LE INDAGINI BANCARIE

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1 LE INDAGINI BANCARIE 1. La Finanziaria 2005 e la lotta all evasione: modifica dei poteri istruttori e nuove indagini bancarie Il riferimento legislativo è costituito dai commi 402, 403, 404 dell art. 1 della legge 311/2004 che apportano delle modifiche ai due articoli principe in materia di poteri istruttori: art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72 1. La novella legislativa cerca di soddisfare alcune carenze del passato in materia di accertamenti bancari, scegliendo, come strategia di base, quella di aumentare i poteri affidati agli organismi di controllo. Il legislatore è intervenuto sotto tre punti di vista: 1. contenutistico; 2. procedurale; 3. accertativi. Esaminiamo, con ordine, ogni singolo aspetto. 2 Modifiche contenutistiche La Finanziaria 2005 amplia notevolmente le tipologie di informazioni che gli organismi di controllo possono ottenere, nonché le tipologie di soggetti a cui le richieste possono essere indirizzate: non solo banche e Poste italiane, ma anche intermediari finanziari, organismi di investimento collettivo, società di gestione del risparmio e società fiduciarie. Con riferimento al contenuto delle informazioni viene finalmente superato il limite derivante dalla nozione di conti intrattenuti : gli organismi di controllo possono chiedere, previa autorizzazione delle autorità competenti 2, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con il loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi 3. La nuova formulazione normativa è, a chiare lettere, onnicomprensiva: potranno essere richiesti dati in merito a tutte le operazioni dirette e indirette realizzate ad uno sportello bancario, le operazioni di investimento realizzate attraverso fiduciarie o organismi di investimento e risparmio, le operazioni sulle cassette di sicurezza. Insomma: viene meno l annosa querelle sulla nozione di conto prevista dalla vecchia normativa che impediva la possibilità (inspiegabilmente, da un punto di vista di lotta all evasione) di richiedere dati e notizie in merito a rapporti bancari che non comportassero movimentazioni in entrata e in uscita destinate ad essere registrate in un conto. Restavano escluse, per esempio, operazioni bancarie quali l acquisto di certificati di deposito e/o di titoli, richieste di assegni circolari allo sportello con controvalore numerario. In sintesi e graficamente, siamo di fronte a una duplice novità contenutistica 4 : 1 Nel prosieguo, per ragioni di sinteticità, si farà riferimento alle sole norme in materia di imposte sui redditi. I cambiamenti che riguardano il DPR 633/72 sono, infatti, esattamente speculari a quelli riguardanti il DPR 600/73. 2 Direttore Regionale delle Entrate e Comandante Regionale della Guardia di Finanza, come prevedeva la vecchia normativa. 3 Questo il nuovo testo legislativo. 4 Il riferimento legislativo è costituito dal comma 402, lettera a), numero 4) della Finanziaria. Gli stralci del testo normativo sono riportati nel grafico.

2 Finanziaria 2005 Duplice ampliamento contenutistico delle regole in materia di accertamenti bancari Ampliamento delle categorie di operatori cui è possibile indirizzare la richiesta di dati e notizie Ampliamento delle tipologie di richieste, molto più variegate rispetto al passato All articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni: ( ) 4) al numero 7): 4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell accertamento dell Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell albo di cui all articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. 3 Modifiche procedurali In merito alla procedura, il legislatore ha voluto mirare alla riduzione dei tempi per l ottenimento dei dati richiesti dagli organismi di controllo ai soggetti interessati. Si tratta di un aspetto quanto mai pratico e concreto, se si pensa a quante problematiche derivano dall allungarsi del tempo necessario all Amministrazione finanziaria per ricevere dalle banche e dai soggetti assimilati i dati richiesti: talvolta mesi, durante i quali la stessa azione accertatrice dell Amministrazione finanziaria, rischia di perdere la propria efficacia ed incisività.

