LE TERRE COLLETTIVE DEL LAZIO. Un analisi del possibile ruolo delle proprietà collettive nelle politiche per lo sviluppo rurale regionale

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1 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 1 REGIONE LAZIO Assessorato all agricoltura UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Dipartimento di economia agroforestale e dell ambiente rurale LE TERRE COLLETTIVE DEL LAZIO Un analisi del possibile ruolo delle proprietà collettive nelle politiche per lo sviluppo rurale regionale di Giacomo Branca e Carlo Perone-Pacifico CON IL CONTRIBUTO DELL ASSOCIAZIONE RI.S.A.F.R.E. Quaderni di Informazione Socioeconomica n. 6

2 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 2 REGIONE LAZIO Assessorato all Agricoltura Area A - Servizio di Informazione Socio Economica Via Rosa Raimondi Garibaldi, Roma UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA Dipartimento di Economia Agroforestale e dell Ambiente Rurale Via San Camillo de Lellis, s.n.c Viterbo QUADERNI DI INFORMAZIONE SOCIOECONOMICA Coordinamento Editoriale: Pier Luigi Cataldi LE TERRE COLLETTIVE DEL LAZIO Di Giacomo Branca e Carlo Perone-Pacifico Tutti i diritti sono riservati Il presente studio è basato su una ricerca svolta nell ambito del DEAR (Università della Tuscia, Viterbo) tra le attività previste dall Assegno di Ricerca Il sistema Agroalimentare italiano e l Unione Europea di cui è titolare il Dr. Giacomo Branca e responsabile scientifico il Prof. Carlo Perone-Pacifico. Lo studio si è avvalso inoltre dei risultati di due specifici progetti di ricerca: - Terre collettive nell Alto Lazio: ipotesi di conservazione e valorizzazione, finanziato dall Associazione Ricerche e Studi sul Sistema Agroalimentare e Forestale delle Regioni Emergenti (Ri.s.a.f.r.e) di cui sono soci: l Università della Tuscia, il Comune e la Provincia di Viterbo, la C.C.I.A.A. di Viterbo, il Centro di Formazione ed Assistenza allo Sviluppo (Ce.F.A.S.) di Viterbo e la Banca Cattolica di Montefiascone. Di tale progetto è stato responsabile operativo il Dr. Giacomo Branca, sotto la direzione scientifica del Prof. Carlo Perone-Pacifico, con la collaborazione del Dr. Paolo Menna (Regione Lazio) e del Dr. Angelo Milliani (Perito Demaniale); - Agricoltura e proprietà collettive, realizzato nell ambito delle misure previste per il finanziamento delle attività dei Giovani ricercatori da parte del MIUR, anni , e di cui è stato titolare il Dr. Giacomo Branca, sotto la direzione scientifica del Prof. Carlo Perone-Pacifico. Il lavoro è il frutto di uno sforzo condotto congiuntamente da Giacomo Branca e Carlo Perone-Pacifico (DEAR). La responsabilità è quindi comune anche se le varie parti sono state curate dai due autori in maniera separata. In particolare, Giacomo Branca ha redatto i capitoli 2, 3, 4, 5 e 7, mentre Carlo Perone-Pacifico ha coordinato l intero lavoro e scritto i capitoli 1 e 9. Il gruppo di ricerca si è inoltre avvalso del prezioso ausilio di alcuni collaboratori esterni: Tania Cicchini (autrice della tesi di laurea Valorizzazione delle terre collettive: il caso dell Università Agraria di Allumiere, relatore Prof. C. Perone-Pacifico, correlatore Dr. G. Branca) che ha scritto il capitolo 8; e Paolo Menna che ha curato la stesura del capitolo 6. Ferma restando la loro responsabilità per quanto scritto, gli autori desiderano ringraziare: il Dr. G. Ciparisse (FAO) ed il Prof. A. Germanò (Università La Sapienza di Roma) per aver letto e commentato una precedente versione del lavoro; il Prof. F. Albisinni (Università della Tuscia) e la Dr.ssa E. Tomasella (Università di Macerata) per i preziosi suggerimenti forniti nella fase di impostazione della ricerca; il Dr. L. Artebani (Università Agraria di Allumiere) per la cortese disponibilità offerta nel fornire i dati necessari per la realizzazione del caso di studio; i Dr. Arch. Claudia Cicchini e Rino Di Modugno per l assistenza fornita per le rappresentazioni cartografiche; ed il Dr. A. Milliani che ha realizzato la raccolta dei dati per la parte sperimentale della ricerca. 2

3 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 3 Questo è il sesto volume della collana del progetto editoriale denominato I quaderni dell Informazione socio-economica. La collana è frutto di una collaborazione tra il Servizio di informazione socio-economica della Direzione Agricoltura della Regione Lazio e il Dipartimento di Economia Agroforestale e dall Ambiente rurale dell Università degli Studi della Tuscia. Il progetto consiste nella realizzazione di una serie di pubblicazioni a carattere monografico relative all analisi ed allo studio delle problematiche inerenti il settore agricolo e più in generale lo sviluppo agricolo delle aree rurali del Lazio. Sono stati già pubblicati nella collana i volumi: Le aree rurali del Lazio, Percorsi di Sviluppo locale - Il caso del Lazio, Indagine sui prodotti agricoli della Regione Lazio, I Musei etnografici del Lazio, L architettura rurale del Lazio. 3

