SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: IL QUADRO NORMATIVO

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1 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: IL QUADRO NORMATIVO Bergamo, 12 marzo 2012 Angelo Giuliani

2 Indice Prime leggi a tutela delle condizioni di lavoro Quadro normativo essenziale Art c.c. Art c.c. Rischi psicosociali: Mobbing Stress Indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva Dalla normativa speciale degli anni 50 al D.Lgs. n. 626/1994 Quadro normativo comunitario e nazionale Il Testo Unico (principi direttivi, ambito di applicazione, tutele soggettive, posizioni di responsabilità) La sospensione dell attività imprenditoriale Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori La delega di funzioni Il meccanismo della prescrizione e della sanzione (D.Lgs. n. 758/1996) Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di organizzazione e di gestione Lavoro a videoterminale Valutazione del rischio rapina in banca 2

3 PRIME LEGGI A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 3

4 Prime leggi a tutela delle condizioni di lavoro L. 17 marzo 1898, n. 80. Viene per la prima volta introdotta la nozione di Rischio professionale Principali caratteristiche obbligatorietà dell assicurazione e, quindi, del rapporto assicurativo tra esercente l impresa e Istituto assicuratore tutela limitata alle sole prestazioni economiche e a poche categorie di lavoratori (settore industriale) limitazione della percentuale di inabilità permanente indennizzabile (5%) regime di libertà contrattuale per le restanti categorie 4

5 Prime leggi a tutela delle condizioni di lavoro R.D. 17 agosto 1935, n ampliamento della tutela ad un maggior numero di lavoratori introduzione del principio di automaticità inclusione fra le prestazioni assicurate delle cure mediche e chirurgiche aumento della percentuale minima di indennizzabilità T.U. = D.P.R. 30 giugno 1965, n (integrato e modificato dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38) 5

6 QUADRO NORMATIVO ESSENZIALE 6

7 Quadro normativo essenziale COSTITUZIONE artt. 32 e 41 CODICE CIVILE art CODICE PENALE artt. 437, 451, 589 e 590 Testo Unico D.Lgs. n. 81 del 2008 (integrato e corretto dal D.Lgs. n. 106 del 2009) 7

8 Principi costituzionali Art La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Il diritto alla salute è un diritto indisponibile ed inalienabile, pertanto: diritto/dovere del lavoratore di sottoporsi alle visite periodiche obbligatorie; obbligo del lavoratore di usare i dispositivi di protezione individuale. 8

9 Principi costituzionali Art L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Il principio della libera iniziativa economica privata ha come limiti: 1) contrasto con l utilità sociale, (dando fondamento a tutte le norme a protezione dell ambiente) 2) lesività per l individuo: a) alla sicurezza (norme che limitano talune lavorazioni) b) alla libertà (norme che regolano, ad esempio, l orario e le condizioni di lavoro) c) alla dignità umana (norme che disciplinano, ad esempio, il trattamento dei dati personali e vietano le discriminazioni) 9

10 Norme penali Art. 40 Rapporto di causalità I. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. II. Non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 10

11 Norme penali Art. 437 ( Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ): Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito La pena è aumentata se dal fatto deriva un disastro o un infortunio La condotta può essere omissiva ( omette di collocare ) o commissiva ( rimuove o danneggia ) Soggetto attivo = datore di lavoro, dirigente e preposto, nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze Reato di pericolo presunto (di mera condotta) Non vi è necessità di accertare la sussistenza di un effettivo pericolo È irrilevante il verificarsi dell evento (che rileva solo come circostanza aggravante) 11

12 Norme penali Art. 451 ( Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro ): Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro. Reato di pericolo presunto Rapporti con il reato di cui all art. 437 c.p. Art. 451 Art. 437 Art. 451 Art. 437 considera omissione/rimozione di cautele che siano dirette ad attenuare conseguenze di fatto già verificate è diretto a prevenire l evento attua una prevenzione di secondo grado attua una prevenzione di primo grado 12

13 Norme penali Diversità delle due norme sotto il profilo delle cautele da adottare più ampia nel 451 ( apparecchio o altri mezzi ) più limitata nel 437 ( impianti, apparecchi o segnali ) Art. 589: omicidio colposo Art. 590: lesioni personali colpose Entrambi i reati sono aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 13

14 ART C.C. 14

15 Art c.c. Norme cardine del sistema Antinfortunistico: c.d. norma di chiusura TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro L art c.c. riconosce al lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo alla sicurezza dell ambiente di lavoro ed alla tutela della propria salute, sia sotto il profilo preventivo che sotto quello risarcitorio. 15

16 Art c.c. La norma prefigura un tipo di responsabilità a carico del datore: NON OGGETTIVA MA PER COLPA L art c.c. non configura un ipotesi di responsabilità oggettiva: perché possa affermarsi una responsabilità del datore di lavoro non è sufficiente, infatti, che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio al lavoratore, ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro (Cass. pen. 10 gennaio 2011, n. 306) 16

