SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL D. LGS. 81/2008
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1 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL D. LGS. 81/2008 Programma come da Accordo Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 21/12/2011
2 D. Lgs. 106/ agosto 2009
3 89/391/CEE Direttiva quadro (principi generali) 89/655/CEE Attrezzature di lavoro 90/270/CEE Uso di videoterminali 90/679/CEE Protezione da agenti biologici 93/88/CEE Protezione agenti biologici (modifica) 89/654/CEE Luoghi di lavoro D. Lgs. 626/ /269/CEE Movimentazione manuale dei carichi 89/656/CEE Protezione individuale 1999/38/CE Protezione da agenti cancerogeni e mutageni 90/394/CEE Protezione agenti cancerogeni 97/42/CE Protezione agenti cancerogeni (modifica)
4 Legislazione italiana Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Statuto dei lavoratori DPR 547/55 DPR 164/56 DPR 303/56 DLgs 494/96 DLgs 277/91 DLgs 626/94 D. Lgs. 9 aprile DLgs 242/96 DLgs 493/ , n. 81
5 Costituzione (1948) ART la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività ART l iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
6 Codice Civile 1942 ART Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. il datore di lavoro, proprio perché esercita un'attività economica, deve perciò garantire l adozione di tutti i sistemi in possesso della tecnica atti a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché a salvaguardare la personalità morale degli stessi. La giurisprudenza è orientata a riconoscere inadempiente agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro il datore di lavoro che, pur avendo osservato tutte le specifiche disposizioni in merito, non sia riuscito a tutelare idoneamente l integrità fisica dei lavoratori.
7 Codice penale 1930 ART RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.
8 Codice penale ART OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.
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10 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e. ART Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
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12 ISPETTORI S.PR.E.S.A.L.
13 Accertamento contravvenzione Prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione Verifica adempimento Pagamento ammenda Comunicazione all Autorità Giudiziaria Sospensione del procedimento penale Comunicazione all A.G. ESTINZIONE DEL REATO
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15 Procedure operative nei rapporti fra Servizio ASL e RLS Verificare l`avvenuta nomina o elezione degli RLS presso il luogo di lavoro Prendere nota dei nominativi degli RLS e dei loro recapiti (tel, fax, ecc.) al pari degli altri referenti aziendali (medico competente, RSPP, ecc.) Richiedere la presenza degli RLS durante il sopralluogo, attendendo il loro arrivo prima di iniziare l`intervento, a meno che ciò non contrasti con esigenze di tempestività dell`azione di vigilanza Sollecitare nel corso dell`intervento osservazioni e indicazioni da parte degli RLS in merito alle condizioni di lavoro. Quanto sopra dovrà essere riportato sinteticamente nella relazione di sopralluogo. In tutti i casi in cui il datore di lavoro o i suoi rappresentanti riferiscano l`assenza di RLS o comunque l`impossibilità degli stessi a presenziare, si dovrà prendere nota del fatto, avendo cura di registrare i motivi addotti e il nominativo del soggetto che formula tale dichiarazione.
16 Procedure operative nei rapporti fra Servizio ASL e RLS Ai sensi della L. 241/90 gli RLS possono avere accesso alla documentazione raccolta o prodotta dal Servizio, nell`ambito dell`intervento sul loro luogo di lavoro, quando questa non sia sottratta all`accesso per effetto di altre disposizioni normative. In caso di verbali di contravvenzione e prescrizione, si dovrà rilasciare al RLS copia delle prescrizioni (in nessun caso, invece, potrà essere consegnata copia delle pagine del verbale contenenti i dati personali del contravventore). Nel caso di interventi a seguito di segnalazioni o esposti presentati proprio dagli RLS, di norma si dovrà contattare preventivamente gli RLS al fine di concordare la data dell`intervento, in modo da assicurare la loro partecipazione al sopralluogo.
17 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato I Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC); Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); Mancata nomina del coordinatore per la progettazione; Mancata nomina del coordinatore per l esecuzione.
