Accettazione dell eredità INTRODUZIONE

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1 INTRODUZIONE L accettazione d eredità è un tema abbastanza complesso che comprende l accettazione pura e semplice, l accettazione con beneficio d inventario e le considerazioni comuni ai due tipi d accettazione. In questa sede parlerò di tali disposizioni generali, comuni ad entrambe le categorie d accettazione dell eredità, e più specificatamente dell accettazione pura e semplice, approfondendo alcuni temi presi particolarmente in considerazione sia dalla dottrina, che dalla giurisprudenza. Tralascerò, invece, l argomento dell accettazione con beneficio d inventario, che meriterebbe, a parte, un discorso accurato ed approfondito. Innanzi tutto esaminerò il tema della natura giuridica. Nel corso della trattazione si vedrà come la dottrina dominante sia unanime nel ritenere, parlando della natura giuridica dell accettazione espressa, che tale accettazione non sia un mero atto giuridico, ma un vero e proprio negozio giuridico: in particolare, un negozio giuridico unilaterale e non recettizio. 5

2 Parlando, invece, della natura giuridica dell accettazione tacita, la dottrina, come vedremo, è divisa, sostenendo due diverse teorie. La prima, secondo la quale l accettazione tacita è inquadrabile tra quei negozi giuridici, caratterizzati dal fatto che la volontà viene esteriorizzata mediante un contegno, qualificato come concludente, in quanto, se obiettivamente valutato, consente di trarre una sicura ed univoca conclusione circa la volontà di chi lo ha adottato. Questa teoria incontra diversi sostenitori, anche se preferibile appare la seconda teoria, secondo la quale l accettazione tacita non è un negozio giuridico, ma un semplice atto, cui la legge attribuisce l effetto dell acquisto dell eredità, senza che abbia rilievo la concreta volontà di accettare da parte del chiamato. Entrambe queste teorie, verranno illustrate e spiegate approfonditamente, anche con gli opportuni riferimenti dottrinali e le pronunce giurisprudenziali, emesse prevalentemente dalla Cassazione. Dopo aver trattato la natura giuridica dell accettazione in generale, approfondirò il tema dell accettazione espressa, dell accettazione ope legis, e dell accettazione tacita in particolare, ricordando che per quest ultima, numerose 6

3 sono le sentenze della Cassazione intervenute, per qualificare l atto come accettazione tacita, e quelle che, invece, non ammettono tale qualificazione. Altro tema, infine, particolarmente oggetto di pronunce giurisprudenziali, è la prescrizione, che verrà affrontata sia enunciando le sentenze più importanti, recenti e meno recenti, sia riportando le opinioni della dottrina prevalente, circa il tema della natura giuridica del termine, previsto dall art. 480 c.c.. Premetto che tale dottrina, che verrà riportata compiutamente nel corso della trattazione, è divisa sull argomento: parte della dottrina ritiene, infatti, che si tratti di un termine di prescrizione (in questo senso si vedano anche diverse sentenze della Cassazione), mentre altri Autori ritengono, invece, che si tratti piuttosto di un termine di decadenza. Si concluderà l argomento, parlando della fissazione del termine per accettare ex art. 481 c.c.. 7

4 CAPITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI. SEZIONE I a : L ACQUISTO DELL EREDITÀ E IL DIRITTO D ACCETTARE. L acquisto dell eredità è l effetto dell adesione del chiamato alla delazione, che si manifesta tramite un atto d accettazione. Questo principio è stato normativamente sancito nell articolo 459 del codice civile, il quale espressamente dispone che l eredità si acquista con l accettazione, eliminando, quindi, ogni residua possibilità di collegare l acquisto dell eredità al sorgere della delazione. Da questa disposizione emerge, che l accettazione dell eredità ha la funzione di determinare l acquisto della stessa a favore dell accettante e produrre, di regola, l effetto giuridico che consiste in tale acquisto. I precedenti storici e le questioni agitate sotto l impero del vecchio codice sono, così superati. 8

5 Innanzi tutto è da ritenere superata dal vigente codice la vecchia tesi secondo cui l eredità si acquista con la delazione. Neppure può accogliersi la tesi secondo cui è da ritenere, che la norma per la quale l eredità si acquista con l accettazione, non risponde esattamente al sistema della legge. Secondo un autorevole dottrina 1 questo ragionamento è erroneo e incongruo: che in taluni casi, la legge possa prescindere da una volontà d accettazione, vuol dire semplicemente che solo in quei casi (ed essi sono eccezionali) si prescinde dall accettazione o dalla volontà di accettare, e non che quando, come nei casi normali, vi è accettazione e vi è volontà di accettare, l acquisto non è prodotto da questo negozio giuridico, che invece ha proprio come causa la determinazione di tale acquisto. Quindi, è proprio nel sistema della legge la netta separazione: la delazione è attribuzione della posizione di chiamato con il diritto di accettare l eredità; l accettazione dell eredità è negozio destinato ad acquistare questa. La seconda, quindi, può dirsi una fase successiva, che è svolgimento della prima; niente di più. 9