17 Art c.c. Norma di carattere generale contenuto atipico Non tipizza la condotta censurata, ma assume quale criterio di imputazione la mera idoneità del comportamento a ledere: L integrità psico-fisica Del lavoratore La personalità morale 17

18 Art c.c. Massima responsabilizzazione del datore di lavoro (che impone una peculiare diligenza nell adempimento dell obbligo di sicurezza) Il dovere di sicurezza trova il suo contenuto nella necessità di adeguare costantemente le misure antinfortunistiche alla acquisizione via via crescente della scienza e della tecnologia criterio della migliore scienza ed esperienza 18

19 Art c.c. Criterio dell adeguatezza causale Nella valutazione del rapporto di causalità tra condotta ed evento vi è una estensione degli effetti imputabili al datore di lavoro anche al di là dell ordinario corso degli eventi (Cass., 24/06/2009, n ) Il criterio del c.d. giudizio prognostico ex ante e della causalità adeguata 19

20 Regola ex art c.c. Art c.c. Onere della prova Grava sul lavoratore provare: esistenza del danno la condotta (attiva o omissiva) del datore di lavoro nesso di causalità tra condotta ed evento Non incombe invece l onere di indicare tutte le norme che si pretende siano state violate (Cass. 06/07/2002, n. 9856) Grava sul datore di lavoro l onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. 20/06/2003, n. 9909) Diverso orientamento ritiene invece che grava sul lavoratore l onere di dimostrare che da parte del datore di lavoro non sono state adempiute quelle specifiche misure di sicurezza da cui è scaturito il danno in concreto lamentato (Cass. 05/03/2003, n. 3612) 20 20

21 Art c.c. Irrilevanza del concorso di colpa del dipendente L art c.c. accentua - rispetto alle tipiche forme di responsabilità (contrattuale ed extra-contrattuale) - la doverosità dell obbligo di sicurezza. Non rileva il comportamento - imprudente o negligente - del lavoratore che abbia concorso al verificarsi dell evento dannoso, sempre che naturalmente, a monte, sia riscontrabile un inadempimento del datore a norme di sicurezza (Cass. 23/04/2009, n. 9698; Cass. 20/03/2008, n ). Perché si abbia un esonero di responsabilità è necessario che il comportamento del lavoratore presenti i caratteri della esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute dal datore di lavoro, così da porsi come causa esclusiva dell evento (Cass. pen. 22 aprile 2011, n ; Cass. 2011, n ). Il datore di lavoro ha comunque l obbligo di proteggere l incolumità e la sicurezza del lavoratore, per la condizione di soggezione e di subordinazione in cui questi si trova, controllando la puntuale osservanza delle norme di sicurezza da parte di quest ultimo (Cass. pen. 10 febbraio 2011, n. 5013). 21

22 Art c.c. Il rischio elettivo È l ipotesi particolare - cui consegue l esonero di responsabilità del datore di lavoro - in cui il lavoratore viene a trovarsi per scelta volontaria e/o arbitraria in una condizione di pericolo. Al ricorrere di tale evenienza viene meno sia la copertura assicurativa dell Inail sia la responsabilità contrattuale ex art c.c. del datore di lavoro (Cass. 7367/2001). Non ricorre l ipotesi di rischio elettivo quando esso sia ricompreso in quello tipico dell attività esercitata (così Cass. 6796/2002) 22 22

23 Art c.c. Altre ipotesi di esclusione della responsabilità datoriale Caso fortuito Va inteso nella sua più lata accezione, comprensiva della colpa del danneggiato e del fatto del terzo (Cass. 02/02/1999, n. 870) Natura dell ambiente e specificità delle lavorazioni Si tratta di quelle ipotesi in cui l attività lavorativa e/o l ambiente in cui la prestazione è eseguita (ambienti sotterranei, gallerie) presentano rischi per la salute che il datore non può eliminare. Si parla in questi casi di una sorta di accettazione del rischio da parte del dipendente e la responsabilità può delinearsi solo in caso di aggravamento dovuto a specifiche inosservanze da parte del datore di lavoro 23 23

24 Si assegna all art c.c. una VALENZA ONNICOMPRENSIVA: da esso scaturisce una responsabilità non solo CONTRATTUALE (tipica), ma anche EXTRA-CONTRATTUALE. Entrambe le forme di responsabilità POSSONO CONCORRERE, potendo la condotta datoriale prefigurarsi come lesiva di specifici obblighi contrattuali, come pure del generale precetto del neminem laedere, ossia di diritti/interessi del lavoratore tutelati a prescindere dalla sussistenza del rapporto di lavoro Contrattuale (ex 1218 c.c.) rispetto alla quale la responsabilità è limitata ai soli danni prevedibili Art c.c. Concorso di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale Due ordini Extra-contrattuale (art c.c.) che estende la responsabilità anche a danni non prevedibili, e che impone al lavoratore l onere di dimostrare colpa o dolo del datore di lavoro 24 24

