REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA

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1 COMUNE DI CADREZZATE PROVINCIA DI VARESE C.A.P REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI ESTETISTA Approvato con delibera di C.C. N 9 del 18/05/2006 REG_Attività _Estetista.pdf Pagine: 11

2 COMUNE DI CADREZZATE PROVINCIA DI VARESE C.A.P REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA 1

3 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Pagina Art. 1 - Oggetto del Regolamento.. 3 Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all esercizio. 4 Art. 3 - Contenuti dell autorizzazione 4 Art. 4 Requisiti. 4 Art. 5 Attivitàsvolte presso il domicilio dell esercente.. 5 CAPO II NORME PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE E PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA Art. 6 Domanda di autorizzazione 5 Art. 7 Rilascio dell autorizzazione. 5 Art. 8 Ricorsi 6 Art. 9 Inizio attività.. 6 Art. 10 Modifiche 6 Art. 11 Cessazione dell attivitào modificazione della titolaritàdell impresa. 6 Art. 12 Sospensione dell attivitàa richiesta di parte 7 Art. 13 Trasferimento della sede.. 7 Art. 14 Partecipazione al procedimento amministrativo.. 7 CAPO III NORME EDILIZIE URBANISTICHE E IGIENICO - SANITARIE Art. 15 Idoneitàedilizio urbanistica dei locali.. 8 Art. 16 Requisiti igienico - sanitari.. 8 Art. 17 Caratteristiche delle attrezzature.. 9 Art. 18 Caratteristiche dei prodotti utilizzati 9 Art. 19 Attivitàdi tatuaggio e di piercing. 9 CAPO IV ORARI E TARIFFE Art. 20 Orari 9 Art. 21 Tariffe.. 10 CAPO V - DISTANZE Art. 22 Distanze tra esercizi. 10 CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI Art. 23 Controlli.. 10 Art. 24 Sanzioni.. 10 Art. 25 Sospensione e revoca dell autorizzazione 11 Art Abusivismo.. 11 CAPO VII NORME FINALI Art. 27 Abrogazione norme precedenti. 11 Art. 28 Domande precedenti. 11 Art. 29 Entrate in vigore del presente regolamento. 11 2

4 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina nell ambito del territorio comunale l attivitàdi estetista in conformitàa quanto stabilito dalla Legge n. 1, dalla Legge Regionale , n. 48 e delle disposizioni regionali. 2. L attivitàdi estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione o l attenuazione degli inestetismi presenti, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona che si sottopone ai trattamenti estetici. 3. Tale attivitàpuò essere svolta con l attuazione di tecniche manuali e con l utilizzazione dei prodotti definiti in base alle direttive U.E. ed alla Legge n. 713 e delle apparecchiature regolamentate dalla specifica normativa. 4. L uso di lampade, lettini o altri strumenti abbronzanti è subordinato alla presenza e all assistenza continua da parte di personale qualificato. 5. Come previsto e nel rispetto del Decreto D.G. Regione Lombardia del , n e delle vigenti disposizioni in materia, gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalitàcurative e che, quindi, non coinvolgano aree cutanee o di annessi affetti da manifestazioni patologiche. Le attivitàdi piercing che vengono effettuate esclusivamente sul lobo dell orecchio e quelle di tatuatore possono essere svolte nelle strutture ove viene esercitata l attivitàdi estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie similari, purchè da estetiste, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l abilità tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari e delle modalitàper evitarli. Il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l attivitàdi estetista o con caratteristiche igienico- sanitarie similari, purchè da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari. 6. Per trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, per tatuaggi e piercing deve essere acquisito il consenso informato al trattamento. Non possono essere effettuati procedimenti di tatuaggio o piercing su soggetti di etàinferiore ad anni 18 senza il consenso di chi ne abbia la potestà. 7. L esercizio delle suddette attivitàdi tatuaggio e piercing dovrà, altresì, essere effettuato con le modalitàpreviste nel Decreto D.G. della Regione Lombardia 27 aprile 2004, n Linee giuda per l esercizio delle attivitàdi tatuaggio e/o piercing. 8. La pubblicizzazione delle attivitàè consentita nelle forme previste per le attivitàartigiane, ma non può prevedere, in alcun modo, l attribuzione di proprietàterapeutiche, né di effetti non documentati, ai trattamenti proposti. 9. Non rientrano tra le attivitàdi estetista la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attivitàsanitarie e/o di medicina estetica. 3

