ANNO DI PROVA E FORMAZIONE

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1 Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca I.C. San Giovanni Bosco di Manfredonia (FG) Via Cavolecchia, Manfredonia C.M. FGIC Tel FGIC872002@istruzione.it - pec: FGIC872002@pec.istruzione.it web: ANNO DI PROVA E FORMAZIONE Personale docente neo-assunto a.s ATTORI e LORO FUNZIONI G U I D A A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 1

2 Ruolo del dirigente scolastico Il decreto n.850/2015, nel definire le modalità di valutazione del personale docente ed educativo nel periodo di formazione e di prova, traccia anche i compiti spettanti al dirigente scolastico nella nuova procedura formativa. E, appunto, nell art.15 del decreto che sono riassunte le linee di azione che i dirigenti scolastici dovranno svolgere: 1. Designare, sentito il parere del CDD, uno o più docenti tutor. 2. Organizzare le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor; 3. Svolgere le attività per la valutazione del periodo di prova, secondo le procedure di cui al presente decreto; 4. Visitare le classi dei docenti neo-assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova. 5. Informare i neo-assunti circa le caratteristiche del percorso formativo, gli obblighi di servizio, le modalità di svolgimento e di valutazione. 6. Con il neo-assunto, sentito il parere del tutor, tenuto conto dei bisogni della scuola e sulla base del bilancio delle competenze, stabilire gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, relazionale, didattica, metodologica (tramite il patto formativo per lo sviluppo professionale). 7. Garantire la disponibilità del POF e della documentazione didattica relativa alle classi e agli insegnamenti del docente. 8. Presentare una relazione per ogni docente neo-assunto, dopo il colloquio innanzi al Comitato. 9. Emettere un provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto. Alle seguenti indicazioni operative di massima, andando a ritroso, nella lettura del decreto è possibile rilevare, in modo chiaro, l esercizio della funzione dirigenziale nei percorsi di formazione iniziale dei docenti. Compiti dirigenziali Al dirigente scolastico compete verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-immessi in ruolo, tenendo conto dei criteri indicati nell art.4 del decreto n.850: a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; pertanto il dirigente dovrà mettere a disposizione del docente neo-assunto tutta la documentazione afferente alla didattica e alla progettazione educativa, sia nella dimensione disciplinare che in quella collegiale e che gli potrà tornare utile nella stesura della sua programmazione annuale, in primis quindi, il piano dell offerta formativa dell istituzione scolastica. Il possesso di tali competenze è rimesso nelle mani del tutor che avrà, nel corso del periodo di formazione e di prova, contatti più diretti con il docente. A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 2

3 b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; la verifica di questo ambito trasversale alla didattica è meglio specificata nel comma 3 dello stesso articolo ove è precisato che sono valutate l attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell istituzione scolastica. Questo campo d azione così delicato, ai fini di una corretta valutazione finale, andrà pianificato e monitorato attentamente dalle due figure più prossime alla valutazione del neo-docente ossia il dirigente scolastico e il tutor designato. Per l appunto sarebbe auspicabile la definizione di un percorso formativo, atto a rilevare, in maniera oggettiva e circostanziata, la dimensione soggettiva del docente nel suo agire, manifestata quindi sul piano collaborativo e relazionale. A tutti i livelli valutare il senso della collegialità, l input alla progettualità, il saper fare nei luoghi della didattica nonché il sostegno attivo dato al miglioramento dell istituzione scolastica, anche in termini di bene prodotto. c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; ossia il corretto esercizio dei diritti e doveri, a livello contrattuale, così come richiesto dal DPR n.62 del 2013, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dello stesso Regolamento interno all istituzione scolastica. d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti; verifica dunque degli obiettivi di formazione calibrati sulle esigenze del neo-docente. Su questo ambito puntualizza meglio l articolo 5 del decreto. Il patto per lo sviluppo professionale Come indicato nell art.5, la definizione di tale patto ricade sul dirigente scolastico, ma sulla base di un primo bilancio di competenze tracciato dal docente neo-assunto, con la collaborazione del docente tutor. Il suddetto bilancio, redatto sotto forma di un autovalutazione strutturata, servirà ad elaborare, in modo più coerente, il progetto di formazione in servizio. Di conseguenza, vista la natura pattìzia espressa nel decreto, il dirigente scolastico e il docente neoassunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all articolo 1, comma 121, della Legge. Procedure per la valutazione periodo di formazione e di prova Convocazione del Comitato Per la valutazione del periodo di prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche e la conclusione dell anno scolastico, il dirigente convoca il Comitato che dovrà, previa lettura di tutta la documentazione relativa al percorso formativo ossia il portfolio professionale, esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova. Il parere del Comitato non è vincolante per il dirigente che può discostarsene con atto motivato. A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 3

