Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA

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1 Tutti i documenti digitali di questo corso (PDF, MP3, QuickTime, MPEG, eccetera) sono firmati con firma digitale e marcatura temporale ufficiali e sono di proprietà dell'autore. Qualsiasi tentativo di copia o duplicazione anche parziale sarà perseguito legalmente. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA In questa lezione parleremo della legge che regola i rapporti tra gli Stati Uniti e Italia in materia fiscale in particolare che definisce le regole per evitare la doppia tassazione per i cittadini che operano in entrambe gli stati. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 64 del 18 Marzo 2009 e la LEGGE 3 marzo 2009 N20. E' un provvedimento che espande e modifica una precedente legge simile sull'argomento. Quindi il tema della doppia tassazione tra Italia e Stati Uniti non è una cosa nuova, esiste già da diverso tempo ed è appunto regolata appunto da una legge dello Stato. Vediamo quindi i punti salienti di questa legge cominciando dalla definizione iniziale che dice: LEGGE 3 marzo 2009, n. 20 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'america per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio Saltiamo i primi articoli che sono puramente riferiti alle mansioni del governo in relazione a questa legge e vediamo l'articolo 4 che definisce le entrate in vigore della legge e dice: 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

2 Quindi è una legge che è entrata immediatamente in vigore e che è tutt'ora in vigore. E poi entriamo in merito vero e proprio della legge della convenzione e vediamo che: il governo della Repubblica Italiana e del governo degli Stati Uniti d'america desiderosi di concludere una CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE EVASIONI FISCALI, hanno convenuto quanto segue: Inizia l'articolo 1 che segue quelli che sono i soggetti di questa legge e dice: Articolo Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Quindi indipendentemente dal fatto che una persona sia residente in Italia o sia residente negli Stati Uniti, ricade sotto la giurisdizione di questa Convenzione, anche le persone che hanno la doppia residenza ricadono sotto la giurisdizione di questa Convenzione. Il linguaggio, com è tipico delle leggi italiane, non è proprio dei più facili e comprensibili e al paragrafo 2 abbiamo un affermazione un po' contraddittoria rispetto a quanto è stato appena detto è infatti dice: uno Stato contraente puo' assoggettare ad imposizione: (a) i propri residenti (definiti ai sensi dell'articolo 4 (Residenti); e (b) i propri cittadini a motivo della cittadinanza, come se tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'america non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 2/15

3 Quindi qui sembra che di fatto stia negando la validità della convenzione in realtà poi specifica meglio a cosa ci stiamo riferendo, quindi dice: Che lo Stato che sia l'italia o che sia gli Stati Uniti d'america, possono tassare i propri residenti i propri cittadini secondo le proprie leggi senza preoccuparsi di questa particolare Convenzione. Quindi non sono limitati nella loro attività fiscali o tributari in alcun modo dall'esistenza di una Convenzione tra loro due, tuttavia la loro libertà di movimento si limita ai residenti ai cittadini di quello specifico Stato. E vediamo cosa dice appunto nell'articolo dopo. Paragrafo 3 dice: 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano: (a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi dei vari paragrafi previsti nella Convenzione; e (b)di nuovo i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli articoli che seguono, nei confronti delle persone fisiche che non sono cittadini di, ne' possiedono lo status di immigrante in, detto Stato. In pratica, ci stanno dicendo che l'italia può tassare liberamente i cittadini italiani o i residenti italiani. Gli Stati Uniti possono tassare liberamente i cittadini americani statunitensi o i residenti negli Stati Uniti. Quando invece si parla di un cittadino italiano che risiede e opera negli Stati Uniti o quando si parla di un cittadino americano che risiede e opera in Italia, entra in vigore questa particolare Convenzione. L'Articolo 2 ci dice quali sono le imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente. 2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono: (a) per quanto concerne l'italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive, (poi prosegue dicendo) ma soltanto la parte di tale imposta che e' considerata imposta sul reddito in conformita' al paragrafo 2(c) dell'articolo 23 e queste insieme di imposte la Convenzione vengono definite generalmente come imposte italiana. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 3/15

