Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l economia domestica smile.home HAU 5.0

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1 Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l economia domestica smile.home HAU 5.0

2 Indice Disposizioni generali 3 1 Preparazione del contratto 3 2 Perfezionamento del contratto 3 3 Documenti del contratto 3 4 Violazione dell obbligo di dichiarazione 3 5 Modifica del rischio 3 6 Premio 3 7 Pagamento dei premi 3 8 Rimborso dei premi 3 9 Durata del contratto 3 10 Rinnovo del contratto 3 11 Fine del contratto 4 12 Cessione delle prestazioni assicurate 4 13 Diritto applicabile 4 14 Ente assicurativo 4 15 Adempimento del contratto e foro competente 4 16 Comunicazioni 4 Disposizioni per l assicurazione mobilia domestica 4 17 Oggetto dell assicurazione 4 18 Spese assicurate 5 19 Luogo 5 20 Rischi e danni assicurati Incendio e forze naturali Acqua Furto Rottura vetri 6 21 Deterioramento di prodotti surgelati 6 22 Prestazioni assicurate Mobilia domestica in casa e durante il trasloco Mobilia domestica fuori casa Spese Gioielli e oggetti di valore Valori pecuniari Effetti di ospiti, oggetti affidati, abbigliamento e utensili da lavoro Bruciacchiature e danni causati da fuoco utilitario Spese per la limitazione del danno 6 23 Calcolo dell indennizzo 6 24 Riduzione delle prestazioni assicurative Danni causati da forze naturali Violazione dell obbligo di diligenza e dei doveri 7 25 Sottoassicurazione 7 26 Esigibilità dell indennizzo 7 27 Adeguamento della somma assicurata 7 28 Franchigia 7 29 Gradi di premio 7 30 Procedura in caso di sinistro 7 Disposizioni per l assicurazione responsabilità civile 8 31 Pretese di responsabilità civile assicurate 8 32 Prestazioni assicurate 8 33 Persone assicurate 8 34 Qualità delle persone assicurate Persona privata Capo famiglia Datore di lavoro di personale domestico privato Persona che esercita un attività lucrativa indipendente Proprietari di stabili Proprietari per piani Proprietari di terreni Committente di costruzioni Locatari Sportivi a livello amatoriale Esercito, protezione civile e vigili del fuoco Possessori di armi Detentori di animali Detentori e utenti di biciclette e motocicli Utenti di veicoli a motore di terzi Utenti di natanti e aeromobili Danni a oggetti presi in custodia Restrizioni dell estensione della copertura Rischi speciali soggetti a sovrappremio Danni a veicoli a motore appartenenti terzi Danni a cavalli appartenenti a terzi Responsabilità civile per la caccia Attività lavorativa principale e secondaria Rinuncia al regresso in caso di colpa grave Franchigia Procedura in caso di sinistro Riduzione delle prestazioni assicurative Regresso 12 Per ragioni di praticità e di chiarezza, nelle nostre Condizioni di assicurazione non si fa distinzione fra la forma maschile e quella femminile; i termini usati sono quelli d uso corrente della legge e del linguaggio parlato, che va da sé si rivolgono sempre anche a tutte le persone di sesso femminile. 2 CGA HAU 5.0 edizione settembre 2010

3 Disposizioni generali 1 Preparazione del contratto Il contraente dell assicurazione prepara autonomamente il contratto in base alla richiesta telefonica, inviando il tagliando di proposta o tramite Internet, rispondendo in modo veritiero a tutte le domande di smile.direct. Riceverà in seguito la polizza, le Condizioni generali d assicurazione (CGA), eventuali Condizioni particolari di assicurazione (CPA), eventuali Condizioni d assicurazione complementare (CAC) e la fattura dei premi. 2 Perfezionamento del contratto Il contratto di assicurazione economia domestica diventa effettivo con il pagamento della prima fattura del premio. Il presente contratto può comprendere le seguenti assicurazioni: a) assicurazione mobilia domestica; b) assicurazione responsabilità civile. I tipi di assicurazione, le varianti, le coperture, le somme assicurate nonché le franchigie sono indicate nella polizza. 3 Documenti del contratto I diritti e i doveri delle parti contraenti sono regolati nella polizza, nelle CGA, in eventuali CPA ed eventuali CAC. Con il pagamento della fattura del premio il contraente conferma di avere ricevuto i documenti del contratto e in particolare di avere preso conoscenza delle informazioni ivi contenute in merito ai rischi assicurati, all estensione della copertura assicurativa, ai premi dovuti e a ulteriori obblighi nonché alla durata e alla terminazione del contratto. 4 Violazione dell obbligo di dichiarazione Il contraente dell assicurazione è tenuto a rispondere in modo veritiero a tutte le domande poste verbalmente o per iscritto. Con il pagamento della fattura del premio il contraente conferma in particolare la correttezza dei dati indicati nella polizza. Se, alla conclusione dell assicurazione, la persona sottoposta all obbligo di dichiarazione ha notificato in modo inesatto o ha taciuto un importante fattore di rischio di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, smile.direct ha il diritto di disdire il contratto mediante dichiarazione scritta. La disdetta ha effetto al momento del recapito al contraente. Il diritto di disdetta di smile.direct si estingue 4 settimane dopo la scoperta della violazione dell obbligo di dichiarazione. Se questa assicurazione economia domestica è sciolta mediante disdetta di cui all art. 4, cpv. 2, si estingue anche l obbligo di prestazione di smile.direct per danni già incorsi, il cui insorgere e volume sono stati influenzati dal fattore di rischio notificato in modo inesatto o non notificato. Se smile.direct ha già adempiuto l obbligo di prestazione, ha diritto al rimborso. 5 Modifica del rischio Se, nel corso dell assicurazione, un importante fattore di rischio dichiarato nella polizza cambia, producendo un aumento del rischio, il contraente è tenuto a darne subito notifica a smile.direct. In tale caso, essa ha il diritto di modificare il contratto in base alle caratteristiche di rischio mutate. In caso di riduzione del rischio, smile.direct riduce l estensione della copertura assicurativa e il premio in base al nuovo volume di rischio, tuttavia, se la comunicazione avviene in ritardo, al più presto dal momento della notifica da parte del contraente. Se la persona sottoposta all obbligo di dichiarazione ha notificato in modo inesatto o ha taciuto la modifica di un importante fattore di rischio di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, subentrano le stesse conseguenze descritte nell art. 4, cpv Premio I premi di base si calcolano secondo i rischi elencati nella polizza. Se è stato pattuito il pagamento rateale dei premi, viene riscosso un supplemento rateale. Le rate non ancora giunte a scadenza si considerano differite. Le parti contraenti rinunciano alla richiesta di saldi delle fatture di premio inferiori a CHF Pagamento dei premi Come indicato all art. 2, il contratto d assicurazione diventa effettivo con il pagamento della prima fattura del premio. Ogni altro premio successivo va pagato entro il termine di pagamento indicato sulla fattura. Se i premi non vengono pagati alla scadenza indicata, il contraente è diffidato per iscritto. Dall invio della diffida, il pagamento va effettuato entro i 14 giorni prescritti dalla legge. Se entro tale termine il premio non perviene a smile.direct, la copertura assicurativa viene sospesa. Con la diffida smile.direct è autorizzata ad annunciare il recesso dal contratto, se questa rimane senza effetto. 8 Rimborso dei premi Se il contratto viene annullato per motivi giuridici o contrattuali prima della fine dell anno d assicurazione, smile.direct rimborsa al contraente la parte del premio non goduta. Non sussiste alcun diritto al rimborso: a) in caso di disdetta da parte del contraente in seguito a un caso di danno parziale con obbligo di risarcimento nel primo anno d assicurazione; b) se smile.direct ha erogato le prestazioni assicurative in seguito al decadimento del rischio (risarcimento in caso di danno totale). 9 Durata del contratto Le coperture assicurative iniziano con la stipulazione del contratto ai sensi dell art. 2, tuttavia al più presto il giorno indicato come inizio nella polizza, e durano fino al giorno indicato come scadenza nella polizza. Il contratto dura di regola un anno. smile.direct concede una copertura assicurativa provvisoria per la stipulazione dell assicurazione, dalla data d inizio indicata nella polizza fino alla scadenza del termine di pagamento. 10 Rinnovo del contratto Il contratto si rinnova tacitamente di un altro anno, se non viene disdetto per iscritto almeno un mese prima della scadenza da una delle parti contrattuali. Al rinnovo del contratto è dovuto un nuovo premio annuo. Se nel periodo di validità del contratto cambiano i parametri di determinazione dei premi (tariffa) o le basi contrattuali (CGA, CPA o CAC), smile.direct può richiedere l adeguamento del contratto dal successivo anno d assicurazione. A questo scopo è tenuta a notificare al contraente le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell anno d assicurazione. Se il contraente non accetta le modifiche apportate al suo contratto, può disdirlo per la fine dell anno d assicurazione. La disdetta deve pervenire a smile.direct al più tardi l ultimo giorno del vecchio anno d assicurazione. CGA HAU 5.0 edizione settembre

