IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO

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1 21 IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO LA STRUTTURA DEL RAPPORTO DI PREVIDENZA SOCIALE: 1. Enti gestori di previdenza - 2. Datore di lavoro - 3. Lavoratore subordinato - 4. Lavoratore autonomo - TUTELA PENSIONISTICA: 5. Pensioni - 6. Determinazione del diritto alle prestazioni - 7. Decorrenza - 8. Determinazione della misura delle prestazioni - TUTELA NON PENSIONISTICA: 9. Lavoro dipendente Lavoro autonomo - FINANZIAMENTO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE: 11. Lavoro dipendente Lavoro autonomo Finanziamento a carico dello Stato - ASSISTENZA PUBBLICA: 14. Stato assistenziale Evoluzione dello Stato assistenziale LA STRUTTURA DEL RAPPORTO DI PREVIDENZA SOCIALE La struttura del rapporto di previdenza sociale del lavoro dipendente (e del c.d. lavoro parasubordinato ) è tuttora basato sullo schema tradizionale imperniato sulla presenza di tre soggetti: l Ente previdenziale pubblico, che riceve la contribuzione obbligatoria ed eroga le prestazioni al lavoratore; il datore di lavoro, quale soggetto obbligato a versare la contribuzione, in larga misura a suo carico ed in parte minore a carico del lavoratore, e ad anticipare talune prestazioni per conto dell Ente previdenziale; il lavoratore, che è il soggetto protetto destinatario delle prestazioni e che concorre al finanziamento del sistema con una quota di contribuzione prelevata dal datore di lavoro mediante ritenuta sulla retribuzione, o, più in generale, sui compensi per prestazioni di lavoro. La struttura del rapporto di previdenza sociale del lavoro autonomo è basato sul rapporto lavoratore/ente previdenziale (pubblico o privato). L obbligo del versamento della contribuzione grava sul soggetto lavoratore/titolare dell azienda, sia per i propri contributi che per quelli dei familiari collaboratori e si calcola sui redditi d impresa accertati ai fini IRPEF. 1. ENTI GESTORI DI PREVIDENZA 1.1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) L INPS gestisce la previdenza del lavoro dipendente ad eccezione dei giornalisti i quali sono assoggettati all Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola (INPGI). Per la gestione della previdenza dei lavoratori dipendenti nel corso del tempo sono esistiti altri Fondi ed altri Enti, le c.d. forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell A.G.O., gestite dallo stesso INPS e da altri Enti, che sono progressivamente confluiti nell INPS. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI FONDI CASSE E GESTIONI ATTUALMENTE GESTITI DALL INPS Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo) - Fondo sostitutivo del FPLD 1

2 Previdenza 2013 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI FONDI CASSE E GESTIONI ATTUALMENTE GESTITI DALL INPS Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo clero) Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (Fondo casalinghe) Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo gas) - Fondo integrativo del FPLD Fondo di previdenza per impiegati dipendenti dai Concessionari del Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici (Fondo esattoriali) - Fondo integrativo del FPLD Gestione speciale per dipendenti di Enti pubblici creditizi Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - contabilità separata del FPLD Fondo di previdenza per i dipendenti dall Ente nazionale per l energia elettrica e dalle aziende elettriche private - contabilità separata del FPLD Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia - contabilità separata del FPLD Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) - contabilità separata del FPLD Cassa di previdenza per l assicurazione degli sportivi (SPORTASS) - Ente pubblico necessario Istituto postelegrafonici (IPOST) - Fondo sostitutivo del FPLD Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell Amministrazione Pubblica (INPDAP) - Fondo esclusivo del FPLD Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) - Fondo sostitutivo del FPLD L INPS gestisce, anche, il Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art del codice civile (Fondo Tesoreria) e, nell ambito della previdenza complementare, il Fondo di garanzia per omessi o insufficienti versamenti datoriali alla previdenza complementare e la Forma pensionistica complementare residuale presso l INPS (FondInps). Infine, per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati, nonché di categorie e settori d impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all art. 2, comma 28, lett. e), ha previsto la possibilità di costituire presso l INPS specifici fondi. Ad oggi sono stati istituiti: il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito ; il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito cooperativo ; il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa ; il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante ; il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali (con funzioni anche integrative degli ammortizzatori sociali); 2

