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1 ALLEGATO A SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA E LA POLISPORTIVA A.R.S. PER LA GESTIONE DELLA PARTE DELL IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO IDEALITA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ROVAGNATE * * * Il giorno. del mese di dell anno alle ore. e minuti.. presso il Municipio di Rovagnate I SIGNORI 1. COGLIATI Mario (Codice Fiscale CGLMRA73H19A818D) nato a Besana in Brianza (MI) il 19 Giugno 1973 architetto - domiciliato per la carica in Rovagnate (LC) in via Sacro Cuore numero 24, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Responsabile del Servizio del Territorio dell Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (Codice Fiscale: Partita Iva ) in funzione del Decreto del Presidente dell Unione in data 21 Dicembre 2013 numero 17 di seguito, per brevità, denominato Amministrazione; 2. COLOMBO Vittorio (Codice Fiscale CLMVTR65H11F133J) nato a Merate (CO) il 11 Giugno 1965 impiegato residente a Rovagnate (LC) in via Giovanni XXIII numero 8 il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della POLISPORTIVA A.R.S. (ASSOCIAZIONE ROVAGNATE SPORT) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (Codice Fiscale: ) con sede in Rovagnate (LC) in via Statale numero 29 di seguito, per brevità denominato Gestore. P R E M E S S O che il Comune di Rovagnate è proprietario della parte dell impianto sportivo denominato Stadio Idealità sito in Rovagnate in via Statale n.29 ed insistente sui terreni catastalmente identificati ai mappali numero 1728, 1743, 1745, 1746 e 1176 siti nel Comune Amministrativo e Censuario di Rovagnate; che la Parrocchia di San Giorgio Martire in Rovagnate è proprietaria della parte di impianto sportivo denominato Stadio Idealità insistente sui terreni catastalmente identificati ai mappali numero 1968, 1970 e 2577 siti nel Comune Amministrativo e Censuario di Rovagnate e che su detti mappali sono collocati i campi da gioco calcio; che il Comune di Rovagnate ha conferito all Unione dei Comuni Lombarda della Valletta la gestione dello Stadio Idealità con propria deliberazione consiliare del 15 Settembre 2011 numero 38 avente per oggetto Conferimento all Unione dei Comuni Lombarda della Valletta della gestione dell impianto sportivo Stadio Idealità (ai sensi 1 di 16

2 dell art.2 vigente Statuto dell Unione); che l Amministrazione, previa demolizione dei fabbricati esistenti, realizzerà sui mappali di proprietà del Comune di Rovagnate una nuova costruzione coi relativi servizi destinata al servizio delle attività sportive e ricreative praticate nel limitrofo immobile a destinazione sportiva (area attrezzata attualmente occupata da un campo per il gioco del calcio e da un campo per il gioco del basket) di proprietà della Parrocchia di San Giorgio Martire in Rovagnate; che la nuova costruzione coi relativi servizi di che trattasi verrà realizzata in conformità al progetto esecutivo appaltato che qui non viene allegato in quanto agli atti dell Amministrazione, ed alle sue eventuali modifiche che potranno essere liberamente ed autonomamente apportate al progetto da parte dell Amministrazione; che con l Atto di donazione modale e contratto di opzione a titolo oneroso a rogito del Notaio Franco Panzeri in Olgiate Molgora numero di repertorio e numero di raccolta sottoscritto in data è previsto, tra gli obblighi assunti dal Comune di Rovagnate nei confronti della Parrocchia di Rovagnate per il soddisfacimento del modus della donazione, il dovere di affidare la gestione della nuova struttura coi relativi servizi in parola alla POLISPORTIVA A.R.S. (ASSOCIAZIONE ROVAGNATE SPORT) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA predetta, previa stipulazione con la medesima di specifica convenzione che regolamenterà termini e modalità del suo utilizzo ; che il Gestore dichiara e garantisce di avere la gestione da parte della Parrocchia di Rovagnate delle strutture e degli impianti del Centro Sportivo di proprietà della Parrocchia di Rovagnate; che il Gestore si è dichiarato disponibile ad eseguire le opere di miglioria e di investimento di cui al successivo articolo 2, direttamente o tramite terzi; che le parti si sono dichiarate d accordo a sottoscrivere la presente convenzione con impegni reciproci; T U T T O C I O P R E M E S S O L E P A R T I S T I P U L A N O E C O N V E N G O N O Q U A N T O S E G U E Art. 1- oggetto e durata 1. L Amministrazione, concede alla POLISPORTIVA A.R.S. (ASSOCIAZIONE ROVAGNATE SPORT) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, di seguito definita Gestore, la gestione degli impianti di proprietà del Comune di Rovagnate facenti parte del centro sportivo, di futura realizzazione, che sarà sito in Rovagnate (LC) in via Statale numero 29, composto da: 2 di 16

