TITOLO: Legge di stabilità 2013 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Le novità fiscali del Contenuto in sintesi

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1 DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2013 Circ. n /GPF/om TITOLO: Legge di stabilità 2013 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Le novità fiscali del Contenuto in sintesi La legge di stabilità 2013 contiene numerose novità fiscali tra le quali si segnalano le seguenti: è confermata l entrata in vigore dal 2013 del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che sostituirà la TARSU e la TIA ossia i precedenti tributi sui rifiuti; dal 1 marzo 2012 si applicherà una tassa sulle transazioni finanziarie, ossia sui trasferimenti di azioni e titoli partecipativi (c.d. Tobin Tax); sono profondamente cambiate le regole sulla fatturazione riguardanti in particolare: o il contenuto e l emissione della fattura, o la fattura elettronica, o la fattura semplificata; a decorrere dal 1 luglio 2013, l aliquota ordinaria IVA passa dal 21% al 22%; IRAP: a partire dal periodo di imposta 2014 aumentano le deduzioni spettanti ai datori di lavoro (c.d. cuneo fiscale), quella prevista per imprese individuali società di persone e professionisti e infine la deduzione prevista per i contribuenti con base imponibile inferiore a euro ; è ridotta dal 27,5% al 20%, la percentuale di deducibilità dal reddito d impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture; sono rivalutati del 15% i redditi agrari e dominicali ai fini delle imposte sui redditi Sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di stabilità per il 2013). L annunciata fine anticipata della legislatura ha impresso un accelerazione nell esame di molteplici disposizioni confluite nella legge di stabilità per il 2013; il provvedimento in esame contiene quindi numerose disposizioni eterogenee (Fisco, Lavoro, Giustizia, Pubblica Amministrazione, ecc. c.d. provvedimento omnibus) Dal punto di vista dell efficacia temporale, il provvedimento, di regola, entra in vigore il 1 gennaio 2013; sono presenti tuttavia alcune disposizioni destinate ad avere effetto successivamente o già dall anno La CONFCOMMERCIO con comunicazione del 21 dicembre u.s. ha diffuso un ampia sintesi dei contenuti della legge in esame; tuttavia, in considerazione della molteplicità degli argomenti trattati, si riporta, di seguito, una stralcio della predetta Comunicazione riguardante la numerose disposizioni fiscali contenute nella Legge di stabilità per il 2013, riservandoci fin d ora di ritornare sui contenuti della stessa legge con ulteriori circolari di approfondimento.

2 DIREZIONE GENERALE Roma, 21 dicembre 2012 OGGETTO: Disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013). Approvazione definitiva. (OMISSIS) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA 1. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES (art. 1, Comma 387) Vengono introdotte disposizioni che disciplinano e regolano l operatività del nuovo tributo TARES che, come noto, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2013.Per definire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, e di conseguenza la tariffa, si useranno i parametri attualmente in vigore dettati dal Dpr 158/1999. Questo decreto attuativo dovrà essere applicato a regime, perché non è più prevista l'emanazione di un nuovo regolamento. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alle tipologie di attività svolte. La Tares va a sostituire la Tarsu e la Tia, ossia i precedenti tributi sui rifiuti e rispetto a questi avrà costi decisamente più alti, dal momento che finanzierà interamente il servizio di gestione dei rifiuti, e si occuperà anche di illuminazione pubblica e manutenzione delle strade e attività connesse a quegli ambiti definiti a domanda individuale (cd. servizi indivisibili). Relativamente alla determinazione della superficie imponibile, considerato poi che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale, all'agenzia era demandato il compito non semplice di stabilire medio tempore una superficie convenzionale in base ai dati in suo possesso. Tenuto conto delle difficoltà di utilizzare la superficie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia, utilizzando per il calcolo della tassa la superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C). La Tares si fonderà, pertanto, sulle medesime superfici dichiarate ai fini Tarsu o Tia, e solo quando sarà attivata l interazione dei data base fra Catasto e Comuni, la tassa avrà la propria base imponibile effettiva, cioè l 80% della superficie catastale dell immobile (come previsto dal nuovo tributo). Si evidenzia, tuttavia, che i Comuni potranno comunque, in sede di accertamento, basarsi, fin da subito, sul criterio dell'80% della superficie catastale per la determinazione delle superfici imponibili. Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune. Era previsto inizialmente che il pagamento avvenisse in quattro rate annuali (gennaio, aprile, luglio, ottobre). Ma con un emendamento, il governo ha permesso ai sindaci di variare il numero e la scadenza delle rate, inclusa anche la possibilità di versamento in un unica soluzione a giugno. Nel 2013 la prima rata è comunque spostata d ufficio ad aprile (OMISSIS).