4 Presentazione di una relazione sulle esperienze maturate dal docente Il dirigente darà contezza nella sua relazione, redatta per ciascun docente neo-immesso, delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all espressione del parere (art.13). Valutazione finale Il dirigente scolastico può emettere provvedimento motivato di conferma in ruolo; in caso contrario, provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. In quest ultimo caso dovranno emergere le criticità emerse e le forme di supporto e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo (art.14). Qualora, nel secondo periodo di prova, dovessero risultare gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva (art.14). Comunicazione del provvedimento al docente neo-assunto Il provvedimento, qualunque sia la sua natura, dovrà essere adottato e comunicato dal dirigente scolastico all interessato, entro il 31 agosto dell anno scolastico di riferimento. Responsabilità connesse alla funzione dirigenziale L art.14 sottolinea che la mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità. In questo senso è opportuno che la partecipazione del dirigente al periodo di formazione e di prova sia svolta in modo dettagliato in ogni sua fase, come è giusto che sia in ogni procedimento amministrativo. Quale funzione ha il tutor? L attività tutoriale svolta potrà essere oggetto di assegnazione del bonus stipendiale. Le novità introdotte dalla legge 107 e dal DM 850/2015. La Legge 107, al comma 118 dell art.1, aveva già prospettato l emanazione di un decreto che avrebbe ridefinito le modalità di svolgimento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-immessi in ruolo, già regolamentati nel D.Lgs. 297 del Dal D.M n.850/2015 concernente gli obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107 arrivano, infatti, le nuove regole sulla formazione iniziale dei docenti di nuova nomina e sulle figure istituzionali che supporteranno tali docenti nei percorsi formativi. Fermo restando che in ambito scolastico, la valutazione finale dei docenti e l emanazione del provvedimento di conferma in ruolo spetta al dirigente scolastico, sulla base di un istruttoria compiuta dal docente tutor e del parere espresso dal Comitato per la valutazione dei docenti, ex art.11 del A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 4