25 ART C.C. RISCHI PSICOSOCIALI MOBBING - STRESS 25 25

26 Art c.c. Rischi psicosociali - Mobbing La fattispecie Nelle scienze mediche e psicosociali comunicazione conflittuale sul posto di lavoro tra colleghi o tra superiori e dipendenti nella quale la persona attaccata viene posta in una posizione di debolezza e aggredita direttamente o indirettamente da una o più persone in modo sistematico, frequentemente e per un lungo periodo di tempo, con lo scopo e/o la conseguenza della sua estromissione dal mondo del lavoro Ege,

27 Art c.c. Rischi psicosociali - Mobbing Le fonti sovranazionali Risoluzione del Parlamento europeo del 16 luglio 2001 Comunicazione della Commissione dell 11 marzo 2002 OIL draft code of practice of violence and stress at work in services: A threat to productivity and decent work 27 27

28 Art c.c. Rischi psicosociali - Mobbing Le fonti sovranazionali Accordo Europeo sulle violenze nei luoghi di lavoro (Mobbing) 26 aprile 2007 Individuazione delle violenze. Esse possono: Essere fisiche, psicologiche e/o sessuali Essere singoli episodi casuali o più sistematiche forme di comportamento Essere fra colleghi, fra superiori e subalterni o da terzi. Le forme vanno dai casi minori, quali la mancanza di rispetto, agli atti più seri compresi i reati criminali, i quali richiedono l intervento dell autorità pubblica 28 28

29 Art c.c. Rischi psicosociali - Mobbing Il quadro di riferimento in Italia La legge n. 16 del 2002 della Regione Lazio: Art. 2 atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 7/2005 Legge Regione Umbria n. 18/2005 Legge Regione Abruzzo n. 26/2004 Legge Regione Veneto n. 8/

30 Art c.c. Rischi psicosociali - Mobbing Il quadro di riferimento in Italia Decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2003 (attuativi delle Direttive europee 2000/43 e 2000/78) Nozione di molestia: comportamenti indesiderati, aventi lo scopo o l effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo Circolare dell Inail n. 71 del 2003 Introduttiva del concetto di costrittività organizzativa. Le iniziative di legge: Le prime proposte di legge: Atto Camera 6410/99 e Atto Senato 122/99 Le più significative: Atto Senato 1290/2002 La più recente: Atto Camera 4411 presentato l 8 giugno

31 Art c.c. Rischi psicosociali - Mobbing Giurisprudenza Corte Cost. n. 359/2003 (Corte Cost. nn. 239, 238 e 22/2006) le condotte - commissive o, in ipotesi, omissive che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione. Il mobbing può pertanto estrinsecarsi in: atti illeciti tipizzati atti leciti inseriti in una complessiva condotta vessatoria 31 31

32 Art c.c. Rischi psicosociali - Mobbing Giurisprudenza TAR del Lazio - Sentenza 4 luglio 2005, n (confermata da Consiglio di Stato 17 marzo 2009, n. 1576) Il mobbing non può essere considerato in via automatica e presuntiva come una malattia professionale e in quanto tale indennizzabile dall INAIL, dovendo essere sempre provata, con rigore, l esistenza della causa di lavoro. Il D.M. 27 aprile 2004 non solo non legittima a posteriori la circolare INAIL, ma soprattutto non ha altra funzione che quella di raccolta del dato epidemiologico, per verificare l eventuale modificazione o integrazione delle tabelle relative alle malattie professionali. Impossibilità di una tutela contro il mobbing in assenza sia di una esatta definizione normativa dello stesso, sia del necessario approfondimento scientifico-medico al riguardo. La legittimità del D.M. 27/04/2004 non consente l indennizzo automatico per i casi di mobbing contemplati 32 32

33 Art c.c. Rischi psicosociali - Mobbing Giurisprudenza Cassazione n del 23/03/2005 Perché possa prefigurarsi una ipotesi di mobbing occorre sia accertato non solo il demansionamento del lavoratore ma che vi sia stato un globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro consistito in una serie di comportamenti ed episodi, verificatisi nell ambito lavorativo, denunziati e sostanzialmente confermati nel corso dell istruttoria. Cassazione n del 06/03/2006 L illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all emarginazione del dipendente (c.d mobbing) che rappresenta una violazione dell obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall art c.c. si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato. 33

34 Art c.c. Rischi psicosociali - Mobbing Giurisprudenza Cassazione 26 marzo 2010, n Il mobbing consiste in atti e comportamenti (violenza, persecuzione psicologica) posti in essere dal datore di lavoro, in modo sistematico e duraturo, a danno del lavoratore al fine di estrometterlo dal lavoro. Può esservi condotta molesta e vessatoria o comunque mobbing anche in presenza di atti di per sé legittimi, purché emerga che l atto posto in essere sia espressione, o meglio uno dei tasselli, di un composito disegno vessatorio. In definitiva, per la sussistenza del fenomeno, occorre che diverse condotte, alcune o tutte di per sé legittime, si ricompongano in un unicum, essendo complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l equilibrio psicofisico del lavoratore

