Regolamento d investimento della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo

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1 Regolamento d investimento della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo Valido dal gennaio 04 (Traduzione)

2 Regolamento d investimento, valido dal gennaio 04 INDICE. Scopo. Scopi e principi dell'investimento patrimoniale. Integrità e lealtà dei responsabili 4. Esercizio dei diritti di voto degli azionisti. Assoggettamento alla Carta ASIP 6. Strategia d'investimento 7. Mansioni e competenze 8. Sorveglianza e redazione del rapporto 9. Misurazione della performance e presentazione dei conti 0. Direttive d'investimento. Entrata in vigore Allegato : Strategia d'investimento Allegato : Misurazione della performance Allegato : Sorveglianza e redazione del rapporto Allegato 4: Riserva di fluttuazione 8 9 0

3 Regolamento d investimento, valido dal gennaio 04 Il Consiglio di fondazione della Cassa pensione di ISS Svizzera (di seguito CP ISS) emana il Regolamento di seguito riportato:. Scopo Nel presente regolamento sono definite, in modo vincolante, le condizioni quadro per gli inve- stimenti di capitale, tali da garantire l'amministrazione ottimale del patrimonio di previdenza. Sono determinanti per l'amministrazione del patrimonio unicamente gli interessi finanziari degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita.. Scopi e principi dell'investimento patrimoniale La gestione del patrimonio della Cassa pensione deve avvenire in modo tale da garantire il versamento entro i termini previsti delle prestazioni statuite; la conformità al profilo di rischio previsto dalla politica d'investimento; il raggiungimento, nel quadro della capacità di rischio, dei rendimenti complessivi massimi (proventi correnti più variazioni di valore). La redditività a lungo termine ha carattere priori- tario sulla realizzazione di utili a breve termine. Devono essere rispettate le prescrizioni d'investimento previste dalla legge, in particolare quelle della LPP e dell'opp. Per quanto concerne l'estensione dei limiti di cui agli artt. 4 e OPP e delle possibilità d'investimento in virtù dell'art. 0 cpv. 4 OPP si rimanda all'art. 6. Gli investimenti patrimoniali avvengono principalmente sotto forma di investimenti in titoli li- quidi, ben negoziabili e di prim'ordine, ripartiti in categorie d'investimento, mercati, valute, rami e settori diversi (principio della diversificazione), e sotto forma di strumenti d'investimento che fruttano rendimenti complessivi conformi agli standard di mercato.. Integrità e lealtà dei responsabili 4 Le persone incaricate della gestione patrimoniale devono possedere una buona reputazione e poter garantire un esercizio impeccabile dell'attività professionale. Sono soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi degli assicu- rati della Fondazione. Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale, devono disporre delle neces- sarie qualifiche e garantire il rispetto dell'art. b cpv. LPP e dell'artt. 48g - 48l OPP. Gli avvicendamenti di personale nella gestione patrimoniale vanno segnalati immediatamente all'autorità di vigilanza competente. Le persone esterne incaricate della gestione patrimoniale oppure gli aventi diritto economico delle imprese incaricate di esercitare tali mansioni non possono essere rappresentate nel consiglio di fondazione. I contratti di gestione patrimoniale devono poter essere sciolti al più tardi cinque anni dopo la conclusione senza svantaggi per la Fondazione.

