La Circolare tributaria per l impresa n. 1 di gennaio 2011

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1 La Circolare tributaria per l impresa n. 1 di gennaio 2011 Sommario degli argomenti trattati: Ai gentili clienti Loro sedi 1. Autorizzazione ad effettuare operazioni intra-comunitarie e inserimento in un apposito archivio informatico - Provvedimenti attuativi 2. Comunicazioni delle operazioni iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro; 3. Aumento delle sanzioni del ravvedimento e degli altri strumenti deflattivi legati alla Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità, ex legge finanziaria 2011) 4. Principali scadenze fiscali dal 31 gennaio al 28 febbraio Autorizzazione ad effettuare operazioni intra-comunitarie e inserimento in un apposito archivio informatico - Provvedimenti attuativi PREMESSA Con i due provvedimenti dell Agenzia delle Entrate del è stata data attuazione all art. 27 del DL 31/05/2010, ossia a partire dal 28/02/2011, per effettuare cessioni o acquisti intracomunitari è necessario essere inseriti nell archivio informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario (banca dati VIES). L iscrizione in tale registro, come vedremo, sarà automatica in certe situazioni, mentre in altre è necessario richiedere l autorizzazione attraverso un apposita istanza (in forma libera) da inviare direttamente all Agenzia delle Entrate entro il prossimo 29/01/2011 (se si vuole già essere iscritti alla data di partenza, appunto il 28/02/2011) ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI VIES Per una disamina più precisa e puntuale circa le modalità di iscrizione alla banca dati VIES, necessaria per poter effettuare cessioni o acquisti intracomunitari, dobbiamo distinguere 2 casi: a) soggetti non titolari di partita iva; b) soggetti già titolari di partita iva. a) soggetti non titolari di partita iva Per tali soggetti, la richiesta di iscrizione al VIES può essere espressa in sede di attribuzione della partita iva, compilando il campo Operazioni Intracomunitarie del Quadro I dei modelli AA7 o AA9. In particolare le operazioni intracomunitarie potranno essere effettuate decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita IVA, salvo che entro tale termine l Agenzia delle Entrate abbia negato l autorizzazione. In particolare, tale provvedimento di diniego, verrà emesso in caso di esito negativo dei controlli sull esattezza dei dati forniti e/o a seguito dell analisi del rischio oggettivo e soggettivo connesso al richiedente. Invece, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione senza che sia stata negata l autorizzazione da parte dell amministrazione finanziaria, il soggetto passivo è incluso nell archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario. 1

2 b) Soggetti già titolari di partita iva I soggetti già titolari di partita IVA esprimono l intenzione di effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni mediante un apposita istanza da presentare direttamente all Agenzia delle Entrate, salvo i casi di esonero di seguito indicati. Con un analoga comunicazione si rende nota la volontà di recedere dall opzione. La mancata presentazione dell istanza, tranne ovviamente i casi di esonero, determinerà l esclusione dall archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie a partire dal prossimo 28/02/2011. In particolare per i soggetti già titolari di partita IVA, il nuovo regime opera in modo differenziato a seconda della data di presentazione della dichiarazione di inizio attività. b1) Dichiarazione di inizio attività presentata dal Entro il , i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal saranno esclusi dall archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie se: non hanno manifestato, barrando le apposite caselle previste dai modelli AA7 o AA9, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie; oppure non hanno comunque posto in essere, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi INTRASTAT. In tali ipotesi, se si intendono effettuare operazioni intracomunitarie, è possibile richiedere l inclusione nell archivio dei soggetti autorizzati presentando un apposita istanza direttamente all Agenzia delle Entrate (entro il , se si vuole che i 30 giorni trascorrano prima del ). Si intuisce che qualora abbiano già espresso in sede di attribuzione della partita iva la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie oppure abbiano effettivamente compiuto delle operazioni nel 2 semestre presentando i relativi modelli intra alle scadenze fissate NON E NECESSARIO EFFETTUARE ALCUNA COMUNICAZIONE (siamo in presenza infatti di casi di esonero) b2) Dichiarazione di inizio attività presentata prima del Entro il , i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al saranno esclusi dall archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie se: non hanno presentato i modelli INTRASTAT delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010; ovvero, pur avendo presentato i suddetti modelli INTRASTAT, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il Pertanto al di fuori dei casi di esonero (aver presentato i modelli intrastat per gli anni 2009 e 2010 e la dichiarazione iva per l anno 2009), i soggetti intenzionati ad effettuare cessioni e acquisti intracomunitari possono richiedere l inclusione nell archivio informatico attraverso un apposita istanza da presentare direttamente all Agenzia delle Entrate. Si osserva che il riferimento agli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese e ricevute, in aggiunta a quello delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, che costituiscono l oggetto del regime autorizzatorio, amplia le possibilità di non essere cancellati dall archivio. CONTROLLI PERIODICI 2