3 DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE Si ritiene opportuno premettere che - rispetto al testo originario del Disegno di legge di stabilità non è più prevista la riduzione di un punto percentuale delle prime due aliquote Irpef del 23% e del 27%. Quindi, le persone fisiche con reddito fino a euro continueranno a pagare un Irpef del 23%, mentre per lo scaglione che va da euro a euro, l aliquota dell imposta personale sarà sempre del 27%. Inoltre, non è più prevista l introduzione dal 2012 della franchigia di 250 euro per gli oneri deducibili dal reddito complessivo Irpef e per quelli detraibili dall'imposta. Infatti, nel testo originario del Disegno di legge, tale disposizione colpiva i soggetti con un reddito complessivo superiore a euro a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre Oltre all eliminazione della franchigia di 250 euro, è stato anche eliminato il tetto dei euro delle spese detraibili per ciascun periodo d imposta. 1. Istituzione del Fondo per la concessione del credito d imposta per la ricerca e lo sviluppo (art. 1, commi 95 e 96) A decorrere dal 2013, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nonché per la riduzione del cuneo fiscale che sarà finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti ed ai contributi alle imprese. Tale credito di imposta sarà riservato alle imprese ed alle reti di impresa che affidano le attività di ricerca e di sviluppo: - ad università; - ad enti pubblici di ricerca; - ad organismi di ricerca; - ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. 2. Istituzione del Fondo taglia tasse (art. 1, comma 299) A partire dall anno 2013, il Documento di Economia e Finanza dovrà contenere una valutazione, relativa all anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall attività di contrasto dell evasione fiscale. Tali maggiori risorse - al netto di quelle necessarie al mantenimento dell equilibrio di bilancio ed alla riduzione del rapporto tra il debito pubblico ed il PIL, nonché di quelle derivanti, a legislazione vigente, dall attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali (cosiddette tax expenditures ) - confluiranno in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di Economia e Finanza. Inoltre, il Ministro dell Economia e delle Finanze dovrà presentare annualmente - in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell evasione fiscale. Tale rapporto dovrà, tra l altro:

4 indicare le strategie per il contrasto dell evasione fiscale; aggiornare e confrontare i risultati con gli obiettivi, evidenziando il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all adempimento da parte dei contribuenti. 3. IVA: norme in materia di fatturazione (art. 1, commi da 324 a 335) Le norme in esame assolvono all obbligo di recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva del Consiglio UE del 13 luglio 2010, n. 2010/45/UE, che reca modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE, in materia di Iva. In particolare, le modifiche normative introdotte riguardano la disciplina relativa: - al contenuto ed all emissione della fattura; - alla fattura elettronica; - alla fattura semplificata; - all esigibilità dell imposta nelle operazioni transfrontaliere. Si precisa che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio Contenuto ed emissione della fattura Circa il contenuto delle fatture, viene modificato l art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prescrivendo l indicazione in fattura di apposite diciture per particolari fattispecie (ad esempio, regimi speciali, inversione contabile, eccetera). Viene, inoltre, introdotto l obbligo di indicare il numero di partita Iva del cessionario o del committente, ovvero il numero di registrazione ai fini dell Iva per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell Unione europea, ovvero il codice fiscale se il cessionario o il committente non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione. Viene anche riscritto il comma 4 del citato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo, ora, che possono essere emesse fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, sempre che le medesime trovino riscontro in un documento di trasporto (per le cessioni di beni) e in idonea documentazione (per le prestazioni di servizi). Per quanto concerne la conversione in euro degli importi in valuta estera risultanti in fattura, viene riscritto l art. 13, comma 4, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, cui ora rinvia, per le operazioni intracomunitarie, l art. 43 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n Con la nuova disposizione si accorda la possibilità di effettuare la conversione sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla BCE, senza che sia necessaria alcuna comunicazione all Amministrazione finanziaria. Circa l obbligatorietà dell emissione della fattura, viene inserito il comma 6-bis nell art. 21 del D.P.R. n. 633 del Tale nuova disposizione stabilisce, alla lettera a), un obbligo di emissione per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in un altro Stato membro dell Unione europea. La medesima disposizione, alla lettera b), prevede un analogo obbligo per le operazioni non soggette ad Iva che si considerano effettuate fuori del territorio dell Unione europea. Al riguardo, è stato anche modificato l art. 20 del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di stabilire che tali tipologie di operazioni, considerata la loro rilevanza, concorrono a formare il volume d affari del soggetto passivo. Tuttavia, delle medesime operazioni non si tiene conto ai fini dell acquisizione dello status di esportatore abituale.

5 L obbligo di emissione della fattura è escluso per le operazioni finanziarie esenti di cui all art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4) e 9), del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuate da un soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea. Circa le nuove disposizioni comunitarie sui termini di fatturazione, si sottolinea che, per le cessioni intracomunitarie e per le prestazioni di servizi intracomunitarie, la citata Direttiva n. 2010/45/UE ha imposto agli Stati membri di consentire l emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo l effettuazione dell operazione. Pertanto, per le cessioni intracomunitarie, è stato modificato l art. 46, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 331/1993, e, per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti stabiliti nell UE, è stata introdotta la lett. c) all art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del Analogo termine è stato introdotto alla successiva lett. d) di tale ultima norma per l emissione della fattura relativa alle prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggetti passivi stabiliti fuori dell Unione europea. Infine, con alcune modifiche agli artt. 46, 47 e 49 del citato D.L. n. 331/1993, sono stati rideterminati i termini per la registrazione delle fatture e per il versamento dell imposta in maniera da ridurre al minimo l impatto sull operatività dei soggetti Fattura elettronica Circa la fattura elettronica, è stato integrato il comma 1 del citato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con una definizione della fattura elettronica simile a quella introdotta dalla Direttiva n. 2010/45/UE, ed è stato chiarito che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione del destinatario. In merito all autenticità dell origine, all integrità del contenuto ed alla leggibilità della fattura, è stato modificato il comma 3 del medesimo art. 21, lasciando, di fatto, al soggetto passivo la possibilità di stabilire le modalità con le quali assicurare le medesime; la nuova disposizione chiarisce, tuttavia, che, oltre all apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, l autenticità dell origine e l integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. Circa la conservazione delle fatture, è stato modificato l art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che le fatture elettroniche debbano essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell art. 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Viene, inoltre, previsto che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente; per fatture create in formato elettronico si intendono quelle che - ancorché create elettronicamente - non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario Fattura semplificata Viene inserito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l art. 21-bis che disciplina la fattura semplificata.