35 Art c.c. Rischi psicosociali - Mobbing Mobbing e illecito penale Cassazione n. 685/2011 e n. 4433/2010 Il mobbing in assenza di una esplicita previsione normativa non costituisce reato a sé. Tuttavia la pratiche mobbizzanti (finalizzate all emarginazione del lavoratore) possono integrare il reato di maltrattamenti in famiglia solo quando il rapporto tra datore di lavoro e dipendente o tra preposto e lavoratore sottoposto al suo controllo è di natura parafamiliare. Deve cioè essere caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra e detti soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole in quello che ricopre la posizione di supremazia. La non ricorrenza del reato tuttavia non preclude lo strada del risarcimento dei danni in sede civile ex art c.c

36 Art c.c. Rischi psicosociali - Mobbing Elementi identificativi del mobbing (EGE 2002) L ambiente di lavoro (contesto ove si svolge il conflitto) La frequenza (reiterazione dei comportamenti ostili) La durata (almeno 6 mesi) Tipologia di azioni Dislivello tra gli antagonisti L andamento secondo fasi successive Intento persecutorio (in quanto finalizzato ad ottenere l estromissione del lavoratore) 36 36

37 Rischi psicosociali: stress lavoro correlato ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 (Accordo interconfederale 9 giugno 2008) richiamato dall art. 28 D.Lgs. n. 81/

38 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Ambito di riferimento Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore indipendentemente dalle dimensioni dell Azienda, settore di attività, tipologia di contratto Ciò non significa che stress e lavoro siano necessariamente correlati 38 38

39 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Finalità/obiettivo dell Accordo Accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti Offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato 39 39

40 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Restano fuori dall ambito di applicazione le ipotesi/fattispecie di: Violenza Molestie Stress post-traumatico NO MOBBING Oggetto di specifico Accordo europeo 27 aprile

41 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Definizione/descrizione dello stress Condizione che si accompagna (può essere accompagnata, nella traduzione in lingua italiana) a disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle attese riposte in loro Raffronto con altre definizioni di fonte scientifico/istituzionale risposta aspecifica dell organismo a qualsiasi stimolo interno o esterno di tale intensità e durata da evocare meccanismi di adattamento o riadattamento (Seyle) un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse od esigenze del lavoratore (NIOSH) Reazione adattativa generale di un organismo attivata da stimoli esterni di svariata natura (Linee Regione Veneto) 41 41

42 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Definizione/descrizione dello stress Correlazione dello stress ad una esposizione prolungata ad una pressione intensa Diversità di reazione da parte di individui diversi di fronte e situazioni simili da parte dello stesso individuo di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita 42 42

43 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Stress e malattia Lo stress non è malattia (anche se una situazione di prolungata tensione può ridurre l efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute) La sussistenza di una malattia professionale, concretizzatasi in una grave sindrome depressiva (stress), della quale sia stato comprovato il collegamento causale con l attività lavorativa, non può essere esclusa, ai fini dell indennizzabilità Inail, dalla presenza di una intrinseca debolezza o predisposizione del soggetto (Cass /2006) Nozione di salute nel TU: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità Non ogni manifestazione di stress va considerata come stress lavoro-correlato Problema della cosiddetta multifattorialità 43 43

44 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Stress lavoro-correlato Oggetto di preoccupazione per i datori di lavoro (in quanto causa di riduzione dell efficienza sul lavoro) per i lavoratori (in quanto condizione idonea a determinare un cattivo stato di salute) 44 44

45 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Complessità del fenomeno A causa della complessità del fenomeno L accordo non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress Ne individua tuttavia alcune tra le più frequenti manifestazioni: alto tasso di assenteismo elevata rotazione del personale frequenti conflitti interpersonali lamentele da parte dei lavoratori 45 45

46 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Analisi/individuazione delle cause eventuale inadeguatezza nella gestione dell organizzazione e dei processi di lavoro (orari di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze e requisiti professionali, carichi di lavoro) condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose) Comunicazione (incertezza in ordine a prestazioni richieste, a prospettive di impiego, ) fattori soggettivi (tensioni emotive o sociali, sensazioni di inadeguatezza, ) 46 46

47 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Stress lavoro-correlato e normativa prevenzionistica Riconduzione dello stress lavoro-correlato tra i fattori/rischi da lavoro Gestione dei problemi stress lavoro-correlato può essere condotta: nell ambito del generale processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l adozione di separate politiche sullo stress 47 47

48 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Adozione delle misure necessarie a prevenire eliminare ridurre STRESS LAVORO-CORRELATO Obbligo incombente sul datore di lavoro Ruolo (di partecipazione/collaborazione) dei lavoratori e/o rappresentanti 48 48

49 Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato Misure Collettive, individuali o di entrambi i tipi Professionalità all uopo necessaria (interna o esterna) Necessità di una regolamentazione/revisione nel tempo delle misure adottate Possono includere Gestione/comunicazione (chiarimento di obiettivi aziendali e rispettivi ruoli, ) Formazione dirigenti/lavoratori (crescita della consapevolezza e conoscenza del fenomeno, delle cause e del strategie per affrontarlo) Informazione/consultazione dei lavoratori e rappresentanti (ex lege o contratti collettivi) 49 49

