LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. I nuovi ammortizzatori sociali
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1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO I nuovi ammortizzatori sociali 28 settembre 2012 Relatore: Dr. Livio Caravita Legacoop Ferrara
2 LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92 Finalità di fondo migliorare il mercato del lavoro D) più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone; G) favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro 11 Seminario Rete Nazionale Servizi settembre 2012
3 Articolo 38 Cost. [Mantenimento e assistenza sociale] Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita` e vecchiaia, disoccupazione involontaria [c.c. 2110]. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata e` libera.
4 Legge n. 247/2007 Art.1 commi 28 e 29 delega rinnovata ex art. 46 L. n.183/2010 Delega al Governo ad emanare decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito, garantendo l uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro; b) modulazione dei trattamenti collegata all età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile; c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione; d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell attività lavorativa;
5 Legge n. 247/2007 Art.1 commi 28 e 29 delega rinnovata ex art. 46 L. n.183/2010 e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori; f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale; g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonchè l inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo; h) potenziare i servizi per l impiego, in connessione con l esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di collegare e coordinare l erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all erogazione dei relativi sussidi e benefìci anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.
6 LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92 la Riforma Le istanze del mondo sindacale erano rivolte ad una più equa distribuzione delle risorse, all ampliamento della platea dei destinatari dell indennità di mobilità Scelte governative modellate attorno ad un momento storico segnato dalla recessione economica: - Previsioni PIL 2012 a -2,4% o -2,6% -Tasso di disoccupazione sfiora 10% (dato edulcorato dall utilizzo di CIGO; CIGS; ammortizzatori in deroga)
7 Prima della riforma Ammortizzatori attualmente previsti : aree protette e non protette Indennità di mobilità (lavoratori licenziati al termine della CIGS od a seguito di licenziamento coll. operato da imprese soggette al contributo CIGS) Indennità ordinaria di disoccupazione Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti Indennità di mobilità in deroga (disciplina regionale) Indennità speciale di disoccupazione (art. 19 DL 185/2008) CIGO e CIGS per alcuni settori CIG in deroga regionale
8 La riforma Tutela economica nell ipotesi di perdita di lavoro art.2 Sostegno al reddito in costanza di lavoro art.3 Intervento a favore dei lavoratori più anziani art.4 Riduzione della spesa pubblica destinata agli ammortizzatori sociali Aumento costi aziendali per il finanziamento del sistema Welfare negoziale obbligatorio per aziende che hanno > 15 dip.
9 Art. 2 Ammortizzatori sociali Nell art. 2 sono disegnati i nuovi interventi di sostegno al reddito, viene individuata nell ASpI una nuova e tendenzialmente unica forma di sostegno al reddito, ovvero l unico ammortizzatore che, a regime, potrà intervenire nell ipotesi di perdita di lavoro. L ammortizzatore é istituito nell ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, sarà in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2013 ed opererà in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dalla predetta data, mentre per le cessazioni che interverranno fino al 31 dicembre 2012 troveranno applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria non agricola
10 Assicurazione sociale per l'impiego - ASpI In prima battuta (2013) l assicurazione sociale per l'impiego si sostituisce solo all indennità di disoccupazione, andrà definitivamente a regime nel 2017, sostituendo anche l indennità di mobilità
11 Campo di applicazione - Soggetti inclusi Tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000: soggetto privo di lavoro, che abbia dato immediata disponibilità ai servizi competenti, per lo svolgimento e la ricerca di una attività lavorativa b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione (medesimi requisiti dell indennità di disoccupazione). Nel novero dei soggetti destinatari rientrano anche gli apprendisti ed i soci lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
12 Campo di applicazione - Soggetti esclusi a) i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti delle PP.AA. b) operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la normativa speciale vigente c) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, salvo che quest ultima fattispecie sia intervenuta nell ambito della procedura di conciliazione di cui all articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nel testo modificato dal comma 40 dell articolo 1.