4 (b) per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall'«internal Revenue Code» (con l'esclusione dei contributi previdenziali), ed i tributi federali (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui di seguito indicate come «imposta statunitense»). Quindi vediamo che questo articolo specifica il fatto che la Convenzione si applica unicamente all'imposta sul reddito e definisce che cosa sia l'imposta sul reddito nei due paesi. Il punto 3 dell'articolo 2 dice : 3. Poiché la Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Quindi anche qualora ci fossero imposte con un nome differente, ma comunque vengono considerate imposte sui redditi, sarebbero in ogni caso incluse in questa Convenzione. All'articolo 3 vediamo alcune definizioni generali. Innanzi tutto : (a) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa', un patrimonio ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust), le societa' di persone ed ogni altra associazione di persone. Quindi il termine di persona include qualunque tipo di persona fisica o giuridica che siano presenti o previste nei due Stati. (b) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione. In pratica ci dice che quando si parla di persona ci si riferisce a qualunque tipo di persona fisica o giuridica, la persona giuridica può includere anche una società, può includere un patrimonio ereditario, quello che in inglese si chiama Estate. Negli Stati Uniti quando una persona muore senza lasciare un testamento, tutto il suo patrimonio viene riunito all'interno di un contenitore diciamo che si chiama Estate e che viene amministrato di solito da un amministratore nominato dal tribunale che fa in modo che tutti gli eventuali creditori vengano pagati e che poi i beni rimanenti vengano distribuiti nel modo appropriato a vari eredi. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 4/15

5 Invece un associazione commerciale detta anche (trust) è un rapporto legale con cui una persona affida a un altra la gestione di un suo bene in modo che una terza persona ne sia beneficiaria. Quindi, per esempio, abbiamo il genitore che vuole creare un fondo per i suoi figli per quando andranno all'università oppure per quando saranno grandi, e magari lui non sarà più in vita, e affida a un amministratore la gestione di questi beni in modo che si prenda cura dei beni a beneficio appunto dei figli. Il termine società invece è esattamente quello che vuol dire nei due paesi Italia o Stati Uniti con le varie definizioni di società e le varie forme societarie che sono previsti nei due Stati. Più avanti, la legge specifica quali sono gli enti competenti: in Italia il Ministero delle Finanze e negli Stati Uniti il Segretario di Stato o del Tesoro o un loro delegato. Saltiamo più avanti nell'articolo 3 che riguarda le varie definizioni, vediamo che cosa significa il termine Nazionale : sono le persone fisiche che hanno cittadinanza di uno Stato contraente, le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituiti in conformità alla legislazioni in vigore in uno stato contraente, perciò lo Stato può considerare Nazionali, di sua propria competenza chiunque sia cittadino di quello Stato, oppure qualunque società sia stata formata in quello Stato in base alle leggi previste da quello Stato in materia societaria. Saltiamo ora all'articolo 4 che ci parla dei residenti. Articolo 4. Residenti 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione, o di ogni altro criterio di natura analoga, a condizione, tuttavia, che: ( e poi ci sono le varie clousule limitatorie). (a) tale espressione non comprenda le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato; e (b) nel caso di redditi realizzati o pagati da una societa' di persone, da un patrimonio ereditario (estate) o da un'associazione commerciale (trust), tale espressione si applichi soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale societa' di persone, patrimonio ereditario o associazione commerciale venga assoggettato ad imposizione in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 5/15

6 Allora cerchiamo di decifrare il significato di questi paragrafi. Inananzi tutto, dice che la Convenzione interessa i residenti, quindi coloro che, in quanto persone fisiche, hanno domicilio e residenza nello Stato in questione, perciò un residente italiano che abbia domicilio, residenza in Italia, è soggettato alle leggi italiane. Un residente negli Stati Uniti, che abbia domicilio alla residenza negli Stati Uniti di è soggettato alle leggi americane. Nel caso di una società, la società viene considerata residente nel caso in cui abbia la sede della sua direzione in uno Stato, sia stata costituita in tale Stato, oppure ci sia qualunque altra condizione che la riconduce come origine allo Stato in questione, può essere l'italia o gli Stati Uniti. Il paragrafo (a) e (b) in pratica dicono che una persona, un azienda, non possono essere considerate residenti dell'altro Stato per il solo fatto di aver percepito redditi in quest'altro Stato. Quindi se una persona che vive in Italia percepisce redditi da una società americana non per questo diventa residente statunitense e un azienda americana che percepisca redditi da una società italiana, o da un fondo da un (trust) o da qualsiasi altra situazione, non per questo diventa diventa residente italiano se il solo fatto di percepire tali redditi, anche se questi redditi sono tassabili in Italia o tassabili negli Stati Uniti a seconda di quale Stato prendiamo riferimento. Punto 2 qui ci dice che: 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); (b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 6/15