4 11 Fine del contratto In caso di disdetta entro i termini previsti, il contratto cessa alla data della scadenza. In caso di modifica del contratto e di disdetta presentata dal contraente entro tempo debito secondo l art. 10, cpv. 3 il contratto termina alla fine dell anno d assicurazione. In caso di modifica del rischio e successiva disdetta da parte di smile.direct entro 14 giorni, il contratto cessa senza seguito entro 4 settimane dal recapito della notifica di recesso al contraente. In caso di disdetta di smile.direct in seguito a violazione dell obbligo di dichiarazione secondo gli art. 4 e 5 di queste Condizioni il contratto termina al momento del recapito della disdetta al contraente. In caso di disdetta legata a un sinistro con obbligo di risarcimento da parte di smile.direct il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta al contraente. La disdetta deve essere notificata al più tardi al momento del versamento delle prestazioni assicurative. Se la disdetta è inoltrata dal contraente in caso di sinistro coperto, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza dell avvenuto pagamento, il contratto cessa 14 giorni dopo il recapito della disdetta a smile.direct. Se il contraente trasferisce il suo domicilio all estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein), il contratto cessa immediatamente, su richiesta del contraente, tuttavia al più tardi alla scadenza dell anno d assicurazione. Se l intera mobilia domestica oggetto di questo contratto cambia proprietario, il contratto cessa al momento del cambio di proprietà. Se il contraente fallisce, il contratto cessa al momento dell apertura del fallimento. 12 Cessione delle prestazioni assicurate I diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né trasferiti né costituiti in pegno prima del loro definitivo calcolo, senza l esplicito consenso di smile.direct. 13 Diritto applicabile Sono parti integranti del presente contratto la polizza, le CGA, eventuali CPA, eventuali CAC e la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA). 14 Ente assicurativo L ente assicurativo del rischio di questa assicurazione economia domestica è: Compagnia d Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, Steinengraben 41, 4003 Basilea. Responsabile di questa assicurazione economia domestica è: smile.direct assicurazioni (in seguito detta smile.direct), una società affiliata della Compagnia d Assicurazioni Nazionale Svizzera SA, con sede in Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen. 15 Adempimento del contratto e foro competente L ente assicurativo (ai sensi dell art. 14) deve adempiere i suoi obblighi derivanti da questo contratto di assicurazione presso il domicilio o la sede dell assicurato o del contraente in Svizzera. In caso di divergenze giudiziarie l assicurato può scegliere tra il foro competente ordinario oppure il proprio domicilio svizzero o la propria sede svizzera. 16 Comunicazioni Si possono inoltrare le domande di assistenza e di consulenza a smile.direct telefonicamente, per via elettronica o per iscritto: Centro servizi: Corrispondenza: (24 h) smile.direct assicurazioni Internet: Hertistrasse 25 info@smile-direct.ch 8304 Wallisellen Oltre alle possibilità di contatto suindicate, per le notifiche e le domande riguardanti i sinistri è a disposizione il seguente numero gratuito: Numero d emergenza: (24 h) I sinistri e i casi d emergenza sono da comunicare immediatamente per telefono o elettronicamente. Ulteriori obblighi degli assicurati in caso di sinistro sono regolati da queste disposizioni nei singoli tipi di assicurazione e di copertura. In caso di violazione colposa di tali obblighi, viene rifiutata o diminuita la prestazione, a meno che l assicurato non dimostri che tale comportamento non abbia inciso né sul danno né sulle relative conseguenze. Disposizioni per l assicurazione mobilia domestica 17 Oggetto dell assicurazione L assicurazione comprende la mobilia domestica del contraente e delle persone sottoindicate, a condizione che queste siano conviventi nella stessa abitazione del contraente o vi tornino regolarmente come soggiornanti settimanali: a) il coniuge o il partner convivente non coniugato con il contraente; b) i genitori del contraente o del partner convivente non coniugato con il contraente; c) i figli non sposati (compresi figli adottivi, figliastri o nipoti) del contraente, del coniuge o del partner convivente non coniugato con il contraente; d) le persone minorenni; e) altre persone elencate nominativamente nella polizza. La mobilia domestica comprende tutti i beni mobili che servono all uso privato, e che sono di proprietà delle presone sopraindicate. Fanno parte della mobilia domestica anche le costruzioni mobili, le installazioni edili che non sono o non devono essere assicurate con lo stabile, oggetti presi in leasing, in affitto o affidati, gli effetti di ospiti nonché l abbigliamento o gli utensili da lavoro di lavoratori dipendenti. Sono esclusi dall assicurazione: a) i veicoli a motore (senza motocicli), i rimorchi, le roulotte, i camper, compresi i loro accessori; b) i natanti, per i quali la legge prescrive un assicurazione responsabilità civile, quelli che non vengono riportati regolarmente a casa dopo l uso, nonché altri natanti a motore, compresi i loro accessori; c) gli aeromobili che devono essere iscritti nel registro degli aeromobili; d) gli oggetti che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale d assicurazione; e) i pezzi unici per i quali esiste un assicurazione particolare separata. Questa clausola non si applica se l assicurazione a cui si fa qui riferimento contiene una limitazione analoga. f) i danni in casi di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione e dei provvedimenti attuati per contrastare tali casi, a meno che il contraente non dimostri che i danni non hanno alcuna relazione con questi eventi; g) i danni causati da incendio, forze naturali, acqua e furto in caso di disordini interni (violenze contro persone e cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e dei provvedimenti attuati per contrastare tali casi, a meno che non si dimostri in modo credibile che le persone di cui al cpv. 1 lit. a) e) abbiano preso tutte le precauzioni ragionevoli per evitare il danno. 4 CGA HAU 5.0 edizione settembre 2010

5 h) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche e modifica della struttura del nucleo atomico, a meno che il contraente non dimostri che i danni non hanno alcuna relazione con questi eventi. Non vengono erogate prestazioni per danni provocati dagli effetti di raggi ionizzanti. 18 Spese assicurate In relazione all insorgere di un sinistro assicurato ai sensi degli art. 20 e 21 sono assicurati i seguenti tipi di spese: a) le spese supplementari per il costo della vita e le perdite di affitto da sublocazione; b) le spese di sgombero e smaltimento; c) le spese per vetrate, porte e serrature di emergenza; d) le spese per il cambio delle serrature; e) le spese per la riproduzione di tessere personali e altri documenti. Le prestazioni per ogni evento assicurato sono limitate alla somma indicata nella polizza. 19 Luogo L assicurazione è valida: a) al proprio domicilio, cioè nei luoghi designati nella polizza, che si trovano in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione. Se nella polizza sono indicati più luoghi, sussiste il libero passaggio tra i singoli rischi. Se ubicati nello stesso comune, e senza obbligo di indicarne l ubicazione nella polizza, sono coassicurati: alveari, capanni da orto e giardino, compreso il loro contenuto, nonché la mobilia domestica in locali separati come garage, autorimesse e locali per i lavori manuali; b) fuori casa per la mobilia domestica che si trova temporaneamente, per una durata non superiore a 2 anni, in qualsiasi altro luogo nel mondo. Non è assicurata la mobilia domestica che si trova permanentemente in un luogo non designato nella polizza; c) in caso di cambiamento di abitazione in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione durante il trasloco e al nuovo domicilio. I cambiamenti di domicilio devono essere notificati a smile.direct entro 30 giorni. Essa ha il diritto di adeguare il premio alla nuova situazione. 