13 ASpI - indennità spettante L'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 L'indennità mensile è rapportata alla predetta retribuzione mensile e se questa è pari o inferiore a euro (importo rivalutato annualmente dall'istat), l'indennità spetta nella misura del 75% della citata retribuzione mensile; se è superiore, l'indennità è pari al 75% della retribuzione mensile incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed il predetto importo.
14 ASpI - indennità spettante l'indennità spettante non può superare il massimale previsto per la Cigs (1.119,32 euro l'attuale massimale lordo) non si applica il prelievo contributivo (5,84%) previsto dall art.26 della L. n. 41/1986. Dopo i primi 6 mesi l'indennità è abbattuta del 15%; previsto un ulteriore abbattimento del 15% dopo il 12 mese dall'inizio della prestazione (nel solo caso che il diritto all indennità valichi i dodici mesi).
15 Prima della Riforma indennità spettante L indennità spettante è rapportata alla retribuzione mensile con percentuali decrescenti: 60% nei primi 6 mesi 50% per i successivi 2 mesi 40% in quelli restanti Durata: 8 mesi per soggetti con meno di 50 anni di età 12 mesi per soggetti di età pari o superiore a 50 anni di età
16 ASpI - contributi figurativi L indennità economica si accompagna al riconoscimento dei contributi figurativi utili al diritto dei trattamenti pensionistici, sempreché la normativa disciplinante detti trattamenti non richieda il computo della contribuzione effettivamente versata. I contributi figurativi sono rapportati alla media delle retribuzioni imponibili degli ultimi due anni.
17 Durata e periodo transitorio In sede di prima applicazione - anno vengono sostanzialmente confermati i criteri di durata ancor oggi vigenti per l indennità ordinaria di disoccupazione: 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50 anni. Per gli anni successivi i periodi di durata sono crescenti e si differenziano per la ulteriore maggior durata riservata al personale più anziano (età pari o superiore a 55 anni).
18 Durata e periodo transitorio Età Mesi Mesi Mesi Mesi Meno di da
19 Durata e periodo transitorio A decorrere dal 2017 l ASpI sarà l unica forma di sostegno al reddito ed al reimpiego che potrà intervenire nell ipotesi di perdita di lavoro, sostituisce anche l indennità di mobilità. La Legge ha disegnato un percorso di gradualità, che inizia a gennaio 2013 e termina a dicembre 2016, attraverso il quale viene progressivamente diminuita la durata dell indennità di mobilità Per espressa previsione normativa a decorrere dal 1 gennaio 2017 sono peraltro abrogate le disposizioni di cui all art. 7 della L. 23 luglio 1991, n. 223 e dell art. 3 del D.L. n. 299/94 (dis. speciale edilizia) e vengono nel contempo apportate modifiche all art. 4 della citata legge n. 223/91 con l intento di sostituire il termine mobilità con quello più appropriato di licenziamento collettivo.
20 Durata e periodo transitorio il Decreto Sviluppo ha modificato il processo di gradualità congegnato nella L. 92/2012 mantenendo le condizioni di corresponsione della c.d. mobilità piena, attualmente in essere, che avrebbero dovuto cessare al 31 dicembre 2013, per tutto l anno 2014
21 Durata e periodo transitorio DURATA NELLE GENERALITÀ DEI CASI Età Età Mesi Mesi Mesi Mesi Meno di Meno di da (30) 24 da 50 18
22 Durata e periodo transitorio DURATA NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO Età Età Mesi Mesi Mesi Mesi Meno di Meno di da (42) 36 da 50 24
23 Durata e periodo transitorio dal 1 gennaio 2017 i lavoratori che perdono l occupazione risulteranno beneficiari unicamente dell ASpI, la cui durata - indipendente dai territori interessati - risulterà differenziata a seconda dell età del beneficiario (comma 11 art. 2) 2017 Età Mesi Meno di da 55 18
24 Procedura per l ottenimento dell indennità Per usufruire della tutela economica, il lavoratore avente diritto deve, a pena di decadenza, inoltrare domanda con modalità esclusivamente telematica, all'inps, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. L indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro oppure dal giorno successivo a quello in cui viene presentata la domanda. Il trattamento è condizionato dalla permanenza dello stato di disoccupazione
25 Decadenza dal diritto Il beneficio economico previsto da questa forma assicurativa sociale decade nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all INPS entro un mese dall inzio dell attività; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'aspi. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.
