RETICOLO IDRICO MINORE

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1 PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI VERDELLO RETICOLO IDRICO MINORE ai sensi della l. r. 5 gennaio 2000 n. 1, art. 3 comma 114, e conseguenti modifiche ed atti amministrativi regionali 1

2 Indice PARTE PRIMA: RETROTERRA NORMATIVO, PRINCIPI E METODI 1 PREMESSA DEFINIZIONI LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO APPROCCIO METODOLOGICO COMPETENZE CLASSIFICAZIONE DEI RETICOLI IDRICI Reticolo Idrico Principale Reticolo Idrico Minore Cartografia allegata

3 PARTE SECONDA: REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO FINALITÀ DELL ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DEFINIZIONI AMBITO DI APPLICAZIONE AUTORITÀ IDRAULICA DIMENSIONAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO Reticolo Idrico Principale Reticolo Idrico Consortile PRINCIPI DI GESTIONE Reticolo Idrico Principale Lavori ed atti vietati Lavori e opere soggetti ad autorizzazione/concessione Interventi ammissibili con procedura d urgenza Disciplina degli scarichi Reticolo Consortile Lavori ed atti vietati Lavori e opere soggetti ad autorizzazione/concessione Interventi di manutenzione dei corsi d acqua Modalita di realizzazione di nuovi interventi Disciplina degli scarichi PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI Definizioni: Reticolo Principale Reticolo Consortile

4 9 NORME TRANSITORIE NORME FINALI Revisione del Regolamento Entrata in vigore del Regolamento ELENCO ALLEGATI

5 PARTE PRIMA: RETROTERRA NORMATIVO, PRINCIPI E METODI 1 PREMESSA Questo lavoro nasce dall esigenza del Comune di Verdello di ottemperare agli obblighi della vigente normativa in materia delle funzioni di Polizia Idraulica, agli stessi attribuite, o meglio attribuibili ricorrendone il caso, definendo l esistenza ed i limiti del Reticolo Idrico Minore, luogo dove i Comuni sono chiamati a svolgere tali funzioni. Il lavoro è strutturato in due parti distinte. La Parte Prima illustra il retroterra normativo i principi e l approccio metodologico utilizzato, mentre la Parte Seconda, costituisce il regolamento di polizia idraulica vero e proprio. 2 DEFINIZIONI Ai termini tecnici utilizzati nel presente documento vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni: a) Reticolo Idrico Principale: si intende l elenco dei corsi d acqua inseriti nell allegato A alla D.G.R. n. 7/7868, modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950; b) Reticolo di bonifica o reticolo consortile o RIM consortile: si intende l elenco dei corsi d acqua riportato nell allegato D alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica, modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950 e D.G.R. n. 7/20552 del 11 febbario 2005, eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica, emersi in fase di approfondimento d indagine nella definizione del Reticolo Minore Comunale. A tale reticolo appartengono in linea generale quattro differenti tipologie di corsi d acqua: canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati; 5

6 canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo; corsi ricompresi anche nell allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica Reticolo idrico principale, di competenza regionale; corsi demaniali che erano stati iscritti nell elenco delle acque pubbliche. c) Reticolo comunale o RIM comunale; l insieme dei corsi d acqua individuati negli allegati cartografici che non ricadono negli allegati A e D, ma che individuano corsi d acqua di notevole importanza ai fini idraulici e che sono di stretta competenza comunale. Per quanto concerne il comune di Verdello, nessun corso d acqua ricade in questa categoria. d) Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell intorno dei corsi d acqua da tutelare, all interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dal ciglio superiore del corso d acqua per entrambe le sponde. 3 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Nel presente paragrafo si illustra la Normativa di Riferimento ordinata secondo la relativa gerarchia. Il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59, all articolo 89 comma 1. lett. c, attribuisce alle regioni i compiti di... polizia idraulica... di cui al r.d. 25 luglio 1904 n. 523 ed al r.d. 9 dicembre 1937 n. 2669, ivi comprese l imposizione di limitazioni e divieti all esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d acqua. Da questo primo enunciato si deduce che le funzioni amministrative di Polizia Idraulica si esercitano nell area demaniale idrica nonché, attraverso l imposizione di una disciplina vincolistica, nelle zone esterne ad essa, se influenti nel regime idraulico di un corso d acqua. 6