20 Rischi e danni assicurati Sono assicurati i rischi e i danni specificati nella polizza Incendio e forze naturali Sono assicurati i danni alla mobilia domestica di cui all art. 17, causati: a) da incendio, fumo (azione repentina ad effetto accidentale, non però l azione progressiva), fulmine, esplosione e implosione; b) dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, caduta di massi, caduta di sassi e frane; c) da bruciacchiature. Sono coassicurati i danni subiti dalla mobilia domestica esposta involontariamente a un fuoco utilitario o al calore; d) dalla caduta o dall atterraggio di emergenza di aerei e veicoli spaziali o di parti di essi; e) dalla scomparsa in seguito a questi eventi. Sono esclusi dalla copertura incendio: a) i danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall effetto dell energia elettrica stessa; b) i danni causati da uragani e dall acqua a natanti che si trovano in acqua. Non sono considerati danni causati da forze naturali: a) i danni provocati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione edile difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, neve che scivola dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque per esperienza ricorrenti; b) i danni cagionati dall acqua di bacini idrici o altri impianti idrici artificiali, dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione (senza riguardo alle relative cause) Acqua Sono assicurati i danni alla mobilia domestica di cui all art. 17, causati: a) dalla fuoriuscita di liquidi dalle condutture che servono gli stabili in cui si trovano gli oggetti assicurati nonché da dispositivi e apparecchi ad esse collegati o da: I. acquari, fontane ornamentali e letti ad acqua; II. impianti di riscaldamento e serbatoi nonché dai circuiti di permutatori termici e/o pompe di calore a circuito chiuso, installati per raccogliere il calore naturale di ogni genere, proveniente da irradiamento solare, geotermia, acque sotterranee, aria e simili, che servono gli stabili in cui si trovano gli oggetti assicurati; b) da acqua piovana o derivante dallo scioglimento di neve e ghiaccio, che si è infiltrata nello stabile da tubi di scarico esterni, grondaie o attraverso il tetto stesso; c) da acque sotterranee e di pendio sotterranee all interno dello stabile; d) da rigurgito dell acqua di scarico della canalizzazione. Inoltre sono assicurati i danni causati dal gelo, cioè le spese per la riparazione e il disgelo delle condutture e delle apparecchiature ad esse collegate danneggiate dal gelo, installate all interno dello stabile dal contraente locatario. Sono esclusi dalla copertura acqua: a) i danni causati dalla penetrazione di acqua da lucernari e finestre d emergenza aperti o attraverso aperture nel tetto in caso di nuove costruzioni, lavori di ristrutturazione o di altro tipo; b) i danni da rigurgito per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione; c) i danni che rientrano nella copertura incendio secondo l art. 20.1; d) i danni causati al momento del riempimento e durante le riparazioni o revisioni di impianti di riscaldamento e serbatoi nonché circuiti di permutatori termici e/o pompe di calore a circuito chiuso Furto A seconda di quanto concordato nella polizza, sono assicurati i danni alla mobilia domestica di cui all art. 17, provati da tracce, testimoni o dimostrati in altro modo probante sulla base delle circostanze, causati da: a) furto con scasso, vale a dire furto perpetrato da persone che si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi vani o accedono mediante scasso a un contenitore che qui si trova. È equiparato al furto con scasso il tentato furto con scasso e il furto commesso impiegando le chiavi o i codici giusti, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina. Il forzare veicoli di qualsiasi tipo è considerato furto semplice; b) rapina, vale a dire furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro le persone di cui all art. 17 o contro una persona che lavora nell economia domestica del contraente nonché furto in caso di incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio; c) furto semplice, vale a dire furto non compiuto con scasso o rapina (per es. borseggio e furto mediante stratagemma). Nell ambito della somma assicurata per la mobilia domestica sono assicurati anche: a) i danneggiamenti dello stabile in relazione a un evento elencato al cpv. 1, lit. a) - c); b) i danneggiamenti dolosi della mobilia domestica e dello stabile da parte di terzi all interno dell appartamento o della casa unifamiliare anche senza furto, se l autore è penetrato nello stabile o nell appartamento senza averne il diritto. CGA HAU 5.0 edizione settembre

6 Sono esclusi dalla copertura furto (in casa e fuori casa): a) i danni che rientrano nella copertura incendio secondo l art. 20.1; b) la perdita o lo smarrimento di oggetti Rottura vetri A seconda di quanto concordato nella polizza, sono assicurati i danni di rottura: a) alle vetrate dei mobili, compresi i piani delle tavole in pietra naturale o sintetica; b) alle vetrate dello stabile, che appartengono ai vani utilizzati esclusivamente dalle persone assicurate, compresi i piani di cottura in vetroceramica e i rivestimenti in pietra in cucina e in bagno; c) di lavabi, lavandini, gabinetti e bidè, comprese le spese di montaggio nonché i relativi accessori e armature. Sono equiparati al vetro il plexiglas e altre materie sintetiche simili, se vengono utilizzate al posto del vetro. Sono esclusi dalla copertura vetri: a) i danni a specchi portatili, vetri ottici, vasellame di vetro, figure in vetro, vetri concavi (ad eccezione di acquari e vetrocementi) e lampade di ogni genere, lampadine, tubi fluorescenti e al neon; b) i danni a collettori solari; c) i danni a piastrelle alle pareti e sui pavimenti; d) i danni a cabine per doccia e vasche da bagno; e) i danni che rientrano nella copertura incendio secondo l art Deterioramento di prodotti surgelati Fino alla somma concordata nella polizza per evento sono assicurati i danni ai generi alimentari destinati all uso privato, conservati in congelatori o in scomparti di congelazione, a causa di un guasto imprevisto al dispositivo di refrigerazione. Sono esclusi da questa copertura a) i danni all apparecchio di congelazione; b) le spese per la riparazione e la manutenzione. 22 Prestazioni assicurate La mobilia domestica di cui all art. 17 è assicurata al valore a nuovo. Salvo convenzione contraria nella polizza, le biciclette, i motocicli, sci e snowboard e gli sono assicurati al valore attuale. Non viene risarcito un valore affettivo personale Mobilia domestica in casa e durante il trasloco In casa secondo l art. 19, lit. a) la mobilia domestica di cui all art. 17 è assicurata fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza o della somma valida in base all adeguamento automatico. La mobilia domestica è assicurata anche durante il trasloco Mobilia domestica fuori casa Fuori casa secondo l art. 19, lit. b) la mobilia domestica di cui all art. 17 è assicurata, salvo convenzione contraria nella polizza: a) fino a CHF in caso di danni causati da incendio, forze naturali, acqua, furto con scasso, rapina e danni alle vetrate della mobilia; b) fino alla somma indicata nella polizza in caso di furto semplice Spese Le spese di cui all art. 18 sono assicurate fino alla somma indicata nella polizza per evento. In caso di furto semplice le spese di cui all art. 18 sono assicurate fino a CHF per evento Gioielli e oggetti di valore Salvo convenzione contraria nella polizza, i gioielli e gli oggetti di valore sono assicurati fino a CHF in caso di furto semplice in casa. Questa limitazione della prestazione vale anche in caso di furto con scasso, se i gioielli e gli oggetti di valore al momento del danno non erano racchiusi in una cassaforte del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte fissata nella parete Valori pecuniari I valori pecuniari sono assicurati fino a CHF per evento. Sono considerati valori pecuniari: denaro in contante, carte di credito, titoli di trasporto, biglietti aerei e abbonamenti (detratti eventuali rimborsi delle imprese di trasporti), titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose non incastonate e