4 Regolamento d investimento, valido dal gennaio In caso di negozi giuridici importanti (compresa la conclusione di contratti di gestione patrimo- niale o contratti di tenore simile) con persone vicine si devono raccogliere offerte dalla concorrenza. In questo caso deve regnare assoluta trasparenza sulla procedura di assegnazione. Operazioni in proprio: le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono sempre agire nell'interesse della Fondazione. In particolare, esse sono tenute a: non sfruttare la conoscenza di ordini della Fondazione per eseguire prima, contemporaneamente o immediatamente dopo operazioni in proprio parallele (front / parallel / after running); non compiere operazioni su un titolo o un investimento quando la Fondazione effettua operazioni su tale titolo o investimento e nella misura in cui ne possa derivare uno svan- taggio per quest'ultima; ogni partecipazione a similii affari sotto altra forma è equiparata a un'operazione di negoziazione; allocare diversamente i depositi della Fondazione senza un motivo economico nell'inte- resse di quest'ultima. Cessione di vantaggi patrimoniali: le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della Fondazione devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l importo. Devono cedere obbligatoriamente alla Fondazione tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell eserciziol esercizio della loro attività per la Fondazione. Obbligo di comunicare Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale sono tenute a comunicare annualmente al consiglio di fondazione i legami di interesse. Tra questi rientrano in particolare anche gli aventi diritto economico di imprese che hanno una relazione d'affari con la Fondazione. Per quanto concerne il consiglio di fondazione, questa comunicazio- ne avviene nei confronti dell'ufficio di revisione. Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della Fondazione devono consegnare annualmente al consiglio di fondazione una dichiarazione scritta circa la cessione di tutti i vantaggi patrimoniali in conformità all'art. 48k OPP. Come persone e istituzioni esterne possono essere incaricate dell'investimento e della gestio- ne del patrimonio di previdenza unicamente: le banche ai sensi della Legge sulle banche; i commercianti di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse; direzioni di fondi, gestori patrimonialiali di investimenti collettivi in conformità alla legge sugli investimenti collettivi; le assicurazioni ai sensi della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori; gli intermediari finanziari operanti all'estero che sottostanno a una sorveglianza equipa- rabile da parte di un'autorità di vigilanza estera riconosciuta. 4. Esercizio dei diritti di voto degli azionisti Il diritto di voto non viene esercitato. È fatto salvo quanto previsto al capoverso più sotto. Il consiglio di fondazione è autorizzato a delegare l'esercizio dei diritti di voto a un fornitore di servizi esterno. In caso di situazioni particolari (segnatamente in caso di acquisizioni, fusioni, cambiamenti di personale significativi in seno al consiglio d'amministrazione o al consiglio di-

5 Regolamento d investimento, valido dal gennaio 04. Assoggettamento alla Carta ASIP rettivo o in caso di opposizione alle proposte del consiglio d'amministrazione), il consiglio di fondazione può decidere come esercitare il diritto di voto e impartire le disposizioni necessa- rie. Le disposizioni della Carta ASIP e le relative direttive specifiche valgono per tutte le persone e istituzioni incaricate dell'investimento e della gestione di patrimoni previdenziali. 6. Strategia d'investimento 4 6 La Cassa pensione stabilisce, nell'ambito delle disposizioni di legge, una strategia d'investimento (Allegato ), adeguata alle sue esigenze specifiche e in particolare alla sua capacità di rischio. A tale proposito vengono definite le asset class strategiche, la struttura del patrimonio (ponderazioni) e, qualora possibile, i benchmark e le fasce di fluttuazione pertinenti. Nella definizione della strategia d'investimento è necessario considerare i requisiti di finanziamento, la capacità di rischio e la propensione al rischio della Cassa pensione nonché le aspettative tive di rendimento e rischio delle singole categorie d'investimento. La capacità di rischio dipende dalla situazione finanziaria nonché dalla struttura e dalla continuità del portafo- glio dei beneficiari. In caso di conflitto di obiettivi bisogna trovare una soluzione ponderata. L'estensione dei limiti di cui agli artt. 4 e OPP, come anche l'ampliamento delle possibilità d'investimento sono ammessi ai sensi dell'art. 0 cpv. 4 OPP, a condizione che il rispet- to della diligenza, della sicurezza e della distribuzione del rischio in conformità all'art. 0 cpvv. - OPP venga illustrato in modo trasparente nell'allegato al conto annuale. Le estensioni devono poggiare su un'analisi del rischio (asset-liability analysis), dalla quale risulti chiaramente che la Cassa pensione può ottenere una migliore ripartizione del rischio o un maggiore rendimento con il medesimo profilo di rischio. Un eventuale incremento del rischio deve essere sostenibile dal punto di vista della capacità di rischio e della propensione allo stesso. È possibile considerare categorie d'investimento ampliate esclusivamente se il consiglio di fondazione dispone di un'adeguata conoscenza del funzionamento e dei rischi particolari associati alla categoria d'investimento e della modalità di amministrazione prevista. Tutte le categorie di investimento ammesse devono essere indicate nel presente regolamento (art. 8). La Cassa pensione adotta principalmente uno stile d'investimento passivo (orientato all'indi- ce). Si rinuncia a un timing attivo delle asset class. Affinché il profilo effettivo di rendimento e di rischio nel tempo non diverga in modo eccessivo dal profilo strategico auspicato, vengono emanate fasce di fluttuazione. Il rebalancing deve avvenire in considerazione dei costi di transazione. Per un'adeguata tutela delle variazioni patrimoniali è necessario allestire una riserva di flut- tuazione in linea con il profilo di rischio (cfr. Allegato 4) La strategia di investimento è orientata al lungo termine e la sua adeguatezza è sottoposta a verifica periodica.