3 a) campo da calcio di mt. 52 x 100, campo di allenamento (estranei alla presente convenzione essendo di proprietà della Parrocchia di San Giorgio Martire in Rovagnate); b) spogliatoi, magazzino per il deposito degli attrezzi, servizi igienici, spazi ed ambienti di servizio; c) aree di accesso, aree verdi, viali pedonali, alberature, impianti elettrici, idraulici e qualsiasi altro impianto od attrezzatura accessoria compresi entro la recinzione del centro sportivo e le relative pertinenze; d) parcheggio. 2. La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del Gestore del verbale di stato di consistenza dei beni immobili e mobili, ivi incluse le pertinenze, le attrezzature e gli accessori, costituenti il centro conferito in gestione di cui all art. 6, comma 1 lett. a). 3. La nuova costruzione dovrà essere ultimata dall Amministrazione entro dieci anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. 4. Le parti considerano come presupposto e condizione essenziale di stipulazione della presente convenzione la sua durata di 15 anni decorrenti dall inizio di efficacia di cui al comma La durata essenziale di validità della presente convenzione è necessitata dai rilevanti costi che il Gestore dovrà sostenere nei primi anni di esercizio per realizzazione le opere concordate; tali costi verranno infatti, quantomeno in parte, ammortizzati solo dal citato decorso temporale e dai proventi ottenuti dalla gestione del Centro Sportivo. Art. 2 Accettazione del servizio 1. Il Gestore accetta in uso il complesso immobiliare di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive, ricreative anche per gli anziani compatibili con le destinazioni d uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione. 2. Il Gestore si impegna altresì a realizzare lavori di miglioria, accessori alla gestione del servizio, ad acquistare strumentazioni connesse all impianto e ad effettuare investimenti per ulteriori opere finalizzate all inserimento nella struttura di tutti gli arredi e/o attrezzature necessarie per il funzionamento dell impianto (spogliatoi, bar, sede associazioni, depositi, ecc ) nonché di tutte le opere meglio identificate nell allegato cronoprogramma (Allegato 1). Art. 3 Servizi minimi garantiti dal Gestore 1. Il Gestore si impegna a fornire i seguenti servizi: 3 di 16