5 D.lgs.297 del 1994 (novellato dalla Legge 107), i docenti neo immessi saranno seguiti, durante l anno di formazione e di prova, dai tutor assegnati, dai dirigenti scolastici. Il tutor del docente neo-immesso delinea un nuovo status professionale Secondo le linee tracciate dal D.M. n.850, nell alveo della formazione iniziale, i docenti con funzioni di tutor acquisiscono un nuovo status professionale che potrà essere riconosciuto all interno dell istituzione scolastica. Premesso che prima della Legge 107, la materia sulle funzioni tutoriali è stata regolata nel D.M. n.249/2010 sulla definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», elementi di novità si aggiungono per il tramite del nuovo decreto. Il D.M. n.850 fornisce, appunto, indicazioni precise sui compiti tutoriali all interno dell istituzione scolastica, per i docenti che espleteranno il periodo di formazione e di prova, giacché, secondo l articolo 8 dello stesso decreto, l azione dei suddetti tutor sarà complementare a quella svolta, in ambito territoriale, dai docenti coordinatori dei cosiddetti laboratori formativi. L assegnazione dei tutor A regolamentare l assegnazione dei tutor è l art.12 del decreto 850, precedentemente la C.M. 267/1991 ne aveva disciplinato le modalità. Allo stato attuale la scelta dei tutor avviene su parere del collegio dei docenti, mentre, prima del decreto succitato, il dirigente scolastico nominava su designazione del collegio. Per mancanza di risorse professionali ad un docente possono essere assegnati al massimo tre docenti neo-assunti. Prima non si potevano assegnare più di due docenti in formazione. Il docente tutor, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dovrà appartenere alla stessa classe di concorso dei docenti neo-assunti ovvero dovrà essere in possesso della relativa abilitazione. Qualora ci fosse una motivata impossibilità, la designazione avviene per classe di concorso affine ovvero per area disciplinare. I requisiti dei tutor Il comma 3 dell art.12, pur lasciando un margine di azione alle istituzioni scolastiche, definisce i requisiti dei nuovi tutor; diventano, infatti, criteri prioritari per l incarico tutoriale il possesso di uno o più tra i titoli previsti nell allegato A tabella 1 del decreto del MIUR 8 novembre 2011, (non dell 11 novembre come erroneamente indicato nel D.M. 850), nonché il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale. Riguardo ai titoli indicati nella tabella A del D.M. 8/11/ 2011 sarà determinante possedere: A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 5

6 - una formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola. - una formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola. - una formazione specifica all'uso delle lavagne interattive multimediali. - un titolo di dottore di ricerca in didattica. - Altro titolo di dottore di ricerca. Aver svolto: - l esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n l esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n la funzione di tutor nei percorsi finalizzati alla formazione dei docenti all'uso delle Lavagne interattive multimediali. - la direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero. - un attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Sui titoli diventa determinante l ingerenza delle competenze possedute dall aspirante tutor, che potranno essere valutate, in ambito scolastico. Nella fattispecie, l autonomia delle istituzioni scolastiche sarà libera di definire quali comprovate competenze possano essere speculari all assegnazione del ruolo di tutor. Sulla definizione dei criteri da tenere in considerazione, è utile ricordare che il D.M. 8/11/2011 prospettava già nella selezione dei tutor anche la valutazione da parte del Comitato, con l assegnazione del relativo punteggio, sulla base di un colloquio sostenuto dall aspirante tutor. Competenze valutate nella scelta dei tutor Benché ogni istituzione scolastica sia libera di stabilire la tipologia di competenze da tenere in considerazione per l assegnazione della funzione tutoriale per i docenti neo-assunti, utili indicazioni in proposito, direttamente collegate a quelle stabilite nell art.12 del decreto 850 (esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale) possono essere A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 6

7 desunti anche dalla C.M. n.267 che si sofferma sulle competenze di carattere metodologico-didattico, organizzativo e soprattutto relazionale, nonché di specifica motivazione a condurre esperienze di formazione tra pari. Alla scuola l onere di stabilire, per una corretta procedura e gestione della formazione iniziale, detti criteri che serviranno alla valutazione dei tutor, in vista della loro designazione. Funzioni tutoriali e compiti richiesti Come previsto dal comma 4 dell art.12 al tutor nominato spetterà: - accogliere il neo-assunto nella comunità professionale; - favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola; - esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l efficacia dell insegnamento; - elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento in collaborazione con il docente neo-assunto; - promuovere momenti di osservazione in classe, secondo le indicazioni dell art.9 dello stesso decreto, finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell azione di insegnamento. L art.9 (rubricato Peer to peer formazione tra pari), specifica che l osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti. - Nella fase finale del periodo di prova, rilascia parere motivato al DS circa le caratteristiche dell azione professionale del docente lui affidato. - Aiuta il docente neo-assunto a curare un primo bilancio delle competenze professionali e un nuovo bilancio finale. - È coinvolto nel patto formativo insieme al DS e al neo-assunto. Il tutor, quindi, oltre a perseguire gli obiettivi specifici di cui sopra dovrà curare, con particolare attenzione, la parte cosiddetta osservativa del neo docente che confluirà successivamente nella sua relazione finale; per tali attività di osservazione sono previste almeno 12 ore (comma 3 art.9). Il neodocente potrà svolgere la sua osservazione, sulla base di quanto sarà inserito nel patto per lo sviluppo professionale di cui all art.5 del decreto n.850, anche in classe con altri docenti. Tutto ciò attribuisce alla formazione iniziale un carattere trasversale, non strettamente circoscritto all ambito disciplinare del docente, ma si incentiva la sua formazione in una dimensione collegiale. A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 7