perle. Per quanto riguarda i titoli, i libretti di risparmio, le carte di credito, i titoli di trasporto, i biglietti aerei e gli abbonamenti la copertura vale anche per i danni patrimoniali in seguito a un evento assicurato, tuttavia solo per quella parte del danno per la quale il titolare della carta assicurata deve rispondere nei confronti dell istituto che l ha emessa (impresa di trasporti, grandi magazzini, istituto di carte di credito, banca ecc.) secondo le condizioni generali di contratto. Non sono assicurati i valori pecuniari: a) di ospiti; b) in caso di furto semplice; c) in caso di furto da costruzioni mobili; d) in caso di furto da motoveicoli Effetti di ospiti, oggetti affidati, abbigliamento e utensili da lavoro Salvo convenzione contraria nella polizza, le prestazioni sono limitate a CHF in caso di danni causati da incendio, forze naturali, acqua, furto con scasso, rapina e furto semplice in casa. Non sono assicurati i valori pecuniari di ospiti Bruciacchiature e danni causati da fuoco utilitario Per i danni da bruciacchiature e i danni a oggetti involontariamente esposti a un fuoco utilitario, vengono risarciti fino a CHF per evento, salvo convenzione contraria nella polizza Spese per la limitazione del danno Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Se queste spese insieme all indennizzo superano la somma assicurata, verranno risarcite solo se sono state espressamente ordinate da smile.direct. Non vengono risarcite le prestazioni dei vigili del fuoco, della polizia e di altri organi o persone tenuti a prestare soccorso. 23 Calcolo dell indennizzo L indennizzo per la mobilia domestica è calcolato in base all importo necessario per il riacquisto di un oggetto nuovo dello stesso tipo al momento del sinistro (valore a nuovo), detratto il valore rimanente. In caso di assicurazione del valore attuale (biciclette, motocicli e attrezzatura sportiva) è risarcito l importo necessario per il riacquisto dell oggetto nuovo al momento del sinistro, detratto il deprezzamento in seguito a usura o altri motivi (valore di sostituzione). In caso di danni parziali vengono risarcite le spese di riparazione, tuttavia al massimo il valore dell acquisto a nuovo o il valore attuale. Per le spese di cui all art. 18 l indennizzo è calcolato come segue: a) spese supplementari per il costo della vita e le perdite di affitto da sublocazione: I. sono determinanti le spese che risultano dal mancato utilizzo dei vani danneggiati nonché le perdite di proventi da sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte; b) spese di sgombero e smaltimento: II. le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dei resti della mobilia domestica assicurata dal luogo di sinistro e per il loro trasporto fino al deposito più vicino nonché le spese per il deposito e la distruzione; c) spese per le vetrate, le porte e le serrature di emergenza: III. le spese effettivamente sostenute per l esecuzione dei provvedimenti; 6 CGA HAU 5.0 edizione settembre 2010

7 d) spese per il cambio delle serrature: IV. le spese effettivamente sostenute per il cambiamento e la sostituzione di chiavi, carte magnetiche e serrature nei luoghi indicati nella polizza, nonché per casette di sicurezza bancarie affittate dall avente diritto e le relative chiavi; e) spese per la riproduzione di tessere personali e di altri documenti: V. le spese effettivamente sostenute per la riproduzione di originali o duplicati; VI. non sono assicurate le spese per la riproduzione di videoregistrazioni, riprese sonore e registrazioni di dati nonché del software su supporti dati di qualsiasi tipo. 24 Riduzione delle prestazioni assicurative smile.direct riduce le prestazioni nei seguenti casi: 24.1 Danni causati da forze naturali Se gli indennizzi per un evento assicurato accertati da tutte le compagnie che hanno il diritto di operare nel ramo in Svizzera superano CHF 25 milioni per un singolo contraente, essi vengono ridotti a questo importo. Resta riservata un ulteriore riduzione in base al paragrafo seguente. Se gli indennizzi per un evento assicurato accertati da tutte le compagnie che hanno il diritto di operare nel ramo in Svizzera superano CHF 1 miliardo, gli indennizzi spettanti ai singoli aventi diritto saranno ridotti in modo tale da non superare insieme detto importo. Gli indennizzi per i danni ai beni mobili e agli stabili non vengono addizionati. I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica Violazione dell obbligo di diligenza e dei doveri Il contraente ha l obbligo di usare la diligenza necessaria e in particolare di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere gli oggetti assicurati contro i rischi assicurati. Per quanto riguarda le carte di credito devono essere rispettati gli obblighi di diligenza richiesti dall istituto che ha rilasciato la carta. Il contraente ha l obbligo di provvedere a proprie spese alla manutenzione delle condutture dell acqua e degli impianti e apparecchiature ad esse collegati, di far ripulire le condutture intasate e di impedire il congelamento delle stesse con misure appropriate. Fintanto che lo stabile o l appartamento non siano abitati, anche se solo temporaneamente, le condutture dell acqua e gli impianti e le apparecchiature ad esse connessi devono essere svuotati in modo professionale, a meno che il riscaldamento non funzioni con i dovuti controlli. In caso di violazione colposa delle disposizioni legali e contrattuali o degli obblighi, l indennizzo può essere ridotto o perfino soppresso, nella misura in cui tale violazione abbia influito sulla causa del sinistro o sull entità del danno. Non si applica la riduzione se l avente diritto dimostra che il suo comportamento non ha avuto alcuna influenza sul sinistro. 25 Sottoassicurazione In conformità alle disposizioni delle Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA), l indennizzo viene ridotto se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento dell intera mobilia domestica (sottoassicurazione). smile.direct rinuncia ad accertare la sottoassicurazione in caso di danni parziali nell ambito della somma assicurata. Questa disposizione vale solo fintantoché non sussiste un altro contratto d assicurazione della mobilia domestica che assicuri lo stesso luogo d assicurazione, gli stessi oggetti e gli stessi rischi. 26 Esigibilità dell indennizzo L indennizzo è esigibile 30 giorni dopo che smile.direct ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per l accertamento dell ammontare del danno e della sua responsabilità. 30 giorni dopo il sinistro si potrà esigere quale acconto l importo minimo dovuto in base agli accertamenti effettuati fino a quel momento. L obbligo di pagamento di smile.direct viene differito finché, a seguito di una colpa del contraente o dell avente diritto, non si può accertare o pagare l indennizzo. In particolare l esigibilità non può considerarsi scaduta qualora: a) sussistano dubbi sul diritto dell avente diritto a ricevere pagamenti; b) sia in corso un indagine della polizia o penale a causa del danno e il procedimento nei confronti del contraente o dell avente diritto non sia ancora concluso. 27 Adeguamento della somma assicurata Al momento del rinnovo del contratto, la somma assicurata concordata nella polizza per la mobilia domestica in casa di cui all art è adeguata ogni anno alla variazione dell indice svizzero dei prezzi al consumo. Per l anno successivo è determinante il livello dell indice fissato per il 1 ottobre di ogni anno. Restano invariate le altre limitazioni della somma di cui all art. 22 e le convenzioni nella polizza. 28 Franchigia Le franchigie concordate per ogni sinistro sono indicate nella polizza. La franchigia per i danni causati da forze naturali si basa sull Ordinanza svizzera sui danni causati dalle forze naturali valida in quel momento. Una eventuale limitazione della prestazione di cui all art. 22 si applica solo dopo la detrazione della franchigia. 29 Gradi di premio I premi per la copertura di danni causati da furto, acqua e rottura vetri si basano sui seguenti gradi di premio in % del premio base: 1: 80% 3: 95% 5: 110% 7: 120% 2: 90% 4: 100% 6: 115% Il grado di premio soggiacente stabilito alla stipulazione o al rinnovo del contratto è menzionato nella polizza. Se nell anno d assicurazione precedente non si è verificato alcun sinistro causato da furto, acqua o rottura vetri, il nuovo premio annuo si calcola secondo il prossimo grado inferiore. In caso di pagamenti oppure di accantonamenti in seguito a un sinistro causato da furto, acqua o rottura vetri, il premio per queste coperture viene aumentato di 3 gradi per ogni sinistro nell anno d assicurazione successivo. Se il sinistro si rivela successivamente privo di conseguenze, il grado di premio viene corretto. Non vi è alcun aumento del grado: a) se le spese di sinistro vengono rimborsate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; b) se nella polizza è concordata la protezione del bonus per l assicurazione mobilia domestica. I premi per la copertura dei danni causati da incendio o forze naturali sono calcolati indipendentemente dal sistema dei gradi di premio. I relativi sinistri o gli anni senza sinistro non hanno alcuna influenza sul grado di premio. 