4 a) sviluppo delle attività sportive e ricreative; b) organizzazione di eventi e manifestazioni sportive e culturali; c) fruibilità dell impianto da parte del CAI Sezione Rovagnate e dell Istituto Comprensivo Statale Pointiger di Rovagnate; d) organizzazione di attività ricreative per gli anziani. Art. 4 Carta dei servizi per gli utenti 1. Entro tre mesi dalla data di inizio efficacia della presente convenzione il concessionario provvede alla stesura della Carta dei servizi per gli utenti che dovrà essere trasmessa per conoscenza all Amministrazione. Nella Carta dei servizi per gli utenti dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso Gestore. 2. La carta dei servizi proposta dal Gestore è soggetta a revisione annuale e deve essere esposta a cura del Gestore all ingresso del centro sportivo in apposita locandina; nello stesso locale dovrà essere allestita una cassetta suggerimenti/reclami di cui l Amministrazione ed il Gestore prenderanno congiuntamente periodica visione. 3. In particolare, per tutte le squadre iscritte ai campionati, dovranno essere presentati a cura del Gestore, pur essendo sempre modificabili: i calendari delle partite interne; i giorni e gli orari degli allenamenti e della preparazione atletica in generale; i giorni e gli orari dell eventuale scuola calcio. Art. 5 Oneri dell Amministrazione 1. La presente convenzione non prevede oneri diretti a carico dell Amministrazione mentre a carico del Gestore sono gli oneri tributari e fiscali previsti per legge. Art. 6. Obblighi del Gestore 1. Il Gestore si obbliga: a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall Amministrazione il verbale di stato di consistenza dei beni immobili e mobili, ivi incluse le pertinenze, le attrezzature e gli accessori, costituenti il centro conferito in gestione; il verbale conterrà l attestazione dello stato di uso dei beni, con la relativa documentazione fotografica degli stessi, nonché il loro valore economico al momento della concessione in gestione. b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del 4 di 16

5 Amministrazione; c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti; d) a segnalare immediatamente all Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; e) a tenere indenne l Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione; f) a segnalare le necessità di ulteriori interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco; g) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario; h) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, necessarie ed indispensabili per il continuo buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione; i) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi; j) a limitare l accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienicosanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento; k) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile, incendio, furto, atti vandalici e calamità naturali; l) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti; m) a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente 5 di 16

6 all attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo; ove la volturazione delle utenze non fosse possibile per motivi tecnici, ad esempio per la presenza di contatore in comune con altre strutture non oggetto della convenzione, il Gestore provvederà al rimborso delle quota parte delle spese relative ai consumi derivanti dalla lettura dei subcontatori, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; n) a garantire adeguato riscaldamento dell aria e dell acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici; o) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell utenza, ed a promuovere l allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola; p) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che i singoli utenti/utilizzatori degli impianti non subaffidino a terzi tale uso; q) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza; r) ad affidare i locali, la cui destinazione d uso è indicata quale sede dell associazione, al CAI sezione di Rovagnate per la durata della presente convenzione; s) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate. Art. 7 Definizione di interventi di manutenzione straordinaria 1. Le parti convengono che ai fini della distinzione tra gli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell articolo 5 lettera h) della presente convenzione a carico del Gestore, e gli interventi di ristrutturazione che resteranno a carico dell Amministrazione si faccia espressamente riferimento alla distinzione contenuta nella L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii. in merito alla necessità o meno di permesso di costruire. Art. 8 Adempimenti del Gestore 1. Il Gestore è tenuto a provvedere: a) alle operazioni giornaliere di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti: pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici una volta al dì; accensione dell impianto termico degli spogliatoi e dell impianto d illuminazione notturna quando necessario; b) alle operazioni settimanali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione 6 di 16

7 ordinaria dei campi da gioco (in erba, sintetico, sabbia) ed alle seguenti operazioni di (elencate in maniera indicativa non esaustiva): pulizia delle tribune, degli ingressi e di tutti i locali accessori; verifica e riordino di tutte le attrezzature; pulizia dei viali di accesso, dei marciapiedi, dei percorsi e dei parcheggi di pertinenza, interni ed esterni; svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti e contenitori; c) alle seguenti operazioni mensili di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria (elencate in maniera indicativa non esaustiva): lavaggio e pulizia delle superfici vetrate, rimozione delle ragnatele; ispezione e controllo della centrale termica con verifica della regolazione degli impianti termo-sanitari; sostituzione delle lampade, prese e spine deteriorate; controllo e verifica dell efficienza delle docce, turche, lavandini, rubinetterie nonché delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate; pulizia dei filtri dell aria scambiatori di calore; riprese varie di avvallamenti con sabbia e torba e rullatura per il livellamento dei campi da gioco; d) alle seguenti operazioni stagionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria (elencate in maniera indicativa non esaustiva): rifacimento delle tinteggiature interne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti; pulizie generali; riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati; modifiche agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative; verniciatura dei montanti della rete e dei piantoni della recinzione; lavori di sistemazione/ripristino campi da gioco (in erba, sintetico e sabbia); per le aree verdi di pertinenza, interne ed esterne: o diserbo annuale, ove necessario; o concimazione, due volte all anno; o regolazione e pulizia di piante e siepi; o sgombero della neve da cortili, parcheggi, vialetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti; e) alle seguenti operazioni periodiche o occasionali di conduzione, controllo, pulizia e 7 di 16