6 La fattura semplificata può essere emessa solo in caso di operazioni di ammontare non superiore a 100 euro ovvero in caso di fatture rettificative (note di variazione). E stata prevista, quindi, la possibilità di emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o del committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva del medesimo. In caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione Iva attribuito da tale Stato membro. Inoltre, non è necessario che sulla fattura semplificata sia indicata la base imponibile dell operazione e la relativa imposta, essendo sufficiente l indicazione del corrispettivo complessivo e dell imposta, ovvero dei dati necessari per calcolarla; ad esempio, può essere semplicemente indicato il corrispettivo (Iva compresa) e l aliquota dell Iva in esso inclusa. Con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, il limite di 100 euro potrà essere elevato fino a 400 euro, nonché potrà essere consentita l emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali od amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l emissione delle fatture Esigibilità dell imposta nelle operazioni transfrontaliere Circa l esigibilità dell imposta nelle operazioni transfrontaliere - in considerazione delle disposizioni europee che prevedono che l acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si considera effettuata una analoga cessione di beni interna è stato modificato l art. 39, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, prevedendo che il momento di effettuazione, sia della cessione sia dell acquisto intracomunitario di beni, coincide con il momento della consegna o della spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. Infine, per quanto riguarda gli acconti incassati in relazione ad una cessione intracomunitaria, la citata Direttiva n. 2010/45/UE ha soppresso l obbligo di emissione della fattura; per cui è stato modificato il comma 2 del predetto art. 39 del D.L. n. 331 del Sisma maggio 2012 Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori a favore dei contribuenti che hanno subito danni economici (art. 1, commi da 365 a 373) La norma in esame consente l accesso al finanziamento agevolato per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori, anche a favore di soggetti, con residenza o domicilio fiscale nei territori del cratere, che hanno subito un danno economico a causa degli eventi sismici del maggio 2012, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno Tale disposizione si applica ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni del cratere, e che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012.

7 Il danno economico è dimostrato dalla sussistenza di almeno due delle seguenti condizioni: a) una diminuzione del volume d affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell anno 2011, che sia superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall ISTAT dell indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell anno 2012, rispetto all anno 2011; b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012; c) riduzione, superiore di almeno il 20% rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo Economico dell anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici; d) contrazione superiore del 20%, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita. Per accedere al finanziamento i soggetti beneficiari devono presentare: a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nonché ai soggetti finanziatori una autodichiarazione che attesti la ricorrenza delle condizioni per poter fruire del finanziamento, nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici sia stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori; b) ai soli soggetti finanziatori: 1) copia del modello presentato telematicamente all Agenzia delle Entrate; 2) i modelli di pagamento per gli importi dovuti. Con un successivo Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello da trasmettere telematicamente alla medesima Agenzia delle Entrate e saranno stabiliti tempi e modalità della relativa presentazione. Si precisa che l efficacia della norma in esame è subordinata a previa verifica di compatibilità da parte dell Unione europea. 5. Disposizioni in materia di IMU [art. 1, comma 380, lettere a), f), g), h)] Per gli anni 2013 e 1014, al fine di assicurare ai Comuni la spettanza dell intero gettito dell IMU, viene disposta la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili - ad esclusione dell abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale l aliquota di base del 7,6 per mille. Viene, invece, riservato allo Stato il gettito dell IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (capannoni, opifici, eccetera), calcolato applicando alla base imponibile l aliquota di base del 7,6 per mille. Per tali immobili, inoltre, i Comuni potranno aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota di base (quindi, con la facoltà di incrementarla fino al 10,6 per mille). 6. Aliquote Iva (art. 1, comma 480)