30 Procedura in caso di sinistro L avente diritto deve: a) informare immediatamente smile.direct telefonicamente; b) su richiesta, fornire per iscritto le indicazioni necessarie a giustificare il suo diritto all indennizzo, permettere qualsiasi inchiesta utile a tale riguardo e redigere su richiesta una distinta degli oggetti esistenti prima e dopo il sinistro e degli oggetti colpiti dal sinistro, con l indicazione dei relativi valori; c) provare l entità del danno. La somma assicurata non costituisce la prova dell esistenza e del valore degli oggetti assicurati; d) provvedere alla preservazione e salvaguardia degli oggetti assicurati e alla limitazione del danno e seguire eventuali disposizioni di smile.direct. CGA HAU 5.0 edizione settembre

8 In caso di furto l avente diritto deve inoltre: a) avvertire immediatamente la polizia, fare richiesta di un inchiesta ufficiale e non eliminare o modificare le tracce senza il consenso della polizia; b) avvisare immediatamente smile.direct se vengono recuperati oggetti rubati o se riceve notizie al loro riguardo. Qualora smile.direct abbia già versato un indennizzo per oggetti in seguito recuperati, l avente diritto deve rimborsare l indennizzo, meno l indennità per una eventuale limitazione del valore o per le spese di riparazione, o mettere gli oggetti a disposizione di smile.direct. Sia l avente diritto sia smile.direct possono chiedere l immediata valutazione del danno. La valutazione è eseguita dalle parti stesse, mediante un esperto designato in comune o mediante procedura peritale. Procedura peritale: Ciascuna delle parti può esigere l applicazione della procedura peritale. Ognuna delle parti nomina un perito e questi due eleggono un arbitro, prima di iniziare l accertamento del danno. I periti accertano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate valevole immediatamente prima e dopo il sinistro. Nell assicurazione al valore a nuovo è da indicare il valore a nuovo o il valore rimanente sulla base del valore a nuovo, nell assicurazione del valore attuale, il valore attuale. Se gli accertamenti dei periti divergono, l arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. Gli accertamenti fatti dai periti nell ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dal concreto stato delle cose. La parte che sostiene questa tesi è obbligata a presentarne la prova. Ognuna delle parti si fa carico delle spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell arbitro. Disposizioni per l assicurazione responsabilità civile 31 Pretese di responsabilità civile assicurate L assicurazione vale per i danni provocati nel mondo intero nel corso dell assicurazione. È assicurata la responsabilità civile in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile che incombe alle persone assicurate per: a) danni corporali in seguito a uccisione o ferimento di persone; b) danni materiali in seguito a distruzione, danneggiamento o perdita di oggetti. A richiesta del contraente sono assicurati senza che vi sia una responsabilità civile legale: a) i danni corporali e materiali causati da persone assicurate incapaci o solo parzialmente capaci di discernimento; b) i danni corporali e materiali causati da animali domestici, affidati temporaneamente. Questi danni sono anche assicurati se essi sono stati arrecati alla persona a cui gli animali sono stati affidati (custode non professionale); c) fino a un importo pari a CHF i danni materiali causati da persone praticanti un attività sportiva, durante la loro attività sportiva o di gioco. 32 Prestazioni assicurate L assicurazione comprende la tacitazione delle pretese fondate, la difesa contro le pretese infondate nonché i costi di prevenzione dei danni, ossia le spese a carico delle persone assicurate e derivanti dalle misure opportunamente adottate per prevenire un danno assicurato imprevisto e imminente. Tali prestazioni per i danni corporali, materiali ed i costi di prevenzione di danni sono limitate alla somma assicurata per sinistro indicata nella polizza e comprendono eventuali interessi del danno, spese legali e giudiziarie. Si considera un unico evento la totalità di tutti i danni attribuibili alla medesima causa senza tenere conto del numero dei danneggiati. 33 Persone assicurate A seconda della convenzione nella polizza, è assicurato il contraente solo (assicurazione individuale) o il contraente e la sua famiglia (assicurazione famigliare). Sono considerate famiglia le seguenti persone, a condizione che queste convivano con il contraente o tornino regolarmente nell abitazione come soggiornanti settimanali: a) il coniuge o il partner convivente non coniugato con il contraente; b) i genitori del contraente o del partner convivente non coniugato con il contraente; c) le persone minorenni; d) i figli maggiorenni nubili/celibi, non esercitanti un attività lucrativa, del contraente, del suo coniuge o del partner convivente non coniugato con il contraente (vale anche per figli adottivi, figliastri o nipoti); e) i figli maggiorenni nubili/celibi del contraente, del suo coniuge o del partner convivente non coniugato con il contraente fino al compimento del 25 anno d età, se esercitano parzialmente un attività lucrativa in qualità di apprendisti o studenti lavoratori. Sono assicurate anche persone terze nella loro qualità non professionale di: a) capo famiglia per danni causati da persone assicurate minorenni che soggiornano temporaneamente presso di lui; b) custodi di animali di una persona assicurata, affidati a loro temporaneamente. Indipendentemente dal tipo di assicurazione scelto (copertura individuale o famigliare), l assicurazione vale anche per la responsabilità civile legale per danni causati da persone minorenni che soggiornano temporaneamente presso il contraente. Se l assicurazione è stata conclusa per una persona singola e se il contraente si sposa, la responsabilità civile del coniuge e dei suoi figli minorenni è automaticamente assicurata fino alla scadenza dell anno d assicurazione. Entro questo termine il contraente deve chiedere presso smile. direct la trasformazione dell assicurazione in un assicurazione famigliare. Se dal presente contratto cade la copertura per un figlio maggiorenne (se inizia a esercitare un attività lucrativa o si sposa) e prima della scadenza dell anno d assicurazione il figlio richiede una propria polizza per la responsabilità civile presso smile.direct, il nuovo contratto (fatta salva l accettazione da parte di smile.direct) entra in vigore con effetto retroattivo a partire dalla data in cui è stato escluso dal presente contratto. Indipendentemente dal tipo di assicurazione scelto (copertura individuale o famigliare) con una convenzione speciale possono essere assicurati i figli maggiorenni del contraente o del partner convivente non coniugato con il contraente, che esercitano un attività lucrativa e altre persone che vivono nell abitazione del contraente e che esercitano un attività lucrativa. 34 Qualità delle persone assicurate Sono assicurate le conseguenze derivanti dal comportamento nella vita privata delle persone assicurate, in particolare nella loro qualità di: 34.1 Persona privata È assicurata la responsabilità civile derivante dal comportamento nella vita quotidiana Capo famiglia È assicurata la responsabilità civile del capo famiglia Datore di lavoro di personale domestico privato È assicurata la responsabilità civile per danni causati dal personale privato impiegato nell economia domestica del contraente. 8 CGA HAU 5.0 edizione settembre 2010