8 manutenzione ordinaria (elencate in maniera indicativa non esaustiva): pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi; pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne; sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza; ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti; sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture; annaffiamento, concimazione, sfalcio e segnatura dei campi da gioco; fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili, ecc.; per gli impianti elettrici: sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi; modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative; riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l uso; controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando, e loro mantenimento a norma di legge; per l impianto igienico-sanitario: pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche, ecc.) nonché delle relative condotte; sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre; sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi; per tutti gli altri impianti: controllo e verifica periodica di funzionamento; manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate danneggiate; ricarica degli estintori; per i locali accessori: mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.), garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza; pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell acqua calda, e mantenimento delle relative cappe fumarie; 8 di 16

9 tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi; pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento; piccole manutenzioni. 2. Il Gestore è tenuto a provvedere ai fini della gestione all acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività. 3. Il Gestore è tenuto a dotarsi dell attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari. 4. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive. 5. E fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell Amministrazione. 6. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l Amministrazione estranea da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. 7. Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo. Art. 9 Personale 1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento. Art. 10 Responsabilità 1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza del centro sportivo polivalente durante l apertura al pubblico degli impianti sportivi. 2. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione ed è pertanto tenuto a stipulare un contratto per l assicurazione della responsabilità 9 di 16

10 civile verso terzi, per sinistro, per danni a persone e per danni a cose. Art. 11 Tutela degli addetti 1. L Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato elle attività oggetto della convenzione. 2. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 3. Il Gestore, ai sensi dell articolo 90 comma 9 del D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni, si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e ad agire, nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e da contratti. 4. Il Gestore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all art.15 del D.Lgs. n.81/2008, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste. 5. Il Gestore si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Art. 12 Uso e accesso agli impianti 1. Il Gestore sarà tenuto a presentare all Amministrazione, a mero titolo informativo, prima dell inizio di ciascun esercizio, un programma generale di utilizzazione degli impianti del Centro Sportivo ed, in particolare, per tutte le squadre iscritte ai campionati, dovranno essere presentati, salve sempre successive facoltà di modifica: i calendari delle partite interne, i giorni e gli orari degli allenamenti e della preparazione atletica in generale. 2. In tale piena facoltà di gestione del Centro, il Gestore avrà l obbligo, nei confronti dell Amministrazione, di garantirgli quanto segue: a) il Gestore dovrà sottoscrivere, successivamente al presente accordo, una convenzione con il CAI sez. di Rovagnate e con l Istituto Comprensivo Scolastico Pointinger di Rovagnate con cui si obblighi a garantire l utilizzo degli impianti e/o delle strutture per tutta la durata della presente convenzione; i termini previsti in tali convenzioni, potranno essere rinegoziati tra le parti ogni 3 anni; b) l Amministrazione avrà altresì diritto di utilizzare le strutture del centro sportivo per l organizzazione di eventi sportivi e/o culturali nel numero di massimo 4 all anno previa verifica sulla disponibilità degli stessi nel giorno concordato; c) il Gestore dovrà prestare la propria collaborazione e struttura per l organizzazione 10 di 16