18 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Aspetti innovativi: «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e quelle sulla tutela della salute sul lavoro; Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
19 Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza RLS - art. 47 Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto, o designato, nell ambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è così stabilito: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a lavoratori c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i lavoratori.
20 ATTRIBUZIONI del R.L.S. Novità di rilievo sono introdotte dall art. 50 che, al comma 4, prevede che il RLS, su sua richiesta e per l espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione di tutti i rischi (art. 17) e, al comma 5, prevede che I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 26, comma 3. e cioè del documento di valutazione dei rischi, che va allegato al contratto di appalto o di opera, che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
21 AGGIORNAMENTO del R.L.S. E previsto l obbligo di aggiornamento periodico della formazione che non può essere inferiore a 4 ore all anno per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Si rileva che la formazione di 12 ore sui rischi specifici non era prevista dalla normativa precedente.
22 I soggetti della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e i loro obblighi.
23 DATORE DI LAVORO Definizioni il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. LAVORATORE persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
24 DATORE di LAVORO il datore di lavoro designa uno o più lavoratori (o dei servizi esterni se le competenze in azienda e/o nell unità produttiva sono insufficienti), affinché si occupino delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dai rischi professionali presenti nell organizzazione aziendale o nell unità produttiva.
25 DATORE di LAVORO Servizio di Protezione e Prevenzione la protezione e la prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sono assicurati da uno o più lavoratori o da uno o più servizi, che siano interni o esterni all azienda o all unità produttiva il datore di lavoro deve designare, per l attività di Primo Soccorso, per l attività antincendio e per l evacuazione dei lavoratori, dei lavoratori incaricati di mettere in pratica le misure previste
26 DATORE di LAVORO deve organizzare il Servizio di Protezione e Prevenzione deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o preparati chimici, e della sistemazione dei luoghi di lavoro deve determinare a seguito della valutazione, le attività di prevenzione e le procedure di lavoro e di produzione per:
27 garantire un maggiore livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori garantire che la pianificazione e l'introduzione di nuove tecnologie sia argomento di consultazione con i lavoratori e/o i loro rappresentanti per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, quando sono legate alla scelta delle attrezzature, alla organizzazione delle condizioni di lavoro e all impatto dei fattori ambientali nel luogo di lavoro prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate possano accedere alle zone dell azienda dove sono presenti dei rischi gravi e specifici
28 DATORE di LAVORO il Servizio di Protezione e Prevenzione Valutazione dei Rischi Medico Competente a seguito di questa valutazione Sorveglianza Sanitaria per assicurare la adeguata sorveglianza della salute dei lavoratori in funzione dei rischi riguardanti la loro sicurezza e la loro salute nell attività lavorativa
29 DATORE di LAVORO il Servizio di Protezione e Prevenzione Valutazione dei Rischi Medico Competente R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Consultazione e Partecipazione dei lavoratori i datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono la loro partecipazione nell ambito di tutte le problematiche riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro
30 Obblighi dei Datori di Lavoro a) Effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; b) Stabilire le misure di protezione da prendere e, se necessario, i dospositivi di protezione da utilizzare; c) Prendere le misure necessarie e adeguate in materia di Primo Soccorso, di attività antincendio e di evacuazione dei lavoratori; d) Informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o possono essere esposti ad un rischio grave e immediato, sia riguardo al rischio che riguardo alle attività di protezione intraprese o da intraprendere; e) Prendere le misure necessarie e adeguate affinché tutti i lavoratori ricevano le informazioni necessarie in merito ai rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione sia l azienda e l unità produttiva in generale, che ciascun tipo di postazione di lavoro e di mansione;
