La movimentazione delle quota sociali

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1 La movimentazione delle quota sociali Gianfranco Costa Francesco Burzacchi Alessandro Tatone Aggiornata al

2 LA FISCALITA DELLE RISERVE 2

3 RISERVE FISCALI RISERVE DI UTILI RISERVE DI CAPITALE Riserve che in caso di distribuzione concorrono alla formazione del reddito del percipiente Riserve che in caso di distribuzione non concorrono alla formazione del reddito del percipiente ma diminuiscono il costo fiscale della partecipazione 3

4 LE DISPOSIZIONI MODIFICATE FINANZIARIA 2008 FINANZIARIA 2008 ALIQUOTA IRES 27,5% Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell IRES disposta dal co. 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli artt. 47, co. 1, 58, co. 2, 59 e 68, co. 3, del TUIR 4

5 LA TASSAZIONE FINO AL PARTECIPAZIONI QUALIFICATE O MENO DETENUTE IN REGIME D IMPRESA Persone fisiche Società di capitali enti commerciali e non commerciali Dividendo imponibile 40% Dividendo imponibile 40% Dividendo imponibile 5% Dividendo imponibile 5% 5

6 LA TASSAZIONE FINO AL PARTECIPAZIONI NON DETENUTE IN REGIME D IMPRESA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE Dividendo imponibile 40% 40% IMPOSTA SOSTITUTIVA 12,50% (ritenutaalla allafonte atitolo definitivo) 6

7 DIVIDENDI E PLUSVALENZE D.M Revisione della fiscalità dividendi e capital gain (in attuazione Finanziaria 2008) Percentuale imponibilità dividendi partecipazioni qualificate 49,72%, con decorrenza dalle distribuzioni di utili formati dall esercizio 2008 Nulla cambia per le partecipazioni non qualificate Plusvalenze (anche per partecipazioni in società di persone): - Modifica percentuale esenzione per cessioni di partecipazioni detenute da imprese Irpef imprenditori (esenzione scende dal 60% al 50,28%) - Modifica percentuale imponibilità per cessioni persone 7 fisiche (la quota imponibile sale dal 40% al 49,72%)

8 STRATIFICAZIONE RISERVE PRESUNZIONE DECORRENZA PLUSVALENZE DIVIDENDI E PLUSVALENZE In apposito prospetto del quadro RF deve essere tenuta apposita distinzione tra: - Riserve maturate entro il 2007 (tassazione in capo al socio per il 40%) - Riserve maturate dal 2008 (tassazione in capo al socio per il 49,72%) Presunzione assoluta secondo cui si intendono distribuite per prime le riserve generate con utili ante 2008, con conseguente tassazione in capo al socio per il 40% Nulla è detto per altri utilizzi (ad esempio copertura perdite): dovrebbe quindi esserci discrezionalità nell utilizzo delle riserve Per plusvalenze conseguite nel 2007 ed incassate nel 2009, tassazione del 40% 8

9 PRESUNZIONE DISTRIBUZIONE applicabile dal 1 gennaio 2004 Art.47, co. 1, 2 periodo TUIR non rileva la delibera assembleare se la società ha una dotazione di riserve di capitale e di riserve di utili - si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili ai fini fiscali Regola che vale per tutte le distribuzioni dal : -deve essere data comunicazione ai soci -sugli utili deve essere applicata la ritenuta 9

10 LA PRESUNZIONE DI PREVENTIVA DISTRIBUZIONE DI UTILI (Art. 47, co. 1, ultimo periodo, del Tuir) Si applica quando si distribuiscono riserve di capitali (art. 47, co. 5, Tuir) Sfuggono alla regola le riserve in sospensione e le riserve non distribuibili Differenza tra riserve disponibili e riserve distribuibili La questione della riserva legale 10

11 Disciplina della distribuzione delle riserve di capitale Art. 47, co. 5 e 6 Comma 5 Non sono utili le somme e i beni ricevuti dai soci di società Ires a titolo di ripartizione di riserve costituiti con: sovraprezzi di emissione; interessi di conguaglio; versamenti a fondo perduto o in conto capitale; saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta Comma 6 In caso di aumento del Cap. Soc. mediante passaggio di riserve a capitale le nuove azioni o quote ovvero l aumento del val. nom. delle stesse non configurano utile tuttavia se l aumento è avvenuto con riserve di utili la riduzione del capitale deliberata successivamente è considerata distribuzione di utile 11

12 DISTRIBUZIONE RISERVE DI CAPITALE Art. 47, co. 5, TUIR La distribuzione di riserve di capitale non costituisce utile ma diminuisce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione Esempio: Riserve di capitale distribuite 300 Costo della partecipazione (A) 400 (B) 200 Caso A = costo della partecipazione 100 Caso B = problema del sottozero 12