3 Capitolo 1 - Il sistema previdenziale italiano il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo ; il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale delle Poste Italiane S.p.a. ; il Fondo di solidarietà per il personale delle Ferrovie dello Stato; il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Scopo dei Fondi è quello di gestire gli esuberi di personale nell ambito dei processi di ristrutturazione e di riorganizzazione dei diversi settori. La legge 28 giugno 2012, n. 92, all art. 3, comma 42, ha previsto che la disciplina di tutti i Fondi dovrà, comunque, essere adeguata alle nuove norme con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipularsi tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno La medesima legge all art. 3, commi 4 e 11, ha previsto l istituzione dei Fondi bilaterali di solidarietà con la finalità di contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all assicurazione sociale per l impiego e di prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito nel quadro dei processi di agevolazione all esodo Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola (INPGI) E un Ente gestore di previdenza privatizzato e gestisce, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti praticanti, professionisti e pubblicisti titolari di rapporti di lavoro sia dipendente che autonomo Ente nazionale assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) L ENASARCO gestisce il trattamento previdenziale integrativo dell invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e rappresentanti di commercio, tenuti all iscrizione all INPS nella gestione speciale dei commercianti. Il trattamento spetta anche ai promotori finanziari Casse previdenziali Gli esercenti libere professioni sono obbligatoriamente assicurati presso le Casse previdenziali di categoria (avvocati, medici, ingegneri e architetti, geometri, notai, ecc.). Sono questi i professionisti con albo e cassa, ossia soggetti per i quali è istituita una Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, alla quale gli iscritti versano i contributi e che eroga le prestazioni previdenziali al raggiungimento dei requisiti prescritti. I professionisti privi di cassa, ossia soggetti che, benché iscritti ad un albo, non sono dotati di Cassa previdenziale di categoria, ovvero soggetti privi sia di albo che di cassa sono, invece, iscritti alla Gestione separata INPS. 3

4 Previdenza 2013 Presso il Ministero del Lavoro è stato istituito l Albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza, fra i quali citiamo: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali; Cassa di previdenza tra dottori commercialisti (CNPADC); Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA); Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPR); Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV). A questi Enti ne sono succeduti altri, i c.d. Enti privati di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti, fra i quali: Ente Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB); Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI); Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP); Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (dottori agronomi e dottori forestali, attuari, chimici e geologi (EPAP); Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI). Le Casse previdenziali provvedono ad erogare in favore degli iscritti le seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia; assegno di invalidità; pensione di inabilità; pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta; indennità di maternità. 2. DATORE DI LAVORO Agli effetti previdenziali sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alle proprie dipendenze per lavori da eseguire per proprio conto, mediante retribuzione a giornata, o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma. Il dato immediatamente emergente dalle enunciazioni sopraddette è che, ai fini previdenziali, la figura del datore di lavoro non si esaurisce nell imprenditore, che pure è quella molto più ricorrente e di maggiore rilievo sociale, ma comprende tutti i soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che impiegano lavoratori dipendenti. 3. LAVORATORE SUBORDINATO Le assicurazioni sociali sono obbligatorie nei confronti delle persone che prestano lavoro retribuito alle dipendenze altrui (art. 3, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636). La tutela previdenziale si rivolge, quindi, al lavoratore soggetto di un rapporto di lavoro subordinato individuabile secondo le comuni norme civilistiche e giuslavoristiche, in particolare, l art del codice civile. 4