11 e lo sviluppo, su richiesta dell Amministrazione, di manifestazioni straordinarie di carattere sportivo partecipando alla definizione delle modalità d espletamento compatibilmente con l attività già programmata e comunicata dal Gestore; d) il Gestore dovrà garantire alla Parrocchia di San Giorgio Martire in Rovagnate l uso gratuito di due spogliatoi del Centro Sportivo; 3. L Amministrazione, con successivo e separato atto, definirà gli orari di apertura dell impianto e/o di parte di esso. 4. Il Gestore avrà piena facoltà di autorizzare imprese pubbliche e private ad apporre all interno del Centro Sportivo cartelli pubblicitari nel rispetto della normativa vigente sugli spazi pubblicitari. Art. 13 Tariffe di accesso e uso 1. Il Gestore, o chi per esso ma sempre sotto la piena responsabilità del primo, avrà ampia facoltà di gestire il Centro Sportivo per tutta la durata della convenzione. All uopo il Gestore dovrà determinare ed eventualmente rideterminare anche con cadenza annuale le tariffe di utilizzo degli impianti e delle strutture; tali tariffe dovranno essere pubblicate in luogo visibile agli utenti. 2. Il Gestore dovrà provvedere alla riscossione dei corrispettivi dei biglietti di accesso corrispondenti alle tariffe determinate annualmente dal Gestore e comunicate all Amministrazione tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti. 3. Il Gestore si obbliga a fornire annualmente un rendiconto degli introiti derivanti dall applicazione delle tariffe di accesso e di un prospetto riassuntivo. 4. E rimessa alla facoltà del Gestore la concessione di tariffe differenziate, agevolate o l applicazione di sconti tariffari a favore degli utenti più giovani, per gli anziani, per le associazioni/società sportive ovvero per favorire quelle fasce orarie di utilizzo che nel corso della gestione risultino poco frequentate concordandone con l Amministrazione i relativi corrispettivi e/o benefici. 5. Spettano inoltre al Gestore i proventi derivanti dall applicazione delle tariffe annualmente stabilite dal gestore e comunicate all Amministrazione per l accesso e per l uso degli impianti. 6. L Amministrazione, ove riscontri l applicazione da parte del Gestore di tariffe eccessive o in ogni caso tali da limitare l utilizzo dell impianto da parte della comunità, ha facoltà di incaricare un collegio arbitrale, costituito da tre membri, per la determinazione del valore di mercato dei servizi e la correlativa determinazione delle tariffe di utilizzo; ciascuna delle due parti avrà diritto di nominare uno dei membri del collegio arbitrale mentre il Presidente del collegio verrà nominato dal Presidente 11 di 16

12 del Tribunale di Lecco; ciascuna parte sosterrà i costi relativi al membro del collegio dalla stessa nominato mentre i costi relativi al Presidente del collegio saranno a carico del 50% tra le parti. Art. 14 Gestione contabile 1. Il Gestore dovrà tenere una adeguata e separata contabilità della gestione del centro sportivo polivalente in oggetto su apposito registro. 2. Il Gestore si obbliga a comunicare annualmente all Amministrazione tutti i dati contabili relativi alla gestione dell anno precendente del centro sportivo polivalente in oggetto entro il 30 giugno di ogni anno. 3. Dalla gestione del centro sportivo polivalente in oggetto NON potranno derivare direttamente o indirettamente al Gestore, anche attraverso eventuali soggetti terzi, utili di nessun genere. 4. Tra i costi ed i ricavi della gestione del centro sportivo polivalente devono essere inclusi distintamente quelli derivanti dalla gestione del bar. 5. In particolare l eventuale costo per il personale addetto alla conduzione del bar dovrà essere contabilizzato specificatamente e, comunque, in misura non superiore ad Euro 2.000,00 mensili in caso di apertura del bar solo durante i week-end ed Euro 4.000,00 in caso di apertura durante tutta la settimana, importi che verranno annualmente rivalutati secondo gli indici Istat. 6. Nell eventualità in cui dalla gestione annuale dell impianto emergessero ricavi superiori ai costi/oneri connessi all applicazione della presente convenzione, il Gestore dovrà concordare annualmente con l Amministrazione le modalità di utilizzo/accantonamento degli stessi ai fini del loro impiego per la miglior gestione e/o manutenzione degli impianti. Art. 15 Lavori 1. Il Gestore provvederà ad eseguire a propria cura e spese i lavori necessari al fine di completare e realizzare la struttura così come descritti all articolo 2 e come meglio identificati nell allegato cronoprogramma che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione (Allegato 1). Tali lavori verranno eseguiti dal Gestore, o da questa appaltati o subappaltati a terzi soggetti ma dalla prima coordinati e comunque attuati sotto la sua, esclusiva, responsabilità. Le opere dovranno essere eseguite nei termini concordati tra le parti e meglio indicati nel relativo allegato (Allegato 1). I termini si considerano tassativi ed, in ogni caso, non sono imputabili al Gestore eventuali ritardi nella consegna delle opere laddove conseguenti ad omesso o 12 di 16