50 INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA 17/11/2010 EX ART. 28, COMMA 1 BIS, D.LGS N. 81/

51 Indicazioni metodologiche Valutazione del rischio stress lavoro-correlato Art. 28, 1 comma, D.Lgs.n. 81/2008: La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato va effettuata: secondo i contenuti dell Accordo Europeo 2004 nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva 51 51

52 Indicazioni metodologiche Accordo Europeo 2004 I PRINCIPI CARDINE: 1. lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore,indipendentemente dalle dimensioni dell azienda, ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati 2. lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute 3. individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita 4. non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavorocorrelato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l eventuale inadeguatezza nella gestione dell organizzazione del lavoro, carenze nella comunicazione 52 52

53 Indicazioni metodologiche Indicazioni della Commissione Consultiva COME Livello minimo di attuazione dell obbligo di valutazione presunzione di corrispondenza al dettato normativo facoltà delle aziende di individuare soluzioni e/o metodologie integrative 53 53

54 Indicazioni metodologiche Valutazione del rischio stress e Valutazione dei rischi in generale La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi Rispetto delle regole di cui agli artt. 28 e 29 D.Lgs n. 81/2008 Soggetti coinvolti: DDL, RSPP, MC, RLS, eventuali esperti Coerenza con i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità 54 54

55 Indicazioni metodologiche Suddivisione della valutazione in due fasi Valutazione preliminare Valutazione approfondita Rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili di stress lavoro correlato Eventi sentinella; fattori di contenuto del lavoro; fattori di contesto del lavoro La valutazione deve essere oggettiva, complessiva e, ove possibile, parametrica Finalizzata alla valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori Da attuare attraverso questionari, focus group ecc. Nelle aziende di maggiori dimensioni tale fase può essere realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori 55 55

56 Indicazioni metodologiche Gruppi omogenei di lavoratori La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori Criterio principale: esposizione dei lavoratori ai rischi dello stesso tipo Criteri esemplificativi: mansioni o partizioni organizzative L individuazione viene effettuata autonomamente dal datore di lavoro in ragione della effettiva organizzazione aziendale 56 56

57 Indicazioni metodologiche Fonti ABI Circolare n. 117 del 2008 Circolare n. 120 del 2010 Circolare n. 142 del 2010 Circolare n. 75 del

58 Indicazioni metodologiche Questionario ABI 1.1 Numero dei lavoratori ai sensi del Dlgs n.81/ Numero dei lavoratori negli ultimi tre anni ( ) 1.3 Numero degli infortuni (Sono compresi anche gli infortuni "in itinere" in presenza di lavoro a turni) 1.4 Numero degli infortuni negli ultimi tre anni ( ) 1.5 Numero assenze per malattie (Devono essere considerati i giorni di assenza per malattia indipendentemente dalla sua natura. Sono escluse maternità, allattamento) 1.6 Numero ore lavorative perse (Sono escluse le assenze legate ad agitazione sindacale e/o ad assemblee autorizzate) 1.7 Numero ore lavoro potenzialmente lavorabili da CCNL 58

59 Indicazioni metodologiche Questionario ABI 1.8 Numero di giorni di ferie non fruite 1.9 Numero di giorni di ferie spettanti da CCNL 1.10 Numero di trasferimenti interni richiesti dal personale 1.11 Numero di trasferimenti interni richiesti dal personale negli ultimi tre anni ( ) 1.12 Numero "usciti" dall'azienda 1.13 Numero "usciti" dall'azienda negli ultimi tre anni ( ) 1.14 Numero "entrati" dall'azienda 1.15 Numero "entrati" dall'azienda negli ultimi tre anni ( ) 59

60 Indicazioni metodologiche GRUPPI OMOGENEI Soluzioni proposte nella circolare n.75/2011: Governo Processi direzionali e di indirizzo strategico dell azienda (ad.es.:auditing, compliance, controllo di gestione, risorse umane, organizzazione) Commerciale Processi di gestione del prodotto/rapporti con la clientela (ad es.: finanza, marketing, commerciale, credito, filiale, uffici periferici, private banking) Operations /supporto Processi di gestione operativa delle attività core e di quelle di supporto (ad es.: servizi bancari ed accessori, incassi e pagamenti, etc., sistemi informativi, immobili, centrali acquisti, supporto legale, tributario, logistico, sicurezza). Altre categorie di lavoratori individuati per tipologia di rischio quali: - Addetti al call center - Lavoratori notturni Stante la eterogeneità delle mansioni è evidente che si tratterà di un processo di avvicinamento graduale. Complessità di cooperazione dovuta ai profondi cambiamenti strutturali del sistema. 60