7 Quindi si fanno tutte le varie ipotesi per stabilire quale sia la residenza di una persona stabilendo anche le regole da seguire nel caso in cui la persona sembri essere residente in entrambi gli Stati di entrambi le nazioni. Passiamo ora alle definizioni che riguardano le aziende l'articolo 5. Articolo 5. Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: (a) una sede di direzione; (b) una succursale; (c) un ufficio. Poi qui si chiarisce nel caso di un azienda appunto che: 3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se: (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. Quindi un azienda può anche avere ufficio all'estero, ma se questo ufficio si dedica unicamente a fungere da deposito, da scorta, da punto di contatto con l'altro mercato, ma non ha funzioni produttive o funzioni di rappresenza specifiche, non è considerato stabile organizzazzione. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 7/15

8 Poi qui dice: 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5) e' considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa. Quindi potrebbe essere il caso in cui una azienda italiana manda un suo rappresentante negli Stati Uniti, e questo rappresentante di fatto ha i poteri negoziali per vincolare l'azienda a contratti, in questo caso, anche se c è semplicemente una persona e non c'è un ufficio, tale persona può essere considerata una stabile organizzazzione negli Stati Uniti. Tuttavia se questa persona si trova unicamente negli Stati uniti ai fini di acquisire materiali che servono alla casa madre, non si tratta di una stabile organizzazzione. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale ( il commissionario per inciso è chi effettua la compravendita commerciali e finanziaria per conto di terzi o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita' di agenti indipendenti. Quindi se un azienda ha un agente negli Stati Uniti che la rappresenta e tale agente svolge l'attività di agente che per altre società, ed è il suo mestiere, la sua presenza non costituisce una stabile organizzazzione per conto dell'azienda rappresentata. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 8/15

9 Mettiamo che ci sia una società americana che controlla una società italiana, e questa società americana magari ha anche un proprio ufficio in Italia. Il fatto che ci sia tale relazione, non trasforma la società americana in una stabile organizzazzione per la società italiana che semplicemente viene controllata. Chiarita questa definizione iniziale, veniamo al tema più importante che è quello dei redditi immobiliari. Qui dice Articolo 6. Articolo 6. Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali, situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Per qualunque reddito ricavato da immobili situati negli Stati Uniti, ad esempio, anche se ricavato da un cittadino italiano, si pagheranno le tasse negli Stati Uniti. 2. L'espressione «beni immobili» («real property») ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Se parliamo di immobili negli Stati Uniti quello che fa fede è la legge degli Stati Uniti e le regole degli Stati Uniti, le definizioni date a questi immobili negli Stati Uniti. Quindi questi due articoli chiariscono il fatto che, se un residente, dovunque si trovi percepisce redditi immobiliari da beni che si trovano nell'altro Stato, tali redditi sono assoggettati alle tasse dell'altro Stato. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. Quindi qualunque tipo di reddito da beni immobile, cade nella definizione del paragrafo uno, che andiamo a rivederla e dice: 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali, situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Quindi non importa a quale sia il tipo di reddito immobiliare che la persona o l'azienda ricava, tale reddito è imponibile unicamente nello Stato in cui si trova l'immobile. Un italiano che investe negli Stati Uniti, ricava redditi da investimenti immobiliari, pagherà le tasse unicamente negli Stati Uniti. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 9/15

10 Il paragrafo 4 dice: 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente. Quindi non importa se il proprietario di questi beni immobili che si trovano nell'altro Stato è un privato o una azienda, la regola si applica in ogni caso. Vediamo ora agli utili delle imprese. Articolo 7. Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. E qui ci fa comodo aver definito prima la stabile organizzazzione. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. Quindi se un imprenditore italiano avvia una società negli Stati Uniti e questa società produce utili, tali utili sono imponibili soltanto negli Stati Uniti a meno che l'impresa non svolga la sua attività anche in Italia per mezzo di una filiale o di una stabile organizzazione come è stata definita prima. Vediamo invece cosa succede nel caso in cui ci sia una stabile organizzazione. Leggiamo il paragrafo Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate. In pratica, nel caso in cui un azienda abbia sede in due stati, Italia e Stati Uniti, i redditi nei due Stati vengono calcolati come se le due sedi fossero di fatto indipendenti e operassero in modo del tutto disgiunto dall'altra sede. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 10/15