13 ritardato rilascio da parte degli organi amministrativi di eventuali, necessarie, autorizzazioni. I lavori verranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici a ciò abilitati, nominati dal Gestore o da chi per essa, che opereranno sotto la sua esclusiva responsabilità. 2. Per i suddetti lavori il Gestore si impegnerà a richiedere, a propria cura e spese, le necessarie autorizzazioni agli Enti territoriali competenti; tuttavia l Amministrazione si obbliga a fornire la propria disponibilità e quant altro risultasse necessario, per il celere rilascio delle occorrende autorizzazioni. 3. Nella progettazione, nell affidamento e nell esecuzione dell appalto o degli appalti relativo/i a tali lavorazioni si impegnerà altresì a rispettare le procedure e le norme dettate dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia ed in particolare dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 4. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d arte in conformità agli elaborati progettuali preventivamente approvati dall Amministrazione, rimanendo inteso che non potranno essere apportate varianti od addizioni senza la preventiva approvazione dell Amministrazione medesima. 5. L Amministrazione potrà richiedere, anche successivamente all approvazione dell elaborato progettuale, per giustificato motivo al Gestore la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici, laddove non comportino costi aggiuntivi; diversamente, le parti dovranno concordarne la fattibilità e la modalità di pagamento del maggior costo all uopo necessario sempre che ciò non comporti particolare onerosità aggiuntiva. 6. L Amministrazione, a mezzo dei tecnici degli uffici competenti, avrà facoltà di eseguire verifiche in corso d opera per accertare la rispondenza dei lavori al progetto autorizzato. 7. La progettazione e la direzione dei lavori dovrà essere coordinata con l Ufficio Tecnico dell Amministrazione. 8. Tutti i lavori dovranno comunque essere terminati entro i termini indicati nel cronoprogramma allegato (Allegato1). A richiesta del Gestore e per comprovati motivi di forza maggiore i termini di inizio e ultimazione dei lavori potranno essere prorogati con apposito atto dell Amministrazione, salvo che non ostino disposizioni contrarie di legge. 9. Al termine della realizzazione delle opere, ed entro 30 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, il Gestore dovrà effettuare il collaudo delle opere: tutti gli oneri del collaudo, inclusi i compensi ai relativi professionisti, saranno a esclusivo carico del Gestore. La data di esecuzione del collaudo dovrà essere comunicata all Amministrazione 13 di 16