8 Il patto per lo sviluppo professionale L attività dei tutor è comunque svolta sulla base del cosiddetto patto per lo sviluppo professionale che ha l obiettivo di personalizzare il percorso di formazione iniziale ed è stabilito dal dirigente scolastico e il neo-assunto, sentito il parere del tutor, secondo una specifica procedura che comprende inizialmente: FASE DELLA DIAGNOSI attraverso la redazione di un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor; questo adempimento, secondo quanto prescritto nel decreto n.850, dovrà realizzarsi entro il secondo mese dalla presa di servizio, servirà a compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta (comma 2 art.5). FASE DELLA PROGETTUALITÀ attraverso la stesura vera e propria del patto di cui sopra, che dovrà indicare: gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didatticometodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all articolo 1, comma 121, della Legge (comma3 art.5). A questa fase corrisponde anche il momento in cui il docente neo-assunto, con il supporto del tutor, redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell azione didattica (comma 2 art.4). FASE FINALE o del BILANCIO con la redazione, assieme al tutor, di un resoconto delle competenze per registrare i progressi di professionalità, l impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. (comma 4 art.5). In sintesi il tutor dovrà supportare la formazione iniziale su due versanti complementari: uno prettamente operativo e di supporto al docente neo-assunto in tutti gli ambiti della vita scolastica: dalle pratiche di insegnamento alla riflessione condivisa di quanto agito, dalle esperienze didattiche alla collegialità praticata; un secondo versante centrato sulla valutazione del docente; alla fine il tutor presenterà al dirigente una relazione a carattere istruttorio in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto (comma 3 art.13). Le risultanze dell istruttoria saranno presentate dal docente tutor dinnanzi al comitato e al dirigente, in sede di colloquio finale del docente neo-immesso. E appena il caso di ricordare che il Comitato esprime solo un parere obbligatorio ma, non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato. Riconoscimenti professionali ed economici al tutor A fissare le nuove regole è il comma 5 dell art.12 del D.M. 850; al tutor è riconosciuto, per le attività svolte: 1. un compenso economico nell ambito delle risorse assegnate all istituzione scolastica per il Miglioramento dell Offerta formativa; ( ) A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 8