11 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attivita' svolte dalla stessa stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. Perciò, nel caso in cui ci sia una società che ha una filiale in un altro Stato, mettiamo in una società americana che è una filiale in Italia, la società italiana porterà in deduzione le spese per le sue attività locali e in più potrà portare in deduzione anche una quota delle spese, delle attività amministrative e di management in generale che vengono fatte negli Stati Uniti e che verranno attribuite probabilmente alla filiale italiana come spese interne da pagare alla casa madre. Rivediamo il punto 6 un concetto importante che dice: i redditi o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione o base fissa durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente in cui tale stabile organizzazione o base fissa e' situata anche se i pagamenti sono differiti fino a quando tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere. Quindi il fatto che la stabile organizzazione sia la sede fissa di un'azienda che si trova negli Stati Uniti o in Italia e che paga le tasse dove si trova, è un criterio che rimane valido fin tanto che la società rimane in vita anche se le tasse sono pagate in differita. Passiamo ora ai dividendi. Articolo 10. Dividendi 1. I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Mettiamo che ci sia una società americana, la società americana è quindi residente negli Stati Uniti essendo stata formata all'interno degli Stati Uniti, e paga i dividendi a persone italiane che sono invece residenti in Italia. A questo punto, le persone residenti in Italia devono pagare le tasse su tali dividendi e le pagano in Italia. Però il punto 2 dice: 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato (quindi se siamo negli Stati Uniti, i dividendi della società statunitense possono essere tassati anche negli Stati Uniti benché siano destinati a un cittadino italiano. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 11/15

12 Però qui specifica), ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi e' un residente dell'altro Stato contraente, (in questo caso un italiano ) l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' una societa' che ha posseduto almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della societa' che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi, avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati, e (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. La società, mettiamo che sia una Corporation, ha avuto utili e tali utili sono stati tassati negli Stati Uniti e vengono tassati unicamente negli Stati Uniti. Dopo di che gli utili restanti vengono trasformati in dividendi che vengono distribuiti ai soci, agli azionisti e alcuni di questi soci o azionisti sono in Italia. In tal caso, le tasse su tali dividendi possono anche essere pagate negli Stati Uniti, però nei limiti descritti prima. Quindi il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è un azienda che ha almeno il 25% delle azioni della azienda che distribuisce i dividendi, oppure il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. 3. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. In pratica dice che la definizione di dividendi viene stabilita dalle leggi dello Stato in cui si trova la società, nel nostro caso se la società è negli Stati Uniti e i soci sono italiani, saranno le leggi americane che stabiliscono che cosa è un dividendo. Il punto 4 è molto importante che dice: 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 ( e andiamo a riverderle, punto 1 dice: 1 dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente, a ad un residente di un altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 12/15

13 Quindi i dividendi pagati a un cittadino italiano, la società americana sono imponibili in Italia, e il punto 2 tra i dividendi possono essere anche tassate negli Stati Uniti secondo le modalità che abbiamo visto prima, la disposizione di questi paragrafi non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente esertciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione egli situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa egli situata e la partecipazione generatrice dividendi egli si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente, secondo la propria legislazione. Quindi se un cittadino italiano ottiene i dividendi di una società americana, mediante un'attività commerciale o industriale, una stabile organizzazione, perciò con una sua azienda sul posto, di fatto paga le tasse unicamente negli Stati Uniti, almeno cosi è quello che dice questo paragrafo della legge. Saltiamo ora in avanti e andiamo agli utili Capitale. Articolo 13. Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Se un cittadino italiano aliena immobili negli Stati Uniti e ottiene degli utili, tali utili sono tassabili negli Stati Uniti. 2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Quindi qualsiasi tipo di utile proveniente dall'alienazione di beni immobili appartenenti a un'azienda con sede stabile negli Stati Uniti, anche se a beneficio di un cittadino italiano, viene tassato negli Stati Uniti. Sentiamo in avanti andiamo al paragrafo 3 dell'articolo 23, che dice: Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 13/15