14 almeno venti giorni prima affinché questi nomini un proprio responsabile per assistervi. 10. Alla scadenza della convenzione, i beni immobili e le attrezzature realizzate ai sensi dei commi precedenti passeranno gratuitamente in proprietà al proprietario del suolo sul quale sono state realizzate. Art. 16 Fideiussioni 1. A garanzia della corretta esecuzione della presente convenzione e del mantenimento in condizioni di integrità del complesso immobiliare in oggetto, delle attrezzature, impianti ed accessori, salvo il normale deperimento d uso, il Gestore si impegna a prestare, entro la data di inizio efficacia della presente convenzione, una fideiussione bancaria/polizza fideiussoria emessa in favore dell Amministrazione dall istituto di credito/assicurativo per importo pari a Euro ,00 (euro cinquantamila/00). I beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione dovranno essere riconsegnati allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all atto della consegna ovvero del collaudo, salvo il normale deterioramento d uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall uso dovranno senz altro essere risarciti dal Gestore all Amministrazione, alla quale è riservata la facoltà di rivalersi sulla fideiussione prestata a garanzia della presente convenzione. 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte dell Amministrazione. 3. La fideiussione potrà essere cancellata dal Gestore dal momento in cui verrà costituito, presso la Tesoreria dell Amministrazione, un fondo di importo almeno pari alla fideiussione di cui al punto 1. mediante accantonamenti concordati con l Amministrazione ai sensi dell articolo 14, ultimo comma (reinvestimento). Art. 17 Verbale di restituzione 1. All atto della riconsegna all Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Gestore ed in contraddittorio con il Responsabile dell Amministrazione, un processo verbale di restituzione da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. Art. 18 Cessione e subaffidamento 1. E espressamente vietato la cessione e/o il subaffitto da parte del Gestore anche solo di parti della struttura di cui è costituito l impianto. 2. L Amministrazione autorizza sin d ora il Gestore a stipulare contratti d opera con terzi, per la conduzione dei locali destinati a BAR, purché ciò avvenga sotto l esclusiva 14 di 16

15 responsabilità del Gestore, e purché venga previamente comunicato all Amministrazione il nominativo del terzo soggetto. 3. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive, il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l Amministrazione estranea da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. Art. 19 Penali 1. Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, l Amministrazione comminerà al Gestore il pagamento di una penale da 50,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell infrazione, per ogni inosservanza degli oneri contemplati dalla presente convenzione non comportante la sua decadenza, nel caso di persistente inadempimento del Gestore nonostante formale e reiterata contestazione per iscritto. 2. L Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire d ufficio, con oneri finanziari a carico del Gestore, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto Gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli e comunque congruo. 3. E facoltà dell Amministrazione di valersi delle polizze fideiussorie ed assicurative di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al Gestore. Art. 20 Risoluzione e recesso dalla convenzione 1. Entrambe le parti potranno recedere dalla presente convenzione nel caso di grave inadempimento, dall altra parte, di uno degli obblighi previsti nella presente convenzione, e previa contestazione per iscritto di tale inadempimento che non venga poi, adeguatamente giustificato in applicazione della disciplina legale ex art c.c.. 2. Inoltre, l Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse. 3. La presente convenzione si risolverà di diritto nel caso di mancata realizzazione da parte dell Amministrazione dell impianto entro il termine di 10 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione. 4. La presente convenzione si risolverà altresì di diritto nell eventualità in cui il Gestore perdesse, per qualsiasi motivo ed in qualunque momento, l autorizzazione/diritto attribuitogli dalla Parrocchia di San Giorgio Martire in Rovagnate alla gestione delle strutture e/o impianti e/o immobili di proprietà della Parrocchia stessa. 5. E facoltà del Gestore recedere unilateralmente dalla presente convenzione, decorsi 15 di 16

16 almeno 6 mesi dall inizio di efficacia della convenzione ed entro 2 anni dall inizio di efficacia della convenzione, a condizione che al momento dell esercizio del recesso il Gestore abbia già integralmente eseguito tutte le opere previste a suo carico nel cronoprogramma allegato per i primi sei mesi di efficacia della convenzione. 6. In caso di recesso di cui al punto 2) del presente articolo, il Gestore avrà diritto ad essere rimborsato dei lavori eseguiti e delle opere svolte sino a quel momento nei termini dell art c.c.. Art. 21 Foro competente 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Lecco. Art. 22 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia. 2. L Amministrazione, come sopra costituita, ai sensi dell art. 13 della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, informa il Gestore che tratterà i dati di cui al presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti. Letto approvato e sottoscritto. Per l Amministrazione COGLIATI Mario Per il Gestore COLOMBO Vittorio * * * Allegato 1: Cronoprogramma dei lavori; Allegato 2: Rendiconto preventivo annuale attività impianto sportivo Stadio Idealità. 16 di 16