5 ART. 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL ESERCIZIO 1. L attivitàdi estetista è autorizzata dal Responsabile del Servizio competente sia che venga svolta in esercizi aperti al pubblico sia che venga svolta in circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, caserme, istituiti di detenzione e rieducazione o qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto. 2. Nell ambito del territorio comunale non è consentito lo svolgimento della suddetta attivitàin forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo o in favore di persone ammalate o portatrici di handicap. ART. 3 CONTENUTI DELL AUTORIZZAZIONE 1. L autorizzazione è valida per l intestatario della medesima e per i locali dell esercizio in essa indicati. 2. In applicazione al D.Lgs n. 114 in materia di commercio, gli esercizi autorizzati di estetista possono vendere beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana, mentre è fatto divieto di vendita dei prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali. 3. L esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l attività. ART. 4 REQUISITI 1. L attivitàdi estetista svolta dalle imprese può essere esercitata in forma individuale o di societànei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge n. 443, se trattasi di impresa artigiana. 2. I titolari di impresa artigiana e almeno uno dei soci, in caso di esercizio della stessa in forma societaria, nonché i direttori incaricati devono essere in possesso della qualifica professionale attestata dalla Commissione Provinciale per l Artigianato. In ogni unitàlocale della medesima azienda deve essere presente almeno un addetto in possesso della qualifica professionale. 3. Come previsto dall art. 9, comma 1. della Legge n. 1, l attivitàdi estetista può essere svolta anche unitamente all attivitàdi parrucchiere, nella stessa sede, ma in locali separati e/o attigui, purchè per ogni specifica attivitàdi titolare sia in possesso delle rispettive qualifiche professionali o, nel caso di impresa artigiana, sia rispettato il disposto dell art. 3 della Legge n I titolari di impresa, i soci, i direttori incaricati, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall art. 5 del D.Lgs n Nel caso di societànon artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell azienda. Il direttore dovràessere in possesso della qualificazione professionale relativa all autorizzazione richiesta. 4

6 ART. 5 ATTIVITA SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL ESERCENTE 1. Le attivitàdi cui all art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un idonea sala d attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti. CAPO II NORME PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE E PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA ART. 6 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 1. La domanda di autorizzazione all esercizio dell attivitàdeve essere presentata su carta legale al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante della ditta e/o società; b) denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA dell impresa che intende esercitare l attività; c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove si intende esercitare l attività; d) indicazione del requisito professionale, previsto dalla Legge n. 1 e dalla Legge Regionale n. 48, posseduto da: - titolare di impresa artigiana ( Legge n. 443); - soci di impresa artigiana svolta in forma societaria ( Legge n. 443); - direttore d azienda, quando trattasi di impresa non artigiana; 2. Alla domanda devono essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti: - documentazione attestante la disponibilitàdei locali; - parere di idoneitàigienico- sanitaria rilasciato dall ASL competente; - planimetria in scala 1:100 dei locali nei quali si intende esercitare l attività; - certificazione della qualifica professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore in caso di societànon artigiana; - permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extra-comunitari. ART. 7 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE 1. Le autorizzazioni per l esercizio dell attivitàsono rilasciate con provvedimento del competente Responsabile del Servizio entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. L autorizzazione dovràessere esposta nel locale destinato all attivitàed esibita su richiesta dei Funzionari od Agenti della Polizia Locale o di qualsiasi altro Organo di Polizia e di quelli preposti al controllo sanitario. 3. Coloro che esercitano l attività, ai sensi dell art. 2, presso Enti, Istituti, Associazioni ovvero, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 5

7 ART. 8 RICORSI 1. Il provvedimento di diniego, a firma del competente Responsabile del Servizio, di rilascio di autorizzazione deve essere motivato e notificato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda nel rispetto delle disposizioni previste in merito dall art. 10 bis - della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che nega l autorizzazione, ovvero che dispone la sospensione, la revoca o la decadenza dell autorizzazione giàconcessa, è ammesso ricorso secondo le disposizioni di legge vigenti. ART. 9 INZIO ATTIVITA a) L attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla comunicazione all interessato del rilascio dell autorizzazione, a pena di revoca della stessa. Nello stesso termine chi ha ottenuto l autorizzazione dovràprodurre: a) il certificato di iscrizione all albo delle imprese artigiane; b) se impresa non artigiana, il certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio. 2. In caso di mancata presentazione dei suddetti documenti, il competente ufficio dàavvio al procedimento di revoca dell autorizzazione, notiziando l interessato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Responsabile del Servizio competente può consentire la proroga del termine di cui al comma 1 per comprovati motivi, in particolare : a) ritardo nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l avvio delle opere di sistemazione dei locali; b) incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo. ART. 10 MODIFICHE 1. Ogni ampliamento e/o modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio competente, secondo il disposto degli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento. ART. 11 CESSAZIONE DELL ATTIVITA O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA DELL IMPRESA 1. Entro un anno dalla cessazione dell attività, il titolare deve restituire al competente ufficio comunale l autorizzazione che, comunque, dopo tale termine si intende decaduta. 2. Il trasferimento in gestione o in proprietàdi un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune e determina la reintestazione dell autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia comprovato, con idonea documentazione, l effettivo trasferimento dell attivitàe che il subentrante sia in possesso della corrispondente qualificazione professionale. 3. In caso di subingresso per atto tra vivi occorreràpresentare: 6