13 PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE FUNZIONE del prospetto: Raccordo tra voce contabile e natura fiscale delle riserve Monitoraggio della corretta tassazione in caso di: - distribuzione - utilizzo per altre finalità Verifica dell applicazione della presunzione dell art. 47, co. 1, ultimo periodo Prioritaria distribuzione delle riserve di utili non in sospensione 13

14 PROSPETTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE Quantità di FONDI iniziale Quantità di FLUSSI per incrementi e decrementi Quantità di FONDI finale 14

15 LE RISERVE NELLA TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA SNC/SAS SRL/SPA Art.170, co. 3 TUIR RISERVE UTILI GIA TASSATI PER TRASPARENZA NO TASSAZIONE SUL SOCIO A CONDIZIONE CHE CI SIA UNA SPECIFICA DENOMINAZIONE NEL BILANCIO Informazione su prospetto capitale e riserve (RF 115) 15

16 LE RISERVE NELLA TRASFORMAZIONE REGRESSIVA SRL/SPA SNC/SAS DISTRIBUZIONE RISERVE EX SOC. CAPITALE NO SOCI RN 10 MONITORAGGIO RS 3 PROBLEMI: A. COME TASSATO IL SOCIO? QUADRO RL? B. SOC. DI PERSONE NO SOSTITUTO D IMPOSTA. REGIME SOCIO? C. RILEVA PART. QUAL/NON QUAL. PERCENTUALI? 16

17 Trasferimento delle quote nelle srl 17

18 Quote (art. 2468) In via generale: - sono assegnate ai soci in misura proporzionale al conferimento - La quota è unica, e quindi potremo dire che: - Il socio Alfa ha una quota di corrispondente al 30% del capitale sociale - i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno 18

19 Quote (art. 2468) Deroghe: Esse devono essere contenute nell atto costitutivo Fra i soci possono essere diverse: le entità riguardanti il conferimento da quelle attinenti la partecipazione Fra i soci possono essere diversi i diritti (co. 3): alla partecipazione alla vita sociale: alcuni possono amministrare, altri no alla partecipazione agli utili: alcuni incassano prima altri dopo 19

20 Trasferimento delle Quote (art. 2469) Le quote sono liberamente trasmissibili: per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo diversa disposizione dell atto costitutivo Se è disposta l intrasferibilità assoluta o il trasferimento è subordinato al gradimento di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti o vi sono condizioni o limiti che impediscono il trasferimento per successione: il socio o i suoi eredi hanno diritto di recedere dalla società: L atto costitutivo può stabilire che il recesso non possa avvenire prima di 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota 20

21 Efficacia e pubblicità della Cessione Quote (2.470) In caso di conflitto tra due acquirenti della medesima partecipazione nella s.r.l., la pubblicità nel Registro delle Imprese ha effetto dichiarativo L art riconosce: la prevalenza di chi per primo e in buona fede effettua l adempimento pubblicitario, indipendentemente dalla priorità della data di stipula della cessione Di fronte alla Società il trasferimento ha effetto dall iscrizione nel libro soci, ora sostituito dal R.I.: su richiesta dell alienante o dell acquirente con presentazione della ricevuta di deposito al R.I. con presentazione dell atto di trasferimento 21

22 Funzione del registro imprese (2470, co. 2) La cessione delle quote deve essere fatta con sottoscrizione autentica e deve essere depositata entro 30 giorni al Registro delle imprese nella cui circoscrizione c è la sede della società La riforma del diritto societario porta con sé una radicale svolta nella funzione pubblicitaria del Registro delle imprese, esaltandone la funzione di sicurezza nella contrattazione che ha per oggetto la cessione di partecipazioni al capitale delle società a responsabilità limitata Esempio: se Tizio vende la sua quota del 40% nella Srl Alfa prima a Caio e poi a Sempronio, tra i due acquirenti prevale quello che per primo provvede alla iscrizione al Registro delle Imprese. 22

23 Recesso del socio (2473 c.c) Prima di tutto è opportuno ricordare che il dettato normativo espressamente richiama alle norme dell atto costitutivo inerenti il recesso, le quali dovranno stabilire: a chi il socio invierà la comunicazione di recesso e come dovrà inviare tale notizia (raccomandata, fax, ecc.). 23

24 Cause: Recesso del socio (2473 c.c) qualora venga modificato l oggetto sociale; qualora vi sia una modifica alla tipologia di società; se sia stato dato atto alla fusione o alla scissione o alla revoca dello stato di liquidazione; quando sia stata trasferita la sede all estero; a seguito di modifica dell atto costitutivo siano state eliminate una o più cause di recesso; Modifiche statutarie che implicano una sostanziale modifica dell oggetto sociale rispetto all atto costitutivo; siano stati modificati i diritti dei soci rispetto all atto costitutivo o di attribuzioni di mansioni amministrative a singoli soci; nel caso di società contratta a tempo indeterminato, il socio può recedere in qualunque momento con un preavviso di almeno 180 giorni: L atto costitutivo può prevedere un preavviso superiore, ma questo non può eccedere l anno. 24