61 Indicazioni metodologiche Il ruolo del medico competente La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato viene effettuato dal datore di lavoro con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato Attore decisivo nel processo di valutazione del rischio Esclusione di un automatico obbligo di sorveglianza sanitaria. Intervento del M.C. solo nei limiti dell art. 41, comma 2, lett. c), ossia a richiesta del lavoratore Contributo del M.C. anche nell ambito della predisposizione della relazione annuale con i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria Importante ruolo consulenziale 61 61

62 Indicazioni metodologiche Ruolo del RLS La valutazione del rischio da stress lavorocorrelato viene effettuato dal datore di lavoro previa consultazione del RLS/RLST Rilevanza della previsione di cui all art. 29 Nella rilevazione dei fattori di contesto (II) e di contenuto (III), occorre SENTIRE i lavoratori e/o il RLS/RLST La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di rilevazione adottata 62 62

63 Indicazioni metodologiche Ruolo del RLS Il coinvolgimento dei RLS e/o lavoratori non va confuso con la successiva fase di approfondimento Esso è funzionale all acquisizione di ulteriori elementi di valutazione dei fattori individuati In mancanza di indicazioni cogenti le modalità di coinvolgimento sono rimesse al datore di lavoro, che deciderà secondo le esigenze e le specificità aziendali (le esperienze ad oggi maturate nel settore sono piuttosto diverse le une dalle altre) 63 63

64 DALLA NORMATIVA SPECIALE DEGLI ANNI 50 AL D. LGS. N. 626/

65 La normativa prevenzionistica speciale DPR 27/04/1955, n. 547 (prevenzione degli infortuni sul lavoro) DPR 07/01/1956, n. 164 (prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) DPR 19/03/1956, n. 303 (igiene del lavoro) Normative tutte che assolvono una funzione specificativa degli obblighi ex art c.c

66 Dpr 547/1955 e 303/1956 Ambito di applicazione: tutte le attività (anche alle dipendenze delle P.A.) cui siano addetti lavoratori subordinati (art. 1) salve specifiche esclusioni (art. 2) Definizione di lavoratore subordinato: colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione (art. 3) Tale decreto si caratterizza per l introduzione di una serie di norme tecniche (es. ambiente, uscite di emergenza, etc.), per il cui rispetto vengono considerati, oltre al datore di lavoro, i dirigenti nell ambito delle rispettive attribuzioni i preposti 66 66

67 Dpr 547/1955 e 303/1956 Scarso coinvolgimento, in senso partecipativo, dei lavoratori (v. art. 5 e 6) Soprattutto la materia prevenzionale è considerata in termini puramente oggettivi, stante l assoluta mancanza di una attività di programmazione della sicurezza. Ciò che manca, al di là di una rigida predeterminazione degli obblighi da parte del legislatore, è l adeguamento delle misure di prevenzione e sicurezza allo specifico ambiente di lavoro

68 Legislazione degli anni 70 La dimensione partecipativa dei lavoratori Art. 9 l. n : riconoscimento a rappresentanze dei lavoratori di un compito di controllo e di promozione Art. 20 l. n. 833/1978 (riforma sanitaria), il quale attribuisce ad una azione congiunta tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali aziendali, secondo modalità previste dai contratti collettivi, il compito di individuare le norme di sicurezza necessarie ad adeguare gli ambienti di lavoro rispetto alle misure già previste dal legislatore 68 68

69 D.Lgs. n. 626/1994 Cambio di prospettiva rispetto al passato Art. 3 (misure generali di tutela) norma-principio Le disposizioni in esso contenute si configurano come Direttive per il datore di lavoro Sicurezza non più come dato ex ante MA COME Obiettivo da raggiungere attraverso un azione coordinata tra datore di lavoro e altri soggetti 69 69

70 QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE 70 70

71 Quadro comunitario in materia di salute e sicurezza sul lavoro Sull assetto normativo delineatosi nel corso degli anni 50 incide il quadro comunitario, ove vengono approvate numerose Direttive il cui obiettivo è quello di: promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro negli Stati della comunità, attraverso l adozione di prescrizioni minime per migliorare gli ambienti di lavoro Art. 137 del Trattato, nonché Carta dei diritti fondamentali di Nizza 18 dicembre

72 Quadro comunitario Tra le più importanti Direttive comunitarie Direttiva-quadro 89/381 CEE (c.d. Direttiva madre) Direttive particolari 89/654 (luoghi di lavoro) 89/655 (attrezzature di lavoro) 89/656 (attrezzature di protezione individuale) 90/269 (movimentazione manuale carichi) 90/270 (uso dei videoterminali) 90/394 (agenti cancerogeni) 90/679 (agenti biologici) 92/57 (cantieri temporanei e mobili) 92/58 (segnaletica di sicurezza) 92/85 (tutela della maternità) 92/91 (industrie estrattive che operano con trivellazioni) 92/104 (industrie estrattive a cielo aperto) 93/104 (orario di lavoro) 94/33 (protezione dei giovani sul lavoro) 72 72

73 Quadro comunitario Le Direttive citate hanno nel tempo trovato attuazione in appositi atti legislativi: tra i più importanti D. Lgs. 277/91 (agenti chimici, biologici, fisici etc.) D.Lgs. 494/96 (cantieri mobili etc.) Su tutti il D.Lgs. n. 626/

