NOTA Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale

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1 NOTA Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale Con l approvazione della legge di riforma del terzo settore, dell impresa sociale e del servizio civile universale, a due anni dall avvio dell iter della riforma, c è molta attesa nel terzo settore; il Governo ha ora un anno per redigere i decreti legislativi. I risultati si valuteranno sugli effetti che produrrà. In particolare, la riforma sarà efficace se si creeranno le condizioni per generare innovazione sociale, ovvero la possibilità di rispondere ai tanti bisogni insoddisfatti nel settore del welfare, che sono cresciuti negli ultimi anni. E poi se si creeranno nuove opportunità occupazionali, grazie alle nuove previsioni sulle imprese sociali, in particolare per i giovani. Sarà una riforma epocale se i decreti legislativi porteranno a compimento il riconoscimento culturale e giuridico della dimensione economica e imprenditoriale del terzo settore, emersa negli ultimi trent anni ma con un potenziale ancora oggi enorme. L applicazione della riforma si misurerà su alcuni aspetti che dovranno essere ben delineati coi decreti legislativi delegati. I più importanti sono la chiarezza delle nuove norme, la semplicità di applicazione e la necessità di controlli sostanziali e non solo formali. Nelle maglie di leggi poco chiare si annidano i lacci e lacciuoli della burocrazia e di implementazioni complesse che possono frenare il merito della riforma, ma soprattutto comportamenti illegali. La riforma non deve lasciare alcuna zona d ombra in cui si possa annidare chi utilizza le organizzazioni del terzo settore per fare guadagni illeciti. La legge delega mira a stabilire a monte regole che portino certezza nei rapporti giuridici e nei diritti degli associati. E poi importante che i nuovi strumenti previsti siano efficaci e possano essere messi in campo il prima possibile. Oggi il terzo settore, le cooperative sociali e le imprese sociali hanno bisogno di strumenti innovativi per rispondere alle sfide che la società italiana ha di fronte: bassissima natalità, aumento del numero di anziani non autosufficienti, la disoccupazione giovanile, le nuove povertà che la crisi ha acuito. La legge delega prevede una serie di strumenti nuovi (art. 9): la possibilità di assegnare alle organizzazioni del terzo settore ed alle imprese sociali immobili pubblici inutilizzati, beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata e beni culturali e ambientali da valorizzare; sono opportunità che possono portare alla rigenerazione del patrimonio materiale (le riserve ambientali, i parchi, i beni pubblici abbandonati ) e ad azioni di sviluppo locale. la previsione di agevolazioni per il trasferimento di beni patrimoniali agli enti del terzo settore, che oggi pagano un imposta pari al 9% per beni immobili (sino al 2012 era prevista l imposta fissa) che poi destinano a servizi sociali rivolte alla collettività e a persone svantaggiate ad esempio. In particolare per le imprese sociali sono previste misure per favorire gli investimenti di capitale come quelle previste dalle start up innovative (i privati hanno la detrazione al 19% per investimenti fino a 500mila euro nelle startup innovative. Le imprese, invece, possono dedurre dal reddito un importo pari al 20% dei conferimenti per un importo fino a 1,8 milioni. La percentuale sale al 25% nel caso di investimenti in startup a vocazione sociale, e al 27% per le aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.) Introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale. 1