25 Recesso del socio Il recesso non diverrà effettivo e se già esercitato perde la sua efficacia quando: la società revoca la delibera di recesso anticipato; qualora venga deliberato lo scioglimento della società. In linea temporale l efficacia del recesso decorre dalla liquidazione della quota: fino ad allora il socio può esercitare tutti i diritti. 25

26 Recesso del socio La quota da rimborsare si valuta in proporzione al patrimonio sociale stimato al suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso Se c è disaccordo la determinazione è compiuta con relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del tribunale E possibile attingere (tramite Statuto) alla normativa della s.p.a. che per la valutazione consente l adozione di criteri diversi 26

27 Recesso del socio Il rimborso va eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso e può avvenire mediante: 1. Acquisto da parte degli altri soci in proporzione alla quota posseduta 2. Acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci 3. Utilizzo di riserve disponibili 4. in mancanza di riserve, riducendo in proporzione il capitale sociale Se nessuno dei criteri può essere seguito la società va posta in liquidazione 27

28 Esclusione del socio (2473-bis) In via generale, l atto costitutivo può prevedere casi di esclusione del socio per giusta causa La quota da rimborsare segue le regole previste per il recesso del socio Consigliato prevedere nello statuto la quantificazione dei danni provocati dal socio Non si può però procedere alla riduzione del capitale sociale per rimborsare il socio Se non è possibile seguire i criteri previsti dalla legge, la società deve essere messa in liquidazione 28

29 Esclusione del socio (2473-bis c.c.) Sono prevedibili, nello statuto, altre cause: concorrenza sleale (già definito per le snc dall art. 2301); uso di beni sociali per fini personali; mancanza del rapporto fiduciario; temporanea o definitiva interdizione da pubblici uffici;... 29

30 Partecipazioni detenute FUORI dall attività d impresa 30

31 Valutazione delle quote L art. 68, co. 6, del DPR 917/76: Le plusvalenze o le minusvalenze sono costituite dalla differenza fra: Corrispettivo percepito o il valore normale dei beni rimborsati Costo o il valore di acquisto, assoggettato a tassazione Aumentato di ogni onere inerente la loro produzione ad esclusione degli interessi passivi (cm 165/E/1998) Imposta successioni e donazioni Spese notarili Commissioni d intermediazione Tassa contratti di borsa Versamenti a fondo perduto o in c/ capitale, rinuncia di crediti (cm 52/E/2004) 31

32 Valutazione delle quote TABELLA DI SINTESI CALCOLO PLUSVALENZA Valida sia per partecipazioni qualificate che non qualificate Elemento Segno Corrispettivo percepito + Costo di acquisto - Altri oneri - Redditi di capitale maturati, ma non ancora riscossi - 32

33 Particolarità: Valutazione delle quote Azioni o quote ricevute per successione È considerato valore di acquisto quello dichiarato o definito agli effetti dell imposta di successione Per i titoli esenti da imposta di successione, il valore normale alla data di apertura della successione Azioni e quote ricevute in donazione Il costo di acquisto assunto dal DONANTE 33

34 Valutazione delle quote Particolarità: Fusioni e scissioni Il concambio senza conguaglio non genera materia imponibile Tale valore sarà quello di riferimento per le future cessioni Il concambio con conguaglio: Per il ricevente genera reddito imponibile secondo le regole dei redditi di capitale partecipazioni qualificate: imponibile il 49,72% Partecipazioni non qualificate: applicazione dell imposta sostitutiva del 12,5% sull intero conguaglio Per l erogante genera costo di acquisto 34

35 Valutazione delle quote Particolarità: società Trasparenti Per società trasparenti si intendono: Società di persone ed assimilate, indipendentemente dall attività svolta Società di capitali che hanno optato per la trasparenza (artt. 115 e 116 del Tuir) (CM 52/E/2004) 35

36 Valutazione delle quote Particolarità: società Trasparenti Art. 68, co. 6: stabilisce la seguente modalità di calcolo del costo della partecipazione: Elemento Segno Costo di acquisto + Oneri accessori + Utili imputati per trasparenza + Perdite attribuite per trasparenza - Utili distribuiti, fino a concorrenza di quelli imputati - 36

37 Valutazione delle quote Particolarità: rivalutazioni Il nuovo valore attribuito alle partecipazioni, qualificate e non, a seguito delle leggi di rivalutazione (l ultima è la L. 244/2007) seguono le seguenti regole Recesso Tipico (annullamento delle quote): la rivalutazione non ha efficacia Recesso Atipico (cessione della quota): la rivalutazione ha efficacia 37

