LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
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- Fabrizio Russo
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1 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 1 Elaborazione a cura di FP CGIL VENETO giugno 2016 a cura di FP CGIL Approvata il 25 maggio 2016 la Legge delega per la Riforma del Terzo Settore che detta i principi fondamentali per tutti quegli enti privati costituiti, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che svolgono un attività di interesse generale. Una riforma che aveva intrapreso il suo iter circa due anni fa e che aveva visto protagonisti CGIL CISL UIL nel cercare di modificare le derive di mercato in essa contenute. Il testo, in riferimento al mondo del lavoro, contiene ancora molte criticità: niente garanzie dei diritti del lavoro, rispetto dei CCNL sottoscritti e nessuna distinzione fra compiti e ruolo del volontariato, rispetto al lavoro dipendente. Unico riferimento al lavoro nell art.4 dove, genericamente si stabilisce che le imprese del terzo settore dovranno garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Mancando la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e con la normativa sugli appalti pubblici, licenziata dal Governo, la preoccupazione è alta. Entro 12 mesi si dovranno emanare i decreti legislativi attuativi e questo tempo dovremo utilizzarlo con un dialogo costante tra tutti i Soggetti coinvolti e il Governo per integrare i contenuti ed inserire i pezzi che, a nostro avviso, mancano nel testo della riforma. Alcuni elementi della riforma e dei decreti attuativi: regime fiscale e tributario: revisione complessiva della materia, semplificata la normativa e introdotti strumenti di sostegno. Revisione del 5 per 1000, modifica della disciplina delle ONLUS codice del Terzo Settore per raccogliere la disciplina in materia dopo l entrata in vigore di tutti i decreti attuativi registro unico nazionale del Terzo Settore: nuove modalità di iscrizione, obbligatoria per avere benefici fiscali e i finanziamenti dal pubblico rilancio dell impresa sociale: criteri e caratteristiche per definire le imprese sociali (cooperative sociali e i loro consorzi ne acquisiscono di diritto lo status) servizio Civile Universale: criteri e principi, programmi e fondi triennali, aperto a stranieri regolarmente soggiornanti. Giovani dai 18 ai 28 anni, durata mesi da 8 a 12 istituita la Fondazione Italia Solidale: per supportare con risorse finanziarie e competenze di gestione, le azioni da parte degli Enti del Terzo Settore che abbiano impatto sociale ed occupazionale Risorse finanziarie: Legge di Stabilità, (140 milioni nel 2016, 190 per il 2017 e il 2018), fondo per il sostegno del volontariato, aps, fondazioni 17,3 milioni per il 2016, dal milioni
2 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale La legge delega è stata approvata il ed è composta da 12 articoli individua e disciplina le finalità e l intervento normativo prevedendo che entro 12 mesi il Governi adotti i decreti attuativi ART. 1 FINALITÀ E SOGGETTO Definizione del 3 settore: complesso degli Enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che. senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività di interesse generale non fanno parte del 3 settore: i partiti politici, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche tra le finalità perseguite: revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni nonché della disciplina in tema di impresa sociale e di servizio civile nazionale. Disciplinata anche la procedura di emanazione dei decreti legislativi con parere delle commissioni parlamentari competenti o l intesa con la Conferenza unificata. ART. 2 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI ART.3 REVISIONE DEL TITOLO II DEL LIBRO PRIMO DEL CC L articolo individua i criteri e i principi a cui devono uniformarsi i decreti legislativi tra i quali: la garanzia del diritto all associazione, la promozione dell iniziativa economica privata, la garanzia della autonomia statutaria degli enti, la semplificazione della normativa vigente. L articolo detta i criteri e i principi in tema di revisione della disciplina contenuta nel cc in materia di associazioni e fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, sia con personalità giuridica che senza. La semplificazione e la revisione del procedimento di riconoscimento di personalità giuridica, la definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, gli obblighi di trasparenza e informazione su bilanci e atti fondamentali, la garanzia del rispetto dei diritti degli associati, la previsione dell applicazione alle associazioni e fondazioni che esercitano attività d impresa, delle norme di cui ai titoli V e Vi del libro V del cc (in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici), la disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni. 2 Elaborazione a cura di FP CGIL VENETO giugno 2016
3 ART. 4 RIORDINO E REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL TERZO SETTORE E CODICE DEL TERZO SETTORE ART.5 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, DI PROMOZIONE SOCIALE E DI MUTUO SOCCORSO ART.6 IMPRESA SOCIALE ART.7 CONTROLLO E VIGILANZA l articolo stabilisce i criteri per la realizzazione di un nuovo CODICE DEL TERZO SETTORE che raccoglierà la disciplina un materia dopo l entrata in vigore di tutti i decreti delegati. Si istituisce il nuovo registro unico del terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, porta di accesso per i benefici fiscali ed obbligatoria l iscrizione per chi si avvale di finanziamenti pubblici e per chi è in convenzione con Enti Pubblici Le imprese dovranno garantire negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiore a quelle previste dai CCNL adottati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. L articolo individua i principi che devono ispirare la riforma della disciplina in materia di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. In particolare: armonizzazione delle diverse discipline vigenti, introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari (preservandone la gratuità e l estraneità alla prestazione lavorativa), promozione della cultura del volontariato; revisione del sistema dei CSV e dell attività di programmazione e controllo delle attività e gestione dei CSV svolta mediante organismi regionali o sovraregionali tra loro coordinati; superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e la promozione sociale attraverso l istituzione del Consiglio nazionale del Terzo Settore organismo di consultazione degli enti del 3 settore a livello nazionale; regime transitorio per le società di mutuo soccorso; requisiti uniformi per i registri regionali all interno del registro unico nazionale (art.4, c.1, lett. m) Il decreto legislativo dovrà qualificarla e definirne le caratteristiche considerando che è un organizzazione privata che svolge attività di impresa per le finalità civiche, solidaristiche e di mutuo soccorso e che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell oggetto sociale. dovrà favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti e degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. Prevista l acquisizione di diritto di status di impresa sociale per le cooperative sociali e per i loro consorzi. L articolo disciplina le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del terzo settore che sono esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l Agenzia delle Entrate e, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si introducono nuovi strumenti di valutazione di impatto sociale 3 Elaborazione a cura di FP CGIL VENETO giugno 2016
