COMUNE DI CONVERSANO. Provincia Di Bari. OGGETTO. Rimborso oneri di urbanizzazione primaria relativi alla
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1 COMUNE DI CONVERSANO Rep. n. Provincia Di Bari OGGETTO. Rimborso oneri di urbanizzazione primaria relativi alla lottizzazione in Via Vecchia Monopoli, Zona C2 Maglia 3, approvata con deliberazione di C.C. n. 8/2001, e realizzazione diretta a carico dei lottizzanti delle opere di urbanizzazione primaria. L anno duemilatredici, il giorno ---- del mese di , presso l Ufficio del Direttore dell Area Urbanistica, sono personalmente comparsi: - da una parte l ing. Andrea Lorusso, nato a Conversano il 22/02/1951, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Responsabile titolare di posizione organizzativa dell'area Urbanistica, in nome, per conto e nell interesse del Comune di Conversano (codice fiscale ), ove domicilia per la carica, tale nominato ai sensi dell art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 con decreto sindacale n. 3 del 09/01/2013 prot. n. 705 di pari data, con le funzioni di cui all art. 107 del medesimo decreto legislativo; parte nel seguito denominata brevemente Amministrazione ; - dall altra parte i signori: d Aries Erminio, nato a San Severo (FG) il , c.f. DRS RMN 72A07 I158X, residente in Conversano alla Via Guicciardini n. 22/sc H; Mongelli Pietro, nato a Conversano (BA) il , c.f. MNG PTR 66A23 C975K, residente in Conversano alla Via Tiziano n. 6 e Di Marco; Di Marco Irene, nata a Polignano a Mare il , c.f. DMR RNI 67C60 G787Y, residente in Conversano alla Via Tiziano n. 6; Tritto Mario, nato a Bari il , c.f. TRT MRA 35E18 A662C, residente in Conversano alla Via Fleming n. 23; 1
2 Locaputo Isabella, nata a Conversano (BA) il , c.f. CPS LL6 3E61C 975O e residente in Conversano alla Via Vanvitelli n. 23. PREMESSO: a) che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del , ha approvato il piano di lottizzazione, comparto Maglia 3 - Zona C2 di espansione (pratica edilizia n e 246); b) che i Sigg. Tritto Mario, De Luca Francesco e Scattone Elena, con atto di Convenzione, rep del a rogito del notaio F. Reboli, hanno aderito ai contenuti del P. di L. di cui sopra; c) che i Sigg. Boccuzzi Giovanni e Cosimo, con atto di Convenzione rep del a rogito del notaio F. Reboli, hanno aderito ai contenuti del P. di L. di cui sopra; d) che con atto del a rogito del Segretario Comunale, rep. 7702, è stato assegnato in diritto di proprietà al sig. d Aries Erminio il lotto PEEP n. 1 inserito nel P. di L. di cui sopra; e) che, così come riportato nel computo metrico estimativo di cui alla Tavola B Relazione Economica allegata alla lottizzazione Zona C2 - Maglia 3 come innanzi approvata, era prevista la somma di per urbanizzare le tre strade private previste in lottizzazione; f) che, in sede di stipula delle convenzioni, sono state versate le seguenti somme per l esecuzione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria: 6.721,23, pari al 9,85% di , da parte dei coniugi De Luca Francesco e Scattone Elena; 6.707,58, pari al 9,83% di , da parte del Sig. Tritto Mario; 2
3 7.082,88, pari al 10,38% di , da parte dei Sigg. Boccuzzi Giovanni e Boccuzzi Cosimo; 8.645,48, pari al 12,67% di , da parte del Sig. d Aries Erminio; g) che, con atto di compravendita a rogito notaio Amoruso del giusto rep. 1898, i coniugi Mongelli Pietro e Di Marco Irene hanno acquistato dai Sigg. Boccuzzi Giovanni e Cosimo il suolo edificatorio identificato con il lotto n. 3 del predetto P. di L.; h) che, con atto di compravendita a rogito notaio C. Pepe del giusto rep /5321, la Sig.ra Locaputo Isabella ha acquistato dai Sigg. De Luca Francesco e Scattone Elena il suolo edificatorio identificato con il lotto n. 1 del predetto P. di L.; i) che, con lettera in data 14/11/2011, acclarata al protocollo comunale con n del 28/11/2011, è stata inoltrata al Comune richiesta di rimborso da parte dei signori d Aries Erminio, Mongelli Pietro, Di Marco Irene, Tritto Mario e Locaputo Isabella, come sopra generalizzati; j) che i coniugi Mongelli-Di Marco, in qualità di nuovi proprietari del lotto n. 3, aventi causa dei Sigg. Boccuzzi, in data hanno regolarmente sottoscritto scrittura privata con la quale hanno assunto obbligo di realizzare a proprie cure e spese, unitamente a tutti i proprietari dei lotti 1,2,4 e 8 (PEEP), le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli stessi lotti; k) che la Sig.ra Locaputo Isabella, in qualità di nuova proprietaria del lotto n. 1, avente causa dei coniugi De Luca Francesco e Scattone Elena, in data ha regolarmente sottoscritto scrittura privata con la quale ha assunto obbligo di realizzare a proprie cure e spese, unitamente a tutti i proprietari dei 3