26 MINI ASpI a decorrere dal 1 gennaio 2013 è prevista una forma minima di ammortizzatore sociale, simile all attuale disoccupazione con requisiti ridotti, riservato ai lavoratori dipendenti che non hanno diritto di accedere alla vera e propria ASPI. Per il diritto alla Mini Aspi sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione ovvero circa tre mesi negli ultimi 12 mesi. L'importo dell indennità viene calcolato in maniera analoga a quella prevista per l'aspi. La durata massima della prestazione é pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo: se il lavoratore è stato occupato per 6 mesi negli ultimi 12 prima del licenziamento avrà diritto a un massimo di 3 mesi di trattamento, se ha lavorato 4 mesi, ne avrà diritto a 2 e cosi via La prestazione viene erogata agli aventi diritto a seguito di istanza telematica inviata all INPS entro due mesi dalla data di spettanza (ottavo giorno successivo alla cessazione)
27 INDENNITA per i co.co.co. Art. 2 commi La riforma prevede, a decorrere dal 2013, una sorta di stabilizzazione del trattamento di disoccupazione già previsto in via sperimentale dall art. 19 D.L. n. 185/2008. L indennità è riservata ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'inps. La nuova indennità una tantum è riconosciuta ai Collaboratori, qualora siano presenti tutte le seguenti condizioni, riferite all anno precedente: abbiano operato, in regime di monocommittenza; abbiano conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di euro, annualmente rivalutato (ISTAT); abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi; risultino accreditate almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata.
28 INDENNITA per i co.co.co. con riguardo all'anno di riferimento deve essere accreditato, presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno; L ammontare della indennità è pari a un importo del 5% del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 ( ,00 per il 2012), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. L'importo dovuto è liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a euro, se superiore. In via transitoria, per il triennio , indennità è pari a un importo del 7% del minimale annuo di reddito e le mensilità che devono risultare accreditate l anno precedente presso la predetta Gestione separata devono essere almeno tre anziché quattro.
29 misure tese a favorire l autoimpresa La norma presenta, per ora in misura sperimentale e quindi limitatamente agli anni (nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui), la possibilità per il soggetto avente diritto all ASpI di ottenere la liquidazione degli importi del relativo trattamento non ancora percepito. Trattasi di una disposizione riservata a coloro che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa
30 Contribuzione alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti Aspi e Mini Aspi vengono finanziate attraverso il contributo ordinario, che sarà esteso alle categorie interessate dalla nuova tutela: contributo a carico delle imprese nella stessa misura oggi applicata per la disoccupazione. La misura del contributo ordinario è pertanto la seguente: Aliquota pari a 1,31% % per i lavoratori a tempo indeterminato, ovvero l attuale aliquota di copertura dell assicurazione contro la disoccupazione involontaria, facendo salve le eventuali misure inferiori derivanti dall applicazione delle riduzioni del costo del lavoro operate dalla legge n. 388/2000 (art. 120) e 266/2005 (art. 1, comma 361) nonché dalle misure compensative di cui al D.L. 203/2005;
31 Contribuzione alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti Aliquota aggiuntiva del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato. L aliquota aggiuntiva non si applicherà: ai lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori, ai lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, e per il periodo per i lavoratori impiegati in attività definite stagionali, dai contratti e accordi collettivi o avvisi comuni gli apprendisti al personale della P.A.