3 La Finanziaria 2005 è intervenuta sotto due profili: a) modalità di richiesta dati 5 : la via telematica diventa la via esclusiva. Si rinvia, a tal proposito, a un provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate con cui stabilire le disposizioni attuative. Il comma 404, infatti, prevede espressamente una decorrenza posticipata al 1 luglio b) riduzione dei termini temporali 7 : le risposte devono pervenire entro un termine fissato dagli uffici che non potrà essere, comunque, inferiore a 30 giorni (prima erano 60) e che potrà essere prorogato su richiesta per un periodo di 20 giorni (prima era di 30). Graficamente, le novità sono le seguenti: Finanziaria 2005 Duplice novità procedurale in materia di accertamenti bancari La via telematica diventa la via esclusiva per la richiesta di dati Cambiamento (riduzione) dei termini temporali per l evasione della richiesta 5 Il riferimento legislativo è costituito dalla Finanziaria 2005, comma 402 lettera c): dopo il secondo comma (dell art. 32 del DPR 600/73) è inserito il seguente: Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). 6 Comma 404: Le disposizioni di cui al terzo comma dell articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui al quarto comma dell articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1º luglio Con uno o più provvedimenti del direttore dell Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica. 7 Il riferimento legislativo è costituito dalla Finanziaria 2005, comma 402 lettera b), numeri 1 e 2: b) nel secondo comma (dell art. 32 del DPR 600/73): 1) al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»; 2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale».

4 4 Modifiche accertative La normativa previgente stabiliva, in materia di imposte dirette, la possibilità di rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti in forza della nota presunzione di legge (prevista dall art. 32 comma 1, numero 2, del DPR 600/73) secondo cui è possibile considerare elementi positivi di reddito non dichiarati i prelevamenti effettuati dal conto corrente, nel caso in cui il soggetto sottoposto a verifica non sia in grado, in sede di contraddittorio, di indicarne i beneficiari. La presunzione de qua considera che l impresa, con il prelievo, abbia acquistato in nero beni che, poi, abbia pure venduto in nero. La Finanziaria 2005 aumenta l utilizzabilità di tale presunzione, estendo l applicabilità della stessa anche ai professionisti 8. La novella non è di poco conto e probabilmente porterà seco alcune problematiche applicative: si pensi alle spese che un professionista troverà difficile documentare, quali, per esempio, tutti i prelievi per cassa. Analoghe perplessità sono state di recente avanzate da autorevole dottrina sulla stampa specialistica: Certamente la scelta del legislatore, se da una parte, risolve un annosa questione, dall altra non convince affatto né in termini economici né in termini giuridici e costringerà il professionista a doversi difendere anche in relazione a spese non facilmente documentabili 9. Graficamente: Finanziaria 2005 Maggiore operatività delle presunzioni in materia di accertamenti bancari Gli addebitamenti (ingiustificati in sede di contraddittorio) sono considerati elementi positivi di reddito non dichiarati. Tale regola presuntiva viene estesa esplicitamente dalla Finanziaria 2005 anche ai professionisti (prima era valida solo per le imprese) 8 Il riferimento legislativo è costituito dal comma 402, lettera a) nr. 1.2, che recita: 1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell ambito dei predetti rapporti od operazioni». L introduzione della parola compensi consente l estensione della presunzione ai professionisti. 9 Così B. SANTACROCE, in Rilancio sui controlli in banca, in Il Sole 24 Ore del 12 dicembre Rinvio, inoltre, agli approfondimenti dedicati specificatamente alla tematica de qua.