3 Vale la pena evidenziare che l iscrizione a tale banca dati, necessaria per effettuare le cessioni e gli acquisti intracomunitari, è finalizzata a consentire all amministrazione finanziaria controlli più approfonditi nei confronti degli operatori che ne hanno richiesto l iscrizione, con la finalità di arrivare anche a provvedimenti di revoca dall archivio. IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E REVOCA I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili: innanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente; entro 60 giorni dalla data di notificazione, che può avvenire anche a mezzo posta. 2. Comunicazioni delle operazioni iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro In attuazione dell art. 21 del DL 78/2010, il 22/12/2010 l Agenzia delle Entrate ha provveduto a diramare il proprio provvedimento, definendo sia la tempistica, sia l ampiezza delle operazioni rilevanti ai fini IVA che dovrammo essere comunicate annualmente, per via telematica, all Agenzia delle Entrate. a) OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA NORMA Con tale obbligo l amministrazione ha cercato di realizzare due obiettivi: 1. contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale; 2. individuare le spese dei consumatori al fine di avviare l accertamento sintetico (redditometro) b) SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Il nuovo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto; nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso. c) OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione va presenta per le operazioni con obbligo di emissione della fattura d importo non inferiore a euro 3.000,00 (al netto di iva) e per quelle senza obbligo di emissione della fattura d importo non inferiore a euro (al lordo di iva). Casi particolari, che saranno affrontati nel proseguo, sono previsti per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e dagli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, nonché dai contratti tra loro collegati. Il riferimento, operato dall art. 21 del DL 78/2010, alle operazioni (rilevanti ai fini IVA) anziché alle fatture implica che nell obbligo di comunicazione rientrino anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi documentate da scontrino o ricevuta fiscale. A tale scopo, diventa pertanto necessario individuare l acquirente, restando invece del tutto irrilevante la qualifica, come soggetto passivo o meno, dal medesimo rivestita in sede di acquisto. Lo scontrino e la ricevuta fiscale, pertanto, dovrebbero essere appositamente integrati con i dati 3

4 del destinatario del bene/servizio affinché quest ultimo risulti identificato; allo stato attuale, i dettaglianti dovranno dotarsi di un sistema di memorizzazione delle informazioni richieste, in modo da essere in grado di adempiere all obbligo. Considerando che è stata prevista un applicazione graduale della norma si schematizza quali sono le operazioni da comunicare, distinguendo se trattasi di operazioni con obbligo di fattura o senza obbligo di fattura e soprattutto se effettuate nel 2010 o nel In merito a quanto sopra detto ci preme evidenziare: Le operazioni IVA, anche se poste in essere tra gli stessi soggetti, vanno comunicate distintamente; il provvedimento attuativo, infatti, a proposito dei dati da riportare nella comunicazione, dispone che essi vanno indicati per ciascuna cessione o prestazione. Come si vedrà in seguito, sono, però, previste alcune semplificazioni per i contratti d appalto, di fornitura, di somministrazione e per gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici. Quando si parla di obbligo di emettere fattura non ci si riferisce all ipotesi di emissione della fattura in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale. In tal caso vale il limite di euro 3.600,00 al lordo di iva, perché la fattura è emessa su richiesta dal cliente, ex art. 22 co. 1 del DPR 633/72. Affrontiamo ora i casi particolari: Per i contratti d appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell intero anno solare sono d importo complessivo non inferiore a 3.000,00 euro; Ne consegue che l operazione, ai fini della comunicazione, deve quindi considerarsi unitaria. Tale carattere non dovrebbe venire meno nel caso in cui l operazione sia pluriennale. In questa ipotesi, parrebbero da comunicare le cessioni/prestazioni che, nel singolo anno, sono complessivamente d importo almeno pari alla soglia. Per i contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Andrebbe chiarito se, una volta superata la soglia di 3.000,00 euro, calcolata avendo riguardo all importo totale dei corrispettivi pattuiti per tutti i contratti, debbano essere comunicate distintamente le singole operazioni, anche se sotto-soglia. 4