32 Contribuzione addizionale Aliquota aggiuntiva del 1,4% In caso di trasformazione del contratto in contratto a termine in contratto a tempo indeterminato o di assunzione stabile trascorsi non più di sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, viene restituito il contributo addizionale versato, nei limiti massimi delle ultime 6 mensilità. La restituzione avviene al superamento del periodo di prova.
33 Contribuzione alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti Dall estensione di questa forma assicurativa a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ne deriva l introduzione un maggior onere contributivo per i lavoratori già esclusi dalla Disoccupazione e in particolare per le coop DPR 602/70, con rimodulazione delle riduzioni contributive. Per le coop è prevista la graduale applicazione, in 5 anni, del contributo dell 1,31% per l Aspi e dello 0,30% per la formazione continua, ma con la necessità di un decreto annuale di attuazione.
34 Contributo di licenziamento Un ulteriore contributo addizionale, definito contributo di licenziamento, è dovuto all Inps, a decorrere dal 2013, all atto dell interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato - escluso solo per le dimissioni - ed è pari alla metà (50%) del valore mensile dell indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, compresi i periodi di lavoro a termine; in sintesi, per i lavoratori che hanno una anzianità aziendale superiore a 3 anni, il contributo aggiuntivo è sempre pari a una mensilità e mezza di indennità, qualunque sia l anzianità. Poiché il contributo è commisurato all indennità erogata al lavoratore, si tiene automaticamente conto dell eventuale rapporto a tempo parziale del lavoratore licenziato. Si applica anche agli apprendisti nei casi diversi da dimissioni, compreso il recesso alla fine del periodo di apprendistato.
35 Contributo di licenziamento l ASpI a decorrere dal 1 gennaio 2017 sostituirà l indennità di mobilità e, da quella data, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo addizionale sarà d importo triplicato. durante il periodo transitorio: non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, ma limitatamente ai soli casi in cui sia dovuto il cd. contributo d ingresso di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n non è dovuto, per ora limitatamente al periodo , nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per fine lavori. 08/10/2012
36 Tutela in costanza di rapporto di lavoro art. 3 comma 1 Inserito comma 3 bis nell art. 12 L. n. 223/91 A decorrere dal 1 gennaio 2013, l'ambito di applicazione della C.i.g.s. è esteso definivamente a quei settori già interessati al medesimo istituto mediante norme transitorie: a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti".
37 Tutela economica in costanza di rapporto di lavoro art. 2, comma 70, L , n. 92: a decorrere dal 1 gennaio 2016 é abrogato l art.3 della L. 223/91 (CIGS per aziende in procedura concorsuale)
38 Tutela economica in costanza di rapporto di lavoro La recente modifica apportata dall'art. 46-bis, D.L , n. 83 (decreto sviluppo) ha inserito nel 1 comma dell art.3 della L. 223/91 la seguente condizione, per la concessione della CIGS alle aziende interessate da procedure concorsuali: sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Ha inteso limitare il ricorso alla CIGS (fino al 2015) alle aziende che hanno prospettive occupazionali testo previgente: qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.
39 art. 2 comma 70 bis Il D.L , n. 83 (decreto sviluppo) ha inserito il comma 70 bis: i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale.
40 Tutela economica in costanza di rapporto di lavoro CIG in deroga art. 2, comma 64 È prevista una fase graduale e transitoria ( ) che consentirà di traghettare verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando nel contempo la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese. A tal fine il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti in deroga di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie
41 Tutela in costanza di rapporto di lavoro fondi di solidarietà bilaterali Nei commi dal 4 al 13 dell'art. 3 sono contenute le più importanti novità in tema di tutela in costanza di rapporto di lavoro. La finalità dell intervento legislativo consiste nell assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti ed in particolare per i settori non coperti dagli strumenti d integrazione salariale già vigenti
42 Tutela in costanza di rapporto di lavoro fondi di solidarietà bilaterali È previsto che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma del lavoro il ( ), le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative debbano stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, aventi la finalità di assicurare ai lavoratori occupati nei settori non coperti, una tutela economica nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria L istituzione dei fondi è definita espressamente (comma 10, art.3) obbligatoria per i settori non coperti da CIG, in relazione alle imprese che occupano > 15 dip.