17 Allegato 1 Cronoprogramma dei lavori Gli interventi previsti secondo le disponibilità economiche avranno indicativamente la seguente scansione temporale: Durata Fase Descrizione lavori Entro 6 mesi dalla consegna Entro 5 anni Entro 15 anni 1 fase 2 fase 3 fase Importo lavori (euro) Preparazione e prima imbiancatura di tutti i locali consegnati consistente in numero tre mani di vernice all acqua ,00 Fornitura e montaggio di arredamento per impianti sportivi, uffici direzionali e sala ,00 Allestimento di arredamento di locale pubblico adibito a bar/tavola calda ,00 Ampliamento di campo da calcio a 11 giocatori ,00 Spostamento n.2 pali di illuminazione del campo da calcio a 11 giocatori ,00 Omologazione CONI campo a 11 giocatori 5.000,00 Formazione impianto di videosorveglianza 5.000,00 Realizzazione di tensostruttura a copertura della terrazza sopra gli spogliatoi ,00 Totale ,00 Investimento annuale ,00 17 di 16

18 Allegato 2 Rendiconto preventivo annuale attività impianto Stadio Idealità SPESE (euro) ENTRATE (euro) Spese ordinarie utenza Proventi attività commerciale Ordinarie ENEL 8.000,00 Proventi bar ,00 Ordinarie GAS ,00 Pubblicità cartellonistica ,00 Ordinarie ACQUA 3.500,00 Ordinarie Telefono Internet 600,00 Spese gestione corrente Proventi attività istituzionale Manutenzione ordinaria 2.000,00 Proventi manifestazioni 5.000,00 Manutenzione straordinaria 1.000,00 Contributo soci uso struttura 1.000,00 Manutenzione campi di calcio ,00 Manutenzione spese pulizia ,00 Assicurazioni 3.000,00 Spese gestione personale bar Contributi vari Personale bar ,00 Contributi enti 4.000,00 Compenso collaborazioni 5.000,00 Contributi associazioni 2.000,00 Bar acquisti ,00 Contributi altri 3.000,00 Bar oneri vari 5.000,00 Liberalità soci 1.000,00 Spese conto capitale Interessi passivo mutuo ,00 Oneri fideiussione 500,00 Rata mutuo 6.000,00 Totale spese (A) ,00 Totale entrate (B) ,00 Avanzo (+)/Disavanzo (-) Stadio Idealità (B A) ,00 Nota 1: Nota 2: Il presente rendiconto è stato redatto computando costi e ricavi connessi alla gestione dell impianto così come da progetto redatto dal Comune di Rovagnate ed allegato all atto di donazione modale citato nelle premesse della Convenzione. Esso non tiene conto dell incidenza del supporto dei volontari i quali hanno svolto e svolgono tuttora un ruolo fondamentale nell organizzazione dell A.R.S. contribuendo al contenimento dei costi in particolare nell opera di gestione e manutenzione del campo di gioco e nelle operazioni di manutenzione ordinaria e di pulizia della struttura. Compatibilmente con le norme che regolano il funzionamento e la gestione dei locali pubblici adibiti a bar, è fondato ritenere che anche sul versante della gestione del bar il supporto dei volontari potrà abbattere il disavanzo diminuendo i costi del PERSONALE BAR. Come previsto dalla convenzione, l eventuale disavanzo sarà, in ogni caso, a carico del Gestore. Nella valutazione del presente rendiconto occorre rilevare come la voce di spesa denominata MANUTEZIONE CAMPI di CALCIO sia attualmente da escludere dal computo sino al momento in cui non verrà esercitata dall Amministrazione l opzione prevista nel contratto di donazione modale. 18 di 16

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