Revisione legale dei conti. Documento di consultazione sull attuazione della direttiva 2006/43/CE. giugno 2008

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1 Revisione legale dei conti. Documento di consultazione sull attuazione della direttiva 2006/43/CE. giugno 2008 POSITION PAPER 2008

2 Premessa Il Documento di consultazione sul recepimento dell ottava direttiva (2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio) interessa il settore bancario sotto molteplici prospettive. Le banche, infatti, rispetto a tale contesto normativo, si pongono quali destinatari diretti di specifiche disposizioni (ad esempio quelle relative ai c.d. enti di interesse pubblico ), quali soggetti che erogano credito alle società interessate dalle proposte emendative (ad esempio quelle relative all ambito di applicazione della revisione legale), quali società sottoposte a revisione. Alla luce di tali angoli visuali si propongono di seguito talune osservazioni, anche in risposta ad esplicite sollecitazioni contenute nel Documento di consultazione, particolarmente apprezzabile per la completezza e la accuratezza ricostruttiva, circostanza questa che costituisce di per sé un pregio, soprattutto ove si consideri la stratificazione di norme e la complessità di molte delle questioni sottostanti la disciplina della revisione legale. ****** Testo Unico sulla revisione Nozione di revisione legale dei conti La direttiva e le conseguenti proposte di attuazione descritte nel Documento di consultazione intendono realizzare una migliore regolamentazione della materia della revisione legale dei conti, non solo tramite una serie di innovazioni, ma anche mediante un riordino della normativa vigente, nonché un più razionale assetto dei controlli su revisori e società di revisione. Quanto al riordino della normativa, la proposta di predisporre un testo unico della revisione legale dei conti, che raccolga e razionalizzi le disposizioni rilevanti, attualmente contenute in una serie numerosa di testi normativi (di fonte primaria e secondaria), non può che essere accolta favorevolmente. In questo senso risulta essere altresì apprezzabile l intento espresso nel documento di rimuovere l ambiguità presente nel nostro ordinamento, adottando una nozione univoca di revisione legale dei conti, in modo da evitare possibili dubbi interpretativi

3 circa il contenuto dell attività di revisione legale che, ai sensi della normativa comunitaria, ha carattere unitario e deve essere svolta secondo un complesso unitario di regole e principi, qualunque sia la categoria di società sui cui bilanci essa è esercitata. Allo stesso modo, è da considerare positiva la proposta razionalizzazione del sistema dei controlli su revisori e società di revisione, da realizzare mediante la costituzione di un autorità ad hoc cui conferire i compiti attualmente attribuiti a vari soggetti. Ambito di applicazione dell obbligo di revisione legale (par. 3 del doc. di consultazione) A seguito della riforma del diritto societario - in forza dell art c.c. - il legislatore nazionale ha esentato dalla costituzione del collegio sindacale le Società a responsabilità limitata che abbiano un capitale sociale inferiore a quello previsto per la costituzione delle Spa ovvero che non superino i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Alla luce di tale esenzione, è opinione consolidata che tali società siano state pertanto esonerate dall obbligo di sottoporsi al controllo contabile. La scelta effettuata dal legislatore nazionale appare compatibile con l art. 51, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE, ai sensi del quale gli Stati membri possono esentare dall obbligo di revisione le società abilitate alla redazione dello stato patrimoniale in forma abbreviata. Nel documento di consultazione si propone di valutare l opportunità di generalizzare l esenzione dall obbligo di sottoporre a revisione legale il bilancio di esercizio per tutte le società di capitali che non abbiano superato i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Tale proposta, che pure è compatibile con quanto previsto dalla Legge comunitaria 2007 (art. 25), laddove è prevista la facoltà di semplificare il bilancio anche per imprese di dimensioni medie (individuate secondo alcuni parametri), oltre che per quelle che lo redigono in forma abbreviata (recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE), desta tuttavia talune perplessità. Come si è avuto modo di rilevare sin dall epoca della riforma del diritto delle società (2003), tali forme di semplificazione rischiano, infatti, di aggravare il deficit informativo che sovente caratterizza il rapporto banche-imprese. Tale deficit