5 Per esemplificare, la vendita frazionata degli elementi che compongono la cucina (es. forno, pensili, tavolo, sedie, ecc.) dà luogo ad una operazione unitaria, rilevante ai fini del nuovo obbligo se il totale dei corrispettivi delle singole fatture è superiore alla soglia. Resta da chiarire, a questo punto, se le singole fatture siano oggetto di un autonoma comunicazione. Va, in ogni caso, compreso cosa debba intendersi per collegamento tra più contratti, tenuto anche conto che, nella prassi commerciale, la maggior parte dei contratti non è conclusa in forma scritta. Problema operativo: registrazione ed effettuazione delle operazioni Per individuare gli elementi informativi da trasmettere occorre fare riferimento: al momento di registrazione, determinato ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72; ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione dell operazione, determinato ai sensi dell art. 6 del DPR 633/72. Data dell operazione Come precisato dall Agenzia delle Entrate nel corso del Forum Italia Oggi del , dato che le specifiche tecniche allegate al provvedimento dell Agenzia delle Entrate del costituiscono parte integrante del provvedimento stesso, la data dell operazione è un elemento necessario ai fini della comunicazione. Nel corrispondente campo del tracciato record va indicata la data di registrazione dell operazione e, solo in assenza dell obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell operazione, individuata secondo i criteri previsti dall art. 6 del DPR 633/72. Altri problemi operativi: come trattare gli acconti e le spese anticipate in nome e per conto di terzi Per quanto riguarda gli acconti siamo in attesa di chiarimenti ufficiali, perché se il riferimento va alle operazioni effettuate, come sembra dalla relazione di accompagnamento al Ddl., gli acconti riconducibili ad una medesima operazione debbano essere considerati unitariamente ai fini della comunicazione e, quindi, alla determinazione del limite dei 3.000,00 euro, anche se versati in anni diversi. Se, invece, la soglia va riferita alle operazioni registrate (principio generale), gli acconti e il saldo, ove pagati in anni diversi, costituiscono oggetto di autonome comunicazione, purché i relativi importi siano almeno pari alla soglia. Per quanto riguarda le spese anticipate in nome e per conto di terzi, ancorché escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15 co. 1 n. 3 del DPR 633/72, dovrebbero rientrare nell obbligo di comunicazione, non trattandosi di operazioni fuori campo IVA, bensì di importi che vanno comunque riportati in fattura con indicazione della norma che ne esclude la rilevanza ai fini del calcolo della base imponibile. d) OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Dato che l obbligo di comunicazione telematica ha per oggetto le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, il nuovo adempimento non si applica per le operazioni escluse da imposta in difetto di almeno uno dei presupposti del tributo. Oltre alle operazioni fuori campo, sono escluse dall obbligo di comunicazione: le importazioni; 5

6 le esportazioni di cui all art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, vale a dire le esportazioni dirette, anche in triangolazione o con consegna dei beni in Italia al cliente non residente con spedizione/trasporto in territorio extracomunitario nei successivi 90 giorni; sono, invece, incluse nella comunicazione, stante il mancato espresso richiamo, le esportazioni indirette, di cui all art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti del c.d. esportatore abituale ; le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata, di cui al DM e al DM (in altre parole ciò che transita nella comunicazione black list); le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all Anagrafe tributaria, ai sensi dell art. 7 del DPR n. 605 (es. contratti di assicurazione, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, ecc.); Vanno, quindi, comunicati anche gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni, di cui agli artt. 38 e 41 del DL n. 331, nonché le prestazioni di servizi generiche rese e ricevute, territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento del committente, ancorché si tratti di operazioni da dichiarare ai fini INTRASTAT. In tal caso il nuovo obbligo di comunicazione telematica si sovrappone, infatti, ad altri adempimenti, con il conseguente incremento dei costi dovuti all adeguamento delle strutture contabili per gli operatori economici che hanno rapporti con l estero. L unica esclusione è nei confronti di quei paesi membri della UE (Principato di Monaco, Isola di Man, e Lussemburgo), che rientrano nei Paesi black list. e) DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE Si riepilogano i dati da inserire nella comunicazione, per ciascuna cessione o prestazione: f) APPLICAZIONE GRADUALE Al fine di garantire la graduale introduzione dell obbligo comunicativo e assicurare, allo stesso tempo, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni di evasione e di frode, per il periodo d imposta 2010: le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a ,00 euro; la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all obbligo di fatturazione. 6

7 g) TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione telematica deve essere inviata, aggregata per anno, entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. Per la comunicazione relativa al peri periodo d imposta 2010, il termine di invio è prorogato al h) COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile inviare una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni. Affinché sia valida, è necessario che: la comunicazione sostitutiva si riferisca allo stesso periodo di quella originaria; sia previamente annullata la comunicazione originaria. i) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione deve essere trasmessa utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti posseduti dal soggetto passivo per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al DPR 322/98, oppure dando incarico ad intermediari abilitati di cui all art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti) l) QUADRO DI SINTESI In sintesi: per il periodo d imposta 2010, le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a ,00 euro e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all obbligo di fatturazione; dall al , la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all obbligo di fatturazione di importo non inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell IVA; dall , la comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA: di importo non inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell IVA, se soggette all obbligo di fatturazione; di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA, se non soggette all obbligo di fatturazione. M) REGIME SANZIONATORIO L art. 21 del DL 78/2010 stabilisce il regime sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri. In tali casi è prevista l applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 11 del DLgs n. 471 (da 258,00 a 2.065,00 euro). Resta, tuttavia, ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un quarto del minimo, ex art. 16 co. 3 del DLgs n. 472 (un terzo del minimo, per gli atti definibili emessi dall ). 7