5 Riepilogo schematico accertamenti bancari: vecchia e nuova normativa a confronto RIEPILOGO SCHEMATICO In corsivo sono riportati gli stralci dei testi normativi (quello previgente e quello vigente) Profilo contenutistico Profilo procedurale Profilo accertativo VECCHIA NORMATIVA 1) Soggetti a cui possono essere indirizzate le richieste: aziende e istituti di credito, Amministrazione postale 2) Tipologia di richiesta: conti intrattenuti con il contribuente 1) Modalità di richiesta dati: non specificata 2) Termini temporali: le risposte devono pervenire entro un termine fissato dagli uffici che non potrà essere, comunque, inferiore a 60 giorni e che potrà essere prorogato su richiesta per un periodo di 30 giorni (totale: 90 giorni). 1) Applicabilità della presunzione: il riferimento è alla possibilità di rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti in forza della nota presunzione di legge (prevista dall art. 32 comma 1, numero 2, del DPR 600/73) secondo cui è possibile considerare elementi positivi di reddito non dichiarati i prelevamenti effettuati dal conto corrente nel caso in cui il soggetto sottoposto a verifica non sia in grado, in sede di contraddittorio, di indicarne i beneficiari. La presunzione de qua considera che l impresa, con il prelievo, abbia acquistato in nero beni che, poi, abbia pure venduto in nero. La norma che prevede la presunzione fa riferimento esclusivamente ai ricavi, non consentendo, dunque, l applicabilità dello strumento de quo ai professionisti COSA CAMBIA CON LA FINANZIARIA ) Soggetti a cui possono essere indirizzate le richieste: banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari,imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie 2) Tipologia di richiesta: diventa praticamente onnicomprensiva. Il testo di legge parla di: dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell albo di cui all articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati 1) Modalità di richiesta dati: la via telematica diventa la via esclusiva 2) Termini temporali: i termini vengono ridotti. Le risposte devono pervenire entro un termine fissato dagli uffici che non potrà essere, comunque, inferiore a 30 giorni e che potrà essere prorogato su richiesta per un periodo di 20 giorni (totale: 50 giorni). 1) Applicabilità della presunzione: la Finanziaria 2005 aumenta l utilizzabilità di tale presunzione, estendendone l applicabilità anche ai professionisti. Il riferimento legislativo è costituito dal comma 405, lettera a) nr. 1.2, che recita: 1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell ambito dei predetti rapporti od operazioni». L introduzione della parola compensi consente l estensione della presunzione ai professionisti.

6 5. Novita manovra 2006 Con il nuovo comma 14-ter dell art.2 del D.L 203/2005 viene stabilito che per i periodo di imposta antecedenti al 1 gennaio 2006 gli intermediari finanziari utilizzano, ai fini delle risposte agli uffici, solo le rilevazioni effettuate ai fini della normativa antiriciclaggio (art.2 D.L. 143/1991). Ciò significa che per le operazioni non transitate sui conti gli intermediari dovranno comunicare al Fisco solo quelle superiori a euro. 6. Novità e vecchie problematiche sulle indagini bancarie La novella del 2005, pur portando seco significativi cambiamenti, ha lasciato invariate, se non in qualche caso addirittura ulteriormente complicato, talune problematiche interpretative ed applicative su cui nel passato dottrina e giurisprudenza si erano intensamente confrontate. ARGOMENTI La natura giuridica delle presunzioni bancarie Estensione delle indagine a conti correnti intestati a terzi Utilizzo dei dati bancari senza contraddittorio con il contribuente La contestazione analitica e per masse delle operazioni bancarie Trasferimento delle risultanze bancarie amministrative in sede penale e viceversa (ossia trasposizione delle risultanze penali in sede fiscale) QUESITI Quale la natura giuridica delle presunzioni di cui all art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72? Costituiscono presunzioni legali relative? Oppure meri elementi indiziari, applicabili senza alcun automatismo accertativo? Quali gli effetti pratici derivanti dall una o dall altra impostazioni teorica? Quali i presupposti per estendere le indagini bancarie a conti correnti intestati a terzi? Quali gli effetti sul procedimento nel caso in cui l Amministrazione non ponga in essere il contraddittorio con il contribuente previsto dall art. 32 del DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72? Come devono essere le contestazioni delle operazioni bancarie? L A.F. deve prendere in esame le singole operazioni una a una? Oppure è possibile una contestazione per masse? Che valore hanno le presunzioni bancarie in sede di eventuale processo penale? E, per quanto riguarda il profilo opposto, come trasferire le risultanze di indagini di polizia giudiziaria in sede accertativatributaria?

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