38 Recesso-esclusione & fisco Il recesso genera redditi di capitale (non redditi diversi): L art. 47, co. 7 del Tuir recita: le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società ed enti costituiscono utile, per la parte che eccede il prezzo pagato per l acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate Le regole di determinazione del reddito si applica sia ai soci delle società di persone che ai soci delle società soggette a IRES 38

39 Recesso-esclusione & fisco Non costituiscono utili (art. 47, co. 5): Le somme ricevute dai soci delle società IRES a titolo di: Ripartizione di riserve o fondi costituiti con soprapprezzi di emissione di azioni o quote; Interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; Versamenti dei soci fatti a fondo perduto o in conto capitale; Saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposte. Queste somme, quando sono ricevute dai soci diminuiscono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote 39

40 Recesso-esclusione & fisco Qualificazione dell introito: Recesso tipico, che si realizza quando vi è l annullamento delle azioni o delle quote del socio In questo caso si genera reddito di capitale, tassato ai sensi dell art. 47, co. 7 del Tuir (in tal senso CM 26/E/2004) Da inserire in quadro RL sez. I-A rigo RL2 Recesso atipico, nel caso di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni agli altri soci o a terzi In questo caso si applicano le disposizioni sul capital gain, inquadrabili quali redditi diversi Da inserire in quadro RL sez. II-A rigo RL7 (in tal senso CM 26/E/2004) 40

41 Recesso-esclusione & fisco Modalità di imposizione: Società di capitali Secondo il principio di cassa Ordinaria, con imponibilità del 49,72% del reddito Sostitutiva 12,5%, sull intero reddito No tassazione separata Società di persone Secondo il principio di competenza Tassazione ordinaria: Per le partecipazioni possedute da non più di 5 anni Per opzione con le partecipazioni possedute da più di 5 anni Tassazione separata, per le partecipazioni possedute da almeno 5 anni 41

42 Recesso-esclusione & fisco SCHEDA DI SINTESI Partecipazione Soci di soggetti IRES Tipo reddito Quota imponibile RECESSO TIPICO Imposta Norma Qualificata Capitale RL 2 49,72% Ordinarie Art. 47, co. 7, Tuir Non qualificata Capitale RL 2 100% RECESSO ATIPICO Sostitutiva 12,5% Art. 27, co. 1, DPR 600/73 Qualificata Capitale RL 2 49,72% Ordinarie Art. 68, co. 3, Tuir Non qualificata Capitale RL 2 100% Soci di società di persone Sostitutiva 12,5% Art. 5, co. 2, DLgs 461/97 D impresa quadro RH 100% Ordinaria Art. 20-bis, Tuir D impresa quadro RM 100% Separata Art. 17, Tuir 42

43 Regimi di imposizione 43

44 Regimi di imposizione Norme di riferimento: Art. 67 del Tuir: contiene l elenco delle fattispecie che costituiscono redditi diversi Art. 68 del Tuir: contiene le modalità di calcolo della plusvalenza Art. 5, D.Lgs: 461/1997: assoggetta ad imposta sostitutiva 12,5% le partecipazioni non qualificate (regime dichiarativo) Art. 6, D.Lgs: 461/1997: disciplina il regime opzionale di applicazione dell imposta sostitutiva (regime risparmio amministrato) Art. 7, D.Lgs: 461/1997: recante la disciplina dell imposta sostitutiva sul risultato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) 44

45 Regimi di imposizione Generano plusvalenza le cessioni a titolo oneroso in caso di (art. 9, co. 5, Tuir CM 165/E/2008): Compravendite Permute Conferimenti in società Atti costitutivi o traslativi di diritti reali di godimento 45

46 Regimi di imposizione Non generano capital gain: Trasferimenti a titolo gratuito (successioni e donazioni) L assegnazione in concambio di azioni e quote in seguito a fusioni e scissioni Gli atti di scioglimento di comunione con divisione in natura e senza conguaglio (cm 165/E/1998 e DRE Lombardia ris del ) L esercizio di opzione di acquisto o sottoscrizione Gli atti di intestazione a società fiduciaria Rinuncia al diritto di opzione Il recesso, la riduzione del capitale esuberante o la liquidazione, anche concorsuale di cui all art. 47, co. 7, Tuir In quanto costituiscono redditi di capitale 46

47 Regimi di imposizione Partecipazioni qualificate Redditi diversi: Art. 67 del Tuir: contiene l elenco delle fattispecie che costituiscono redditi diversi Art. 68 del Tuir: contiene le modalità di calcolo della plusvalenza Tali regole sono applicabili: Alle persone fisiche residenti non imprenditori Alle società semplici Agli enti non commerciali residenti Ai soggetti non residenti, purché il reddito si consideri conseguito in Italia ai sensi dell art. 23 del Tuir (di società residenti) (vedi dia seguente) Segue 47