8 A decorrere dal 1 luglio 2013, viene aumentata la sola aliquota ordinaria Iva dal 21% al 22%, mantenendo invariata, invece, l aliquota ridotta del 10%. Al riguardo, si ricorda che il Disegno di legge di stabilità 2013, nella sua versione originaria, prevedeva che, a decorrere dal 1 luglio 2013, le aliquote Iva del 10% e del 21% fossero aumentate di un punto percentuale. 7. Detrazioni per figli a carico (art. 1, comma 483) Dal 1 gennaio 2013, viene previsto l aumento della detrazione da 800 euro a 950 euro per ciascun figlio a carico. Inoltre, viene incrementata, da 900 euro a euro, anche la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Tali detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. 8. Modifiche alla disciplina dell Irap 8.1. Irap: Cuneo fiscale [art. 1, comma 484, lett. a)] A decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, viene aumentata la deduzione dalla base imponibile Irap del cosiddetto cuneo fiscale, cioè quella parte collegata al costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato. In particolare, tale deduzione, che si applica a tutti i soggetti passivi Irap, viene incrementata, su base annua: - da euro a euro; - da euro a euro, per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; Se, invece, i lavoratori sono impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la deduzione viene incrementata, su base annua: - da euro a euro; - da euro a euro, per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni Irap: Incremento deduzioni [art. 1, comma 484, lett. b)] A decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, viene aumentata la deduzione dalla base imponibile Irap per tutti i soggetti passivi Irap, diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. Lo sconto fiscale ritorna, in pratica, ai livelli previsti prima del 1 gennaio La nuova deduzione sarà pari a: a) euro (in luogo di euro 7.350), se la base imponibile non supera euro ,91; b) euro (in luogo di euro 5.500), se la base imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; c) euro (in luogo di euro 3.700), se la base imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; d) euro (in luogo di euro 1.850), se la base imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; Viene, inoltre, disposto l aumento dell ulteriore deduzione prevista per le ditte individuali, le s.n.c., le s.a.s. ed i professionisti. Tale deduzione passa: - da euro a euro;

9 - da euro a euro; - da euro a euro; - da 525 euro a 625 euro. 9. Applicabilità dell imposta di bollo ai certificati penali (art. 1, comma 486) Con riferimento alla non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, viene prevista un eccezione per i certificati penali che, quindi, per effetto della modifica apportata all art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, sono soggetti a tale imposta. 10. Conferma dell aumento delle aliquote di accisa sulla benzina (art. 1, comma 487) Viene confermato, dal 1 gennaio 2013, l aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, così come stabilito dalla determinazione del Direttore dell Agenzia delle Dogane del 9 agosto Anche per il 2013, così come per il periodo dall 11 agosto 2012 al 31 dicembre 2012, le aliquote di accise sono fissate nella seguente misura: - benzina e benzina con piombo: Euro 728,40 per mille litri; - gasolio usato come carburante: Euro 617,40 per mille litri. 11. Modifica dell aliquota Iva per le prestazioni socio sanitarie rese da cooperative direttamente o in appalto (art. 1, comma 488, 489 e 490) Viene abrogata l aliquota Iva del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. Al contempo, viene prevista l aliquota Iva del 10% per le prestazioni socio sanitarie di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in favore dei soggetti disadattati indicati nello stesso numero 27-ter) (anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, migranti, donne vittime di violenza). Le nuove aliquote Iva si applicano ai contratti di stipulati dopo il 31 dicembre Imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin tax ) (art. 1, commi da 491 a 494) Viene introdotta un imposta sulle transazioni finanziarie applicabile a: azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all art 2346 del codice civile, emessi da società residenti in Italia; titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. L imposta si applica con aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, intendendo per tale il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.

10 Per le azioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, l aliquota dello 0,2% è ridotta alla metà. Viene introdotta, invece, un imposta in misura fissa applicabile alle operazioni su strumenti finanziari derivati, inclusi warrents, covered warrents e certificates. Si veda, al riguardo, la seguente tabella: Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro) Strumento finanziario 0-2,5 2, > Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni. Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni. Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure. Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure. Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure. Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure. Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati. 0, ,0375 0,075 0,375 0,75 3,75 7,5 15 0,125 0,25 0,5 2, ,25 0, Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, l imposta in misura fissa è ridotta ad un quinto e potrà essere determinata con riferimento ad un contratto standard da stabilirsi con un Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. L imposta sulle transazioni finanziarie di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento mentre quella su strumenti finanziari derivati è dovuta da ciascuna delle controparti. L imposta sulle transazioni finanziarie nonché quella sui derivati è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all esercizio professionale nei confronti