4 informativo può generare, in particolare, richiesta di maggiori garanzie nella copertura del credito erogato e contribuire ad amplificare il fenomeno del multiaffidamento. Tali conseguenze possono appesantire la dinamica dei rapporti di credito, con nocumento sia per le imprese che per il sistema economico nella sua interezza, contribuendo così a ridurre la qualità nell allocazione del credito ed a innalzare conseguentemente il costo dell intermediazione. Si ritiene, pertanto, non condivisibile la soluzione prospettata nel Documento di consultazione. Obbligo di nomina di un revisore esterno (par. 4 del doc. di consultazione). 1. Ai sensi dell art. 22, paragrafo 1, della Direttiva gli Stati membri devono assicurare che il revisore legale e l impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. A livello nazionale ai sensi dell art bis c.c. - a seguito della riforma del diritto societario, è previsto che il controllo contabile possa essere attribuito al collegio sindacale nel caso di società chiuse (che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato e che abbiano adottato il modello di amministrazione e controllo tradizionale (CdA/Collegio sindacale), a mezzo di previsione statutaria. In questo caso, il collegio sindacale è composto esclusivamente da revisori contabili. Secondo quanto considerato nel Documento di consultazione, l art bis, terzo comma, c.c. non contrasta con la Direttiva per quanto attiene alla qualificazione professionale dei soggetti deputati all attività di revisione legale dei conti (considerato che, quando il collegio sindacale è incaricato del controllo contabile, esso deve essere costituto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel relativo registro); diversamente, sempre secondo quanto si legge nel Documento di Consultazione, la possibilità di attribuire il controllo contabile al collegio sindacale, che è un organo sociale, non appare in linea con i requisiti di indipendenza e di non coinvolgimento nel processo decisionale previsti dalla direttiva. Alla luce di ciò, de iure condendo, si propone nel Documento di consultazione di valutare l opportunità di escludere la possibilità di attribuire compiti di revisione al collegio sindacale, generalizzando l obbligo di ricorrere a un revisore esterno (persona fisica o società di revisione).

5 In relazione a tale questione riteniamo utile proporre due ordini di considerazioni, attinenti alle motivazioni su cui fondare l obbligatorio ricorso a un revisore esterno e al suo ambito di applicazione. 2. Quanto al primo aspetto (motivazioni), non sembra condivisibile la posizione espressa nel documento di Consultazione in ordine alla non indipendenza del collegio sindacale in quanto organo sociale. Proprio il legislatore della riforma del diritto societario, al fine di assicurare una maggiore indipendenza e neutralità dei sindaci ha, dal un lato, definito normativamente con maggiore precisione e ampiezza le cause di ineleggibilità degli stessi (all art. art c.c., in cui è espressamente richiamata l indipendenza), dall altra consentito all autonomia statutaria di determinare ulteriori cause di ineleggibilità o decadenza nonché cause di incompatibilità. A ciò si aggiunga, solo come spunto sistematico trattandosi di disciplina speciale, il fatto che la disciplina bancaria art. 26 del TUB in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza espressamente richiama al requisito della indipendenza dei membri del collegio sindacale. Diversamente appare sostenibile la tesi non sviluppata nel documento di consultazione ma solo accennata della non estraneità del collegio sindacale al processo decisionale, requisito invece richiesto dalla Direttiva, laddove è previsto che il revisore legale e l impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente devono essere, oltre che indipendenti, in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. Il collegio sindacale, infatti, in virtù dei compiti attribuitigli dall ordinamento civilistico che si sostanziano in un controllo sulla gestione da effettuarsi ex ante, non può dirsi completamente estraneo alla filiera decisionale dell ente. 3. Ciò premesso in ordine alla motivazione, per quanto attiene alla questione sostanziale dell ambito di applicazione, si osserva che la proposta di generalizzare l obbligo di ricorrere a un revisore esterno è vista dalle banche in qualità di soggetti creditori con favore, contribuendo a migliorare la qualità dell informazione finanziaria e a rendere la governance delle imprese nazionali maggiormente confrontabile con quella delle imprese europee. Peraltro, nonostante si ritenga che i collegi sindacali abbiamo dimostrato, nella prassi maturata in questi anni, assoluta adeguatezza nell espletamento della attività di revisione dei conti, la ricerca e l affermazione di una professionalità specifica alla funzione di controllo contabile, fa ritenere comunque preferibile la soluzione dell esternalizzazione.

