del

2 beneficiario e della clausola di non trasferibilità. In caso di violazione dei limiti o per gli assegni emessi per importi oltre soglia senza indicazione della clausola di non trasferibilità, la sanzione amministrativa va: dall 1% al 40% dell importo trasferito quando ricompreso tra e euro; dal 5% al 40% dell importo trasferito, se superiore a euro. In entrambi i casi, la sanzione non può comunque essere inferiore a 3mila euro. La sanzione non sarà comunque applicata per le violazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 Le nuove regole impongono anche il divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a mille euro. Al possessore dei libretti potrà essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura dal 10% al 20% del saldo, se compreso tra mille e 50mila euro, con un minimo di 3mila euro; la percentuale sanzionatoria sale dal 15% al 30% del saldo, se lo stesso saldo è superiore a euro. La sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo inferiore a euro al 31 marzo 2012 è pari al saldo del libretto stesso. Dal 1 gennaio 2012 l agenzia delle Entrate dispone direttamente presso l apposita sezione dell anagrafe tributaria di tutte le informazioni di dettaglio, dunque sia movimentazioni che importi, dei rapporti finanziari e delle operazioni fuori conto realizzate dai contribuenti. Gli obiettivi sono 2: accertativo: le informazioni saranno acquisite per realizzare controlli fiscali e rettificare le posizioni dei singoli contribuenti; selettivo: attraverso le specifiche informazioni l agenzia delle Entrate sarà in grado di identificare i contribuenti a maggior rischio di evasione. In particolare, il decreto 201/2011 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio del 2012 gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all anagrafe tributaria, le movimentazioni della clientela e ogni altra informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché relativamente alle operazioni realizzate a prescindere da un rapporto continuativo gli importi ad esse riferiti. Inoltre, viene previsto che nell ambito del provvedimento del direttore dell agenzia delle Entrate che fisserà le modalità con cui gli intermediari dovranno comunicare le predette informazioni, sarà possibile estendere l obbligo di comunicazione anche a ulteriori informazioni relative ai rapporti monitorati. Il decreto 201/2011 cerca di soddisfare anche un esigenza selettiva infatti l agenzia delle Entrate si dota di un nuovo strumento per identificare i contribuenti a rischio di evasione. Per l elaborazione delle liste selettive è stato espressamente previsto che un apposito provvedimento del direttore dell Agenzia individuerà i criteri di ricerca e che le selezioni saranno realizzate solo

3 con procedure rigidamente centralizzate. L archivio dei rapporti finanziari è il contenitore primario delle informazioni bancarie e finanziarie dei contribuenti nazionali ed è la base dati su cui il fisco deve elaborare le liste selettive dei soggetti da sottoporre a verifica fiscale. L'Agenzia, disponendo di un ampio patrimonio informativo, lancerà elaborazioni complesse e complete con la possibilità di acquisire informazioni di dettaglio che evidenzieranno tutte quelle anomalie che sono un indizio più o meno forte di evasione; si pensi, ad esempio: alle varianze delle diverse disponibilità dei contribuenti; all analisi territoriale di distribuzione dei rapporti; alla tipologia e all ammontare delle operazioni realizzate con l estero in uscita o in entrata; alla tipologia e agli importi delle operazioni in contanti. A seguito delle elaborazioni sarà possibile individuare specifiche anomalie: è il caso di contribuenti che hanno posto in essere operazioni non coerenti rispetto al proprio profilo economico-finanziario, o che hanno utilizzato particolari mezzi e modalità di pagamento; ad esempio potrebbe risultare anomalo un uso ripetuto e ingiustificato di contante, il ricorso a tecniche di frazionamento, una movimentazione eccessiva dei conti di deposito. L anomalia finanziaria, però, potrebbe non bastare per attivare una selezione di soggetti da sottoporre a controllo e quindi sarà necessario che l Agenzia realizzi anche degli ulteriori incroci. Le anomalie e gli incroci patrimoniali consentiranno al fisco di creare le liste di controllo e di attivare specifiche attività di accertamento quali a esempio: controlli automatici (redditometro o studi di settore) o potranno essere attivate richieste di chiarimenti con l instaurazione di un contraddittorio con il contribuente. All interno di questi controlli sarà possibile, poi, attivare delle ulteriori indagini finanziarie e patrimoniali che consentiranno al fisco di utilizzare a pieno anche i poteri istruttori di accertamento e le presunzioni o il meccanismo dell inversione dell onere probatorio. Le nuove regole sulla gestione del contante hanno un impatto notevole sulle abitudini degli italiani che sono soliti affrontare spese anche di non modesta entità tramite l utilizzo della carta moneta. Questa abitudine che si realizza frequentemente anche tra parenti e amici potrebbe avere delle gravi ripercussioni sia per le sanzioni direttamente applicabili al passaggio del denaro, ma anche per gli eventuali accertamenti fiscali che potrebbero essere attivati dall agenzia delle Entrate. In particolare, sotto questo profilo, il fisco potrebbe a distanza di anni chiedere spiegazioni per spese che sono state sostenute in contanti di cui sarà probabilmente difficile fornire le dovute spiegazioni subendo così gli effetti dei meccanismi automatici di accertamento. Capita molto più spesso di quanto si possa pensare che per affrontare spese ordinarie o straordinarie l acquirente di beni e servizi paghi in contanti; ad esempio, può capitare che per affrontare spese correnti come il pagamento di bollette elettriche, si chieda ad un amico o un parente di pagarle per nostro conto ovvero può capitare che un commerciante (perché sprovvisto di Pos) non consenta di pagare in carta