5 Capitolo 1 - Il sistema previdenziale italiano Ricordiamo che a seguito delle disposizioni della Legge finanziaria 2007, dal 1 settembre 2007, l età d ingresso al lavoro, già fissata a 15 anni, è stata innalzata a 16 anni. I prestatori di lavoro subordinato si distinguono (art cod. civ.) in dirigenti, quadri, impiegati ed operai. L appartenenza ad una o all altra categoria non determina in linea generale particolari differenziazioni agli effetti degli obblighi contributivi se non per l esclusione da alcuni trattamenti previdenziali e dai correlativi obblighi contributivi. La qualifica e le mansioni (art cod. civ.) rilevano agli effetti del trattamento retributivo contrattuale e di riflesso ai fini della quantificazione dell obbligazione contributiva da commisurare non solo alla retribuzione corrisposta ma a quella contrattualmente dovuta in corrispondenza della qualifica e delle mansioni. Tale elencazione non è tassativa e, quindi, possono essere inquadrati fra i lavoratori dipendenti anche quei soggetti che, pur non assumendo nessuna di tali qualifiche, prestano la loro attività di lavoro in posizione di dipendenza e sotto la direzione di altri. 4. LAVORATORE AUTONOMO La tutela previdenziale dei lavoratori autonomi si distingue in: lavoratori autonomi, così definiti in senso storico. E gestita dall INPS che assicura i lavoratori artigiani, gli esercenti attività commerciali, i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori, diretti, coloni, mezzadri, IAP); quella particolare forma di prestazione lavorativa che comporta l iscrizione alla Gestione separata di cui all art. 2, commi 26-33, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. parasubordinati, nonché i professionisti senza cassa ); liberi professionisti con albo e cassa, ossia soggetti per i quali è istituita una Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, alla quale gli iscritti versano i contributi e che eroga le prestazioni previdenziali al raggiungimento dei requisiti prescritti. TUTELA PENSIONISTICA La tutela previdenziale prevista dal nostro Ordinamento garantisce una protezione pensionistica di tipo universale alla totalità dei lavoratori sia dipendenti che autonomi (liberi professionisti, artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi, lavoratori parasubordinati). La protezione di tipo pensionistico è sintetizzata dall acronimo (I.V.S. - Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) che tutti usiamo normalmente e che vuol significare: garantire il mantenimento del reddito al raggiungimento dell età stabilita per uscire dalla vita lavorativa e tutelare il lavoratore da eventi sfavorevoli durante la vita lavorativa (invalidità, morte). Il complesso delle prestazioni pensionistiche gestito dall INPS, si articola in diversi Fondi e Gestioni e copre, ad eccezione dei giornalisti per i quali provvede l INPGI, la totalità del lavoro dipendente e buona parte del lavoro autonomo (per i liberi professionisti provvedono le Casse). 5

6 Previdenza PENSIONI Il progressivo deterioramento degli equilibri finanziari (inversione demografica, tassi di crescita economica in diminuzione...) ha determinato, per garantire la compatibilità della spesa sociale con la disponibilità di risorse, la necessità di adeguare il sistema pensionistico italiano alle proiezioni demografiche e alle prospettive di crescita del P.I.L. L intervento riformatore è iniziato nell anno 1992 e l ultimo intervento è stato operato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la c.d. Riforma Fornero ), incentrata soprattutto sulla fine delle pensioni di anzianità così come concepite fino ad oggi (dal 1 gennaio 2012, la nuove pensioni saranno di vecchiaia e anticipata ), sull innalzamento dell età pensionabile, e sull introduzione del metodo di calcolo contributivo per tutte le contribuzioni successive al 1 gennaio In ottica di razionalizzazione sono stati soppressi l INPDAP e l ENPALS e le relative funzioni sono attribuite all INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. L ultimo intervento riformatore, l art. 24, comma 18, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha demandato ad un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, l adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per i soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori Pensione di vecchiaia/anzianità Dal 1 gennaio 2012, si articola in: pensione di vecchiaia. Spetta al conseguimento dell età stabilita dalla legge; pensione anticipata. Non è previsto un limite minimo di età per poter accedere al pensionamento, ma solo il requisito assicurativo e contributivo. Fino a dicembre 2011, esisteva la pensione di anzianità, i cui requisiti erano le quote (un mix di età anagrafica e requisito contributivo) o i c.d. quaranta anni Pensioni d invalidità L assicurazione contro l invalidità si articola in: Assegno ordinario di invalidità, spettante al lavoratore che ha subito una riduzione delle capacità di lavoro, a causa di infermità o difetto fisico o mentale a carattere temporaneo; Pensione di inabilità, spettante al lavoratore dipendente che si trovi nell assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Fino a luglio 1984; esisteva la pensione d invalidità spettante al lavoratore dipendente o autonomo che avesse subito una riduzione delle capacità di guadagno, a causa di infermità o difetto fisico o mentale; Inabilità alla specifica mansione, in ambito ex INPDAP Pensione ai superstiti La pensione ai superstiti si articola in: di reversibilità se il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità del vecchio Ordinamento, inabilità); 6