8 - atto di cessione d azienda debitamente registrato ovvero dichiarazione del notaio rogante; in caso di subingresso per causa di morte occorreràpresentare: - documentazione attestante la successione. 4. In caso di morte o di invaliditàpermanente del titolare dell autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l autorizzazione come previsto dal precedente comma. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati all art. 5, comma 3, della Legge n. 443, verranno considerati alla stregua di titolari dell autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo, senza l accertamento della qualificazione professionale, purchè l attivitàvenga svolta da personale qualificato. 5. Decorso il periodo di un anno, l autorizzazione potràessere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso della corrispondente qualifica professionale. 6. Dell avvio del procedimento di revoca il competente ufficio daràcomunicazione agli interessati ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. ART. 12 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA A RICHIESTA DI PARTE 1. Il titolare di autorizzazione che intenda sospendere temporaneamente l attivitàper un periodo superiore a 60 giorni, deve fare pervenire all ufficio comunale apposita comunicazione almeno dieci giorni prima dell inizio della sospensione stessa. 2. Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l esercizio dandone tempestiva notizia al Comune. La sospensione può avere una durata massima di un anno. 3. Il termine di un anno può essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a 180 giorni, per gravi motivi di salute, debitamente certificati ed in caso di comprovata necessità. Qualora il titolare non riattivi entro i termini l autorizzazione, essa saràdichiarata deceduta e ne verràdata comunicazione all interessato. ART. 13 TRASFERIMENTO DELLA SEDE 1. Coloro che intendono trasferire la sede dell attivitàin un altra localitàdel territorio comunale, dovranno presentare la domanda al competente ufficio comunale, osservando le norme del presente Regolamento. 2. L Autorizzazione è concessa nel rispetto delle norme vigenti e nel rispetto delle distanze di cui al successivo art. 22. ART. 14 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita, oltre che all interessato, anche alle Organizzazioni di Categoria e Sindacali, secondo le modalitàpreviste dalla Legge n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 7

9 CAPO III NORME EDILIZIE URBANISTICHE E IGIENICO - SANITARIE ART 15 IDONEITA EDILIZIO URBANISTICA DEI LOCALI 1. Le strutture edilizie destinate allo svolgimento dell attivitàdi acconciatore debbono avere idonea destinazione d uso in base alle norme vigenti e agli strumenti urbanistici comunali. 2. E comunque necessario che le strutture siano dotate di agibilitàrelativa alle specifiche caratteristiche dell attivitàda svolgere. 3. Trattandosi di attivitàsoggette ad autorizzazione, la destinazione d uso e l agibilitàdebbono sussistere dal momento in cui viene materialmente aperta al pubblico l attività. 4. La regolaritàsotto il profilo edilizio implica anche la dimostrazione dell avvenuto adeguamento degli impianti alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti al momento della presentazione dell istanza. ART. 16 REQUISITI IGIENICO - SANITARI 1. I requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attivitàper le quali viene richiesta l autorizzazione, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia. 2. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. competente territorialmente l accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell esercizio e del personale addetto. 3. I locali, oltre ad essere strutturalmente regolamentati e adeguatamente ventilati e illuminati, devono essere separati da altre attivitàcon pareti ( anche a tutta altezza) o con artifici tecnici tali da non permettere la visibilità. Il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 m. 4. Inoltre devono possedere i seguenti requisiti: a) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad una altezza di mt. 2 dal pavimento, il pavimento dovràavere una bocca di scarico con sifone; b) lavabi fissi con acqua corrente potabile; c) arredamento di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione; d) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti e recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti; e) l attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% o altro procedimento ritenuto idoneo dalla competente A.S.L.; f) il servizio igienico, disimpegnato, in uso esclusivo all attivitàin presenza di almeno 5 posti lavoro o tre addetti, o comunque, direttamente raggiungibile dall area lavoro e dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso. 8