4 di credito o di debito comportando così che la specifica spesa debba essere sostenuta in contanti (cosa che capita spesso con taxi e tabaccai). Sempre nell ambito delle spese "ordinarie" può capitare che una madre che convive con il figlio e con la famiglia del figlio concorra alle spese della famiglia versando periodicamente in contanti somme al figlio o il nonno che sostiene con analoghe modalità di versamento le rette scolastiche del nipote. Attenzione, però, che anche le spese "ordinarie" qui citate hanno un peso specifico nel calcolo dei redditi presumibilmente tassabili. Analoghe situazioni, che risultano egualmente poco documentabili sono, poi, riferite anche a spese straordinarie. Si pensi al genitore che finanzi con delle somme l acquisto della casa del figlio; anche in tale situazione la documentabilità della transazione potrebbe risultare difficile, specialmente se il finanziamento della casa avviene con trasferimenti periodici al figlio non in linea sul piano temporale con l acquisto dell immobile che si realizza solo molti mesi dopo il trasferimento finanziario. In effetti, nella specifica fattispecie, il fisco potrebbe avere buon gioco a rettificare i redditi in quanto il finanziamento è avvenuto in un tempo anteriore che mal si concilia con l acquisto dell immobile. Nella specifica ipotesi sarà meglio che il padre finanzi il figlio direttamente nell atto notarile di trasferimento della proprietà. In tutti i casi citati, compresi gli eventuali casi di prestito tra amici ovvero anche in caso di un regalo di nozze fatto da più persone, la regola d oro da seguire sarebbe quella di far ricorso (per quanto possibile) a mezzi finanziari tracciabili ai quali è possibile abbinare una causale esplicita (ad esempio, i bonifici bancari). I comportamenti dei contribuenti sono destinati a cambiare anche per quel che riguarda i meccanismi di gestione delle proprie attività economiche e delle relative risorse finanziarie; questo in considerazione del fatto che il fisco potrà riclassificare come ricavi i versamenti e potrà legittimamente riclassificare sempre come ricavi anche i prelevamenti. Attraverso tale attività il fisco potrebbe rettificare la posizione fiscale del contribuente verificato, provvedendo a emettere i relativi accertamenti, a meno che il contribuente non dimostri l irrilevanza fiscale degli stessi ovvero per i prelevamenti l imprenditore o il professionista non dimostri di averne tenuto conto nella propria contabilità e individui il beneficiario del prelievo. Si deve quindi cercare di gestire con maggiore oculatezza le proprie operazioni finanziarie. A tal fine, evitare un uso promiscuo dei conti correnti diviene il primo passo per fronteggiare efficacemente le contestazioni: occorre modificare comportamenti ed attitudini che rischiano, al di là di una effettiva evasione, di rendere complicato al contribuente fornire una prova contraria alle ricostruzioni del fisco; sarà perciò necessario gestire separatamente i conti Personali rispetto ai conti d impresa o professionali. Le somme che alimentano i conti personali dovranno, inoltre, essere sempre costituite o da

5 trasferimenti tracciabili dal conto professionale o d impresa ovvero da passaggi sempre documentati o documentabili. Evitare di prelevare dai conti d impresa o professionali per cassa costituisce un ulteriore cautela che sarebbe opportuno adottare, in quanto il più delle volte risulterà impossibile a posteriori dimostrare l utilizzo delle somme prelevate. Il quadro difensivo è ulteriormente complicato dalla possibilità per l amministrazione finanziaria, confermata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, di estendere gli accertamenti anche a conti cointestati con soggetti terzi rispetto al contribuente verificato o a conti correnti intestati esclusivamente a terzi. In questi casi, si deve fornire idonea prova analitica della riferibilità delle movimentazioni bancarie, distinguendo quelle riconducibili esclusivamente alla propria attività da quelle di competenza di terzi. SINTESI Dal 6 dicembre è vietato il trasferimento di contanti per importi uguali o superiori a euro. Dal 7 marzo l'inps eroga le pensioni sopra i 1000 euro solo con accredito elettronico. Nei prestiti tra amici e familiari è preferibile utilizzare mezzi di pagamento tracciabili. L'Agenzia delle Entrate conosce in tempo reale tutte le disponibilità finanziarie dei contribuenti. La pianificazione delle verifiche fiscali sarà realizzata sulla base di liste selettive automatiche.

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