6 Regolamento d investimento, valido dal gennaio Mansioni e competenze L'organizzazione della gestione nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio della Cassa pensione comprende i seguenti livelli: consiglio di fondazione; comitato d'investimento; organo di gestione; gestori patrimoniali esterni; amministratori immobiliari (se necessario); ufficio di deposito centrale (se necessario); esperto in materia d'investimenti (se necessario). Il consiglio di fondazione è responsabile dell'investimento e dell'amministrazione del patrimonio; stabilisce la struttura strategica del patrimonio a lungo termine e approva il regolamento d'investimento; elegge il comitato d'investimento e, se necessario, gli esperti in materia d'investimento; in linea di principio decide l'attribuzione dei fondi a disposizione del gestore patrimoniale e/o degli investimenti collettivi e definisce l'ufficio di deposito centrale (qualora si renda necessario) con il quale la Cassa pensione collabora; può delegare al comitato d'investimen- to l'attuazione di determinate categorie d'investimento nel quadro della strategia d'investipuò emanare direttive specifiche sull'amministrazione di singole categorie; decide sulla compravendita di immobili mento; diretti; decide, in base alla capacità di rischio, io, la portata, la costituzione e lo scioglimento dell'accantonamento per i rischi associati all'investimento (riserva di fluttuazione); sorveglia l'attività d'investimento; regola, qualora necessario, il coinvolgimento di specialisti interni ed esterni. Il comitato d'investimento è un organo specializzato che consta di 4-6 membri con diritto di voto eletti dal consiglio di fondazione, ma che non devono obbligatoriamente essere membri del consiglio stesso (ogni membro del consiglio di fondazione può comunque partecipare alle sedute pur non avendo diritto di voto); coinvolge, se necessario e a seconda delle circostanze, altri rappresentanti della Cassa pensione e specialisti interni ed esterni; elegge un presidente tra i suoi componenti; delibera a maggioranza semplice; è responsabile dell'attuazione della strategia d'investimento; decide in merito alla selezione di gestori patrimoniali esterni; decide, nel quadro delle direttive d'investimento, in merito al rebalancing (cfr. Allegato ); disciplina, mediante incarichi di gestione ben definiti, l'attività dei gestori patrimoniali, dell'organo di gestione e dell'ufficio di deposito centrale (se necessario); monitora il piano di liquidità e d'investimento; 4