10 ART. 17 CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE c) Per l esercizio delle attivitàdi estetista devono essere utilizzate le attrezzature di cui alla Legge n.1 e alla normativa regionale. Dette attrezzature devono essere conformi alle vigenti norme in tema di sicurezza ed essere mantenute in perfetta efficienza. d) Tutte le attrezzature che prevedono contatto con cute e mucose devono essere o monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviettine monouso. Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalitàsiano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata. I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui al D.Lgs n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza. ART. 18 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI UTILIZZATI 1. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici sterili. 2. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell attuale legislazione in materia e devono essere rigorosamente impiegati per gli usi prescritti, nonché secondo le indicazioni riportate sulle confezioni; in particolare, è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici, che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali. ART. 19 ATTIVITA DI TATUAGGIO E DI PIERCING 1. Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli di questo Capo del presente Regolamento, riguardo all accertamento degli standard igienici dei locali, entro cui vengono effettuati trattamenti di tatuaggio e piercing, all adeguatezza della relativa strumentazione, nonché all idonietàdegli operatori esercenti tale attivitàdevono essere rispettate le modalitàprescritte dalle linee guida emesse dalla Regione Lombardia, attualmente aggiornate con Decreto Direzione Generale Sanitàn del 27 aprile CAPO IV ORARI E TARIFFE ART. 20 ORARI 1. Gli orari giornalieri delle attivitàe delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con provvedimento del competente Responsabile del servizio, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria. 2. E fatto obbligo al titolare d esercizio di esporre l orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall esterno del negozio. 3. E concessa la prosecuzione dell attivitàa porte chiuse per l ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d orario. 9

11 4. Nel mese di dicembre è consentita l apertura facoltativa dell attivitànelle domeniche e nei giorni festivi ( con l esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre) con orario riconducibile a quello settimanale, l orario deve essere comunque reso noto al pubblico. ART. 21 TARIFFE 1. Il titolare dell esercizio deve esporre la tabella delle tariffe, praticate, in maniera ben visibile all attenzione della clientela, possibilmente in prossimitàdella cassa dell esercizio. CAPO V DISTANZE ART. 22 DISTANZE TRA ESERCIZI 1. Le autorizzazioni allo svolgimento dell attivitàdi estetista, possono essere concesse da parte del competente ufficio comunale sulla base dei seguenti criteri: a) nel territorio comunale è ammesso un esercizio di estetista ogni trecentosessanta abitanti, secondo le risultanze anagrafiche; b) la distanza tra gli esercizi non può essere inferiore a metri lineari La misurazione delle distanze fra esercizi dovràeffettuarsi dalle mezzerie delle facciate degli esercizi, seguendo il percorso pedonale più breve. L attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. Nel caso di esercizi ubicati all interno di aree condominiali e/o di pertinenza ed ai piani rialzati o interrati, la distanza verràcalcolata sino all ingresso principale dell edificio. 3. Per il rilascio di un autorizzazione all esercizio di attivitàdi estetista svolta congiuntamente all attivitàdi parrucchiere, si dovràcomunque tenere conto delle distanze da altri esercizi similari preesistenti. 4. Le distanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi di nuove aperture di esercizi e trasferimento di sede di esercizi esistenti. 5. I parametri di cui sopra non si applicano per gli esercizi situati all interno di centri commerciali, riconosciuti tali dalla vigente normativa sul commercio, nonché dei centri sportivi di cura e benessere. CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI ART. 23 CONTROLLI 1. Gli Agenti delle Forze di Polizia ed il personale dell A.S.L., incaricati della vigilanza delle attivitàpreviste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette. ART. 24 SANZIONI 1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme statali e regionali, le infrazioni alle disposizioni recate dal presente Regolamento o da ordinanze dello stesso attuative sono punite, ai sensi dell art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso tra. 25,00 ed. 500,00. 10

12 2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge , n ART. 25 SOSPENSIONE E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE 1. Il Responsabile del Servizio competente, ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l inosservanza delle prescrizioni previste dall autorizzazione, sospende l efficacia dell autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a sanare le irregolaritàentro il termine massimo di centottanta giorni. Se l interessato non ottempera entro il termine prescritto, il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell autorizzazione. 2. Dell avvio dei procedimenti di sospensione e revoca dell autorizzazione il competente ufficio comunale dànotizia agli interessati ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. ART. 26 ABUSIVISMO 1. Il Responsabile del Servizio competente ordina in via immediata la cessazione delle attività quando queste siano esercitate da soggetti privi dei requisiti professionali previsti dall art. 3 della Legge , n. 1, ovvero qualora vengano svolte senza la prescritta autorizzazione, ovvero qualora l autorizzazione stessa sia stata sospesa, revocata o sia decaduta. 2. Decorsi 10 giorni dalla notifica dell ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile del servizio competente dispone l esecuzione forzata a spese dell interessato ed adotta ogni ulteriore provvedimento necessario e conseguente. CAPO VII NORME FINALI ART. 27 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del ART. 28 DOMANDE PRECEDENTI 1. Per le domande presentate anteriormente all entrata in vigore del regolamento si applicano le norme più favorevoli al richiedente. ART. 29 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il deposito presso la Segreteria Comunale per la durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all esecutivitàdella deliberazione di approvazione. 11

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