2 La possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative. E poi è fondamentale che il Fondo rotativo per le cooperative sociali e le imprese sociali di 200 milioni di euro (previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015) sia al più presto funzionante con l emanazione degli atti applicativi e che sia in grado di catalizzare le risorse della programmazione dei Fondi comunitari Dalle prime interlocuzioni apprendiamo che sarà previsto un contributo a fondo perduto come da nostra proposta al Ministero. Possono essere tutte leve importanti e decisive per le cooperative sociali e le imprese sociali che vogliono fare investimenti nel settore del welfare. L allargamento dei settori per le imprese sociali, la possibilità di attrarre capitali e finanziamenti pazienti (con basso rendimento e a lungo termine) per nuovi servizi, la semplificazione e la chiarezza delle procedure per acquisire la qualifica sono novità importanti che devono trovare nei decreti legislativi gli strumenti più idonei per avviare una nuova fase. Una stagione in cui i cittadini abbiano l opportunità e gli strumenti per auto-organizzarsi e rispondere ai propri bisogni partecipando attivamente. Mettendosi insieme per valorizzare i beni culturali e ambientali abbandonati con azioni di sviluppo locale e di promozione turistica del territorio. Con risposte innovative nel settore del welfare per affrontare le nuove povertà con percorsi integrati di inclusione sociale e lavorativa. Per progettare servizi domiciliari e residenziali per le famiglie che devono fronteggiare la crescita della non autosufficienza. Con percorsi mirati di inserimento lavorativo per le persone disabili. Il testo come modificato nel corso dell iter parlamentare ha previsto una serie di cambiamenti importanti rispetto al testo approvato alla Camera. Sono stati opportunamente meglio definiti e precisati alcuni aspetti della delega. Di seguito sono delineati quelli di maggior interesse. In generale bisogna mettere in evidenza: L impianto generale è condivisibile nella misura in cui chiarisce bene le differenze tra le diverse formule organizzative del terzo settore, obiettivo centrale che il Governo aveva sottolineato. I decreti delegali dovranno riscrivere le regole, che confluiranno in un Codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, che si applicano in un ottica di chiarezza e semplicità. Sulla base della delega i decreti legislativi dovranno mettere in campo strumenti innovativi adeguati a fornire risposte ai bisogni emergenti a cui oggi complessivamente il terzo settore fa fronte. Sul fronte dell imprenditoria sociale la delega scioglie alcuni vincoli della disciplina attuale (d.lgs. 155/06) che potranno permettere ad un maggior numero di organizzazioni di acquisire la qualifica. Al contempo gli strumenti innovativi per le imprese sociali, dovranno essere presto agibili e di semplice utilizzo per essere messi in campo a fronte di una serie di bisogni emergenti: ad esempio, le nuove povertà che possono essere affrontate con percorsi mirati di reinserimento lavorativo che attivino le persone e le sfide demografiche, l invecchiamento della popolazione e la richiesta crescente di servizi residenziali e domiciliari. Al contempo l imprenditoria sociale e i settori in cui opera è già oggi una fonte di occupazione giovanile. Può diventare una miniera di posti di lavoro per i giovani. Ad esempio nel settore del turismo sociale e dell agricoltura sociale, sopratutto nel Mezzogiorno. La riforma del servizio civile universale è uno degli aspetti su cui il Governo ha puntato di più; ora la riforma deve essere il volano per focalizzare le politiche giovanili su questo istituto che per l attivazione dei NEET si è rivelato, in questi anni, uno strumento eccezionale. Il tema dei controlli è cruciale: dovranno essere sostanziali e non formali o macchinosi. Da questo punto di vista è importante che i decreti definiscano a monte le regole in modo chiaro e semplice, in particolare sulla disciplina fiscale. Infine, è fondamentale che gli oneri burocratici che tutte le organizzazioni esistenti dovranno affrontare per far fronte alle novità della riforma siano semplificati al massimo e non siano onerosi per il terzo settore. 2