7 Regolamento d investimento, valido dal gennaio interpreta l'investment reporting, presenta (se necessario) proposte al consiglio di fondazione e redige semestralmente all'attenzione dello stesso un rapporto di adeguato tenore; redige un verbale di ogni seduta. L'organo di gestione è responsabile della verifica costante del rispetto delle fasce di fluttuazione come anche della gestione della liquidità e del cash management della Cassa pensione; è responsabile della contabilità. L'ufficio di deposito centrale (se necessario) consolida i valori patrimoniali della Cassa pensione; effettua su base unitaria la misurazione della performance; è responsabile del reporting da inserire nel rapporto sull'attività; è responsabile della contabilità dei titoli. I gestori patrimoniali esterni sono responsabili della gestione del portafoglio dei segmenti d'investimento a loro affidati nel quadro di incarichi ben definiti. Le direttive per la gestione dei titoli sono definite in contratti separati, non possono tuttavia essere in contraddizione con il regolamento d'investi- mento. L'amministratore immobiliare (se necessario) è responsabile del reporting da inserire nel rapporto sull'attività; è responsabile della contabilità degli immobili. L'esperto in materia d'investimento (se necessario) elabora basi decisionali di adeguato tenore per la verifica della strategia d'investimento e, all'occorrenza, offre suggerimenti; in caso di necessità svolge, all'interno del comitato d'investimento, attività di formazione e di formazione dell'opinione su tematiche d'investimento attuali; valuta gli effetti di efficienza e di rischio determinati dall'eventuale ricorso all'articolo dedi- cato all'estensione. 8. Sorveglianza e redazione del rapporto Gli investimenti e la loro amministrazione devono essere monitorati costantemente. A interval- li regolari è necessario redigere un rapporto di adeguato tenore sui contenuti dell'attività di sorveglianza, in modo tale da mettere a disposizione delle istanze competenti informazioni esaustive (cfr. Allegato ). Il rapporto deve garantire che i singoli organi competenti dispongano delle informazioni ne- cessarie per esercitare le funzioni di controllo loro attribuite. Il comitato d'investimento monitora il rispetto delle direttive d'investimento e informa tempesti- vamente il consiglio di fondazione in caso di divergenza dalle stesse. 9. Misurazione della performance e presentazione dei conti La performance raggiunta dell'investimento in titoli viene misurata sulla base del benchmark riportato negli Allegati e.

8 Regolamento d investimento, valido dal gennaio 04 Per la valutazione della performance è necessario tenere in considerazione i rischi corsi. Per la presentazione dei conti fanno stato le raccomandazioni sulla presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 6. Per la valutazione dell'investimento fanno stato i seguenti principi (art. 48 OPP ; punto Swiss GAAP RPC 6): l'allestimento del bilancio della liquidità, delle obbligazioni e dei titoli di partecipazione (incl. gli investimenti collettivi) avviene in base ai valori del mercato, compresi gli interessi pro rata eventualmente maturati; in caso di ipoteche e prestiti occorre iscrivere a bilancio l'importo effettivo del credito inclusi gli interessi pro rata. Le rettifiche di valore necessarie vengono effettuate e pubblicate nell'allegato al conto annuale; gli immobili gestiti direttamente vengono iscritti a bilancio ai valori venali. La valutazione di un immobile va effettuata in caso di necessità evidente di apportare correzioni, al minimo, tuttavia, ogni tre anni; gli investimenti alternativi vengono iscritti a bilancio ai valori di mercato, qualora questi sussistono. In caso contrario viene impiegato il "Net Asset Value" determinato in base ai principi riconosciuti del settore; in linea di principio i derivati vengono iscritti a bilancio ai valori di mercato. 0. Direttive d'investimento Gli investimenti in titoli possono avvenire sia sotto forma di investimenti diretti che sotto forma di investimenti collettivi (fondi d'investimento, fondazioni d'investimento e strumenti analoghi). Liquidità: Sulla base del piano di liquidità, la liquidità viene gestita in modo tale da consentire la corresponsione delle prestazioni di previdenza e d'uscita in caso di esigibilità. Obbligazioni: Se le obbligazioni non sono indicizzate o appartengono a forme d'investimento collettivo, de- vono disporre almeno di un rating "investment grade" (tripla B secondo l agenzia di rating S&P, o simile). In assenza di un rating ufficiale, è possibile procedere alla valutazione me- diante l'impiego di gradi di riferimento bancari. Qualora, in seguito a una riduzione graduale, il valore raggiunto si riveli inferiore al rating minimo l'obbligazione interessata deve essere veni trattano principalmente azioni liquide e/o forme liquide d'investimento collettivo. duta entro un mese. Azioni: Si Immobili: Gli investimenti immobiliari all'interno del paese sono ammessi sia come investimenti diretti che come forme d'investimento collettivo. Gli investimenti immobiliari all'estero sono ammessi unicamente sotto forma di investimenti collettivi. Ipoteche: Gli investimenti in ipoteche sono ammessii unicamente mediante forme d'investimento colletti- vo. Investimenti presso il datore di lavoro: 6