74 Quadro comunitario Tra le più importanti Direttive comunitarie Sul quadro nazionale va inoltre ricordata la legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma dell art 117 Cost. che ha collocato la materia della sicurezza sul lavoro nell ambito della cosiddetta competenza ripartita o concorrente Allo Stato principi generali Alle Regioni normativa di dettaglio Questo criterio è recepito tanto nella legge delega n. 123 del 2007 quanto nello stesso art. 1 del D. Lgs. n. 81 del 2008 per il quale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (da legge dello Stato) lasciando alle regioni il compito di modulare oltre il minimo

75 IL TESTO UNICO (D.LGS. N. 81/2008 E N. 106/2009) Principi direttivi, ambito di applicazione, tutele soggettive, posizioni di responsabilità 75 75

76 I (nuovi) concetti della sicurezza SALUTE: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secodno la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno 76

77 I (nuovi) concetti della sicurezza RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate BUONE PRASSI: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro 77 77

78 Ambito di applicazione OGGETTIVO Nel D.Lgs. 626 Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici (art. 1, comma 1) Nel nuovo T.U. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3, comma 1,) Resta confermata Irrilevanza della natura (imprenditoriale o non) e del tipo delle attività esercitate (industriale, commerciale, artigianale, etc.) 78 78

79 Ambito di applicazione SOGGETTIVO LAVORATORE persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge l attività lavorativa nell ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato (art. 2, comma 1, lett. a) Soggetti equiparati: soci lavoratori di cooperative e società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi; associati in partecipazione; tirocini formativi e di orientamento al lavoro; i volontari; altre figure rientranti in percorsi di tipo scolastico o professionale 79 79

80 Ambito di applicazione SOGGETTIVO Criterio adottato dalla Cassazione già nella vigenza del D.Lgs. n. 626 Rapporto di lavoro subordinato in senso stretto Con esclusione quindi del lavoro a domicilio Secondo un indirizzo giurisprudenziale ciò che rileva è il criterio della EFFETTIVITA La normativa sarebbe applicabile in ogni caso in cui una determinata attività sia espletata indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica. Secondo questa interpretazione ciò che viene considerato non è il posto di lavoro in sé o l insieme dei posti, ma l AMBIENTE di lavoro nel suo insieme, da intendere come area entro cui si svolge l attività lavorativa (Cass. pen. 9 maggio 2000, Glionna). 80

81 Ambito di applicazione SOGGETTIVO Applicabilità della normativa ai nuovi lavori nel T.U. SOMMINISTRAZIONE: obblighi di prevenzione e protezione a carico dell utilizzatore; informazione e formazione sui rischi specifici a carico del somministratore (art. 3, comma 5) DISTACCO: obblighi di prevenzione e protezione a carico del distaccatario; informazione e formazione sui rischi specifici a carico del distaccante (art. 3, comma 6). Regime particolare nelle PA LAVORO A PROGETTO: applicazione di tutte le norme su salute e sicurezza ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente (art. 3, comma 7). LAVORO OCCASIONALE/ACCESSORIO: applicazione delle norme di salute e sicurezza, salvo alcune specifiche esclusioni (es. piccoli lavori domestici a carattere straordinario, etc.) (art. 3, comma 8) 81 81

82 Ambito di applicazione SOGGETTIVO Applicabilità della normativa ai nuovi lavori nel T.U. LAVORO A DOMICILIO E DI PORTIERATO: applicazione dei soli obblighi di informazione e formazione, dei dispositivi di protezione individuale e di adeguatezza delle attrezzature di lavoro fornite dal datore di lavoro (art. 3, comma 9) LAVORO A DISTANZA (TELELAVORO): adozione delle misure di salute e sicurezza compatibilmente con la specificità della mansione (art. 3, comma 10) LAVORATORI AUTONOMI E DI IMPRESA FAMILIARE: regime particolare (art. 3, commi 11 e 12) 82 82

83 Organizzazione aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro DATORE DI LAVORO (DDL) Responsabile S.P.P. Dirigente/ Dirigente delegato Addetti S.P.P. Medico Competente Preposto RLS Lavoratori 83

84 I destinatari degli obblighi di sicurezza Datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità sull organizzazione stessa o sull unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, lett. b). La responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) Problema di identificazione del DDL nelle società di capitali (Cass.4/11/2010, n ) 84 84

85 Criterio della EFFETTIVITA Fa perno sul peso che ciascun soggetto ha in azienda in ragione dei compiti in concreto affidati Da tale principio discende la generale responsabilità del datore, essendo egli il primus della compagine aziendale ad organizzare l attività produttiva e le conseguenti misure finalizzate alla prevenzione degli infortuni art. 299 D.Lgs. 81/2008 Esercizio di fatto di poteri direttivi Le posizioni di garanzia.gravano altresì su colui il quale, sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici

86 Datore di lavoro pubblico Il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo (art. 2, lett. b) 86 86

87 Datore di lavoro Principali obblighi ex T.U. Non delegabili (art. 17) Valutazione di tutti i rischi e conseguente redazione del DVR Designazione del RSPP 87 87

88 Datore di lavoro Principali obblighi ex T.U. DELEGABILI (art. 18) Nomina del Medico competente Designazione dei lavoratori incaricati dell emergenza, primo soccorso, etc. Dotazione dei dispositivi di protezione individuale Invio dei lavoratori a visita medica Informazione e formazione di lavoratori, preposti e dirigenti Consegna al RLS, a richiesta, del DVR e del DUVRI Comunicazione all Inail infortuni sul lavoro, nonché nominativi di RLS Consultazione RSL nelle ipotesi previste dal Decreto Vigilanza sull adempimento degli obblighi dei diversi attori aziendali (3 bis) 88 88

89 Valutazione dei rischi Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) ( ) tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell Accordo europeo dell 8 ottobre 2004, alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione. (art. 28 comma 1) La valutazione dello stress lavoro-correlato va effettuata nel rispetto delle indicazioni che verranno elaborate dalla Commissione consultiva (art. 28, comma 1 bis) Termine di adempimento: 31 dicembre 2010 Riferimento allo stress lavoro-correlato, secondo Accordo europeo e indicazioni della Commissione consultiva (ex 106/2009) Riferimento a genere, età e provenienza Riferimento alla tipologia contrattuale (ex 106/2009) 89 89

90 Valutazione dei rischi Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (artt. 28 e 29) Redazione di un documento (DVR) da tenere anche su supporto informatico e munito di data certa o attestata Entro 90 gg. dalla data di inizio attività (art. 28, comma 3-bis) In collaborazione con il RSPP In collaborazione con il Medico competente Previa consultazione del RLS Rivalutazione del Documento in occasione di modifiche del processo produttivo (DVR entro 30 gg) Obbligo di custodia del Documento presso l unità produttiva 90 90

91 Valutazione del rischio negli appalti (art. 26, c. 3) 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi 2 l obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni,. Si tratta di uno strumento volto a rendere maggiormente effettivi la cooperazione e il coordinamento ad opera del Datore di Lavoro Committente Obbligo esclusivamente riferito ai rischi da interferenze (circolare min. 14/11/2007) Riferimento a tutti gli appalti interni e all intero ciclo produttivo 91 91

92 Costi relativi alla sicurezza negli appalti (art. 26, c. 5) Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento dell entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell art c.c. i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al capoverso non sono soggetti la ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all art. 18 e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con la nuova Legge un adempimento previsto ed applicato dalla legislazione sulla sicurezza nei cantieri, si estende a tutte le tipologie di appalto e subappalto, oltre che ai contratti di somministrazione. Specifica che i costi da indicare sono quelli per l adozione delle misure per eliminare o ridurre i c.d. rischi interferenziali Finalità: evitare di comprimere i costi della sicurezza

93 Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, lett. d) Egli può essere destinatario di tutte le misure antinfortunistiche (tranne quelle non delegabili dal datore di lavoro: v. infra). Rilevanza della delega nella trasferibilità delle funzioni e delle connesse responsabilità del dirigente

94 Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, lett. e) obblighi (art. 19) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza dei lavoratori degli obblighi di sicurezza Verificare affinché solo lavoratori adeguatamente istruiti accedano a zone di rischio grave e specifico Osservare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e istruzione dei lavoratori affinché abbandonino il posto di lavoro Informare tempestivamente i lavoratori di pericolo grave e immediato Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente ogni condizione di pericolo Frequentare appositi corsi di formazione 94 94

95 Responsabile del SPP Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2, lett. f) Compiti (artt. 32 e 33) collabora con il datore di lavoro per la salute e sicurezza dei lavoratori elabora, per quanto di competenza, misure preventive e protettive propone programmi di formazione e informazione dei lavoratori partecipa alle consultazioni previste in materia informa i lavoratori sui rischi e sui pericoli connessi all attività produttiva In alcuni casi (art. 34) l attività del SPP può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, previa informazione al RLS e con frequenza corsi formativi antincendio e primo soccorso 95 95

96 Responsabile del SPP La nomina del R.S.P.P. non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità che su di lui incombono Nessuna responsabilità penale in capo al R.S.P.P. (Cass. 18/09/2001, Garofalo) Anche nel nuovo T.U. non sono previste specifiche sanzioni per il RSPP Nell ambito dell attuazione delle misure di sicurezza il responsabile del S.P.P. può tuttavia rispondere civilmente nei confronti del datore di lavoro e, eccezionalmente, anche sul piano penale in concorso con il datore di lavoro

97 Lavoratori obblighi (art. 20) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro utilizzano in modo appropriato i dispositivi di sicurezza segnalano immediatamente eventuali inefficienze o condizioni di pericolo si sottopongono ai controlli sanitari previsti contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigente e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro partecipano ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro i lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposito tesserino di riconoscimento 97 97

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