48 Regimi di imposizione Partecipazioni qualificate Particolarità: L art. 67 trova applicazione anche con riguardo alle cessioni poste in essere da società fiduciarie, in quanto i trasferimenti a terzi non costituiscono cessioni effettuate dal fiduciario Ma cessioni effettuate dal fiduciante (cm , n. 28) Soggetti non residenti: l art. 23 stabilisce che si considerano prodotti in Italia: I redditi d impresa derivanti da attività esercitate in Italia mediante stabile organizzazione (lett. e, co. 1) Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (lett. f, co. 1) Segue 48

49 Regimi di imposizione Partecipazioni qualificate Partecipazioni qualificate: Ambito oggettivo Società di persone residenti e soggetti equiparati di cui all art. 5 del Tuir Escluse le associazioni fra professionisti ed artisti) Società ed enti commerciali di cui all art. 73, co. 1, lett. a) e b) del Tuir Società ed enti non residenti di cui all art. 73, co. 1, lett. d), dove vanno ricompresi le associazioni fra professionisti e gli enti non commerciali Segue 49

50 Regimi di imposizione Partecipazioni qualificate Partecipazioni qualificate: Quantificazione. Le partecipazioni oggetto della cessione devono: avere una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 2% per i titoli negoziati 20% per i non negoziati Oppure, avere una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al: 5% per i titoli negoziati 25% per i non negoziati Segue 50

51 Regimi di imposizione Partecipazioni qualificate Partecipazioni qualificate: previsione antielusiva Al fine di evitare operazioni elusive tramite il frazionamento di cessione di partecipazioni Ai fini del calcolo delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione, si devono considerare: le cessioni effettuate nel corso di 12 mesi Anche se effettuate con soggetti diversi Anche se ricadenti in un periodo d imposta precedente CM 52/2004: qualora il contribuente, dopo avere effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere, nell arco dei 12 mesi dalla prima cessione, altre cessioni che comportino il superamento delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si realizza una cessione di partecipazione qualificata Segue 51

52 Regimi di imposizione Partecipazioni qualificate Partecipazioni detenute a titolo di usufrutto o nuda proprietà CM 165/E/1998: nel caso di cessione dell usufrutto o della nuda proprietà si dovrà calcolare la quota ceduta secondo la seguente formula: Partecipazione ceduta = valore nominale delle azioni x Valore di usufrutto Valore piena proprietà Dove il valore dell usufrutto si determina secondo le norme dell imposta di registro (art. 46 e 48 del DPR 131/1986): Valore usufrutto = valore piena proprietà x interesse x coefficiente Segue 52

53 Regimi di imposizione Partecipazioni qualificate Partecipazioni detenute in regime di comunione CM 16/1985 e RM 131/2002: nel caso di azioni o quote in comunione, la loro cessione allo stato indiviso va attribuita, anche ai fini della percentuale, a ciascun cedente in proporzione della rispettiva quota di proprietà Tale regola risulta applicabile: Alla comunione pro-indiviso (come nel caso di comunione ereditaria) Alla comunione legale fra coniugi Segue 53

54 Regimi di imposizione Partecipazioni qualificate Tassazione delle plusvalenze delle partecipazioni qualificate Art. 68, co. 3, Tuir: le plusvalenze (da cessione di partecipazioni qualificate)., per il 40% (dal : 49,72%) del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40% (dal : 49,72%) dell ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate. Segue 54

55 Regimi di imposizione Partecipazioni qualificate Quindi: La plusvalenza viene tassata parzialmente: il 49,72% di essa; Le plusvalenze di partecipazioni qualificate si compensano con le minusvalenze di partecipazioni qualificate In assenza di plusvalenze qualificate, le minusvalenze non potranno essere recuperate 55

56 Regimi di imposizione Partecipazioni non qualificate Norme di riferimento: Art. 5, D.Lgs: 461/1997: assoggetta ad imposta sostitutiva 12,5% le partecipazioni non qualificate Autoliquidazione in dichiarazione annuale dell imponibile e dell imposta sia delle plusvalenze qualificate che delle non qualificate (regime dichiarativo) Segue 56

57 Regimi di imposizione Partecipazioni non qualificate Tassazione delle plusvalenze delle partecipazioni NON qualificate Sono partecipazioni non qualificate quelle che: Hanno una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria pari o inferiore al 2% per i titoli negoziati 20% per i non negoziati Oppure, hanno una partecipazione al capitale o patrimonio pari o inferiore al: 5% per i titoli negoziati 25% per i non negoziati Si riferiscono ad azioni di risparmio non convertibili o a quote di partecipazione in enti non commerciali residenti a prescindere dalle percentuali di partecipazione 57

58 Regimi di imposizione Partecipazioni non qualificate Partecipazioni NON qualificate Regime di imposizione: In sede di dichiarazione annuale Si applica una imposta sostitutiva del 12,5% Sulla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze da partecipazioni non qualificate Se le minusvalenze, in un periodo, sono superiori alla plusvalenze, l eccedenza Può essere dedotta negli anni successivi Fino al 4 anno successivo Dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate 58