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5 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 5 INDICE Prefazioni pag Introduzione» Il regime giuridico dei beni collettivi» I beni collettivi: gli usi civici sulla proprietà privata e le terre collettive» Beni collettivi e beni pubblici» Beni oggettivamente pubblici» Beni soggettivamente pubblici» Beni collettivi» Il possesso dei beni collettivi» L individuazione dei beni collettivi» 24 3 La sistemazione dei beni collettivi» Obiettivi e modalità della sistemazione» Gli usi civici sulla proprietà privata» Usi civici: diritti collettivi su terre private» La sistemazione degli usi civici: la liquidazione» Le terre collettive» Regime giuridico delle terre collettive» La sistemazione delle terre collettive: l assegnazione a categoria» La sistemazione delle terre collettive: la legittimazione» La sistemazione delle terre collettive: la sclassificazione o mutamento di destinazione» La sistemazione delle terre collettive: l alienazione» La sistemazione delle terre collettive: lo scioglimento delle promiscuità» La gestione delle terre collettive» Evoluzione normativa» Organizzazione e Amministrazione delle terre collettive» Il ruolo degli Enti (Regione, Comune, Frazione, Associazione Agraria) nella gestione delle terre collettive» Modelli ordinari ed innovativi per la gestione delle terre collettive» Problematiche gestionali delle terre collettive» 46 5

6 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 6 5. Terre collettive e sviluppo rurale» I vincoli esistenti sulle terre collettive» Gli usi consentiti dalla legge» Terre collettive e sviluppo sostenibile» Il possibile ruolo delle terre collettive nelle politiche per lo sviluppo rurale» Le terre collettive del Lazio: una risorsa da valorizzare» Le origini dei beni collettivi del Lazio» Lo stato attuale delle terre collettive del Lazio» Le politiche regionali per la gestione delle terre collettive nel Lazio: le azioni dirette» Le politiche regionali per la gestione delle terre collettive nel Lazio: le azioni indirette» La sistemazione degli usi civici sui terreni privati» La sistemazione delle terre collettive» Il possibile ruolo delle terre collettive nello sviluppo rurale del Lazio» Il caso dell Alto Lazio» Verso una Carta delle terre collettive» Una metodologia per censire le terre collettive e valutarne la redditività» Tutela delle biodiversità e turismo sostenibile: elementi per una valorizzazione delle terre collettive compatibile con la difesa dell ambiente.» Il caso dell Università Agraria di Allumiere» Origini, storia, assetto strutturale ed amministrativo» Una proposta di valorizzazione: percorsi verdi nell Università Agraria di Allumiere» Il tour dei pascoli collettivi» Il tour delle cave vecchie» Il tour della Farnesiana» Un analisi economica» Conclusioni» 111 Riferimenti bibliografici» 115 6

7 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 7 PREFAZIONI All inizio del XXI secolo la nostra società si interroga spesso sul futuro della terra ed è sempre più preoccupata di difendere e preservare le risorse naturali dalla distruzione ad opera di molte attività umane. Ciò si esprime, tra l altro, con una crescente domanda di spazi verdi ed aree protette. Al di là di inutili allarmismi esiste una oggettiva necessità di frenare l urbanizzazione selvaggia del territorio regionale, visti i fenomeni di degrado di alcune realtà territoriali. Il settore agro-forestale può certamente giocare un ruolo vitale in tale contesto, attraverso la realizzazione di attività produttive in un ottica di sviluppo sostenibile. Le politiche di sviluppo rurale regionale hanno già riconosciuto questo ruolo all agricoltura, creando tutte le opportunità per tutelare le aree marginali e garantire lo sviluppo delle aree rurali. Le risorse collettive, note genericamente come terre d uso civico, hanno caratteristiche tali da essere chiamate a svolgere un ruolo di primo piano proprio nella tutela dell ambiente e delle biodiversità vegetali ed animali. Al tempo stesso, tali territori costituiscono una preziosa risorsa economica per le collettività locali che hanno il diritto di utilizzarle, sia a fini più strettamente produttivistici che per la valorizzazione turistica delle aree stesse. Il turismo sostenibile può dunque essere una interessante fonte di reddito per alcune aree marginali. Parlare di terre collettive è cosa ben diversa che discutere di usi civici, anche se nel linguaggio quotidiano i due concetti sono erroneamente accomunati e, spesso, confusi. Non è interessante, infatti, nell ottica dello sviluppo rurale, discutere di terre private gravate dai vincoli di uso civico che la legislazione ha già da tempo deciso di eliminare. Per tali vincoli si tratta solo di determinare come essi vadano liquidati, un problema squisitamente tecnico che poco ha a che fare con la politica agraria. Ben diverso è il discorso sulle terre collettive, assai importanti, queste sì, per lo sviluppo del territorio. Perciò occorre innanzitutto sgombrare il campo da molti equivoci e avere chiaro a cosa ci si riferisce quando si parla di terre collettive. Solo dopo aver chiarito questo punto, si potrà procedere ad identificare dove e quali sono queste terre collettive e che tipo di utilizzazione economica ammettono o potrebbero consentire. Il particolare regime giuridico delle terre collettive (inalienabilità, inusucapibilità e destinazione perpetua silvo-pastorale), infatti, ne fa una risorsa preziosa su cui sia le generazioni presenti che quelle future possono contare. 7

8 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 8 E tuttavia indispensabile guardare a tali risorse come una opportunità per lo sviluppo futuro piuttosto che come un vincolo imposto dal passato. Il presente volume vuole essere una prima risposta a tali esigenze, oltre che un prezioso contributo per orientare un dibattito che è già molto acceso in vista della prossima Legge Regionale sugli Usi Civici. Di ciò si ringrazia il gruppo di studiosi che ha avuto il coraggio di percorrere questo difficile sentiero con spirito quasi pionieristico. È auspicabile che questo non sia che un primo passo, speriamo nella direzione giusta, verso una completa valorizzazione delle terre collettive e verso il riconoscimento del prezioso ruolo che esse possono svolgere nello sviluppo rurale regionale. L Assessore all Agricoltura Antonello Iannarilli 8