7 La legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59), all articolo 3 comma 108 lett. i) stabilisce che la Regione individui... le acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione esercita le funzioni di polizia idraulica..., e, al comma 114, stabilisce che Ai comuni sono trasferite le funzioni relative all adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale.. La legge regionale 16 giugno 2003 n. 7 Norme in materia di bonifica e irrigazione., al comma 5. dell articolo 10 intitolato Demanio regionale, attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare... il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ed approva il regolamento di polizia idraulica.. La legge regionale 24 gennaio 2004 n. 5, Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo e territorio, Collegato ordinamentale 2004, che all articolo 21 modifica l art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 come come riportato nel testo seguente evidenziato in grassetto: Ai Comuni sono delegate: a) le funzioni relative all adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale; Le delibere della Giunta regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 (B.U.R.L. 15 febbraio 2002, 2 S.S. al n. ), n. 7/13950 del 1 agosto 2003 (B.U.R.L. 28 agosto 2003, 2 S.S. al n. 35) e n. 7/20552 del 11 febbraio 2005 (B.U.R.L. 21 aprile 2005, 2 S.S.), danno applicazione alle predette disposizione di legge individuando i tre reticoli nei quali deve essere suddiviso la superficie del demanio idrico. La delibera della Giunta regionale n. 8/1239 del 30 novembre 2005 (B.U.R.L. n. 50 del 12 dicembre 2005, S.O.), che, recependo la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 129/2005, ha stralciato da due Reticoli dei Consorzi di bonifica 7

8 alcuni canali, perché... di proprietà privata... dei titolari ricorrenti, quindi non inseribili in alcun Reticolo essendo, quest ultimo, area demaniale. Il Decreto del Direttore Generale N. 8943, del 3-Agosto-2007 (B.U.R.L. n. 36 del 7- Settembre-2007, 3 S.S.), che approva le Linee Guida di Polizia Idraulica. 4 APPROCCIO METODOLOGICO Il retroterra normativo relativo al R.I.M., cui i Comuni sono chiamati ad ottemperare, è estremamente complesso, oltre che per certi versi contraddittorio, ed è stato causa di notevoli problemi di interpretazione. Per cercare di sintetizzare al massimo le difficoltà interpretative e per illustrare come si è operato nel presente documento, si espongono le seguenti considerazioni: Il punto cruciale è quello che riguarda la pubblicità di tutte le acque, sancita dall Art. 1 della Legge 36 del 1994 (Legge Galli). Nelle Dgr n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e n. 7/13950 del 1 agosto, 2003, il R.I.M. dovrebbe essere individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della l. 36/94, ossia corrisponderebbe al reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte «le acque piovane non ancora convogliate in un corso d acqua» (art. 1 comma 2 del regolamento). In particolare secondo questo regolamento, devono essere inseriti i corsi d acqua tenuto conto dei seguenti criteri: siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti; siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; siano rappresentati come corsi d acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR). Con la denominazione corsi d'acqua si identificano sia i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii, ecc.) che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali. Orbene, seguendo pedissequamente le indicazioni sopra riportate, la stragrande maggioranza dei corpi idrici superficiali ricadrebbe, se non appartenente al reticolo idrico principale, nel R.I.M. 8