59 Regimi di imposizione Partecipazioni non qualificate Norme di riferimento: Art. 6, D.Lgs: 461/1997: disciplina il regime opzionale di applicazione dell imposta sostitutiva sulle plusvalenze delle partecipazioni non qualificate Mediante intervento dell intermediario presso il quale sono in deposito i titoli (regime del risparmio amministrato) 59

60 Regimi di imposizione Partecipazioni non qualificate Risparmio amministrato: È un regime opzionale rispetto al regime dichiarativo Il prelievo delle imposte viene effettuato dall intermediario, che diviene sostituto d imposta dell investitore L investitore non dovrà presentare dichiarazione per tali introiti Sulle plusvalenze realizzate viene applicata l imposta sostitutiva del 12,50% Esclusione dalle regole sul monitoraggio fiscale, per cui il contribuente beneficia del pieno anonimato nei confronti dall Amministrazione finanziaria Con il risparmio amministrato: Il prelievo fiscale avviene al momento del realizzo della plusvalenza, a seguito di operazioni di disinvestimento È possivile compensare le minusvalenze solo con le plusvalenza 60

61 Regimi di imposizione Partecipazioni non qualificate Risparmio amministrato: Oggettivamente il regime si applica: Plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate (lett. c-bis, art. 67) Plusvalenze da cessione di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, oggetto di cessioni a termine, di metalli preziosi e di quote di partecipazione in organismi d intervento collettivo (lett. c-ter, art. 67) Differenziali e altri proventi derivanti da contratti derivati (lett. c-quater, art. 67) Plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante i rapporti o le altre cessioni (lett. c-quinquies, art. 67) 61

62 Regimi di imposizione Partecipazioni non qualificate Risparmio amministrato: Operazioni escluse dal risparmio amministrato: Plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate Plusvalenze su partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati di società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, senza presentazione di interpello disapplicativo Plusvalenze realizzate mediante cessione di valute estere derivanti da depositi in conti correnti 62

63 Regimi di imposizione Partecipazioni non qualificate Norme di riferimento: Art. 7, D.Lgs: 461/1997: recante la disciplina dell imposta sostitutiva sul risultato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) 63

64 Regimi di imposizione Partecipazioni non qualificate Risparmio gestito: Con la gestione individuale di patrimoni: Ogni anno sul risultato complessivo netto maturato nell ambito del contratto di gestione Viene calcolata e versata l imposta sostitutiva del 12% Il contribuente non è soggetto alle regole sul monitoraggio fiscale Quindi, con il regime del RISPARMIO GESTITO: Il momento per la tassazione dei proventi avviene sul maturato È prevista la tassazione, anno dopo anno, degli incrementi di valore subiti da un dato patrimonio, indipendentemente dall effettivo incasso È possivile compensare le minusvalenze, oltre con le plusvalenza, anche con gli eventuali redditi di capitale (compensazione 64 eterogenea

65 Regimi di imposizione Partecipazioni non qualificate Risparmio gestito: Oggettivamente possono essere oggetto di trattazione nel risparmio gestito Le medesime fattispecie previste per il risparmio amministrato Ed in aggiunta anche le plusvalenze su valute diverse da quelle derivanti da cessioni a termine Alcuni redditi di capitale che sono assoggettati a tassazione in base al risultato complessivo maturato 65

66 Regimi di imposizione Partecipazioni non qualificate Risparmio gestito: Sono esclusi da questa gestione: Le partecipazioni qualificate Partecipazioni non qualificate di società con sede in paradisi fiscali 66

67 Regimi di imposizione Esenzione per reinvestimento in start-up 67

68 Regimi di imposizione Reinvestimento in start-up Norme di riferimento Art. 3, DL 112/2008: esenzione da imposizione per le plusvalenze reinvestite in start-up Plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate Possedute al di fuori dell esercizio d impresa Che siano reinvestite: In società di nuova costituzione In società di recente costituzione (3 anni) 68

69 Regimi di imposizione Reinvestimento in start-up Art. 3 DL 112/2008 Sintesi novità Introduce nuovi co. 6-bis e 6-ter all art. 68 del TUIR in materia di determinazione delle plusvalenze da capital gain Esenzione Irpef plusvalenze derivanti da: cessione quote di società commerciali (di persone e di capitali), realizzate da persone fisiche, nel rispetto di determinate condizioni Prassi C.M , n. 15/E Circolare Assonime , n

70 Regimi di imposizione Reinvestimento in start-up Soggetti interessati Soggetti che non agiscono nell esercizio d impresa, quindi: persone fisiche, società semplici soggetti non residenti in relazione a partecipazioni detenute in Itali ex art. 23 TUIR, non detenute nell ambito d impresa Enti non commerciali, se l operazione non viene effettuata nell esercizio d impresa 70