9 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 9 L espressione generica usi civici contiene già in sé una contraddizione: essa comprende, infatti, situazioni tra loro molto diverse rispondenti sia a regimi di diritto privatistico che pubblicistico. Quando si sente parlare di usi civici, il primo pensiero va alle terre collettive con il loro inestricabile fardello di norme vincolanti e coercitive, ma quasi mai si pensa all enorme potenziale di sviluppo che tali aree possono rappresentare per le popolazioni che le abitano. Tutto ciò per vari motivi: primo perché le terre collettive, soprattutto nell Alto Lazio, sono moltissime; secondo perché la domanda di ambiente incontaminato nella nostra regione è sempre crescente; infine perché gli enti pubblici titolari dei diritti gravanti su questi terreni hanno tutte le possibilità giuridiche (ma in futuro dovranno averne ancora di più) per attrarre capitali privati e finalmente offrire risposte in termini di miglioramento della qualità della vita in piena comunione con il nostro immenso patrimonio naturale. Ringraziamoli dunque questi usi civici per aver garantito la sopravvivenza alle popolazioni di zone marginali fino a qualche decennio fa. Ringraziamoli anche perché hanno costituito, come vincolo di tutela ambientale, un baluardo contro la distruzione del paesaggio cui abbiamo dovuto assistere dagli anni settanta in poi. Oggi però non dobbiamo permettere che gli usi civici siano terra di conquista per quei pochi esperti in grado di offrire soluzioni liberatorie a chi è afflitto da tale problematica urbanistica o agricola che sia. Questa pubblicazione, che adopera un linguaggio finalmente elementare, mi ha aiutato a comprendere le meccaniche della materia e a capire che non c è niente di indecifrabile nell istituto degli usi civici. Occorre sicuramente colmare un vuoto legislativo di molti anni ed ammodernare una materia che, come vedremo scorrendo queste pagine, ha bisogno di regole più snelle sempre nel rispetto dell ambiente e dei suoi abitanti. È questo il forte impegno mio e di tutto il Consiglio Regionale. Il Presidente della Commissione Agricoltura On. Laura Allegrini 9

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11 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 11 CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE L attenzione crescente verso forme plurime di utilizzazione dei beni collettivi territoriali (a fini produttivistici, di fornitura di servizi per la collettività e di salvaguardia dell ambiente); l esistenza di un rilevante e diffuso patrimonio di proprietà collettive nel Lazio (in particolare nell Alto Lazio); i processi di riforma istituzionale che vedono il progressivo ridisegnarsi delle competenze in attuazione del principio di sussidiarietà; questi sono alcuni degli elementi che giustificano l interesse del mondo della ricerca verso i problemi legati all uso ed alla tutela dei beni collettivi in generale e, nel Lazio, in particolare. La proprietà collettiva, infatti, riesce ad assolvere ad una funzione produttiva quando gli amministratori sono in grado di assicurarne una efficiente gestione da un punto di vista agro-silvo-pastorale. Parallelamente a questa funzione, però, i beni collettivi assolvono anche una importantissima funzione di tutela ambientale (funzione naturalistica, idrogeologica, microclimatica, estetico-paesaggistica, turistico-ricreativa), a vantaggio non solo dei cittadini delle aree interessate, ma dell intera collettività nazionale. Le aree appartenenti alla categoria dei beni collettivi sono state tradizionalmente destinate all attività agricola, ma con il passare del tempo e col mutare delle condizioni socio-economiche del nostro Paese, sono state oggetto di un attenzione sempre maggiore per il ruolo di salvaguardia dell ambiente che sono in grado di svolgere. I beni collettivi, infatti, rappresentano un vero e proprio baluardo al progressivo deterioramento del territorio dovuto ai vari abusi che sono perpetrati a suo danno poiché spesso, su tale patrimonio, convivono ecosistemi particolari, fondamentali per l equilibrio complessivo dell ambiente (Menna, 2002a). La valorizzazione e l utilizzazione produttiva di tali risorse, tuttavia, non può prescindere dalla verifica dello stato dei diritti e dei vincoli cui esse sono sottoposte, al fine di identificare i soggetti aventi il diritto di fruire dei benefici delle risorse e le reali possibilità di gestione delle stesse. A tal riguardo, è opportuno precisare che con una unica parola usi civici o beni collettivi ci si riferisce a tre situazioni distinte: usi civici in senso stretto (ovvero usi civici su terre private) e terre (o proprietà) collettive (a loro volta distinte in proprietà collettive aperte e proprietà collettive chiuse ) (Germanò, 2002). La ragione dell uso di un unico termine (uso civico) per descrivere situazioni diverse va ricercata nel fatto che in tutti i casi si tratta di un unico fenomeno di godimento di diritti comuni da parte di un intera collettività anche se tali termini descrivono, in sintesi, tre differenti casi di beni civici. Infatti, le ri- 11

12 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 12 sorse sottoposte al regime di gestione collettiva sono a disposizione dei membri dell intera comunità. Ognuno di loro ha un diritto di usufrutto simultaneo, a condizione che rispetti le regole stabilite per l utilizzo di queste risorse: tutti i beni collettivi sono incommerciabili, inusucapibili, indivisibili ed a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale 1. Queste regole hanno come finalità la perennità dello sfruttamento delle risorse stesse e la conservazione del loro potenziale di utilizzo a beneficio sia delle generazioni presenti che di quelle future (Ciparisse, 2002). Tuttavia, nonostante le regole per l uso di tali risorse siano comuni a tutti i beni collettivi, risulta evidente che le terre collettive sono profondamente diverse nella loro natura dagli usi civici sulla proprietà privata, e che esiste una distinzione netta tra loro. Infatti, mentre gli usi civici in senso stretto contrassegnano i diritti reali perpetui di godimento delle popolazioni su terre di privato possesso, gli usi su beni civici ed i domini collettivi (terre collettive) esprimono invece vere e proprie forme di proprietà collettiva (Lettera, 1986). Inoltre, da un lato gli usi civici riguardanti i terreni privati rappresentano un istituto destinato ad esaurirsi con il naturale concludersi delle procedure liquidatorie previste dalla legge n. 1766/27. Dall altro, invece, le terre collettive risultano una proprietà pubblica inalienabile e, quindi, di estremo interesse per l intera collettività locale e nazionale. È opportuno precisare, prima di procedere oltre, che ogniqualvolta nel presente studio si farà ricorso all aggettivo pubblico, esso si riferisce alla possibilità dei soggetti collettivi o istituzionali di intervenire sull uso e sul godimento di tali beni, piuttosto che al regime giuridico disciplinato dal Diritto pubblico. Visti gli obiettivi del lavoro ed il profilo economico-agrario dell analisi presentata nelle pagine che seguono, si ritiene lecito questo approccio, rimandando per i necessari approfondimenti alla vasta dottrina giurisprudenziale disponibile in letteratura. Alla luce delle precedenti considerazioni, appare dunque chiaro che le proprietà collettive dovranno essere oggetto, in un futuro ormai prossimo, di grande attenzione da parte delle Autorità competenti, vista la loro grande estensione e la vasta rilevanza sul piano socio-economico-ambientale (Menna, 2002b): ed è su tale categoria di beni civici che le Istituzioni responsabili dovranno concentrare l attenzione al fine di proporre un utilizzo economicamente redditizio ed eventuali azioni di valorizzazione dei terreni stessi in un ottica di sviluppo sostenibile. 1 Sia l alienazione che il mutamento di destinazione sono possibili ma solo con autorizzazione regionale, come si illustrerà più avanti. 12