9 Tuttavia la legge regionale 24 gennaio 2004 n. 5 che trasferisce ai comuni: a) le funzioni relative all adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale; sembrerebbe limitare i corpi idrici per i quali i comuni esercitano le funzioni di polizia idraulica, ad un sottoinsieme dei corpi idrici che costituiscono il R.I.M. Tenuto conto della situazione normativa esistente si è operato in questo modo: Si è dapprima classificato il reticolo idrico principale secondo l elenco di cui all allegato A della DGR 7/13950 del Si è classificato come R.I.M. l insieme dei corpi idrici superficiali che scorre principalmente, (anche se non esclusivamente) all interno di aree demaniali (particelle senza attribuzione del n. di mappale); nei casi in cui un corpo idrico scorra, oltre che in aree demaniali, anche in aree di proprietà privata (pro-parte), si è comunque considerato l intero corpo idrico appartenente al R.I.M. poiché si è ritenuto di dover considerare prevalente la continuità idraulica del corso d acqua rispetto a qualunque altra considerazione, compresa la proprietà del sedime sul quale scorre l acqua di uso pubblico. D altronde la normativa vigente, prevede la possibilità di limitazioni e divieti all esecuzione di qualsiasi opera o intervento, anche al di fuori dell area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d acqua. Nonostante il quadro normativo di riferimento sia allo stato attuale, non del tutto chiaro, la conservazione della continuità del Reticolo Idrico Minore, e la preservazione delle relative fasce di rispetto, appare comunque ampiamente auspicabile, per motivazioni che investono diversi aspetti ed in particolare, la loro importanza dal punto di vista idraulico, della qualità ambientale e l accessibilità agli stessi per garantirne gli interventi di manutenzione. 9

10 5 COMPETENZE La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, trasferisce una serie di competenze in termini di gestione del RIM dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabilisce, il trasferimento delle funzioni relative all adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico consortile, di cui all allegato D alla delibera stessa, e le funzioni relative alla manutenzione e gestione amministrativa, ai consorzi di bonifica. La delibera stabilisce inoltre il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica e di manutenzione dei corsi idrici relative al RIM comunale, ai comuni, o alle comunità montane se i comuni stessi sono classificati come montani. Le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie: Urbanistiche: mappatura dei corsi d acqua del reticolo idrico consortile e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative; Manutentive: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento; Amministrative: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica. Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete di bonifica, così come definite dal competente Consorzio. Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito nell allegato D alla D.G.R. 7/7868, le competenze sono poste in capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Il Decreto del Direttore Generale N. 8943, del 3-Agosto-2007, introduce alcune modifiche anche su questo punto, attribuendo le funzioni di Polizia Idraulica, per il reticolo idrico principale alla sede territoriale competente per provincia, e per il reticolo minore ai comuni, consentendo tuttavia ai comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonchè la stipula di convenzioni con altri soggetti di diritto pubblico (Comunità Montane, Consorzi di Bonifica). 10

11 La L.R. 7/2003 riconosce l autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario operanti all interno dei comprensori di bonifica; a questi viene imposto l obbligo di rispettare previsioni e imposizioni del piano comprensoriale di bonifica. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904 e del presente regolamento. All interno delle suddette convenzioni viene anche definita la rappresentatività nei riguardi degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio irriguo. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RETICOLI IDRICI 6.1 Reticolo Idrico Principale L esame dell allegato A della D.G.R. 7/13950, ha consentito di individuare per il Comune di Verdello, un singolo corso d acqua, facente parte del Reticolo Idrico Principale. Si tratta del Rio Morla o Morletta, in gran parte artificializzato, di cui si riportano i dati salienti così come indicati dalla stessa delibera. Il corso d acqua in questione, nel Comune di Verdello, è quasi ovunque a cielo aperto, ad eccezione di alcuni tratti di pochi metri, legati ad attraversamenti stradali/ferroviari e di un singolo tratto coperto, della lunghezza di circa 450 m, lungo Viale Lombardia. Le fasce di rispetto associate al reticolo principale, sono il risultato della sovrapposizione di una fascia ricavata per via geometrica, di 10 metri di ampiezza a partire dalla sommità della sponda incisa per ciascuna delle due sponde, con le fasce (codificate 3a e attinenti al rischio di esondazione) ricavate dalla carta di fattibilità geologica ai sensi della L.R. 41/97 e che scaturiscono da considerazioni di tipo geomorfologico. 11