4 ART.8 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ART.9 MISURE FISCALI E SOSTEGNO ECONOMICO La delega a questo articolo è finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale creando il servizio civile universale, definendo criteri, principi e programma. i principi ispiratori saranno la difesa non armata della patria e la promozione dei valori fondativi della Repubblica attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e inclusione sociale. La programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri (regolarmente soggiornanti) tra i 18 e i 28 anni che sono ammessi tramite bando pubblico al servizio civile universale che è un rapporto giuridico tra lo Stato e i Giovani, non assimilabile ad un rapporto di lavoro e dunque non soggetto a tassazione. Durata non inferiore agli 8 mesi e non superiore ai 12. L articolo disciplina i principi e i criteri per introdurre misure agevolative in materia fiscale e di sostegno economico in favore degli Enti del 3 settore. Prevista anche l assegnazione di immobili pubblici inutilizzati a favore di enti anche associati tra loro, nonché immobili e mobili confiscati dalla mafia. Revisione della disciplina delle Onlus. Riforma dell istituto del 5 per mille. Previsto l istituzione presso il Ministero del lavoro di un Fondo per il sostegno delle attività del volontariato, aps e fondazioni, articolato in due sezioni (10 milioni di euro + il secondo di carattere non rotativo con una dotazione 7,3 mil). Viene richiesta maggiore trasparenza alle organizzazioni del terzo settore. ART.10 FONDAZIONE ITALIA SOCIALE ART.11 DISPOSIZIONI FINANZIARIE ART.12 RELAZIONE ALLE CAMERE Prevista l istituzione di una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche con il compito di ricercare fondi per sostenere attività produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale di enti del Terzo settore. Una istituzione soggetta alle disposizione del codice civile e tutti gli atti per la sua istituzione vengono effettuati in regime di neutralità sociale. Ci sono le disposizioni di copertura finanziaria stabilite dall art.9. Per l anno 2016: fondo a carattere rotativo di 10 mil e non rotativo di 7,3 mil. Dal 2017 previsto finanziamento di 20 mil Entro il 30 giugno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere una relazione sull attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli Enti del terzo settore. 4 Elaborazione a cura di FP CGIL VENETO giugno 2016
5 il terzo settore in Italia prima della riforma il cosiddetto terzo settore è un sistema composto da una serie di enti diversi per organizzazione del lavoro, status giuridico, struttura: Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), disciplinate dal decreto legislativo n.460 del 1997, che riconosce a tali realtà un regime tributario di favore in considerazione delle finalità di solidarietà sociale perseguite. Possono dunque qualificarsi come Onlus le associazioni con o senza personalità giuridica, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato purché perseguano finalità di solidarietà sociale. Vi rientrano inoltre le Ong e le organizzazioni di volontariato. Le organizzazioni non governative (Ong) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e regolamentate dalla legge n. 125 del 2014 che definisce la governance del sistema della cooperazione attraverso l istituzione di una serie di organismi partecipati dalla società civile e dai partenariati internazionali. Le organizzazioni di volontariato, sono regolamentate dalla legge n. 266 del 1991, che definisce il volontariato come attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le cooperative sociali, regolamentate dalla legge n. 381 del 1991 si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari (tipo A) o allo svolgimento di attività produttive finalizzate all inserimento di persone svantaggiate (tipo B). Le associazioni di promozione sociale, sono istituite dalla legge 383 del Possono essere associazioni riconosciute e non, movimenti e gruppi, purché svolgano attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza scopo di lucro e garantendo il rispetto della libertà degli associati. Le imprese sociali, sono state istituite dalla legge n. 118 del 2005 e disciplinate dal decreto legislativo n.155 del Sono «organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano, in via stabile e principale, un attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale».. 5 Elaborazione a cura di FP CGIL VENETO giugno 2016
6 i numeri del Terzo Settore in Italia: istituzioni del Terzo settore + 39,4% addetti in 10 anni milioni di volontari 680 dipendenti 270 collaboratori 6 mila lavoratori temporanei gli ambiti: cultura sport ricreazione = realtà assistenza sociale = realtà rappresentanza di interessi = realtà i numeri del Terzo Settore in Veneto: istituzioni del Terzo Settore + 37,6 % addetti in 10 anni coinvolte risorse umane di cui: volontari addetti lavoratori esterni 263 lavoratori temporanei gli ambiti: cultura sport ricreazione = realtà con addetti assistenza sociale e protezione civile = realtà con addetti istruzione e ricerca = 1736 istituzioni relazioni sindacali e rappresentanza di interessi = istituzioni sanità = Elaborazione a cura di FP CGIL VENETO giugno 2016
7 e ancora in Veneto: il settore Non Profit è costituito principalmente da associazioni non riconosciute e riconosciute (dati 2011). Seguono (dati 2011) istituzioni con altre forme giuridiche (enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati e società di mutuo soccorso) e 831 cooperative sociali (dati 2015) cooperative sociali in Veneto province tipo A tipo B tipo C consorzi tipo P A+B totale Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale dati: Istat, Regione Veneto, FP CGIL, Ministero del Lavoro 7 Elaborazione a cura di FP CGIL VENETO giugno 2016
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