7 Capitolo 1 - Il sistema previdenziale italiano indiretta, se il defunto alla data del decesso poteva far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione di almeno 5 anni di assicurazione e da 52 a 156 contributi settimanali, a seconda della decorrenza Pensione supplementare La pensione supplementare è una categoria di pensione esistente solo nel F.P.L.D. e viene liquidata dall INPS utilizzando periodi di contribuzione obbligatoria accreditata nel F.P.L.D., insufficienti al raggiungimento del diritto autonomo alla pensione di vecchiaia. La pensione supplementare, cioè, si aggiunge ad un altra pensione liquidata da un altro Fondo assicurativo obbligatorio per i lavoratori dipendenti diverso dal F.P.L.D. 6. DETERMINAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI I requisiti richiesti per il diritto alle pensioni variano in relazione al tipo di pensione ed al Fondo, Gestione o Cassa che la concede. Sono sempre richiesti requisiti assicurativi e contributivi. Altri requisiti sono richiesti in relazione alle diverse prestazioni. L art. 24, comma 18, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (legge n. 214/2011), prevede, entro il 30 giugno 2012, l armonizzazione di quei regimi e gestione pensionistiche nelle quali siano vigenti requisiti minori da quelli vigenti, in via generale, nel F.P.L.D Requisito assicurativo e contributivo Per anzianità assicurativa s intende il tempo trascorso dalla data del primo contributo fino alla data di decorrenza della pensione. Per anzianità contributiva s intende il periodo per il quale è stata realmente versata della contribuzione (misurata nella maggior parte dei casi in settimane) Requisito anagrafico Per la pensione di vecchiaia è previsto anche il requisito anagrafico. In base all art. 24, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dal 2021, sia per gli uomini che per le donne, sarà di 67 anni. Il requisito dell età attualmente vigente sarà, quindi, incrementato gradatamente per arrivare a regime nel In tabella il requisito anagrafico e contributivo per andare in pensione nel 2013: 63 anni e 9 mesi (*) DONNE PERIODO DIPENDENTI AUTONOME E GESTIONE SEPARATA DA A 01/01/ /12/ anni e 3 mesi (*) PERIODO DA A 01/01/ /12/ anni e 3 mesi (*) UOMINI TUTTI ISCRITTE ALLE FORME ESCLUSIVE DELL A.G.O 66 anni e 3 mesi (*) (*) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n

8 Previdenza 2013 Speranza di vita Tutti gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1 gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall art. 12 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (legge 30 luglio 2010, n. 122). A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter del citato articolo, devono riferirsi al biennio Altri requisiti Per la pensione ai superstiti sono richiesti requisiti di parentela con il defunto, per la pensione supplementare l esistenza di un altra pensione, per la pensione d invalidità il requisito sanitario, per la pensione di vecchiaia la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Per i lavoratori di età anagrafica inferiore a settanta anni, l accesso al pensionamento con il calcolo del sistema contributivo è altresì condizionato all importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l importo dell assegno sociale annualmente rivalutato. Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari, occorre sottolineare che, mentre nel regime generale INPS essi sono demandati a strutture interne all Ente previdenziale, nell ex INPDAP le competenze sanitarie sono attribuite ad organismi esterni. 7. DECORRENZA Le pensioni decorrono, in generale dal mese successivo al perfezionamento del diritto, nel rispetto dei requisiti e condizioni richieste. Per pensioni di vecchiaia e di anzianità nel corso del tempo questa regola è variata ma per le decorrenze dal 1 gennaio 2012, si è tornati all origine. Normativa vigente dal 1 gennaio 2011 (D.L. 31 maggio 2010, n. 78): Finestra mobile I lavoratori dipendenti potevano accedere al pensionamento decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. I lavoratori autonomi potevano accedere al pensionamento trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Normativa vigente dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 (legge 24 dicembre 2007, n. 247): Finestra Per i lavoratori dipendenti le finestre erano: Maturazione requisiti Decorrenza I trimestre 1 luglio dello stesso anno II trimestre 1 ottobre dello stesso anno III trimestre 1 gennaio dell anno successivo IV trimestre 1 aprile dell anno successivo I lavoratori autonomi che perfezionavano i requisiti in uno dei quattro trimestri dell anno, potevano accedere al pensionamento nel terzo trimestre successivo a quello del perfezionamento dei requisiti; ad esempio: perfezionamento requisiti maggio 2009, diritto alla pensione da gennaio