12 6.2 Reticolo Idrico Minore Il reticolo idrografico minore (RIM) per il territorio comunale di Verdello provincia di Bergamo - è stato identificato attraverso i criteri elencati nell Allegato B del D.G.R n.7/7868 e nell Allegato B del D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950 in particolare se si verificano una o più delle condizioni seguenti: come non facente parte del reticolo idrico principale; che sia indicato come prevalentemente demaniale nelle carte catastali, (doppia riga continua senza indicazione del numero di particella), comprendendo anche eventuali tratti intermedi non indicati come demaniali, per garantire la continuità idraulica del corso d acqua stesso; che sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; che sia interessato da derivazioni d acqua; che sia rappresentato come corsi d acqua nella cartografia ufficiale (I.G.M. e C.T.R.); attraverso rilevazioni e sopralluoghi in sito mirati ad accertare l importanza dal punto di vista idraulico del corso d acqua. Pertanto le fasce di rispetto sono state applicate sia ai corsi d acqua inseriti nelle mappe catastali, o nella cartografia ufficiale, sia a tutti i corsi naturali/artificiali caratterizzati da continuità laterale e valenza idraulica che sono emersi nel corso dei rilievi di terreno. Al termine del rilievo di terreno è apparso chiaro che, per il comune di Verdello, il RIM è sostanzialmente riconducibile al solo reticolo del consorzio di bonifica della media pianura bergamasca, e cioè al RIM consortile, in quanto i canali che potrebbero costituire il RIM di stretta competenza comunale, sono in numero assolutamente esiguo, di limitato sviluppo, con finalità essenzialmente irrigue e non appartengono in nessun caso al demanio idrico. Il confronto tra il RIM consortile rilevato sul terreno e quello indicativo, gentilmente fornito dal Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca, ha consentito di evidenziare numerose incongruenze di tracciato legate, inevitabilmente, alle 12

13 trasformazioni territoriali che si sono succedute nel tempo. Per evitare problemi di lettura della cartografia allegata, si sono riportati in carta i soli tracciati dei corsi d acqua che sono stati effettivamente verificati sul terreno, trascurando del tutto i tracciati storici. Va evidenziato che il RIM di Verdello è totalmente artificiale, e che spesso non trova corrispondenza con le mappe catastali, in quanto alcuni rami di collettore sono stati oggetto di rifacimento, o di tombinatura, in alcuni casi anche con cambiamento del tracciato originale. Le principali differenze esistenti tra la configurazione attuale delle rogge e la situazione riportata sulle mappe catastali sono state opportunamente evidenziate sugli elaborati cartografici. 6.3 Cartografia allegata I risultati del rilievo sono riportati in 3 diverse tavole allegate al presente documento. La Tav. 1 evidenzia il Reticolo Idrico Principale e il RIM alla scala 1:5000 senza evidenziare le fasce di rispetto per garantire le migliori condizioni di leggibilità dell elaborato. La Tav. 2 evidenzia il Reticolo Idrico Principale e il RIM alla scala 1:2.000 unitamente alle fasce di rispetto associate a ciascun corso d acqua. La Tav. 3 evidenzia il Reticolo Idrico Principale e il RIM alla scala 1:2.000, e le principali intersezioni antropiche che sono scaturite dal rilievo e che potrebbero, previa verifica, essere assoggettate ai relativi canoni di polizia idraulica. Per cercare di evidenziare al meglio lo stato del RIM nell allegata cartografia si è adoperata una simbologia diversa per i tratti a cielo aperto (tratto continuo) oppure tombinati/intubati (tratto discontinuo). Inoltre si è provveduto ad evidenziare con un colore diverso le diverse rogge del consorzio di bonifica, in maniera da rendere chiari i rapporti esistenti tra di esse; sempre per lo stesso fine sono stati evidenziati con apposita simbologia puntuale i principali nodi della rete dei canali. 13