6 D altra parte si può dire che la delazione comporti il diritto a che si determini a favore del chiamato, tramite atto d accettazione suo o di un suo rappresentante, il verificarsi della successione, consistendo essa stessa, come abbiamo detto, nella possibilità, offerta concretamente ad un soggetto di acquistare l eredità tramite un atto d accettazione. Situazione d attuale delazione ereditaria e potere attuale di porre in essere valido atto d accettazione verrebbero con ciò a coincidere, piuttosto che costituire la prima il presupposto del secondo 2. La Cassazione civile 3, a proposito di delazione, ha affermato che la delazione che segue all apertura della successione ereditaria, non è di per sé sufficiente a determinare l acquisto della qualità di erede, occorrendo a tal fine che il chiamato proceda all accettazione o mediante una precisa dichiarazione di volontà di assunzione del titolo di erede in atto pubblico o in una scrittura privata, in altre parole mediante atti e comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare. 1 CARIOTA FERRARA, Successioni per causa di morte. Parte generale. Tomo III, Napoli 1955, pag GROSSO e BURDESE, Successioni. Parte generale in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. Vassalli. XII, I, Torino 1977 pag Cass., 7 gennaio 1983, n. 125, in Giust. civ. mass.,

7 Quest orientamento è stato successivamente confermato dalla stessa Cassazione 4, la quale ha affermato che la delazione conseguente all apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l acquisto dell eredità, a tal fine occorrendo anche che il chiamato proceda all accettazione mediante una dichiarazione espressa di volontà (o con l assunzione del titolo di erede) in un atto pubblico o in una scrittura privata oppure compiendo atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato stesso non avrebbe avuto il diritto di compiere se non nella qualità di erede. L effetto della delazione non è costituito, quindi, dall acquisto automatico dell eredità bensì, principalmente, dall attribuzione al chiamato della titolarità del diritto di accettarla. L opinione prevalente inquadra il diritto di accettare l eredità nella categoria dei diritti potestativi 5, ossia di quei 4 Cass. civ. sez. I, 16 settembre 1995, n In dottrina si veda: AZZARITI-MARTINEZ-AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p. 71; GROSSO e BURDESE, op. cit. pag. 72 e 141. La tesi è stata oggetto di critica da FERRI, Successioni in generale, Artt , in Comm. cod. civ. a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1980 p. 270 e ss., il quale attribuisce al diritto di accettare l eredità natura di potere giuridico, esplicazione della capacità giuridica di ogni soggetto. L autore, in realtà, nega che nel mondo giuridico possa trovare affermazione la categoria dei diritti potestativi. Secondo l autore, tale categoria, è frutto di un equivoco: non avere 11

8 diritti il cui esercizio da parte del titolare determina una modificazione della realtà giuridica che investe la sfera di altri soggetti i quali, in una posizione di mera soggezione, la subiscono. Autorevole dottrina 6 sostiene, che il diritto del chiamato non si riduce al diritto di accettare, ma deve più ampiamente configurarsi come diritto all eredità al quale si ricollega il diritto potestativo di accettare. Il chiamato, infatti, per effetto della devoluzione, non ha solo un potere consistente nell attuare l acquisto dell eredità mediante una sua dichiarazione di volontà (accettazione), ma anche un potere che si caratterizza per la facoltà di agire e la facoltà di pretendere. Egli, infatti, ha il potere di pretendere che nessun altro acquisti nel frattempo l eredità con accettazione, o che acquisti l eredità. Ciò vuol dire che il suo è un vero e proprio diritto soggettivo che costituisce un prius rispetto al diritto di accettare. ben chiara la distinzione tra diritto soggettivo e potere giuridico da cui deriva l assoluta contraddittorietà di una figura unitaria che li ricomprenda entrambi. 6 CARIOTA-FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Tomo I, Napoli, 1955 pag