11 del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che, comunque, intervengono nell esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell esecuzione dell operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati, l imposta è versata da colui che riceve direttamente dall acquirente o dalla controparte finale l ordine di esecuzione. Negli altri casi l imposta è versata dal contribuente. Circa i tempi di versamento, viene previsto che esso vada effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al trasferimento della proprietà delle azioni, mentre, per i derivati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello delle operazioni. Infine, vengono previste alcune ipotesi di inapplicabilità dell imposta. 13. Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza (art. 1, commi 495 e 496) Per i sistemi di trading ad alta frequenza, viene introdotta un imposta sulle negoziazioni relative agli strumenti finanziari concluse sul mercato finanziario italiano. A tal fine si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore che verrà stabilito con un Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. Il valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L imposta si applica con un aliquota pari allo 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il predetto Decreto. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi. L imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini. 14. Efficacia ed aliquote dell imposta sulle transazioni finanziarie (art. 1, commi da 497 a 500) L imposta sulle transazioni finanziarie di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché quella per le negoziazioni ad alta frequenza relative al trasferimento di azioni ed altri strumenti partecipativi, sarà in vigore dal 1 marzo Per i derivati, invece, si applicherà dal 1 luglio Per il 2013, l imposta sulle transazioni finanziarie di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi è stabilita con aliquota del 0,22%, mentre per le negoziazioni in mercati regolamentati, con aliquota dello 0,12%. Ai fini dell accertamento, delle sanzioni e della riscossione di tali imposte, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di Iva, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano, esclusivamente, nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell imposta. Tali soggetti possono sospendere l esecuzione dell operazione fino a che non ottengano la provvista per il versamento dell imposta. Le predette imposte non sono deducibili ai fini dell Irpef e dell Irap. Spetterà ad un Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dall entrata in vigore della legge di stabilità (1 gennaio 2013), disciplinare le modalità applicative delle nuove imposte, mentre con uno o più provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate potranno essere stabiliti gli adempimenti e le modalità di assolvimento delle predette imposte. 15. Limite alla deducibilità delle spese relative alle autovetture per imprese e lavoratori autonomi (art. 1, comma 501)

12 A decorrere dal periodo d imposta 2013, viene ridotta dal 27,5% al 20%, la percentuale di deducibilità dal reddito d impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati, esclusivamente, come beni strumentali all attività d impresa. Al riguardo, si ricorda che già l art. 4, commi 72 e 73, della L. 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del Mercato del lavoro, aveva disposto la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti, dal 40% al 27,5%. 16. Effetti del riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni immateriali (art. 1, comma 502) Si ricorda che l art. 23 del D.L. n. 98 del 2011, ha previsto la possibilità di riallineare i maggiori valori derivanti dall avviamento e dalle altre attività immateriali imputate alle partecipazioni, pagando un imposta sostitutiva del 16%. Gli effetti del riallineamento sarebbero dovuti decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Per effetto della norma in esame, la decorrenza viene prorogata al periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Effetti del riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni immateriali e modalità di pagamento dell imposta sostitutiva (art. 1, commi 503, 504 e 505) Come noto, con l art. 15 del D.L. n. 185 del 2008, era stato disposto il riallineamento - mediante il pagamento di una imposta sostitutiva - dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell avviamento e delle altre attività immateriali iscritte in bilancio a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni. Con l art. 23 del D.L. n. 98 del 2011, è stato disposto il riallineamento - mediante il pagamento dell imposta sostitutiva entro il 30 novembre anche per le operazioni effettuate nei periodi d imposta antecedenti al Con il D.L. n. 201 del 2011, sono stati, poi, riaperti i termini per l affrancamento di tali valori immateriali, estendendo l applicazione della normativa anche alle operazioni effettuate nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre Gli effetti del riallineamento sarebbero dovuti decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Per effetto della norma in esame, la decorrenza viene prorogata al periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Inoltre, sono state modificate le modalità di versamento dell imposta sostitutiva: il versamento è, infatti, dovuto, anziché in 3 rate di pari importo, in un unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo dell imposta sui redditi del periodo d imposta Al riguardo, sono previste norme di coordinamento dovute alla nuova modalità di pagamento dell imposta sostitutiva in un unica rata. 18. Imposta per le società e gli enti esercenti attività assicurativa (art. 1, comma 506) Vengono modificate le percentuali d imposta che le società e gli enti esercenti attività assicurativa sono tenuti a versare sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio.