14 Come già evidenziato, il RIM del comune di Verdello è di fatto riconducibile al solo reticolo consortile elencato nella D.G.R. n. 7/20552 del 11 febbraio 2005 e più specificatamente ai seguenti corsi d acqua, dei quali si riportano anche la codifica SIBITER, gli sviluppi dei tratti aperti e tombinati, e lo sviluppo complessivo in metri ricadente nel Comune di Verdello. Denominazione Sibiter Tipo Lunghezza complessiva Percentuale nel comune di Verdello (m) del RIM Roggia Colleonesca 465 Aperto ,42 Tombinato 172 0,50 Roggia Coda Colleonesca 256 Aperto ,25 Tombinato ,98 Roggia Coda Morlana 255 Aperto ,30 Tombinato ,17 Roggia Ponte Perduto di Spirano 257 Aperto ,29 Tombinato 36 0,10 RIM Aperto Totale ,25 RIM Tombinato Totale ,75 RIM Totale Si rileva infine che nessun corso d acqua di cui al Reticolo Idrico Principale o al R.I.M. del comune di Verdello è iscritto all elenco delle acque pubbliche. 14

15 PARTE SECONDA: REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento comunale, in attuazione della legge 1/2000 e successiva D.G.R. 25 gennaio 2002 N. 7/7868 modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950, tenuto conto del Decreto del Direttore Generale N. 8943, del 3-Agosto-2007 (B.U.R.L. n. 36 del 7-Settembre-2007, 3 S.S.), che approva le Linee Guida di Polizia Idraulica, fornisce i criteri e le modalità per gli interventi, nelle fasce di pertinenza del reticolo idrico minore (RIM), e per l attività di polizia idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d acqua stesso e delle sue pertinenze. Gli elaborati grafici allegati, composti da 3 carte, identificano il reticolo idrico principale, il reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto, le intersezioni antropiche, la sovrapposizione con le carte catastali e costituiscono parte integrante del presente regolamento. 2 FINALITÀ DELL ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA La polizia idraulica è l attività tecnico amministrativa finalizzata a: alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933, del r.d. 1285/20 capo IX e del d.l. 275/97 collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/99 (abrogato e sostituito dal D.Lgs 152/06) e successive modifiche; alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione e` ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumita` (vedi legge n. 677/95 art. 10- ter); 15

16 alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile; alla verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilita` delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacita` di resistere all onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d acqua; alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del r.d. 523/1904; alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall Autorita` di Bacino competente; alla formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; all accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d. 523/1904; al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33; alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilita` degli argini o delle sponde; alla verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d acqua, con particolare riferimento alla loro stabilita` in occasione di eventi di piena. 16

17 3 DEFINIZIONI Per polizia idraulica si intendono pertanto tutte quelle attivita` e funzioni di controllo poste in capo all Autorita` amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante: a) la vigilanza; b) l accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati; c) il rilascio di concessioni relative all utilizzo e all occupazione dei beni demaniali; d) Il rilascio di autorizzazioni relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d acqua. La materia e` attualmente disciplinata dalla legge 2248/1865 allegato F e dal r.d. n. 523 del 25 luglio 1904 per i corsi d acqua e le acque pubbliche in genere, integrata dalle disposizioni del d.lgs. 152/99 (art. 41), confermate nel d.lgs. 152/06 all art. 115, dalle Norme di Attuazione del PAI, dalla l. 37/94, dal r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii., nonche dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. 7868/2002 e 13950/2003). Tali disposizioni stabiliscono espressamente: le attivita`, i lavori e i fatti vietati in modo assoluto, su corsi d acqua, argini, sponde, strade di servizio, fasce di rispetto, ecc.; le attivita`, i lavori, e/o fatti per i quali e` necessario ottenere la concessione o l autorizzazione; i contenuti e le disposizioni che devono essere inserite nei disciplinari di concessioni e nelle autorizzazioni e gli obblighi da porre a carico dei concessionari; le contravvenzioni e le sanzioni da applicare per l esecuzione di lavori, la messa in atto di fatti vietati e il non rispetto o l inosservanza delle condizioni e 17