4 lotti 2,3,4 e 8 (PEEP), le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli stessi lotti; l) che, con atto in data 18/09/2007, rep. n. 7693, i signori Boccuzzi Cosimo, Boccuzzi Giovanni, Tritto Mario, De Luca Francesco e Scattone Elena hanno ceduto al Comune di Conversano le aree utilizzate per la realizzazione del Piano per l Edilizia Economica e Popolare, di complessivi mq 384; m) che le suddette somme versate dai lottizzanti dovevano essere utilizzate dal Comune per realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria, così come rappresentate nella Tavola 5 allegata alla lottizzazione approvata con deliberazione del C.C. n. 8 del ; n) che alla lettera di richiesta di rimborso è allegata la scrittura privata del , a firma di tutti gli interessati (compreso i soggetti non ancora convenzionati), con obbligo a realizzare a proprie cure e spese le opere di urbanizzazione primaria a servizio dei lotti e 8 (PEEP), individuati nella Tavola 5 allegata alla lottizzazione approvata con deliberazione di C.C. n. 8/2001 ed allegata in stralcio alla presente deliberazione; o) che la strada a servizio dei lotti e 8 (PEEP) è definita negli elaborati grafici allegati al P. di L. quale strada privata esistente e che dalla visura catastale (fg. 55, partt ) risulta che è attualmente di proprietà dei privati; p) che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. --- del ----, è stata approvata la richiesta di rimborso in oggetto tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 Oggetto della convenzione 4
5 La presente convenzione ha per oggetto la richiesta di rimborso oneri di urbanizzazione primaria relativi alla lottizzazione in Via vecchia Monopoli, Zona C2, Maglia 3, approvata con deliberazione di C.C. n. 8/2001, richiesti dai signori d Aries Erminio, Mongelli Pietro, Di Marco Irene, Tritto Mario e Locaputo Isabella, come generalizzati in premessa, nonché la realizzazione da parte delle suddette ditte delle opere di urbanizzazione primaria. Come da planimetria allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. --- del --- ed allegata alla presente, si dà atto che la strada avente accesso da Via S. Antonio Abate resta di natura privata. Art. 2 Impegni dell Amministrazione. L Amministrazione comunale, come sopra rappresentata, si impegna a rimborsare gli oneri di urbanizzazione primaria relativi alla lottizzazione in Via vecchia Monopoli, Zona C2 Maglia 3, approvata con deliberazione di C.C. n. 8/2001, richiesti dai signori d Aries Erminio, Mongelli Pietro, Di Marco Irene, Tritto Mario e Locaputo Isabella, come generalizzati in premessa, e di seguito dettagliatamente indicati: 6.721,23 alla Sig.ra Locaputo Isabella, quale avente causa dei coniugi De Luca Francesco e Scattone Elena; 6.707,58 al Sig. Tritto Mario; 7.082,88 ai Sigg. Mongelli Pietro e Di Marco Irene, quali aventi causa dei Sigg. Boccuzzi Giovanni e Boccuzzi Cosimo; 8.645,48 al Sig. d Aries Erminio. Il rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione. Art. 3 Impegni dei lottizzanti I signori d Aries Erminio, Mongelli Pietro, Di Marco Irene, Tritto Mario e Locaputo 5
6 Isabella, come generalizzati in premessa, si impegnano solidalmente a realizzare le opere di urbanizzazione primaria oggetto del rimborso, consistenti: nella realizzazione delle opere stradali; nella esecuzione delle infrastrutture di servizio, quali impianti illuminazione ed idrico-fognari. I lavori devono essere realizzati previa presentazione di apposito progetto, approvato dal Direttore dell Area LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, ed ultimati entro un anno dalla data di stipulazione della presente convenzione. La gestione, compresi i costi di manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione, restano a carico dei lottizzanti. Le ditte lottizzanti si obbligano, altresì: ad osservare e fare osservare, nel corso della realizzazione delle opere oggetto del presente atto, norme e regolamenti sulla tutela, la protezione, l assicurazione e l assistenza dei lavoratori; ad assoggettarsi, nel corso dei lavori, alle