43 Tutela in costanza di rapporto di lavoro fondi di solidarietà bilaterali I fondi bilaterali già esistenti (es.:artigianato), possono essere adeguati alle nuove finalità, attraverso accordi che dovranno intervenire fra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, nel termine di sei mesi
44 Tutela in costanza di rapporto di lavoro fondi di solidarietà bilaterali I fondi sono istituiti presso l INPS con DM, non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell Istituto previdenziale Attraverso il DM è definito: l ambito di applicazione, il settore di attività, la natura giuridica dei datori di lavoro e l ampiezza dimensionale Gli accordi collettivi ed il successivo DM possono apportare modifiche agli atti istitutivi dei fondi, incidendo sul tipo di prestazioni e la misura delle aliquote
45 Tutela in costanza di rapporto di lavoro fondi di solidarietà bilaterali I fondi di solidarietà bilaterali oltre alla finalità di integrare il reddito in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, possono essere utilizzati per assicurare ai dipendenti le seguenti tipologie di prestazioni: a) integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'aspi; b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo destinati a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'unione europea.
46 Tutela in costanza di rapporto di lavoro fondi di solidarietà Art.3 commi 20 e 31 I fondi di solidarietà bilaterali anche quello residuale - assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale e per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili, da computare in un biennio mobile (160*24/8= circa 480 ore) La prestazione deve essere erogata in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
47 Tutela in costanza di rapporto di lavoro fondi di solidarietà Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e per tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale, verrà istituito, con decreto del Ministro del lavoro, un fondo di solidarietà residuale.
48 Tutela in costanza di rapporto di lavoro fondi di solidarietà Tutti i fondi sono costituiti presso l INPS ed hanno l obbligo del pareggio di bilancio, per cui non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità Con decreto vengono stabilite le aliquote di contribuzione ordinaria ai fondi, ripartita fra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3. Ai contributi di finanziamento dei fondi si applicano le disposizioni di legge in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, ad eccezione degli sgravi contributivi. Gli omessi versamenti vengono considerati alla stregua delle omissioni contributive
49 Tutela del reddito dei lavoratori anziani art.4 commi 1-7 Nei prime sette commi dell art. 4 è contenuta una misura inquadrabile come azione di tutela del reddito dei lavoratori anziani (ultracinquantenni) in caso di perdita di lavoro (art. 1 lett. G). Misura pregnante alla luce del brusco innalzamento dell età prevista per il diritto alla pensione.
50 Tutela del reddito dei lavoratori anziani art.4 commi 1-7 Nei casi di eccedenza di personale coinvolgenti datori di lavoro che occupano > 15 dip. é possibile raggiungere un accordo aziendale, con le oo.ss. maggiormente rappresentative in azienda, diretto all incentivazione all esodo dei lavoratori più anziani. L incentivo si realizza attraverso l impegno del datore a corrispondere (tramite INPS) ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a versare all'inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento L intervento è rivolto a lavoratori che potranno raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
51 Tutela del reddito dei lavoratori anziani art.4 commi 1-7 Al fine dell efficacia dell accordo il D.L. inoltra apposita istanza all INPS, corredata da fideiussione bancaria prevista a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti, ciò al fine della validazione dell accordo da parte dell INPS. Il datore di lavoro deve poi versare mensilmente all INPS l importo previsto a copertura della prestazione e della contribuzione figurativa Il trattamento economico (prestazione) viene corrisposta al lavoratore direttamente dall INPS, con le modalità previste per il pagamento delle pensioni
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