18 prescrizioni contenute nell atto concessorio o nell autorizzazione, indicandone le procedure e le relative attivita` conseguenti. Per alveo di un corso d acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d argine in froldo. Ai sensi del 1º comma dell art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia...». Pertanto fanno parte del Demanio Idrico: a) le acque pubbliche, cioe` tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 d.p.r. 238/99); b) gli alvei demaniali dei corsi d acqua e le relative pertinenze (vedi art. 822 del Codice Civile). L atto necessario per l utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze, secondo quanto di seguito specificato, e` la concessione. La Concessione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell alveo di un corso d acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico. Infatti l art. 1 della legge 36/1994 innova soltanto la disciplina giuridica del «bene acqua» in se considerato, ma non quella dei suoi «contenitori» la cui demanialita` e` definita rispettivamente dal 1º e 2º comma del sopra citato art. 822 del Codice Civile. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni contenute nel presente atto si riferiscono al Demanio idrico compreso nel territorio del comune di Verdello. Le funzioni di polizia idraulica sono di competenza regionale e locale ai sensi dell articolo 89, d.lgs. n. 112/1998 («Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai 18

19 sensi dell articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative... c) compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l imposizione di limitazioni e divieti all esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d acqua...»). 5 AUTORITÀ IDRAULICA L Autorita` deputata allo svolgimento dell Attivita` di Polizia Idraulica, cosı` come definita al Cap. 3 e`: per il reticolo idrico principale regionale (ai sensi della d.g.r. 7868/02 e d.g.r /03): la Sede Territoriale competente della Regione Lombardia. per il reticolo minore: i Comuni (ai sensi dell art. 3, c. 114, l.r. 1/2000). Poiché è consentita ai Comuni la gestione associata delle attivita` di Polizia Idraulica, nonche la stipula di convenzioni con altri soggetti di diritto pubblico (Comunita` Montane, Consorzi di Bonifica ai sensi dell art. 5 comma 5 della l.r. 7/2003), e tenuto conto che il RIM di Verdello è di fatto coincidente con il RIM di pertinenza del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (CMPB), il presente regolamento presuppone che l Autorità per la gestione delle attività di polizia idraulica, sia, o diventi dopo stipula di apposita convenzione, il CMPB. 6 DIMENSIONAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO 6.1 Reticolo Idrico Principale Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo principale individuato dall allegato A alla D.G.R. n. 7/7868, modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950; in conformità al disposto del R.D. 25 luglio 1904, n.523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, della larghezza di: metri 10,00 per fabbricati e scavi, 19

20 metri 4,00 per piantagioni e smovimento del terreno. Tale fascia di rispetto di 10 mt, può essere ridotta, sentiti gli Enti competenti, nelle zone appartenenti al centro edificato, come definito dall'art.18 della Legge 22/10/1971, n.865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusí ed escluse le aree libere di frangia, con l obbligo, per il soggetto beneficiario della deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso d acqua. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. Le fasce di rispetto per l esecuzione di nuovi edifici o scavi, sono invece ampliate oltre i 10m, in corrispondenza di quelle aree classificate con codifica 3a (cioè per le zone riconosciute suscettibili di esondazione), nella carta di fattibilità geologica per le azioni di piano redatta ai sensi della L.r. 41/97. Eventuali interventi in queste aree dovranno necessariamente essere giustificati sulla base di studi idraulici ad hoc che possano escludere il rischio di esondazione delle aree interessate dagli interventi stessi. 6.2 Reticolo Idrico Consortile Le fasce di rispetto dei corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m a seconda dell importanza riconosciuta ai singoli corsi. In particolare, una fascia ridotta a 5 m viene assegnata in base al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: il corso presenta dimensioni dell alveo relativamente contenute; il corso è dotato di portate d acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell anno; il corso è caratterizzato dall essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza; il corso è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate. 20