eventuali verifiche periodiche che il Comune potrà disporre mediante sopralluoghi da parte dei funzionari dei propri uffici competenti, per accertare la corrispondenza delle opere eseguite ed il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente atto; a richiedere e fare eseguire all Area LL.PP., manutenzioni e patrimonio del Comune il collaudo delle, opere ultimate; a impegnarsi ad eliminare difformità rispetto ai progetti, eventualmente rilevati in sede di sopralluogo e collaudo, consapevoli che, una volta trascorso il termine prescritto dal competente ufficio comunale senza che gli esecutori delle opere vi abbiano provveduto, il Comune avrà diritto di fare eseguire i lavori direttamente, avvalendosi della garanzia di cui all art. 4 della presente 6
7 convenzione; a mantenere a proprio carico gli oneri per la gestione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate, nonché la responsabilità civile per eventuali danni a terzi. Art. 4 Polizza fideiussoria A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, i signori d Aries Erminio, Mongelli Pietro, Di Marco Irene, Tritto Mario e Locaputo Isabella hanno prodotto polizza fideiussoria dell importo complessivo di ,22 In caso di ritardo nella esecuzione delle suddette opere di urbanizzazione primaria, l Amministrazione si riserva di escutere la polizza e di provvedere alla realizzazione e/o completamento dei lavori. L amministrazione, come sopra rappresentata, autorizzerà l estinzione della polizza a seguito di verbale di collaudo delle opere realizzate da parte del Direttore dell Area LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, con esclusione della possibilità di svincolo parziale. Si dà atto che detta garanzia finanziaria a favore del Comune presenta i seguenti requisiti: è stata emessa da compagnia assicurativa/istituto di credito/intermediario finanziario iscritto nell elenco speciale di cui all articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.; contiene esplicita rinuncia sia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (art c.c.), sia ai termini di cui all art. 1957, commi 1 e 2, c.c.; è escutibile entro 15 giorni mediate semplice richiesta scritta del Comune; è espressamente prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale 7
8 connesse all attuazione dell intervento oggetto della convenzione, nonché per gli eventuali inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune; è corrispondente all importo del valore economico delle opere di urbanizzazione a scomputo; la garanzia copre, altresì, senza alcuna riserva, i danni alle opere comunque derivanti nel periodo di realizzazione delle stesse a cura dei soggetti attuatori; la garanzia è valida fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di Conversano dell avvenuto adempimento degli obblighi assunti. In caso di trasferimento di proprietà delle ditte lottizzanti, anche di una sola di esse, proprio in considerazione della unitarietà delle prestazioni poste a carico delle medesime ditte, le garanzie già prestate dall obbligato interessato non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. La garanzia finanziaria sarà svincolata su richiesta dell obbligato dopo che il Comune avrà accertato l avvenuta esecuzione a perfetta regola dell arte delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della presente convenzione. La parziale esecuzione delle opere non darà diritto allo svincolo della fideiussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con esito positivo di tutte le opere. Qualora non venga ottemperato a quanto sopra nei termini previsti o ottemperato soltanto in parte, o non siano state rispettate nel corso dei lavori le prescrizioni impartite dall Area LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, e ciò risulti a seguito di formale contestazione del Comune, gli obbligati autorizzano fin d ora il Comune ad eseguire o fare eseguire direttamente le opere mancanti o quelle non eseguite 8