31 Obblighi dei Lavoratori è obbligo di ciascun lavoratore prendersi cura, secondo le sue possibilità, della sua sicurezza e della sua salute, congiuntamente alla sicurezza e alla salute di altre persone interessate dalle sue azioni o dalle sue omissioni durante l attività lavorativa, il tutto sulla base della sua formazione e delle istruzioni ricevute dal suo datore di lavoro. il lavoratore deve
32 utilizzare correttamente le macchine, le attrezzature, gli utensili, le sostanze pericolose i mezzi di trasporto e di movimentazione; utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione e, dopo l uso, riporla opportunamente; non manomettere, cambiare o spostare arbitrariamente i dispositivi di sicurezza, in particolare quelli appartenenti alle macchine, alle attrezzature, agli utensili, agli impianti e agli edifici, ma utilizzare tali dispositivi di sicurezza correttamente; segnalare immediatamente, al datore di lavoro e/o ai lavoratori incaricati di una specifica attività di protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, tutte le situazioni di lavoro che possano ragionevolmente far presupporre un pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute, così come qualsiasi difetto rilevato nei sistemi di protezione;
33 la Valutazione dei Rischi
34 La valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Articolo 28 comma 1
35 Pericolo Rischio Sicurezza Salute
36 PERICOLO proprietà o qualità intrinseca di una entità avente il potenziale di causare danni. RISCHIO probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso. VALUTAZIONE DEL RISCHIO procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell espletamento delle loro mansioni, derivanti dalla circostanza dell esistenza di un pericolo sul luogo di lavoro.
37 INCIDENTE Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che altera il normale andamento dell attività lavorativa e determina danni materiali ad impianti ed attrezzature. INFORTUNIO Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata una inabilità permanente assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta
38 Il fenomeno infortunistico Mortale 1 33 Inabilità permanente 500 Inabilità temporanea 2500 lievi < 3 giorni? incidenti/mancati infortuni
39 fattori/cause Scarsa padronanza della macchina Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti) Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni) Diminuzione dell attenzione nel lavoro di sorveglianza (stanchezza) Mancato rispetto delle procedure Aumento dello stress (rumore, ritmo, ecc..) Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente Manutenzione poco o male eseguita (rischi insospettati) Dispositivi di protezione inadatti Sistemi di comando e controllo sofisticati Rischi propri della macchina (movimenti alternati, avviamento imprevisto, arresto precario) Macchine non adatte allo scopo o all ambiente (allarme sonoro mascherato dal rumore del parco macchine) Circolazione di persone (linee automatiche) Assemblaggio di macchine di provenienze e tecnologie differenti Flusso di materiale o di prodotti tra le macchine
40 Danno più o meno grave all integrità fisica del lavoratore conseguenze Arresto della produzione della macchina interessata Immobilizzazione del parco macchine similari per perizie (es. ispezione ispettorato del lavoro) Se necessario, messa in conformità delle macchine Sostituzione di personale e formazione sul posto di lavoro Rischi sociali Degradazione dell immagine dell azienda
41 costi costi diretti costi indiretti Primo soccorso, pratiche amministrative, retribuzione delle giornate in franchigia Aumenti dei premi INAIL Disfunzioni organizzative (sostituzioni, ecc.) Perdita di produzione, ossia perdita di clienti Eventuali sanzioni
42 Il RISCHIO Correlazione fra la probabilità di accadimento di un incidente e la grandezza del danno che l incidente può arrecare all uomo R = F x M I + F
43 Rischi Specifici: legati a fattori chimici e fisici che per loro natura possono danneggiare in tempi brevi o lunghi persone, cose ed ambiente. Eventi continui e molto frequenti con danni modesti. Rischi Convenzionali: legati all attività di lavoro, agli apparecchi, agli impianti presenti in tutti i settori industriali (si tratta prevalentemente di problemi di infortunistica). Eventi abbastanza frequenti con danni di media intensità che interessano una o più persone. Rischi Potenziali di incidenti rilevanti: derivanti da eventi anomali capaci di provocare incendi, esplosioni, rilasci di prodotti tossici dentro e fuori lo stabilimento. Eventi con frequenza molto bassa, ma con danni gravissimi. Rischi fisici Rischi chimici/biologici: Rischi Psicologici organizzativi
44 Influenze positive/negative sul rischio MACCHINA: caratteristiche degli impianti, tipo di attrezzature, facilità di utilizzo, manutenzione, dispositivi di protezione... AMBIENTE: microclima, illuminazione, rumore, prodotti pericolosi IMPIEGO: procedure operative, ciclo produttivo... LAVORATORE: conoscenze, attenzione, percezione del rischio, stanchezza...
