DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista TERMINI PER L ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IVA

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1 1/10 OGGETTO TERMINI PER L ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IVA CLASSIFICAZIONE DT ACCERTAMENTO II.DD. E IVA RIFERIMENTI NORMATIVI ARTT. 36 BIS, 36 TER E 43 D.P.R N. 600; ARTT. 54 BIS E 57 D.P.R N. 633; ART. 10 L N. 289; ART. 2, COMMA 44, L N. 350; art. 37, commi D.L N. 223 conv. in L N. 248; art. 27, comma 18 DL n. 185, convertito in L n. 2; art. 27, comma 18 DL n. 185, convertito in L n. 2; art. 1 comma 3 del D.L n. 194, convertito in L n. 25; ARTT E 2220 CODICE CIVILE. ALLEGATI 1. Riepilogo delle scadenze dei termini per i controlli formali 2. Riepilogo dei termini per le liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni 3. Riepilogo delle scadenze dei termini per i controlli sostanziali COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 12/10 CIRCOLARE N. 07/11 CIRCOLARE N. 05/12 CIRCOLARE N. 13/13 REFERENTE STUDIO La presente per ricordarvi che la procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata progressione di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora. Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti esecutivi, operanti per gli atti emessi dall e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d imposta in corso alla data del e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali. L eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell atto, senza possibilità alcuna di sanatoria. I termini decadenziali, come messo in evidenza, non possono essere interrotti, in virtù dell art comma 1 Codice Civile, secondo cui quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all interruzione della prescrizione. Tuttavia possono essere prorogati per effetto di disposizioni legislative: ad esempio, la constatazione di violazioni penali causa il raddoppio dei termini per gli accertamenti. In tutte le ipotesi in cui si applica un termine decadenziale, è necessario prestare attenzione al momento in cui la notifica si considera perfezionata nei confronti dell ente impositore, che, secondo un principio consolidato, quale che sia la forma della notifica, si perfeziona: per il notificante/ente impositore, con la consegna dell atto all agente notificatore, (nelle notifiche eseguite a mezzo posta nel momento della spedizione); per il notificatario/contribuente, al momento della ricezione. Quindi, se il notificatario/contribuente riceve un atto impositivo successivamente all , i cui termini scadono il , il termine di decadenza è rispettato se il provvedimento è stato consegnato all agente notificatore (messo comunale, ufficiale della riscossione, ufficio postale) entro tale data. Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all IVA sia i termini per i controlli sostanziali, cioè per gli accertamenti in rettifica e per quelli d ufficio.