9 34.4 Persona che esercita un attività lucrativa indipendente L assicurazione si estende alla responsabilità privata in relazione a un attività lucrativa secondaria indipendente, a condizione che il reddito lordo annuo non superi CHF Restano esclusi da questa copertura: a) le pretese per danni materiali del committente; b) i danni a cose che sono state prese in consegna da usare, elaborare, conservare o trasportare o per altre ragioni oppure che sono state prese a noleggio, in leasing o in affitto; c) i danni a cose che sono insorti a causa dell esecuzione o l omissione di una attività su di esse; d) in deroga all art. 31 (validità in tutto il mondo) le pretese derivanti da danni, che sono stati causati o sono insorti negli USA o in Canada; e) le pretese in relazione a attività lucrative indipendenti secondarie in tutti i tipi di sport estremi, come base-jumping e bungee-jumping, canyoning, sci estremo, snow-rafting e river-rafting, gare di discesa in mountain-bike o city-bike, buildering ecc. (questo elenco non è esaustivo). È esclusa dall assicurazione la responsabilità civile per danni: a) in relazione con un attività professionale principale (salvo convenzione particolare nella polizza ai sensi dell art. 36.4); b) in relazione con un attività professionale autonoma secondaria, a condizione che il salario annuo lordo superi CHF (salvo convenzione particolare nella polizza ai sensi dell art. 36.4) Proprietari di stabili È assicurata la responsabilità civile dei proprietari (ma non proprietari per piani) di stabili ad uso abitativo proprio, senza vani adibiti a usi commerciali, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione. L assicurazione comprende immobili con al massimo 3 appartamenti (compresi i proprietari di case di vacanze, camper o roulotte non immatricolate con posto di stazionamento fisso). Sono assicurati anche il terreno attiguo e gli edifici adiacenti che non servono a scopo lucrativo. La copertura sussiste anche per danni causati da cisterne. Sono considerati danni causati da cisterne quelli in rapporto agli impianti destinati al deposito e al trasporto di sostanze dannose al suolo o all acqua (quali carburanti o combustibili liquidi, acidi, basi e altre sostanze chimiche). Non sono coperte le spese per: a) la ricerca di falle; b) lo svuotamento e il riempimento degli impianti; c) le spese per le riparazioni e le modifiche agli impianti. Le persone assicurate hanno l obbligo di provvedere alla manutenzione e al funzionamento professionale degli impianti. I guasti tecnici devono essere rimossi immediatamente. Le riparazioni necessarie devono essere eseguite senza indugio e tutti gli impianti devono essere puliti e revisionati da professionisti nei tempi previsti dalle disposizioni legali o ufficiali. In caso di mancato adempimento di questi obblighi, la copertura assicurativa si estingue Proprietari per piani È assicurata la responsabilità civile dei proprietari per piani, ossia i proprietari di appartamenti ad uso abitativo proprio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione (compresi gli appartamenti di vacanze) in comproprietà. La copertura è valida per le pretese che superano la somma di garanzia dell assicurazione di responsabilità civile per stabili della comunione di proprietari per piani: a) della comunione di proprietari per piani nei confronti delle persone assicurate in seguito a danni a parti dello stabile, locali e impianti comuni. L assicurazione non si estende a quella parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà della persona assicurata; b) di altri comproprietari (per danni a parti dello stabile, locali o impianti che siano oggetto del diritto esclusivo) e terzi (non proprietari per piani) nei confronti delle persone assicurate in seguito a danni la cui causa risiede in parti dello stabile, locali e impianti assegnati alle persone assicurate secondo un diritto speciale. Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati da proprietari per piani, qualora l assicurazione di responsabilità civile per stabili non sia stata stipulata dalla comunione di proprietari per piani Proprietari di terreni È assicurata la responsabilità civile dei proprietari, locatari o affittuari di terreni non edificati e non utilizzati per scopi commerciali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione (per es. orti) fino a un estensione di m Committente di costruzioni È assicurata la responsabilità civile del committente di una costruzione per lavori di trasformazione o di ampliamento fino ad un importo complessivo di progetto pari a CHF (calcolato secondo la tariffa SIA). Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati a terreni, costruzioni o altre opere appartenenti a terzi in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione per i quali una persona assicurata è responsabile in qualità di committente, se l importo complessivo del progetto supera CHF Locatari È assicurata la responsabilità civile dei locatari e affittuari di stabili e locali d abitazione ad uso proprio, comprese le pretese derivanti da danni a parti dello stabile e impianti utilizzati in comune. È assicurata anche la responsabilità civile dei locatari di camere d albergo, appartamenti e case di vacanza nonché camper e roulotte non immatricolati con posto di stazionamento fisso, compresi i danni all intera mobilia domestica del domicilio temporaneo preso in affitto. Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati dalla modifica cosciente della cosa locata nonché dal ripristino delle condizioni precedenti Sportivi a livello amatoriale È assicurata la responsabilità civile derivante dalla pratica dello sport e altre attività del tempo libero. Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati in relazione a: a) caccia, manifestazioni sportive di caccia o equestri (salvo convenzioni particolari nella polizza ai sensi dell art. 36.3); b) paracadutismo, deltaplano e parapendio; c) tutti i tipi di sport estremi, come base-jumping e bungee-jumping, canyoning, sci estremo, snow-rafting e river-rafting, gare di discesa in mountain-bike o city-bike, buildering ecc. (questo elenco non è esaustivo) Esercito, protezione civile e vigili del fuoco È assicurata la responsabilità civile dei membri dell esercito, della protezione civile, dei servizi samaritani e altri servizi militari in Svizzera. Non sono assicurate le pretese per danni a materiale dei vigili del fuoco, dell esercito o della protezione civile. Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati in qualità di membro dell esercito svizzero o della protezione civile svizzera durante azioni di guerra o come membro di un esercito straniero Possessori di armi È assicurata la responsabilità civile dei possessori di armi Detentori di animali È assicurata la responsabilità civile dei detentori di animali domestici. Non è assicurata la responsabilità civile per danni: a) in qualità di detentore di animali a scopo di lucro; b) in qualità di detentore di animali utilizzati per la caccia (salvo convenzione particolare nella polizza ai sensi dell art. 36.3); CGA HAU 5.0 edizione settembre

10 c) in qualità di detentore di animali selvatici, velenosi e cani da combattimento; d) in qualità di detentore di cavalli da corsa Detentori e utenti di biciclette e motocicli È assicurata la responsabilità civile dei detentori o utenti di biciclette e motocicli per quella parte del danno che supera la somma dell assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. Questa copertura assicurativa vale analogamente anche per le biciclette con motore ausiliario, le elettrobike e le sedie a rotelle con motore elettrico, a condizione che siano equiparati secondo i loro limiti di potenza alla categoria delle biciclette o motocicli (immatricolazione da parte dell autorità d immatricolazione). Non è assicurata la responsabilità civile per danni causati da utenti di biciclette e motocicli, per i quali non è stata conclusa l assicurazione prevista dalla legge Utenti di veicoli a motore di terzi È assicurata la responsabilità civile degli utenti occasionali, non regolari di veicoli a motore appartenenti a terzi, immatricolati in Svizzera, fino a un peso complessivo di kg. L assicurazione comprende l utilizzo per un breve periodo fino a una durata ininterrotta di 21 giorni al massimo. Le pretese avanzate contro la persona assicurata in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore appartenenti a terzi sono assicurate unicamente se esse non sono coperte dall assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per il veicolo. È assicurato anche il sovrappremio per l assicurazione di responsabilità civile conclusa per il veicolo in questione che risulta dalla retrogradazione effettiva nel sistema del grado di premio (retrogradazione del bonus) e la franchigia contrattuale che l assicuratore della responsabilità civile del motoveicolo addebita al suo contraente. Il sovrappremio è calcolato in base al numero di anni assicurativi necessari per