9 Il diritto all eredità è, dunque, un diritto al diritto, ossia un diritto (strumento) per l acquisto (fine) dell eredità 7. L accettazione dell eredità che, come abbiamo già detto, ha come effetto l acquisto dell eredità, presuppone, quindi, l apertura della successione e la vocazione a favore dell accettante. Per la prima non sorge alcun problema, in quanto non si può di certo accettare un eredità futura, riguardante una successione futura; non potrebbe dubitarsi, in questo caso, della nullità assoluta di un accettazione compiuta in previsione e con riferimento ad un eredità di là da venire. Per la seconda, potrebbe sorgere qualche dubbio in relazione a due tesi differenti: la prima, secondo la quale, l accettazione di un eredità per cui la delazione non è ancora venuta ma potrebbe venire, sarebbe nulla e non solo inefficace: la seconda per cui l accettazione sarebbe valida e solo inefficace anche prima della vocazione a favore dell accettante, ovviamente sempre dopo l apertura della successione. Secondo un opinione 8, la seconda tesi va scartata, in quanto, se la vocazione è sempre immediata, non potendo che aversi al momento della morte, con l apertura della 7 Così CARIOTA FERRARA, op. cit., I, p

10 successione si ha vocazione, e quindi, non può ipotizzarsi accettazione compiuta dopo l apertura della successione e prima della vocazione. Presupposto, e, quindi, requisito di validità o almeno di efficacia dell accettazione, è il diritto di accettare: esso, come abbiamo detto in precedenza, è un diritto potestativo, eccezionalmente sottoposto dalla legge alla prescrizione decennale. La prescrizione decennale, di regola, decorre dall apertura della successione, ma se la vocazione è condizionata dal verificarsi della condizione, il termine decorre dalla data di quest ultimo evento. 8 CARIOTA FERRARA, op. cit. pag. 86, tomo III. 14

11 SEZIONE II a : ASPETTATIVA DI DELAZIONE A FAVORE DEGLI ISTITUITI SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA, DEI NASCITURI E DEI CHIAMATI ULTERIORI (cenni). 1) Istituiti sotto condizione: è possibile compiere valida accettazione in caso d istituzione subordinata a condizione sospensiva, soltanto dopo il verificarsi della condizione. L art. 480, 2 comma, c.c., infatti, fa decorrere la prescrizione per accettare, non dal giorno dell apertura della successione, ma da quello in cui si verifica la condizione. La norma citata non precisa la natura della condizione apposta all istituzione di erede, ma è evidente che essa si riferisca alla condizione sospensiva. Infatti, il verificarsi della condizione risolutiva, fa venire meno la delazione e di conseguenza il diritto di accettare, che ne costituisce l essenza. La norma è esplicazione poi, della regola generale espressa nell art c.c., la quale afferma che il diritto di accettare 15

12 non può essere immediatamente fatto valere, poiché manca una delazione attuale. Un ulteriore conferma, comprovante l inesistenza di delazione attuale in favore dell istituito sotto condizione sospensiva, è costituito dal regime di amministrazione dei beni oggetto della disposizione. L amministrazione non spetta infatti all istituito, bensì ai soggetti indicati nell art. 642 c.c., i quali devono osservare le regole dettate per i curatori dell eredità giacente. Prima del verificarsi della condizione il chiamato è titolare soltanto di un aspettativa di delazione 9. Se, dunque, il chiamato sotto condizione sospensiva accetta l eredità prima del verificarsi della condizione, effettua in atto viziato da invalidità insanabile e non un atto semplicemente inefficace 10. Il principio generale, quindi, secondo il quale chi ha un diritto subordinato ad una condizione può disporne in 9 In senso conforme, GROSSO e BURDESE, op. cit. pag CAPOZZI, Successioni e Donazioni, I, Milano, pag In senso contrario, si veda FERRI, op. cit., pag. 222, il quale sostiene che il chiamato sotto condizione sospensiva può validamente accettare già al momento dell apertura della successione, anche se gli effetti dell accettazione si produrranno retroattivamente solo se si verifica la condizione. L Autore, pur riconoscendo l importanza dell argomento addotto dalla dottrina prevalente per negare l ammissibilità dell accettazione immediata (decorrenza della prescrizione del diritto di accettare l eredità dal giorno in cui si verifica la condizione), adduce a sostegno della sua tesi l art. 139 disp. att., che sancirebbe la trasmissibilità della delazione condizionale (che comunque è delazione immediata) e quindi di una serie di poteri tra i quali, principalmente, quello di accettare l eredità. Se infatti, 16