9 Capitolo 1 - Il sistema previdenziale italiano 8. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE PRESTAZIONI Il sistema pensionistico italiano nasce a capitalizzazione e fu sostituito, con la legge 30 aprile 1969, n. 153, con il sistema a ripartizione ed il sistema di calcolo della pensione divenne quello retributivo, veniva, cioè, effettuato tenendo conto di una percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione (art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153). Il progressivo deterioramento degli equilibri finanziari (inversione demografica, tassi di crescita economica in diminuzione...) ha determinato, per garantire la compatibilità della spesa sociale con la disponibilità di risorse, la necessità di adeguare il sistema pensionistico italiano alle proiezioni demografiche e alle prospettive di crescita del P.I.L. L intervento riformatore è iniziato nell anno 1992 con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (riforma Amato) proseguito nell anno 1996 (riforma Dini), nell anno 2004 (riforma Maroni), nell anno 2007 (Protocollo Welfare), nell anno 2010 (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) e da ultimo nell anno 2011 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214). In virtù dell art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, il calcolo della pensione era effettuato sulla base di due quote (Quota A e Quota B). La legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto il sistema di calcolo contributivo per coloro i quali avevano accreditato il primo contributo dal 1 gennaio 1996 ed il sistema di calcolo misto per i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre del 1995 (aggiungendo la Quota C per la contribuzione successiva a detta data). L art. 24, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (legge n. 214/2011) ha previsto il sistema di calcolo contributivo per tutti i lavoratori, anche ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni per la quota di pensione corrispondente all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio I sistemi di calcolo diventano, quindi, due: contributivo e misto. Con il sistema contributivo il calcolo della pensione è effettuato sulla base dell effettiva contribuzione versata, rivalutata ogni anno in relazione all andamento del prodotto interno lordo (P.I.L.). Per determinare la misura della pensione annua lorda, il montante viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all età del lavoratore. Per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto: per la contribuzione precedente la data del 31 dicembre 1995 si applica il sistema retributivo (due quote A e B); per la contribuzione successiva a detta data la pensione viene liquidata con il sistema contributivo (quota C ) per i soli lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 non potevano far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni; per la contribuzione successiva al 1 gennaio 2012 la pensione viene liquidata con il sistema contributivo (quota C ) per tutti i lavoratori, anche ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. TUTELA NON PENSIONISTICA La tutela non pensionistica è un sistema complesso e frazionato nel quale si distinguono diverse assicurazioni: quelle che vengono riunite nel sistema degli ammortizzatori 9