3 Terzo settore (artt. 1-5, 9) Modificata la definizione di terzo settore che diventa una categoria giuridica. Si intende per Terzo settore «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, in attuazione del principio di sussidiarietà, in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontarie e gratuite o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi». Si chiarisce la collocazione dell impresa sociale come ente di terzo settore. Disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e riordino e all armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio con la revisione complessiva della definizione di ente non commerciale e della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse. Revisione del Codice Civile per la disciplina di associazioni e fondazioni improntata ai principi di trasparenza, pubblicità, certezza nei rapporti coi terzi e tutela dei creditori. Si prevede che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d impresa si applichino le norme previste per le società dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili. Importante l inserimento di una previsione volta a garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si introduce la valutazione dell impatto sociale (valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all obiettivo individuato). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisporrà linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore. Introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità ed estraneità alla prestazione lavorativa. Revisione totale del sistema dei centri servizio volontariato a cui possono concorrere tutti gli enti del terzo settore, salvo le cooperative sociali e le imprese sociali. Superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo unitario di consultazione degli enti di Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizza il ruolo delle reti associative di secondo livello. Razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito e di detraibilità delle donazioni (cosiddetta legge più dai meno versi ) e riforma strutturale del 5 per mille. Impresa sociale (artt. 6, 9) Cambia la qualificazione dell'impresa sociale e se ne chiarisce la collocazione all interno del terzo settore. Si supera, opportunamente, la definizione della Camera che individuava l impresa sociale per l obiettivo di generare un impatto sociale positivo. Si definisce impresa sociale una organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore. Per i settori, ora è previsto che saranno individuati all'interno delle attività di interesse generale complessive per il terzo settore, che saranno definite nei decreti legislativi. Sarà opportuno, comunque, prevedere: commercio equo e solidale, servizi per il lavoro finalizzati all inserimento dei lavoratori 3

4 svantaggiati, alloggio sociale e erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente. Acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi. Cambia la formulazione della distribuzione degli utili nelle imprese sociali con una formula più precisa e coerente che prevede: forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili allo svolgimento delle attività statutarie, da assoggettare a condizioni e limiti massimi in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale. Si introducono significative flessibilità rispetto al testo del d.lgs 155/2006 senza aprire le porte ad un impresa sociale avulsa dal terzo settore. Il testo risolve le ambiguità del testo della Camera. E prevista per soci profit ed enti pubblici la possibilità di nominare gli amministratori di imprese sociali, ora vietata dal d.lgs. 155/06; permane invece per soci profit ed enti pubblici l impossibilità di avere il controllo di imprese sociali. Prevista la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefìci finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate ; un equilibrio tra le due esigenze: di adeguare le categorie dello svantaggio lavorativo e il rischio di spiazzare i più svantaggiati tra gli svantaggiati, ad esempio le persone disabili gravi. Inserito, opportunamente, l obbligo di bilancio ex Codice Civile per le imprese sociali. Laddove un ente del libro primo del codice civile assuma la qualifica di impresa sociale si sottopone agli stessi obblighi fondamentali di trasparenza contabile propri delle imprese. Previsione della nomina di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull osservanza della legge e dello statuto da parte dell impresa sociale, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 231/2001, e sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Controlli (art. 7) Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore e le imprese sociali e sulle loro attività, finalizzate a garantire l uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Oltre ai controlli, previste anche forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le reti associative nazionali. Servizio Civile Universale (art. 8) Viene istituito il servizio civile universale (attraverso la modifica della legge 64/2001 e il d. lgs 77/2002) aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e di una durata di 8-12 mesi. Sono previsti la definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile e il riconoscimento delle competenze acquisite durante il servizio civile universale per il loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. Fondazione Italia sociale (art. 10) È istituita la Fondazione Italia Sociale per sostenere, mediante l apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, interventi innovativi degli enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva 4

5 dell intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori. La Fondazione prevede strumenti e modalità che consentano di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali, campagne di crowdfunding, strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale. Le risorse (art. 11) Per l applicazione della legge delega, con la legge di stabilità 2016 sono stati stanziati 140 milioni per il 2016 e 190 milioni annuali per il biennio Sono stati inoltre istituiti un fondo per il finanziamento delle attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (17,3 milioni nel 2016, 20 milioni a partire dal 2017) e un fondo rotativo per sostenere impresa e investimenti in ricerca (200 milioni di euro destinati al finanziamento a tassi agevolati di piani d investimento a favore di imprese sociali e cooperative sociali). 5

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