2 2/10 TERMINI DI DECADENZA PER IL CONTROLLO SOSTANZIALE. Per le imposte sui redditi e per l IVA, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della. Pertanto, per i controlli sostanziali, cioè per gli accertamenti in rettifica e per quelli d ufficio, si è prescritto il 31 dicembre 2013 il termine per i controlli sostanziali relativi: alla dei redditi del periodo di imposta 2008, presentata nel 2009; alla IVA relativa al del periodo di imposta 2008, presentata nel In caso di omessa, sia per le imposte sui redditi e per l IVA, il termine per l accertamento, coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la avrebbe dovuto essere presentata. Quindi, entro il 31 dicembre 2013 dovevano essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d imposta 2007 per il quale non è stata presentata la. In ogni caso qui di seguito si riportano i termini ordinari di decadenza per il controllo sostanziale: TERMINI DI DECADENZA PER IL CONTROLLO SOSTANZIALE DICHIARAZIONI IMPOSTE DIRETTE IVA Presentate dal 1 gennaio 1999 Omesse o nulle e presentabili dal dicembre del 4 anno successivo a quello di presentazione (art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/73) 31 dicembre del 5 anno successivo a quello di presentazione (art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600/73) 31 dicembre del 4 anno successivo a quello di presentazione (art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/72) 31 dicembre del 5 anno successivo a quello di presentazione (art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 633/72) Per una maggiore comprensibilità di quanto detto, in allegato alla presente si riportano gli schemi con i riepiloghi delle scadenze dei termini con le relative proroghe per i controlli sia formali che sostanziali per i periodi di imposta a partire dal 2000 sino al 2012 compreso. REGIMI PREMIALI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA (DL 201/2011) L art. 10 del DL n. 201 convertito in L n. 214 (c.d. manovra Monti ) ha introdotto due regimi fiscali privilegiati per determinate categorie di contribuenti, i quali, tra l altro, hanno l effetto di ridurre di un anno il termine di decadenza dal potere di accertamento. Pertanto, per i soggetti che possono fruire della neointrodotta normativa, l avviso di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA, dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della. La norma prevede espressamente che, nell ipotesi di constatazione di elementi penalmente rilevanti, rimane fermo il termine di decadenza ordinario, in tale fattispecie raddoppiato. In breve, l art. 10 del DL 201/2011 ha introdotto due regimi fiscali privilegiati: un primo, fruibile dai soggetti che svolgono attività artistica o professionale o attività d impresa in forma individuale o con le forme associative ex art. 5 del TUIR, che, tra l altro, presuppone che il contribuente invii telematicamente all Amministrazione finanziaria i corrispettivi e le fatture emesse/ricevute e istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dedicati all attività esercitata; un secondo, che concerne i contribuenti soggetti all applicazione degli studi di settore, che presuppone, fra l altro, la di ricavi/compensi almeno pari a quelli derivanti dall applicazione degli studi stessi e il corretto assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in tema di studi di settore.

3 3/10 Il DL 201/2011 prevede una diversa decorrenza dei suddetti due regimi privilegiati, e ciò ha riflesso sul periodo d imposta con riferimento al quale si applica il minor termine di decadenza dal potere di accertamento. Nello specifico: per il regime disciplinato dall art. 10 co. 1-8 del DL 201/2011, la nuova normativa opera a partire dall , quindi il riflesso sul termine di accertamento si avrà con riferimento ai controlli sui periodi d imposta 2013 e successivi; per il regime disciplinato dall art. 10 co del DL 201/2011 (concernente i contribuenti soggetti all applicazione degli studi di settore), il nuovo regime si applica a partire dalle dichiarazioni relative all anno 2011, quindi da UNICO 2012; per questo motivo, in costanza dei presupposti di legge, il minor termine opera già a partire dagli accertamenti sul periodo d imposta RADDOPPIO DEI TERMINI PER VIOLAZIONI PENALI La c.d. manovra correttiva del 2006 (art. 37 commi 24 e 25 del D.L n. 223 convertito nella L n. 248), introducendo un apposito comma negli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, ha stabilito che, in caso di constatazione di violazioni penalmente rilevanti, i termini per l accertamento delle imposte sui redditi e dell IVA sono raddoppiati con riferimento al periodo d imposta in cui è stata commessa la violazione penale. In tale fattispecie, pertanto, l Amministrazione finanziaria può notificare l accertamento entro il 31 dicembre: dell ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la ; del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la, nel caso di omessa o nulla. È necessario precisare che, in base al dato normativo, la proroga: è circoscritta al rinvenimento di violazioni penali rientranti nel D. Lgs n. 74, quindi non hanno alcun rilievo, ad esempio, i reati doganali (contrabbando), valutari e societari; riguarda solo gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e all IVA, con esclusione di ogni altro comparto impositivo, ivi inclusa l IRAP, siccome tali tributi non rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 74/2000. non dovrebbe concernere gli accertamenti fondati sugli studi di settore, siccome, ai sensi dell art. 10 co. 6 della L n. 146, l ufficio non ha alcun obbligo di denuncia, anche se risultano superate le soglie di punibilità. Occorre poi rammentare che non ogni fatto con valenza penale ha rilievo sia per le imposte sui redditi che per l IVA, per cui, nonostante l accertamento venga emesso per entrambe le imposte, può succedere che il raddoppio si verifichi solo per una di esse. Le novità suddette si applicano a decorrere dal periodo d imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini per l accertamento. Quindi, per effetto della suddetta norma di decorrenza, il raddoppio dei termini può essere applicato a partire: dal periodo d imposta 2001, in caso di presentata (i cui termini, scadendo il , erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del DL 223/2006, avvenuta il ); ovvero dal periodo d imposta 2000, in caso di omessa presentazione della. CUMULO CON ALTRE PROROGHE DI TERMINI PER L ACCERTAMENTO Secondo Corte Cost n. 247, il termine lungo non può cumularsi con altre cause di proroga previste dalla normativa fiscale, a meno che sia lo stesso legislatore a stabilire il