6 Si ritiene, però, importante evidenziale che la generalizzazione dell obbligo di affidare il controllo contabile ad un revisore esterno deve trovare deroga esplicita per le BCC, le quali devono poter continuare ad affidare la revisione dei conti al collegio sindacale, in continuità e nel rispetto della disciplina speciale per esser recata. Ci si riferisce, in particolare, all art. 52 comma 2 bis del TUB, che nel consentire che lo statuto delle BCC possa prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale, deve essere considerato prevalente su altre disposizioni - non speciali - che impediscano l esercizio di tale facoltà. Revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (par. 23 del doc. di consultazione). Con riferimento alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (individuati, dall art. 24 dalla Legge Comunitaria 2007, negli emittenti, banche, imprese di assicurazione nonché imprese di investimento), ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 della Direttiva, rispettivamente in tema di "Relazione di trasparenza", "Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile", "Indipendenza" e "Controllo della qualità". Con particolare riferimento alla costituzione del citato Comitato per il controllo interno e per la revisione nel Documenti di consultazione si ritiene che i compiti di detto comitato possano essere attribuiti al Comitato per il controllo sulla gestione e al Consiglio di sorveglianza (per le società che abbiano adottato il modello monistico o dualistico) e al collegio sindacale o al Comitato per il controllo Interno (per le società che adottano il sistema tradizionale di amministrazione). L'art. 39 della Direttiva consente comunque agli Stati membri di valutare l opportunità di esentare da uno o più di tali obblighi gli "enti di interesse pubblico non quotati", tali intendendosi quelli che non hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi dell'art. 4, paragrafo l, punto I4) della direttiva 2004/39/CE e i loro revisori legali o le loro imprese di revisione contabile. Al riguardo, il sistema bancario esprime apprezzamento con riferimento alla opportunità di considerare soddisfacente la possibilità di affidare i compiti previsti dalla direttiva per il Comitato per il controllo interno a soggetti/organi già presenti nella governance delle società nazionali, perché tale soluzione certamente evita un aggravio di costi a carico delle imprese ed un ulteriore innesto nella filiera organizzativa e decisionale degli stessi. Si tratta di una soluzione in linea con quanto già a suo tempo proposto dal ABI tramite l Accounting Committee della Federazione Bancaria Europa alla Commissione Europea, in sede di emendamenti all VIII Direttiva, e che consideriamo pertanto soddisfacente.

7 Con particolare riferimento all'istituzione del "Comitato per il controllo interno" ex art. 41 della Direttiva, appare senz'altro condivisibile quanto proposto nel Documento di consultazione in relazione alla possibile esenzione da tale obbligo per gli "enti creditizi non quotati". La definizione di enti creditizi non quotati cui fanno riferimento sia l art. 39 della Direttiva che il MEF farebbe infatti ricomprendere nella esenzione dall obbligo di istituire il comitato per il controllo interno le banche emittenti titoli diffusi, quali ad esempio le Banche Popolari che non abbiano anche le azioni quotate. Si rappresenta, però, l opportunità che venga chiarito che, ai fini delle esenzione dall obbligo in discorso, è a tale definizione di ente creditizio non quotato che deve aversi riguardo e non ad altra, più restrittiva, contenuta nell art. 41, paragrafo 6, sub lett. d) della direttiva.

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