9 2. specifica attestazione dell attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. 3. Lo svolgimento della funzione tutoriale si arricchisce di un elemento di novità e cioè il positivo svolgimento dell attività del tutor può essere valorizzato nell ambito dei criteri di cui all articolo 1, comma 127, della Legge; quindi, se ne ricava che il Comitato, in modo propedeutico, in fase di definizione dei criteri, potrà tenere conto anche di questo aspetto legato alla formazione, senza dimenticare che uno dei criteri forniti dal comma 129 della Legge 107, che ha novellato l organo collegiale, stabilisce che sia presa in considerazione, proprio nella fase di individuazione dei criteri (lett.c del comma 129) appunto la formazione del personale. Al tutor, il compito di far valere sia l incentivazione sia il riconoscimento professionale, vista l onerosa prestazione sia in termini temporali che di supporto effettivo al docente tutor. In ultimo è opportuno precisare che la questione della valorizzazione dei docenti tutor potrà essere oggetto di discussione in sede collegiale e anche negoziale perché, sebbene il legislatore abbia confinato nelle mani del dirigente scolastico la decisione sull assegnazione del merito, la trasparenza e il rispetto della parità di trattamento del personale, esigono di essere pubblicizzati nei modi e nei luoghi opportuni onde evitare ogni pericolo di discrezionalità. Allora quale migliore occasione per collegializzare anche questo aspetto della vita scolastica, costruttivo ed evolutivo delle risorse professionali, qualificante del sistema di istruzione. IL DOCENTE NEO-ASSUNTO Il Personale Docente all atto della nomina in ruolo - dopo aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato - è tenuto ad espletare una serie di adempimenti e presentazione di documenti: OBBLIGATORI che dimostrano i requisiti per l accesso all impiego, definiti anche documenti di rito - FACOLTATIVI, istanze da produrre per i propri interessi pensionistici, previdenziali e di carriera. Documenti obbligatori di rito 1. devono dimostrare all Amministrazione che il neo-immesso in ruolo possiede tutti i requisiti; 2. devono essere presentati entro 30 giorni dall immissione in ruolo; 3. sono sostituibili con dichiarazioni sottoscritte dall interessato e rese ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni. [Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all art.15 L.183/2011 sono esenti da bollo]. La Circolare n. 65 del 29/07/2003, al punto C definisce i DOCUMENTI DI RITO in: Documenti di carattere generale: come il certificato di idoneità fisica all impiego che non è più obbligatorio presentare. In merito si evidenzia la Nota MIUR 1878 del 30/8/13 che pone fine a tale obbligo dall anno scolastico ; A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 9

10 Documenti specifici: tra i documenti specifici, si segnala la Dichiarazione dei Servizi - è prevista dall art. 145 del DPR N. 1092/1973: 1. va resa anche negativa; 2. può essere integrata entro 2 anni dalla presentazione; 3. rappresenta un elenco di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze: 4. Stato (compreso il servizio militare); 5. Enti Pubblici; 6. Privati; 7. Lavoro autonomo 8. Libero professionista. Documenti facoltativi, non obbligatori, ma di fondamentale importanza: 1. Domanda di ricostruzione di carriera. Presentazione: dopo la conferma del ruolo. 2. Domanda adesione fondo espero. Presentazione: qualsiasi momento. 3. Domanda di computo/riscatto ai fini della pensione/tfr. Presentazione: qualsiasi momento. 4. Domanda di ricongiunzione/totalizzazione ai fini della pensione. Presentazione: qualsiasi momento. Domanda di ricostruzione di carriera La ricostruzione di carriera è una procedura che determina la fascia stipendiale di riferimento del CCNL, in seguito alla valutazione del servizio pre-ruolo del personale Docente. Si ricorda che la R.C. avviene solo a domanda : 1. va presentata dopo il periodo di prova (concluso con esito positivo); 2. la domanda va presentata al D.S. della scuola in cui è titolare il personale (DPR 275/99); 3. sono previsti dei termini di prescrizione; 4. va presentata al D.S. in carta libera, allegando la seguente documentazione: 5. Autocertificazione relativa ai servizi per i quali si richiede il riconoscimento. 6. Autocertificazione del titolo di studio. 7. Autocertificazione del certificato di abilitazione. 8. Autocertificazione del certificato di specializzazione. In sintesi il docente neo-assunto: - Esibisce i documenti di rito - Svolge del servizio per almeno 180 giorni, di cui 120 per le attività didattiche - Attività formative di 50 ore - Predispone di un proprio portfolio professionale in formato digitale: descrizione del curriculum professionale, elaborazione entro il 2 mese del bilancio delle competenze all inizio del percorso formativo con l aiuto del tutor e su modello INDIRE, A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 10