13 pendenza di questa, ma gli effetti di ogni atto di disposizione rimangono subordinati alla condizione stessa, non soffre eccezioni in materia di disposizioni testamentarie, in quanto l istituito sotto condizione non sarebbe chiamato all eredità se non al momento del verificarsi della condizione e non potrebbe prima accettarla, né espressamente, né tacitamente. Pertanto, deve ritenersi che la condizione non sospenda la delazione testamentaria e che l istituito sotto condizione possa accettare l eredità anche in pendenza della condizione stessa. Ciò viene espressamente ribadito dalla Cassazione civile 11, la quale afferma che in tema di successione testamentaria l efficacia retroattiva della condizione comporta che al suo verificarsi gli effetti della disposizione condizionata retroagiscono al tempo dell apertura della successione; ma, mentre l istituito sotto condizione risolutiva, è considerato come se mai avesse adito l eredità ed in tal caso cadono tutti i diritti costituiti dall erede o dal legatario a favore di terzi senza distinzione fra atti a titolo oneroso o gratuito, diversamente avviene al verificarsi della condizione prima del verificarsi della condizione non vi fosse alcun collegamento tra istituito sotto condizione sospensiva ed eredità, nulla dovrebbe trasmettersi agli eredi. 11 Cass. civ. 28 febbraio 1969 n. 663, in Giust. civ. 1969, I,

14 sospensiva perché l istituito assume la qualità di erede sin dal tempo dell apertura della successione e gli atti da lui compiuti medio tempore non sono caducati e non possono essere dallo stesso erede che li ha compiuti, inficiati da nullità o ritenuti a lui non opponibili. Pertanto, mentre gli atti di amministrazione sono validi in ogni caso, sia che si tratti di condizione sospensiva o risolutiva, gli atti dispositivi sono invece subordinati nei loro effetti alla condizione stessa nel senso che, ove si tratti di condizione risolutiva, essi sono caducati, mentre permangono validi con l avverarsi della condizione sospensiva. 2) Nascituri: primo chiamato all eredità può essere un nascituro concepito o un nascituro non concepito al momento dell apertura della successione. In questi casi è controverso se i loro rappresentanti possano accettare immediatamente l eredità, anche se con effetto sospeso al verificarsi della nascita. Tra le varie tesi proposte sembra preferibile quella secondo cui la delazione sorge a favore del nascituro, sia esso concepito o non concepito, soltanto al momento della nascita Così CAPOZZI, op. cit., pag

15 Pertanto, solo a partire da quel momento i rappresentanti legali potranno accettare validamente l eredità. Gli effetti dell accettazione retroagiranno, secondo la regola generale, al momento dell apertura della successione. Questa tesi appare più aderente al dato normativo. Infatti, come risulta dagli artt. 643 e 644 c.c., l amministrazione dell eredità devoluta al nascituro concepito, spetta ai genitori secondo le regole dettate per i curatori dell eredità giacente. In altre parole, ai suoi rappresentanti non spettano i poteri che caratterizzano la posizione del delato attuale. Gli artt. 643 e 644 c.c. costituiscono, dunque, un ulteriore argomento a sostegno della tesi che nega al concepito la titolarità della delazione prima della nascita e, quindi, la possibilità per i suoi rappresentanti legali di accettare l eredità. PALAZZO, Successioni per causa di morte. Parte generale. Tomo III, Napoli 1961, pag Invece, GROSSO e BURDESE, op. cit., pag. 102 e segg., distinguono tra nascituro concepito e nascituro non concepito. Gli Autori ritengono che l eredità devoluta al primo possa essere accettata validamente prima della nascita: ovviamente, l acquisto dell eredità sarà subordinato all evento nascita. Gli Autori negano, invece, la spettanza attuale del diritto di accettare al nascituro non concepito. In primo luogo, essi sostengono che il termine nascituri di cui all art. 320 primo comma c.c. debba essere interpretato restrittivamente: debba essere, cioè, letto come nascituri già concepiti. In secondo luogo, vi sono affinità sostanziali con l istituzione condizionata. Questi, quindi, sarebbero pertanto titolari di un aspettativa di delazione. FERRI, op. cit. pag. 148 e segg., ammette l esistenza di delazione immediata in favore dei nascituri siano essi concepiti o meno; di conseguenza, ammette la possibilità di un immediata accettazione, anche se gli effetti di questa si produrranno retroattivamente al momento della nascita. 19

Accettazione dell eredità BIBLIOGRAFIA

Accettazione dell eredità BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA AZZARITI-MARTINEZ-AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979. AZZARITI G., Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990. AZZARITI G., Le successioni e le donazioni.

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