71 Regimi di imposizione Reinvestimento in start-up Ambito oggettivo Plusvalenze di cui all art. 67, lett. c) e c-bis), del Tuir: cessione di partecipazioni qualificate e non strumenti finanziari (definiti nell art. 44, co. 2, lett. a) la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società o dell affare in relazione ai quali gli strumenti sono stati emessi) contratti di associazione in partecipazione con apporto non di solo lavoro (descritti nell art. 109, co. 9, lett. B) 71

72 Regimi di imposizione Reinvestimento in start-up Requisiti temporal i L esenzione è condizionata al rispetto di precisi requisiti temporali, la cui verifica avviene in due tempi diversi: una 1^ verifica deve essere eseguita all atto del perfezionamento della cessione Una 2^ verifica riguarda il reinvestimento delle plusvalenze conseguite 1. All atto del perfezionamento della cessione 2. Reinvestimento plusvalenze Società partecipate: costituite da non più di 7 anni e possesso delle partecipazioni da almeno 3 anni Entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza: le plusvalenze devono essere reinvestite in società di persone o di capitali: costituite da non più di 3 anni e svolgenti la medesima attività 72

73 Regimi di imposizione Omogeneità attività Reinvestimento in start-up Dovrebbe essere: verificato all atto del reinvestimento delle somme, a nulla rilevando cambiamenti successivi Dovrebbe essere dato rilievo all attività principale, a nulla influendo eventuali attività secondarie: In materia di studi di settore, si è precisato con la C.M , n. 5/E, che per medesima attività deve intendersi quella compresa in un medesimo studio di settore, anche se codice Ateco diverso 73

74 Regimi di imposizione Reinvestimento in start-up Forme reinvestimento NB Sottoscrizione del capitale sociale Acquisto di partecipazioni da terzi Il reinvestimento ha ad oggetto: la plusvalenza e non la somma percepita per la cessione 74

75 Regimi di imposizione Limite quantitativo per esenzione Reinvestimento in start-up L esenzione non può eccedere: il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono cedute nei 5 anni precedenti la cessione, per acquisto o realizzazione di: - Beni materiali ammortizzabili (esclusi gli immobili) - Beni immateriali ammortizzabili - Spese per ricerca e sviluppo Considerazioni 1. Il riferimento temporale è ai 5 anni precedenti, e non ai 5 periodi d imposta precedenti 2. Nei beni immateriali dovrebbe rientrare anche l avviamento Rilevano solo gli investimenti o anche i disinvestimenti? Gli acquisti di beni usati rilevano? 75

76 Regimi di imposizione Reinvestimento in start-up Aspetti critici requisiti temporali Operazioni straordinarie: interrompono il periodo temporale? Il quintuplo dovrebbe essere riproporzionato alla quota di partecipazione ceduta Due anni per reinvestimento della plusvalenza: decorrenza dall incasso del corrispettivo (dovrebbe essere coerente con la ratio della norma: la norma parla di conseguimento ) Possesso triennale della partecipazione: pacchetti partecipativi acquisisti in più riprese, con solo alcune tranches che soddisfano il requisito triennale: dovrebbe applicarsi il Lifo di cui al co. 1-bis dell art. 67 del TUIR 76

77 Cessione di partecipazioni detenute in esercizio d impresa 77

78 Partecipazioni in esercizio d impresa Modalità di tassazione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni: 1. Regime ordinario di imposizione 2. Regime participation exempion o Pex 78

79 Partecipazioni in esercizio d impresa Ambito soggettivo Sono considerate in esercizio d impresa, le partecipazioni che: Sono detenute da soggetti IRES Sono detenute dai seguenti soggetti IRPEF: Società di persone ed equiparate Imprese individuali in contabilità ordinaria, i quali posso adottare il regime PEX Imprese individuali in contabilità semplificata, i quali NON possono adottare il regime PEX Salvo optare per la contabilità ordinaria 79

80 Partecipazioni in esercizio d impresa Ambito oggettivo L imprenditore deve detenere in contabilità: Quote di partecipazione in società di capitali Quote di partecipazione in società di persone Strumenti finanziari assimilati alle azioni e contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza Con apporto di solo capitale O con apporto di capitale e lavoro (è escluso l apporto di solo lavoro) 80

81 Partecipazioni in esercizio d impresa Requisiti PEX Le partecipazioni possono qualificarsi PEX se ricorrono i seguenti requisiti: a)ininterrotto possesso dal 1 giorno del 12 mese precedente a quello della cessione; b)classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c)residenza fiscale della società partecipata in uno stato o territorio NO black listi del DM Requisito richiesto per i 3 anni antecedenti la cessione d)esercizio da parte della partecipata di un impresa commerciale secondo le definizioni dell art. 55 del Tuir Requisito richiesto per i 3 anni antecedenti la cessione Tale requisito non è richiesto per le società quotate 81