21 Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede dell argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Per il comune di Verdello le fasce relative al RIM consortile hanno tutte un ampiezza pari a 5 m ad eccezione della Roggia Ponte Perduto di Spirano (Cod. Sibiter, 257), che ha un ampiezza pari a 10 m. Per quanto attiene le edificazioni già esistenti che, dopo identificazione delle fasce di rispetto citate dovessero ricadere all interno delle stesse, si evidenzia che eventuali interventi di demolizione con ricostruzione di questi edifici, dovranno essere assoggettati alle presenti norme, secondo quanto specificato nel capito 7 (Principi di gestione). Eventuali deroghe ai principi di gestione riportati nel presente regolamento, potranno essere rilasciate solo dall Autorità Idraulica competente, e solo nel caso sussistano le condizioni per farlo (es. cambiamento di tracciato del RIM). Il fatto che questi edifici esistano e che alcune loro porzioni si trovino all interno delle fasce di rispetto del RIM (già derogate da 10 a 5 metri), non costituisce di per sé titolo di regolarizzazione dell edificio stesso, anche se è previsto che su questi edifici possano venire eseguiti determinate tipologie di interventi (es. risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria/straordinaria). Infatti, anche se la definizione delle fasce di rispetto del RIM fa riferimento ad una normativa assai recente (DGR n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e n. 7/13950 del 1 agosto 2003), quest ultima riprende norme precedenti (R.D, 368/1904) in cui i divieti qui ripresi erano già ben definiti e operanti. 7 PRINCIPI DI GESTIONE 7.1 Reticolo Idrico Principale Per quanto attiene i corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico principale, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all interno della fascia di rispetto, con riferimento al Decreto del Direttore Generale N. 8943, del 3-Agosto-2007 (B.U.R.L. n. 36 del 7-Settembre-2007, 3 S.S.), che approva le Linee Guida di Polizia Idraulica. 21

22 7.1.1 Lavori ed atti vietati Attualmente le principali attivita` e le piu` significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono, in via generale, le seguenti (art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, ripreso integralmente dal Decreto del Direttore Generale N. 8943, del 3-Agosto-2007): a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o gia` prescritte dall autorita` competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; c) lo sradicamento o l abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione e` limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive localita`, stabilita o determinata dalla «Autorita` Idraulica» competente; e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita`, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; 22

23 h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonche sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; j) l apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall autorita` amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; k) qualunque opera nell alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla liberta` ed alla sicurezza della navigazione ed all esercizio dei porti natanti e ponti di barche; l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari; m) lo stabilimento di molini natanti Lavori e opere soggetti ad autorizzazione/concessione Attualmente le principali attivita` e le piu` significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall Autorita` idraulica competente e sotto l osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare sono, in via generale, le seguenti: a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l accesso e l esercizio dei porti natanti e ponti di barche; b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all art. 95, lettera c) del r.d. 523/1904; 23

24 d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; f) la ricostruzione, tuttoche senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l obbligo dell intiera estirpazione delle chiuse abbandonate; h) l estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici. L autorita` amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne essere lesi il regime delle acque e gl interessi pubblici o privati; i) l occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie; j) la realizzazione nonche ogni modifica delle seguenti opere: ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali; attraversamenti dell alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento; attraversamenti dell alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione; tubazioni aggraffate ai muri d argine che occupino l alveo in proiezione orizzontale; muri d argine ed altre opere di protezione delle sponde; opere di regimazione e di difesa idraulica; opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura; scavi e demolizioni; 24

25 coperture parziali o tombinature dei corsi d acqua nei casi ammessi dall autorita` idraulica competente; chiaviche. Il sopra riportato elenco enumera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di opere e di interventi in alveo la cui realizzazione e` subordinata al rilascio della concessione o dell autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904. Ai sensi del 2º comma dell art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell alveo». Tale diritto, ai sensi dell art. 95 comma 1, «...e` subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino ne alterazioni al corso ordinario delle acque, ne impedimento alla sua liberta`, ne danno alle proprieta` altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi». Il 2º comma del medesimo articolo detta «l accertamento di queste condizioni e` nelle attribuzioni dell Autorita` Idraulica competente» che ne rilascia autorizzazione Interventi ammissibili con procedura d urgenza E` consentita l effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attivita` che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell incolumita` pubblica e della sicurezza di opere pubbliche. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall autorita` idraulica competente che, a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovra` comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dal detto avvio. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle 25