13 La percentuale d imposta è pari allo 0,50%, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012, ed allo 0,45%, per il periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Credito d imposta per le società e gli enti esercenti attività assicurativa (art. 1, comma 507) Come noto, i crediti d imposta derivanti dal pagamento dell imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell esercizio possono essere portati in compensazione o ceduti dalle società assicurative. Con la norma in esame, viene stabilito che nel 2013, se l ammontare del credito d imposta non ancora compensato o ceduto, aumentato dell imposta da versare, eccede il 2,50% delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell esercizio, l imposta da versare per tale anno è ridotta in misura corrispondente; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024, ed è pari all 1,25% a partire dal Redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita (art. 1, comma 508) Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, viene precisato che i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012, ed i premi versati, si considerano corrisposti a tale data. Su tali redditi la ritenuta deve essere applicata a titolo di imposta, ed è versata, nella misura del 60%, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte deve essere versata, a partire dal 2014, in 4 rate annuali di pari importo, entro il 16 febbraio di ciascun anno. 21. Imposta di bollo su strumenti finanziari (art. 1, comma 509) La norma in questione modifica l attuale regime dell imposta di bollo sugli strumenti finanziari che, come noto, prevede un imposizione su base proporzionale pari allo 0,1%, per il 2012, ed allo 0,15%, a decorrere dal 2013, con importo minimo pari a 34,2 euro, e massimo pari a euro. Per effetto della modifica in esame, dal 2013, la misura massima su cui determinare l imposta di bollo per gli strumenti finanziari è innalzata a euro, qualora il cliente non sia una persona fisica. 22. Credito d imposta sulle riserve matematiche dei rami vita (art. 1, comma 511) Per le imprese di assicurazione, viene stabilito che i crediti d imposta derivanti dal versamento dell imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio di esercizio sono compresi tra i crediti d imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche, nonché tra gli attivi delle gestioni separate. 23. Rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari (art. 1, comma 512) Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, viene disposta una rivalutazione del 15% applicabile ai redditi dominicale e agrario, per i periodi d imposta 2013, 2014 e Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è, invece, pari al 5%. Le predette rivalutazioni si applicano a decorrere dalla determinazione dell acconto delle imposte sui redditi per l anno 2013.

14 24. Tassazione per le società agricole (art. 1, commi 513 e 514) Con la norma in esame, vengono aboliti i seguenti regimi agevolativi per il settore agricolo: - l art. 1, comma 1093, della L. n. 296 del 2006 (legge Finanziaria 2007), che prevedeva la possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola, di optare per la determinazione catastale del reddito ai sensi dell art. 32 del Tuir; - l art. 1, comma 1094, della medesima L. n. 296 del 2006, che prevedeva la possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. Al riguardo, viene disposto che le opzioni esercitate per tali regimi perdono efficacia con effetto dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre Con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze potranno essere adottate misure transitorie della norma in esame. 25. Irap: Imprese e professionisti privi di autonoma organizzazione (art. 1, comma 515) A decorrere dal 2014, viene istituito un apposito fondo finalizzato ad escludere dall ambito di applicazione dell Irap, le persone fisiche esercenti le attività commerciali di cui all art. 55 del Tuir, e le arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti od assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo sarà determinato con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. In pratica, a decorrere dal 2014, saranno esclusi dall ambito di applicazione dell Irap i cosiddetti soggetti privi di autonoma organizzazione. La dotazione annua del predetto fondo sarà di 198 milioni di euro per l anno 2014, di 252 milioni di euro per l anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall anno Disposizioni relative all imposta sul valore degli immobili situati all estero ed all imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (art. 1, commi 518 e 519) Con le norme in esame viene disposto il differimento al 2012 dell istituzione: dell imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui all art. 19, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto Decreto Salva Italia ); dell imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero, di cui all art. 19, comma 18, del medesimo D.L. n. 201 del A seguito di tale differimento viene previsto che i versamenti relativi alle suddette imposte effettuati per l anno 2011, si considerano eseguiti in acconto per l anno IVA: servizio di gestione individuale di portafogli (art. 1, commi 520 e 521)