13 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 13 Ciò è particolarmente vero per il Lazio, dove esistono vaste estensioni di terreni in proprietà collettiva di cui mancano, peraltro, dati certi sulla loro entità, collocazione geografica, forma di utilizzazione e destinazione economico-produttiva. Ad ogni modo, la notevole estensione di tali superfici anche se spesso si tratta di terre povere, ma oggi rivalutate per il loro valore ambientale e paesaggistico rende evidente l interesse, da parte della collettività, verso una loro proficua utilizzazione così come verso una loro tutela, nell ottica di uno sviluppo sostenibile dell intero territorio. Il caso del Lazio è interessante, inoltre, perché le proprietà collettive occupano territori compresi nell ambito dell ex-stato Pontificio: su di essi, perciò, coesistono entrambi i fenomeni di diritti collettivi, ovvero quello degli usi civici in senso stretto, di godimento collettivo di alcune utilità su terre altrui da parte di una collettività organizzata di cittadini; e l altro (terre collettive), di godimento collettivo di tutte le utilità di un fondo che era nel dominio di una collettività organizzata. In ragione di questa profonda distinzione giuridica e delle complesse vicende storiche ad essa legate, emerge con forza la necessità di delineare un quadro sintetico ma esauriente della situazione attuale delle proprietà collettive nel Lazio, visto il potenziale ruolo che esse potrebbero assumere nelle future azioni di politica per lo sviluppo rurale della Regione Lazio. Tuttavia, per fornire un quadro esauriente della situazione delle proprietà collettive, bisognerebbe essere in grado sia di inventariare le proprietà collettive esistenti, dopo averle opportunamente catalogate in base al regime giuridico cui sono sottoposte; sia di operare una ricognizione sullo stato attuale delle utilizzazioni, e procedere, ove possibile, ad una stima approssimativa della loro redditività. A queste esigenze hanno tentato di rispondere due progetti di ricerca: il primo, Terre collettive nell Alto Lazio: ipotesi di conservazione e valorizzazione, che ha avuto l obiettivo di quantificare l entità del fenomeno delle proprietà collettive nel Lazio, individuando un area di studio dell Alto Lazio; procedendo ad inventariare le superfici rientranti nella categoria delle proprietà collettive per i Comuni appartenenti all area oggetto di indagine; e formulando diverse opzioni per la conservazione e la valorizzazione delle terre collettive esistenti nell area prescelta. Il secondo, Agricoltura e proprietà collettive è stato mirato ad esaminare gli aspetti più generali del problema (giuridici, socio-economici, storico-politici) per ricostruire il quadro dei diritti e delle possibili scelte di politiche regionali per lo sviluppo rurale. Le ricerche sono state condotte in modo interdisciplinare, interessando diversi settori scientifici, dall economia alla giurisprudenza, dalle scienze agrarie e forestali 13

14 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 14 a quelle ambientali, dalla storia alle scienze del territorio. Lo studio, inoltre, è stato realizzato nell ambito delle attività previste dall Assegno di Ricerca sul Sistema Agro-alimentare italiano e l Unione Europea finanziato dal DEAR per il biennio Il lavoro che segue si basa sui risultati di queste ricerche ed è strutturato come segue: nel capitolo 2 si compie una mirata analisi giuridica per approfondire e comprendere i diritti che gravano su questi territori e definire le utilizzazioni ammissibili. Analisi completata nel capitolo 3, dove si esaminano i provvedimenti per la sistemazione dei beni collettivi ed i loro effetti potenziali sul destino di tali risorse. Nel capitolo 4 si illustrano i soggetti che hanno il diritto di gestire tali proprietà e le relative problematiche amministrativo-gestionali. Il capitolo 5 descrive alla luce della discussione svolta nei capitoli 2, 3 e 4 il ruolo potenziale delle terre collettive nello sviluppo rurale regionale. Nel capitolo 6 si fornisce un esame ragionato delle politiche regionali per la gestione delle terre collettive nel Lazio ed un quadro descrittivo di tali risorse. Nel capitolo 7 si presentano il caso dell Alto Lazio ed i risultati analitici dei progetti di ricerca cui si è accennato sopra. Nel capitolo 8 si riportano i risultati di un caso di studio volto ad esaminare alcune ipotesi di valorizzazione delle terre collettive sul territorio dell Università Agraria di Allumiere. Infine, il capitolo 9 riporta alcune considerazioni conclusive ed alcuni spunti di riflessione per future attività di studio e ricerca. Occorre precisare che il presente volume è riferito alla situazione delle terre collettive nel Lazio (capitoli 6, 7 e 8). Tuttavia, la corretta percezione delle problematiche relative non è possibile senza una esauriente analisi di carattere generale (capitoli 2-5) che deve considerarsi a tutti gli effetti propedeutica e finalizzata alla comprensione dello specifico caso regionale. Comunque, per agevolare il lettore che sarà sicuramente interessato al caso del Lazio piuttosto che a quello di altre regioni d Italia, anche nella parte di carattere più generale sono stati fatti numerosi esempi riferiti proprio al caso del Lazio. 14