26 infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall Autorita` idraulica o su sua prescrizione Disciplina degli scarichi Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l autorizzazione di scarichi nei corsi d acqua, sotto l aspetto della quantita` delle acque recapitate. Per la qualita` la competenza e` della Provincia, ai sensi dell art. 43, l.r. 26/2003 e in osservanza degli appositi regolamenti regionali. La materia e` normata dall art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l emanazione di una direttiva in merito da parte dell Autorita` di Bacino. In ogni caso, nelle more dell emanazione della suddetta direttiva e in assenza di piu` puntuali indicazioni, si dovra` comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilita` di portate addotte ai corsi d acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. I limiti di accettabilita` di portata di scarico fissati sono i seguenti: 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali; 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree gia` dotate di pubbliche fognature. Inoltre dovra` essere verificata, da parte del richiedente l autorizzazione allo scarico, la capacita` del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Il manufatto di recapito dovra` essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e il progetto dovra` prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell energia) atti ad evitare l innesco di fenomeni erosivi nel corso d acqua. 26

27 7.2 Reticolo Consortile Lavori ed atti vietati Per quanto attiene i corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico consortile, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n. 368/1904 Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, titolo VI Disposizioni di polizia idraulica. In base sia alle indicazioni riportate nella D.G.R. 7/7868 e successiva D.G.R. 7/13950 di modifica, che alle nuove disposizioni di cui alla L.R. 7/2003, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha predisposto un regolamento consortile, da divulgare tra i Comuni del comprensorio, che recepisce le norme dell ancor valido R.D. 368/1904 per la regolamentazione delle attività all interno delle fasce di rispetto dei corsi di cui all allegato D alla D.G.R. 7/7868 stessa. In una fase successiva, in base a quanto stabilito nella L.R. 7/2003, la Giunta Regionale emanerà un nuovo regolamento di polizia idraulica, che sostituirà in tutto o in parte il presente; sarà compito del Consorzio condurre le dovute verifiche ed informare i Comuni consorziati. è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete consortile, ancorché in alcuni periodi dell anno rimangano asciutti; è vietata qualsiasi nuova edificazione all interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione; non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte al Consorzio stesso; non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economicoproduttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 1,5 m rispetto 27

28 alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso; non è consentita la movimentazione di terreno per attività connesse a bonifica dei fondi agricoli a distanza inferiore a 2 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; è vietata l apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m; è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 10 m per quelli con fascia di 10 m; è vietata l apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica; è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d acqua della rete di bonifica; è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale all interno delle fasce di rispetto (5 o 10 m); è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d acqua; è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d acqua; è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d acqua; ai sensi del D. Lgs. 152/99, art. 41 (confermato dall Art. 115, comma 1, del D.Lgs 152/06), è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità. 28

29 La tabella seguente riporta le distanze minime da rispettare per l esecuzione degli interventi precedentemente citati. ATTIVITA DISTANZA fascia di rispetto di 5 m fascia di rispetto di 10 m Apposizione di recinzioni 1,5 4 Piantagione di alberi 1,5 4 Installazione di siepi 1,5 4 Movimentazione di terreno connessa a bonifica dei fondi agricoli 2 4 Realizzazione di fabbricati 5 10 Apertura di canali > 2 > 2 Esecuzione di scavi > 5 > 10 Realizzazione di depositi di materiali 5 10 Per distanza dai piedi dell argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza e` da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovra` intendersi estesa la proibizione stabilita dagli artt. 93 e 96 del r.d., saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall Autorita` Idraulica competente. Il primo comma dell art. 41 del d.lgs. 152/99, come confermato nel primo comma dell art. 115 del d.lgs 152/06, stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversita` da contemperarsi con le esigenze di funzionalita` dell alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore 29

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