82 Partecipazioni in esercizio d impresa Requisiti PEX Precisazioni: Nel caso di più acquisti effettuati durante l anno Si applica il criterio LIFO Calcolo del possesso in presenza di operazioni straordinarie Se la società risulta costituita da meno di 12 mesi, non è possibile considerarle PEX le quote e quindi vanno a tassazione ordinaria (cm 36/E/2004) Società risultanti da conferimento, fusione o scissione Assume rilievo anche il periodo del dante causa 82

83 Partecipazioni in esercizio d impresa Requisiti PEX Precisazioni: Società immobiliari. Art. 87, co. 1, lett. d): senza possibilità di prova contraria, si presume che l esercizio di attività commerciale non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l attività d impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati nell esercizio d impresa. Si considerano utilizzati nell esercizio d impresa gli immobili concessi in leasing e i terreni su cui la società partecipata svolge l attività agricola. scheda 83

84 Partecipazioni in esercizio d impresa Imprese immobiliari: Classificazione degli immobili Immobili che concorrono a determinare la prevalenza di commercialità Immobili merce Immobili utilizzati direttamente nell attività Impianti (anche se concessi in uso a terzi) Immobili concessi in leasing da parte di società di leasing Terreni su cui viene svolta attività agricola Immobili che concorrono a determinare la prevalenza di NON commercialità Immobili strumentali per natura concessi in uso a terzi (affitto, comodato, ecc.) Immobili ad uso abitativo concessi in uso a terzi 84

85 Partecipazioni in esercizio d impresa Imposizione PEX Per quanto riguarda l individuazione della quota imponibile, si applicano regole che variano secondo il possessore dei titoli: Soggetti IRES: è esente il 95% della plusvalenza (% modificate negli anni) Soggetti IRPEF: è esente il 50,28% della plusvalenza (per le cessioni effettuate fino al , l esenzione era del 60%) 85

86 Operazioni di fusione Valorizzazione del concambio 86

87 Concambio Operazione preliminare Valutazione dell azienda Metodo patrimoniale Metodo reddituale Metodo misto metodo finanziario 87

88 Concambio Determinazione del concambio spa Distinzione fra: Fusione per INCORPORAZIONE Fusione per UNIONE 88

89 Concambio Determinazione del concambio spa Fusione per INCORPORAZIONE. Formula: Rapporto di cambio = Valore economico incorporata Valore economico incorporante / N azioni incorporante N azioni incorporata 89

90 Concambio Determinazione del concambio spa Fusione per INCORPORAZIONE Esempio: Valore economico incorporante N azioni incorporante Valore economico incorporata N azioni incorporata / = Ciò significa che il valore economico di una azione dell incorporata è pari a 1, mentre quello dell incorporante è pari a 2 e, di conseguenza: I soci della incorporata riceveranno 1 azione della incorporante ogni 2 azioni della incorporata 90

91 Concambio Determinazione del concambio spa Fusione per UNIONE. Formula: Rapporto di cambio = Valore economico società fusa Valore economico società risultante dalla fusione / N azioni società risultante da fusione N azioni società fusa 91

92 Concambio Determinazione del concambio spa Fusione per UNIONE. Formula: Esempio: Valore economico società A N azioni società A Valore economico società B N azioni società B N azioni società C (risultante dalla fusione)

93 Concambio Determinazione del concambio spa Fusione per UNIONE. I rapporti di cambio per le società A e B sono i seguenti: Società A: Società B: / = / = Presumiamo ora che il capitale sociale della nuova società sia di , suddiviso in azioni. Il valore nominale, quindi, è di 20 per azione 93

94 Concambio Determinazione del concambio spa Fusione per UNIONE. Sulla base dei capitali economici delle società: Ai soci di A spetta 1/3 del capitale (infatti è 1/3 della somma dei valori economici), pari a azioni Quindi i soci di A per avere nuove azioni, devono darne (4/5 di ) Ai soci di B spetta 2/3 del capitale, pari a azioni Quindi i soci di B per avere azioni, devono darne (25/8 di ) 94

95 Concambio Concambio srl e società di persone I calcoli sono più semplici in quanto nel computo non entra il valore nominale Quindi è sufficiente determinare il rapporto fra i valori economici delle società per poi determinare il valore della quota spettante in base alla percentuale detenuta dal socio nella società che si estingue 95

96 Concambio Conguaglio in denaro Nel caso in cui non si voglia gestire il concambio, è possibile Attribuire una quantità paritetica di azioni della nuova società ed i soci che vedono migliorare la propria posizione (rispetto alle valutazioni della società), pagano agli altri soci una quota in denaro corrispondente: Alla differenza di valore che si genera con il cambio modificato. NB: Il codice civile stabilisce, però, che il conguaglio non può eccedere il 10% del capitale della nuova società 96

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