45 La valutazione del rischio è pertanto l elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale e quindi obbligo indelegabile del datore di lavoro cui compete non solo la responsabilità per l effettuazione del processo di valutazione (art. 17 comma 1 lettera a) ma anche l elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).
46 Anche in merito ai contenuti del documento il legislatore ha ritenuto molto correttamente di aggiungere ulteriori significativi elementi di precisazione: data certa del Documento obbligo di individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione addestramento.
47 Procedura di Valutazione dei Rischi
48 IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO Individuazione, identificazione, definizione e descrizione STIMA DEL RISCHIO Valutazione della probabilità di accadimento e della grandezza del danno conseguente. CONTROLLO DEL RISCHIO Confronto con gli standard di sicurezza da raggiungere e determinazione delle azioni per eliminare i rischi o ridurli all accettabilità
49 osservazione dell ambiente di lavoro, individuazione delle attività, osservazione della procedura di lavoro, identificazione macchine/attrezzature/prodotti utilizzati, esame di fattori esterni/interni, oggettivi/soggettivi, analisi dell organizzazione e dei soggetti
50 SCHEMA DESCRITTIVO DEL PROCESSO DI STIMA, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO OSSERVAZIONE STIMA DEL DANNO = m IDENTIFICAZIONE ANALISI QUALI- QUANTITATIVA STIMA DEL RISCHIO = r STIMA DELLA FREQUENZA = f CONFRONTO CON GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI NECESSARI PER ELIMINARE O RIDURRE IL RISCHIO CONTROLLO NEL TEMPO E RIESAME
51 Calcolo del parametro probabilità = f livello 4 = altamente probabile Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili Il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore (in altre parole l'evento sarebbe largamente atteso) livello 3 = probabile La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto Già noto, all'interno dell'unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza rilevata ha fatto seguito a un danno Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa livello 2 = poco probabile La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa livello 1 = improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti Non sono noti episodi già verificatisi Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità
52 Calcolo del parametro danno = m livello 4 = gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti livello 3 = grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti livello 2 = medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili livello 1 = lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
53 tabella di programmazione degli interventi r = f x m Probabilità del verificarsi di un incidente per l entità delle conseguenze
54 Matrice di Rischio probabilità ELEVATA Rischio inaccettabile MEDIOALTA MEDIOBASSA BASSA magnitudo LIEVE MEDIO GRAVE GRAVISSIMO
55 Ricordare gli obiettivi del D.V.R. Analizzare con metodo e sistematicamente l attività lavorativa ed i pericoli. Individuare le misure necessarie alla salvaguardia della salute e sicurezza: Misure tecniche Misure di manutenzione Misure procedurali Misure formazione Misure sanitarie Misure ergonomiche Pianificare l attività in modo che si svolga nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute
56 Contenuto del D.V.R. a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. La relazione deve fornire indicazioni almeno su: - le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato; - le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi; - il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso. Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare: - i pericoli ed i rischi correlati; - le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi); - i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti; - gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.);
57 Individuazione dei Rischi per mansioni
58 FORMULE di VALUTAZIONE e AZIONI CONSEGUENTI Rating conforme alle Linee Guida della Comunità Europea
59 MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE da adottare
60 Uno strumento fondamentale per assicurare una gestione condivisa della Sicurezza consiste nell elaborazione delle Procedure da parte del S.P.P. (art. 33 comma 1 lettera c D. Lgs. 81/08)
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20/11/2014 Parte 3 - Formazione Preposti 1
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