8 3) Novità in materia fiscale legate alla Legge 13/12/2010 n. 220 Premessa La legge di stabilità 2011 contiene un numero limitato di disposizioni, in quanto gli interventi più rilevanti erano stati inseriti nel DL n. 78 convertito nella L n. 122 (c.d. manovra correttiva ). La presente Informativa intende fornire una breve analisi delle novità di maggior rilievo in materia fiscale contenute nella legge di stabilità 2011 e in particolare l aumento delle sanzioni per il ravvedimento operoso e l adesione agli istituti deflativi del contenzioso. Istituto Ravvedimento OMESSI VERSAMENTI Ravvedimento TARDIVA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE Adesione all invito al contraddittorio Violazione commesse fino al Violazioni commesse dal 01/02/ /01/2011 1/12 del minimo se la violazione 1/10 del minimo se la violazione è regolarizzata entro 30 giorni. è regolarizzata entro 30 giorni. 1/10 del minimo se la violazione 1/8 del minimo se la violazione è è regolarizzata dopo 30 giorni e regolarizzata dopo 30 giorni e fino alla presentazione della fino alla presentazione della dichiarazione dell anno in cui è dichiarazione dell anno in cui è stata commessa la violazione stata commessa la violazione 1/12 del minimo 1/10 del minimo 1/8 del minimo 1/6 del minimo Accertamento con adesione ¼ del minimo 1/3 del minimo L acquiscienza ¼ del minimo 1/3 del minimo Accertamento sanzioni ¼ del minimo 1/3 del minimo Conciliazione riduzione ad 1/3 delle sanzioni Riduzione al 40% delle sanzioni Avvisi bonari 36 bis 1/3 delle sanzioni 1/3 delle sanzioni (non modificato) Avvisi bonari 36 ter 2/3 delle sanzioni 2/3 delle sanzioni (non modificato) 4) Scadenziario fiscale dal 31/01/2011 al 28/02/2011 Lunedì 31/01/2011 IVA ELENCHI "BLACK LIST" - Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni relative al mese di Dicembre 2010 e al quarto trimestre 2010 UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Retributiva e Contributiva Datori di lavoro con più di 35 dipendenti - denuncia alla direzione provinciale del lavoro del personale occupato per le assunzioni delle categorie protette Datori di lavoro agricolo - Invio all'inps del modello telematico DMAG Unico per il IV Trim 2010 Mercoledì 16/02/2011 IVA Presentazione telematica delle dichiarazioni d intento ricevute nel mese di gennaio 2011 IVA Liquidazione e versamento relativi al quarto trimestre speciale 2010 e al mese di gennaio 2011 IRPEF Versamento delle ritenute operate a gennaio 2011 relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati IRPEF Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a gennaio 2011 INPS GESTIONE SEPARATA Versamento dei contributi da parte dei committenti/associanti sui compensi corrisposti a gennaio 2011 INPS GESTIONE ARTIGIANI COMMERCIANTI Versamento della quarta rata fissa per il 2011 dei contributi previdenziali sul reddito minimale TFR Versamento del saldo dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo relativa all anno 2010 INPS contributi mensili lavoro dipendente 8

9 Presentazione dichiarazione salari all INAIL con modello 10SM 1 rata autoliquidazione INAIL ENPALS contributi mensili Lunedì 21/02/2011 ENASARCO AGENTI E RAPPRESENTANTI - Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2010 Venerdì 25/02/2011 IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - Presentazione degli elenchi Intrastat mese di gennaio 2011 ENPALS - invio telematico denuncia mensile Lunedì 28/02/2011 IVA COMUNICAZIONE DATI - Presentazione telematica riferita all'anno 2010 (esclusivamente per i soggetti che non abbiano già presentato entro oggi la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma) IVA ELENCHI "BLACK LIST" - Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni relative al mese di Gennaio 2011 CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI - Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposti e le ritenute effettuate nel 2010 CERTIFICAZIONE UTILI E ALTRI PROVENTI EQUIPARATI - Consegna agli interessati della certificazione relativa alle somme e ai valori corrisposti nel 2010 IRAP IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE- Invio opzione "COMIRAP" per la determinazione della base imponibile a valori civili (triennio ) UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Retributiva e Contributiva Presentazione DMA (INPDAP) Dichiarazione all'inps del numero medio dei dipendenti per l'anno 2010 per l'applicazione della contribuzione CIG Consegna modello CUD 2011 Lo studio rimane a disposizione di qualunque chiarimento vi necessitasse. Cordiali saluti Dott. Fabio Ulivieri 9

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