9 Regolamento d investimento, valido dal gennaio Gli investimenti presso il datore di lavoro possono essere effettuati nei termini previsti all'art. 7 OPP. I crediti nei confronti del datore di lavoro devono essere soggetti a interessi con- formi a quelli di mercato. Obbligazioni convertibili: Le obbligazioni convertibili, qualora siano attuate mediante investimenti diretti, devono dispor- re come minimo di un rating "investment grade" (tripla B secondo S&P, o simile). In assenza di un rating ufficiale, è possibile procedere alla valutazione mediante l'impiego di gradi di riferimento bancari. Qualora, in seguito a una riduzione graduale, il valore raggiunto si riveli infe- riore al rating minimo l'obbligazione convertibile deve essere venduta entro un mese. Investimenti alternativi: Nel quadro della strategia d'investimento (Allegato ) gli investimenti alternativi (ad es. private equity, hedge fund, materie prime) sono ammessi in forma collettiva, ma devono essere adeguatamente diversificati. Per gli investimenti collettivi in strumenti d'investimento alternativi non può sussistere alcun obbligo di versamenti supplementari (cfr. art. 4 cpv. ). Prestito di titoli (securities lending): I prestiti di titoli sono consentiti unicamente se ammessi dagli investimenti collettivi attuati. È necessario verificare se per l'investimento collettivo è concessa una garanzia adeguata per quanto concerne i prestiti di titoli a esso associati. Le rispettive disposizioni izioni della Legge federale sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni di applicazione (art. cpv. lit. A LICol; art. 76 OICol; art. segg. OICol-FINMA) si applican in modo analogo. Il rispetto delle disposizioni sul prestito di titoli in conformità all'art. segg. OICol-FINMA deve essere confermato nel conto annuale. Strumenti finanziari derivati: La Cassa pensione può ricorrere a strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 6a OPP. È possibile, in particolare, coprire sistematicamente i rischi valutari.. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore per gennaio 04. Esso sostituisce il regolamento precedente. 7

10 Regolamento d investimento, valido dal gennaio 04 Allegato : Strategia d'investimento Per il patrimonio totale sono stati fissati gli obiettivi strategici e le relative fasce di fluttuazione di seguito illustrati: Categoria d'investimento Strategia d investimento Minimo Massimo Liquidità / Mercato monetario Obbligazioni Obbligazioni CHF Obbligazioni Mondo (con copertura valutaria) Azioni Azioni Svizzera Azioni Mondo Immobili Immobili Svizzera Investimenti alternative: Hedge Funds, High Yield Funds, Funds Infrastruttura Svizzera Quota valuta estera (senza copertura valutaria).0% 0.0%.0%.0%.0%.%.%.0% 0.0%.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.% 8.% 8.0% 6.0% 0.0% 6.0% 40.0% 0.0% 6.% 6.% 6.0% 4.0% 0.0% Rebalancing I flussi finanziari (afflusso e deflusso di denaro) risultanti dalla normale attività commerciale ven- gono investiti (o disinvestiti) in modo conforme alla strategia. Le divergenze risultanti dai movimenti di mercato sono ammesse a condizione che rientrino nei margini, sia superiori che inferiori, fissati per le asset allocation strategiche. Se viene constatata una violazione di questi margini, occorre avviare, salvo decisioni di altro tenore da parte del con- siglio di fondazione, delle misure di trasferimento a livello di strategia. Le correzioni devono avvenire entro un termine utile. A tale proposito vanno tenute in debita considerazione le caratteristi- che della liquidità delle singole categorie d investimento (ad es. immobili). Valore di riferimento della riserva di fluttuazione Il valore di riferimento della riserva di fluttuazione è determinato in base alle categorie d'investi- mento e ai tassi delle riserve di fluttuazione in conformità all'allegato 4. 8