4 4/10 contrario. Di conseguenza, il raddoppio dei termini per la presenza di reati fiscali non si cumula: con la proroga biennale da mancata adesione ai condoni prevista dall art. 10 della L. 289/2002; con il raddoppio dei termini per l accertamento in caso di presunzione di imponibilità dei capitali illecitamente detenuti in paradisi fiscali, prevista dall art. 12 co. 2-bis del DL 78/2009. PROROGA BIENNALE PER MANCATA ADESIONE AI CONDONI L art. 10 della L. 289/2002 stabilisce che i termini per l accertamento sono prorogati di due anni nei confronti dei contribuenti che non hanno aderito ai condoni di cui alla medesima legge. Ciò non dovrebbe operare per l IVA, in quanto il condono è ritenuto incompatibile con il diritto comunitario. La L n. 289 (Finanziaria 2003) ha contemplato la possibilità, per i contribuenti, di definire determinate annualità d imposta, istituendo varie forme di condono. Ai sensi dell art. 10 della suddetta legge, per i contribuenti che non hanno aderito ai condoni, i termini per l accertamento, con riferimento ai periodi d imposta non condonati, sono stati prorogati di due anni. L allungamento del termine concerne la mancata adesione, nello specifico, alle disposizioni di cui agli artt. 7 (concordato per anni pregressi), 8 (integrativa semplice) e 9 (condono tombale) della L. 289/2002. A causa della proroga, quindi, l anno 2002 (ultimo periodo d imposta condonabile) deve ritenersi decaduto non al , ma al La proroga dei termini è stata contemplata altresì per le imposte indirette diverse dall IVA. PROROGA DI UN ANNO DEI TERMINI PENDENTI AL IN RELAZIONE ALL IVA L art. 2 co. 5-ter del DL n. 138, convertito nella L n. 148, ha stabilito che, in riferimento all IVA e per i soggetti che si sono avvalsi delle sanatorie introdotte dalla L. 289/2002, i termini di decadenza dal potere di accertamento pendenti al sono prorogati di un anno. Pertanto, l annualità 2006 che, ordinariamente, decade il , per effetto di tale norma decade il Occorre rammentare che, in base ad un ulteriore interpretazione, anche l annualità 2002 potrebbe essere oggetto di proroga, per le seguenti considerazioni: ordinariamente, il periodo d imposta 2002 è decaduto il ; in presenza di indizi di reato, i termini di decadenza sono raddoppiati, quindi, se il reato è stato commesso nel 2002, l annualità decade il ; per effetto della proroga di un anno introdotta dal DL 138/2011, l annualità 2002 decade non il ma il Tuttavia, osta a questa conclusione la sentenza della Corte Costituzionale n. 247, ove i giudici hanno espressamente sancito che la proroga dei termini da reato non si cumula con nessuna altra disposizione, presente o futura, che contempli anch essa una proroga di termini: per questo motivo, il periodo d imposta 2002 rimarrebbe decaduto il ATTIVITÀ DETENUTE IN PARADISI FISCALI L art. 1 co. 3 del DL n. 194, convertito nella L n. 25, inserendo i co. 2- bis e 2-ter all art. 12 del DL n. 79 convertito nella L n. 102, ha introdotto il raddoppio dei termini per:

5 5/10 l irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all art. 4 co. 1, 2 e 3 del DL n. 167 convertito nella L n. 227, per le attività detenute nei paradisi fiscali ; l applicazione della presunzione di cui all art. 12 co. 2 del suddetto DL n. 79 convertito nella L n Per l operatività della suddetta disposizione non è stata prevista una specifica decorrenza. Essa potrebbe trovare applicazione per tutti i periodi d imposta per i quali risultano ancora pendenti i termini per gli accertamenti alla data di entrata in vigore del DL 194/2009, ossia al TERMINI PER IL RECUPERO DEI CREDITI D IMPOSTA INESISTENTI I provvedimenti di recupero dei crediti d imposta inesistenti indebitamente compensati possono essere notificati entro il 31 dicembre dell ottavo anno successivo a quello in cui il credito è stato utilizzato. Infatti l art. 27, comma 16 del DL n. 185, convertito nella L n. 2, ha inasprito le sanzioni per l utilizzo di crediti inesistenti in compensazione nel modello di pagamento unificato (F24). La compensazione di crediti inesistenti è ora punita con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Se l ammontare dei crediti indebitamente compensati risulta superiore a ,00 euro per ciascun anno solare, la sanzione è del 200% della misura dei crediti utilizzati. Gli uffici finanziari sono legittimati a notificare l atto di recupero entro il 31 dicembre dell ottavo anno successivo a quello di utilizzo in compensazione del credito inesistente. Il termine di otto anni può essere applicato alle sole ipotesi in cui l indebita compensazione derivi da crediti inesistenti in senso assoluto, ovvero non indicati in, ma indicati ed utilizzati solo nel modello F24. L Agenzia delle Entrate, sebbene non in via ufficiale, sembra essersi espressa in senso opposto. Pertanto, il termine di otto anni si applica ai crediti inesistenti utilizzati in compensazione a partire dall anno SANZIONI AMMINISTRATIVE L art. 20 del DLgs. 472/97 stabilisce che, per le sanzioni amministrative, l atto di contestazione è notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l accertamento dei singoli tributi. Detta norma ha rilievo autonomo nel caso di sanzioni non collegate in maniera diretta all evasione, come nell ipotesi di sanzioni concernenti il quadro RW. Antecedentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 99/2000, le sanzioni potevano essere irrogate anche nel maggior termine previsto per l accertamento dei tributi, e non, come ora, nel diverso termine contemplato per questi ultimi. Secondo l Amministrazione finanziaria, la modifica normativa è indice della volontà del legislatore di evitare che, in comparti impositivi come l imposta di registro, vi siano differenti termini di decadenza per l atto di accertamento e per le sanzioni, sicché, allo stato attuale, ove per il tributo siano contemplati termini di decadenza inferiori al quinquennio, questi dovrebbero valere anche per le sanzioni. TERMINI DI NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO La cartella di pagamento, al pari degli avvisi di accertamento, deve essere notificata entro termini decadenziali, previsti, per le imposte sui redditi e per l IVA, dall art. 25 del DPR 602/73. Anche la fase di riscossione è soggetta a termini decadenziali, con specifico riferimento alla cartella di pagamento.