11 documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività svolte, delle azioni di verifica intraprese, realizzazione di un bilancio conclusivo. - Sulla base del bilancio delle competenze, sentito il tutor, con il Ds stabilisce un patto formativo per lo sviluppo professionale - Osserva i doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente (DPR 62/2013 D.Lgs. 165/2001) - Redige la propria programmazione annuale in cui specifica: esiti di apprendimento attesi, metodologie didattiche, strumenti e criteri di valutazione. Bilancio iniziale di competenze e criteri valutazione neoimmessi Rispetto alle disposizioni passate, contenute nel D.Lgs. n.297 del 1994 e nelle Circolari e Note ministeriali che hanno disciplinato l argomento, il D.M. 850 del 27/10/2015, in attuazione del comma 118 dell art.1 della Legge 107, definisce in una cornice generale le novità introdotte sul periodo di formazione e di prova dei docenti neoimmessi in ruolo, precisati poi nella Nota n del 5/11/2015, la quale presenta in allegato il Quadro di sintesi del percorso formativo per i docenti neoassunti, distinguendo ben 7 step nel periodo di formazione, con relativa descrizione delle attività formative, degli obiettivi, della quantificazione delle ore (complessivamente 50) da destinare ai diversi momenti nonché degli attori coinvolti. Il percorso prevede: 1. step redazione di un bilancio delle competenze iniziale da parte del docente neoassunto con la collaborazione del docente tutor; 2. step incontro formativo propedeutico, con i docenti neoassunti a cura dell amministrazione territoriale; 3. step laboratori formativi sotto la responsabilità dell USR/ambito territoriale; 4. step peer to peer che coinvolge docente tutor e neo-assunto; 5. step formazione on-line che accompagna tutto il percorso dei docenti neoassunti; 6. step bilancio delle competenze finali; 7. step ultimo incontro a livello territoriale per valutare complessivamente l attività di formazione. La formazione si attiva, quindi, con un bilancio delle competenze iniziale, in forma di autovalutazione, cui seguirà un altro finale; il bilancio finale dovrà scaturire dalle risultanze delle attività formative e tenere conto anche del patto per lo sviluppo professionale, sottoscritto tra dirigente scolastico e docente neoassunto, sentito il docente tutor. Il patto di cui sopra non è altro che il risultato del primo bilancio e si pone, quindi, in media res tra i due bilanci, delineandosi come un vero e proprio progetto di formazione in servizio che presenterà gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, metodologica e relazionale da perseguire, attraverso tutte le attività formative sia a livello territoriale che di istituzione scolastica. La nota n specifica che per il bilancio delle competenze iniziale verrà fornito un format digitale all interno della piattaforma on-line predisposta da INDIRE, per agevolare l elaborazione di questo primo profilo, così come per la formazione peer to A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 11

12 peer, verranno trasmesse delle opportune linee guida che aiuteranno nell organizzazione di questi interventi formativi. Gli esiti della formazione del docente saranno verificati sulla base di determinati criteri presenti nell art.4 decreto 850 che afferiscono all area didattica, organizzativa, relazionale e in via generale, al profilo specifico della funzione docente, con tutte le connesse responsabilità; il decreto insiste sul raggiungimento degli standard professionali inerenti alla funzione del docente. I criteri per la valutazione I cosiddetti criteri per la valutazione del personale docente, sono desumibili dall art.4 del D.M. n.850 e delineano per lo più gli standard professionali della funzione docente: corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali osservanza dei doveri connessi allo status di dipendente pubblico e alla funzione docente partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse; la partecipazione attiva e il sostegno ai PdM dell istituzione scolastica sviluppo professionale e delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattica, metodologica e relazionale, raggiunte attraverso la pratica didattica e le attività formative. Nello stesso art.4, all elencazione dei criteri, segue la declinazione di ciò che potrà tornare utile per la verifica delle competenze di cui sopra. Le indicazioni fornite nei commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo permettono di tracciare, in via generale, i punti focali della formazione iniziale che andranno a confluire, come già detto, nel cosiddetto patto per lo sviluppo professionale di cui è propedeutico il bilancio delle competenze iniziale. Il bilancio nella formazione: una prospettiva tutta europea Il bilancio di competenze, introdotto alla fine degli anni 80 dal Ministro del lavoro francese Michel Delebarre, è stato utilizzato, in seguito, per lo più in ambito europeo, come strumento utile ai fini dell orientamento e della formazione dei lavoratori e ha portato nell anno 2000 alla nascita del Qualité Europe Bilan de compétences, un iniziativa che ha coinvolto, sotto l impulso della Fédération Nationale des CIBC di stampo specificamente francese (la sigla sta a significare Centri interistituzionali di Bilancio di competenze) molti Stati membri dell Unione Europea, allo scopo di diffondere questa nuova metodologia di lavoro per riconoscere, identificare e valorizzare le competenze personali e professionali di un individuo nel corso della sua vita. In teoria, questo nuovo approccio dovrebbe aiutare ogni persona a tracciare il quadro delle competenze già acquisite, in un particolare ambito lavorativo, facendo emergere i bisogni formativi, per giungere all elaborazione di un progetto specifico ed anche evolutivo del proprio status professionale e personale. La parola bilancio indica quindi una tappa, un occasione di riflessione in vista di un miglioramento futuro. A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 12