11 Regolamento d investimento, valido dal gennaio 04 Allegato : Misurazione della performance Il benchmark comprende i seguenti indici di confronto: Settore d'investimento Mercato monetario CH Obbligazioni CH Obbligazioni Global Azioni CH Azioni estero Immobili Svizzera Hedge Funds Indice benchmark Libor CHF M Swiss Bond Index AAA-BBB (TR) Barclays Global Aggregate (CHF hedged) Swiss Performance Index (DTR brutto) MSCI AC World ex Switzerland (DTR net) KGAST-Immobilien-Index (CH) CSFB Tremont Hedge Fund Index (CHF) Merill Lynch Global High Yield Index Stable Alpha (Benchmark offen) 9

12 Regolamento d investimento, valido dal gennaio 04 Allegato : Sorveglianza e redazione del rapporto Nel quadro dell'organizzazione della gestione nell'ambito dell'amministrazione patrimoniale, l'atti- vità di sorveglianza e la redazione del rapporto avvengono come di seguito: Chi Per conto di Attività Cadenza Ufficio di deposito centrale (se necessario) Comitato d'investimento, organo di gestione, ev. esperto in materia d'investimento Reporting conforme alla descrizione dell'incarico Reporting sulla performance per categoria d'investimento e patrimonio in titoli Mensile Trimestrale Amministratore immobiliare (se necessario) Comitato d'investimento, consiglio di fondazione Reporting conforme alla descrizione dell'incarico Contabilità titoli Annuale Annuale Esperto in materia d'investimento (se necessario) Comitato d'investimento, organo di gestione, ev. esperto in materia d'investimento Controlling dell'investimento strategico conforme alla descrizione dell'incarico Annuale Organo di gestione o fornitore di servizi esterno Comitato d'investimento Piano di liquidità e d'investimento Contabilità titoli Trimestrale Semestrale Comitato d'investimento Consiglio di fondazione Informazioni sull'attività e sui risultati d'investimento Semestrale Consiglio di fondazione Destinatari Rapporto annuale / rapporto sull'attività e sui risultati d'investimento Annuale 0

13 Regolamento d investimento, valido dal gennaio 04 Allegato 4: Riserva di fluttuazione. Scopo Le riserve di fluttuazione servono a compensare le oscillazioni dei corsi subite dagli investimenti. Tali riserve mirano a prevenire la formazione di uno scoperto tecnico in seguito a volatilità. Le riserve di fluttuazione costituiscono patrimonio della Fondazione non vincolato e incrementano la capacità di rischio della Fondazione.. Base di calcolo L'ammontare delle riserve di fluttuazione è definito in base alla strategia d'investimento (Allegato ) e calcolato mediante il metodo del valore medio. A seconda della categoria d'investimento si applica un tasso percentuale diverso. Categoria d'investimento Liquidità / Mercato monetario Obbligazioni Obbligazioni CHF Obbligazioni Mondo Azioni Azioni Svizzera Azioni Mondo Immobili Immobili Svizzera Investimenti alternative: Hedge Funds, High Yield Funds, Funds Infrastruttura Svizzera % 0% 0% % 0% % % 0%. Costituzione Se possibile, la costituzione delle riserve di fluttuazione avviene mediante rendimenti eccedenti dell'investimento patrimoniale. Qualora non fosse possibile o tali rendimenti non fossero sufficien- ti, il consiglio di fondazione decide quali ulteriori misure adottare. 4. Scioglimento È assolutamente necessario che le riserve di fluttuazione siano costituite integralmente prima che il consiglio di fondazione possa sancirne lo scioglimento. L'impiego di tali riserve avviene in linea con i principi per l'impiego di fondi liberi della Fondazione.

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