6 6/10 Pertanto, solo dopo la notifica del suddetto provvedimento trovano applicazione i termini di prescrizione, entro i quali, salvo eventi interruttivi, deve essere notificato il pignoramento. AVVISI DI ACCERTAMENTO Ai sensi dell art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo. La notifica tardiva della cartella di pagamento comporta la nullità di tale atto, ma non travolge le iscrizioni a ruolo eseguite in via provvisoria nei momenti antecedenti. È bene rammentare che, per il caso degli accertamenti esecutivi, la riscossione frazionata non avverrà più tramite cartella di pagamento, ma mediante apposito atto di rideterminazione degli importi dovuti, che, ai sensi dell art. 29 co. 1 del DL 78/2010, non è soggetto a termini decadenziali. PERIODO D IMPOSTA TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO IN CASO DI ACCERTAMENTO - SOGGETTI SOLARI TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE A RUOLO ANNO IN CUI L ACCERTAMENTO È DIVENUTO DEFINITIVO 2004 Accertamento definitivo Accertamento definitivo Accertamento definitivo 2011 TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO Accertamento definitivo Accertamento definitivo LIQUIDAZIONI AUTOMATICHE E CONTROLLI FORMALI Per effetto dell art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: terzo anno successivo a quello di presentazione della, in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72; quarto anno successivo a quello di presentazione della, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73. Entro il , pertanto, dovevano essere notificate la cartelle di pagamento relative ai periodi d imposta: 2009, per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica; 2008, per le attività di controllo formale. Invece, per le società che non hanno l esercizio sociale coincidente con l anno solare, il termine decorre non dal periodo d imposta successivo a quello di presentazione della, bensì da quello di scadenza del versamento dell unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla scade oltre il 31 dicembre dell anno in cui la è stata presentata. Qualora, in caso di liquidazione automatica o controllo formale della o di somme liquidate a seguito di tassazione separata, il contribuente si avvalga del versamento dilazionato degli importi richiesti con l avviso bonario, la cartella deve essere notificata entro

7 7/10 il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Ciò, pertanto, vale anche nel caso in cui, dopo aver optato per la dilazione, il contribuente non abbia potuto onorare la prima rata. Sebbene non sia previsto espressamente, il termine dovrebbe avere natura decadenziale, in quanto tutta l attività di riscossione delle imposte è soggetta a termini di decadenza, per cui è da escludere la semplice natura ordinatoria del termine. PRESCRIZIONE DECENNALE PER IMPOSTE A CREDITO Per i contribuenti che hanno evidenziato nelle dichiarazioni un credito d imposta, si precisa che lo stesso si prescrive con il decorso del termine ordinario di dieci anni, così come previsto dall art del codice civile. Tale prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei termini per la liquidazione delle imposte previsto dall Amministrazione finanziaria ai sensi dell art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, e cioè a partire dal 31 dicembre dell anno successivo a quello di presentazione della stessa. Pertanto, al 31 dicembre 2013 si è prescritto l eventuale credito d imposta evidenziato nella dei redditi 2000, presentata nel Pertanto, ove vantiate crediti che stiano per raggiungere il termine prescrizionale dei dieci anni è necessario presentare una istanza all Amministrazione Finanziaria volta ad interrompere i termini suddetti per non precludersi la possibilità di ottenere il rimborso stesso. PRESCRIZIONE CIVILE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE Le scritture contabili, ai sensi dell art del codice civile, devono essere conservate per dieci anni dalla data dell ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e spediti. Il decorso del suddetto termine non elimina l obbligo di conservazione della documentazione contabile in capo al contribuente, se vi sono accertamenti che non siano stati ancora definiti. Pertanto, ove non vi sia un contenzioso in corso è possibile non custodire la documentazione contabile relativa fino all esercizio 1999 (per le aziende con esercizio sociale coincidente con l anno solare). TERMINI DI DECADENZA E TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI Le scritture contabili, ai sensi dell art del codice civile, devono essere conservate per dieci anni dalla data dell ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e spediti. Il decorso del suddetto termine non elimina l obbligo di conservazione della documentazione contabile in capo al contribuente, se vi sono accertamenti che non siano stati ancora definiti. Ai sensi dell art. 22 co. 2 del DPR 600/73, le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali devono essere conservate fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d imposta, anche oltre il termine decennale previsto dall art c.c.. Come regola generale, le scritture contabili devono perciò essere conservate sino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della : tuttavia, occorre vagliare il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento in caso di violazioni penali, analizzato in precedenza. Investita della problematica, con la sentenza n. 247 la Corte Costituzionale ha stabilito che se il termine previsto dalla legge, in presenza dell obbligo di denuncia delle suddette violazioni tributarie penalmente rilevanti, è quello raddoppiato di cui alla normativa censurata, ne segue che il contribuente ha l obbligo di conservare le scritture ed i documenti fino alla definizione degli accertamenti relativi e, quindi, non può ritenersi esonerato da tale obbligo fino alla scadenza del termine raddoppiato.