14 3. Se un residente dell'italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione (senza tenere conto del paragrafo 2 (b) dell'articolo 1 (Soggetti) ), l'italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente). Qui si autorizza l'italia a inserire nel cumulo dei redditi di un italiano, anche redditi prodotti negli Stati Uniti, a meno che sia previsto in questa Convenzione, che non devono essere inclusi. Come abbiamo detto visto nei vari casi. Nel caso vengono inclusi, l'italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Se uno ha già pagato le tasse sul reddito prodotto negli Stati Uniti e l'italia comunque inserisce tale reddito nel comune dei redditi della persona o dell'azienda, tale reddito può essere ridotto della tassa già pagata fino ad eliminare totalmente il reddito in pratica. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata dove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. Ai fini dell'applicazione del credito italiano con riferimento all'imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 (a) e 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito. Qui in pratica dice che se l'italiano ha già deciso di pagare le tasse di sua spontanea volontà in Italia, sui redditi prodotti anche all'estero, queste tasse non verranno dedotte dal cumulo complessivo. Più avanti si specifica più chiaramente che l'espressione beni immobili, per quanto concerne negli Stati Uniti comprende, una partecipazione (interest) di beni immobili negli Stati Uniti, in modo da essere chiari. Più avanti poi specifica che un residente di uno Stato contraente in Italia o Stati Uniti, ha il diritto a tutti i benefici previsti dalla Convenzione a condizione che il residente sia una persona fisica o una società. Il documento poi descrive molte altre situazioni e modalità di generazione degli utili nelle varie situazioni. Qui abbiamo evidenziato quelli che sono relativi in modo particolare alla creazione di società commerciale negli Stati Uniti, oppure alla creazione di una società che operi in ambito immobiliare. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 14/15

15 Le regole descritte sono magari abbastanza chiare, tuttavia questa è la base per poi consultare un consulente fiscale in Italia in modo da verificare la propria situazione individuale e trovare la strategia migliore e poi adattare la propria strategia fiscale negli Stati Uniti cosi che siano perfettamente in sintonia. E con questo concludiamo questa lezione dedicata all'analisi della legge che previene alla doppia tassazione tra Italia e Stati Uniti e che regola la gestione delle tasse per un cittadino italiano che operi negli Stati Uniti e vuole direttamente in quanto residente o in quanto imprenditore a distanza. Roberto Mazzoni Questa pubblicazione ha l obiettivo di fornire informazioni accurate e autorevoli sull argomento trattato basandosi sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Gli esempi forniti hanno uno scopo unicamente illustrativo e la pubblicazione viene distribuita con l intesa che né l editore né l autore sono impegnati nel fornire servizi legali, contabili, fiscali o qualsiasi altro tipo di servizio professionale e non si assumono alcuna responsabilità sull uso che ne verrà fatto. Se vi serve assistenza legale, fiscale o qualsiasi altro tipo di assistenza da parte di un esperto, dovrete procurarvi i servizi di un professionista competente. Qualsiasi consiglio di natura fiscale incluso in questa pubblicazione scritta oppure elettronica (incluso qualsiasi file video oppure audio che vi sia collegato) non è stato creato con l intenzione di essere usato, e non può essere usato dal contribuente, al fine di evitare qualsiasi tipo di sanzione che possa essere imposta sul contribuente da qualsiasi autorità o agenzia fiscale governativa. This publication is intended to provide accurate and authoritative information with regard to the subject matter covered based upon information available at the time of publication. Examples given are for illustrative purpose only and the publication is distributed with the understanding that neither the publisher nor the author is engaged in rendering legal, accounting, tax or other professional services and assume no liability whatsoever in connection with its use. If legal, tax or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. Any tax advice included in this written or electronic publication (including any video or audio files connected with it) was not intended or written to be used, and it cannot be used by the taxpayer, for the purpose of avoiding any penalties that may be imposed on the taxpayer by any governmental taxing authority or agency. Modulo 5 Lezione 8 Evitare la doppia tassazione Italia-USA- Corso Azienda Pag. 15/15

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