raggiungere il grado di premio valevole prima del sinistro. Per tale scopo ci si basa sul premio base e il grado di premio valevoli al momento del sinistro. Eventuali altri sinistri non sono presi in considerazione. Non è assicurata la responsabilità civile per danni: a) causati in qualità di utenti di veicoli a motore, per i quali non è stata conclusa l assicurazione prevista dalla legge; b) provocati in qualità di utenti di veicoli a motore appartenenti a terzi, se il veicolo è utilizzato per corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore nonché in caso di utilizzo del veicolo come conducente da parte di persone che non sono in possesso della necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge o di allievi conducenti che guidano senza l accompagnatore prescritto dalla legge; c) causati in qualità di utenti di veicoli a motore appartenenti a terzi durante la partecipazione a corse, rally e altre manifestazioni competitive analoghe, inclusi gli allenamenti sul percorso o altri tipi di corse su percorsi di gara; d) a oggetti trasportati da un veicolo a motore nonché in seguito a riduzioni delle prestazioni assicurative derivanti dall assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore conclusa per il veicolo utilizzato occasionalmente Utenti di natanti e aeromobili È assicurata la responsabilità civile degli utenti di natanti e aeromobili. È assicurata la responsabilità civile in qualità di detentore e/o utente di navi, tavole da surf, aeromobili, mezzi e corpi volanti di ogni tipo per i quali la legge non prescrive un assicurazione di responsabilità civile. I danni materiali dei passeggeri non sono assicurati. Questa copertura si estende anche, indipendentemente dal suindicato obbligo d assicurazione, alla responsabilità civile in qualità di detentore e/o utente di aeromodelli, fino a un peso complessivo massimo di 30 kg Danni a oggetti presi in custodia È assicurata la responsabilità civile in qualità di responsabili dei danni a oggetti appartenenti a terzi (compresi biciclette e motocicli), che sono stati presi in consegna da un assicurato da usare, elaborare, conservare o trasportare. Non sono assicurate le pretese per danni: a) a oggetti presi in consegna illegittimamente; b) a cose che sono oggetto di un contratto di affitto e di acquisto, di una riserva della proprietà, di leasing o che sono prese in consegna o utilizzate a scopi formativi o professionali; c) dalla perdita di oggetti preziosi, denaro, titoli, carte di credito e di clienti, documenti e piani, software, riprese sonore, videoregistrazioni e supporti dati presi in consegna per qualsiasi scopo; d) a veicoli a motore, aeromobili, natanti, surf a vela, deltaplani, parapendii e aeromodelli presi in consegna per qualsiasi scopo (salvo convenzione particolare nella polizza di cui all art. 36.1); e) a cavalli presi a noleggio, in prestito, detenuti o cavalcati su mandato e all attrezzatura per l equitazione e la guida (salvo convenzione particolare nella polizza di cui all art. 36.2). 35 Restrizioni dell estensione della copertura Sono escluse dall assicurazione le pretese derivanti da danni: a) che concernono le persone o gli oggetti di una persona assicurata ai sensi dell art. 33. Sono considerati invece assicurati i danni di persone terze che rivestono temporaneamente la funzione di capo di famiglia o di detentore di animali di cui all art. 33, cpv. 3, lit. a) e b); b) causati da persone che vivono in comunione domestica con il contraente o tornano regolarmente a casa in qualità di soggiornanti settimanali; c) derivanti dall esecuzione intenzionale o tentata di crimini o delitti; d) dovuti all usura o il cui verificarsi era da aspettarsi con grande probabilità; e) a oggetti provocati dall azione graduale delle intemperie, della temperatura, dell umidità, del fumo, della polvere, della fuliggine, di gas, di vapori o di scosse. È esclusa dall assicurazione la responsabilità civile per danni: a) in seguito alla trasmissione di malattie contagiose dell uomo, di animali e di piante; b) derivanti dalla responsabilità civile contrattuale eccedente le prescrizioni legali nonché per danni in seguito all inadempimento di un obbligo d assicurazione legale o contrattuale; c) dovuti agli effetti o all uso di raggi laser, maser o di radiazioni ionizzanti; d) dovuti alla partecipazione attiva a risse e baruffe; e) provocati quale detentore di veicoli a motore, nella misura in cui questi siano coperti dall assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. Questa esclusione non è applicata in caso di utilizzo autorizzato dalla Legge sulla circolazione stradale di un veicolo senza targhe su strade non pubbliche; f) in relazione all affidamento di chiavi a uso professionale. Non sono assicurate le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che essi hanno accordato alle parti lese per danni: a) senza la responsabilità civile della persona assicurata; b) provocati da persone assicurate minorenni che temporaneamente si trattengono presso terzi; c) causati da animali che sono stati dati in custodia temporaneamente; d) per i quali una persona assicurata risponde in qualità di datore di lavoro di personale domestico o ausiliario privato; e) per i quali una persona assicurata risponde in qualità di committente dei lavori. È inoltre esclusa dall assicurazione la responsabilità civile per danni patrimoniali non riconducibili a un danno corporale o materiale assicurato nonché le spese necessarie all eliminazione di uno stato pericoloso e per le misure di prevenzione che devono essere prese in seguito alla caduta di neve o formazione di ghiaccio. 10 CGA HAU 5.0 edizione settembre 2010

11 36 Rischi speciali soggetti a sovrappremio Le coperture supplementari di cui all art sono assicurate solo in base a una convenzione speciale nella polizza Danni a veicoli a motore appartenenti a terzi Sono assicurati i danni a veicoli a motore fino a un peso complessivo di kg, immatricolati in Svizzera o nell UE, utilizzati occasionalmente e non regolarmente. L assicurazione comprende l uso per un breve periodo fino a una durata ininterrotta di 28 giorni. Se i danni sono coperti da un assicurazione casco, smile.direct paga: a) un eventuale franchigia contrattuale dell assicurazione casco; b) un eventuale sovrappremio che risulta dalla retrogradazione del bonus nell assicurazione casco. Il sovrappremio è calcolato in base al numero di anni assicurativi necessari per raggiungere il grado di premio valevole prima del sinistro. Per tale scopo ci si basa sul premio base e il grado di premio valevoli al momento del sinistro. Eventuali altri sinistri non sono presi in considerazione. Se i danni non sono coperti da un assicurazione casco, smile.direct risarcisce: a) le spese di riparazione, le spese per il rimorchio fino all officina più vicina in grado di eseguire la riparazione e i diritti di sosta fino a un importo massimo di CHF 500; b) in caso di sinistro all estero, anche eventuali spese doganali o per il rimpatrio del veicolo fino a CHF 1 000, a condizione che il veicolo non possa essere riparato entro 5 giorni. Se i costi di riparazione sono pari o superiori al valore attuale del veicolo, smile.direct risarcisce il valore di rimpiazzo del veicolo. Il risarcimento massimo è pari al prezzo pagato per acquistare il veicolo. Una franchigia concordata e il valore dei resti vengono detratti dall indennizzo calcolato. Oltre alle limitazioni dell estensione della copertura ai sensi dell art. 35 non sono assicurati: a) i danni alle vetture noleggiate e prese in leasing, alle vetture e oggetti del datore di lavoro o di un impresa dell industria automobilistica, ai veicoli trainati o spinti; b) i danni durante le corse che una persona assicurata esegue dietro compenso; c) i danni provocati durante le lezioni di guida o nel corso dell esame di guida ufficiale; d) le pretese di regresso di terzi e l assunzione di una riduzione delle prestazioni o di un regresso in seguito a colpa grave; e) le spese per vetture a noleggio e di sostituzione Danni a cavalli appartenenti a terzi La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile delle persone designate nominativamente nella polizza per le pretese avanzate in caso di danni in seguito a infortunio di cavalli presi in prestito, a noleggio, detenuti temporaneamente o cavalcati su mandato nonché danni alla sella e alla bardatura. L assicurazione comprende pretese derivanti da: a) cure veterinarie del cavallo; b) diminuzione di valore; c) decesso; d) impossibilità temporanea d utilizzazione; e) attrezzatura per l equitazione e la guida. Le prestazioni complessive per le cure veterinarie del cavallo, per la diminuzione del valore e per il decesso sono limitate a CHF per sinistro. In caso di impossibilità temporanea d utilizzazione del cavallo smile.direct risarcisce inoltre un indennità giornaliera pari a CHF 40 per giorno civile, a seconda della quota di responsabilità. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita dell attrezzatura per l equitazione e la guida le prestazioni ammontano al massimo a CHF per evento. In caso di decesso del cavallo o se il veterinario ne ordina l abbattimento, smile.direct deve essere avvisata tempestivamente, affinché si possa procedere a un autopsia o un esame. Oltre alle limitazioni dell estensione della copertura ai sensi dell art. 35 sono esclusi dall assicurazione i danni provocati durante le corse o i concorsi di salto (ad eccezione di esami in seno ad associazioni e scuole di equitazione). Non sono inoltre assicurate le pretese di regresso avanzate da terzi Responsabilità civile per la caccia La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile delle persone designate nominativamente nella polizza in qualità di cacciatori, affittuari di una riserva di caccia, ospiti armati alla caccia, guardiacaccia, conduttori di partite di caccia o partecipanti a manifestazioni sportive di caccia. È assicurato anche l utilizzo di cani. La copertura è valevole sul territorio svizzero e nelle località limitrofe estere. Oltre alle limitazioni dell estensione della copertura ai sensi dell art. 35 non sono assicurate: a) la responsabilità civile derivante dalla caccia senza permesso di caccia valido e dalla violazione di prescrizioni legali o ufficiali concernenti la caccia o la protezione della selvaggina; b) le pretese per danni alle foreste e alle colture; c) le pretese di regresso di terzi Attività lavorativa principale o secondaria La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile delle persone designate nominativamente nella polizza per danni causati in rapporto all esercizio di un attività lucrativa principale o secondaria. Le seguenti professioni sono assicurabili secondo quanto concordato nella polizza: a) insegnante; b) istruttore sportivo; c) maestro di sci o guida alpina. Oltre alle limitazioni dell estensione della copertura ai sensi dell art. 35 restano esclusi da questa copertura: a) le pretese del committente o del datore di lavoro; b) i danni a cose che sono state prese in consegna da usare, elaborare, conservare o trasportare o per altre ragioni oppure che sono state prese a noleggio, in leasing o in affitto; c) i danni a cose che sono insorti a causa dell esecuzione o l omissione di una attività su di esse; d) in deroga all art. 31 (validità in tutto il mondo) le pretese derivanti da danni, che sono stati causati o sono insorti negli USA o in Canada; e) le pretese in relazione a attività lucrative in tutti i tipi di sport estremi, come base-jumping e bungee-jumping, canyoning, sci estremo, snow-rafting e river-rafting, gare di discesa in mountain-bike o citybike, buildering ecc. (questo elenco non è esaustivo); f) le pretese di regresso di terzi Rinuncia al regresso in caso di colpa grave Se è concordato nella polizza, smile.direct rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni in caso di colpa grave dell assicurato secondo la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). La rinuncia al regresso non vale: a) se l evento assicurato è stato causato sotto l influsso di alcol, droghe e medicamenti; b) se il furto di un motoveicolo o di un rimorchio appartenente a terzi è da ricondurre a un azione o omissione con colpa grave (ovvero il veicolo non è stato chiuso, le chiavi di accensione sono state dimenticate nel veicolo, l allarme antifurto o il blocco del veicolo o impianti simili non sono stati attivati); c) se utilizzando un veicolo di terzi, al momento dell evento assicurato, il conducente non ha ancora compiuto il 25 anno d età oppure possiede da meno di 2 anni la licenza di condurre, che lo autorizza a condurre il veicolo assicurato. CGA HAU 5.0 edizione settembre

12 37 Franchigia In caso di danni materiali, il contraente si assume la franchigia convenuta nella polizza per ogni evento. Per i sinistri menzionati qui di seguito valgono le seguenti deroghe: a) danni a locali presi in locazione in occasione della consegna dell appartamento: I. globalmente CHF 300 alla consegna del domicilio permanente; II. per gli eventi che devono essere trattati durante il periodo di locazione viene dedotta la franchigia per danni materiali concordata nella polizza; b) danni a oggetti presi in custodia: III. CHF 200 per sinistro; c) danni a veicoli a motore appartenenti a terzi ai sensi dell art 36.1: IV. per ogni sinistro, il 10% del danno, almeno CHF 500; d) danni a cavalli appartenenti a terzi ai sensi dell art. 36.2: V. per ogni sinistro, il 10% del danno, almeno CHF Riduzione delle prestazioni assicurative In caso di violazione colposa delle disposizioni legali e contrattuali o degli obblighi, l indennizzo può essere ridotto o perfino soppresso, nella misura in cui tale violazione abbia influito sulla causa del sinistro o sull entità del danno, a meno che il contraente non provi che il suo comportamento non ha avuto alcuna influenza sulla causa del sinistro o sull entità del danno. 40 Regresso Se, a norma di legge, non possono essere opposte alle parti lese le disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) che limitano o annullano la copertura, a smile.direct spetta il diritto di regresso contro la persona assicurata nella misura in cui essa sarebbe autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni. Rimane riservata la convenzione particolare nella polizza riguardante la protezione in caso di colpa grave ai sensi dell art Procedura in caso di sinistro Se si verifica un sinistro, le cui presumibili conseguenze potrebbero riguardare l assicurazione o se sono state formulate delle pretese di risarcimento di responsabilità civile contro una persona assicurata, il contraente ha l obbligo di informarne immediatamente smile.direct. Se un sinistro provoca il decesso di una persona, smile.direct deve essere avvertita entro 24 ore. smile.direct dovrà essere parimenti informata senza indugio se, in seguito a un sinistro, viene avviato un procedimento di polizia o penale o se la parte lesa fa valere le sue pretese per via legale. smile.direct si riserva il diritto di nominare un difensore o un avvocato, a cui la persona assicurata deve rilasciare procura. smile.direct si impegna a gestire il sinistro solo nella misura in cui le pretese di risarcimento superino la franchigia contrattuale. smile.direct conduce le trattative con le parti lese. Essa agisce in qualità di rappresentante delle persone assicurate e il risarcimento delle pretese avanzate dalle parti lese è vincolante per le persone assicurate. smile.direct è autorizzata a versare l indennità direttamente alle parti lese, senza dedurre un eventuale franchigia; in un tal caso, la persona assicurata è tenuta a rimborsarle la franchigia, rinunciando a qualsiasi obiezione. Senza l autorizzazione di smile.direct, le persone assicurate sono tenute ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con le parti lese o i rappresentanti delle stesse per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento; esse non devono né riconoscere pretese, né concludere transazioni, né versare indennità. Inoltre, senza l autorizzazione di smile.direct alle persone assicurate non è concesso di cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi. Oltre a ciò le persone assicurate devono fornire a smile.direct senza che essa debba sollecitarle, tutte le informazioni riguardanti il sinistro e i provvedimenti presi dalle parti lese e infine consegnarle senza indugio tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (in particolare i documenti giudiziari come: convocazioni, comparse, sentenze, ecc.) e sostenerla per quanto possibile nella liquidazione del sinistro. Se non si riesce a raggiungere un accordo con le parti lese e viene intentata una causa giudiziaria, le persone assicurate devono affidarne la gestione civile a smile.direct. Essa ne assume le spese nei limiti dell art. 32. Se a una persona assicurata è aggiudicato un risarcimento delle spese processuali, questo spetta a smile.direct nella misura in cui non si tratti di coprire le spese personali della persona assicurata. 12 smile.direct assicurazioni Hertistrasse Wallisellen Tel Fax info@smile-direct.ch

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