8 8/10 Pertanto, è possibile affermare che, in ogni caso, a titolo prudenziale, le scritture contabili vanno conservate, ai fini fiscali, sino al 31 dicembre dell ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la, e non più sino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della. Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI

9 9/10 ALLEGATO 1 RIEPILOGO DELLE SCADENZE DEI TERMINI PER I CONTROLLI FORMALI ex art. 36 ter del DPR 600/73 Anno Dichiarazioni presentante ai fini delle IMPOSTE DIRETTE PERIODO D IMPOSTA Anno presentazione TERMINE PER CONTROLLO FORMALE da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO (31/12/2008) (31/12/2010) (31/12/2009) (31/12/2011) (31/12/2010) (31/12/2012) (31/12/2011) (31/12/2013) (31/12/2012) 31 dicembre (31/12/2013) 31 dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre 2018 ALLEGATO 2 RIEPILOGO DEI TERMINI PER LE LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLE DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E IVA (ex art. 36 bis del DPR 600/73 e art. 54 bis del DPR 633/72) PERIODO D IMPOSTA Anno presentazione IMPOSTE DIRETTE IVA RISCOSSIONE TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO maggio febbraio 2007 (31/12/2009) maggio febbraio 2008 (31/12/2010) maggio febbraio 2009 (31/12/2011) maggio febbraio 2010 (31/12/2012) maggio febbraio 2011 (31/12/2013) maggio febbraio dicembre maggio febbraio dicembre maggio febbraio dicembre maggio febbraio dicembre 2017

10 CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 07/14 del ALLEGATO 3 RIEPILOGO DELLE SCADENZE DEI TERMINI PER I CONTROLLI SOSTANZIALI ANNO IMPOSTE DIRETTE I.V.A. PERIODO d imposta ANNO di presentazione PRESENTATA prorogato (1) raddoppiato (2) (3) OMESSA prorogato (1) raddoppiato (2) (3) PRESENTATA prorogato (1) raddoppiato (2) (3) OMESSA prorogato (1) raddoppiato (2) (3) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) _ ( ) _ _ ( ) _ ( ) _ _ ( ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1) la proroga dei termini di accertamento di due annualità previste dall art. 10 L. n. 289/2002 si applica nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d imposta dal 1997 al 2002 non si sono avvalsi del concordato di massa, dell integrativa semplice o del condono tombale (articoli 7, 8 e 9 L. n. 289/2002). (2) il raddoppio dei termini di decadenza dell accertamento sia ai fini delle imposte dirette che dell IVA previsto dalla c.d. manovra correttiva del 2006 (D.L. n. 223/2006) si ha quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia penale (art. 331 C.P.P.) per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000. (3) Il termine raddoppiato è stato calcolato senza considerare le due annualità di proroga previste dall art. 10 L. n. 289/2002 per i contribuenti che, per i periodi d imposta dal 1997 al 2002 non hanno presentato istanze di sanatoria ex articoli 7, 8 e 9 L. n. 289/2002. Secondo Corte Cost n. 247, il termine lungo non può cumularsi con altre cause di proroga previste dalla normativa fiscale

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/11 OGGETTO TERMINI PER L ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IVA CLASSIFICAZIONE DT ACCERTAMENTO II.DD. E IVA RIFERIMENTI NORMATIVI ARTT. 36-BIS, 36-TER E 43 D.P.R. 29.9.1973 N. 600; ARTT.

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