10 Previdenza 2013 sociali, l assicurazione per i trattamenti economici per malattia, maternità e gli assegni al nucleo familiare. Premesso che solo la tutela della maternità si può definire a carattere universale (lavoro autonomo e lavoro dipendente), le altre assicurazioni che compongono la tutela non pensionistica offrono una protezione che copre solo una parte del comparto del lavoro dipendente, e neppure a regime, in più nell ottica di una tutela statica del posto di lavoro. Privilegia il lavoratore a tempo pieno e indeterminato senza prevedere organicamente una gestione del rapporto di lavoro flessibile (periodi di occupazione alternati a periodi di disoccupazione). Emblematico è il caso degli ammortizzatori sociali, che si compongono dell assicurazione contro la disoccupazione involontaria (dal 1 gennaio 2013, ASpI), ivi incluso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, della cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria e agricola) e della cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati e operai privati, che coprono solo una parte del comparto del lavoro dipendente ed in minima parte i lavoratori iscritti alla Gestione separata. 9. LAVORO DIPENDENTE Mentre per la tutela pensionistica il complesso delle prestazioni è gestito dall INPS attraverso diversi Fondi, Gestioni e Casse, il complesso dei trattamenti e degli interventi previdenziali diversi dalle pensioni garantito dall INPS ai lavoratori dipendenti fa, principalmente, capo finanziariamente alla gestione delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti (legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 24), che ha bilancio unico con evidenziazione, per ciascuna forma di previdenza, dell ammontare delle prestazioni e del correlativo gettito contributivo. Unica eccezione è la tutela dei giornalisti ai quali, con eccezione della tutela della maternità, provvede l INPGI. La predetta gestione comprende le seguenti forme di tutela previdenziale: Assicurazione contro la disoccupazione (dal 1 gennaio 2013 ASpI); Contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto; Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO); Contribuzione di finanziamento dell assegno per il nucleo familiare; Contribuzione per le indennità economiche di malattia; Contribuzione per le indennità economiche di maternità ed ogni altra prestazione temporanea diversa dalle pensioni. I seguenti trattamenti erogati dall INPS e le relative contribuzioni di finanziamento non fanno invece capo alla Gestione di cui all art. 24, bensì alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali, il cui finanziamento è assunto dallo Stato, istituita dall art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88: Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS); Contribuzione di mobilità; Trattamenti speciali di disoccupazione. La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (dal 1 gennaio 2013) ha modificato il quadro. 10

11 Capitolo 1 - Il sistema previdenziale italiano L Assicurazione sociale per l Impiego (ASpI) sostituisce l indennità di mobilità, l indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l indennità di disoccupazione speciale edile, mentre l Assicurazione sociale per l Impiego Trattamenti brevi (mini- ASpI) è destinata a sostituire l indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Resta la Cassa integrazione guadagni ordinaria e la Cassa integrazione guadagni straordinaria con alcune inclusioni nella platea dei destinatari e con l esclusione, dal 1 gennaio 2016, della causale per procedura concorsuale con cessazione di attività (resta possibile solo quando é previsto il rientro in azienda). Rimarranno, fino al 31 dicembre 2016, l indennità di mobilità e gli ammortizzatori in deroga, cioè la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente. Per supplire all abolizione dell indennità di mobilità, vengono istituiti (dal 2014) i Fondi di solidarietà bilaterali. Fanno parte del sistema degli ammortizzatori sociali anche tutta una serie di incentivi per la riassunzione dei lavoratori dipendenti espulsi dal lavoro. 10. LAVORO AUTONOMO Nell ambito del lavoro autonomo e parasubordinato il diritto all indennità di malattia e l assegno per il nucleo familiare spettano solo agli iscritti alla Gestione separata e ai compartecipanti familiari, i piccoli coloni, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, i quali, pur non rientrando nella disciplina degli assegni per il nucleo familiare, conservano il diritto ai vecchi assegni familiari se lavoratori autonomi o alle quote di maggiorazione di pensione se pensionati della Gestione CD/CM, il diritto alle cure termali spetta ai soli lavoratori iscritti alla Gestione separata. Per quanto riguarda il sistema degli ammortizzatori sociali esistono solo la tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi e l erogazione di una indennità mensile a sostegno di lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l attività a causa degli eventi sismici dell Abruzzo. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE 11. LAVORO DIPENDENTE Il sistema di finanziamento della previdenza obbligatoria nel lavoro dipendente è strutturalmente basato sul prelievo contributivo attraverso l applicazione di aliquote percentuali sulla massa retributiva. L onere della contribuzione è ripartito fra datore di lavoro e lavoratore. Nell INPS, ad esempio, la quota a carico dei lavoratori dipendenti dalla generalità delle aziende è pari al 9,19% e afferisce al F.P.L.D. (più l 1% sulla prima fascia di retribuzione pensionabile qualora l aliquota I.V.S. a carico del lavoratore sia inferiore al 10%) alla quale si aggiunge l aliquota dello 0,30% per i dipendenti dei datori di lavoro destinatari di CIGS. La quota dell azienda è, mediamente pari a 23,81%. Tra i due parametri che presiedono alla quantificazione della contribuzione, la retribuzione, o base imponibile, rappresenta tradizionalmente il dato di maggiore criticità per la fondamentale ragione che, oltre a concorrere a determinare il carico 11