15 Con la norma in esame, viene prevista la non esenzione ai fini Iva, oltre che della custodia e della amministrazione dei titoli, anche del servizio di gestione individuale di portafogli. Il nuovo regime Iva, si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio Erogazioni volontarie al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato (art. 1, comma 524) Per i soggetti passivi Irpef ed Ires, viene introdotta la detrazione d imposta del 19%, per le erogazioni volontarie al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato di cui all art. 45 del D.P.R. n. 398 del Detrazioni Irpef per carichi di famiglia per i soggetti non residenti (art. 1, comma 526) Per i soggetti non residenti, le detrazioni Irpef per carichi di famiglia, di cui all art. 12 del Tuir, vengono prorogati anche per l anno Al riguardo, viene disposto che la detrazione relativa all anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell acconto Irpef per l anno Annullamento crediti iscritti a ruolo (art. 1, commi 527 e 528) Dal 1 luglio 2013, i crediti di importo fino a euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Per i crediti diversi da quelli di cui sopra, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, l agente della riscossione deve provvedere, anche in via telematica, a darne notizia all ente creditore. 31. Istituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell attività di riscossione mediante ruolo (art. 1, commi da 531 a 533) Viene istituito il Comitato di indirizzo e verifica dell attività di riscossione mediante ruolo. Tale Comitato avrà il compito di elaborare, annualmente, criteri: di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell economicità della stessa azione; di controllo dell attività svolta sulla base delle indicazioni impartite. 32. Disposizioni in materia di riscossione dei tributi (art. 1, commi da 537 a 544) Le norme in esame introducono nuove procedure di riscossione dei tributi a partire dal 1 gennaio Infatti, dal 2013, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, saranno tenuti a sospendere, immediatamente, ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a seguito della presentazione di una apposita dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore in tale dichiarazione.

16 A tal fine, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare od esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente potrà presentare al concessionario per la riscossione una dichiarazione - anche con modalità telematiche - con la quale venga documentato che gli atti emessi dall ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato, in tutto od in parte, la pretesa dell ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. Entro i successivi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del debitore, il concessionario della riscossione dovrà trasmettere all ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorsi ulteriori 60 giorni, l ente creditore dovrà confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta ed a provvedere a trasmettere, in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il medesimo debitore dell inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell attività di recupero del credito iscritto a ruolo. In caso di mancato invio, da parte dell ente creditore, della comunicazione di conferma al debitore e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite iscritte a ruolo sono annullate di diritto ed il concessionario viene automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente, vengono eliminati dalle scritture patrimoniali dell ente creditore i corrispondenti importi. Qualora il contribuente produca documentazione falsa - ferma restando la responsabilità penale - si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. Infine, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti di importo fino a euro, intrapresa successivamente al 1 gennaio 2013, salvo il caso in cui l ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. 33. Addizionale regionale all Irpef (art. 1, comma 555) La norma in esame proroga dal 2013 al 2014, la possibilità concessa alle Regioni di introdurre all addizionale regionale all Irpef proprie detrazioni in favore delle famiglie.

17 (OMISSIS)

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