15 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 15 CAPITOLO 2 - IL REGIME GIURIDICO DEI BENI COLLETTIVI 2.1 I beni collettivi: gli usi civici sulla proprietà privata e le terre collettive Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività organizzata ed insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. L espressione è stata fortemente criticata in giurisprudenza per la sua genericità e soprattutto per la sua improprietà: si tratta di diritti (e non usi) di diversa natura ed origine e, soprattutto, con un regime giuridico differenziato (De Lucia, 1999). Infatti, come accennato sopra, con una sola parola usi civici o beni collettivi ci si riferisce a ben tre situazioni distinte: usi civici sulla proprietà privata (usi civici in senso stretto), terre civiche e proprietà collettive chiuse (Germanò, 2002). Pur trattandosi di un unico fenomeno di godimento di diritti comuni da parte di un intera collettività, senza divisione per quote (donde l uso dell unica parola uso civico o bene collettivo ), tali termini descrivono tre differenti casi di beni civici (Tomasella, 1999): - usi civici sulla proprietà privata (usi civici in senso stretto): diritto di godimento, da parte della collettività, di determinate utilitates, (ad es. l uso civico di legnatico, macchiatico, pesca, caccia) su un terreno di proprietà altrui. Essi contrassegnano i diritti reali perpetui di godimento delle popolazioni su terre di privato possesso (Lettera, 1986); - proprietà collettive aperte (o terre civiche): su di esse, a differenza dell uso civico in senso stretto, la collettività non divide il godimento con nessun altro proprietario. Sono ammessi a godere dell uso delle risorse naturali tutti gli abitanti residenti in una certa zona (rapporto di incolato); dunque, anche i non originari che si sono stabilmente insediati sul territorio (perciò si parla di proprietà collettive aperte ); - proprietà collettive chiuse : si tratta di terreni al cui godimento sono ammessi i residenti (rapporto di incolato) che però siano anche discendenti dagli antichi originari (rapporto agnatizio). Esse sono presenti soprattutto nelle zone montane del Nord Italia. Le proprietà collettive aperte e le proprietà collettive chiuse nell insieme sono anche chiamate Dominii collettivi, Demani collettivi, Beni civici o, comunemente, Terre collettive. L improprietà di linguaggio nell usare lo stesso termine usi civici per indicare situazioni differenti deriva sia dal fatto che si tratta di un unico feno- 15

16 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 16 meno di godimento di diritti comuni da parte di un intera collettività, sia dalla legge fondamentale di riferimento (L. n. 1766/1927) la cui filosofia è livellatrice, avendo voluto omologare, sotto lo stesso nome di usi civici, le varie e distinte situazioni giuridiche di godimento collettivo delle risorse. Dietro tale filosofia si possono individuare motivi economici, ma anche ideologici e politici. Da un punto di vista economico, infatti, si riteneva utile liberare le proprietà dai lacci dei diritti di uso della collettività poiché si sosteneva che le terre in proprietà individuale avrebbero prodotto meglio e di più. In termini politici, invece, l obiettivo poteva riassumersi nella eliminazione delle Associazioni di cittadini comproprietari di terre civiche o di utenti di usi civici, in quanto espressione di democrazia e, quindi, di potenziale dissenso politico. La legge del 1927 indica, dunque, due diverse fattispecie giuridiche facenti capo ad una popolazione: i diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata (jura in re aliena) da un lato; il dominio collettivo su terre proprie (jura in re propria) o terre collettive dall altro. Da un punto di vista oggettivo, le due posizioni giuridiche racchiuse nell espressione sono nettamente differenti tra loro: i primi, infatti, sono soggetti a liquidazione ai sensi della stessa legge 1766/1927; i secondi, invece, sono destinati ad essere fortemente valorizzati e sono sottoposti alla normativa di tutela dell ambiente e del paesaggio (terreni con destinazione silvo-pastorale), oppure sono destinati alla privatizzazione (terreni a vocazione agraria). Da un punto di vista soggettivo, invece, in entrambi i casi si tratta di situazioni giuridiche imputate ad una popolazione stabilmente insediata su un territorio e cioè di diritti facenti capo ad una collettività indifferenziata di individui (De Lucia, 1999). La netta distinzione oggettiva tra usi civici sulla proprietà privata, da un lato e terre collettive, dall altro, presenta dunque notevoli implicazioni di carattere socio-economico e politico-territoriale. Poiché, infatti, gli usi civici sulla proprietà privata sono destinati a scomparire nel futuro più o meno prossimo a seconda della durata amministrativa del procedimento di liquidazione essi non potranno svolgere alcun ruolo nello sviluppo economico dell area in cui si trovano, né potranno essere considerati strumenti utilizzabili nell ambito delle politiche per lo sviluppo del territorio. Al contrario, le terre collettive risultano oggettivamente una variabile di estremo interesse potenziale per l intera società e per le Istituzioni preposte alla loro gestione. Perciò, nelle pagine che seguono, si concentrerà l attenzione prevalentemente sulle terre collettive, lasciando agli usi civici sulla proprietà privata uno spazio assai minore, ma necessario comunque per completare il quadro dei beni civici 16