9 correttamente, secondo il progetto approvato. A tal fine sarà utilizzata dal Comune la garanzia finanziaria prestata, previo incameramento della stessa, fatta salva la facoltà del Comune di rivalsa sulle ditte obbligate qualora la somma prestata a garanzia non risultasse sufficiente a coprire le spese sostenute. Art. 5 Norme di riferimento e controversie. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere per inadempimento di ciascuna delle parti, si conviene la competenza del Tribunale di Bari. Art. 6 Salvaguardia dei diritti di terzi. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve essere rilevato completamente indenne, sia dagli obbligati che da loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo e con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dall esecuzione delle opere di cui al presente atto. Art. 7 Riserve da parte del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all esecuzione delle opere di urbanizzazione e servizi e quant altro si renda necessario, in sostituzione degli obbligati ed a spese dei medesimi, rivalendosi sulla garanzia finanziaria di cui all articolo 4, salva la rivalsa con modalità di legge per maggiori spese quando gli obbligati non vi abbiano provveduto nei tempi previsti ed il Comune li abbia messi in mora con un preavviso non superiore a 60 giorni. Art. 8 Rapporti tra le ditte stipulanti ed i loro successori o aventi causa. Gli obbligati dichiarano e riconoscono di stipulare il presente atto per sé ed i loro aventi causa a qualsiasi titolo e, pertanto, si impegnano a trasferire ai loro eventuali 9
10 aventi causa gli impegni, servitù, vincoli, obbligazioni ed oneri reali da essi portati. Nell ipotesi di successione, a qualsiasi titolo, di terzi alla ditta stipulante, mortis causa o per atto tra vivi ed in particolare, in quest ultima ipotesi, per compravendita o permuta, di alcune o di tutte le particelle immobiliari interessate dal presente atto, gli aventi causa subentreranno in ogni obbligo ed onere assunto con la sottoscrizione dell atto stesso, quantomeno nella parte residua, non ancora eseguita, con esonero del dante causa da ogni responsabilità in proposito, ogni eccezione fin d ora rimossa alla espressa obiezione che il dante causa abbia integralmente trasferito, facendone espressa menzione, nei relativi rogiti, ai propri acquirenti o aventi causa tutti, i patti e le clausole previste dal presente atto e sempre che i compratori medesimi si siano sostituiti nella presentazione, a favore del Comune, della garanzia fideiussoria. I lottizzanti dichiarano di rinunciare, con la sottoscrizione del presente atto, sin da ora ad ogni azione giudiziale ed extragiudiziale per eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dal ritardato rimborso degli oneri di urbanizzazione da parte della Pubblica Amministrazione di questo Comune. Art. 9 Inadempimenti e sanzioni. In caso di inadempienza da parte delle ditte lottizzanti alle obbligazioni previste dal presente atto, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative comminate dalla vigente legislazione urbanistica e edilizia, il Comune, previa diffida, potrà sospendere l esecuzione dei lavori. Avvenuto l adempimento, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori. Il Comune potrà inoltre chiedere, in danno del soggetto attuatore, l adempimento ovvero la risoluzione di diritto del presente atto, anche senza la previa diffida, nei seguenti casi: a) mancato rispetto dei termini fissati dal precedente articolo 3 per l attuazione di 10
11 quanto ivi previsto, salvo i casi di forza maggiore; b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità, anche parziali, dei progetti approvati; c) mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto del presente atto; d) mancato inserimento della ditta lottizzante, negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole di cui ai precedenti articoli; e) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione. Art. 10 Spese di contratto. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si farà riferimento al Codice Civile, nonché alle vigenti norme nazionali e regionali in materia di esecuzione di opere pubbliche. Il presente atto, formato da n. 10 pagine dattiloscritte per intero e quanto della presente fin qui, viene redatto in numero quattro copie firmate in originale dalle parti. Si provvederà alla sua registrazione solo in caso d uso, con spese a carico della parte interessata alla registrazione. Avanti a me, dott. Francesco Mancini, in qualità di Segretario Generale, viene sottoscritto il presente atto dai signori di seguito elencati, della cui identità sono certo. Il Direttore Area Urbanistica d Aries Erminio Mongelli Pietro Di Marco Irene 11
12 Tritto Mario Locaputo Isabella Il Segretario Generale 12
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