12 Previdenza 2013 contributivo, sulla stessa vengono calcolate le prestazioni a favore del lavoratore, prima fra tutte quella pensionistica. Ogni intervento di natura normativa o interpretativa che incida sulla base imponibile si riverbera, quindi, sul livello degli oneri sociali e sulla misura delle prestazioni, con evidenti forti implicazioni economiche e sociali. Il soggetto responsabile del pagamento dei contributi è esclusivamente il datore di lavoro anche per la parte a carico del lavoratore. L ente previdenziale non può, quindi, pretendere dal lavoratore il pagamento della contribuzione a suo carico eventualmente omessa Aliquote contributive Il panorama delle assicurazioni dovute (e, conseguentemente, del carico contributivo) si presenta alquanto variegato in quanto esse si diversificano in base all inquadramento del datore di lavoro e delle sue dimensioni e, in determinati casi, in relazione a situazioni soggettive del lavoratore. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce (art cod. civ., legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 19) Imponibile contributivo Dal 1 gennaio 1998 la definizione dell imponibile contributivo per tutti i Fondi e Casse è stabilita mediante il rinvio contenuto nell art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, a quella dell imponibile fiscale definito dall art. 51, del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: l imponibile è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro. Occorre, peraltro, tenere conto sia delle regole scaturenti dai principi alla base dello stesso sistema previdenziale, sia delle deroghe che per singoli istituti sono state mantenute dall art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n LAVORO AUTONOMO Il sistema di finanziamento della previdenza obbligatoria nel lavoro autonomo è basato sul prelievo contributivo attraverso l applicazione di aliquote percentuali sul reddito derivante dall attività di lavoro autonomo quale accertata ai fini fiscali. L obbligo contributivo che ne deriva è a carico del lavoratore (c.d. contribuzione obbligatoria ). Anche per il lavoro autonomo, la base imponibile, concorre a determinare, oltre che il carico contributivo, la misura delle prestazioni a favore del lavoratore, prima fra tutte quella pensionistica. Nel lavoro c.d. parasubordinato l obbligo del pagamento della contribuzione è del committente e l onere è ripartito fra lavoratore (1/3) e committente (2/3). I professionisti iscritti alla Gestione separata pagano il contributo negli stessi modi e termini previsti per i versamenti IRPEF, con il meccanismo degli acconti e saldi, ed è a completo carico del professionista che può addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un aliquota pari al 4% dei compensi lordi. 12