17 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 17 in generale. Inoltre, in molti casi, poiché la legislazione di riferimento tratta negli stessi articoli sia gli usi civici in senso stretto che le terre collettive, la loro separazione appare spesso poco agevole. 2.2 Beni collettivi e beni pubblici Prima di procedere nello studio dei beni collettivi e nell approfondimento della parte di essi rilevante ai fini della presente ricerca le terre collettive, appunto appare utile sgombrare il campo da alcuni equivoci in cui a volte, per la complessità della materia in esame, incorrono anche gli specialisti. La Costituzione italiana distingue tra beni in proprietà privata e beni in proprietà pubblica 2. Perché un bene possa essere definito pubblico è necessario che la titolarità del bene sia imputata ad un soggetto pubblico quale lo Stato, un ente pubblico, un ente pubblico territoriale oppure una comunità di abitanti. I beni pubblici in senso proprio sono inoltre sottoposti ad un regime di tipo pubblicistico, derogatorio rispetto al diritto comune. Sotto il profilo economico, i beni collettivi sono assimilabili ai beni pubblici in quanto l ordinamento assegna ad essi l assolvimento di fini pubblici. In altri termini, l aggettivo pubblico si riferisce, in questo contesto, alla possibilità dei soggetti collettivi o istituzionali di intervenire sull uso e sul godimento di tali beni. La distinzione tra proprietà pubblica e privata, infatti, attiene alle funzioni cui sono diretti i beni, prescindendo dagli assetti proprietari: i beni collettivi hanno una chiara funzione pubblica e non possono di certo ascriversi fra i beni privati 3 (Lettera, 1986). Inoltre, le qualità di cui godono i beni collettivi (inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale) sono le stesse che caratterizzano i beni pubblici che noi oggi chiamiamo demanio (Germanò, 2002). Le proprietà collettive sono dunque assimilabili a quelle demaniali in quanto ne condividono alcuni caratteri fondamentali. Tuttavia, quando 2 Art.42,co.1. 3 Infatti, si possono definire pubblici quei beni, mobili o immobili, appartenenti allo Stato, ad enti pubblici o ad enti pubblici territoriali, identificabili attraverso caratteri oggettivi fissati dalla legge (beni riservati) oppure attraverso la loro destinazione a soddisfare una funzione o interesse pubblico (beni a destinazione pubblica). Per beni riservati si intendono quei beni che appartengono necessariamente allo Stato o all ente pubblico per il solo fatto di esistere: si pensi ad esempio ai beni del demanio idrico e marittimo o ai beni del demanio minerario. I beni a destinazione pubblica, invece, per il loro essere potrebbero anche avere una destinazione diversa, ma che nella fattispecie sono destinati ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico (Tomasella, 1999). 17

18 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 18 si parla, con riferimento ai diritti civici, di demanio civico, non lo si può confondere con i beni soggettivamente ed oggettivamente pubblici che costituiscono il demanio degli enti pubblici territoriali. I beni collettivi, perciò, si possono considerare, con tutte le dovute precauzioni, come una particolare categoria di bene pubblico, in quanto assoggettati ad un regime di tipo pubblicistico. Sulla base di quanto detto, dunque, i beni pubblici si distinguono in beni soggettivamente ed oggettivamente pubblici (beni pubblici in senso proprio). Ad essi si aggiungono i beni collettivi, come di seguito precisato Beni oggettivamente pubblici Questa categoria di beni pubblici comprende i beni demaniali ed i beni del patrimonio indisponibile: - Beni demaniali. Secondo il codice civile 4 fanno parte del demanio pubblico: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Tali beni appartengono allo Stato. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato (o alle Province o ai Comuni), le strade, le autostrade, gli aeroporti e le ferrovie; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche; e, infine, gli altri beni che sono assoggettati dalla legge al regime proprio del demanio pubblico. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all autorità amministrativa (Stato, Provincia o Comune) la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile. Infine, occorre notare che sono soggetti al regime del demanio pubblico anche i diritti reali che spettano allo stato, alle Province ed ai Comuni sui beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l utilità dei beni sopra elencati o per il conseguimento dei fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni stessi. 4 Art c.c. 18

19 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 19 - Beni del patrimonio indisponibile. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, sempre secondo il codice civile 5 : le foreste che a norma delle leggi costituiscono il demanio forestale, le miniere, le cave e le torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d interesse storico, archeologico ed artistico ritrovate nel sottosuolo; i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica; le caserme, gli armamenti, gli aerei e le navi militari. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (o Provincia o Comune secondo la loro appartenenza) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio. I beni del patrimonio indisponibile sono inalienabili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modo stabiliti dalle leggi che li riguardano. Il diverso regime delineato dal codice civile per i beni demaniali e del patrimonio indisponibile, che a prima vista sembra costituire la differenza essenziale tra le due tipologie di beni pubblici, risulta, tuttavia, attenuata dalle leggi speciali di settore, dalle quali invece emerge che le miniere 6, le foreste 7 e le cose archeologiche o artistiche 8, pur essendo comprese all interno del patrimonio indisponibile, sono inalienabili come i beni demaniali. D altro canto anche il divieto di sottrarre i beni dalla loro destinazione, che dovrebbe trovare applicazione solo per i beni del patrimonio indisponibile 9, ha invece una portata più ampia e viene esteso a tutti i beni appartenenti ad un soggetto pubblico, a qualsiasi categoria ascrivibili, in quanto destinati a funzioni o servizi pubblici. Tuttavia, ciò che risulta rilevante è che si tratta di beni che per la loro presenza fisica, ovvero per la loro utilizzazione in una certa maniera, servono alla cura di interessi della collettività e, in quanto tali, devono essere tutelati nella loro integrità fisica. Affinché l interesse pubblico o la funzione pubblica possano essere soddisfatti, i beni pubblici vengono, quindi, assoggettati ad un regime pubblicistico, derogatorio rispetto al diritto comune. La loro presenza fisica e la loro destinazione devono, infatti, essere conservate nel tempo, e per questo motivo i beni pubblici sono incommerciabili (l ente proprietario non può alienarli né i terzi possono usucapirli), impignorabili (i creditori dell ente proprietario non possono chiederne l espropriazione forzata) e vincolati alla loro destinazione. 5 Art.826, co.1. 6 D.lg n R.d n L. n del Secondo quanto previsto dall art.828 (co.2, c.c.). 19