13 Il Bilancio di competenze nella formazione iniziale del neo-assunto A seguire gli indirizzi del decreto 850, il docente neoassunto dovrà redigere un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor. Questo primo step descrittivo-informativo, sullo stato dello sviluppo personale e professionale del docente neoassunto, costituisce una specie di carta d identità ed insieme il punto di partenza da cui si snoderanno, in modo differenziato, le attività formative. Al contrario, nel bilancio finale, confluiranno i progressi di professionalità, l impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare. Il Bilancio di cui all art.5 del D.M. n.850 del 2015 e secondo le indicazioni fornite nella Nota Ministeriale n del 5/11/2015 (che fissa un nuovo scadenziario per la redazione), va compilato nella forma di un autovalutazione, con la collaborazione del docente tutor. Nel D.M. n.850, come modalità di autovalutazione del docente neoassunto, si indica una tipologia strutturata quindi con una successione di domande standardizzate su determinati aspetti inerenti alla funzione docente, cui è possibile fornire risposte aperte, semi-aperte o chiuse; le domande a risposta aperta richiedono al docente di motivare quanto affermato. Questo modello, utilizzando la forma discorsiva e narrativa, attraverso la motivazione delle risposte date, permette di identificare meglio i punti di forza ed insieme le criticità del vissuto professionale del docente e al contempo di definire con maggiore chiarezza le prospettive di miglioramento per il futuro. Il Bilancio si caratterizza come un vero e proprio protocollo di autovalutazione, predisposto in modo da consentire la rilevazione allo stesso tempo, sia delle competenze possedute dal docente in un dato momento sia dei bisogni formativi e delle motivazioni per implementare un percorso formativo che sia evolutivo e generativo di altre competenze. Ad una fase investigativa o di diagnosi e di rilevazione dei bisogni segue la strutturazione di un progetto professionale di sviluppo, in cui si definiscono gli obiettivi da perseguire. Mentre la prima fase di ricognizione, secondo quanto stabilito nell art.5 del decreto 850, coinvolge il docente neoassunto e il tutor a lui assegnato, in seguito, la pianificazione del progetto richiede la collaborazione del dirigente scolastico e del docente. Le aree del Bilancio di competenze iniziale Gli ambiti pertinenti alla formazione del docente neo-assunto sono ricavabili dall art.4 del decreto 850, già sopraindicati nella parte concernente i criteri, e di riflesso possono essere oggetto di trattazione nel bilancio iniziale, classificandosi in ben quattro aree qui di seguito elencate: area delle competenze culturali e disciplinari; area delle competenze didattiche e metodologiche; area delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; area dei doveri connessi alla funzione docente. Gli obiettivi insiti nella redazione del bilancio sono afferenti alle diverse aree: identificazione delle competenze personali e professionali possedute dal docente neoimmesso prima della formazione iniziale con riferimento alle aree sopraindicate; A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 13

14 individuazione attraverso delle domande guida dei centri di interesse e delle motivazioni del docente; elaborazione di piste di azioni per lo sviluppo professionale, indicando le aree specifiche in cui si rende necessario agire, ai fini di migliorare le competenze possedute. A cura del dirigente scolastico, Filippo Quitadamo 14

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