13 Capitolo 1 - Il sistema previdenziale italiano 13. FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO Nel sistema previdenziale italiano il finanziamento a carico della produzione è affiancato, sotto forme diversificate, da quello a carico dello Stato. La materia del finanziamento a carico dello Stato trova la sua attuale regolamentazione nell art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che ha istituito nell ambito del bilancio dell INPS un apposita Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Nel bilancio della GIAS è rappresentata la quota c.d. assistenziale, e cioè quella non alimentata da contributi ma finanziata dalla fiscalità generale. Questa è suddivisa in: interventi pensionistici, oneri per il mantenimento del salario, sostegno della famiglia, sgravi ed altre agevolazioni, riduzione di oneri previdenziali. Il campo degli interventi della GIAS porta ad escludere che essa significhi un effettiva separazione, sotto il profilo del finanziamento, tra assistenza e previdenza. In sostanza, la Gestione funziona come un contenitore che raccoglie tutti gli interventi a carico della finanza statale, sia assistenziali (come ad esempio l Assegno sociale o la Gestione degli invalidi civili) sia di sostegno alle gestioni previdenziali. ASSISTENZA PUBBLICA 14. STATO ASSISTENZIALE All interno dello Stato sociale, nell accezione ampia del termine, esiste, oltre alla componente assicurativa, la componente solidaristica-assistenziale. Se nella prima componente i contributi versati dal mondo del lavoro hanno la funzione di assicurare un sostegno al reddito in particolari momenti della vita lavorativa e una rendita all età del ritiro dal lavoro (il contribuente ed il beneficiario coincidono) la seconda componente ha funzioni redistributive (il contribuente ed il beneficiario sono soggetti diversi) ed ha lo scopo di prevenire la formazione di aree di povertà e di emarginazione. Il nostro Ordinamento prevede la concessione dell assegno sociale, della pensione d invalidità civile e dell indennità di accompagnamento. Nella legislazione italiana è, anche, attualmente prevista una copertura, oltre che per i genitori che assistono i figli portatori di handicap, per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità e sono previsti congedi, fino ad un massimo di due anni, per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità. Oggi, tuttavia, la maggior parte dell assistenza complessiva offerta agli anziani è quella data dalle famiglie (c.d. informale ). 15. EVOLUZIONE DELLO STATO ASSISTENZIALE Come detto, oggi la maggior parte dell assistenza complessiva offerta agli anziani è quella data dalle famiglie. Il processo di invecchiamento demografico, diffuso in tutti i paesi industrializzati, è, tuttavia, destinato ad avere un forte e crescente impatto in vari settori della nostra società: dal sistema pensionistico, alla domanda di servizi sanitari, in particolare prestazioni di lunga durata di carattere socio-sanitario di cui l anziano necessita 13

14 Previdenza 2013 nell eventualità di perdita, totale o parziale, della propria autonomia e che gli fornisca protezione da costi insostenibili e, più in generale, dall impoverimento. Nel caso dell Italia, in base alle previsioni predisposte dall ISTAT sulla futura evoluzione della popolazione anziana, arriverà al 20,4% nel 2010, al 27% nel 2030 (14,5 milioni di anziani). Le stime ISTAT sulla disabilità degli anziani (21%) fanno ipotizzare il numero degli anziani non autosufficienti pari a circa 3 milioni nel Il problema delle c.d. Cure di lungo periodo (L.T.C.) viene tamponato con il welfare informale che consiste nell indennità di accompagno (praticamente a fondo perduto e senza nessun riscontro sulla qualità dell assistenza offerta all anziano) e che rappresenta pur sempre un onere indiretto (tipicamente la donna che rinuncia alla propria attività lavorativa) ed in una spesa pubblica enorme (anch essa fuori controllo se si pensa che il costo dell assistenza nell ultimo periodo di vita dell anziano è superiore a quello di tutta la vita precedente). E impossibile per l anziano provvedere ai propri bisogni esclusivamente su base volontaria (con la propria pensione): il costo, anche per un pensionato agiato, è insostenibile. Il costo per lo Stato è, anch esso, diventato insostenibile. Non si può pensare che un bisogno di questa gravità possa essere affrontato con un sistema che si regge su un solo pilastro (pubblico o privato che sia), ma in Italia siamo fermi all unico studio sulla materia, che fu la Commissione per l analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale (Commissione Onofri - Relazione finale del 28 febbraio 1997). Il modello realizzato in Germania dal 1994, strettamente collegato all assicurazione malattia, di incentivare il ricorso a forme assicurative Long Term Care (LTC), collegate anche all attività di previdenza integrativa svolta dai fondi pensione, appare ancor oggi il migliore. Occorrerebbe arricchire il sistema assistenziale italiano di un nuovo istituto specificamente rivolto ai non autosufficienti attraverso la creazione di un sistema di interventi integrati che raccordi l aspetto sociale con quello sanitario, valutandone il costo con riferimento sia al bilancio statale sia ai costi complessivamente sostenuti dalla collettività (espliciti ed impliciti: il welfare informale rappresenta un onere indiretto per le famiglie). 14

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