20 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina Beni soggettivamente pubblici Oltre ai beni del demanio e del patrimonio indisponibile sono pubblici anche i beni che semplicemente appartengono ad un soggetto pubblico, ma che non sono sottoposti ad un regime derogatorio rispetto al diritto comune. Per la cura degli interessi pubblici ad esso affidati per legge, il soggetto pubblico proprietario può, quindi, disporne liberamente, senza i vincoli dell incommerciabilità. Appartengono a questa tipologia i beni del patrimonio disponibile. Anche per questa tipologia di beni pubblici vi sono, tuttavia, norme specifiche per la loro gestione e amministrazione Beni collettivi Come già illustrato sopra, i beni collettivi comprendono gli usi civici sulla proprietà privata, le proprietà collettive chiuse (per essere ammessi al godimento delle terre comuni non solo è necessaria la residenza, ma occorre anche il vincolo agnatizio, e cioè la discendenza dagli antichi originari) e le proprietà collettive aperte (a ritrarre le risorse naturali provenienti dalla res sono ammessi tutti gli abitanti residenti in una determinata zona). Alcuni ritengono che la natura dei beni si colori di pubblico per la loro appartenenza ad una collettività, che in quanto tale ne determina anche il relativo regime giuridico 10. Ma aldilà di una disputa che rischia di essere solo nominalistica, occorre considerare che il legislatore ha riconosciuto ai beni collettivi un regime di tipo pubblicistico, sia per la capacità di soddisfare interessi privati della collettività sia interessi pubblici (conservazione delle risorse ambientali in favore della collettività nazionale intera). Al pari dei beni pubblici, dunque, anche i beni collettivi sono incommerciabili, inusucapibili, indivisibili, e vincolati in perpetuo alla loro destinazione agro-silvo-pastorale 11. Le terre collettive non possono essere però per nulla assimilate ai boschi ed ai prati che appartengono ai Comuni: questi ultimi, infatti, sono beni del cosiddetto patrimonio disponibile, che possono considerarsi beni pubblici solo in senso soggettivo, in quanto appartengono ad un soggetto pubblico, ma diversamente dal demanio e dal patrimonio indisponibile, non seguono un re- 10 In realtà l art. 3 della l. 31 gennaio 1994, n. 97 riconosce agli enti gestori dei beni in proprietà collettiva siti in zone montane la personalità giuridica di diritto privato. In ragione della natura privata del soggetto gestore non sarebbe, quindi, possibile qualificare come pubblica la collettività proprietaria e, quindi, nemmeno pubblici i beni. 11 Art.12 della l. 16 Giugno 1927, n.1766, e art.3 della l. 31 Gennaio 1994, n

21 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 21 gime derogatorio rispetto al diritto comune. La proprietà delle terre collettive, invece, anche quando siano imputate al Comune, spetta alla collettività e non all ente territoriale in proprietà individuale (Tomasella, 1999). Un quadro riassuntivo delle classificazioni dei beni sin qui svolte si trova nelle tabelle 1 e 2. 21

22 Beni pubblici Beni oggettivamente pubblici: Beni che per la loro presenza fisica servono alla cura degli interessi della collettività. Sono assoggettati ad un regime pubblicistico, derogatorio rispetto al diritto comune. Tabella 1 Classificazione dei beni pubblici Beni demaniali: Beni del patrimonio indisponibile: Demanio pubblico dello stato: lido del mare, spiaggia, rade e porti; fiumi, laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato (o alle Province o ai Comuni), le strade, le autostrade, gli aeroporti e le ferrovie; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche; e, infine, gli altri beni che sono assoggettati dalla legge al regime proprio del demanio pubblico. Patrimonio indisponibile dello Stato: foreste che a norma delle leggi costituiscono il demanio forestale, le miniere, le cave e le torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d interesse storico, archeologico ed artistico ritrovate nel sottosuolo; i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica; le caserme, gli armamenti, gli aerei e le navi militari. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (o Provincia o Comune secondo la loro appartenenza) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 22 Beni soggettivamente pubblici: Beni pubblici in quanto appartenenti ad un soggetto pubblico, ma che NON sono assoggettati ad un regime derogatorio rispetto al diritto comune. Beni del patrimonio disponibile: Beni di proprietà di Stato, Provincia o Comune Beni collettivi V. tabella 2 Fonte: ns elaborazione

23 Tabella 2 Classificazione dei beni collettivi Usi civici sulla proprietà privata Diritti di godimento di determinate utilitates su proprietà privata da parte della collettività QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 23 Beni collettivi Fonte: ns elaborazione Terre collettive Proprietà collettive "aperte"(o terre civiche) Proprietà collettive "chiuse" Diritti di godimento delle risorse da parte della collettività (diritti aperti a tutti i residenti della zona) Diritti di godimento delle risorse da parte della collettività (diritti riservati solo ai residenti discendenti dagli antichi originari dei luoghi) 23

24 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina Il possesso dei beni collettivi Il patrimonio civico costituisce la ricchezza della collettività territoriale locale ed è composto dai beni, tanto di produzione che di consumo, sui quali la comunità ha diritto di proprietà o di impiego (Nervi, 2002). Talvolta questi diritti sono esercitati direttamente sui beni stessi (è il caso degli usi civici sulla proprietà privata). Altre volte, invece, si tratta di diritti esercitati solo indirettamente, quale è il caso delle terre collettive: la comunità detentrice di risorse naturali e capitali e, per essa, l organo amministrativo, cede le prestazioni ad altri, conservando il diritto ad essere remunerata per le prestazioni risultanti (ad esempio l estrazione di materiali di cave, l uso forestale dei terreni, la raccolta di funghi, e così via) (Nervi, 2002). In tal modo, dunque, la collettività territoriale locale talora coincidente con la popolazione residente in un Comune amministrativo, talora distinta come collettività avente personalità giuridica (gli utenti di uno di quegli enti preposti alla gestione delle terre di uso civico quali Università Agrarie, Comunanze Agrarie, Amministrazioni Separate di beni di uso civico etc.) esercita più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, sui terreni in proprietà collettiva (Nervi, 2002). Di chi sono allora le terre di uso civico? Le terre private gravate da uso civico appartengono ai legittimi proprietari e seguono la giurisdizione del diritto privato (per esempio è l atto notarile a sancirne il passaggio di proprietà) mentre le terre di demanio civico sono di proprietà delle diverse collettività. In altre parole, le Terre collettive sono di proprietà della popolazione ed il Comune, anche quando ne risulta catastalmente l intestatario, altro non è che l ente esponenziale della collettività ed un semplice organo di amministrazione o gestione di beni che non gli appartengono e dei quali non può assolutamente disporre (Germanò, 2002) L individuazione dei beni collettivi Passare dalle enunciazioni teoriche all individuazione concreta dei beni in proprietà collettiva non è operazione priva di rischi. Infatti, mentre per i beni pubblici in senso stretto possono soccorrere gli appositi elenchi predisposti 12 Occorre precisare, a tal riguardo, che tale situazione appare veritiera oggi, anche se, in virtù delle diverse tesi della giurisprudenza, cui si rimanda per approfondimenti, non era così anche in passato. 24

25 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 25 dalla pubblica amministrazione, per i beni collettivi l indagine è più insidiosa, in quanto possono essere confusi con i beni del patrimonio disponibile del Comune. Spesso i beni collettivi sono amministrati dai Comuni, i quali hanno provveduto nel tempo anche all intestazione catastale a loro favore. Tuttavia, come accennato sopra, l intestazione catastale non costituisce nel nostro ordinamento prova dell acquisto del diritto di proprietà su un certo bene. Perciò, la sola intestazione in favore del Comune non può essere d aiuto nella ricognizione dei beni, perché non distingue tra titolarità effettiva dei beni e imputazione a solo fine di gestione. Non è d aiuto nemmeno il regime particolare a cui soggiacciono i beni collettivi rispetto ai beni del patrimonio disponibile, poiché il vincolo di destinazione e l incommerciabilità dei primi non risulta nei registri immobiliari. Per avere allora la certezza della natura collettiva di un determinato bene, a questo punto, sarà necessario procedere ad un accurata analisi storica (Istruttorie Peritali). La giurisprudenza in materia di usi civici prevede infatti che i diritti possono essere accertati con ogni tipo di prova. L esistenza dei diritti collettivi, come d altronde la prova contraria, deve essere necessariamente dimostrata. A tal fine, fonti accreditate sono gli archivi dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici. La documentazione dovrebbe riguardare le sentenze passate in giudicato che accertano la qualitas soli, ed i provvedimenti di ricognizione e verifica demaniale con assegnazione a categoria svolte dal Commissario. È possibile generalmente risalire alla natura dei terreni dalla verifica dagli antichi Catasti dei Brevi Pontifici, degli antichi contratti ed anche della prova della feudalità del territorio interessato. Invece, per i beni amministrati dalle Università agrarie, Regole, Partecipanze, Amministrazioni Separate Usi Civici, l indagine può essere più semplice, poiché in questi casi l intestazione catastale dei beni collettivi, che coincide con l ente gestore, conferma la natura collettiva del diritto di proprietà sui beni. Inoltre, statuti e regolamenti di Università ed altre Associazioni Agrarie rivestono particolare valore nell individuazione, anche perché sono normalmente corredati dei dati catastali riguardanti le terre, dei ruoli di pagamento dei canoni di utenza, etc. Infine, per quanto riguarda gli usi civici sulla proprietà privata, bisogna far riferimento agli accertamenti attivati su istanza o promossi d ufficio dal Commissario o dalla Regione (Fulciniti, 2000). 25

26 QUADERNO N. 6.qxd 29/04/ Pagina 26 CAPITOLO 3 - LA SISTEMAZIONE DEI BENI COLLETTIVI La legislazione vigente sui beni collettivi fa riferimento essenzialmente alla L. n.1766 del 16/6/1927, al R.D. n. 322 del 26/11/1928 che approva il regolamento per l applicazione della medesima ed alla L. n del 10/7/1930 (Palermo, 1990): tali norme unificano le diverse legislazioni pre-unitarie. Conoscere tale base legislativa è fondamentale per comprendere il destino dei beni collettivi, i problemi legati alla loro gestione ed il loro potenziale ruolo nelle politiche regionali per lo sviluppo rurale. In questo quadro, assume un importanza strategica comprendere che cosa prevede la legislazione vigente in materia di sistemazione dei beni collettivi, in modo da capire il probabile destino e le possibilità gestionali di tali risorse. A tal proposito è necessario precisare che a seguito del passaggio di competenze in materia di beni civici dallo Stato alle Regioni, nello studio della legislazione si identificheranno due piani diversi, non sempre coerenti tra loro, uno nazionale e l altro regionale. 3.1 Obiettivi e modalità della sistemazione L obiettivo ultimo del legislatore del 1927 era la liquidazione di tutti i diritti collettivi. Egli, infatti, pur adoperando procedimenti diversi, intendeva trasformare, più o meno direttamente e rapidamente, la proprietà ed i diritti collettivi in proprietà solitaria di soggetti privati o dell Ente-Comune. In particolare la legge mirava a: dividere tra i residenti le terre civiche, se utilizzabili per le coltivazioni; aprire a tutti i residenti le terre civiche collettive costituite da boschi e pascoli; legittimare le usurpazioni di tali terre; preferire, per la gestione delle terre civiche (boschi e pascoli) i Comuni, sopprimendo le Associazioni e gli organismi originari di gestione, che apparissero inutili e dannosi; liberare dagli usi civici gran parte dei terreni privati che ne fossero gravati, attribuendone una parte in proprietà alla collettività locale perché fosse poi quotizzata (se arabile) o fosse gestita dal Comune (se boschiva o pascoliva) (Germanò, 2002). Da un lato, dunque, i beni collettivi nel complesso sono soggetti dalla legge a generale e definitivo riordino, per il tramite di procedure volte a sciogliere le promiscuità, legittimare i possessi abusivi e reintegrare le terre non legittimabili. Dall altro, però, le procedure legislative sono diverse, distinguendo tra usi civici sulle proprietà private e terre collettive. Si individuano, 26

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